Domenica, 2 Ottobre 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 1421 del 27 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per conversione da “motivi di famiglia” a “lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Noci, con domicilio eletto presso il medesimo in Firenze, via Vittorio Emanuele II, 173;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Firenze, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

1) quanto al ricorso:

previa sospensione, del decreto della Questura di Firenze prot. 245 del 2.02.2010, notificato il 5.03.2010, con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente;

2) quanto ai motivi aggiunti:

del decreto della Questura di Firenze prot. 1531 del 21/07/2010, notificato il 29/07/2010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Firenze, con la relativa documentazione;

Viste le ordinanze collegiali istruttorie di questa Sezione n. 333/2010 del 6 maggio 2010 e n. 423/2010 del 5 giugno 2010;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 50872010 del 22 giugno 2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 15 giugno 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale notificato il 14 aprile 2010 e depositato il successivo 23 aprile, il cittadino marocchino indicato in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto con cui il Questore della Provincia di Firenze aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per conversione da “motivi di famiglia” a “lavoro subordinato” da lui presentata, in quanto non risultava presentata, a corredo dell’istanza, la certificazione attestante lo stato di famiglia con la coniuge cittadina italiana, sposata in data 16 giugno 2008, dal quale ritenere soddisfatto il requisito della convivenza con il coniuge richiesto dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/98;

Rilevato che il ricorrente lamentava: “1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per mancata valutazione dell’interesse pubblico attuale. Eccesso di potere per difetto di motivazione”, in quanto la convivenza con la moglie era desumibile da una dichiarazione di quest’ultima allegata in atti e comunque risultava già accertata dal rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari del quale si chiedeva la conversione e l’iscrizione anagrafica richiesta non poteva costituire elemento decisivo per il suo accertamento, facendo riferimento l’art. 19 d.lgs. n. 286/98 esclusivamente al requisito della convivenza in quanto tale, da potersi accertare con ogni mezzo istruttorio da parte della p.a. ; “2) Violazione dell’art. 5 del DLgs. n. 286/98. Violazione dell’articolo 14 del DPR n. 394/1999. Violazione della Circolare Ministero dell’Interno del 15/09/2009. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”, in quanto il precedente permesso di soggiorno non risultava revocato e non era stato considerato che il ricorrente svolgeva nel frattempo attività lavorativa;

Rilevato che si costituivano in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che, con le due ordinanze collegiali istruttorie pure richiamate in epigrafe, era ordinato alle Amministrazioni resistenti di depositare documentazione inerente il procedimento;

Rilevato che, con la relativa ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione accoglieva la domanda cautelare al fine del riesame della posizione del ricorrente;

Rilevato che, nelle more, l’Amministrazione provvedeva al riesame ed adottava un nuovo provvedimento di diniego, fondato sulla mancata convivenza desunta da ulteriori accertamenti, da cui emergeva che nel domicilio dichiarato non erano stati rintracciati né il ricorrente né la di lui coniuge e i condomini ivi presenti avevano dichiarato di non averli mai visti né conoscerli e che, da sommarie informazioni assunte, un connazionale del ricorrente aveva dichiarato di abitare con lui, senza la presenza della moglie;

Rilevato che, con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati, il ricorrente chiedeva l’annullamento anche di tale ultimo provvedimento, lamentando: “1) Violazione dell’articolo 5 del dlgs. n. 286/1998. Violazione dell’articolo 14 del DPR n. 394/1999. Violazione della Circolare Ministero dell’Interno del 15/09/2009. Eccesso di potere per difetto di istruttoria di motivazione”, in quanto gli accertamenti richiamati nel provvedimento impugnato erano stati effettuati solo nel 2010, senza chiedere se i condomini interrogati erano presenti anche nel 2008, e non era stato considerato che il ricorrente svolgeva regolare attività lavorativa, secondo la documentazione già depositata nel 2008 quando era stato rilasciato il precedente permesso di soggiorno;

Rilevato che le Amministrazioni resistenti depositavano ulteriore documentazione in data 7 marzo 2011;

Rilevato che alla pubblica udienza del 15 giugno 2011 la causa era trattenuta in decisione;

Rilevato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per pronunciare la sentenza ai sensi dell’art. 74 c.p.a., attesa la manifesta infondatezza dei motivi aggiunti del ricorso;

Considerato che, in relazione al ricorso introduttivo, il nuovo provvedimento di diniego ne evidenzia l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;

Considerato che, in relazione ai motivi aggiunti, la conclusione dell’Amministrazione non appare viziata da illogicità, contraddittorietà e/o contrarietà a presupposti di fatto – secondo i parametri sotto cui è valutabile nella presente sede di legittimità la discrezionalità del Questore in questo campo – dato che la nuova istruttoria appare sufficientemente completa e non fondata esclusivamente su risultanze documentali, che il permesso di soggiorno rilasciato a seguito del matrimonio con cittadina italiana era dichiaratamente provvisorio, proprio al fine di agevolare il ricorrente a comprovare il necessario requisito di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/98, e che il quadro indiziario che emerge risulta concordante nell’escludere l’effettiva convivenza dei coniugi, dato che gli inquilini interrogati hanno anche dichiarato di non avere mai visto i suddetti, comprendendo evidentemente anche il periodo antecedente al 2010;

Considerato che il ricorrente non ha fornito, neanche nella presente sede o nella nuova sede procedimentale, elementi di fatto idonei a fondare un convincimento contrario né risulta smentire la dichiarazione del connazionale con lui convivente, richiamata nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti;

Considerato che l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98 in ordine alla valutabilità di nuovi elementi sopravvenuti non può trovare applicazione quando l’ingresso o il soggiorno dello straniero sono viziati “ab origine”, come nella presente fattispecie ove è stata anche disposta la revoca del permesso di soggiorno originario;

Considerato, quindi, che il ricorso introduttivo deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che i motivi aggiunti devono essere rigettati;

Considerato che può disporsi la compensazione delle spese di lite, in considerazione della soccombenza del ricorrente in relazione ai motivi aggiunti e dell’esito cautelare invece a lui favorevole, sia pure sotto il profilo della necessità di approfondimenti istruttori;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

1) dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

2) rigetta i motivi aggiunti;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15 giugno 2011              
                 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 27 Settembre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »