Domenica, 16 Ottobre 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 7771 del 7 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto della domanda di visto per lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Gallo, presso il cui studio in Roma, Via Ulpiano, n. 29 è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell’Interno, il Ministero degli Affari Esteri ed il Consolato Generale d’Italia in Lagos in persona dei legali rappresentanti p.t, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliano;

per l'annullamento

del provvedimento del 20 settembre 2010 con il quale il Consolato Generale d’Italia in Lagos rigettava la domanda di visto per lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consolato di Lagos e di Ministero Affari Esteri e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Pierina Biancofiore;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata;

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente fondato;

RILEVATO che con esso il ricorrente impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, motivato per la circostanza che “il passaporto da Lei presentato N. **** è diverso da quello indicato nel Nulla Osta e quindi sussistono fondati dubbi circa la sua reale identità”;

CONSIDERATO che avverso tale provvedimento l’interessato oppone:

- Violazione e falsa applicazione del TU n. 286/1998, della legge n. 189 del 2002, del d.P.R. n. 334 del 2004 e della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione; sintomi di sviamento di potere: in sostanza l’interessato lamenta che ai sensi dell’art. 4 della legge n. 189 del 2002 recante modificazioni al d.lgs. n. 286 del 1998 “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o false attestazioni a sostegno della domanda di visto, comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali l’inammissibilità della domanda”; ma il passaporto presentato dal ricorrente non è contraffatto come risulta ictu oculi dalla presentazione in atti dei due documenti. In punto di fatto espone pure quanto segue:

i) la domanda di nulla osta è stata presentata con il passaporto recante il n. ***;

ii) il data 27 giugno 2008 il ricorrente ha presentato la denuncia di furto del passaporto ***;

iii) successivamente ha presentato la richiesta ed ottenuto il rilascio di un nuovo passaporto n. *** in data 6 agosto 2009;

iv) pertanto alle competenti amministrazioni veniva richiesto il visto con il nuovo passaporto ***;

- Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 286 del 1998; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione; sintomi di sviamento: l’interessato lamenta che il provvedimento sarebbe genericamente motivato con dubbi circa la reale identità, senza spiegare su quale base si deduca una simile conseguenza, né quale altro modo avrebbe il ricorrente per provare la sua identità senza produrre il nuovo passaporto; al riguardo palese è la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 che richiede, in presenza di procedimenti ad iniziativa di parte il preavviso di provvedimento negativo;

CONSIDERATO che, in ordine alla prima censura ed apparendo ictu oculi dalle foto dei due passaporti, quello smarrito e quello nuovo prodotti in atti dal ricorrente, che si tratta di persona con gli stessi connotati, la sezione ha effettuato due istruttorie in proposito chiedendo all’amministrazione da quali altri elementi abbia accertato la mancanza di identità tra il titolare del passaporto smarrito e quello nuovo rilasciato in sostituzione al ricorrente, senza che tuttavia l’amministrazione abbia dato alcuna risposta;

RITENUTO che da tale comportamento vadano tratte le conseguenze di cui all’art. 64, comma 4 del nuovo Codice di rito;

RITENUTO che, pertanto, il provvedimento adottato risulta viziato nella motivazione laddove i “fondati dubbi circa la Sua reale identità” restano non dimostrati, con conseguente accoglimento sia della prima censura proposta di difetto di motivazione e di istruttoria, sia della seconda di eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti;

RITENUTO che il ricorso vada accolto e per l’effetto vada annullato il provvedimento a n. *** del 20 settembre 2010 con il quale il Consolato Generale d’Italia in Lagos ha negato al ricorrente il visto per lavoro subordinato;

AVUTO riguardo al provvedimento n. *** in data 14 dicembre 2010 con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha deliberato l’ammissione al detto beneficio del ricorrente;

RITENUTO che non ricorrono le condizioni previste dall’art.119 del DPR 30 maggio 2002 n.115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) affinché lo straniero possa beneficiare, al pari del cittadino italiano, di detto patrocinio (salvo il caso dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione; art.142 dello stesso testo unico);

RILEVATO che in applicazione dell’art.136, secondo comma, del medesimo testo unico, va disposta la revoca dell’ammissione al patrocinio anticipatamente e provvisoriamente disposta ai sensi dell’art.14 dell’allegato 2 del DLvo 2 luglio 2010 n.104, per insussistenza di uno dei presupposti per l’ammissione;

RILEVATO che la peculiarità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego di visto di ingresso del Consolato Generale d’Italia in Lagos in data 20 settembre 2010, a n. *** nei confronti del ricorrente.

Revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 7 Ottobre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »