DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011 , n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile  in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi  dell'articolo  54  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69.
(11G0192) 
          
Capo I

Disposizioni Generali

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 54 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante
delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° settembre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione normativa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento  regolato  dalle
norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del  codice  di
procedura civile; 
    b) Rito del lavoro: il procedimento regolato  dalle  norme  della
sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del  codice  di
procedura civile; 
    c) Rito sommario di cognizione: il  procedimento  regolato  dalle
norme del capo III bis del titolo I del libro quarto  del  codice  di
procedura civile. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
               -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   76   della
          Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'articolo  54  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile.): 
              «Art.  54  (Delega  al  Governo  per  la  riduzione   e
          semplificazione dei procedimenti civili) - 1. Il Governo e'
          delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi in materia di riduzione e  semplificazione  dei
          procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito
          della giurisdizione ordinaria e  che  sono  regolati  dalla
          legislazione speciale. 
              2. La riforma realizza il necessario coordinamento  con
          le altre disposizioni vigenti. 
              3. Gli schemi  dei  decreti  legislativi  previsti  dal
          presente articolo sono adottati su  proposta  del  Ministro
          della giustizia e successivamente trasmessi al  Parlamento,
          ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  da   parte   delle
          Commissioni competenti per materia, che sono resi entro  il
          termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso il quale i decreti sono emanati anche  in  mancanza
          dei pareri. Qualora  detto  termine  venga  a  scadere  nei
          trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto
          dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
          e' prorogata di sessanta giorni. 
              4. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) restano fermi i criteri  di  competenza,  nonche'  i
          criteri di composizione  dell'organo  giudicante,  previsti
          dalla legislazione vigente; 
              b)  i  procedimenti  civili   di   natura   contenziosa
          autonomamente regolati  dalla  legislazione  speciale  sono
          ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti
          dal codice di procedura civile: 
              1) i procedimenti in cui sono prevalenti  caratteri  di
          concentrazione   processuale,   ovvero   di    officiosita'
          dell'istruzione, sono ricondotti al rito  disciplinato  dal
          libro secondo, titolo IV, capo I, del codice  di  procedura
          civile; 
              2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio,  in
          cui sono  prevalenti  caratteri  di  semplificazione  della
          trattazione o dell'istruzione della causa, sono  ricondotti
          al procedimento sommario di  cognizione  di  cui  al  libro
          quarto, titolo I, capo III-bis,  del  codice  di  procedura
          civile, come introdotto dall' articolo  51  della  presente
          legge, restando tuttavia esclusa per tali  procedimenti  la
          possibilita' di conversione nel rito ordinario; 
              3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito
          di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo  II,
          del codice di procedura civile; 
                c) la riconduzione ad uno dei riti di cui  ai  numeri
          1), 2) e 3) della lettera  b)  non  comporta  l'abrogazione
          delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che
          attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle
          finalizzate a produrre effetti che non possono  conseguirsi
          con le norme contenute nel codice di procedura civile; 
                d)  restano  in  ogni  caso  ferme  le   disposizioni
          processuali  in  materia  di  procedure   concorsuali,   di
          famiglia e  minori,  nonche'  quelle  contenute  nel  regio
          decreto 14 dicembre 1933, n. 1669,  nel  regio  decreto  21
          dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300,
          nel codice della proprieta' industriale di cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  e  nel  codice  del
          consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.
          206. 
              5. Gli articoli da 1 a  33,  41,  comma  1,  e  42  del
          decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati. 
              6. Gli articoli da 1 a  33,  41,  comma  1,  e  42  del
          decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.  5,  continuano  ad
          applicarsi alle controversie pendenti alla data di  entrata
          in vigore della presente legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 

        
      
          
Capo I

Disposizioni Generali

                               Art. 2 
 
 
         Disposizioni comuni alle controversie disciplinate 
                         dal rito del lavoro 
 
  1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non  si  applicano,
salvo che siano espressamente  richiamati,  gli  articoli  413,  415,
settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421,  terzo  comma,  425,  426,
427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto  comma,
433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile. 
  2. L'ordinanza  prevista  dall'articolo  423,  secondo  comma,  del
codice di  procedura  civile  puo'  essere  concessa  su  istanza  di
ciascuna parte. 
  3. L'articolo 431,  quinto  comma,  si  applica  alle  sentenze  di
condanna a favore di ciascuna delle parti. 
  4.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto,  i  poteri  istruttori
previsti dall'articolo 421, secondo comma, del  codice  di  procedura
civile non vengono esercitati al di fuori  dei  limiti  previsti  dal
codice civile. 

        
                    Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  413,  415,  417,
          417-bis, 420-bis, 421, 423, 425, 426, 427, 429,  431,  433,
          438 e 439 del Codice di procedura civile : 
              «Art.  413  (Giudice  competente).  -  Le  controversie
          previste  dall'articolo  409  sono  in   primo   grado   di
          competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. 
              Competente per  territorio  e'  il  giudice  nella  cui
          circoscrizione  e'  sorto  il  rapporto  ovvero  si   trova
          l'azienda o una sua dipendenza alla  quale  e'  addetto  il
          lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera  al
          momento della fine del rapporto. 
              Tale   competenza   permane   dopo   il   trasferimento
          dell'azienda  o  la  cessazione  di  essa   o   della   sua
          dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei  mesi
          dal trasferimento o dalla cessazione. 
              Competente per territorio per le controversie  previste
          dal numero 3) dell'articolo 409 e'  il  giudice  nella  cui
          circoscrizione  si  trova  il  domicilio  dell'agente,  del
          rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri
          rapporti di collaborazione di cui  al  predetto  numero  3)
          dell'articolo 409. 
              Competente per territorio per le controversie  relative
          ai rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche
          amministrazioni e' il giudice nella cui  circoscrizione  ha
          sede l'ufficio al quale il  dipendente  e'  addetto  o  era
          addetto al momento della cessazione del rapporto. 
              Nelle   controversie   nelle   quali   e'   parte   una
          Amministrazione   dello   Stato   non   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto  30  ottobre
          1933, n. 1611. 
              Qualora non trovino applicazione  le  disposizioni  dei
          commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18. 
              Sono nulle le clausole derogative della competenza  per
          territorio.». 
              «Art. 415 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione
          dell'udienza). - Il ricorso e' depositato nella cancelleria
          del giudice competente insieme  con  i  documenti  in  esso
          indicati. 
              Il  giudice,  entro  cinque  giorni  dal  deposito  del
          ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione,  alla
          quale le parti sono tenute a comparire personalmente. 
              Tra il giorno del deposito del ricorso e  l'udienza  di
          discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni. 
              Il  ricorso  unitamente  al   decreto   di   fissazione
          dell'udienza, deve essere notificato al convenuto,  a  cura
          dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del
          decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417. 
              Tra la data di  notificazione  al  convenuto  e  quella
          dell'udienza di discussione deve  intercorrere  un  termine
          non minore di trenta giorni. 
              Il termine di cui al  comma  precedente  e'  elevato  a
          quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e' elevato a
          ottanta giorni nel caso in cui  la  notificazione  prevista
          dal quarto comma debba effettuarsi all'estero. 
              Nelle controversie relative ai rapporti di  lavoro  dei
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
          comma  dell'articolo  413,   il   ricorso   e'   notificato
          direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi
          dell'articolo 144, secondo comma.  Per  le  amministrazioni
          statali o ad esse equiparate, ai fini della  rappresentanza
          e difesa in giudizio, si osservano  le  disposizioni  delle
          leggi speciali che prescrivono la notificazione presso  gli
          uffici   dell'Avvocatura   dello   Stato   competente   per
          territorio.». 
              «Art.  417  (Costituzione  e  difesa  personali   delle
          parti). - In primo grado la parte puo'  stare  in  giudizio
          personalmente quando il valore della causa non eccede  euro
          129,11. 
              La parte che sta in giudizio personalmente  propone  la
          domanda  nelle  forme  di  cui  all'articolo   414   o   si
          costituisce  nelle  forme  di  cui  all'articolo  416   con
          elezione di  domicilio  nell'ambito  del  territorio  della
          Repubblica. 
              Puo' proporre la domanda anche verbalmente  davanti  al
          giudice che ne fa redigere processo verbale. 
              Il ricorso o il processo  verbale  con  il  decreto  di
          fissazione  dell'udienza  devono   essere   notificati   al
          convenuto e allo stesso attore  a  cura  della  cancelleria
          entro i termini di cui all'articolo 415. 
              Alle parti che stanno in  giudizio  personalmente  ogni
          ulteriore atto  o  memoria  deve  essere  notificato  dalla
          cancelleria.». 
              «Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
          - Nelle controversie relative ai  rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
          comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo
          grado le amministrazioni stesse possono stare  in  giudizio
          avvalendosi direttamente di propri dipendenti. 
              Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai
          fini  della  rappresentanza  e  difesa  in   giudizio,   la
          disposizione di cui al comma precedente  si  applica  salvo
          che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove
          vengano in rilievo questioni di massima o  aventi  notevoli
          riflessi economici, determini di assumere  direttamente  la
          trattazione della causa dandone immediata comunicazione  ai
          competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche'
          al  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   anche   per
          l'eventuale emanazione di  direttive  agli  uffici  per  la
          gestione del contenzioso del lavoro.  In  ogni  altro  caso
          l'Avvocatura  dello  Stato  trasmette   immediatamente,   e
          comunque non oltre  7  giorni  dalla  notifica  degli  atti
          introduttivi,  gli  atti  stessi   ai   competenti   uffici
          dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui
          al comma precedente. 
              Gli enti locali, anche al fine di  realizzare  economie
          di    gestione,    possono    utilizzare    le    strutture
          dell'amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno,
          alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al  primo
          comma.». 
              «Art.     420-bis      (Accertamento      pregiudiziale
          sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei  contratti
          e accordi collettivi). - Quando per la definizione  di  una
          controversia  di  cui  all'articolo   409   e'   necessario
          risolvere in via pregiudiziale  una  questione  concernente
          l'efficacia,  la  validita'   o   l'interpretazione   delle
          clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il
          giudice decide  con  sentenza  tale  questione,  impartendo
          distinti  provvedimenti  per  l'ulteriore   istruzione   o,
          comunque, per la  prosecuzione  della  causa  fissando  una
          successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni. 
              La  sentenza  e'  impugnabile  soltanto   con   ricorso
          immediato per cassazione da proporsi entro sessanta  giorni
          dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. 
              Copia del  ricorso  per  cassazione  deve,  a  pena  di
          inammissibilita' del ricorso, essere depositata  presso  la
          cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata
          entro venti giorni dalla  notificazione  del  ricorso  alle
          altre  parti;  il  processo  e'  sospeso  dalla  data   del
          deposito.». 
              «Art. 421 (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice
          indica alle parti in ogni momento  le  irregolarita'  degli
          atti e dei documenti che possono essere  sanate  assegnando
          un termine per provvedervi,  salvo  gli  eventuali  diritti
          quesiti. 
              Puo' altresi' disporre d'ufficio in  qualsiasi  momento
          l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti
          stabiliti dal codice civile, ad  eccezione  del  giuramento
          decisorio,  nonche'  la   richiesta   di   informazioni   e
          osservazioni, sia  scritte  che  orali,  alle  associazioni
          sindacali indicate dalle parti. Si osserva la  disposizione
          del comma sesto dell'articolo 420. 
              Dispone, su istanza di parte, l'accesso  sul  luogo  di
          lavoro, purche' necessario al  fine  dell'accertamento  dei
          fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita'  l'esame
          dei testimoni sul luogo stesso. 
              Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la
          comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti  della
          causa, anche  di  quelle  persone  che  siano  incapaci  di
          testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia  vietato
          a norma dell'articolo 247.». 
              «Art. 423 (Ordinanze per il pagamento di somme).  -  Il
          giudice, su istanza di parte, in ogni stato  del  giudizio,
          dispone  con  ordinanza  il  pagamento  delle   somme   non
          contestate. 
              Egualmente, in ogni  stato  del  giudizio,  il  giudice
          puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza  il
          pagamento di una somma a titolo provvisorio quando  ritenga
          il diritto accertato e nei limiti della quantita'  per  cui
          ritiene gia' raggiunta la prova. 
              Le ordinanze di cui ai commi  precedenti  costituiscono
          titolo esecutivo. 
              L'ordinanza di cui al secondo comma e'  revocabile  con
          la sentenza che decide la causa.». 
              «Art. 425 (Richiesta  di  informazioni  e  osservazioni
          alle  associazioni  sindacali).  -  Su  istanza  di  parte,
          l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha  facolta'
          di rendere in  giudizio,  tramite  un  suo  rappresentante,
          informazioni e osservazioni orali o scritte. 
              Tali informazioni e osservazioni  possono  essere  rese
          anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto  l'accesso
          ai sensi del terzo comma dell'articolo 421. 
              A tal fine il giudice puo' disporre ai sensi del  sesto
          comma dell'articolo 420. 
              Il giudice puo' richiedere alle associazioni  sindacali
          il testo dei contratti  e  accordi  collettivi  di  lavoro,
          anche aziendali, da applicare nella causa.». 
              «Art.  426  (Passaggio  dal  rito  ordinario  al   rito
          speciale). -  Il  giudice,  quando  rileva  che  una  causa
          promossa nelle forme ordinarie riguarda  uno  dei  rapporti
          previsti dall'articolo 409, fissa con  ordinanza  l'udienza
          di cui all'articolo 420 e il termine  perentorio  entro  il
          quale   le   parti   dovranno   provvedere    all'eventuale
          integrazione degli atti introduttivi mediante  deposito  di
          memorie e documenti in cancelleria. 
              Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma  degli
          articoli che precedono.». 
              «Art.  427  (Passaggio  dal  rito  speciale   al   rito
          ordinario). - Il  giudice,  quando  rileva  che  una  causa
          promossa nelle forme stabilite dal presente  capo  riguarda
          un rapporto diverso da quelli previsti  dall'articolo  409,
          se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che
          gli  atti  siano  messi  in  regola  con  le   disposizioni
          tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al  giudice
          competente, fissando un termine perentorio non superiore  a
          trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario. 
              In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito
          speciale  avranno  l'efficacia   consentita   dalle   norme
          ordinarie.». 
              «Art. 429 (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza il
          giudice,  esaurita  la  discussione  orale   e   udite   le
          conclusioni  delle  parti,  pronuncia  sentenza   con   cui
          definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della
          esposizione delle ragioni  di  fatto  e  di  diritto  della
          decisione.  In  caso  di  particolare  complessita'   della
          controversia, il giudice fissa nel dispositivo un  termine,
          non superiore a sessanta  giorni,  per  il  deposito  della
          sentenza. 
              Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle
          parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci
          giorni per il deposito  di  note  difensive,  rinviando  la
          causa all'udienza immediatamente successiva  alla  scadenza
          del termine suddetto, per la  discussione  e  la  pronuncia
          della sentenza. 
              Il giudice, quando pronuncia sentenza  di  condanna  al
          pagamento di somme di denaro per crediti  di  lavoro,  deve
          determinare, oltre gli interessi nella  misura  legale,  il
          maggior danno eventualmente subito dal  lavoratore  per  la
          diminuzione di  valore  del  suo  credito,  condannando  al
          pagamento della somma relativa con  decorrenza  dal  giorno
          della maturazione del diritto.». 
              «Art. 431 (Esecutorieta' della sentenza). - Le sentenze
          che  pronunciano  condanna  a  favore  del  lavoratore  per
          crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono
          provvisoriamente esecutive. 
              All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia  del
          dispositivo, in pendenza del termine per il deposito  della
          sentenza. 
              Il giudice di appello puo' disporre con  ordinanza  non
          impugnabile  che  l'esecuzione  sia  sospesa  quando  dalla
          stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. 
              La sospensione disposta a norma  del  comma  precedente
          puo' essere anche parziale e, in  ogni  caso,  l'esecuzione
          provvisoria resta  autorizzata  fino  alla  somma  di  euro
          258,23. 
              Le sentenze  che  pronunciano  condanna  a  favore  del
          datore di lavoro sono  provvisoriamente  esecutive  e  sono
          soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283. 
              Il giudice di appello puo' disporre con  ordinanza  non
          impugnabile che l'esecuzione sia  sospesa  in  tutto  o  in
          parte quando ricorrono gravi motivi.». 
              «Art. 433 (Giudice d'appello). -  L'appello  contro  le
          sentenze   pronunciate   nei   processi    relativi    alle
          controversie  previste  nell'articolo   409   deve   essere
          proposto  con  ricorso  davanti  alla  corte   di   appello
          territorialmente competente  in  funzione  di  giudice  del
          lavoro. 
              Ove   l'esecuzione   sia    iniziata,    prima    della
          notificazione  della  sentenza,   l'appello   puo'   essere
          proposto  con  riserva  dei  motivi  che  dovranno   essere
          presentati nel termine di cui all'articolo 434.». 
              «Art. 438 (Deposito della sentenza di  appello).  -  Il
          deposito  della  sentenza  di  appello  e'  effettuato  con
          l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430. 
              Si applica il disposto del secondo comma  dell'articolo
          431.». 
              «Art. 439 (Cambiamento del rito in appello). - La corte
          di appello, se ritiene che il procedimento in  primo  grado
          non si sia svolto secondo il  rito  prescritto,  procede  a
          norma degli articoli 426 e 427.». 

        
      
          
Capo I

Disposizioni Generali

                               Art. 3 
 
 
         Disposizioni comuni alle controversie disciplinate 
                   dal rito sommario di cognizione 
 
  1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i
commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice  di  procedura
civile. 
  2. Quando la causa e' giudicata  in  primo  grado  in  composizione
collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo  comma,
del codice di procedura civile il presidente del collegio designa  il
giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei  mezzi
istruttori ad uno dei componenti del collegio. 
  3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e'  competente  la
corte di appello in primo grado il  procedimento  e'  regolato  dagli
articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile. 

        
                    Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 702-bis  e  702-ter
          del Codice di procedura civile: 
              «Art. 702-bis (Forma della domanda. Costituzione  delle
          parti). - Nelle  cause  in  cui  il  tribunale  giudica  in
          composizione monocratica, la domanda puo'  essere  proposta
          con  ricorso   al   tribunale   competente.   Il   ricorso,
          sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve  contenere  le
          indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),  4),  5)  e  6)  e
          l'avvertimento  di  cui  al  numero  7)  del  terzo   comma
          dell'articolo 163. 
              A  seguito   della   presentazione   del   ricorso   il
          cancelliere forma il  fascicolo  d'ufficio  e  lo  presenta
          senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa
          il  magistrato  cui  e'   affidata   la   trattazione   del
          procedimento. 
              Il giudice designato fissa  con  decreto  l'udienza  di
          comparizione delle parti,  assegnando  il  termine  per  la
          costituzione del convenuto, che  deve  avvenire  non  oltre
          dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente  al
          decreto di fissazione dell'udienza, deve essere  notificato
          al convenuto almeno trenta giorni prima della data  fissata
          per la sua costituzione. 
              Il convenuto  deve  costituirsi  mediante  deposito  in
          cancelleria della comparsa di risposta,  nella  quale  deve
          proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti
          dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi
          di prova di cui intende avvalersi e i documenti  che  offre
          in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A  pena
          di   decadenza   deve   proporre   le   eventuali   domande
          riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito  che
          non sono rilevabili d'ufficio. 
              Se il convenuto intende chiamare un terzo  in  garanzia
          deve,  a  pena  di  decadenza,  farne  dichiarazione  nella
          comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo
          spostamento   dell'udienza.   Il   giudice,   con   decreto
          comunicato dal cancelliere alle parti costituite,  provvede
          a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine
          perentorio per la citazione del terzo. La costituzione  del
          terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma. 
              Art. 702-ter (Procedimento). - Il giudice,  se  ritiene
          di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. 
              Se  rileva  che  la  domanda  non  rientra  tra  quelle
          indicate nell'articolo 702-bis, il giudice,  con  ordinanza
          non impugnabile, la dichiara  inammissibile.  Nello  stesso
          modo provvede sulla domanda riconvenzionale. 
              Se ritiene che le difese svolte dalle parti  richiedono
          un'istruzione non sommaria, il giudice, con  ordinanza  non
          impugnabile, fissa l'udienza di cui  all'articolo  183.  In
          tal caso si applicano le disposizioni del libro II. 
              Quando la causa relativa alla  domanda  riconvenzionale
          richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne  dispone
          la separazione. 
              Se non provvede ai sensi  dei  commi  precedenti,  alla
          prima udienza il giudice, sentite  le  parti,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede  nel
          modo che ritiene piu' opportuno  agli  atti  di  istruzione
          rilevanti  in  relazione  all'oggetto   del   provvedimento
          richiesto e provvede con ordinanza  all'accoglimento  o  al
          rigetto delle domande. 
              L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce
          titolo per l'iscrizione di  ipoteca  giudiziale  e  per  la
          trascrizione. 
              Il giudice  provvede  in  ogni  caso  sulle  spese  del
          procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.». 

        
      
          
Capo I

Disposizioni Generali

                               Art. 4 
 
 
                         Mutamento del rito 
 
  1. Quando una controversia  viene  promossa  in  forme  diverse  da
quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento
del rito con ordinanza. 
  2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal  giudice,
anche d'ufficio, non oltre la prima  udienza  di  comparizione  delle
parti. 
  3. Quando la controversia  rientra  tra  quelle  per  le  quali  il
presente decreto prevede  l'applicazione  del  rito  del  lavoro,  il
giudice fissa  l'udienza  di  cui  all'articolo  420  del  codice  di
procedura civile e il termine perentorio  entro  il  quale  le  parti
devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti  introduttivi
mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. 
  4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone  che
la causa sia riassunta davanti al  giudice  competente  con  il  rito
stabilito dalle disposizioni del presente decreto. 
  5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano  ferme
le decadenze e le preclusioni maturate  secondo  le  norme  del  rito
seguito prima del mutamento. 

