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Sentenza n. 2373 del 5 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2361 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Serravallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fogazzaro 1;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia 1;

per l'annullamento

del Decreto di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; ai sensi dell'art. 5 c. 5 del d.lgs. n. 286/98 emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 27.01.2010 - nr 34873/2009 Imm. - Id. 622374 e notificato in data 07.07.2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente si duole della mancata concessione della conversione di un permesso di lavoro stagionale in un permesso per lavoro subordinato.
A tal fine faceva presente che aveva ottenuto un permesso per lavoro stagionale dalla Questura di Salerno nel marzo 2007 e successivamente si era trasferito a Trezzano sul Naviglio ove era stato assunto da una società cooperativa; aveva presentato istanza di conversione del permesso che era stata rigettata.

Formulava due motivi di ricorso.

Il primo motivo lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento senza che ciò fosse giustificato da ragioni di urgenza.

Il secondo motivo Il primo motivo lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento senza che ciò fosse giustificato da ragioni di urgenza.

Il secondo motivo censura la mancata valutazione degli elementi sopravvenuti costituiti dal reperimento di una nuova attività lavorativa

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 23.11.2010 veniva respinta l’istanza cautelare per mancanza di fumus boni iuris.

Il ricorso non merita accoglimento.

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 24 D.lgs. 286\98 e 38 DPR 394\99 per poter convertire il permesso di lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo indeterminato è necessario aver fruito di un primo permesso per lavoro stagionale alla scadenza del quale è necessario far rientro nel paese di origine.

Laddove faccia nuovo ingresso in Italia per lavoro stagionale può richiedere la conversione del permesso.

Nel caso di specie il ricorrente al termine del periodo di soggiorno per lavoro stagionale non ha fatto ritorno nel suo paese ma si è trattenuto illegalmente in Italia e quindi non ponendo in essere le condizioni cui la legge subordina la possibilità di convertire il permesso di soggiorno.

Trattandosi di provvedimento vincolato al di là del fatto che essendo un procedimento iniziato ad istanza di parte la comunicazione non è richiesta, in ogni caso non rileva ex art. 21 octies L. 241\90 la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Per ragioni di equità sostanziale si possono compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta
Rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 5 Ottobre 2011

 
 
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