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Sentenza n. 1120 del 25 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato nonchè l'espulsione dal territorio dello Stato Italiano

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 827 del 2009, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv. Betula Toto, con domicilio eletto presso Betula Toto in Torino, piazza Adriano, 17;

contro

Questura di Torino; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del decreto n. prot. *** emesso dal Questore di Torino in data 15.04.2009, notificato alla ricorrente in data 23.04.2009, che ha disposto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato nonchè l'espulsione della ricorrente dal territorio dello Stato Italiano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso di cui in epigrafe si chiede l’annullamento del decreto n. prot. *** emesso dal Questore di Torino in data 15.04.2009, notificato alla ricorrente in data 23.04.2009, che ha disposto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato nonchè l'espulsione della ricorrente dal territorio dello Stato Italiano.

Si lamenta che il rigetto dell'istanza di rinnovo è stato emesso a causa della mancata prova dell'esistenza della ditta e poi del rapporto di lavoro presso l'altra società in cui venne assunta la ricorrente; in quanto scarso rilievo avrebbero le ragioni che potrebbe addurre la ricorrente a giustificazione dell'insussistenza di un effettivo rapporto di lavoro, mentre rileva, senza ombra di dubbio, la legittimità del modus procedendi dell'Amministrazione che a fronte di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro avrebbe dovuto valutare, considerata l'assenza di reddito, l'opportunità di far variare il tipo di istanza della ricorrente attraverso una rinuncia alla domanda iniziale e la proposizione di nuova domanda per attesa occupazione, consentendo cosi alla medesima di porre rimedio alla assenza di reddito.

L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 Ottobre 2011 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

A seguito dell'ordinanza istruttoria n. 801/i/2009, di questo TAR per il Piemonte del 14.10.2009, l’Amministrazione ha rappresentato che la sig.ra Fatima Nachit, entrata clandestinamente in Italia in data imprecisata, nel 2003 otteneva il rilascio del primo permesso di soggiorno ai sensi della "sanatoria" autorizzata dalla L. n. 222 del 2002.

Successivamente al rilascio del soggiorno veniva indagata, unitamente ad altri cittadini stranieri e ad un minore di età, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In sede di rinnovo la sig.ra ***** produceva documentazione lavorativa relativa alla ditta di ***, già noto agli Uffici di Polizia per avere, in più occasioni, proceduto all'assunzione fittizia di cittadini stranieri al solo scopo di ottenere il permesso di soggiorno.

A tale proposito nella relazione dell’Amministrazione resistente si precisa che sul conto del sig. ***** erano già state svolte, in passato, indagini in ordine all'esistenza della presunta impresa individuale, con l'esito indicato nella nota allegata.

Veniva quindi formalizzata, ex art 10 bis L. 241/1990, la comunicazione alla ricorrente dei motivi ostativi al rinnovo del soggiorno e si richiedeva, comunque, una verifica a personale del Comando Stazione Carabinieri di Livorno Ferraris, luogo in cui asseritamente doveva avere sede la ditta della sig.ra ***, ma con risultato negativo.

Alla luce della documentazione presentata, relativa a due datori di lavoro inattendibili, nonché della assenza di documentazione comprovante un effettivo e regolare rapporto di lavoro, veniva adottato il decreto di rigetto n. 358/2009 del 15.4.2009 notificato il 23.4.2009, nonchè il decreto n. 411/2008 del 3.11.2009 notificato il 22.7.2009, oggetto del gravame.

Le ragioni giuridiche sulle quali si fonda la valutazione del provvedimento impugnato sono ravvisabili nelle norme contemplate dall'art. 5, commi 4 e 5 D.L.vo 286/98 e art. 6 comma 5 che consentono il rinnovo del permesso di soggiorno previa verifica delle condizioni previste per il rilascio.

Detto disposto normativo viene poi ribadito con il successivo assunto secondo cui il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 c. 9.

La mancanza di regolare attività lavorativa appare rivestire il carattere di adeguata ragione cui fa riferimento il citato articolo di legge, e costituisce motivo legittimo del rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il requisito della disponibilità di reddito da lavoro o di altra fonte legittima, inteso come elemento fiscalmente assoggettabile che concorre alla formazione del prodotto nazionale è, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, valutato dal Legislatore alla stregua di un costante presupposto da sottoporre a verifica.

Tale conclusione trova conferma nell'art. 13 c. 2 del citato regolamento di attuazione n. 394 del 1999, il quale testualmente recita: "ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita sufficiente al sostentamento proprio può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo".

E' evidente la ratio delle succitate disposizioni che, al fine del regolare flusso migratorio, come individuato nei documenti programmatici, consente, non già la presenza indiscriminata di qualunque cittadino straniero, ma la permanenza nel territorio di coloro i quali dimostrano di essere in grado di inserirsi nell'ordinato vivere sociale al fine di, da un lato, prevenire il proliferare di condizioni di vita che, risolvendosi nella mera sopravvivenza ai margini della società comporterebbero notevoli implicazioni sotto il profilo del turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, e dall'altro, al fine di conseguire una progressiva integrazione culturale e sociale.

Ciò anche in ragione del fatto che, a partire dalla data di rilascio del primo permesso di soggiorno la ricorrente non dimostra di avere intrapreso una regolare attività lavorativa. L'unica documentazione presentata è stata quella relativa ai datori già descritti in premessa che presenta evidenti caratteri di inattendibilità.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione di spese ed onorari del giudizio in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivi € 2.000 (Euro duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011
                      

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 25 Ottobre 2011

 
 
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