        
                    Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 420 del  Codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 420  (Udienza  di  discussione  della  causa).  -
          Nell'udienza fissata per  la  discussione  della  causa  il
          giudice interroga liberamente le parti presenti,  tenta  la
          conciliazione della lite e formula alle parti una  proposta
          transattiva. La mancata comparizione personale delle parti,
          o il rifiuto della proposta transattiva del giudice,  senza
          giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile
          dal giudice ai fini del  giudizio.  Le  parti  possono,  se
          ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni  e
          conclusioni  gia'  formulate  previa   autorizzazione   del
          giudice. 
              Le parti hanno facolta' di farsi  rappresentare  da  un
          procuratore generale o speciale, il  quale  deve  essere  a
          conoscenza dei fatti della causa. La  procura  deve  essere
          conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
          e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare  o
          transigere la controversia. La  mancata  conoscenza,  senza
          gravi  ragioni,  dei  fatti  della  causa  da   parte   del
          procuratore  e'  valutata  dal  giudice   ai   fini   della
          decisione. 
              Il verbale di  conciliazione  ha  efficacia  di  titolo
          esecutivo. 
              Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene  la
          causa matura per  la  decisione,  o  se  sorgono  questioni
          attinenti alla giurisdizione o alla competenza o  ad  altre
          pregiudiziali la cui decisione puo' definire  il  giudizio,
          il giudice invita le parti  alla  discussione  e  pronuncia
          sentenza   anche   non   definitiva   dando   lettura   del
          dispositivo. 
              Nella stessa udienza ammette  i  mezzi  di  prova  gia'
          proposti dalle parti e quelli  che  le  parti  non  abbiano
          potuto proporre prima,  se  ritiene  che  siano  rilevanti,
          disponendo, con ordinanza resa nell'udienza,  per  la  loro
          immediata assunzione. 
              Qualora cio' non sia possibile,  fissa  altra  udienza,
          non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle  parti,
          ove ricorrano giusti  motivi,  un  termine  perentorio  non
          superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio  per
          il deposito in cancelleria di note difensive. 
              Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a
          norma del quinto comma, la controparte puo' dedurre i mezzi
          di prova che si rendano necessari  in  relazione  a  quelli
          ammessi, con  assegnazione  di  un  termine  perentorio  di
          cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del  precedente
          comma il giudice ammette, se rilevanti, i  nuovi  mezzi  di
          prova  dedotti  dalla  controparte  e  provvede  alla  loro
          assunzione. 
              L'assunzione delle prove  deve  essere  esaurita  nella
          stessa udienza o, in caso  di  necessita',  in  udienza  da
          tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. 
              Nel caso di chiamata in causa a  norma  degli  articoli
          102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa  una  nuova
          udienza  e  dispone  che,  entro   cinque   giorni,   siano
          notificati al terzo il  provvedimento  nonche'  il  ricorso
          introduttivo  e  l'atto  di  costituzione  del   convenuto,
          osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto  e  sesto
          dell'articolo 415. Il termine massimo entro il  quale  deve
          tenersi  la  nuova  udienza  decorre  dalla  pronuncia  del
          provvedimento di fissazione. 
              Il terzo chiamato deve costituirsi non  meno  di  dieci
          giorni prima dell'udienza fissata, depositando  la  propria
          memoria a norma dell'articolo 416. 
              A tutte le  notificazioni  e  comunicazioni  occorrenti
          provvede l'ufficio. 
              Le udienze di mero rinvio sono vietate.». 

        
      
          
Capo I

Disposizioni Generali

                               Art. 5 
 
 
                Sospensione dell'efficacia esecutiva 
                     del provvedimento impugnato 
 
  1. Nei casi in cui  il  presente  decreto  prevede  la  sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato  il  giudice  vi
provvede,  se  richiesto  e  sentite  le  parti,  con  ordinanza  non
impugnabile,  quando  ricorrono  gravi   e   circostanziate   ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione. 
  2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e  irreparabile,
la sospensione puo' essere disposta  con  decreto  pronunciato  fuori
udienza. La sospensione diviene  inefficace  se  non  e'  confermata,
entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1. 

        
      
          
Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                               Art. 6 
 
 
              Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 
 
  1.  Le  controversie  previste  dall'articolo  22  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito  del  lavoro,  ove  non
diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 
  2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui  e'
stata commessa la violazione. 
  3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,  e  salve  le  competenze
stabilite da altre disposizioni di legge,  l'opposizione  si  propone
davanti al giudice di pace. 
  4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e' stata applicata per una  violazione  concernente  disposizioni  in
materia: 
    a) di tutela del lavoro, di igiene sui  luoghi  di  lavoro  e  di
prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
    b) di previdenza e assistenza obbligatoria; 
    c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora,  della
fauna e delle aree protette; 
    d) di igiene degli alimenti e delle bevande; 
    e) valutaria; 
    f) di antiriciclaggio. 
  5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale: 
    a) se per la  violazione  e'  prevista  una  sanzione  pecuniaria
superiore nel massimo a 15.493 euro; 
    b) quando, essendo la violazione punita con  sanzione  pecuniaria
proporzionale  senza  previsione  di  un  limite  massimo,  e'  stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro; 
    c) quando e' stata applicata una sanzione di  natura  diversa  da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima,  fatta  eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto  21  dicembre  1933,  n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285. 
  6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale. 
  7. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  8. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del
codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso e il decreto  sono  notificati,  a  cura
della  cancelleria,  all'opponente  e  all'autorita'  che  ha  emesso
l'ordinanza. 
  9. Nel giudizio di primo grado l'opponente  e  l'autorita'  che  ha
emesso  l'ordinanza  possono   stare   in   giudizio   personalmente.
L'autorita'  che  ha  emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di
funzionari  appositamente  delegati.  Nel  giudizio  di   opposizione
all'ordinanza-ingiunzione  di  cui  all'articolo  205   del   decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  il  prefetto   puo'   farsi
rappresentare  in  giudizio   dall'amministrazione   cui   appartiene
l'organo  accertatore,  la  quale  vi  provvede  a  mezzo  di  propri
funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
proventi della sanzione, ai  sensi  dell'articolo  208  del  medesimo
decreto. 
  10. Alla prima udienza, il giudice: 
    a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al  comma
6, lo dichiara inammissibile con sentenza; 
    b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza
addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo
che l'illegittimita' del provvedimento risulti  dalla  documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8. 
  11. Il giudice accoglie l'opposizione  quando  non  vi  sono  prove
sufficienti della responsabilita' dell'opponente. 
  12. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo'
annullare in  tutto  o  in  parte  l'ordinanza  o  modificarla  anche
limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che  e'  determinata
in una misura in ogni caso non  inferiore  al  minimo  edittale.  Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di  pace  non  si  applica
l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. 
  13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 

        
                    Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema  penale),  come
          modificato dal presente decreto legislativo. 
              «Art.  22  (Opposizione  all'ordinanza-ingiunzione).  -
          Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  133   del   decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre  disposizioni
          di legge, contro  l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  e
          contro  l'ordinanza  che  dispone  la  sola  confisca   gli
          interessati   possono    proporre    opposizione    dinanzi
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.   L'opposizione   e'
          regolata  dall'articolo  6  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150; 
              commi 2 - 7 (abrogati).». 
              - Il regio decreto 21  dicembre  1933,  n.  1736  reca:
          «Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare
          e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del
          Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.». 
              - La legge  15  dicembre  1990,  n.  386  reca:  «Nuova
          disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  205  e  208  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada.): 
              «Art.   205    (Opposizione    innanzi    all'autorita'
          giudiziaria).  -  1.  Contro   l'ordinanza-ingiunzione   di
          pagamento di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  gli
          interessati possono proporre opposizione entro  il  termine
          di trenta giorni dalla notificazione del  provvedimento,  o
          di sessanta giorni dalla stessa, se  l'interessato  risiede
          all'estero. 
              2. 
              3.». 
              «Art.  208  (Proventi  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni  amministrative
          pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
          devoluti allo Stato, quando le violazioni  siano  accertate
          da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche'  da
          funzionari ed agenti delle Ferrovie  dello  Stato  o  delle
          ferrovie e tranvie in concessione. I proventi  stessi  sono
          devoluti  alle  regioni,  province  e  comuni,  quando   le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti, rispettivamente, delle regioni,  delle  province  e
          dei comuni. 
              2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo  Stato,
          sono  destinati:  a)   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144,  per  il  finanziamento   delle   attivita'   connesse
          all'attuazione  del   Piano   nazionale   della   sicurezza
          stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          - Ispettorato generale per la circolazione e  la  sicurezza
          stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo,
          definito a norma dell'articolo 2, lettera x),  della  legge
          13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai
          fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso  il
          Centro di coordinamento delle  informazioni  sul  traffico,
          sulla  viabilita'  e  sulla  sicurezza  stradale   (CCISS),
          istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita'
          di educazione stradale, sentito, occorrendo,  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  per
          l'assistenza e previdenza del personale  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
          della Polizia penitenziaria e  del  Corpo  forestale  dello
          Stato e per iniziative ed  attivita'  di  promozione  della
          sicurezza  della  circolazione;  b)  al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per   i
          trasporti terrestri, nella misura  del  20  per  cento  del
          totale  annuo  sopra  richiamato,  per  studi,  ricerche  e
          propaganda sulla sicurezza del  veicolo;  c)  al  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   -
          Dipartimento per i servizi per il territorio, nella  misura
          del 7,5 per cento del totale annuo,  al  fine  di  favorire
          l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
          dell'educazione stradale e per l'organizzazione  dei  corsi
          per conseguire il certificato di idoneita' alla  conduzione
          dei ciclomotori. 
              2-bis. Gli  incrementi  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie di  cui  all'articolo  195,  comma  2-bis,  sono
          versati in un apposito capitolo  di  entrata  del  bilancio
          dello Stato, di nuova istituzione, per  essere  riassegnati
          al  Fondo   contro   l'incidentalita'   notturna   di   cui
          all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007,
          n. 160, con provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  adottato  sulla  base   delle   rilevazioni
          trimestrali del Ministero  dell'interno.  Tali  rilevazioni
          sono effettuate con le modalita' fissate  con  decreto  del
          Ministero  dell'interno,  di  concerto  con   i   Ministeri
          dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia  e  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono
          stabilite le modalita' di trasferimento  della  percentuale
          di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187,
          comma 1-quater, destinata al Fondo. 
              3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
          concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,
          dell'interno e dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, determina annualmente le  quote  dei  proventi  da
          destinarsi   alle   suindicate   finalita'.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  adottare,
          con propri decreti, le necessarie variazioni  di  bilancio,
          nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 
              3-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,  il  Ministro   dell'interno   e   il   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          trasmettono annualmente al Parlamento, entro il  31  marzo,
          una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui
          al comma 2 effettuato nell'anno precedente. 
              4.  Una  quota  pari  al  50  per  cento  dei  proventi
          spettanti agli enti di cui al secondo periodo del  comma  1
          e' destinata: 
                a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a
          interventi   di   sostituzione,   di   ammodernamento,   di
          potenziamento, di messa a norma  e  di  manutenzione  della
          segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente; 
                b) in misura non inferiore a un quarto  della  quota,
          al  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo   e   di
          accertamento delle violazioni in  materia  di  circolazione
          stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
          attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
          e di polizia municipale di cui alle lettere  d-bis)  ed  e)
          del comma 1 dell'articolo 12; 
                c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della
          sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade
          di      proprieta'      dell'ente,       all'installazione,
          all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma  e
          alla manutenzione delle barriere e  alla  sistemazione  del
          manto stradale delle medesime strade,  alla  redazione  dei
          piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
          stradale a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,
          anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento,  da
          parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di  ogni
          ordine   e   grado,   di   corsi   didattici    finalizzati
          all'educazione  stradale,  a  misure  di  assistenza  e  di
          previdenza per il personale di cui alle lettere  d-bis)  ed
          e) del comma 1 dell'articolo 12,  alle  misure  di  cui  al
          comma 5-bis del presente articolo e a interventi  a  favore
          della mobilita' ciclistica. 
              5. Gli enti di cui  al  secondo  periodo  del  comma  1
          determinano annualmente,  con  delibera  della  giunta,  le
          quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4.  Resta
          facolta'  dell'ente  destinare  in  tutto  o  in  parte  la
          restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
          di cui al citato comma 4. 
              5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del
          comma  4  puo'  anche  essere   destinata   ad   assunzioni
          stagionali a progetto nelle  forme  di  contratti  a  tempo
          determinato e a  forme  flessibili  di  lavoro,  ovvero  al
          finanziamento di progetti di potenziamento dei  servizi  di
          controllo  finalizzati  alla  sicurezza   urbana   e   alla
          sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
          servizi notturni e di prevenzione delle violazioni  di  cui
          agli  articoli  186,  186-bis  e  187  e  all'acquisto   di
          automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi  di
          polizia provinciale e di polizia  municipale  di  cui  alle
          lettere  d-bis)  ed  e)  del  comma  1  dell'articolo   12,
          destinati  al  potenziamento  dei  servizi   di   controllo
          finalizzati  alla  sicurezza  urbana   e   alla   sicurezza
          stradale.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  415  del  codice   di
          procedura penale, vedasi nelle note all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia-Testo A.): 
              «Art.  10  (Esenzioni).  -  1.  Non  e'   soggetto   al
          contributo  unificato  il  processo  gia'  esente,  secondo
          previsione legislativa e senza limiti di  competenza  o  di
          valore, dall'imposta di bollo o  da  ogni  spesa,  tassa  o
          diritto di qualsiasi specie e natura, nonche'  il  processo
          di rettificazione di stato civile, il processo  in  materia
          tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24
          marzo 2001, n. 89. 
              2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo,
          anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia  di
          assegni per il mantenimento della prole, e quello  comunque
          riguardante la stessa. 
              3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi
          di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV  e  V,  del
          codice di procedura civile. 
              4. 
              5. 
              6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita
          dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni  dell'atto
          introduttivo. 
              6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo  23  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          gli atti del processo sono soggetti soltanto  al  pagamento
          del contributo unificato, nonche' delle spese  forfetizzate
          secondo l'importo  fissato  all'articolo  30  del  presente
          testo unico. Nelle controversie di cui  all'articolo  unico
          della  legge  2  aprile  1958,   n.   319,   e   successive
          modificazioni, e in quelle in  cui  si  applica  lo  stesso
          articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato.». 

        
      
          
Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                               Art. 7 
 
 
             Dell'opposizione al verbale di accertamento 
                di violazione del codice della strada 
 
  1.  Le  controversie  in  materia  di  opposizione  al  verbale  di
accertamento  di  violazione  del  codice   della   strada   di   cui
all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono regolate dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  stabilito
dalle disposizioni del presente articolo. 
  2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
cui e' stata commessa la violazione. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni  dalla  data  di   contestazione   della   violazione   o   di
notificazione del verbale  di  accertamento,  ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo'  essere  depositato
anche  a  mezzo  del  servizio  postale.  Il  ricorso   e'   altresi'
inammissibile se e' stato previamente  presentato  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie. 
  5.  La  legittimazione  passiva  spetta  al  prefetto,  quando   le
violazioni opposte sono state accertate da  funzionari,  ufficiali  e
agenti dello Stato, nonche' da funzionari  e  agenti  delle  Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie  in  concessione  e  dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono  state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti,  rispettivamente,  delle
regioni, delle province e dei comuni. 
  6. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  7. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del
codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono  notificati,  a  cura
della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5. 
  8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi  anche  di
funzionari appositamente delegati. 
  9. Alla prima udienza, il giudice: 
    a) nei casi  previsti  dal  comma  3  dichiara  inammissibile  il
ricorso con sentenza; 
    b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza
addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo
che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla  documentazione
allegata  dall'opponente,  ovvero  l'autorita'  che  ha   emesso   il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7. 
  10. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo'
annullare in tutto o in parte il provvedimento  opposto.  Il  giudice
accoglie l'opposizione quando non vi  sono  prove  sufficienti  della
responsabilita'  dell'opponente.  Non  si  applica  l'articolo   113,
secondo comma, del codice di procedura civile. 
  11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice  determina
l'importo della sanzione in una misura compresa tra il  minimo  e  il
massimo edittale stabilito dalla legge per la  violazione  accertata.
Il  pagamento  della  somma  deve  avvenire  entro  i  trenta  giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,
con le modalita' di pagamento da questa determinate. 
  12. Quando rigetta l'opposizione, il  giudice  non  puo'  escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei  punti
dalla patente di guida. 
  13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 

        
                    Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli articoli 203 e 204-bis  del
          citato decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore o
          gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel  termine  di
          giorni sessanta dalla contestazione o dalla  notificazione,
          qualora non sia stato effettuato  il  pagamento  in  misura
          ridotta nei casi in cui  e'  consentito,  possono  proporre
          ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
          presentarsi all'ufficio o comando cui  appartiene  l'organo
          accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata
          con ricevuta di ritorno.  Con  il  ricorso  possono  essere
          presentati  i  documenti  ritenuti  idonei  e  puo'  essere
          richiesta l'audizione personale. 
              1-bis. Il  ricorso  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          presentato  direttamente  al  prefetto   mediante   lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento. In tale  caso,  per
          la   necessaria   istruttoria,   il   prefetto    trasmette
          all'ufficio o comando cui appartiene  l'organo  accertatore
          il  ricorso,   corredato   dei   documenti   allegati   dal
          ricorrente,  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla   sua
          ricezione. 
              2. Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando  cui
          appartiene l'organo accertatore, e'  tenuto  a  trasmettere
          gli atti al prefetto nel termine  di  sessanta  giorni  dal
          deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di  cui  al
          comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del  prefetto
          nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,  corredati  dalla
          prova della avvenuta contestazione o notificazione,  devono
          essere  altresi'   corredati   dalle   deduzioni   tecniche
          dell'organo accertatore utili a confutare o  confermare  le
          risultanze del ricorso. 
              3. Qualora nei termini previsti non sia stato  proposto
          ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura  ridotta,
          il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art.  17
          della legge 24 novembre 1981, n.  689,  costituisce  titolo
          esecutivo per una somma pari alla meta' del  massimo  della
          sanzione  amministrativa  edittale  e  per  le   spese   di
          procedimento.». 
              «Art. 204-bis (Ricorso in sede  giurisdizionale)  -  1.
          Alternativamente  alla  proposizione  del  ricorso  di  cui
          all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti
          indicati  nell'articolo  196,   qualora   non   sia   stato
          effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi  in  cui
          e'  consentito,  possono   proporre   opposizione   davanti
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.   L'opposizione   e'
          regolata  dall'articolo  7  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  415  del  Codice   di
          procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 113 del  Codice  di
          procedura civile: 
              «Art.  113   (Pronuncia   secondo   diritto).   -   Nel
          pronunciare sulla causa il giudice deve  seguire  le  norme
          del diritto, salvo che la legge gli attribuisca  il  potere
          di decidere secondo equita'. 
              Il giudice di pace decide secondo equita' le  cause  il
          cui  valore  non  eccede  millecento  euro,  salvo   quelle
          derivanti  da  rapporti  giuridici  relativi  a   contratti
          conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342  del
          codice civile.». 
              Per  il  testo  dell'articolo  10   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  vedasi
          nelle note all'articolo 6. 

        
      
          
Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                               Art. 8 
 
 
             Dell'opposizione a sanzione amministrativa 
                     in materia di stupefacenti 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate
dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma
2. 
  2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso  di  trasgressore
minorenne, il tribunale per i minorenni del  luogo  ove  ha  sede  il
prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato. 

        
                    Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 75 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309  (Testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza.),
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi). 
              commi 1 - 8 (omissis). 
              9. Avverso il decreto con il quale il  prefetto  irroga
          le sanzioni di cui al  comma  1  ed  eventualmente  formula
          l'invito di cui al comma 2,  che  ha  effetto  dal  momento
          della   notifica   all'interessato,   puo'   essere   fatta
          opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre  2011,
          n. 150. Copia del decreto  e'  contestualmente  inviata  al
          questore di cui al comma 8. 
              commi 10 - 14 (omissis).». 

        
      
          
Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                               Art. 9 
 
 
            Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero 
                          di aiuti di Stato 
 
  1.  Ove  non  diversamente  disposto  dal  presente  articolo,   le
controversie in materia di recupero degli  aiuti  di  Stato  previste
dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  sono  regolate
dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in
quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13. 
  2. Nelle controversie di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad  oggetto  un
titolo  giudiziale  di  pagamento  conseguente  a  una  decisione  di
recupero,  il  giudice,  su  richiesta  di  parte,  puo'   sospendere
l'efficacia esecutiva  del  titolo  amministrativo  o  giudiziale  di
pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 
    a) gravi motivi di illegittimita' della  decisione  di  recupero,
ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto  alla
restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo  della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore; 
    b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. 
  3. Quando accoglie l'istanza di sospensione  per  motivi  attinenti
alla illegittimita' della decisione di recupero, il giudice  provvede
all'immediato rinvio pregiudiziale  della  questione  alla  Corte  di
giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata gia' deferita
la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. L'istanza
di sospensione non puo'  in  ogni  caso  essere  accolta  per  motivi
attinenti alla legittimita' della decisione  di  recupero  quando  la
parte  istante,  pur  avendone   facolta'   perche'   individuata   o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
decisione di recupero ai sensi dell'articolo  263  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero
quando,  avendo  proposto  l'impugnazione,  non  abbia  richiesto  la
sospensione della decisione di recupero ai  sensi  dell'articolo  278
del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la  sospensione  non
sia stata concessa. 
  4. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio  pregiudiziale
alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione  il
giudice fissa la data dell'udienza  di  trattazione  nel  termine  di
trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni. 
  5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con  relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente  del  tribunale  o  della
corte di appello per le determinazioni di competenza.  Nei  tribunali
non  divisi  in  sezioni  le  funzioni  di  vigilanza   sono   svolte
direttamente dal presidente del tribunale. 

        
                    Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
          di obblighi comunitari e  l'esecuzione  di  sentenze  della
          Corte di giustizia delle Comunita' europee.) convertito con
          modificazioni dalla legge  6  giugno  2008,  n.  101,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia di recupero  di  aiuti
          di Stato innanzi agli organi di giustizia civile)  -  1.  I
          giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
          recupero di aiuti di Stato in esecuzione di  una  decisione
          di recupero adottata dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'articolo 14  del  regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
          Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati  dall'articolo  9
          del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
              commi 2 - 6 (abrogati).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  263  e  278  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              «Art. 263 (ex articolo 230 del TCE) 
              La Corte di giustizia dell'Unione europea  esercita  un
          controllo di legittimita'  sugli  atti  legislativi,  sugli
          atti  del  Consiglio,  della  Commissione  e  della   Banca
          centrale europea che non siano  raccomandazioni  o  pareri,
          nonche' sugli atti del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          europeo  destinati  a  produrre   effetti   giuridici   nei
          confronti  di  terzi.  Esercita  inoltre  un  controllo  di
          legittimita'  sugli   atti   degli   organi   o   organismi
          dell'Unione destinati  a  produrre  effetti  giuridici  nei
          confronti di terzi. 
              A tal fine, la Corte e' competente a  pronunciarsi  sui
          ricorsi   per   incompetenza,   violazione   delle    forme
          sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi  regola
          di diritto relativa  alla  loro  applicazione,  ovvero  per
          sviamento di potere, proposti  da  uno  Stato  membro,  dal
          Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione. 
              La Corte  e'  competente,  alle  stesse  condizioni,  a
          pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti,  la  Banca
          centrale europea ed il Comitato  delle  regioni  propongono
          per salvaguardare le proprie prerogative. 
              Qualsiasi persona fisica  o  giuridica  puo'  proporre‚
          alle condizioni previste  al  primo  e  secondo  comma,  un
          ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti  o  che
          la riguardano direttamente e individualmente, e contro  gli
          atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non
          comportano alcuna misura d'esecuzione. 
              Gli  atti  che  istituiscono  gli  organi  e  organismi
          dell'Unione  possono  prevedere  condizioni   e   modalita'
          specifiche relative ai ricorsi proposti da persone  fisiche
          o giuridiche  contro  atti  di  detti  organi  o  organismi
          destinati   a   produrre   effetti   giuridici   nei   loro
          confronti.». 
              «Art. 278 (ex articolo 242 del TCE) 
              I ricorsi proposti alla Corte di giustizia  dell'Unione
          europea non hanno effetto sospensivo.  Tuttavia,  la  Corte
          puo', quando  reputi  che  le  circostanze  lo  richiedano,
          ordinare   la   sospensione    dell'esecuzione    dell'atto
          impugnato.». 

