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Sentenza n. 2375 del 5 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2474 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Sara Matteini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Andrea Solari, 19;

contro

Questura di Milano, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliata presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento emesso il 07.03.2011 dalla Questura della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 17.06.2011, portante rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli veniva negata la concessone di un permesso per soggiornanti di lungo periodo unitamente anche al permesso per motivi di lavoro subordinato.

Lo straniero si trovava sul nostro territorio fina dal 1990 quando gli era stato rilasciato il primo permesso di soggiorno e conduceva in locazione un appartamento concessogli dall’ALER.

Nel corso del 2009 aveva perso il lavoro ed aveva subito anche una condanna per un reato commesso nel 2006.

Nell’unico motivo di ricorso Mohamed Aly Hamdi lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione e l’eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità.

Il Questore nell’emanare il diniego non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza non è ancora passata in giudicato e che il reato non dovrebbe destare particolare allarme sociale; inoltre non si è tenuto in debito conto dell’inserimento sociale del ricorrente ormai presente in Italia da più di vent’anni e da sempre dedito ad onesto lavoro fin tanto che per la crisi ha perso la propria occupazione.

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è parzialmente fondato.

La condanna sebbene non definitiva e la mancanza di un’attuale situazione lavorativa giustificano la mancata concessione del permesso per soggiornanti di lungo periodo dal momento che, a prescindere da ogni valutazione circa la pericolosità sociale, l’attuale stato di disoccupazione non consente di integrare i requisito reddituale richiesto dall’art. 9 T.U. Imm.

Non altrettanto giustificata è la mancata concessione di un permesso di altro tipo dal momento che il giudizio sulla pericolosità sociale non appare pertinente dal momento che il reato commesso non è tra quelli che ostano alla concessione di un permesso di soggiorno e manca qualunque valutazione in concreto della pericolosità stessa.

Affermare come si legge nel provvedimento che il comportamento antigiuridico del ricorrente rappresenta un indice sintomatico della pericolosità sociale è una motivazione apparente poiché significa ritenere che la semplice commissione di un reato, peraltro nel caso di specie non accertato in via definitiva, sia sufficiente a fondare un giudizio di pericolosità.

Al contrario quando la legge richiede di motivare in concreto una valutazione di pericolosità significa che deve essere tenuto conto della natura del reato e delle circostanze in cui lo stesso è stato commesso oltre che di tutti quegli aspetti che hanno caratterizzato in passato la presenza dello straniero relativamente soprattutto allo svolgimento di attività lavorativa, ad eventuali precedenti penali, al grado di radicamento familiare.

La motivazione del provvedimento sul punto è assolutamente carente in quanto stereotipata e dovrà essere riconsiderata ben potendo essere concesso al cittadino extracomunitario, in considerazione della lunga permanenza in Italia, un permesso per attesa occupazione per verificare se nei successivi sei mesi sarà in grado di trovare una nuova occupazione.

Non può essere valutato a tal fine il tempo trascorso dalla scadenza del precedente permesso poiché la mancanza di un valido titolo è sicuramente un ostacolo al reperimento di una regolare occupazione.

Il provvedimento va quindi annullato relativamente al diniego di un permesso di soggiorno con necessità di nuova valutazione da parte della Questura di Milano.

In virtù della parziale soccombenza reciproca appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione annullando il provvedimento impugnato nei limiti ivi indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 5 Ottobre 2011

 
 
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