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Sentenza n. 7881 dell' 11 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Decreto di respingimento alla frontiera - documento di viaggio falso, contraffatto, alterato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5230 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Svetlana Vidovic e legalmente domiciliato – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge - presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
la Questura di Roma, in persona del Questore p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del decreto di respingimento alla frontiera emesso il 23.02.2011 dalla Polizia di Frontiera dello scalo aereo di Fiumicino, fondato sul fatto che il ricorrente era in possesso di documento di viaggio falso, contraffatto, alterato, e di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 18 maggio 2011 e depositato il successivo 16 giugno 2011, il ricorrente impugna il provvedimento meglio indicato in epigrafe, di cui ha avuto piena conoscenza in data 23 febbraio 2011, formulando – nel contempo – istanza di remissione in termini sulla base del rilievo che non sarebbe“stato messo nelle condizioni di poter comprendere il contenuto” di quanto disposto e delle modalità dell’impugnazione;

Rilevato che il Collegio non ravvisa le condizioni per poter accogliere la suddetta istanza, tenuto conto che: - premesso che il provvedimento impugnato risulta redatto in ben quattro lingue diverse (italiano, inglese, francese e spagnolo), la circostanza che il ricorrente è originario di uno stato – la Nigeria – in cui la lingua ufficiale è l’inglese e, comunque, il fatto che vive in Italia da “diversi anni”, come dichiarato dal predetto e comunque confermato dai tempi richiesti per la procedura di regolarizzazione (conclusasi nel febbraio 2010) e dalla nascita della di lui figlia già nel 2004 in Italia, inducono a ritenere che il soggetto di cui trattasi si trovasse ben in condizione di comprendere il testo del provvedimento de quo; - non va, poi, sottaciuto che nel provvedimento in questione è espressamente indicata la possibilità per l’interessato di “presentare ricorso … entro 60 gg. dalla data odierna al T.A.R. con sede in Roma..”;

Ritenuto che, ciò detto, il ricorso vada dichiarato irricevibile in quanto proposto oltre il termine di legge di 60 gg., ossia tardivamente proposto;

Ritenuto, peraltro, che le spese di lite seguano la soccombenza e debbano essere liquidate in € 1.000,00 a favore del Ministero dell’Interno;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5230/2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 11 Ottobre 2011

 
 
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