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Sentenza n. 7857 dell' 11 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Diniego di visto per turismo in Italia - minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7569 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Murdaca, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Proietti in Roma, via Muzio Clementi 70

contro

Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di visto per turismo in Italia n. 112332, notificato dall' Ambasciata di Italia di Teheran il 14.6.2011;

di ogni atto precedente, successivo o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 il dott. Roberto Caponigro, mentre nessuno è comparso per le parti;

Rilevato che, con l’impugnato atto del 14 giugno 2011, l’Ambasciata d’Italia a Teheran ha rifiutato il visto all’odierno ricorrente in quanto “la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica quale definita all’articolo 2, paragrafo 19 del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) o per le relazioni internazionali di uno o più Stati membri”;

Rilevato che, avverso detto atto, il ricorrente ha proposto il presente ricorso deducendone l’illegittimità per violazione di legge e carenza di motivazione;

Rilevato che l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio ed ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso;

Ritenuto che il ricorso - il quale può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010 - è infondato e va di conseguenza respinto;

Ritenuto, infatti, che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento e dell’unità organizzativa costituiscono mere irregolarità insuscettibili di determinare l'illegittimità dell'atto, alle quali è peraltro possibile supplire considerando responsabile il dirigente o il funzionario preposto alla competente unità organizzativa;

Rilevato che, come evidenziato dall’Avvocatura Generale dello Stato nella propria memoria difensiva, per i cittadini di alcuni paesi terzi, prima del rilascio del visto le rappresentanza diplomatiche e consolari hanno l’obbligo di consultare le autorità di sicurezza di alcuni partner di Schengen e che le motivazioni che determinano il parere negativo delle predette autorità, essendo coperte da riservatezza e in taluni casi “secretate”, non sono comunicate all’amministrazione degli Esteri;

Rilevato che, nel caso di specie, uno o più Stati membri hanno comunicato parere negativo all’ingresso del richiedente nell’area comune;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 4, co. 2, d.lgs. 286/1998, in deroga a quanto stabilito dalla l. 241/1990, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato;

Ritenuto, di conseguenza, che, una volta dato conto del parere negativo di uno o alcuni partner Schengen, l’atto impugnato risulta esaustivamente motivato in relazione alle ragioni del diniego;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 21 octies, co. 2, l. 241/1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, per cui, trattandosi di atto vincolato a seguito della segnalazione Schengen, l’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità dello stesso;

Liquidate complessivamente le spese del giudizio in € 500,00 (cinquecento,00) e poste le stesse a carico del ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 500,00 (cinquecento,00), in favore dell’amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 11 Ottobre 2011

 
 
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