Domenica, 16 Ottobre 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 2362 del 5 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2625 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Murdaca, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via F.Bellotti, 17;

contro

Ministero dell'Interno, Questore della Provincia di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 05.05.2011, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con atto notificato in data 4.7.2011 e depositato in data 20.9.2011.

Il Ministero dell’Interno nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente l’irricevibilità per tardività del deposito.

L’eccezione è fondata.

Ai sensi dell’art. 45 c.p.a. il deposito deve avvenire entro trenta giorni dall’ultima notificazione.

Nel caso di specie, non computando il periodo di sospensione feriale dei termini, il deposito è avvenuto il trentaduesimo giorno ed è pertanto tardivo.

Da ciò consegue l’irricevibilità del ricorso.

Stante la natura in rito della decisione appare equo compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 5 Ottobre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »