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Sentenza n. 1089 del 13 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 780 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Pastore e Francesca Biglino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Moretta, 7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45; Questura di Torino;

per l'annullamento

del provvedimento prot. nr. ***/2009, adottato il 6.11.2009 e notificato il 31.03.2010, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha disposto il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata in data 20.04.2007;

nonché per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Questore della Provincia di Torino, con decreto in data 6 novembre 2009 – prot. n. ***/2009, ha rigettato l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, avendolo ritenuto persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato che l’art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, così come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, nello stabilire, al comma 4, che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, precisa, tuttavia, che “ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego (…) il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”;

Considerato che il Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza cautelare n. *** in data 11 febbraio 2011, ritenendo il provvedimento questorile di diniego non sorretto da adeguata motivazione in ordine all’apprezzamento della pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato tenuto anche conto “della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”, ma, anzi, basato su un mero automatismo fatto derivare dalle condanne subite dal ricorrente, ha riformato l’ordinanza con cui questa Sezione aveva respinto l’istanza cautelare proposta dal medesimo (ord. n. 651 in data 10 settembre 2010), accogliendo, conseguentemente, la stessa;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

Ritenuto, ad un più approfondito esame, che le censure svolte dal ricorrente (Violazione di legge in relazione all’art. 9, comma 4, D.Lgs. 286/98, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a, D.Lgs. 3/07, nonché in relazione all’art. 3, comma 1, L. 241/90. Eccesso di potere per carenza della motivazione. Difetto di istruttoria) siano meritevoli di apprezzabile considerazione, atteso che, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 3/2007, di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, l'apprezzamento della pericolosità dello straniero ha sostituito gli automatismi determinati, perlomeno in alcune ipotesi, dalla normativa previgente, come puntualmente evidenziato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza su indicata;

Ritenuto, conseguentemente, che in base all’odierna previsione l'eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità, con esclusione di automatismi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 26 febbraio 2010, n. 1133; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 25 novembre 2010, n. 7374), tenendosi quindi in debito conto, ai sensi dell’art. 8 CEDU, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. sesta, 13 settembre 2010, n. 6566, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541 cit.; 13 dicembre 2009, n. 7571);

Ritenuto, in definitiva, che, facendo applicazione di siffatti consolidati principi, non può negarsi la fondatezza delle doglianze del ricorrente in ordine ad una mancata, concreta, valutazione della sua pericolosità sociale e, comunque, ad una sua mancata ostensione in seno al provvedimento impugnato, posto che il diniego si fonda esclusivamente sull’indicazione dell’esistenza di una condanna penale, ritenuta automaticamente preclusiva al rilascio del titolo richiesto, e di un procedimento penale in corso, ma non tiene, invece, in alcun conto la durata del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo del medesimo;

Ritenuto, conseguentemente, che, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione, il ricorso vada accolto e, per l’effetto, debba disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, emesso in carenza di istruttoria e, comunque, di motivazione adeguata;

Ritenuto, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e le competenze di causa, atteso che permane in ogni caso in capo all’Amministrazione il potere/dovere di pronunciarsi discrezionalmente sull’istanza del ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore della Provincia di Torino in data 6 novembre 2009 – prot. n. 952/2009.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 13 Ottobre 2011

 
 
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