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Sentenza n. 2327 del 27 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - deferito alla competente autorità giudiziaria per omicidio colposo e diffidato a non lasciare il territorio nazionale

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia


sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2410 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Felicia Mancini, con domicilio eletto presso Felicia Mancini in Catania, via Gabriello Carnazza, 49;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Catania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del decreto di archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno inoltrata dal ricorrente emesso dal dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Catania e notificato in data 24.6.2011 nonché di ogni altro atto connesso e derivato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


RITENUTO che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;

CONSIDERATO che:

- con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto, meglio in epigrafe precisato, con il quale la Questura di Catania ha disposto l’archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente;

- l’amministrazione resistente ha depositato in giudizio rapporto e documentazione dai quali si evince un quadro delle circostanze di fatto differente da quello prospettato da parte ricorrente;

- in particolare, in data 22.4.2006 il ricorrente causava un grave incidente automobilistico nel quale perdevano la vita quattro persone, sicché egli veniva deferito alla competente autorità giudiziaria per omicidio colposo e diffidato a non lasciare il territorio nazionale (nota del dirigente interinale Polstrada Sicilia orientale del 24.4.2006);

- il ricorrente è stato convocato due volte (in data 16.6.2010 e 17.8.2010; v. avvisi, in atti) per presentarsi alla Questura di Catania – Ufficio Immigrazione, senza che egli aderisse all’invito;

- in ricorso si afferma che la mancata presentazione in Questura dipese dalla circostanza che il 27.6.2010 lo straniero fece rientro a Cuba per ragioni di salute e che rientrò il 19.6.2011;

RITENUTO:

- che il volontario allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, nonostante la diffida collegata alla pendenza del procedimento penale per omicidio colposo, dimostra che egli si disinteressò del rinnovo del permesso di soggiorno;

- che le “comprovate ragioni di salute” cui si fa riferimento in ricorso per giustificare la mancata presentazione consistono in due interventi per ernia inguinale (v. certificazioni mediche in atti), notoriamente a breve decorso post-operatorio e giammai compatibili con l’allontanamento dal territorio nazionale per un anno;

- che pertanto legittimamente il dirigente l’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania ha disposto l’archiviazione dell’istanza, essendo stato lo stesso ricorrente ad abbandonare il procedimento;

- che il ricorso è in conclusione infondato in fatto e in diritto, in quanto:

a) al ricorrente è stata notificata la raccomandata contenente la seconda convocazione (v. avviso di ricevimento, in atti) presso l’indirizzo indicato dal ricorrente nella domanda di rinnovo (sezione 8 – in atti - da cui si evince il recapito ENAS UGL, via Teatro Massimo 29 – 95131 Catania);

b) il provvedimento impugnato è sufficientemente e congruamente motivato con riferimento alla circostanza che “l’istante sebbene formalmente convocato non si è presentato presso quest’Ufficio Immigrazione per essere sottoposto alla necessaria procedura d’identificazione”;

c) non si vede quali ulteriori atti istruttori avrebbe dovuto compiere il predetto Ufficio a fronte dell’evidente disinteresse del ricorrente per il rinnovo in questione;

- che le spese vanno addossate al ricorrente soccombente, come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dell’amministrazione resistente in euro mille/00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011          
         
         
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 27 Settembre 2011

 
 
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