        
      
          
Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                               Art. 10 
 
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni  del
  codice in materia di protezione dei dati personali 
 
  1.  Le  controversie  previste  dall'articolo   152   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  sono  regolate  dal  rito  del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il tribunale del luogo in cui ha la  residenza  il
titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali e' proposto, a  pena  di  inammissibilita',  entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento  o  dalla
data  del  rigetto  tacito,  ovvero  entro  sessanta  giorni  se   il
ricorrente risiede all'estero. 
  4. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  5. Se alla prima udienza il ricorrente non  compare  senza  addurre
alcun legittimo impedimento,  il  giudice  dispone  la  cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio. 
  6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e  puo'
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al  divieto  di  cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
in relazione all'eventuale atto  del  soggetto  pubblico  titolare  o
responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno. 

        
                    Note all'art. 10: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  4  e  152  del
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
          materia  di  protezione  dei  dati   personali.   ),   come
          modificato dal presenta decreto legislativo: 
              «Art. 4 (Definizioni) - 1. Ai fini del presente  codice
          si intende per: 
                a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
          operazioni, effettuati anche senza l'ausilio  di  strumenti
          elettronici, concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,
          l'organizzazione,  la  conservazione,   la   consultazione,
          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
          il   blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,    la
          cancellazione e  la  distruzione  di  dati,  anche  se  non
          registrati in una banca di dati; 
                b) «dato personale», qualunque informazione  relativa
          a persona fisica, persona giuridica, ente od  associazione,
          identificati  o   identificabili,   anche   indirettamente,
          mediante riferimento a qualsiasi  altra  informazione,  ivi
          compreso un numero di identificazione personale; 
                c)  «dati  identificativi»,  i  dati  personali   che
          permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
                d)  «dati  sensibili»,  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose, filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale; 
                e) «dati  giudiziari»,  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare provvedimenti di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) a o) e da r) a u),  del  D.P.R.  14  novembre
          2002, n. 313,  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di
          anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da  reato
          e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di  imputato
          o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
          procedura penale; 
                f)  «titolare»,  la  persona   fisica,   la   persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente,  associazione  od  organismo  cui  competono,   anche
          unitamente ad altro titolare, le decisioni in  ordine  alle
          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
          e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo  della
          sicurezza; 
                g) «responsabile»,  la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al
          trattamento di dati personali; 
                h) «incaricati», le  persone  fisiche  autorizzate  a
          compiere operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o  dal
          responsabile; 
                i)  «interessato»,  la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica, l'ente o l'associazione  cui  si  riferiscono  i
          dati personali; 
                l)  «comunicazione»,  il  dare  conoscenza  dei  dati
          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi
          dall'interessato,  dal  rappresentante  del  titolare   nel
          territorio  dello   Stato,   dal   responsabile   e   dagli
          incaricati, in qualunque  forma,  anche  mediante  la  loro
          messa a disposizione o consultazione; 
                m)  «diffusione»,  il  dare   conoscenza   dei   dati
          personali a soggetti  indeterminati,  in  qualunque  forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione; 
                n) «dato anonimo»,  il  dato  che  in  origine,  o  a
          seguito di trattamento, non puo'  essere  associato  ad  un
          interessato identificato o identificabile; 
                o) «blocco», la conservazione di dati  personali  con
          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del
          trattamento; 
                p) «banca di dati», qualsiasi  complesso  organizzato
          di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
          in uno o piu' siti; 
                q) «Garante», l'autorita' di  cui  all'articolo  153,
          istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
              2. Ai fini del presente  codice  si  intende,  inoltre,
          per: 
                a)  «comunicazione  elettronica»,  ogni  informazione
          scambiata o trasmessa tra  un  numero  finito  di  soggetti
          tramite   un   servizio   di   comunicazione    elettronica
          accessibile  al  pubblico.  Sono  escluse  le  informazioni
          trasmesse al pubblico tramite  una  rete  di  comunicazione
          elettronica, come parte di un servizio di  radiodiffusione,
          salvo che le stesse  informazioni  siano  collegate  ad  un
          abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile; 
                b)  «chiamata»,  la  connessione  istituita   da   un
          servizio telefonico accessibile al pubblico,  che  consente
          la comunicazione bidirezionale in tempo reale; 
                c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi  di
          trasmissione,  le  apparecchiature  di  commutazione  o  di
          instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere
          segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
          altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti  satellitari,
          le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
          e a commutazione di pacchetto, compresa Internet,  le  reti
          utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
          e televisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente
          elettrica,  nella  misura  in  cui  sono   utilizzati   per
          trasmettere  i  segnali,  le  reti  televisive  via   cavo,
          indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; 
                d) «rete pubblica  di  comunicazioni»,  una  rete  di
          comunicazioni   elettroniche   utilizzata   interamente   o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico; 
                e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi
          consistenti   esclusivamente   o   prevalentemente    nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazioni
          elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni  e  i
          servizi  di  trasmissione  nelle  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare radiotelevisiva, nei  limiti  previsti
          dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
          7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio; 
                f)  «abbonato»,  qualunque  persona  fisica,  persona
          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
          fornitore   di   servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
          comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite   schede
          prepagate; 
                g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico, per motivi privati o commerciali,  senza  esservi
          necessariamente abbonata; 
                h)  «dati  relativi  al  traffico»,  qualsiasi   dato
          sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di  una
          comunicazione su una rete di  comunicazione  elettronica  o
          della relativa fatturazione; 
                i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato
          in una rete di  comunicazione  elettronica  che  indica  la
          posizione   geografica    dell'apparecchiatura    terminale
          dell'utente di un  servizio  di  comunicazione  elettronica
          accessibile al pubblico; 
                l) «servizio a  valore  aggiunto»,  il  servizio  che
          richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
          dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi  al
          traffico, oltre a quanto e' necessario per la  trasmissione
          di una comunicazione o della relativa fatturazione; 
                m) «posta elettronica»,  messaggi  contenenti  testi,
          voci,  suoni  o  immagini  trasmessi  attraverso  una  rete
          pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
          rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
          il ricevente non ne ha preso conoscenza. 
              3. Ai fini del presente codice  si  intende,  altresi',
          per: 
                a)  «misure  minime»,  il  complesso   delle   misure
          tecniche,   informatiche,   organizzative,   logistiche   e
          procedurali di sicurezza che configurano il livello  minimo
          di protezione richiesto in  relazione  ai  rischi  previsti
          nell'articolo 31; 
                b)  «strumenti  elettronici»,  gli   elaboratori,   i
          programmi   per   elaboratori   e   qualunque   dispositivo
          elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
          trattamento; 
                c)  «autenticazione  informatica»,  l'insieme   degli
          strumenti elettronici e delle  procedure  per  la  verifica
          anche indiretta dell'identita'; 
                d) «credenziali  di  autenticazione»,  i  dati  ed  i
          dispositivi,  in  possesso  di  una  persona,   da   questa
          conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
          l'autenticazione informatica; 
                e) «parola chiave», componente di una credenziale  di
          autenticazione associata ad una persona ed a  questa  nota,
          costituita da una sequenza di caratteri  o  altri  dati  in
          forma elettronica; 
                f)  «profilo  di  autorizzazione»,  l'insieme   delle
          informazioni, univocamente associate ad  una  persona,  che
          consente di individuare a quali dati  essa  puo'  accedere,
          nonche' i trattamenti ad essa consentiti; 
                g)  «sistema  di  autorizzazione»,  l'insieme   degli
          strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
          e alle modalita' di trattamento degli stessi,  in  funzione
          del profilo di autorizzazione del richiedente. 
              4. Ai fini del presente codice si intende per: 
                a) «scopi storici», le finalita' di studio, indagine,
          ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
          passato; 
                b)  «scopi  statistici»,  le  finalita'  di  indagine
          statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
          mezzo di sistemi informativi statistici; 
                c) «scopi scientifici», le finalita' di studio  e  di
          indagine  sistematica  finalizzata  allo   sviluppo   delle
          conoscenze scientifiche in uno specifico settore.». 
              «Art. 152 (Autorita' giudiziaria ordinaria). - 1. Tutte
          le controversie che  riguardano,  comunque,  l'applicazione
          delle disposizioni del  presente  codice,  comprese  quelle
          inerenti  ai  provvedimenti  del  Garante  in  materia   di
          protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,
          nonche' le controversie previste dall'articolo 10, comma 5,
          della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121,   e   successive
          modificazioni, sono  attribuite  all'autorita'  giudiziaria
          ordinaria. 
              1-bis.  Le  controversie  di  cui  al  comma   1   sono
          disciplinate dall'articolo 10 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150.; 
              commi 2- 14 (abrogati).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  20
          marzo 1865, n. 2248, allegato E),  (Legge  sul  contenzioso
          amministrativo): 
              «Art. 4.  -  Quando  la  contestazione  cade  sopra  un
          diritto che si pretende  leso  da  un  atto  dell'autorita'
          amministrativa, i  tribunali  si  limiteranno  a  conoscere
          degli effetti dell'atto  stesso  in  relazione  all'oggetto
          dedotto in giudizio. 
              L'atto amministrativo  non  potra'  essere  revocato  o
          modificato se non sovra ricorso alle  competenti  autorita'
          amministrative, le quali si conformeranno al giudicato  dei
          Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.». 

        
      
          
Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                               Art. 11 
 
 
                     Delle controversie agrarie 
 
  1. Le controversie in materia di  contratti  agrari  o  conseguenti
alla conversione dei contratti associativi in affitto  sono  regolate
dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  disposto  dal  presente
articolo. 
  2. Sono competenti le sezioni specializzate  agrarie  di  cui  alla
legge 2 marzo 1963, n. 320. 
  3. Chi intende proporre in giudizio  una  domanda  relativa  a  una
controversia nelle materie indicate dal comma 1  e'  tenuto  a  darne
preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento,   all'altra   parte   e   all'ispettorato    provinciale
dell'agricoltura competente per territorio. 
  4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione
di cui al comma  3,  convoca  le  parti  ed  i  rappresentanti  delle
associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire
il tentativo di conciliazione. 
  5. Se la  conciliazione  riesce,  viene  redatto  processo  verbale
sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti  delle  associazioni  di
categoria e dal funzionario dell'ispettorato. 
  6. Se la conciliazione non riesce,  si  forma  egualmente  processo
verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. 
  7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non  si  definisca
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna
delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente. 
  8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per  morosita',
il giudice, alla prima udienza, prima di  ogni  altro  provvedimento,
concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e  non
superiore a novanta giorni, per il pagamento dei  canoni  scaduti,  i
quali, con l'instaurazione  del  giudizio,  vengono  rivalutati,  fin
dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo
gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il  pagamento
entro il termine fissato dal giudice sana  a  tutti  gli  effetti  la
morosita'. 
  9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di
somme di denaro in favore  dell'affittuario,  si  applica  l'articolo
429, terzo comma, del codice di procedura civile. 
  10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo
373 del codice di procedura civile, anche  l'esecuzione  di  sentenza
che privi il concessionario di un fondo rustico del principale  mezzo
di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di
serio  pericolo  per  l'integrita'  economica  dell'azienda   o   per
l'allevamento di animali. 
  11. Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata
agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone. 

        
                    Note all'art. 11: 
              - La legge 2 marzo 1963, n. 320 reca: «Disciplina delle
          controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  429  del  codice   di
          procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 373 del  Codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione). -  Il  ricorso
          per cassazione non sospende  l'esecuzione  della  sentenza.
          Tuttavia  il  giudice  che  ha  pronunciato   la   sentenza
          impugnata   puo',   su   istanza   di   parte   e   qualora
          dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile  danno,
          disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
          sospesa o che sia prestata congrua cauzione. 
              L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al
          tribunale in composizione monocratica o al  presidente  del
          collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina
          la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o
          al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del
          decreto sono notificate al  procuratore  dell'altra  parte,
          ovvero alla parte stessa, se questa sia stata  in  giudizio
          senza ministero di difensore o non si  sia  costituita  nel
          giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo  stesso
          decreto,  in  caso  di  eccezionale  urgenza  puo'   essere
          disposta    provvisoriamente    l'immediata     sospensione
          dell'esecuzione.». 

        
      
          
Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                               Art. 12 
 
 
           Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia 
                      di registro dei protesti 
 
  1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata  decisione
sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro. 
  2. E' competente il giudice di pace del luogo  in  cui  risiede  il
debitore protestato. 

        
                    Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  12
          febbraio 1955,  n.  77  (Pubblicazione  degli  elenchi  dei
          protesti cambiari), come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 4. - 1. Il debitore  che,  entro  il  termine  di
          dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il  pagamento
          della  cambiale  o   del   vaglia   cambiario   protestati,
          unitamente agli interessi  maturati  come  dovuti  ed  alle
          spese per il protesto, per il precetto e  per  il  processo
          esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la
          cancellazione del proprio nome dal registro informatico  di
          cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995,
          n. 381,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          novembre  1995,  n.  480.  Il  debitore  che  provveda   al
          pagamento  oltre  il  predetto  termine,   puo'   chiederne
          l'annotazione sul citato registro informatico. A tale  fine
          l'interessato  presenta  al  presidente  della  camera   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  competente
          per  territorio  la  relativa  formale  istanza,  compilata
          secondo il modello allegato alla presente legge,  corredata
          del titolo quietanzato e  dell'atto  di  protesto  o  della
          dichiarazione  di  rifiuto  del  pagamento,  nonche'  della
          quietanza relativa al versamento  del  diritto  di  cui  al
          comma 5. 
              2. Istanza analoga a quella di  cui  al  comma  1  puo'
          essere presentata  da  chiunque  dimostri  di  aver  subito
          levata di protesto, al proprio  nome,  illegittimamente  od
          erroneamente, nonche'  dai  pubblici  ufficiali  incaricati
          della levata del  protesto  o  dalle  aziende  di  credito,
          quando si e'  proceduto  illegittimamente  od  erroneamente
          alla levata del protesto. 
              3.  Il  responsabile  dirigente  dell'ufficio  protesti
          provvede sull'istanza non oltre il termine di venti  giorni
          dalla  data  di  presentazione  della  stessa.  Sulla  base
          dell'accertamento  della  regolarita'  dell'adempimento   o
          della sussistenza della illegittimita'  o  dell'errore  del
          protesto, il responsabile dirigente  dell'ufficio  protesti
          accoglie  l'istanza   e,   conseguentemente,   dispone   la
          cancellazione richiesta, curando  sotto  la  sua  personale
          responsabilita'   l'esecuzione   del   provvedimento,    da
          effettuare non oltre cinque giorni  dalla  pronuncia  dello
          stesso, mediante la cancellazione definitiva  dal  registro
          dei dati relativi al protesto, che si  considera,  a  tutti
          gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario,  decreta
          la reiezione dell'istanza. 
              4. In caso  di  reiezione  dell'istanza  o  di  mancata
          decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente
          dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma  3,
          l'interessato  puo'  ricorrere  all'autorita'   giudiziaria
          ordinaria. Le controversie di cui al  presente  comma  sono
          disciplinate dall'articolo 12 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150. 
              5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma  1
          e' dovuto alla camera di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura un diritto pari,  per  ogni  protesto,  a  L.
          15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente,
          con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.». 

        
      
          
Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                               Art. 13 
 
 
Dell'opposizione ai provvedimenti in materia  di  riabilitazione  del
                         debitore protestato 
 
  1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento
di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma  3,  della
legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto  di  riabilitazione  ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo sono  soggette  al  rito  del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente la corte di appello. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni  dalla  comunicazione  del   provvedimento   di   diniego   di
riabilitazione o dalla pubblicazione del  decreto  di  riabilitazione
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della  legge  7  marzo
1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il  ricorrente  risiede
all'estero. 
  4. Il provvedimento che  accoglie  il  ricorso  e'  pubblicato  nel
registro informatico dei protesti cambiari. 

        
                    Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17  della  legge  7
          marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art.  17.  -  1.  Il  debitore  protestato  che  abbia
          adempiuto all'obbligazione per  la  quale  il  protesto  e'
          stato levato e  non  abbia  subito  ulteriore  protesto  ha
          diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
          la riabilitazione. 
              2. La  riabilitazione  e'  accordata  con  decreto  del
          presidente  del  tribunale  su   istanza   dell'interessato
          corredata dai documenti giustificativi. 
              3. Avverso il diniego  di  riabilitazione  il  debitore
          puo' proporre opposizione.  L'opposizione  e'  disciplinata
          dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              4. Il  decreto  di  riabilitazione  e'  pubblicato  nel
          Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai  sensi
          del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. 
              5. (abrogato). 
              6. Per effetto  della  riabilitazione  il  protesto  si
          considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. 
              6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha  diritto
          di ottenere la cancellazione definitiva dei  dati  relativi
          al  protesto  anche  dal  registro   informatico   di   cui
          all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995,  n.
          381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
          1995, n. 480. La cancellazione dei  dati  del  protesto  e'
          disposta dal responsabile dirigente  dell'ufficio  protesti
          competente per territorio non oltre  il  termine  di  venti
          giorni dalla data di presentazione della relativa  istanza,
          corredata del provvedimento di riabilitazione.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 14 
 
 
            Delle controversie in materia di liquidazione 
               degli onorari e dei diritti di avvocato 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13  giugno
1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645  del
codice di procedura civile contro il decreto  ingiuntivo  riguardante
onorari, diritti  o  spese  spettanti  ad  avvocati  per  prestazioni
giudiziali sono regolate dal rito sommario  di  cognizione,  ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente l'ufficio  giudiziario  di  merito  adito  per  il
processo nel quale  l'avvocato  ha  prestato  la  propria  opera.  Il
tribunale decide in composizione collegiale. 
  3. Nel giudizio di  merito  le  parti  possono  stare  in  giudizio
personalmente. 
  4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. 

        
                    Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 della  legge  13
          giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e  di  procuratore
          per  prestazioni  giudiziali  in  materia   civile),   come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 28. - Per  la  liquidazione  delle  spese,  degli
          onorari e dei diritti nei  confronti  del  proprio  cliente
          l'avvocato, dopo la decisione della  causa  o  l'estinzione
          della procura, se non intende seguire  il  procedimento  di
          cui agli articoli 633 e seguenti del  codice  di  procedura
          civile, procede  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 645 del  Codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 645 (Opposizione).  -  L'opposizione  si  propone
          davanti all'ufficio  giudiziario  al  quale  appartiene  il
          giudice che ha emesso il  decreto  con  atto  di  citazione
          notificato al ricorrente nei  luoghi  di  cui  all'articolo
          638.  Contemporaneamente   l'ufficiale   giudiziario   deve
          notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche'
          ne prenda nota sull'originale del decreto. 
              In  seguito  all'opposizione  il  giudizio  si   svolge
          secondo le norme  del  procedimento  ordinario  davanti  al
          giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti  a
          meta'.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 15 
 
 
               Dell'opposizione a decreto di pagamento 
                        di spese di giustizia 
 
  1. Le controversie  previste  dall'articolo  170  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal
rito sommario  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal
presente articolo. 
  2. Il ricorso e' proposto  al  capo  dell'ufficio  giudiziario  cui
appartiene il magistrato che ha emesso  il  provvedimento  impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice  di
pace e del pubblico ministero presso il tribunale  e'  competente  il
presidente del tribunale. Per i provvedimenti  emessi  da  magistrati
dell'ufficio del pubblico ministero presso la  corte  di  appello  e'
competente il presidente della corte di appello. 
  3. Nel giudizio di  merito  le  parti  possono  stare  in  giudizio
personalmente. 
  4. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  5.  Il  presidente  puo'  chiedere  a  chi   ha   provveduto   alla
liquidazione o  a  chi  li  detiene,  gli  atti,  i  documenti  e  le
informazioni necessari ai fini della decisione. 
  6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. 

        
                    Note all'art. 15: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  170  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 170 (Opposizione al decreto di pagamento).  -  1.
          Avverso  il  decreto   di   pagamento   emesso   a   favore
          dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese
          private  cui  e'  affidato  l'incarico  di  demolizione   e
          riduzione  in  pristino,  il  beneficiario   e   le   parti
          processuali,  compreso  il  pubblico   ministero,   possono
          proporre   opposizione.   L'opposizione   e'   disciplinata
          dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              commi 2 - 3 (abrogati).». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 16 
 
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento  del  diritto
  di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
  altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo
6  febbraio  2007,  n.  30,  sono  regolate  dal  rito  sommario   di
cognizione. 
  2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente. 

        
                    Note all'art. 16: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione  della
          direttiva 2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei  cittadini
          dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e   di
          soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 8 (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento  del
          diritto di soggiorno). - 1.  Avverso  il  provvedimento  di
          rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e'
          ammesso ricorso  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le
          controversie   previste   dal   presente   articolo    sono
          disciplinate dall'articolo 16 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 17 
 
Delle controversie in materia di allontanamento dei  cittadini  degli
  altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari 
 
  1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   del
provvedimento di  allontanamento  dei  cittadini  degli  altri  Stati
membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi
di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  30,
nonche' per i motivi di cui  all'articolo  21  del  medesimo  decreto
legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il tribunale,  in  composizione  monocratica,  del
luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il  provvedimento
impugnato. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
  4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente. 
  5. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal
territorio  italiano  non  puo'  avere  luogo  fino  alla   pronuncia
sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento  sia  fondato
su una precedente decisione giudiziale  o  su  motivi  imperativi  di
pubblica sicurezza. Il giudice  decide  sull'istanza  di  sospensione
prima della scadenza del termine entro il quale  il  ricorrente  deve
lasciare il territorio nazionale. 
  6. Quando il ricorso e'  rigettato,  il  ricorrente  deve  lasciare
immediatamente il territorio nazionale. 

