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Sentenza n. 2356 del 5 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - mancata prova di un reddito sufficiente a garantire il mantenimento in Italia

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2550 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Soldino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Privata Bartolozzi, 4;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 23 maggio 2011 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per la mancata prova di un reddito sufficiente a garantire il suo mantenimento in Italia.

Egli faceva presente cha fin dal suo ingresso nel nostro paese aveva sempre lavorato anche se nel periodo tra il giugno 2007 ed il giugno 2009 aveva scoperto di non essere stato regolarmente assicurato tanto che aveva iniziato una causa di lavoro per ottenere le differenze retributive e contributive spettantegli.

Dopo un breve periodo di disoccupazione era stato assunto prima quale collaboratore domestico e successivamente da una ditta operante nel settore del turismo con la qualifica di 5° livello.

Il primo dei due motivi di ricorso lamenta la mancata considerazione degli elementi sopravvenuti come previsto dall’art. 5,comma 5, T.U. Imm. costituiti dai due rapporti di lavoro instaurati successivamente a quello che si era rivelato in nero.

Il secondo motivo denuncia l’eccesso di potere per manifesta illogicità poiché a fronte di una situazione lavorativa caratterizzata solo da un breve periodo di disoccupazione, il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione a mente dell’art. 22, comma 11, T.U. Imm.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato in accoglimento del primo motivo potendosi ritenere assorbito il secondo.

Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che prima dell’emanazione del provvedimento impugnato il ricorrente aveva sottoscritto due contratti di soggiorno successivi al suo periodo di disoccupazione, l’ultimo dei quali tuttora in essere.

Tali elementi dovevano essere tenuti in considerazione nella valutazione della situazione reddituale del ricorrente che non è stata, invece, correttamente esaminata essendo stata data prevalenza alla circostanza che vi era un periodo di scopertura contributiva che non poteva certo essere imputata al cittadino extracomunitario.

Il provvedimento va, pertanto annullato, affinché la Questura proceda ad una valutazione della situazione lavorativa del ricorrente tenendo conto del rapporto di lavoro in essere come previsto dalla normativa in tema di immigrazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115/02, nella somma di € 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 5 Ottobre 2011

 
 
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