SENTENZA N. 394 DEL 02/03/2011 – TAR TOSCANA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1971 del 2009,

proposto da:

CCCCC/PPPPP, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pucci, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

 

contro

Prefettura di Lucca, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domicilia per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

 

per l'annullamento

del decreto di rigetto dellistanza n. prot. P-LU/L/Q/2007/103950.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione in giudizio della Prefettura di Lucca, con la relativa documentazione;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del 4 gennaio 2011 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 4 novembre 2009 e depositato il successivo 27 novembre, il cittadino albanese indicato in epigrafe chiedeva lannullamento del decreto con il quale il Dirigente dello Sportello Unico per lImmigrazione presso la Prefettura di Lucca rigettava listanza da lui proposta per lingresso nel territorio italiano ai sensi della programmazione flussi per lanno 2007, richiamando la sussistenza di una segnalazione inserita dalla Grecia scadente il 27 novembre 2011 che lo rendeva inammissibile in ambito Schengen.

 

Il ricorrente, quindi, lamentava quanto segue.

 

Violazione di legge ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta e incompletezza dellistruttoria.

 

Uninterpretazione costituzionalmente corretta doveva portare a rinvenire lobbligo per lamministrazione italiana di acquisire dallo Stato estero segnalante la documentazione inerente alle ragioni dellinammissibilit in area Schengen e di appurare la specifica motivazione al fine di approfondire la relativa istruttoria, come attestato anche dalla Corte di Giustizia europea.

 

Si costituiva in giudizio la Prefettura di Lucca chiedendo la reiezione del ricorso.

 

Alla pubblica udienza del 4 gennaio 2011 la causa era trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso non pu trovare accoglimento.

 

La giurisprudenza cui il Collegio ritiene alfine di aderire ha infatti recentemente stabilito che la normativa italiana che impedisce lingresso se presente una segnalazione in area Schengen costituisce attuazione di obbligo internazionale e che, di conseguenza, la situazione del cittadino extra comunitario oggetto di segnalazione ai sensi di detta convenzione non possa essere assimilata a quelle di altri cittadini extracomunitari, irregolarmente presenti nel territorio dello Stato Italiano

(in termini, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, ordd. 2.9.10, n. 4002 e 19.5.10, n. 2180; dec. 19.6.09, n. 4103).

 

Il Collegio, daltronde, ritiene che il semplice richiamo alla segnalazione nel S.I.S. non sufficiente ed un approfondimento istruttorio necessario solo quando dal tenore del provvedimento impugnato non emerge la riferibilit della segnalazione allo straniero e non indicata la ragione della segnalazione.

 

Nel caso di specie, invece, lo straniero non contesta la sussistenza della segnalazione in questione e riporta direttamente la ragione della stessa (identificazione fuori della provincia/distretto indicata nel titolo di soggiorno greco), attestando cos la sua diretta riferibilit e la collegata motivazione.

 

Tale fattispecie, quindi, rientra nella previsione dellarticolo 96, comma 3, della Convenzione Schengen il quale recita:

Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata n sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d`ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri.

 

In linea generale pu concludersi, perci, che allorch nota la ragione dellinammissibilit in area Schengene la riferibilit allo straniero interessato, la segnalazione nel sistema S.I.S., ai sensi dellarticolo 96 della Convenzione di Schengen, comporta un effetto preclusivo automatico in relazione al rilascio del visto dingresso agli stranieri nel territorio dei Paesi aderenti, con esclusione di ogni ulteriore discrezionalit in capo allAmministrazione competente

(TAR Lazio, Sez. I quater, 2.4.09, n. 3574).

 

In relazione alla posizione della Corte di Giustizia richiamata sinteticamente dal ricorrente, poi, il Collegio osserva che in presenza di segnalazione nel S.I.S. la verifica ulteriore circa la minaccia concreta e attuale per lordine pubblico e la sicurezza dello Stato pu operare solo nellipotesi in cui venga richiesto un visto dingresso per ricongiungimento familiare (Cons. Stato, Sez. I, 19.11.08, n. 3755) ovvero quando siano individuate, su segnalazione dellinteressato, particolari ragioni di collegamento con il territorio in cui si chiede di fare ingresso.

 

Poich nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcuna ragione di particolare e preesistente collegamento con il territorio italiano, la sua richiesta risulta legittimamente rifiutata ai sensi della motivazione di cui al provvedimento impugnato.

 

Per quando dedotto, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

 

Le spese di lite possono integralmente compensarsi, attesa la peculiarit della fattispecie e loscillazione giurisprudenziale precedente.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.

 

Cos deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/03/2011