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Sentenza n. 7596 del 28 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno - mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione della pratica con la documentazione lavorativa completa.

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9466 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Corbucci, con domicilio eletto presso Carlo Corbucci in Roma, via S. Pellico, 44;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto della Questura di Roma in data 10 novembre 2009, notificato in data 12 ottobre 2010 con il quale si nega il rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’odierno ricorrente deduce la illegittimità del decreto della Questura di Roma in data 10 novembre 2009, notificato in data 12 ottobre 2010 di rifiuto del permesso di soggiorno.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.

All’udienza del 12 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Così come evidenziato dalla documentazione depositata in atti, l’odierno ricorrente non risulta destinatario di provvedimenti interdittivi al rinnovo del permesso di soggiorno. Sotto tale profilo, infatti, il provvedimento impugnato risulta motivato con il solo riferimento alla mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione della pratica con la documentazione lavorativa completa.

Così come risulta dalla produzione di parte, l’interessato risulta titolare di reddito e di regolare contratto di locazione sulla mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale il medesimo ricorrente asserisce, incontrastato, che essa è da imputare ad un mero disguido nel deposito della documentazione presso l’Ufficio competente.

La conseguente fondatezza del ricorso determina con l’annullamento dell’atto impugnato l’esigenza della rinnovazione dell’istruttoria procedimentale alla luce della documentazione come sopra ormai acquisita al fine di valutare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge ai fini del rilascio del richiesto permesso di soggiorno.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011           
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 28 Settembre 2011

 
 
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