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Sentenza n. 329 del 28 febbraio 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno - richiesta asilo politico – mancata traduzione in lingua conosciuta dallo straniero del diniego

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Vassallo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25, comma 1, cod. proc. amm..

contro


l’Amministrazione dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento


del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da ***** nato in Nigeria il *****, rigetto emesso dalla Questura di Verona Ufficio Stranieri in data 29.04.2010 notificato all'interessato in data 16.11.2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che il ricorrente, cittadino nigeriano, espone di aver formulato richiesta asilo politico, ottenendo nelle more della definizione della procedura, il 15 dicembre 2008, un permesso di soggiorno;

- che in data 4 giugno 2009 il ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno;

- che con il provvedimento impugnato del 29 aprile 2010, l’istanza è stata respinta dando atto che la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, il 18 agosto 2008, ha respinto l’istanza, e il Tribunale di Bari con sentenza il 27 luglio 2009 , n. 568, ha respinto il ricorso avverso il diniego;

- che avverso tale provvedimento il ricorrente lamenta il difetto di motivazione perché la Questura non ha precisato se la sentenza del Tribunale di Bari sia stata o meno notificata all’istante, e che non è stata effettuata la traduzione in una lingua conosciuta del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

- che preliminarmente deve essere rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

- che infatti a fronte del consolidarsi del diniego della commissione territoriale l’impugnato diniego è un atto meramente conseguenziale, per il quale difetta in capo al Questore qualsiasi discrezionalità, e pertanto il sindacato sulla sussistenza o meno della situazione giuridica sostanziale, consistente nel diritto di permanere nel territorio nazionale, spetta al giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un. 19 maggio 2009, n. 11535; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 agosto 2009 , n. 4956; id. 21 maggio 2007 , n. 2550; Trga Trentino Alto Adige, Bolzano, 5 giungo 2009, n. 219);

- che per completezza vi è da soggiungere che, contrariamente a quanto dedotto, dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, risulta che l’atto è stato tradotto in lingua inglese;

- che in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; - che le spese di giudizio, tenuto conto delle peculiatià della controversia e del carattere in rito della pronuncia, possono essere compensate;

P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Lunedì, 28 Febbraio 2011

 
 
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