        
                    Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del citato
          decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30: 
              «Art. 20 (Limitazioni  al  diritto  di  ingresso  e  di
          soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il
          diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o
          dei loro familiari, qualsiasi  sia  la  loro  cittadinanza,
          puo' essere limitato con apposito provvedimento  solo  per:
          motivi di  sicurezza  dello  Stato;  motivi  imperativi  di
          pubblica sicurezza; altri motivi di ordine  pubblico  o  di
          pubblica sicurezza. 
              2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono  quando
          la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie
          di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n.  152,
          e successive modificazioni, ovvero vi sono  fondati  motivi
          di ritenere che la  sua  permanenza  nel  territorio  dello
          Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni  o
          attivita'  terroristiche,  anche  internazionali.  Ai  fini
          dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene
          conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice
          italiano per uno o  piu'  delitti  riconducibili  a  quelli
          indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. 
              3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
          quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti
          che  costituiscono  una  minaccia  concreta,  effettiva   e
          sufficientemente  grave  ai  diritti   fondamentali   della
          persona   ovvero   all'incolumita'   pubblica.   Ai    fini
          dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto,  quando
          ricorrono i comportamenti  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da
          un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
          colposi,  consumati   o   tentati,   contro   la   vita   o
          l'incolumita' della persona, ovvero di  eventuali  condanne
          per uno o  piu'  delitti  corrispondenti  alle  fattispecie
          indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
          o di  eventuali  ipotesi  di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a  taluna
          delle categorie  di  cui  all'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 1956, n. 1423, e successive  modificazioni,  o  di
          cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione
          o di provvedimenti di allontanamento disposti da  autorita'
          straniere. 
              4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  e  non  possono
          essere motivati da ragioni  di  ordine  economico,  ne'  da
          ragioni    estranee    ai     comportamenti     individuali
          dell'interessato che rappresentino una  minaccia  concreta,
          effettiva e sufficientemente grave  all'ordine  pubblico  o
          alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
          giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti. 
              5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si
          tiene  conto  della  durata   del   soggiorno   in   Italia
          dell'interessato, della  sua  eta',  della  sua  situazione
          familiare e economica, del suo stato di salute,  della  sua
          integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
          dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. 
              6. I titolari del diritto di  soggiorno  permanente  di
          cui  all'articolo  14  possono   essere   allontanati   dal
          territorio nazionale solo per  motivi  di  sicurezza  dello
          Stato, per motivi imperativi di pubblica  sicurezza  o  per
          altri  gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica
          sicurezza. 
              7. I beneficiari del diritto  di  soggiorno  che  hanno
          soggiornato nel territorio nazionale nei  precedenti  dieci
          anni o che siano minorenni possono essere allontanati  solo
          per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
          di   pubblica   sicurezza,   salvo   l'allontanamento   sia
          necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
          previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
          novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. 
              8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare
          limitazioni alla liberta' di  circolazione  nel  territorio
          nazionale  sono  solo  quelle  con   potenziale   epidemico
          individuate  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita',
          nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose,
          sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione  che
          si  applicano  ai  cittadini  italiani.  Le  malattie   che
          insorgono  successivamente  all'ingresso   nel   territorio
          nazionale non possono giustificare l'allontanamento. 
              9. Il Ministro dell'interno adotta i  provvedimenti  di
          allontanamento per motivi imperativi di pubblica  sicurezza
          dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti  di
          allontanamento per motivi di sicurezza dello  Stato.  Negli
          altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati
          dal  prefetto  del  luogo  di  residenza   o   dimora   del
          destinatario. 
              10. I provvedimenti di  allontanamento  sono  motivati,
          salvo che vi ostino motivi attinenti alla  sicurezza  dello
          Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
          il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del  suo
          contenuto,    anche    mediante     appositi     formulari,
          sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua  a  lui
          comprensibile   o,   se   cio'   non   e'   possibile   per
          indisponibilita' di personale idoneo  alla  traduzione  del
          provvedimento in tale lingua, comunque in una delle  lingue
          francese,  inglese,  spagnola   o   tedesca,   secondo   la
          preferenza indicata dall'interessato. Il  provvedimento  e'
          notificato  all'interessato  e  riporta  le  modalita'   di
          impugnazione e, salvo quanto previsto al comma  11,  indica
          il termine stabilito per lasciare il  territorio  nazionale
          che non puo' essere inferiore ad un mese dalla  data  della
          notifica e, nei casi di  comprovata  urgenza,  puo'  essere
          ridotto a dieci giorni. Il provvedimento  indica  anche  la
          durata del  divieto  di  reingresso  che  non  puo'  essere
          superiore a dieci anni nei casi  di  allontanamento  per  i
          motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
          casi. 
              11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi  di
          cui al comma 1  e'  immediatamente  eseguito  dal  questore
          qualora   si   ravvisi,   caso    per    caso,    l'urgenza
          dell'allontanamento  perche'  l'ulteriore  permanenza   sul
          territorio  e'  incompatibile  con  la  civile   e   sicura
          convivenza.   Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 13, comma 5-bis, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
          provvedimento  di  allontanamento  si  trattiene  oltre  il
          termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata
          del provvedimento di  allontanamento  dell'interessato  dal
          territorio nazionale. Si applicano, per  la  convalida  del
          provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11. 
              13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
          puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso
          dopo che, dall'esecuzione del  provvedimento,  sia  decorsa
          almeno la meta' della durata del divieto, e  in  ogni  caso
          decorsi tre anni. Nella domanda devono essere  addotti  gli
          argomenti  intesi   a   dimostrare   l'avvenuto   oggettivo
          mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
          di vietarne il reingresso nel territorio  nazionale.  Sulla
          domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con
          atto motivato l'autorita' che ha emanato  il  provvedimento
          di   allontanamento.   Durante   l'esame   della    domanda
          l'interessato non ha diritto  di  ingresso  nel  territorio
          nazionale. 
              14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
          che rientra nel  territorio  nazionale  in  violazione  del
          divieto di reingresso, e' punito con la reclusione  fino  a
          due anni, nell'ipotesi  di  allontanamento  per  motivi  di
          sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle  altre
          ipotesi.  Il  giudice  puo'  sostituire   la   pena   della
          reclusione con la misura dell'allontanamento immediato  con
          divieto di reingresso  nel  territorio  nazionale,  per  un
          periodo  da  cinque  a  dieci  anni.  L'allontanamento   e'
          immediatamente eseguito dal questore, anche se la  sentenza
          non e' definitiva. 
              15. Si applica la pena detentiva della reclusione  fino
          a tre anni in caso di reingresso nel  territorio  nazionale
          in violazione della misura dell'allontanamento disposta  ai
          sensi del comma 14, secondo periodo. 
              16. Nei casi di cui ai commi 14 e  15  si  procede  con
          rito direttissimo.  In  caso  di  condanna,  salvo  che  il
          giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
          sempre adottato un nuovo  provvedimento  di  allontanamento
          immediatamente esecutivo, al quale si  applicano  le  norme
          del comma 11. 
              17.  I  provvedimenti  di  allontanamento  di  cui   al
          presente articolo sono adottati tenendo conto  anche  delle
          segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza  o
          di dimora del destinatario del provvedimento. 
              Art. 21 (Allontanamento per cessazione delle condizioni
          che  determinano  il  diritto  di  soggiorno).  -   1.   Il
          provvedimento di allontanamento dei cittadini  degli  altri
          Stati membri dell'Unione  europea  o  dei  loro  familiari,
          qualunque sia la loro cittadinanza,  puo'  altresi'  essere
          adottato  quando  vengono  a  mancare  le  condizioni   che
          determinano il diritto  di  soggiorno  dell'interessato  ai
          sensi degli articoli 6, 7 e  13  e  salvo  quanto  previsto
          dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso da parte di  un
          cittadino dell'Unione o dei suoi familiari  al  sistema  di
          assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di
          allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso. 
              2. Il provvedimento di cui al comma 1 e'  adottato  dal
          prefetto, territorialmente competente secondo la  residenza
          o dimora del destinatario, anche su  segnalazione  motivata
          del sindaco del luogo  di  residenza  o  dimora,  con  atto
          motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento  e'
          adottato  tenendo  conto   della   durata   del   soggiorno
          dell'interessato, della sua eta', della sua  salute,  della
          sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami  con
          il Paese di origine. Il provvedimento riporta le  modalita'
          di  impugnazione,  nonche'  il  termine  per  lasciare   il
          territorio nazionale, che non puo' essere inferiore  ad  un
          mese. Se il destinatario non comprende la lingua  italiana,
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,  comma
          10. 
              3. Unitamente al  provvedimento  di  allontanamento  e'
          consegnata all'interessato una attestazione di  obbligo  di
          adempimento  dell'allontanamento,  secondo   le   modalita'
          stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e  del
          Ministro degli  affari  esteri,  da  presentare  presso  un
          consolato italiano. Il provvedimento di  allontanamento  di
          cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di  reingresso
          sul territorio nazionale. 
              4. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1,  che
          non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di
          cui al comma 2 e  sono  stati  individuati  sul  territorio
          dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto
          alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3,  il
          prefetto puo' adottare un provvedimento  di  allontanamento
          coattivo  per  motivi  di   ordine   pubblico,   ai   sensi
          dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 18 
 
 
Delle controversie in materia di espulsione dei  cittadini  di  Stati
               che non sono membri dell'Unione europea 
 
  1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto  di
espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto  legislativo
25  luglio  1998,  n.  286,  sono  regolate  dal  rito  sommario   di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il giudice di  pace  del  luogo  in  cui  ha  sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
  4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti  iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove  necessario,
da un interprete. 
  5. Il ricorso, unitamente al decreto  di  fissazione  dell'udienza,
deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che  ha
emesso il provvedimento almeno cinque  giorni  prima  della  medesima
udienza. 
  6. L'autorita'  che  ha  emesso  il  provvedimento  impugnato  puo'
costituirsi  fino  alla  prima  udienza  e  puo'  stare  in  giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. 
  7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni  dalla
data di deposito del ricorso. 
  8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
tassa e imposta. 
  9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. 

        
                    Note all'art. 18: 
              - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  reca:
          «Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  29  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale): 
              «Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di  ufficio).
          - 1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna
          almeno ogni tre mesi  l'elenco  alfabetico  degli  iscritti
          negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio. 
              1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
          97  del  codice,  e'   necessario   il   conseguimento   di
          attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di
          appartenenza  al  termine  della  frequenza  di  corsi   di
          aggiornamento  professionale   organizzati   dagli   ordini
          medesimi   o,   ove   costituita,   dalla   camera   penale
          territoriale ovvero  dall'unione  delle  camere  penali.  I
          difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a
          prescindere dal requisito di  cui  al  periodo  precedente,
          dimostrando di  aver  esercitato  la  professione  in  sede
          penale per almeno  due  anni,  mediante  la  produzione  di
          idonea documentazione. 
              2. E' istituito  presso  l'ordine  forense  di  ciascun
          capoluogo del distretto  di  corte  d'appello  un  apposito
          ufficio con  recapito  centralizzato  che,  mediante  linee
          telefoniche dedicate, fornisce i nominativi  dei  difensori
          d'ufficio a richiesta dell'autorita'  giudiziaria  o  della
          polizia   giudiziaria.   Non   si   ricorre   al    sistema
          informatizzato se  il  procedimento  concerne  materie  che
          riguardano competenze specifiche. 
              3. L'ufficio di cui al comma 2  gestisce  separatamente
          gli elenchi  dei  difensori  d'ufficio  di  ciascun  ordine
          forense esistente nel distretto di corte d'appello. 
              4. Il sistema informatizzato di cui  al  comma  2  deve
          garantire: 
                a)  che  l'indicazione  dei  nominativi  rispetti  un
          criterio  di  rotazione   automatico   tra   gli   iscritti
          nell'elenco di cui al comma 1; 
                b) che  sia  evitata  l'attribuzione  contestuale  di
          nomine, ad un unico difensore,  per  procedimenti  pendenti
          innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti  tra
          di loro e, comunque, dislocate in modo  da  non  permettere
          l'effettivita' della difesa; 
                c) l'istituzione di un turno differenziato,  per  gli
          indagati e gli imputati detenuti, che assicuri,  attraverso
          un criterio di rotazione  giornaliera  dei  nominativi,  la
          reperibilita'  di  un   numero   di   difensori   d'ufficio
          corrispondente alle esigenze. 
              5. L'autorita' giudiziaria e,  nei  casi  previsti,  la
          polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone
          il nominativo all'ufficio di cui al comma 2. 
              6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un
          componente da lui delegato vigila sul rispetto dei  criteri
          per  l'individuazione  e  la  designazione  del   difensore
          d'ufficio. 
              7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al
          comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'. 
              8. 
              9.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 19 
 
 
           Delle controversie in materia di riconoscimento 
                   della protezione internazionale 
 
  1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario  di  cognizione,
ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il tribunale,  in  composizione  monocratica,  del
capoluogo del distretto di  corte  di  appello  in  cui  ha  sede  la
Commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  della  protezione
internazionale  che  ha  pronunciato  il   provvedimento   impugnato.
Sull'impugnazione  dei   provvedimenti   emessi   dalla   Commissione
nazionale per il diritto di asilo  e'  competente  il  tribunale,  in
composizione monocratica, del capoluogo del  distretto  di  corte  di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato
il  provvedimento  di  cui  e'  stata  dichiarata  la  revoca  o   la
cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
25, e' competente il tribunale, in composizione monocratica,  che  ha
sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il
centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli  articoli
20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  i  termini
previsti dal presente comma sono ridotti della meta'. 
  4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia  esecutiva  del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui  il  ricorso
viene proposto: 
    a) da parte di soggetto ospitato nei  centri  di  accoglienza  ai
sensi dell'articolo 20,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  decreto
legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  o   trattenuto   ai   sensi
dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero 
    b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento dello status di  rifugiato  o  di  persona  cui  e'
accordata la protezione sussidiaria, ovvero 
    c)  avverso   il   provvedimento   adottato   dalla   Commissione
territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo  22,  comma  2,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero 
    d)  avverso   il   provvedimento   adottato   dalla   Commissione
territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata  ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del  citato  decreto
legislativo. 
  5. Nei casi previsti  dal  comma  4,  lettere  a),  b),  c)  e  d),
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  5.  Quando   l'istanza   di
sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai
sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
25. 
  6.  Il  ricorso  e  il  decreto  di  fissazione  dell'udienza  sono
notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al  Ministero
dell'interno,  presso  la  Commissione  nazionale  ovvero  presso  la
competente Commissione territoriale, e sono  comunicati  al  pubblico
ministero. 
  7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al  giudizio  di  primo
grado, puo' stare in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri
dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che  ha
adottato  l'atto  impugnato.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,
l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. 
  8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo'  depositare
tutti gli atti e la documentazione  che  ritiene  necessari  ai  fini
dell'istruttoria e il giudice puo'  procedere  anche  d'ufficio  agli
atti di istruzione necessari per la definizione della controversia. 
  9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso  ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di  persona  cui  e'
accordata la protezione sussidiaria ed e'  comunicata  alle  parti  a
cura della cancelleria. 
  10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 

        
                    Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 22,  35  e
          36  del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,   n.   25
          (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status  di  rifugiato),
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 20 (Casi di accoglienza). - 1. Il richiedente non
          puo' essere trattenuto al solo fine  di  esaminare  la  sua
          domanda. 
              2.  Il  richiedente  e'  ospitato  in  un   centro   di
          accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi: 
                a) quando e' necessario verificare o  determinare  la
          sua nazionalita' o identita', ove  lo  stesso  non  sia  in
          possesso dei documenti di viaggio o di identita', ovvero al
          suo arrivo nel  territorio  dello  Stato  abbia  presentato
          documenti risultati falsi o contraffatti; 
                b) quando ha presentato la domanda dopo essere  stato
          fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di
          frontiera o subito dopo; 
                c) quando ha presentato la domanda dopo essere  stato
          fermato in condizioni di soggiorno irregolare; 
                d). 
              3.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  il
          richiedente  e'  ospitato   nel   centro   per   il   tempo
          strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in
          ogni caso, per un periodo non  superiore  a  venti  giorni.
          Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro  per
          il tempo strettamente necessario  all'esame  della  domanda
          innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso,  per
          un  periodo  non  superiore  a  trentacinque  giorni.  Allo
          scadere  del  periodo  di  accoglienza  al  richiedente  e'
          rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo  valido  tre
          mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. 
              4. La residenza nel centro  non  incide  sull'esercizio
          delle garanzie inerenti alla sua domanda, ne'  sulla  sfera
          della sua vita  privata,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
          regole di convivenza previste nel  regolamento  di  cui  al
          comma 5, che garantiscono comunque la  facolta'  di  uscire
          dal centro nelle ore diurne. Il richiedente  puo'  chiedere
          al prefetto un permesso temporaneo  di  allontanamento  dal
          centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello
          di uscita, per rilevanti  motivi  personali  o  per  motivi
          attinenti  all'esame  della   domanda,   fatta   salva   la
          compatibilita' con i  tempi  della  procedura  per  l'esame
          della domanda. Il provvedimento di diniego sulla  richiesta
          di  autorizzazione   all'allontanamento   e'   motivato   e
          comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma
          4. 
              5. Con il  regolamento  di  cui  all'articolo  38  sono
          fissate, le caratteristiche e  le  modalita'  di  gestione,
          anche in collaborazione con l'ente locale,  dei  centri  di
          accoglienza richiedenti  asilo,  che  devono  garantire  al
          richiedente una  ospitalita'  che  garantisca  la  dignita'
          della  persona  e  l'unita'  del   nucleo   familiare.   Il
          regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal
          Consiglio d'Europa e dall'Unione  europea.  L'accesso  alle
          strutture  e'   comunque   consentito   ai   rappresentanti
          dell'ACNUR, agli avvocati ed  agli  organismi  ed  enti  di
          tutela  dei  rifugiati  con  esperienza   consolidata   nel
          settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. 
              Art. 21 (Casi di trattenimento). - 1.  E'  disposto  il
          trattenimento,  nei  centri  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto  legislativo  25   luglio   1998,   n.   286,   del
          richiedente: 
                a)   che   si   trova   nelle   condizioni   previste
          dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra; 
                b) che e' stato condannato  in  Italia  per  uno  dei
          delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice
          di  procedura  penale,  ovvero  per  reati  inerenti   agli
          stupefacenti, alla liberta'  sessuale,  al  favoreggiamento
          dell'immigrazione    clandestina    verso    l'Italia     e
          dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati,
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla prostituzione o allo sfruttamento della  prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita' illecite; 
                c)  che  e'  destinatario  di  un  provvedimento   di
          espulsione o di respingimento. 
              2. Il provvedimento di trattenimento  e'  adottato  dal
          questore con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e'  gia'
          in corso il trattenimento, il questore chiede al  tribunale
          in composizione  monocratica  la  proroga  del  periodo  di
          trattenimento per ulteriori trenta  giorni  per  consentire
          l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28. 
              3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione
          e' comunque garantito ai  rappresentanti  dell'ACNUR,  agli
          avvocati ed agli organismi  di  tutela  dei  rifugiati  con
          esperienza  consolidata   nel   settore   autorizzati   dal
          Ministero dell'interno. 
              Art.  22  (Residenza  nei  casi  di  accoglienza  e  di
          trattenimento). - 1. L'accoglienza dei richiedenti  di  cui
          all'articolo 20,  comma  2,  e'  subordinata  all'effettiva
          permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro
          centro che puo'  essere  disposto,  per  motivate  ragioni,
          dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha
          sede la struttura che ospita  il  richiedente.  L'indirizzo
          dei centri di cui agli articoli 20 e 21 e'  comunicato  dal
          questore alla Commissione  territoriale  e  costituisce  il
          luogo di residenza valevole agli effetti della  notifica  e
          delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento  di
          esame  della  domanda  di  protezione  internazionale.   Al
          termine del  periodo  di  accoglienza  nei  centri  di  cui
          all'articolo 20 o  del  periodo  di  trattenimento  di  cui
          all'articolo  21,  e'  fatto  obbligo  al  richiedente   di
          comunicare alla  questura  e  alla  competente  Commissione
          territoriale il luogo di  domicilio  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 11. 
              2. L'allontanamento del richiedente  dal  centro  senza
          giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza
          e la Commissione territoriale decide la domanda sulla  base
          della documentazione in suo possesso.». 
              «Art. 35 (Impugnazione).  -  1.  Avverso  la  decisione
          della  Commissione  territoriale  e  la   decisione   della
          Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello
          status di rifugiato  o  di  persona  cui  e'  accordata  la
          protezione   sussidiaria   e'   ammesso   ricorso   dinanzi
          all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e'  ammesso
          anche nel caso in  cui  l'interessato  abbia  richiesto  il
          riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  e  sia  stato
          ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. 
              2. Le controversie di cui al comma 1 sono  disciplinate
          dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              commi 3- 14 abrogati.». 
              «Art.  36  (Accoglienza  del  ricorrente).  -   1.   Al
          richiedente asilo che  ha  proposto  il  ricorso  ai  sensi
          dell'articolo 35, si  applica  l'articolo  11  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 
              2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri
          di cui all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime
          strutture  con   le   modalita'   stabilite   dal   decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 
              3.  Il  richiedente  trattenuto  nei  centri   di   cui
          all'articolo  21  che  ha  ottenuto  la   sospensione   del
          provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo  35,  comma
          8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con  le
          modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005,
          n. 140.". 
              - Per il testo  dell'articolo  417-bis  del  codice  di
          procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2. 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 20 
 
Dell'opposizione  al  diniego  del  nulla  osta  al  ricongiungimento
  familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche'
  agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa  in  materia
  di diritto all'unita' familiare 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal  rito  sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo
in cui il ricorrente ha la residenza. 
  3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo'  disporre  il  rilascio
del visto anche in assenza del nulla osta. 
  4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo  e  di
registro e da ogni altra tassa. 

        
                    Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 30  del
          citato decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari). 
              commi 1 - 5 (omissis). 
              6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
          familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
          nonche'  contro  gli  altri  provvedimenti   dell'autorita'
          amministrativa in materia di diritto all'unita'  familiare,
          l'interessato  puo'  proporre   opposizione   all'autorita'
          giudiziaria  ordinaria.   L'opposizione   e'   disciplinata
          dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 21 
 
 
Dell'opposizione   alla   convalida   del    trattamento    sanitario
                            obbligatorio 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge  13  maggio
1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il  tribunale  in  composizione  collegiale  e  al
giudizio partecipa il pubblico ministero. 
  3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo  5,
comma secondo, della legge  13  maggio  1978,  n.  180,  deve  essere
proposto, a pena  di  inammissibilita',  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza del termine di cui  all'articolo  3,  secondo  comma,  della
medesima legge. 
  4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
personalmente e farsi rappresentare  da  persona  munita  di  mandato
scritto in calce al ricorso o  in  atto  separato.  Il  ricorso  puo'
essere presentato a mezzo del servizio postale. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il  presidente  del
tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il  trattamento
sanitario  obbligatorio  e  sentito  il  pubblico   ministero,   puo'
sospendere  il  trattamento  medesimo  anche  prima  che  sia  tenuta
l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione
il presidente provvede entro dieci giorni. 
  6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre  l'assunzione
di prove d'ufficio. 
  7.  Il  procedimento  e'  esente  dal  contributo  unificato  e  la
decisione non e' soggetta a registrazione. 

