SENTENZA N. 394 DEL 02/03/2011 – TAR
TOSCANA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
1971 del 2009,
proposto da:
CCCCC/PPPPP, rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Pucci, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in
Firenze, via Ricasoli, 40;
contro
Prefettura di Lucca, in persona del Prefetto
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze, presso cui domicilia per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dellistanza n. prot.
P-LU/L/Q/2007/103950.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la comparsa di costituzione in giudizio
della Prefettura di Lucca, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 4 gennaio
2011 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come
specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il
4 novembre 2009 e depositato il successivo 27 novembre, il cittadino albanese indicato
in epigrafe chiedeva lannullamento del decreto con il quale il Dirigente dello
Sportello Unico per lImmigrazione presso la Prefettura di Lucca rigettava
listanza da lui proposta per lingresso nel territorio italiano ai sensi
della programmazione flussi per lanno 2007, richiamando la sussistenza di una
segnalazione inserita dalla Grecia scadente il 27 novembre 2011 che lo rendeva
inammissibile in ambito Schengen.
Il ricorrente, quindi, lamentava quanto segue.
Violazione di legge ed eccesso di potere per
ingiustizia manifesta e incompletezza dellistruttoria.
Uninterpretazione costituzionalmente corretta
doveva portare a rinvenire lobbligo per lamministrazione italiana di
acquisire dallo Stato estero segnalante la documentazione inerente alle ragioni
dellinammissibilit in area Schengen e di appurare la specifica motivazione
al fine di approfondire la relativa istruttoria, come attestato anche dalla Corte
di Giustizia europea.
Si costituiva in giudizio la Prefettura di
Lucca chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 4 gennaio 2011 la
causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non pu trovare accoglimento.
La giurisprudenza cui il Collegio ritiene
alfine di aderire ha infatti recentemente stabilito che la normativa italiana
che impedisce lingresso se presente una segnalazione in area Schengen costituisce attuazione di
obbligo internazionale e che, di conseguenza, la situazione del cittadino extra
comunitario oggetto di segnalazione ai sensi di detta convenzione non possa essere assimilata
a quelle di altri cittadini extracomunitari, irregolarmente presenti nel
territorio dello Stato Italiano
(in termini, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI,
ordd. 2.9.10, n. 4002 e 19.5.10, n. 2180; dec. 19.6.09, n. 4103).
Il Collegio, daltronde, ritiene che il
semplice richiamo alla segnalazione nel S.I.S. non sufficiente ed un
approfondimento istruttorio necessario solo quando dal tenore del
provvedimento impugnato non emerge la riferibilit della segnalazione allo straniero e non
indicata la ragione della segnalazione.
Nel caso di specie, invece, lo straniero non
contesta la sussistenza della segnalazione in questione e riporta direttamente la
ragione della stessa (identificazione fuori della provincia/distretto indicata
nel titolo di soggiorno greco), attestando cos la sua diretta riferibilit e
la collegata motivazione.
Tale fattispecie, quindi, rientra nella
previsione dellarticolo 96, comma 3, della Convenzione Schengen il quale recita:
Le decisioni possono inoltre essere
fondate sul fatto che lo straniero stato oggetto di una misura di
allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata n sospesa che
comporti o sia accompagnata da un divieto d`ingresso o eventualmente di
soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in
materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri.
In linea generale pu concludersi, perci, che
allorch nota la ragione dellinammissibilit in area Schengene la
riferibilit allo straniero interessato, la segnalazione nel sistema S.I.S., ai sensi dellarticolo
96 della Convenzione di Schengen, comporta un effetto preclusivo automatico in
relazione al rilascio del visto dingresso agli stranieri nel
territorio dei Paesi aderenti, con esclusione di ogni ulteriore discrezionalit
in capo allAmministrazione competente
(TAR Lazio, Sez. I quater, 2.4.09, n. 3574).
In relazione alla posizione della Corte di
Giustizia
richiamata sinteticamente dal ricorrente, poi, il Collegio osserva che in
presenza di segnalazione nel S.I.S. la verifica ulteriore circa la minaccia concreta e
attuale per lordine pubblico e la sicurezza dello Stato pu operare solo
nellipotesi in cui venga richiesto un visto dingresso per ricongiungimento
familiare
(Cons. Stato, Sez. I, 19.11.08, n. 3755) ovvero quando siano individuate, su
segnalazione dellinteressato, particolari ragioni di collegamento con il
territorio in cui si chiede di fare ingresso.
Poich nel caso di specie il ricorrente non ha
indicato alcuna ragione di particolare e preesistente collegamento con il
territorio italiano, la sua richiesta risulta legittimamente rifiutata ai sensi
della motivazione di cui al provvedimento impugnato.
Per quando dedotto, quindi, il ricorso deve
essere rigettato.
Le spese di lite possono integralmente
compensarsi, attesa la peculiarit della fattispecie e loscillazione
giurisprudenziale precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in
epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Firenze nella camera di
consiglio del 4 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/03/2011