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Sentenza n. 1444 del 5 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno - conversione da minore età in permesso per motivi di lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Cucci, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Questura di Pisa, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del Questore della Provincia di Pisa n. 12/2010 Div. PAS Imm.ne nr. 216/IV Sez., datato 14 maggio 2010 e notificato il 1 luglio 2010, con il quale il Questore di Pisa ha negato al ricorrente il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Pisa e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 3 luglio 2010, e depositato in pari data, il cittadino albanese *****, entrato minorenne in Italia, quindi sottoposto a tutela e resosi destinatario di un permesso di soggiorno per “minore età” con decorrenza dal 23 aprile 2009, proponeva impugnazione avverso il decreto mediante il quale il Questore di Pisa gli aveva negato, al compimento della maggiore età, la conversione del permesso di soggiorno predetto in permesso per motivi di lavoro subordinato. Sulla scorta di due motivi in diritto, il ricorrente intimava dinanzi a questo tribunale la Questura procedente, unitamente al Ministero dell’Interno, e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva.

Costituitesi in giudizio le amministrazioni intimate, che resistevano al gravame, con ordinanza del 28 – 29 luglio 2010 il collegio accordava la misura cautelare richiesta, già rifiutata in sede presidenziale monocratica per ritenuta assenza dei presupposti della straordinaria gravità ed urgenza del pericolo denunciato dal ricorrente.

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 5 luglio 2011.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto il diniego di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno frapposto dalla Questura di Pisa al ricorrente *****, già titolare di permesso per minore età rilasciato ai sensi dell’art. 28 co. 1 lett. a) del D.P.R. n. 394/99: il provvedimento impugnato fonda la propria motivazione sull’assenza dei presupposti richiesti per la conversione dall’art. 32 D.Lgs. n. 286/98, nel testo novellato dalla legge n. 94/09, vale a dire sulla mancata prova dello svolgimento, da parte dell’interessato, di un percorso di integrazione sociale e civile gestito dagli enti a ciò preposti dalla legge.

Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce l’inapplicabilità della nuova disciplina, invocata dalla Questura, ai minori stranieri già presenti in Italia al momento dell’entrata in vigore della legge n. 94/09, i quali raggiungano la maggiore età prima dell’8 agosto 2011, stante la materiale impossibilità per costoro di rispettare le prescrizioni introdotte dalla novella. Con il secondo motivo, il Sulaj profila quindi la questione di legittimità costituzionale del citato art. 32 D.Lgs. n. 286/98, ove interpretato nel senso di differenziare la posizione dei minori inseriti in un nucleo familiare vero e proprio da quella dei minori affidati a comunità o istituti di assistenza.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione, con le precisazioni di seguito illustrate.

Il provvedimento impugnato, lo si è detto, fa applicazione dell’art. 32 co. 1-bis D.Lgs. n. 286/98 nel testo risultante dalla legge n. 94/09, in forza del quale il permesso di soggiorno, di cui al precedente comma 1, poteva essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che fossero stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La disposizione così novellata implicava, rispetto al regime previgente, l’eguale trattamento sia dei minori non accompagnati, sia di quelli affidati, ovvero sottoposti a tutela, tutti tenuti, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, alla frequentazione biennale di progetti di integrazione sociale e civile; in un’ottica costituzionalmente orientata, la Sezione ha, peraltro, sempre ritenuto che tale interpretazione – la quale oggi appare, invero, non più predicabile alla luce delle ulteriori modifiche apportate alla norma dalla legge n. 129/2011, di conversione del decreto-legge n. 89/2011 – non coinvolgesse comunque i minori già presenti sul territorio dello Stato al momento di entrata in vigore della legge n. 94/09 e, perciò, titolari di una situazione di legittima aspettativa in relazione alla posizione maturata ai sensi della legislazione previgente.

Versando il ***** nella condizione da ultimo descritta, nei suoi confronti non può che farsi applicazione del primo comma dell’art. 32 D.Lgs. n. 286/98 come modificato dalla legge n. 189/02, ma non anche dalla legge n. 94/09, che, al compimento della maggiore età, consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, ai “minori comunque affidati” ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/83. E poiché, secondo l’orientamento invalso nella giurisprudenza amministrativa sulla scia dell’insegnamento della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 16 luglio 2004, n. 234; 5 giugno 2003, n. 198), la disposizione doveva essere interpretata nel senso di consentire il rilascio del permesso in presenza di minori sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 343 c.c., ovvero a qualsiasi tipo di affidamento previsto dalla legge n. 184/83, ivi compreso quello “di fatto”, è evidente l’errore in cui è incorsa la Questura di Pisa, la quale ha, invece, ritenuto di poter condizionare il rilascio del titolo di soggiorno al perfezionamento del percorso biennale di integrazione, requisito richiesto dal comma 1-bis dell’art. 32, ratione temporis, per i soli minori non accompagnati e, pertanto, non esigibile dal Sulaj, in quanto minore sottoposto a tutela.

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011     
             
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 5 Ottobre 2011

 
 
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