        
                    Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  13
          maggio 1978, n. 180 (Accertamenti  e  trattamenti  sanitari
          volontari e obbligatori.),  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 5 (Tutela giurisdizionale). - Chi e' sottoposto a
          trattamento sanitario obbligatorio,  e  chiunque  vi  abbia
          interesse, puo' proporre ricorso  contro  il  provvedimento
          convalidato dal giudice tutelare. 
              Il sindaco puo' proporre  analogo  ricorso  avverso  la
          mancata  convalida  del  provvedimento   che   dispone   il
          trattamento sanitario obbligatorio. 
              Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si
          applica l'articolo 21 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150. 
              commi 4 - 8 (abrogati).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge 13 maggio 1978, n. 180: 
              «Art. 3  (Procedimento  relativo  agli  accertamenti  e
          trattamenti sanitari obbligatori in condizioni  di  degenza
          ospedaliera per malattia mentale). -  Il  provvedimento  di
          cui all'articolo 2 con  il  quale  il  sindaco  dispone  il
          trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
          ospedaliera, corredato dalla proposta  medica  motivata  di
          cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla  convalida  di
          cui  all'ultimo  comma   dell'articolo   2,   deve   essere
          notificato,  entro  48  ore  dal  ricovero,  tramite  messo
          comunale, al  giudice  tutelare  nella  cui  circoscrizione
          rientra il comune. 
              Il  giudice  tutelare,  entro  le  successive  48  ore,
          assunte  le   informazioni   e   disposti   gli   eventuali
          accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o
          non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione  al
          sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
          cessazione  del  trattamento  sanitario   obbligatorio   in
          condizioni di degenza ospedaliera. 
              Se il provvedimento di cui al primo comma del  presente
          articolo e' disposto dal sindaco di un  comune  diverso  da
          quello di residenza dell'infermo, ne va data  comunicazione
          al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento  di
          cui al primo comma del presente articolo  e'  adottato  nei
          confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne  va  data
          comunicazione al  Ministero  dell'interno  e  al  consolato
          competente, tramite il prefetto. 
              Nei casi in cui il trattamento  sanitario  obbligatorio
          debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed  in  quelli  di
          ulteriore  prolungamento,  il  sanitario  responsabile  del
          servizio psichiatrico di cui all'articolo  6  e'  tenuto  a
          formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco
          che ha disposto il ricovero, il quale ne da'  comunicazione
          al giudice tutelare, con le modalita' e per gli adempimenti
          di cui al primo e  secondo  comma  del  presente  articolo,
          indicando la ulteriore durata presumibile  del  trattamento
          stesso. 
              Il sanitario di cui al comma  precedente  e'  tenuto  a
          comunicare al  sindaco,  sia  in  caso  di  dimissione  del
          ricoverato che in continuita'  di  degenza,  la  cessazione
          delle condizioni che richiedono l'obbligo  del  trattamento
          sanitario;  comunica  altresi'  la  eventuale  sopravvenuta
          impossibilita'  a  proseguire  il  trattamento  stesso.  Il
          sindaco, entro 48 ore dal ricevimento  della  comunicazione
          del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare. 
              Qualora ne sussista la necessita' il  giudice  tutelare
          adotta i provvedimenti urgenti che  possono  occorrere  per
          conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. 
              L'omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto
          e  quinto  comma  del  presente   articolo   determina   la
          cessazione di ogni effetto del provvedimento  e  configura,
          salvo che non sussistano gli estremi  di  un  delitto  piu'
          grave, il reato di omissione di atti di ufficio.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 22 
 
Delle  azioni  popolari  e   delle   controversie   in   materia   di
  eleggibilita',  decadenza  ed   incompatibilita'   nelle   elezioni
  comunali, provinciali e regionali 
 
  1. Le controversie  previste  dall'articolo  82,  primo  e  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della  legge  23
dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della  legge
17 febbraio 1968, n. 108, e  quelle  previste  dall'articolo  70  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  regolate  dal  rito
sommario di cognizione, ove non diversamente  disposto  dal  presente
articolo. 
  2. Le azioni  popolari  e  le  impugnative  consentite  per  quanto
concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale  della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le
azioni popolari e le impugnative consentite per  quanto  concerne  le
elezioni  provinciali  sono  di  competenza   del   tribunale   della
circoscrizione territoriale in cui e'  compreso  il  capoluogo  della
provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per  quanto
concerne le elezioni regionali sono di competenza del  tribunale  del
capoluogo della regione. 
  3. Il tribunale giudica in composizione collegiale  e  al  giudizio
partecipa il pubblico ministero. 
  4. Il ricorso avverso  le  deliberazioni  adottate  in  materia  di
eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione,
ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e'  necessaria.
Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
  5. I termini per la notifica del ricorso e  la  costituzione  delle
parti sono perentori. 
  6.  L'ordinanza  che  definisce  il  giudizio   e'   immediatamente
trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco,  al  presidente
della giunta provinciale ovvero al presidente della  regione  perche'
entro ventiquattro ore dal ricevimento  provveda  alla  pubblicazione
per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente. 
  7.  Contro  l'ordinanza  pronunciata  dal  tribunale  puo'   essere
proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente  locale  o
da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal  procuratore  della
Repubblica,  nonche'  dal  prefetto  quando  ha   promosso   l'azione
d'ineleggibilita'. 
  8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata  dal  tribunale
e' sospesa in pendenza di appello. 
  9. Il termine di cui  all'articolo  702-quater  decorre,  per  ogni
altro cittadino elettore o diretto  interessato,  dall'ultimo  giorno
della  pubblicazione   del   dispositivo   dell'ordinanza   nell'albo
dell'ente. 
  10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione. 
  11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto  steso  in
calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di  discussione.  Tutti  i
termini del procedimento sono ridotti della meta'. 
  12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge  il  risultato
delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati
coloro che hanno diritto di esserlo. 
  13. Il provvedimento che definisce il  giudizio  e'  immediatamente
comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale  ovvero
al presidente della regione, che subito  ne  cura  la  notificazione,
senza spese,  agli  interessati.  Eguale  comunicazione  e'  data  al
prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali. 
  14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado. 
  15. Gli atti del procedimento e la decisione sono  esenti  da  ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
  16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 

        
                    Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570  (Testo
          unico delle leggi per la composizione e la  elezione  degli
          organi delle Amministrazioni  comunali.),  come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 82. - Le deliberazioni  adottate  in  materia  di
          eleggibilita'  dal  Consiglio   comunale   possono   essere
          impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o  da
          chiunque  altro  vi  abbia   diretto   interesse,   dinanzi
          all'autorita' giudiziaria ordinaria. 
              La deliberazione adottata  in  via  surrogatoria  dalla
          Giunta provinciale amministrativa  o  da  altro  competente
          organo tutorio deve  essere  immediatamente  comunicata  al
          sindaco e pubblicata nell'albo pretorio  del  Comune  entro
          ventiquattro ore dal ricevimento,  a  cura  del  segretario
          comunale che ne e' il responsabile.  La  impugnativa  delle
          deliberazioni adottate dal Consiglio comunale  puo'  essere
          promossa anche dal prefetto. 
              Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si
          applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  della  legge  23
          dicembre  1966,  n.  1147  (Modificazioni  alle  norme  sul
          contenzioso elettorale  amministrativo.),  come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 7. - L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951,  n.
          328 , e' abrogato. 
              Le  norme   contenute   nei   precedenti   articoli   e
          nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,  n.  570,  si
          applicano altresi' per i Consigli provinciali,  per  quanto
          riguarda  la  materia  relativa  all'ineleggibilita',  alla
          decadenza,     all'incompatibilita'     dei     consiglieri
          provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite
          a  qualsiasi  elettore  del  Comune  per  quanto   concerne
          elezioni comunali, sono consentite  a  qualsiasi  cittadino
          elettore della Provincia per quanto  concerne  le  elezioni
          provinciali. Le attribuzioni conferite  da  tali  norme  al
          Consiglio comunale,  si  intendono  devolute  al  Consiglio
          provinciale;  quelle  devolute  al  sindaco  si   intendono
          devolute al presidente della Giunta provinciale. 
              Le azioni popolari  e  le  impugnative  consentite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.
          570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, a qualsiasi elettore del  Comune  per  quanto
          concerne elezioni comunali,  sono  consentite  a  qualsiasi
          cittadino elettore della Provincia per quanto  concerne  le
          elezioni provinciali. Le  attribuzioni  conferite  da  tali
          norme al  Consiglio  comunale,  si  intendono  devolute  al
          Consiglio  provinciale;  quelle  devolute  al  sindaco   si
          intendono devolute al presidente della Giunta  provinciale.
          Alle controversie previste dal presente  comma  si  applica
          l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
          150. 
              Per tutte le questioni e le controversie deferite  alla
          magistratura ordinaria e' competente, in prima istanza,  il
          Tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso
          il capoluogo della Provincia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 della  legge  17
          febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione  dei  Consigli
          regionali  delle  Regioni   a   statuto   normale.),   come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 19 (Ricorsi). 
              comma (abrogato). 
              Le  azioni  popolari  e  le  impugnative  previste  per
          qualsiasi elettore del comune dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70
          del decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono
          consentite a qualsiasi elettore della  regione  nonche'  al
          Prefetto  del  capoluogo  di  Regione,   in   qualita'   di
          rappresentante dello Stato per i rapporti  con  il  sistema
          delle autonomie. Alle controversie  previste  dal  presente
          comma si applica l'articolo 22 del decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n.150. 
              comma (abrogato). 
              La tutela in materia di operazioni per  l'elezione  dei
          consiglieri  regionali,   successive   all'emanazione   del
          decreto di convocazione dei comizi, e'  disciplinata  dalle
          disposizioni    dettate    dal    codice    del    processo
          amministrativo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  70  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali.), come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 70 (Azione popolare). -  1.  La  decadenza  dalla
          carica di sindaco, presidente della provincia,  consigliere
          comunale,  provinciale  o  circoscrizionale   puo'   essere
          promossa in prima istanza da qualsiasi  cittadino  elettore
          del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse  davanti
          al tribunale civile. 
              2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto. 
              3. Alle controversie previste dal presente articolo  si
          applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150.. 
              4. (abrogato).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  702-quater  del
          Codice di procedura civile: 
              «Art. 702-quater (Appello).  -  L'ordinanza  emessa  ai
          sensi del sesto comma  dell'articolo  702-ter  produce  gli
          effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile  se  non
          e' appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione  o
          notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di  prova  e  nuovi
          documenti quando il collegio li ritiene rilevanti  ai  fini
          della decisione, ovvero  la  parte  dimostra  di  non  aver
          potuto proporli nel corso  del  procedimento  sommario  per
          causa ad essa non imputabile. Il  presidente  del  collegio
          puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno  dei
          componenti del collegio.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 23 
 
 
Delle azioni in materia di  eleggibilita'  e  incompatibilita'  nelle
                 elezioni per il Parlamento europeo 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente la corte di appello nella  cui  circoscrizione  ha
sede  l'ufficio  elettorale  che  ha  proclamato  l'elezione   o   la
surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dei  nominativi
degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n.
18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
  4. I termini per la notifica del ricorso e  la  costituzione  delle
parti sono perentori. 
  5. L'ordinanza  che  definisce  il  giudizio,  ove  non  sia  stato
proposto ricorso  per  cassazione,  e'  immediatamente  trasmessa  in
copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio  elettorale
nazionale, per l'esecuzione. 
  6. Contro la decisione della corte di appello la parte  soccombente
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione. 
  7. Il presidente della corte di cassazione, con  decreto  steso  in
calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di  discussione.  Tutti  i
termini del procedimento sono ridotti  alla  meta'.  La  sentenza  e'
immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura  del  cancelliere,  per
l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale. 
  8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
  9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 

        
                    Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  24  e  44  della
          legge 24 gennaio 1979,  n.  18  (Elezione  dei  membri  del
          Parlamento europeo spettanti all'Italia.), come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art.  24.  I  nominativi  dei  candidati  eletti  sono
          portati a conoscenza  del  pubblico,  a  cura  dell'Ufficio
          elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale.» 
              «Art. 44. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo
          66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle  condizioni
          di  eleggibilita'  e  di  compatibilita',  stabilite  dalla
          presente legge in  relazione  alla  carica  di  membro  del
          Parlamento  europeo  spettante   all'Italia,   si   applica
          l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
          150. 
              L'azione si propone da  parte  di  qualsiasi  cittadino
          elettore. 
              commi 3 - 6 (abrogati).». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 24 
 
 
Dell'impugnazione  delle  decisioni  della   Commissione   elettorale
             circondariale in tema di elettorato attivo 
 
  1. Le  controversie  previste  dall'articolo  42  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate  dal
rito sommario  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal
presente articolo. 
  2. E' competente la corte di appello nella  cui  circoscrizione  ha
sede  la  Commissione  elettorale  circondariale  che  ha  emesso  la
decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione di cui al quarto  comma  dell'articolo  30
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,
quando il ricorrente e' lo stesso cittadino  che  aveva  reclamato  o
aveva  presentato   direttamente   alla   Commissione   una   domanda
d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato  dalle
liste. In tutti gli altri casi il  ricorso  e'  proposto,  anche  dal
procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  competente  per
territorio,  a  pena  di  inammissibilita',   entro   trenta   giorni
dall'ultimo  giorno  di  pubblicazione  della  lista  rettificata.  I
termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di  cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo
1967, n. 223. 
  4. Il ricorso e' notificato, col  relativo  decreto  di  fissazione
d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione
elettorale. 
  5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione  tutti  i  termini
del procedimento sono  ridotti  alla  meta'  fatta  eccezione  per  i
ricorsi dei cittadini residenti all'estero. 
  6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado. 
  7.  Il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  e'  comunicato
immediatamente dalla  cancelleria  al  presidente  della  Commissione
elettorale circondariale e al  sindaco  che  ne  cura,  senza  spesa,
l'esecuzione e la notificazione agli interessati. 
  8. Gli atti del procedimento e la decisione  sono  esenti  da  ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
  9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 

        
                    Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo degli articoli 11, 30  e  42  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.
          223 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
          disciplina dell'elettorato attivo e  per  la  tenuta  e  la
          revisione delle liste  elettorali.),  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.  11.  -  1.  Gli  elettori  residenti  all'estero
          possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere  iscritti
          nelle liste elettorali del comune di nascita. 
              2.  La  domanda,  diretta  al  sindaco  del  comune  di
          nascita,  deve  essere  inoltrata  per  il  tramite   della
          competente   autorita'   consolare   e    deve    contenere
          l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli  italiani
          residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto. 
              3.  Il  sindaco,  per  il   tramite   della   autorita'
          consolare, notifica le decisioni adottate  in  ordine  alla
          domanda presentata. 
              4. I cittadini italiani residenti all'estero,  emigrati
          dalle zone che, in dipendenza  di  trattati  internazionali
          ratificati alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, non fanno piu' parte  del  territorio  dello  Stato,
          possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai  commi
          1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste  elettorali  di
          uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui  al
          comma  2.  Alla  domanda  deve  essere  allegato   atto   o
          certificato dal quale risulti che l'istante e' in  possesso
          della cittadinanza italiana. 
              5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2  e  4
          produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune. 
              6. Della condizione di cittadino  residente  all'estero
          e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale  e
          nelle liste sezionali.». 
              «Art. 30. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058,  art.  24,  e
          legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19). - Entro il 10 giugno
          e il 10 dicembre, la  Commissione  elettorale  mandamentale
          deve avere provveduto alla approvazione  degli  elenchi  ed
          alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle
          liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei
          medesimi termini gli elenchi devono  essere  restituiti  al
          Comune  insieme  con  tutti  i  documenti.  Il   segretario
          comunale ne invia  immediatamente  ricevuta  al  presidente
          della Commissione. 
              Nei  dieci  giorni  successivi  l'Ufficiale  elettorale
          apporta,  in  conformita'  degli  elenchi   approvati,   le
          conseguenti variazioni alle liste generali,  aggiungendo  i
          nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed  eliminando
          i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. 
              Delle rettificazioni  eseguite  viene  redatto  verbale
          che,  firmato  dall'Ufficio  elettorale  e'  immediatamente
          trasmesso al  prefetto,  al  procuratore  della  Repubblica
          presso  il  tribunale  competente  per  territorio  ed   al
          presidente della Commissione elettorale  mandamentale.  Nel
          caso  in  cui  l'Ufficiale  elettorale  e'  la  Commissione
          elettorale comunale il  predetto  verbale  e'  firmato  dal
          presidente della Commissione e dal segretario. 
              Entro lo stesso termine di cui  al  secondo  comma,  le
          decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a
          cura del sindaco,  notificate,  con  le  modalita'  di  cui
          all'ultimo comma  dell'art.  19,  ai  cittadini  cancellati
          dalle liste o la cui domanda o proposta di  iscrizione  non
          sia stata accolta. 
              Le  liste  rettificate,   insieme   con   gli   elenchi
          approvati, debbono  rimanere  depositate  nella  segreteria
          comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31
          dicembre,  ed  ogni  cittadino  ha  diritto  di   prenderne
          visione. Dell'avvenuto deposito  il  sindaco  da'  pubblico
          avviso. 
              Tale pubblicazione tiene  luogo  di  notificazione  nei
          confronti  dei   cittadini   iscritti   dalla   Commissione
          elettorale mandamentale nelle liste elettorali.». 
              «Art. 42. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058,  art.  33,  e
          legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5°). 
              Contro  le  decisioni  della   Commissione   elettorale
          circondariale  o  delle  sue  Sottocommissioni,   qualsiasi
          cittadino ed il  procuratore  della  Repubblica  presso  il
          tribunale competente possono proporre  impugnativa  davanti
          all'autorita' giudiziaria ordinaria. 
              Analoga azione puo' essere promossa per falsa o erronea
          rettificazione  delle  liste  elettorali,  fatta  a   norma
          dell'art. 30, secondo comma. 
              Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si
          applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 25 
 
Delle controversie in materia di riparazione a  seguito  di  illecita
  diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 4  del  decreto-legge  22
settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione. 

        
                    Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          22 settembre 2006, n. 259, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 2006, n. 281 (Disposizioni  urgenti
          per il riordino della normativa in tema di  intercettazioni
          telefoniche.),  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 4. - 1.  A  titolo  di  riparazione  puo'  essere
          richiesta all'autore della pubblicazione degli atti  o  dei
          documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di
          procedura penale, al direttore responsabile e  all'editore,
          in solido fra loro, una  somma  di  denaro  determinata  in
          ragione di cinquanta centesimi  per  ogni  copia  stampata,
          ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entita'  del
          bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta  con  mezzo
          radiofonico,  televisivo  o  telematico.  In   ogni   caso,
          l'entita' della riparazione non  puo'  essere  inferiore  a
          10.000 euro. 
              2. L'azione puo' essere proposta da parte di  coloro  a
          cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si
          prescrive nel termine  di  cinque  anni  dalla  data  della
          pubblicazione.   Agli    effetti    della    prova    della
          corrispondenza degli atti o dei  documenti  pubblicati  con
          quelli di cui al comma 2 dell'articolo 240  del  codice  di
          procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello
          stesso articolo.  Si  applica  l'articolo  25  del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
              3. L'azione e' esercitata senza pregiudizio  di  quanto
          il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  possa
          disporre ove accerti o inibisca  l'illecita  diffusione  di
          dati o di documenti,  anche  a  seguito  dell'esercizio  di
          diritti da parte dell'interessato. 
              4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui  al
          comma 1 anche l'azione per il risarcimento  del  danno,  il
          giudice  tiene  conto,  in   sede   di   determinazione   e
          liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi
          del comma 1.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 26 
 
 
          Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari 
                         a carico dei notai 
 
  1. Le controversie in materia  di  impugnazione  dei  provvedimenti
disciplinari  e  quelle  in  materia  di  impugnazione  delle  misure
cautelari rispettivamente previste dagli articoli  158  e  158-novies
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito  sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente la corte di appello del  distretto  nel  quale  ha
sede la Commissione amministrativa regionale  di  disciplina  che  ha
pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari
pronunciati  dalla  corte   di   appello   ai   sensi   dell'articolo
158-septies, comma 2,  della  legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  e'
competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata  la  sede
della Commissione piu' vicina.  Al  giudizio  partecipa  il  pubblico
ministero. 
  3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto,  a
pena di inammissibilita', entro  trenta  giorni  dalla  notificazione
della decisione, a cura della parte interessata o,  in  difetto,  nel
termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso  avverso  la  misura
cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni
dalla notificazione del provvedimento impugnato. 
  4. Contro la decisione della corte di appello sul  reclamo  avverso
il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per  cassazione  nei
soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo  comma  dell'articolo
360 del codice di procedura civile. 
  5. Contro la decisione della corte di appello sul  reclamo  avverso
il provvedimento cautelare e'  ammesso  ricorso  per  cassazione  per
violazione di legge. 
  6. La Corte di cassazione  pronuncia  con  sentenza  in  camera  di
consiglio, sentite le parti. 

