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Sentenza n. 2606 del 3 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per iscrizione nelle liste di collocamento con intimazione di lasciare volontariamente il territorio dello Stato - riconoscimento diritto di fruire di cure mediche

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2005, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Maggiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano,, Via Fatebenefratelli, 30

contro

Questura di Milano, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, Via Freguglia, 1

per l'annullamento

di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Milano ne ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per iscrizione nelle liste di collocamento, e gli ha intimato di “lasciare volontariamente il territorio dello Stato”.

Il ricorrente ha esposto di vivere in Italia fin dal 1986, ma di essere stato costretto a rinunciare alla propria attività lavorativa di venditore ambulante, a causa di una grave malattia al fegato che lo obbliga ad una invasiva terapia medica presso le strutture sanitarie italiane (come da documentazione in atti, comprovante tale asserzione).

Lamenta, di conseguenza, che l’Amministrazione ne abbia respinto la domanda, senza valutare l’impedimento connesso allo stato di salute, e senza soppesare il grave pregiudizio che sarebbe derivato dall’interruzione delle cure mediche in corso.

Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’atto impugnato, rilevando che “la Questura ha omesso di valutare la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per cure mediche”.

In effetti, è principio consolidato, a seguito della sentenza n. 252 del 2001 della Corte costituzionale, che lo straniero, quale che sia la condizione che lo lega alla Repubblica, e sia pure essa di irregolarità, non può venire espulso, ove necessiti di cure essenziali alla salute, che verrebbero in tal modo pregiudicate.

La giurisprudenza amministrativa (ad es., Cons. Stato, sez. VI, n. 4863 del 2010) ha aggiunto che da ciò “non può che discendere il diritto dello straniero, anche se entrato o rimasto irregolarmente in Italia, di ottenere, per il tempo necessario ad effettuare cure mediche d'urgenza o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la sua situazione di inespellibilità”.

Ne segue che l’invito a lasciare il territorio dello Stato contenuto nell’atto impugnato, ponendosi in obiettivo contrasto con tale principio, discendente dall’art. 32 Cost., per quanto prodromico ad una successiva espulsione, inficia l’atto impugnato e ne comporta l’annullamento.

Per effetto di ciò, e fermo il divieto di espellere il ricorrente finché perduri l’esigenza di terapia medica, sarà cura del ricorrente stesso domandare il permesso di soggiorno per motivi di salute, superando in tal modo l’originaria domanda di altro tipo di permesso, che potrà venire riproposta una volta cessata l’efficacia del primo.

Le peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 3 Novembre 2011

 
 
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