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Sentenza n. 5420 del 3 ottobre 2011 Consiglio di Stato

Revoca del permesso di soggiorno - condanna con sentenza penale irrevocabile per un reato contro la libertà sessuale

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4090 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenza Cescatti, Arturo Salerni, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00152/2006, resa tra le parti, concernente REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2011 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Salerni e dello Stato Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’attuale appellato, già ricorrente in primo grado, è un cittadino marocchino, presente in Italia dal 1990. In occasione del periodico rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto il 31.12.2005, il Questore di Treno ha rilevato che l’interessato risultava condannato con sentenza penale irrevocabile dal 1999, per un reato contro la libertà sessuale. Come deduce l’interessato senza essere smentito, il fatto risaliva al 1993 ed il giudice penale lo aveva considerato di minima gravità.

Nondimeno, il Questore ha ritenuto di dover applicare il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, come modificati dalla legge n. 189/2002. Tali disposizioni qualificano le condanne penali per i reati in parola come tassativamente ostative del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.

Di conseguenza, il Questore ha rifiutato il rinnovo del permesso, con atto del 23 febbraio 2006.

2. L’interessato ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo di Trento, deducendo vari motivi di legittimità.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, in base all’argomento che trattandosi di fatti tutti anteriori all’entrata in vigore della legge n. 189/2002, le disposizioni sfavorevoli introdotte da quest’ultima non potevano essere applicate a danno dell’interessato.

3. L’Amministrazione ha proposto appello contestando la correttezza del principio di diritto recepito nella sentenza appellata. Sostiene, infatti, che il principio della non-retroattività della legge penale non è pertinente nella fattispecie, in quanto le condanne penali pregresse, di cui alla legge n. 189/2002, rilevano come fatti storici considerati come ostativi dal legislatore.

L’appellato si è costituito contestando la fondatezza dell’appello e invocando comunque altre ragioni per mantenere la decisione del Giudice di primo grado. Invoca, fra l’altro, le sopravvenute disposizioni del decreto legislativo n. 5 del 2007 che prevedono un miglior trattamento per lo straniero che versi in particolari condizioni di famiglia o sia presente in Italia da un lungo periodo (circostanze, queste, entrambe presenti nel suo caso).

4. La domanda incidentale di sospensione annessa all’appello è stata respinta.

5. Esaminando la questione nel merito, il Collegio osserva che in effetti il principio di diritto affermato dal T.R.G.A. (impossibilità di applicare “retroattivamente” la legge n. 189/2002) non può essere condiviso.

Tuttavia, ciò non è sufficiente per accogliere l’appello, perché come dedotto dalla controparte il provvedimento del Questore presentava comunque altri vizi, ampiamente dedotti nel ricorso introduttivo.

Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza che la condanna penale de qua era divenuta irrevocabile sin dal 1999 senza che, a quanto pare, l’autorità di p.s., prima del 2006, la considerasse ostativa del permesso di soggiorno, pur essendo nel frattempo intervenuta la legge del 2002.

Ora, con riferimento a casi del genere, si è formato presso questo Consiglio un orientamento giurisprudenziale nel senso che qualora la causa ostativa è rappresentata da un evento (ad es. la condanna penale) relativamente remoto nel tempo, e seguìto altresì da uno o più rinnovi in occasione dei quali nulla è stato contestato all’interessato, allora viene meno l’automatismo della preclusione. Il fatto potrà, nondimeno, giustificare un eventuale diniego; ma nell’àmbito di una valutazione discrezionale complessiva che tenga conto da un lato della oggettiva gravità dell’episodio penale, e dall’altro della condotta successiva dell’interessato e di ogni altro elemento rilevante.

6. L’appellato invoca anche, come si è detto, le sopravvenute disposizioni del decreto legislativo n. 5/2007. A questo proposito, si osserva che queste disposizioni, propriamente parlando, non possono rientrare nel quadro normativo applicabile nella fattispecie, perché emanate posteriormente al provvedimento impugnato; e quest’ultimo, com’è noto, va giudicato in rapporto alla legislazione vigente al momento della sua emanazione (tempus regit actum). Tuttavia non ci si può nascondere che se l’amministrazione, a parità di ogni altro elemento, dovesse pronunciarsi oggi sulla vicenda in esame, dovrebbe applicare (anche) il d.lgs. n. 5/2007. In questa luce, emergono profili di equità che contribuiscono ad indurre il Collegio alla conferma della sentenza appellata, affinché l’amministrazione provveda al riesame della vicenda con i parametri ed i criteri indicati nella presente motivazione.

7. In conclusione, l’appello va respinto, nel senso e nei limiti sopra precisati. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2011
         
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 3 Ottobre 2011

 
 
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