        
                    Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo degli articoli 158, 158-septies e
          158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento
          del notariato e degli archivi notarili.),  come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 158. - 1. Le decisioni della Commissione  possono
          essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti
          intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e,  in
          ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente  per
          l'esercizio dell'azione disciplinare. 
              2. Alle controversie previste dal presente articolo  si
          applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150. 
              3. Le decisioni della Commissione diventano  esecutive,
          se  non  e'   proposto   reclamo   nei   termini   previsti
          dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150.». 
              «Art.  158-septies.-  1.  Le  misure   cautelari   sono
          adottate  dalla  Commissione,  se  sono   richieste   prima
          dell'apertura del procedimento o nel  corso  dello  stesso,
          fino  a  quando  la  decisione  della  Commissione  non  e'
          divenuta definitiva. 
              2.  Se  il  procedimento  pende  dinanzi   alla   Corte
          d'appello od alla Corte di cassazione,  per  l'adozione  di
          tali misure e' competente la Corte d'appello. 
              3. Le misure cautelari possono  essere  disposte  anche
          nei casi di sospensione del procedimento  disciplinare,  ai
          sensi dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4.». 
              «Art.  158-novies.  -  1.  I  provvedimenti   cautelari
          pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono
          reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 360 del  Codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
          Le sentenze pronunciate  in  grado  d'appello  o  in  unico
          grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 
                1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 
                2)  per  violazione  delle  norme  sulla  competenza,
          quando non e' prescritto il regolamento di competenza; 
                3) per violazione o falsa applicazione  di  norme  di
          diritto e dei contratti e accordi collettivi  nazionali  di
          lavoro; 
                4) per nullita' della sentenza o del procedimento; 
                5)  per  omessa,  insufficiente   o   contraddittoria
          motivazione circa un fatto controverso e  decisivo  per  il
          giudizio. 
              Puo'  inoltre  essere   impugnata   con   ricorso   per
          cassazione una sentenza appellabile del  tribunale,  se  le
          parti sono d'accordo per omettere  l'appello;  ma  in  tale
          caso l'impugnazione puo'  proporsi  soltanto  a  norma  del
          primo comma, n. 3. 
              Non sono immediatamente  impugnabili  con  ricorso  per
          cassazione le sentenze che decidono  di  questioni  insorte
          senza  definire,  neppure  parzialmente,  il  giudizio.  Il
          ricorso per cassazione avverso tali  sentenze  puo'  essere
          proposto,  senza  necessita'  di  riserva,  allorche'   sia
          impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il
          giudizio. 
              Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma  si
          applicano alle sentenze ed ai provvedimenti  diversi  dalla
          sentenza  contro  i  quali  e'  ammesso  il   ricorso   per
          cassazione per violazione di legge.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 27 
 
 
                Dell'impugnazione delle deliberazioni 
         del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio
1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione,  ove  non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E'  competente  il  tribunale  in  composizione  collegiale  del
capoluogo del distretto in cui  ha  sede  il  Consiglio  regionale  o
interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il  giornalista
e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al  giudizio
partecipa il pubblico ministero. 
  3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio  e'
integrato da un giornalista e da un pubblicista  nominati  in  numero
doppio,  ogni  quadriennio,  all'inizio  dell'anno  giudiziario   dal
presidente della corte  di  appello  su  designazione  del  Consiglio
nazionale  dell'Ordine.   Il   giornalista   professionista   ed   il
pubblicista,  alla  scadenza  dell'incarico,   non   possono   essere
nuovamente nominati. 
  4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla  notifica  del  provvedimento  impugnato,  ovvero  entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
  5. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' annullare,  revocare  o
modificare la deliberazione impugnata. 

        
                    Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 63  della  legge  2
          febbraio 1963, n.  69  (Ordinamento  della  professione  di
          giornalista.),  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art.  63  (Azione  giudiziaria).  -  Le  deliberazioni
          indicate nell'articolo precedente possono essere  impugnate
          dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. 
              Le controversie previste  dal  presente  articolo  sono
          disciplinate dall'articolo 27 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150. 
              comma (abrogato). 
              Possono proporre il reclamo  all'Autorita'  giudiziaria
          sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e  il
          procuratore generale competenti per territorio.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 28 
 
 
          Delle controversie in materia di discriminazione 
 
  1.  Le  controversie  in  materia   di   discriminazione   di   cui
all'articolo 44 del decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9  luglio  2003,
n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006,
n.  67,  e  quelle  di  cui  all'articolo  55-quinquies  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal  rito  sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha  il
domicilio. 
  3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
personalmente. 
  4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto,  desunti  anche
da  dati  di  carattere  statistico,  dai  quali  si  puo'  presumere
l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta  al
convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I
dati di carattere  statistico  possono  essere  relativi  anche  alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla  progressione  in  carriera  e  ai
licenziamenti dell'azienda interessata. 
  5. Con l'ordinanza  che  definisce  il  giudizio  il  giudice  puo'
condannare  il  convenuto  al  risarcimento  del  danno   anche   non
patrimoniale  e  ordinare  la  cessazione  del  comportamento,  della
condotta  o  dell'atto  discriminatorio  pregiudizievole,  adottando,
anche  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione,  ogni  altro
provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la
ripetizione  della  discriminazione,  il  giudice  puo'  ordinare  di
adottare, entro il termine fissato nel  provvedimento,  un  piano  di
rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di  comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito
l'ente collettivo ricorrente. 
  6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del
fatto che l'atto o  il  comportamento  discriminatorio  costituiscono
ritorsione  ad  una  precedente  azione  giudiziale  ovvero  ingiusta
reazione ad una precedente  attivita'  del  soggetto  leso  volta  ad
ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento. 
  7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la
pubblicazione del provvedimento, per una sola volta  e  a  spese  del
convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza  e'
data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 2003,  n.  216,  e  dall'articolo
55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.
198. 

        
                    Note all'art. 28: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto legislativo n. 286 del 1998,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione). 
              (Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42) 
              1. Quando  il  comportamento  di  un  privato  o  della
          pubblica amministrazione produce  una  discriminazione  per
          motivi  razziali,  etnici,   linguistici,   nazionali,   di
          provenienza geografica o religiosi, e' possibile  ricorrere
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  per   domandare   la
          cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
          degli effetti della discriminazione. 
              2. Alle controversie previste dal presente articolo  si
          applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150. 
              Commi 3 - 7 (abrogati). 
              8.  Chiunque  elude  l'esecuzione   di   provvedimenti,
          diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi  dal
          giudice nelle controversie previste dal  presente  articolo
          e' punito ai sensi  dell'articolo  388,  primo  comma,  del
          codice penale. 
              9. (abrogato). 
              10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto
          o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
          anche in casi  in  cui  non  siano  individuabili  in  modo
          immediato   e   diretto    i    lavoratori    lesi    dalle
          discriminazioni, il ricorso puo'  essere  presentato  dalle
          rappresentanze  locali   delle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
              11.  Ogni  accertamento   di   atti   o   comportamenti
          discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da
          imprese alle quali siano stati accordati benefici ai  sensi
          delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
          abbiano   stipulato   contratti   di   appalto    attinenti
          all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi   o   di
          forniture,  e'  immediatamente  comunicato   dal   Pretore,
          secondo  le   modalita'   previste   dal   regolamento   di
          attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti  pubblici
          che abbiano disposto la concessione del beneficio,  incluse
          le agevolazioni finanziarie o creditizie,  o  dell'appalto.
          Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio  e,  nei
          casi piu' gravi, dispongono l'esclusione  del  responsabile
          per  due  anni  da  qualsiasi  ulteriore   concessione   di
          agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da  qualsiasi
          appalto. 
              12. Le regioni, in collaborazione con le province e con
          i  comuni,  con  le  associazioni  di   immigrati   e   del
          volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme
          del  presente  articolo  e  dello  studio   del   fenomeno,
          predispongono centri di osservazione, di informazione e  di
          assistenza  legale  per  gli   stranieri,   vittime   delle
          discriminazioni per motivi razziali,  etnici,  nazionali  o
          religiosi.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  9  luglio  2003,  n.  215  (Attuazione   della
          direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento  tra  le
          persone  indipendentemente  dalla  razza   e   dall'origine
          etnica.), come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti).  -  1.  I
          giudizi civili avverso gli atti e i  comportamenti  di  cui
          all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28  del  decreto
          legislativo  1°  settembre  2011,   n.150.   In   caso   di
          accertamento di atti o comportamenti  discriminatori,  come
          definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si  applica,
          altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286. 
              2. Chi intende agire in giudizio per il  riconoscimento
          della sussistenza  di  una  delle  discriminazioni  di  cui
          all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi  delle  procedure
          di conciliazione previste dai  contratti  collettivi,  puo'
          promuovere  il  tentativo   di   conciliazione   ai   sensi
          dell'articolo  410  del  codice  di  procedura  civile   o,
          nell'ipotesi di rapporti di lavoro con  le  amministrazioni
          pubbliche,  ai   sensi   dell'articolo   66   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  anche  tramite  le
          associazioni di cui all'articolo 5, comma 1. 
              commi 3 - 6 (abrogati). 
              7.   Resta   salva   la   giurisdizione   del   giudice
          amministrativo per il  personale  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  9  luglio  2003,  n.  216  (Attuazione   della
          direttiva 2000/78/CE  per  la  parita'  di  trattamento  in
          materia di occupazione e di  condizioni  di  lavoro),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 4 (Tutela  giurisdizionale  dei  diritti).  -  1.
          All'articolo 15, comma 2, della legge 20  maggio  1970,  n.
          300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le  seguenti:  «,
          di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale  o
          sulle convinzioni personali». 
              2. I giudizi civili avverso gli atti e i  comportamenti
          di cui all'articolo 2 sono regolati  dall'articolo  28  del
          decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In  caso  di
          accertamento di atti o comportamenti  discriminatori,  come
          definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si  applica,
          altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286. 
              3. Chi intende agire in giudizio per il  riconoscimento
          della sussistenza  di  una  delle  discriminazioni  di  cui
          all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi  delle  procedure
          di conciliazione previste dai  contratti  collettivi,  puo'
          promuovere  il  tentativo   di   conciliazione   ai   sensi
          dell'articolo  410  del  codice  di  procedura  civile   o,
          nell'ipotesi di rapporti di lavoro con  le  amministrazioni
          pubbliche,  ai   sensi   dell'articolo   66   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  anche  tramite  le
          rappresentanze locali di cui all'articolo 5. 
              commi 4 - 7 (abrogati). 
              8.   Resta   salva   la   giurisdizione   del   giudice
          amministrativo per il  personale  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  1°
          marzo 2006, n.67 (Misure per la  tutela  giudiziaria  delle
          persone con disabilita' vittime di discriminazioni): 
              «Art. 3 (Tutela giurisdizionale). - 1. I giudizi civili
          avverso gli atti e i comportamenti di  cui  all'articolo  2
          sono regolati dall'articolo 28 del decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150. 
              commi 2 - 4 (abrogati). 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  55-quinquies  del
          decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.198  (Codice  delle
          pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
          della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 55-quinquies (Procedimento per la  tutela  contro
          le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni
          e servizi e loro fornitura). - 1. In caso di violazione dei
          divieti di cui all'articolo 55-ter, e' possibile  ricorrere
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  per   domandare   la
          cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
          degli effetti della discriminazione. 
              2. Alle controversie previste dal presente articolo  si
          applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150. 
              commi 3 - 7 (abrogati). 
              8. In caso di accertata violazione del divieto  di  cui
          all'articolo  55-ter,  da  parte  di  soggetti  pubblici  o
          privati ai quali siano stati accordati  benefici  ai  sensi
          delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
          abbiano   stipulato   contratti   di   appalto    attinenti
          all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi   o   di
          forniture, il  giudice  da'  immediata  comunicazione  alle
          amministrazioni  pubbliche  o  enti  pubblici  che  abbiano
          disposto  la   concessione   dei   benefici,   incluse   le
          agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
          amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi piu'
          gravi, dispongono l'esclusione  del  responsabile  per  due
          anni da qualsiasi  ulteriore  concessione  di  agevolazioni
          finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 
              9. Alle controversie previste dal presente articolo  si
          applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 29 
 
 
Delle  controversie  in  materia  di  opposizione  alla  stima  nelle
                espropriazioni per pubblica utilita' 
 
  1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione  alla  stima  di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  327,
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove  non  diversamente
disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova  il
bene espropriato. 
  3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro  il
termine di trenta giorni dalla notifica del decreto  di  esproprio  o
dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima  sia  successiva
al decreto di esproprio. Il termine  e'  di  sessanta  giorni  se  il
ricorrente risiede all'estero. 
  4.  Il  ricorso  e'  notificato  all'autorita'   espropriante,   al
promotore  dell'espropriazione  e,  se  del  caso,  al   beneficiario
dell'espropriazione, se attore e' il proprietario  del  bene,  ovvero
all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se  attore  e'
il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato  anche  al
concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il
pagamento dell'indennita'. 

        
                    Note all'art. 29: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  54  del  decreto
          legislativo  8  giugno  2001  n.  327  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione  per  pubblica  utilita'.-  Testo  A),  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 54 (Opposizioni alla stima). - 1. Decorsi  trenta
          giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma
          2,    il    proprietario    espropriato,    il    promotore
          dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse  puo'
          impugnare innanzi all'autorita' giudiziaria  gli  atti  dei
          procedimenti di  nomina  dei  periti  e  di  determinazione
          dell'indennita',   la   stima   fatta   dai   tecnici,   la
          liquidazione delle spese di stima e comunque puo'  chiedere
          la   determinazione    giudiziale    dell'indennita'.    Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              commi 2 - 4 (abrogati). 
              5.   Trascorso   il   termine   per   la   proposizione
          dell'opposizione  alla  stima,  l'indennita'   e'   fissata
          definitivamente nella somma risultante dalla perizia.». 

        
      
          
Capo III

Delle controversie regolate dal rito
sommario di cognizione

                               Art. 30 
 
Delle  controversie  in  materia  di   attuazione   di   sentenze   e
  provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
  del riconoscimento 
 
  1. Le controversie aventi ad oggetto  l'attuazione  di  sentenze  e
provvedimenti  stranieri   di   giurisdizione   volontaria   di   cui
all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal
rito sommario di cognizione. 
  2. E' competente la corte di appello del luogo  di  attuazione  del
provvedimento. 

        
                    Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 67 della  legge  31
          maggio 1995,  n.  218  (Riforma  del  sistema  italiano  di
          diritto  internazionale  privato),  come   modificato   dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.  67  (Attuazione  di  sentenze  e   provvedimenti
          stranieri di giurisdizione volontaria e  contestazione  del
          riconoscimento). - 1. In caso di mancata ottemperanza o  di
          contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o
          del provvedimento straniero  di  volontaria  giurisdizione,
          ovvero  quando  sia  necessario  procedere  ad   esecuzione
          forzata,  chiunque  vi  abbia   interesse   puo'   chiedere
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  l'accertamento   dei
          requisiti del riconoscimento. 
              1-bis.  Le  controversie  di  cui  al  comma   1   sono
          disciplinate dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150. 
              2. La sentenza straniera o il  provvedimento  straniero
          di volontaria giurisdizione,  unitamente  al  provvedimento
          che accoglie la domanda di cui al  comma  1,  costituiscono
          titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata. 
              3. Se  la  contestazione  ha  luogo  nel  corso  di  un
          processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata
          al giudizio.». 

        
      
          
Capo IV

Delle controversie regolate dal rito
ordinario di cognizione

                               Art. 31 
 
 
           Delle controversie in materia di rettificazione 
                      di attribuzione di sesso 
 
  1.  Le  controversie  aventi  ad  oggetto  la   rettificazione   di
attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14  aprile
1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo. 
  2. E' competente il  tribunale,  in  composizione  collegiale,  del
luogo dove ha residenza l'attore. 
  3. L'atto  di  citazione  e'  notificato  al  coniuge  e  ai  figli
dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
  4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri  sessuali
da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo
autorizza con sentenza  passata  in  giudicato.  Il  procedimento  e'
regolato dai commi 1, 2 e 3. 
  5. Con la sentenza che accoglie la  domanda  di  rettificazione  di
attribuzione di sesso il  tribunale  ordina  all'ufficiale  di  stato
civile del comune dove  e'  stato  compilato  l'atto  di  nascita  di
effettuare la rettificazione nel relativo registro. 
  6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di  sesso  non  ha
effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio  o
la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione  del
matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni
del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 

        
                    Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  14
          aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione  di
          attribuzione  di  sesso),  come  modificato  dal   presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 1. - La rettificazione si fa in forza di sentenza
          del tribunale passata in giudicato che attribuisca  ad  una
          persona sesso diverso  da  quello  enunciato  nell'atto  di
          nascita a seguito di  intervenute  modificazioni  dei  suoi
          caratteri sessuali. 
              Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate
          dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n.150.». 
              - La legge 1° dicembre 1970, n. 898, reca:  «Disciplina
          dei casi di scioglimento del matrimonio.». 

        
      
          
Capo IV

Delle controversie regolate dal rito
ordinario di cognizione

                               Art. 32 
 
Dell'opposizione  a  procedura  coattiva  per  la  riscossione  delle
  entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici 
 
  1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il
pagamento delle entrate  patrimoniali  degli  enti  pubblici  di  cui
all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di  legge  relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici approvato con regio decreto 14  aprile  1910,  n.  639,
sono regolate dal rito ordinario di cognizione. 
  2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio  che
ha emesso il provvedimento opposto. 
  3. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 

        
                    Note all'art. 32: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  del  R.D.  14
          aprile 1910 n. 639  (Approvazione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle
          entrate patrimoniali  dello  Stato),  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 3. (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797). 
              Avverso l'ingiunzione prevista  dal  comma  2  si  puo'
          proporre  opposizione  davanti  all'autorita'   giudiziaria
          ordinaria. L'opposizione e' disciplinata  dall'articolo  32
          del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .». 

        
      
          
Capo IV

Delle controversie regolate dal rito
ordinario di cognizione

                               Art. 33 
 
 
            Delle controversie in materia di liquidazione 
                          degli usi civici 
 
  1. L'appello contro le decisioni dei commissari  regionali  di  cui
all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' regolato  dal
rito ordinario di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal
presente articolo. 
  2.  Sono  competenti,  rispettivamente,  la  corte  di  appello  di
Palermo, per i provvedimenti pronunciati  dal  commissario  regionale
per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana,  e  la
corte di  appello  di  Roma,  per  i  provvedimenti  pronunciati  dai
commissari regionali delle restanti regioni. 
  3. L'appello e' proposto, a pena di inammissibilita', entro  trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. 
  4. L'appello contro decisioni preparatorie  o  interlocutorie  puo'
essere proposto soltanto dopo la decisione  definitiva  e  unitamente
all'impugnazione di questa. 
  5. L'atto di citazione e'  notificato  a  tutti  coloro  che  hanno
interesse  ad  opporsi  alla  domanda  di  riforma  della   decisione
impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
  6. Su richiesta  della  cancelleria  della  corte  di  appello,  il
commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti
gli atti istruttori compiuti nella causa. 
  7. La sentenza che definisce il  giudizio  e'  comunicata,  a  cura
della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. 

        
                    Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 della  legge  16
          giugno 1927, n. 1766 (Conversione  in  legge  del  R.D.  22
          maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi
          civici nel Regno, del R.D. 28 agosto  1924,  n.  1484,  che
          modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751,  e  del
          R.D.  16  maggio  1926,  n.  895,  che  proroga  i  termini
          assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio  1924,  n.  751)
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 32. Contro  le  decisioni  dei  commissari  delle
          questioni  concernenti  l'esistenza,   la   natura   e   la
          estensione  dei  diritti   di   cui   all'art.   1   e   la
          rivendicazione  delle  terre  e'  ammesso  reclamo  dinanzi
          all'autorita'  giudiziaria   ordinaria.   Le   controversie
          previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo
          33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
              commi 2 - 5 (abrogati).». 

        
      
          
Capo V

Disposizioni finali ed abrogazioni

                               Art. 34 
 
 
                     Modificazioni e abrogazioni 
 
  1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 22, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n.  104,  e  da  altre  disposizioni  di  legge,  contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone
la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  L'opposizione   e'   regolata
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati; 
    c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati. 
  2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n.  136  le
parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22,  primo  comma,
della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite  dalle  seguenti:
«in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma  2,  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
  3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,
il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  Contro  il  decreto  puo'
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge  24
novembre 1981, n. 689.». 
  4. All'articolo 262, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le parole: «di  cui  all'articolo  23  della  legge  24
novembre 1981, n. 689»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsto
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689». 
  5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Il  ricorso  sospende  i
termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150, ed i termini di  legge  per  i  ricorsi  giurisdizionali
avverso verbali degli enti previdenziali.». 
  6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente: 
 
                           «Art. 204-bis. 
 
 
                 (Ricorso in sede giurisdizionale). 
 
  1.  Alternativamente  alla  proposizione   del   ricorso   di   cui
all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti  indicati
nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il  pagamento  in
misura ridotta nei  casi  in  cui  e'  consentito,  possono  proporre
opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo  1°
settembre 2011, n. 150.»; 
  b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 205. 
 
 
              (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). 
 
  1. Contro l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa   pecuniaria   gli   interessati   possono    proporre
opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo  1°
settembre 2011, n. 150.". 
  7. All'articolo 75 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, il comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:  «9.
Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui
al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma  2,  che
ha effetto dal momento della notifica  all'interessato,  puo'  essere
fatta opposizione dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
8 del decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150.  Copia  del
decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.». 
  8.  All'articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.   59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2008,  n.  101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  I  giudizi  civili
concernenti gli atti e le procedure volti al  recupero  di  aiuti  di
Stato in esecuzione di  una  decisione  di  recupero  adottata  dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati  dall'articolo
9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»; 
    b) i commi da 2 a 6 sono abrogati. 
  9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  le  parole:  «comprese  quelle  inerenti  ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonche' le
controversie previste dall'articolo  10,  comma  5,  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»; 
    b)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.   Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) i commi da 2 a 14 sono abrogati. 
  10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963,  n.  320,  sono
abrogati. 
  11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' abrogato. 
  12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982,  n.  203,  sono
abrogati. 
  13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e' abrogato. 
  14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955,  n.  77,
il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  «Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo
12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
  15. All'articolo  17  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso il  diniego
di   riabilitazione   il   debitore   puo'   proporre    opposizione.
L'opposizione  e'   disciplinata   dall'articolo   13   del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    b) al comma  4  la  parola:  «reclamabile»  e'  sostituita  dalla
seguente: «opponibile»; 
    c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione»
sono abrogate; 
    d) il comma 5 e' abrogato. 
  16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  l'articolo  28  e'  sostituito  dal  seguente:  «28.  Per  la
liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti  nei  confronti
del proprio cliente l'avvocato,  dopo  la  decisione  della  causa  o
l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di
cui agli articoli 633 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile,
procede  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo   1°
settembre 2011, n. 150.»; 
    b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati. 
  17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso  il  decreto
di pagamento emesso a  favore  dell'ausiliario  del  magistrato,  del
custode e  delle  imprese  private  cui  e'  affidato  l'incarico  di
demolizione e riduzione in  pristino,  il  beneficiario  e  le  parti
processuali,  compreso  il  pubblico  ministero,   possono   proporre
opposizione.  L'opposizione  e'  disciplinata  dall'articolo  15  del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
  18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 8. 
 
