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Sentenza n. 8147 del 24 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Respinto il visto di ingresso per il turismo

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9128 del 2006, proposto da:*****, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Formica, con domicilio eletto presso Paola Formica in Civitanova Marche, viale Matteotti, 114;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Consolato Generale D'Italia Lagos Nigeria;

per l'annullamento

del provvedimento del 13.6.06 con cui il Consolato Generale d’Italia in Nigeria a Lagos ha respinto il visto per il turismo richiesto dalla ricorrente il giorno 12.06.06 (n. di riferimento 36281 – pratica n. 0003567).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento di diniego del 13.6.06 il Consolato Generale d’Italia in Nigeria a Lagos ha respinto il visto per il turismo richiesto dalla ricorrente il giorno 12.06.06 (n. di riferimento 36281 – pratica n. ***).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Violazione di legge per carenza e/o difetto di motivazione;

2). Violazione di legge (L. 241/90), normativa sul giusto procedimento.

3). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti.

Alla Camera di Consiglio del 27.2.2007, con ord. n. 969, è stata accolta la richiesta cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato sulla base della documentazione, prodotta dalla ricorrente in ordine alla propria situazione economica.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento limitatamente al vizio di eccesso di potere per difetto e genericità di motivazione entro i termini che di seguito si vanno ad esporre.

A ben vedere l'Amministrazione si è limitata ad opporre un diniego generalizzato senza alcuna menzione specifica delle ragioni sottese al provvedimento.

In sostanza, sulla base degli atti, non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e restano non altrimenti comprensibili le ragioni sottese alla determinazione assunta, che non risulta esplicitata in modo chiaro e sufficiente, sì da porre in grado l'interessata di conoscere esattamente il procedimento logico seguito e di rimediare eventualmente a mancanze o lacune, anche ai fini dell'eventuale rinnovamento del procedimento.

In conclusione il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando :

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 24 Ottobre 2011

 
 
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