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Sentenza n. 8162 del 24 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Negato il visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4928 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Valentina Botti, Ada Bugada, con domicilio eletto presso Valentina Botti in Roma, via degli Scipioni, 235;

contro

Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata A Dhaka, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka prot. n. V1627/24.03.2011 con il quale veniva negato il visto d'ingresso per lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Ambasciata A Dhaka;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento n. *** l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha negato il visto di ingresso per lavoro subordinato richiesto dal ricorrente.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Violazione e falsa applicazione di legge, art. 7 L. 241/90; mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, violazione del contraddittorio procedimentale; eccesso di potere;

2). Violazione e falsa applicazione di legge, L. 241/90; insufficienza di motivazione del provvedimento impugnato;

3). Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, violazione del principio generale di buon andamento della PA di cui all’art. 97 Cost., pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1 L. 241/90;

4). Violazione del principio di proporzionalità.

In data 16.6.2011 controparte ha depositato relazione difensiva.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con i motivi di ricorso l’interessato lamenta, sostanzialmente, il difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che :

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, sussistono fondati dubbi sulla reale identità del ricorrente;

b). controparte ha – puntualmente - precisato che
c). dunque, nel caso in esame l'Amministrazione ha dato –adeguatamente- conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente per complessivi € 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 24 Ottobre 2011

 
 
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