 
             (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento 
                      del diritto di soggiorno) 
 
  1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di  cui
agli articoli 6 e 7, e'  ammesso  ricorso  all'autorita'  giudiziaria
ordinaria.  Le  controversie  previste  dal  presente  articolo  sono
disciplinate dall'articolo 16 del decreto  legislativo  1°  settembre
2011, n.150.»; 
    b) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
Avverso il provvedimento di allontanamento  per  motivi  di  pubblica
sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi
di cui all'articolo 21 puo' essere presentato  ricorso  all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma  sono
disciplinate dall'articolo 17 del decreto  legislativo  1°  settembre
2011, n. 150.»; 
    c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e  2»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; 
    d)  all'articolo  22,  al  comma  4,  le  parole:  «o  su  motivi
imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse; 
    e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato. 
  19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, il comma 5-bis e'  sostituito  dal  seguente:
«5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4   il   questore   comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al giudice di pace territorialmente competente il  provvedimento  con
il quale e' disposto l'accompagnamento alla  frontiera.  L'esecuzione
del provvedimento  del  questore  di  allontanamento  dal  territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla  convalida.  L'udienza
per  la  convalida  si  svolge  in  camera  di   consiglio   con   la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente  avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e  condotto  nel
luogo in cui il giudice tiene  l'udienza.  Lo  straniero  e'  ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia  munito  di
procura speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'  ammesso  al  gratuito
patrocinio a spese dello Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di  un
difensore,  e'  assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all'articolo
29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.  L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente  delegati.  Il  giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  le  quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini,  la  sussistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,
se  comparso.  In  attesa  della  definizione  del  procedimento   di
convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno  dei  centri  di
identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo  che  il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato
il provvedimento di allontanamento anche prima del  trasferimento  in
uno dei centri disponibili.  Quando  la  convalida  e'  concessa,  il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se
la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il  termine  per
la decisione, il  provvedimento  del  questore  perde  ogni  effetto.
Avverso  il  decreto  di  convalida  e'   proponibile   ricorso   per
cassazione.   Il   relativo   ricorso   non   sospende   l'esecuzione
dell'allontanamento  dal  territorio   nazionale.   Il   termine   di
quarantotto ore entro il quale il giudice  di  pace  deve  provvedere
alla  convalida  decorre  dal   momento   della   comunicazione   del
provvedimento alla cancelleria.»; 
    b) all'articolo 13, il comma 8 e' sostituito  dal  seguente:  «8.
Avverso il decreto  di  espulsione  puo'  essere  presentato  ricorso
all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le  controversie  di  cui  al
presente  comma  sono  disciplinate  dall'articolo  18  del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) l'articolo 13-bis e' abrogato; 
    d) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di  consiglio  con  la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente  avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e  condotto  nel
luogo in cui il giudice tiene  l'udienza.  Lo  straniero  e'  ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia  munito  di
procura speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'  ammesso  al  gratuito
patrocinio a spese dello Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di  un
difensore,  e'  assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all'articolo
29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.  L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente  delegati.  Il  giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  le  quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini,  la  sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo  13  e  dal  presente  articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione  e
di espulsione  di  cui  al  comma  1,  e  sentito  l'interessato,  se
comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni  effetto  qualora  non
sia osservato il termine per la decisione. La convalida  puo'  essere
disposta  anche  in  occasione  della  convalida   del   decreto   di
accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del  ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.». 
  20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Avverso  la
decisione  della  Commissione  territoriale  e  la  decisione   della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria  e'
ammesso  ricorso  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Il
ricorso  e'  ammesso  anche  nel  caso  in  cui  l'interessato  abbia
richiesto il riconoscimento dello status di  rifugiato  e  sia  stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie  di
cui al  comma  1  sono  disciplinate  dall'articolo  19  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) i commi da 3 a 14 sono abrogati. 
  21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6.  Contro  il  diniego  del
nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di  soggiorno
per  motivi  familiari,  nonche'  contro  gli   altri   provvedimenti
dell'autorita'  amministrativa  in  materia  di  diritto   all'unita'
familiare,  l'interessato  puo'  proporre  opposizione  all'autorita'
giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
  22. All'articolo 5  della  legge  13  maggio  1978,  n.  180,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e'  sottoposto
a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia  interesse,
puo' proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
tutelare.»; 
    b) al secondo comma  le  parole:  «Entro  il  termine  di  trenta
giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell'articolo 3,» sono abrogate; 
    c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Alle  controversie
previste dal presente articolo si applica l'articolo 21  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati. 
  23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  1960,  n.
570, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 82, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal  Consiglio
comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del
Comune, o da chiunque  altro  vi  abbia  diretto  interesse,  dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
    b) all'articolo 82, secondo comma,  le  parole:  «Il  termine  di
trenta  giorni,  stabilito  ai  fini  della  impugnativa  di  cui  al
precedente   comma,   decorre   dall'ultimo   giorno   dell'anzidetta
pubblicazione.» sono abrogate; 
    c) all'articolo 82, il terzo comma e' sostituito dal seguente:  «
Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica
l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati; 
    e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati. 
  24. Alla legge  23  dicembre  1966,  n.  1147,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il primo comma e' abrogato; 
    b) all'articolo 7, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Le azioni popolari e  le  impugnative  consentite  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,  e  dall'articolo
70 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  a  qualsiasi
elettore del Comune  per  quanto  concerne  elezioni  comunali,  sono
consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per  quanto
concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite  da  tali
norme al Consiglio  comunale,  si  intendono  devolute  al  Consiglio
provinciale; quelle devolute al  sindaco  si  intendono  devolute  al
presidente della Giunta provinciale. Alle controversie  previste  dal
presente comma si applica l'articolo 22 del  decreto  legislativo  1°
settembre 2011, n. 150.»; 
    c) all'articolo 7, il quarto comma e' abrogato. 
  25. All'articolo 19 della legge 17  febbraio  1968,  n.  108,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, il primo comma e' abrogato; 
    b) il secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  azioni
popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del  comune
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del
capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie. Alle  controversie  previste
dal presente comma si applica l'articolo 22 del  decreto  legislativo
1° settembre 2011, n.150.»; 
    c) il terzo comma e' abrogato. 
  26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1  le   parole:   «con   ricorso   da   notificare
all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al
sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Alle  controversie
previste dal presente articolo si applica l'articolo 22  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150."»; 
    c) il comma 4 e' abrogato. 
  27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 44, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della  Costituzione,
ai  giudizi  relativi  alle  condizioni   di   eleggibilita'   e   di
compatibilita', stabilite dalla  presente  legge  in  relazione  alla
carica di membro del  Parlamento  europeo  spettante  all'Italia,  si
applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.
150.»; 
    b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso  sul
quale il presidente fissa,  con  decreto,  l'udienza  di  discussione
della causa in via di urgenza e  provvede  alla  nomina  del  giudice
relatore. Il ricorso deve essere depositato,  a  pena  di  decadenza,
entro 60 giorni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dei
nominativi degli eletti  a  norma  dell'articolo  24  della  presente
legge.» sono abrogate; 
    c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati; 
    d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati. 
  28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  1967,  n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 42, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Contro le decisioni della  Commissione  elettorale  circondariale  o
delle sue Sottocommissioni, qualsiasi  cittadino  ed  il  procuratore
della Repubblica presso  il  tribunale  competente  possono  proporre
impugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
    b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito  dal  seguente:
«Alle  controversie  previste  dal  presente  articolo   si   applica
l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 44. 
 
 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35) 
 
  Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha  dato  origine
al ricorso estremi  di  reato,  promuove  l'azione  penale  entro  il
medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»; 
    d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati. 
  29. All'articolo 4 del decreto-legge 22  settembre  2006,  n.  259,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n.  281,
il comma 2, ultimo periodo, e' sostituito dal seguente:  «Si  applica
l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
  30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 158, comma 1, le parole: «  ,  con  reclamo  alla
corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione,  nel
termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a  cura
della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo
deposito» sono abrogate; 
    b) all'articolo 158, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.
Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica
l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini  di  cui
al comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  termini  previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati; 
    e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal seguente: «158-novies.
1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla  Commissione  e  dalla
corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo  26
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato. 
  31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 63, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Le deliberazioni indicate nell'articolo  precedente  possono  essere
impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
    b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal  seguente:
«Le controversie previste dal  presente  articolo  sono  disciplinate
dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato; 
    d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati. 
  32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.
Quando  il   comportamento   di   un   privato   o   della   pubblica
amministrazione produce  una  discriminazione  per  motivi  razziali,
etnici,  linguistici,  nazionali,   di   provenienza   geografica   o
religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento  pregiudizievole  e  la
rimozione degli effetti della discriminazione.»; 
    b) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
Alle  controversie  previste  dal  presente   articolo   si   applica
l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    c) all'articolo 44, il comma 8 e' sostituito  dal  seguente:  «8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla  condanna
al risarcimento  del  danno,  resi  dal  giudice  nelle  controversie
previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo  388,
primo comma, del codice penale.»; 
    d) all'articolo 44, al comma 10 le  parole:  «Il  giudice,  nella
sentenza che  accerta  le  discriminazioni  sulla  base  del  ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro
di definire, sentiti i predetti soggetti e  organismi,  un  piano  di
rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse; 
    e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati. 
  33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011,  n.150.  In  caso  di  accertamento  di  atti  o  comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del  presente  decreto,
si  applica,  altresi',  l'articolo  44,  comma   11,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
    b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati. 
  34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.  In  caso  di  accertamento  di  atti  o  comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del  presente  decreto,
si  applica,  altresi',  l'articolo  44,  comma   11,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
    b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati. 
  35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo
2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»; 
    b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati. 
  36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  55-quinquies,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di  cui  all'articolo
55-ter, e' possibile ricorrere  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria
per domandare la cessazione del comportamento  pregiudizievole  e  la
rimozione degli effetti della discriminazione.»; 
    b) all'articolo  55-quinquies,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: «2. Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si
applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.
150.»; 
    c) all'articolo  55-quinquies,  il  comma  9  e'  sostituito  dal
seguente:  «9.  Chiunque  non  ottempera  o  elude  l'esecuzione   di
provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi
dal giudice nelle controversie  previste  dal  presente  articolo  e'
punito con l'ammenda fino a  50.000  euro  o  l'arresto  fino  a  tre
anni.»; 
    d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati; 
    e) l'articolo 55-sexies e' abrogato. 
  37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  327,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «  1.  Decorsi  trenta
giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo  27,  comma  2,  il
proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo
che  ne  abbia  interesse  puo'   impugnare   innanzi   all'autorita'
giudiziaria gli atti dei procedimenti  di  nomina  dei  periti  e  di
determinazione  dell'indennita',  la  stima  fatta  dai  tecnici,  la
liquidazione delle  spese  di  stima  e  comunque  puo'  chiedere  la
determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui  al
presente  comma  sono  disciplinate  dall'articolo  29  del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
    b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati. 
  38. All'articolo 67 della  legge  31  maggio  1995,  n.  218,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «alla corte  di  appello  del  luogo  di
attuazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «all'autorita'
giudiziaria ordinaria»; 
    b)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.   Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
  39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito  il  seguente:
«Le  controversie  di  cui   al   primo   comma   sono   disciplinate
dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»; 
    b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui  al
primo comma dell'articolo 2 deve  essere  proposto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la domanda  di  rettificazione  di  attribuzione  di
sesso deve essere proposta»; 
    c) gli articoli 2  e  3  e  l'articolo  6,  secondo  comma,  sono
abrogati. 
  40.  L'articolo  3  delle  disposizioni  di  legge  relative   alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici approvato con regio decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 3. 
 
 
              (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797). 
 
  Avverso  l'ingiunzione  prevista  dal  comma  2  si  puo'  proporre
opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
L'opposizione  e'   disciplinata   dall'articolo   32   del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .». 
  41. All'articolo 32 della legge  16  giugno  1927,  n.  1766,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti  di  appello,
aventi giurisdizione nei territori ove  sono  situati  i  terreni  in
controversia,  o  la  loro  maggior  parte»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «reclamo dinanzi all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le
controversie  previste   dal   presente   comma   sono   disciplinate
dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»; 
    b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati. 
  42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli  articoli
dal 2 all'8. 

