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Sentenza n.1011 del 28 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “lavoro subordinato” ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 286/1998.

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Console, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Torino, via Assarotti, 11;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la cui sede è domiciliato, in Torino, corso Stati Uniti, 45; Questura di Torino;

per l'annullamento

del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno notificato il 15 ottobre 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2010, il signor ***** ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto del Questore della Provincia di Torino in data 8 marzo 2010, prot. n. 236/2010, con cui è stata rigettata la sua istanza tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “lavoro subordinato” ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 286/1998.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino per resistere al ricorso, contestandone la fondatezza.

Successivamente alla proposizione da parte di questo giudice della questione di legittimità costituzionale delle norme di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 32, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come modificati dalla lettera v) del comma 22 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94, per violazione degli artt. 3, 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione e alla trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale (ord. coll. n. 89/2010 in data 25 novembre 2010), la Questura di Torino, con atto in data 29 dicembre 2010 – prot. n. 92.10 Div. Imm. cat. A12/10 Cont.so, ha comunicato l’intenzione di adeguarsi all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza n. 4234 del 15 settembre 2010, secondo il quale la nuova disciplina prevista dalla L. 94/2009 si applica “ai minori dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale.

Con provvedimento adottato nella medesima data, il Questore della Provincia di Torino ha, quindi, provveduto a revocare in autotutela il decreto impugnato.

Dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, la causa è stata chiamata all’udienza camerale del 9 settembre 2011 per la definitiva delibazione dell’istanza cautelare e, poi, trattenuta per la decisione.

Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., avendo – tra l’altro - il Presidente rese edotte le parti di tale eventualità, come consta dal verbale d’udienza.

Osserva, peraltro, che l’intervenuta revoca del provvedimento impugnato da parte del Questore e la conseguente dichiarazione di carenza d’interesse alla coltivazione del gravame resa dalla parte ricorrente nel corso della su indicata udienza siano idonee ad integrare un’ipotesi di cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, essendo stata soddisfatta in via amministrativa la pretesa azionata.

Sicché, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, è divenuta inutile la decisione per mancanza della materia su cui la stessa si fondava.

Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.

Ritenuto, in ogni caso, che, sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, atteso che il ricorso all’autotutela si sorregge unicamente su una diversa scelta interpretativa.

Va, in ogni caso, rifuso al ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa per intero le spese e le competenze del giudizio tra le parti, ma, all’atto del passaggio in giudicato della presente sentenza, parte resistente sarà tenuta a rifondere al ricorrente il contributo unificato pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 28 Settembre 2011

 
 
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