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Sentenza n. 2322 del 29 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno - revoca nulla osta al lavoro

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Rattazzi, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Milano, via Corridoni, 39;

contro

Ministero dell'Interno Prefettura di Milano, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 33622/2009 Imm. emesso in data 30.11.2009.dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 03.05.2011, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;

del provvedimento del Prefetto di Milano prot. n. 12B10/2007/00677/Gab391 del 5.10.2009 in quanto atto presupposto, richiamato nelle premesse del provvedimento; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Prefettura di Milano, Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto il Prefetto ha revocato il nulla osta al lavoro.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Illegittimità del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro per violazione degli artt. 2, 7 21 octies e 21 nonies della L. 241/90.

II) Illegittimità del provvedimento del Questore per difetto di preavviso di rigetto, inapplicabilità dell’art. 21 octies L. 241/90 e violazione dell’obbligo di valutare in concreto le condizioni soggettive e lavorative del richiedente.

III) Sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 20 settembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo occorre ricordare che l’impugnazione della revoca del nulla osta al lavoro è stata definita con la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 17/03/2010 n. 670.

La sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del lavoratore extracomunitario ad impugnare la revoca del nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro.

La sentenza ha però stabilito anche che “in ogni caso, anche nel merito il ricorso è infondato, in quanto l’asserita non coincidenza tra il ricorrente e il soggetto espulso in precedenza non è supportata da alcun, benché minimo, elemento di prova, a fronte delle coincidenze emerse a seguito dei rilievi fotodattiloscopici”.

La pronuncia ha quindi un contenuto sostanziale che impedisce di conoscere di nuovo della legittimità della revoca del nulla osta.

Deve quindi respingersi il primo motivo di ricorso in quanto diretto nei confronti della revoca del nulla osta al lavoro.

Anche il secondo motivo di ricorso, incentrato sui vizi procedimentali dell’atto del Questore, è infondato.

Infatti non può ritenersi fondato il vizio di mancata comunicazione del preavviso di rigetto quando dagli atti risulta che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (art. 21-octies L. 241/90).

Da ultimo va respinto anche l’ultimo motivo di ricorso in quanto il giudizio espresso dal Tribunale sul diniego di nulla osta al lavoro impedisce di rivalutare la medesima posizione lavorativa che prosegue in mancanza dei presupposti di legge.

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011
                 
     
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 29 Settembre 2011

 
 
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