        
                    Note all'art. 34: 
              - Per il testo dell'articolo 22 della citata  legge  24
          novembre 1981, n. 689, vedasi nelle note all'articolo 6. 
              - Gli artt. 22-bis e 23 della citata legge n.  689  del
          1981, abrogati dal presente decreto  legislativo,  recavano
          rispettivamente:   «Competenza   per   il    giudizio    di
          opposizione» e «Giudizio di opposizione». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro  le  mafie,
          nonche'  delega  al  Governo  in   materia   di   normativa
          antimafia),   come   modificato   dal   presente    decreto
          legislativo: 
              «Art. 6 (Sanzioni). - 1.  Le  transazioni  relative  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' articolo 3,
          comma 1, e  le  erogazioni  e  concessioni  di  provvidenze
          pubbliche effettuate senza  avvalersi  di  banche  o  della
          societa'  Poste  italiane  Spa  comportano,  a  carico  del
          soggetto inadempiente,  fatta  salva  l'applicazione  dell'
          articolo 3, comma 9-bis,  l'applicazione  di  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del  valore
          della transazione stessa. 
              2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle
          forniture di cui all' articolo 3, comma 1, effettuate su un
          conto corrente  non  dedicato  ovvero  senza  impiegare  lo
          strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti
          di incasso o di pagamento  idonei  a  consentire  la  piena
          tracciabilita' delle operazioni comportano,  a  carico  del
          soggetto  inadempiente,  l'applicazione  di  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del  valore
          della transazione stessa. La medesima sanzione  si  applica
          anche nel caso in cui  nel  bonifico  bancario  o  postale,
          ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento  idonei
          a consentire  la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni,
          venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG  di  cui  all'
          articolo 3, comma 5. 
              3. Il reintegro dei conti correnti di cui  all'articolo
          3, comma 1, effettuato  con  modalita'  diverse  da  quelle
          indicate all' articolo 3, comma 4, comporta, a  carico  del
          soggetto  inadempiente,  l'applicazione  di  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento  del  valore
          di ciascun accredito. 
              4. L'omessa, tardiva o incompleta  comunicazione  degli
          elementi  informativi  di  cui  all'articolo  3,  comma  7,
          comporta,   a    carico    del    soggetto    inadempiente,
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          500 a 3.000 euro. 
              5.  Per  il   procedimento   di   accertamento   e   di
          contestazione delle violazioni di cui al presente articolo,
          nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni,
          si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo  19
          marzo 2001, n. 68, e del decreto  legislativo  21  novembre
          2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,
          quinto comma, della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  le
          sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui
          ai precedenti  commi  sono  applicate  dal  prefetto  della
          provincia  ove   ha   sede   la   stazione   appaltante   o
          l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto
          dall'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150, l'opposizione e'  proposta  davanti
          al giudice  del  luogo  ove  ha  sede  l'autorita'  che  ha
          applicato la sanzione. 
              5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze
          investigative,  comunica   al   prefetto   territorialmente
          competente i fatti  di  cui  e'  venuta  a  conoscenza  che
          determinano violazione  degli  obblighi  di  tracciabilita'
          previsti dall'articolo 3.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  19  novembre  2008  n.  195,   (Modifiche   ed
          integrazioni  alla  normativa  in  materia   valutaria   in
          attuazione  del  regolamento  (CE)  n.   1889/2005),   come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 8 (Istruttoria  e  provvedimento  di  irrogazione
          delle sanzioni). - 1. Chi  non  si  avvale  della  facolta'
          prevista dall'articolo 7 puo' presentare scritti  difensivi
          e documenti al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'   chiedere   di   essere   sentito   dalla   stessa
          Amministrazione, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
          data di ricezione dell'atto di contestazione. 
              2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il
          parere della commissione di cui all'articolo 1 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  114,
          determina con decreto  motivato  la  somma  dovuta  per  la
          violazione e ne ingiunge il pagamento. 
              3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  e'  adottato  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   nel   termine
          perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine
          di cui al comma 1. 
              4.   L'Amministrazione   ha   facolta'   di    chiedere
          valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono
          provvedere  entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento
          della richiesta. 
              5. In caso di richiesta  di  audizione,  ai  sensi  del
          comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di
          cui al comma 4, il termine di cui al comma 3  e'  prorogato
          di sessanta giorni. 
              6.  La  mancata  emanazione  del  decreto  nel  termine
          indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione
          al  pagamento  delle  somme  dovute   per   le   violazioni
          contestate. 
              7. Contro il decreto puo' essere  proposta  opposizione
          ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689; 
              8. Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di
          titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6,  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  262  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006  n.  152  (Norme  in   materia
          ambientale.),  come   modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 262 (Competenza  e  giurisdizione).  -  1.  Fatte
          salve le altre disposizioni della legge 24  novembre  1981,
          n.  689  in  materia   di   accertamento   degli   illeciti
          amministrativi,     all'irrogazione     delle      sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dalla parte  quarta  del
          presente decreto provvede la provincia nel  cui  territorio
          e'  stata  commessa  la  violazione,  ad  eccezione   delle
          sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in  relazione
          al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per  le  quali
          e' competente il comune. 
              2.  Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative   alle
          sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile  il
          giudizio di opposizione  previsto  dall'articolo  22  della
          legge 24 novembre 1981 n. 689. 
              3. Per i procedimenti  penali  pendenti  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto
          l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
          archiviazione o sentenza  di  proscioglimento,  dispone  la
          trasmissione degli atti agli Enti indicati ai  comma  1  ai
          fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
          funzioni ispettive in materia di previdenza  sociale  e  di
          lavoro, a norma dell'articolo 8  della  legge  14  febbraio
          2003,  n.  30.),  come  modificato  dal  presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 17 (Ricorso al Comitato regionale per i  rapporti
          di lavoro). - 1. Presso la direzione regionale  del  lavoro
          e' costituito il  Comitato  regionale  per  i  rapporti  di
          lavoro, composto dal direttore  della  direzione  regionale
          del  lavoro,  che  la  presiede,  dal  Direttore  regionale
          dell'INPS  e  dal  Direttore   regionale   dell'INAIL.   Ai
          componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso
          spese o indennita' di  missione  ed  al  funzionamento  dei
          comitati stessi si provvede  con  le  risorse  assegnate  a
          normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. 
              2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di  accertamento  e
          le ordinanze-ingiunzioni delle  direzioni  provinciali  del
          lavoro e avverso i verbali di accertamento  degli  istituti
          previdenziali e assicurativi  che  abbiano  ad  oggetto  la
          sussistenza o la qualificazione  dei  rapporti  di  lavoro,
          vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e  sono
          decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui  al
          comma 1 nel termine  di  novanta  giorni  dal  ricevimento,
          sulla base della documentazione prodotta dal  ricorrente  e
          di  quella  in   possesso   dell'Amministrazione.   Decorso
          inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso
          si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita'
          dell'ordinanza-ingiunzione,   salvo   che   la    direzione
          regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga
          la sospensione. 
              3. Il ricorso sospende i termini di cui  agli  articoli
          14  e  18  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,   ed
          all'articolo  6,  comma  6,  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi
          giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.». 
              - Per il testo dell'articolo 204-bis del citato decreto
          legislativo n. 285 del 1992, vedasi nelle note all'articolo
          7. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  205  del  citato
          decreto legislativo n. 285 del 1992,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 205 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - 1.
          Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
          amministrativa pecuniaria gli interessati possono  proporre
          opposizione davanti  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.
          L'opposizione  e'  regolata  dall'articolo  6  del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
              - Per il testo dell'articolo 75 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,  vedasi  nelle
          note all'articolo 8. 
              - Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
          n. 59 del 2008, vedasi nelle note all'articolo 9. 
              - Per il testo dell'articolo  152  del  citato  decreto
          legislativo n. 196 del 2003, vedasi nelle note all'articolo
          10. 
              - Per il testo degli artt. 5, 6 e 7 della citata  legge
          n. 320 del 1963, abrogati dal presente decreto legislativo,
          vedasi nella G.U. n. 30 marzo 1963, n. 86. 
              - Per il testo dell'articolo 26 della legge 11 febbraio
          1971,  n.  11  (Nuova  disciplina  dell'affitto  di   fondi
          rustici), abrogato dal presente decreto legislativo, vedasi
          nella G.U. 22 febbraio 1971, n. 46. 
              - Per il testo degli artt. 46 e 47 della legge 3 maggio
          1982, n. 203 (Norme sui  contratti  agrari),  abrogati  dal
          presente decreto legislativo, vedasi nella  G.U.  5  maggio
          1982, n. 121. 
              - Per il testo dell'articolo 9 della legge 14  febbraio
          1990, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3  maggio
          1982, n. 203, relativa  alla  conversione  in  affitto  dei
          contratti  agrari  associativi),  abrogato   dal   presente
          decreto legislativo, vedasi nella G.U. 22 febbraio 1990, n.
          44. 
              - Per il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 77
          del 1955, vedasi nelle note all'articolo 12. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          108 del 1996, vedasi nelle note all'articolo 13. 
              - Per il testo degli artt. 29 e 30 della  citata  legge
          n. 794 del 1942, abrogati dal presente decreto legislativo,
          vedasi nella G.U. 23 luglio 1942, n. 172. 
              - Per il testo dell'articolo 170 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,  vedasi  nelle
          note all'articolo 15. 
              - Per il  testo  dell'articolo  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 30 del 2007, vedasi nelle note  all'articolo
          16. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  citato
          decreto legislativo n. 30 del  2007,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.  22   (Ricorsi   avverso   i   provvedimenti   di
          allontanamento).  -   1.   Avverso   i   provvedimenti   di
          allontanamento per motivi di sicurezza dello  Stato  o  per
          motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma  1,
          la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
          e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              2.  Avverso  il  provvedimento  di  allontanamento  per
          motivi di pubblica  sicurezza,  per  motivi  imperativi  di
          pubblica sicurezza e per i motivi di  cui  all'articolo  21
          puo' essere presentato  ricorso  all'autorita'  giudiziaria
          ordinaria. Le controversie di cui al  presente  comma  sono
          disciplinate dall'articolo 17 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150. 
              3.  I  ricorsi  di  cui  al   comma   1,   sottoscritti
          personalmente dall'interessato, possono  essere  presentati
          anche per il tramite di una  rappresentanza  diplomatica  o
          consolare italiana; in  tale  caso  l'autenticazione  della
          sottoscrizione  e   l'inoltro   all'autorita'   giudiziaria
          italiana   sono    effettuati    dai    funzionari    della
          rappresentanza. La procura speciale al patrocinante  legale
          e' rilasciata avanti all'autorita'  consolare,  presso  cui
          sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento. 
              4.  I  ricorsi  di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          accompagnati    da    una    istanza     di     sospensione
          dell'esecutorieta'  del  provvedimento  di  allontanamento.
          Fino all'esito  dell'istanza  di  cui  al  presente  comma,
          l'efficacia  del  provvedimento  impugnato  resta  sospesa,
          salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una
          precedente  decisione  giudiziale  ovvero  sia  fondato  su
          motivi di sicurezza dello Stato. 
              5. (abrogato). 
              6.  Al  cittadino  comunitario  o  al  suo   familiare,
          qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata  negata  la
          sospensione  del  provvedimento  di   allontanamento   sono
          consentiti, a  domanda,  l'ingresso  ed  il  soggiorno  nel
          territorio nazionale per  partecipare  al  procedimento  di
          ricorso, salvo che la sua presenza  possa  procurare  gravi
          turbative o  grave  pericolo  all'ordine  pubblico  o  alla
          sicurezza  pubblica.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
          questore  anche  per  il  tramite  di  una   rappresentanza
          diplomatica   o   consolare   su   documentata    richiesta
          dell'interessato. 
              7.  Nel  caso  in   cui   il   ricorso   e'   respinto,
          l'interessato presente  sul  territorio  dello  Stato  deve
          lasciare immediatamente il territorio nazionale.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto legislativo n. 286 del 1998,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 13 (Espulsione amministrativa). 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) 
              1. Per motivi di ordine pubblico o di  sicurezza  dello
          Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre  l'espulsione
          dello straniero anche non residente  nel  territorio  dello
          Stato,  dandone  preventiva  notizia  al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. 
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi
          dell'articolo 10; 
                b) si e' trattenuto nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
          termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da
          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'
          stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
          piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il
          rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul
          territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
          3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; 
                c)  appartiene  a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto dall'articolo 2 della legge  3  agosto  1988,  n.
          327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575,
          come sostituito dall'articolo 13 della legge  13  settembre
          1982, n. 646. 
              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai
          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello
          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi
          dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della
          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine. 
              2-ter.  L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita
          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia'
          adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in
          uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di
          polizia alle frontiere esterne. 
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora
          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni
          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della
          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'
          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di
          identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14. 
              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il
          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,
          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in
          carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice  di
          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le
          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma
          3. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi
          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso
          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione
          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore. 
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il
          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il
          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica
          l'articolo 345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
          straniero era stato scarcerato per decorrenza  dei  termini
          di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
          ripristinata  a  norma  dell'articolo  307  del  codice  di
          procedura penale. 
              3-sexies. 
              4.  L'espulsione   e'   eseguita   dal   questore   con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica: 
                a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                b) quando sussiste il rischio  di  fuga,  di  cui  al
          comma 4-bis; 
                c) quando la domanda  di  permesso  di  soggiorno  e'
          stata  respinta  in  quanto  manifestamente   infondata   o
          fraudolenta; 
                d)  qualora,  senza  un   giustificato   motivo,   lo
          straniero non abbia osservato il termine  concesso  per  la
          partenza volontaria, di cui al comma 5; 
                e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle
          misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,  comma
          1-bis; 
                f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello
          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una
          sanzione penale; 
                g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
              4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma
          4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti
          circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il
          pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria
          esecuzione del provvedimento di espulsione: 
                a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro
          documento equipollente, in corso di validita'; 
                b)  mancanza  di   idonea   documentazione   atta   a
          dimostrare la  disponibilita'  di  un  alloggio  ove  possa
          essere agevolmente rintracciato; 
                c)  avere  in  precedenza  dichiarato   o   attestato
          falsamente le proprie generalita'; 
                d) non avere ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti
          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei
          commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14; 
                e) avere violato anche una delle  misure  di  cui  al
          comma 5.2. 
              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento
          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per
          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma
          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la
          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo
          14-ter. Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo
          stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero  a
          lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro  un
          termine compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'
          essere prorogato, ove necessario, per un  periodo  congruo,
          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso
          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio
          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola
          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'
          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed
          assistito,  di  cui  all'articolo  14-ter.   La   questura,
          acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
          avvisa    l'autorita'    giudiziaria     competente     per
          l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai
          fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo   articolo.   Le
          disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
          allo  straniero  destinatario  di   un   provvedimento   di
          respingimento, di cui all'articolo 10. 
              5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
          provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della
          facolta'  di  richiedere  un  termine   per   la   partenza
          volontaria, mediante  schede  informative  plurilingue.  In
          caso di mancata  richiesta  del  termine,  l'espulsione  e'
          eseguita ai sensi del comma 4. 
              5.2. Laddove sia concesso un termine  per  la  partenza
          volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
          la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti
          derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al
          termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'
          dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi',
          una  o  piu'  delle  seguenti  misure:  a)   consegna   del
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita', da restituire  al  momento  della  partenza;  b)
          obbligo di dimora in un luogo preventivamente  individuato,
          dove possa essere agevolmente rintracciato; c)  obbligo  di
          presentazione, in giorni  ed  orari  stabiliti,  presso  un
          ufficio della forza pubblica  territorialmente  competente.
          Le misure di cui  al  secondo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione dello  straniero,  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma  3  da
          parte      dell'autorita'      giudiziaria       competente
          all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue
          l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
          le modalita' previste all'articolo 14. 
              5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto  in  uno  dei  centri  di   identificazione   ed
          espulsione,  di  cui  all'articolo   14,   salvo   che   il
          procedimento possa essere definito  nel  luogo  in  cui  e'
          stato adottato il  provvedimento  di  allontanamento  anche
          prima del trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili.
          Quando  la  convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di
          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la
          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il
          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore
          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'
          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio
          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il
          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal
          momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla
          cancelleria.»; 
              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure  forniscono
          al giudice di pace, nei limiti delle  risorse  disponibili,
          il supporto occorrente e la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo. 
              6. 
              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui
          al comma  1  dell'articolo  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola. 
              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere
          presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria.  Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              9. 
              10. 
              11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              12. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  lo
          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,
          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di
          provenienza. 
              13. Lo straniero destinatario di  un  provvedimento  di
          espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato
          senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro
          dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'
          punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'
          nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla
          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
          e   b),   per   il   quale   e'   stato   autorizzato    il
          ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'
          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,
          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
              13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
              14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo
          non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,  la
          cui  durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte  le
          circostanze  pertinenti  il  singolo  caso.  Nei  casi   di
          espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a  cinque
          anni, la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le  circostanze  pertinenti  il   singolo   caso.   Per   i
          provvedimenti di espulsione di cui al comma 5,  il  divieto
          previsto al comma 13 decorre  dalla  scadenza  del  termine
          assegnato   e   puo'   essere    revocato,    su    istanza
          dell'interessato, a condizione che  fornisca  la  prova  di
          avere lasciato il territorio nazionale entro il termine  di
          cui al comma 5. 
              15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano
          allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della data di entrata in vigore della legge 6  marzo  1998,
          n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura  di
          cui all'articolo 14, comma 1. 
              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente
          articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno  1997  e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.». 
              -  L'articolo 13-bis del citato decreto legislativo  n.
          286 del 1998, abrogato dal  presente  decreto  legislativo,
          recava:    «Partecipazione     dell'amministrazione     nei
          procedimenti in camera di consiglio». 
              -  Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto legislativo n. 286 del 1998,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). 
              (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12). 
              1. Quando non e' possibile  eseguire  con  immediatezza
          l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera  o  il
          respingimento,  a  causa  di  situazioni  transitorie   che
          ostacolano la preparazione del rimpatrio o  l'effettuazione
          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero
          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso
          il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento   rientrano,   oltre   a   quelle    indicate
          all'articolo 13, comma 4-bis,  anche  quelle  riconducibili
          alla necessita' di prestare soccorso allo  straniero  o  di
          effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla  sua
          identita' o nazionalita' ovvero di  acquisire  i  documenti
          per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
          idoneo. 
              1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in  possesso  di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del  presente
          testo unico o  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,  il
          questore, in luogo del trattenimento di  cui  al  comma  1,
          puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna
          del passaporto o altro documento equipollente in  corso  di
          validita', da restituire  al  momento  della  partenza;  b)
          obbligo di dimora in un luogo preventivamente  individuato,
          dove possa essere agevolmente rintracciato; c)  obbligo  di
          presentazione, in giorni  ed  orari  stabiliti,  presso  un
          ufficio della forza pubblica  territorialmente  competente.
          Le misure  di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione  dello  straniero  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta  di  cui  all'articolo
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento  del  reato.  Qualora  non  sia  possibile
          l'accompagnamento  immediato   alla   frontiera,   con   le
          modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,  il  questore
          provvede  ai  sensi  dei  commi  1  o  5-bis  del  presente
          articolo. 
              2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con  modalita'
          tali da assicurare la necessaria  assistenza  ed  il  pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 
              3. Il questore del luogo in  cui  si  trova  il  centro
          trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace
          territorialmente  competente,  per  la   convalida,   senza
          ritardo e comunque entro le quarantotto  ore  dall'adozione
          del provvedimento. 
              4. L'udienza per la convalida si svolge  in  camera  di
          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  13   e   dal   presente
          articolo, escluso il requisito della vicinanza  del  centro
          di identificazione e di espulsione di cui  al  comma  1,  e
          sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento  cessa
          di avere ogni effetto qualora non sia osservato il  termine
          per la decisione. La convalida puo' essere  disposta  anche
          in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
          alla frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione. 
              5. La convalida comporta la permanenza nel  centro  per
          un  periodo   di   complessivi   trenta   giorni.   Qualora
          l'accertamento dell'identita' e della  nazionalita'  ovvero
          l'acquisizione di documenti per il viaggio  presenti  gravi
          difficolta', il giudice, su richiesta  del  questore,  puo'
          prorogare il termine  di  ulteriori  trenta  giorni.  Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,  dandone  comunicazione  senza  ritardo   al
          giudice. Trascorso  tale  termine,  qualora  permangano  le
          condizioni indicate al comma 1, il questore  puo'  chiedere
          al giudice di pace la  proroga  del  trattenimento  per  un
          periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le
          condizioni di cui  al  quarto  periodo,  il  questore  puo'
          chiedere  al  giudice  un'ulteriore  proroga  di   sessanta
          giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non
          puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia
          stato possibile  procedere  all'allontanamento,  nonostante
          sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a  causa  della
          mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino  del  Paese
          terzo  interessato  o  di  ritardi  nell'ottenimento  della
          necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo'
          chiedere al giudice di pace la proroga  del  trattenimento,
          di volta in volta, per periodi  non  superiori  a  sessanta
          giorni, fino ad un  termine  massimo  di  ulteriori  dodici
          mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione
          e il respingimento anche prima della scadenza  del  termine
          prorogato, dandone comunicazione senza ritardo  al  giudice
          di pace. 
              5-bis. Allo scopo di porre fine al  soggiorno  illegale
          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per
          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di
          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di
          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo
          in un Centro di identificazione ed  espulsione,  ovvero  la
          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito
          l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato
          con provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso
          di violazione, delle  conseguenze  sanzionatorie.  L'ordine
          del  questore  puo'  essere  accompagnato  dalla   consegna
          all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della
          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della
          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche
          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di
          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello
          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 
              5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma  5-bis
          e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con
          la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di  respingimento
          o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
          se  lo  straniero,  ammesso  ai  programmi   di   rimpatrio
          volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si
          sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a  15.000  euro
          se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo  13,
          comma  5.  Valutato  il  singolo  caso   e   tenuto   conto
          dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che  lo  straniero  si
          trovi  in  stato  di  detenzione  in  carcere,  si  procede
          all'adozione di un nuovo provvedimento  di  espulsione  per
          violazione  all'ordine  di  allontanamento   adottato   dal
          questore ai sensi del comma 5-bis  del  presente  articolo.
          Qualora non  sia  possibile  procedere  all'accompagnamento
          alla frontiera, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi  1  e   5-bis   del   presente   articolo,   nonche',
          ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo  13,
          comma 3. 
              5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, quarto periodo. 
              5-quater.1. Nella  valutazione  della  condotta  tenuta
          dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di
          cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche
          l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione
          di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
          fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento,
          in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea
          documentazione. 
              5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di  cui
          agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
          di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
          straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter  e  5-quater,
          non  e'  richiesto  il  rilascio  del  nulla  osta  di  cui
          all'articolo  13,  comma   3,   da   parte   dell'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
          Il questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato. 
              5-septies.   Il   giudice,   acquisita    la    notizia
          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
          territorio  dello  Stato   prima   del   termine   previsto
          dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo  345  del
          codice di procedura penale. 
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il  relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero
          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel
          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di
          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal
          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
          trattenimento indicato dal comma 5. 
              8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla
          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con
          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi
          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza
          per stranieri. 
              9.  Oltre  a  quanto  previsto   dal   regolamento   di
          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello
          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o
          concessionari di  aree,  strutture  e  altre  installazioni
          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali
          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e
          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.». 
              - Per il testo  dell'articolo  35  del  citato  decreto
          legislativo n. 25 del 2008, vedasi nelle note  all'articolo
          19. 
              - Per il testo  dell'articolo  30  del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1998, vedasi nelle note all'articolo
          20. 
              - Per il testo dell'articolo 5 della  citata  legge  n.
          180 del 1998, vedasi nelle note all'articolo 21 
              - Per il testo dell'articolo 82 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 570 del 1960,  vedasi  nelle
          note all'articolo 22. 
              - Per il testo degli artt. 82/2, 82/3 e 84  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  570  del  1960,
          abrogati dal presente  decreto  legislativo,  vedasi  nella
          G.U. 23 giugno1960, n. 152, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge n.  1147  del  1966,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 3. 
              comma (abrogato). 
              Tutti gli atti relativi ai procedimenti  amministrativi
          o giudiziari in materia elettorale sono  redatti  in  carta
          libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito
          per  il  ricorso  in   Cassazione,   e   dalle   spese   di
          cancelleria.». 
              - Per il testo dell'articolo 7 della  citata  legge  n.
          1147 del 1966, vedasi nelle note all'articolo 22. 
              - Per il testo dell'articolo 19 della citata  legge  n.
          108 del 1988, vedasi nelle note all'articolo 22. 
              - Per il testo  dell'articolo  70  del  citato  decreto
          legislativo n. 267del 2000, vedasi nelle note  all'articolo
          22. 
              - Per il testo dell'articolo 44 della citata  legge  n.
          18 del 1979, vedasi nelle note all'articolo 23. 
              - Per il testo degli artt. 45 e 47 della  citata  legge
          n. 18 del 1979, abrogati. dal presente decreto legislativo,
          vedasi nella G.U. 30 gennaio 1979, n. 29. 
              - Per il testo dell'articolo 42 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 223 del 1967,  vedasi  nelle
          note all'articolo 24. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del  1967,
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 44. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35) 
              Il pubblico ministero, se riscontra nel  fatto  che  ha
          dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione
          penale  entro  il  medesimo   termine   previsto   per   la
          proposizione dell'impugnativa.». 
              - Per il testo degli artt.  43,  45  e  46  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del  1967,
          abrogati dal presente  decreto  legislativo,  vedasi  nella
          G.U. 28 aprile 1967, n. 106. 
              - Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge
          n. 259 del 2006, vedasi nelle note all'articolo 25. 
              - Per il testo degli  artt.  158-bis  e  158-ter  della
          citata legge n. 89 del 1913, abrogati dal presente  decreto
          legislativo, vedasi nella G.U. 7 marzo 1913, n. 55. 
              - Per il testo dell'articolo  158  e  158-novies  della
          citata legge n. 89 del 1913, vedasi nelle note all'articolo
          26. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  158-decies  della
          citata legge n. 89 del 1913, come modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 158-decies. - 1. Gli atti, i provvedimenti  e  le
          decisioni  relativi  al  procedimento  disciplinare  ed  al
          procedimento cautelare  sono  comunicati  o  notificati  al
          notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto. 
              2. Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  agli  altri
          soggetti sono eseguite presso le loro sedi. 
              3. (abrogato) 
              4. Le comunicazioni e  le  notificazioni  previste  dal
          presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax  o  a
          mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo
          48 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  con  le
          modalita'  e  le  decorrenze  stabilite  con  decreto   del
          Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
          innovazioni tecnologiche.». 
              - Per il testo dell'articolo 63 della citata  legge  n.
          69 del 1963, vedasi nelle note all'articolo 28. 
              - Per il testo degli artt. 64 e 65 della  citata  legge
          n. 69 del 1963, abrogati dal presente decreto  legislativo,
          vedasi nella G.U. 20 febbraio 1963, n. 49. 
              - Per il testo  dell'articolo  44  del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1998, vedasi nelle note all'articolo
          28. 
              - Per il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto
          legislativo n. 215 del 2003, vedasi nelle note all'articolo
          28. 
              - Per il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto
          legislativo n. 216 del 2003, vedasi nelle note all'articolo
          28. 
              - Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 67
          del 2006, vedasi nelle note all'articolo 28. 
              - Per il testo dell'articolo  55-quinquies  del  citato
          decreto legislativo n. 198  del  2006,  vedasi  nelle  note
          all'articolo 28. 
              - Per  il  testo  dell'articolo  55-sexies  del  citato
          decreto legislativo n. 198 del 2006, abrogato dal  presente
          decreto legislativo, vedasi nella G.U. 31 maggio  2006,  n.
          133, S.O. 
              - Per il testo  dell'articolo  54  del  citato  decreto
          legislativo n. 327 del 2001, vedasi nelle note all'articolo
          29. 
              - Per il testo dell'articolo 67 della citata  legge  n.
          218 del 1995, vedasi nelle note all'articolo 30. 
              - Per il testo dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          164 del 1982, vedasi nelle note all'articolo 31. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6  della  citata
          legge n. 164 del 1982, come modificato dal presente decreto
          legislativo: 
              «Art. 6. - Nel caso che alla data di entrata in  vigore
          della presente legge l'attore  si  sia  gia'  sottoposto  a
          trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso,  la
          domanda di rettificazione di  attribuzione  di  sesso  deve
          essere proposta entro il termine  di  un  anno  dalla  data
          suddetta. 
              comma (abrogato).». 
              - Per il testo degli artt. 2 e 3 della citata legge  n.
          164 del 1982, abrogati dal  presente  decreto  legislativo,
          vedasi nella G.U. 19 aprile 1982, n. 106. 
              - Per il testo dell'articolo 3 del citato R.D.  n.  639
          del 1910, vedasi nelle note all'articolo 32. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  n.
          1766 del 1927, vedasi nelle note all'articolo 33. 
              - Si riporta il testo della legge  n.  1078  del  1930,
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Legge 10  luglio  1930,  n.  1078  (Definizione  delle
          controversie in materia di usi civici). 
              1. Negli uffici  dei  commissari  per  la  liquidazione
          degli usi civici, nei  quali  lo  richieda  la  mole  degli
          affari,  possono  essere  nominati   commissari   aggiunti,
          osservando il disposto dell'articolo 27, primo capoverso, e
          28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 
              Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha
          tutti i poteri attribuiti  ai  commissari  dalla  legge  16
          giugno 1927, n. 1766, e da tutte  le  altre  norme  che  la
          completano. 
              La distribuzione degli affari in ciascun ufficio  viene
          fatta dal commissario. 
              artt. 2 - 8 (abrogati). 
              9. Disposizioni generali e transitorie. 
              Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella
          presente legge,  e'  istituita  temporaneamente  presso  la
          Corte di appello di Roma una sezione speciale. 
              10. Il Ministro per l'agricoltura  e  le  foreste  puo'
          promuovere avanti ai  commissari  regionali,  alla  sezione
          speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione
          ogni  azione  e  ricorso  a  difesa   dei   diritti   delle
          popolazioni  anche  in  contraddizione  del  Comune  o  con
          l'associazione agraria, sempre che non si sia verificata la
          decadenza di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1927,  n.
          1766. 
              11. I reclami pendenti avanti le Corti d'appello, anche
          in linea di rinvio, all'entrata in  vigore  della  presente
          legge,  i  quali  non  siano  passati  in  decisione,  sono
          devoluti, nello stato  in  cui  si  trovano,  alla  sezione
          speciale della Corte di appello di Roma. 
              Il  presidente  di  questa  su  richiesta  della  parte
          diligente  destinera'  l'udienza  di  comparizione   e   la
          cancelleria notifichera' d'ufficio tale provvedimento  alle
          parti per mezzo del servizio postale. 
              Se la richiesta, di cui al precedente comma, non  sara'
          fatta  da  alcuna  delle  parti   dentro   novanta   giorni
          dall'entrata in vigore  della  legge,  i  reclami  pendenti
          cadranno in perenzione. 
              Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della  Corte
          di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione
          speciale. 
              12. Gli Istituti di credito agrario indicati  nell'art.
          14 del R. decreto legge  29  luglio  1927,  numero  1509  ,
          porranno a disposizione dei commissari regionali,  mediante
          apertura di credito in conto corrente, le somme  occorrenti
          per  le  spese  delle  operazioni  che   i   comuni   siano
          nell'impossibilita' di anticipare,  quando  siano  riusciti
          inefficaci i provvedimenti previsti dall'articolo 39  della
          legge 16 giugno 1927, n. 1766. 
              Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti
          di  credito  agrario  e  degli  interessi  in  misura   non
          superiore al tasso ufficiale dello sconto sara'  effettuato
          in non piu' di cinque rate annuali e  sara'  garantito  con
          rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale. 
              Le somme di cui al comma  precedente  saranno  poste  a
          carico degli interessati con provvedimento del  commissario
          ed esigibili con i privilegi fiscali,  a  norma  del  testo
          unico 17 ottobre 1922, n. 1401. 
              13. Con le stesse norme l'Istituto di  credito  agrario
          per  la  Sardegna  anticipera'  le  somme  necessarie   per
          l'accertamento, identificazione e liquidazione dei  diritti
          cussorgiali e di usi civici. 
              Il  commissario  per  la  Sardegna  curera'   con   suo
          provvedimento la retrocessione delle cussorgie. 
              14. Le disposizioni contenute nell'art.  22  del  testo
          unico 30 dicembre 1925, n. 3256, e  nel  secondo  capoverso
          dell'art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929,  n.  1530,  per
          quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei
          concessionari delle bonifiche degli estagli dei terreni  di
          demanio  comunale,  sono  abrogate.  I  Comuni  proprietari
          saranno soggetti agli obblighi  stabiliti  per  ogni  altro
          proprietario di terreni del comprensorio. 
              15. Con regolamento da  approvarsi  con  Regio  decreto
          saranno emanate le norme per la esecuzione  delle  presenti
          disposizioni.». 

        
      
          
Capo V

Disposizioni finali ed abrogazioni

                               Art. 35 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 

        
      
          
Capo V

Disposizioni finali ed abrogazioni

                               Art. 36 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le norme del  presente  decreto  si  applicano  ai  procedimenti
instaurati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  dello
stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1° settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Palma, Ministro della giustizia 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 

        
      

02.10.2011
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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