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Sentenza n. 5359 del 26 settembre 2011 Consiglio di Stato

Rigetto istanza richiesta di nulla osta per lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9448 del 2006, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Favini, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

la Questura di Modena in persona del legale rappresentante, non costituita in questo grado del giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione I, n. 1590/2006, resa tra le parti, concernente RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LAVORO SUBORDINATO CITTADINO STRANIERO

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il Cons. Manfredo Atzeni, nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, rubricato al n. 347/2005, il sig. ***** impugnava il provvedimento in data 10 dicembre 2004, con il quale il Questore di Modena aveva rigettato la sua istanza di nulla osta all’assunzione di due cittadini pakistani, motivata con la denuncia riportata per i reati di cui agli artt. 612, 339 e 582 del codice penale ed all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Egli sosteneva che l’art. 31, secondo comma, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sulla cui base è stata respinta la sua istanza, viola il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della costituzione, in quanto impone al Questore di esprimere parere negativo sull’istanza di assunzione di lavoratori extracomunitari sulla base di una semplice denuncia, precisando inoltre che la stessa è l’unica pendente a suo carico.

Il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe, n. 1590 in data 31 luglio 2006, il Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione I, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza il sig. ***** propone l’appello in epigrafe, rubricato al n. 9448/06, contestando il ragionamento che ne costituisce il presupposto e chiedendo la sua riforma, previa sospensione, e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Con ordinanza n. 6384 in data 7 dicembre 2006 è stata respinta l’istanza cautelare.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011.

3. L’appello è infondato.

Invero, l’art. 31, secondo comma, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall’art. 25, primo comma, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, è univoco nell’imporre al Questore competente di esprimere parere contrario all’assunzione in caso di denuncia per uno dei reati ivi contemplati, salva l’ipotesi che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione e salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

L’appellante sostiene l’irragionevolezza della previsione, ma l’argomentazione non può essere presa in considerazione, in quanto il regolamento appena citato non è stato espressamente impugnato in primo grado e la relativa volontà non può essere ritenuta implicita nelle deduzioni svolte, in quanto il ricorso è stato proposto nei confronti del Questore, che ha emanato il provvedimento regolatore del rapporto di cui ora si tratta, mentre l’impugnazione del regolamento governativo (incidente anche in ordine alla competenza territoriale del giudice adito) comporta la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

In difetto di costituzione della parte chiamata a contraddire, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 9448/06, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 26 Settembre 2011

 
 
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