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Sentenza n. 1427 del 27 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo - condanna con sentenza di secondo grado irrevocabile per il reato di procacciamento ad altri di sostanze stupefacenti

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Orselli, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Barbaro in Firenze, viale Gramsci, 42;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Pisa, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del decreto del Questore di Pisa Cat. A.12/2009-Div. P.A.S. – Imm. nr. 48/IV Sez. del 28 gennaio 2010, notificato al ricorrente in data 21 maggio 2010, contenente rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentata dal sig. ***** il 30 gennaio 2009;

- di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato, ivi compresi quelli a carattere generale eventualmente autorizzativi dello stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pisa, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 684/2010 del 29 luglio 2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 1 giugno 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale notificato il 23 giugno 2010 e depositato il successivo 29 giugno, il cittadino albanese indicato in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto con cui il Questore della Provincia di Pisa aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi commerciali/lavoro autonomo” da lui presentata, in quanto risultava che lo straniero era stato condannato ad anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa, con sentenza di secondo grado irrevocabile il 2 ottobre 2007, per il reato di procacciamento ad altri di sostanze stupefacenti continuato in concorso, reato ostativo al rinnovo ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/98;

Rilevato che il ricorrente, premettendo di lavorare regolarmente e percepire reddito idoneo alla sua permanenza in Italia, lamentava: “1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 D.L.vo n. 286/98”, in quanto, da giurisprudenza richiamata, risultava il principio secondo il quale, anche in presenza di sentenze di condanna come quella di cui al decreto impugnato, non poteva darsi luogo ad un automatismo nel rifiuto del titolo di soggiorno se la condotta sanzionata era episodica e unica e se non erano stati presi in considerazione nuovi elementi sopravvenuti, di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98, al fine di valutare l’attualità ed effettività della pericolosità sociale dello straniero, tutti elementi, questi, non valutati dell’Amministrazione, che aveva invece dato luogo a mero automatismo nell’adottare il rifiuto impugnato; “2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-octies L. n. 241/90 in relazione all’art. 10-bis L. n. 241/90 e/o all’art. 7 L. n. 241/1990”, in quanto non poteva ritenersi che il provvedimento adottato costituisse un atto vincolato, considerata la su richiamata facoltà discrezionale che sempre deve contraddistinguere l’operato dell’Amministrazione in sede di procedimento di rinnovo del titolo di soggiorno; “3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990”, in quanto il provvedimento impugnato era carente di motivazione per non aver fatto chiaro riferimento alle relative risultanze istruttorie;

Rilevato che si costituivano in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione rigettava, motivatamente, la domanda cautelare;

Rilevato che alla pubblica udienza del 1 giugno 2011 la causa era trattenuta in decisione;

Rilevato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per pronunciare la sentenza ai sensi dell’art. 74 c.p.a., attesa la manifesta infondatezza del ricorso;

Considerato che il Collegio, anche al più approfondito esame proprio della fase di merito e in assenza di nuove allegazioni delle parti, ritiene di confermare l’orientamento di cui alla su richiamata ordinanza;

Considerato, infatti, in relazione al primo motivo di ricorso, che la giurisprudenza richiamata, risulta isolata in riferimento alla maggioranza delle altre pronunce (da ultimo, si richiama C.GC.G.A., 14.4.10, n. 501) - secondo cui in virtù del combinato disposto degli artt. 4 e 5 T.U. 25 luglio 1998 n. 286, la condanna per un reato relativo agli stupefacenti costituisce ragione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero extracomunitario, non suscettibile di apprezzamento discrezionale da parte del Questore (v. anche Cons. Stato, Sez. VI, 7.4.10, n. 1961; TAR Em-Rom, Pr, 13.3.10, n. 94) - e comunque potrebbe essere richiamata solo in relazione alle singole fattispecie concrete dedotte, laddove ad esempio si ponesse a fondamento una condanna di lieve entità per reati relativi al possesso di modica quantità di stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5, dpr n. 309/90, secondo la discrezionalità dell’Amministrazione che potrebbe, in questo caso, bilanciare i modesti effetti della condotta con l’unicità della stessa, magari pure lontana nel tempo, e con un elevato grado di inserimento sociale anche in rapporto a legami familiari in Italia di paternità e/o coniugio;

Considerato che nel caso di specie, invece, la condanna è di non lieve entità ed è divenuta irrevocabile solo due anni prima della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno e non risultano dimostrati dal ricorrente ulteriori elementi, diversi dal mero godimento di reddito per lavoro autonomo, idonei a configurare un alto grado di inserimento sociale o l’esistenza di stretti legami familiari in Italia;

Considerato, infatti, che la medesima giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che in sede di verifica del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno opposto dall'Autorità di pubblica sicurezza al cittadino extracomunitario condannato penalmente con sentenza irrevocabile, anche se patteggiata, il giudice amministrativo può legittimamente assumere a fondamento della sua decisione i fatti accertati in sede penale (nella specie, il possesso da parte del cittadino straniero di una notevole quantità di stupefacenti destinata allo spaccio) al fine della delibazione in sede di legittimità del giudizio di pericolosità sociale derivante dalla medesima sentenza penale, potendo essere censurate in sede di legittimità dolo valutazioni palesemente abnormi e/o illogiche da parte dell’Amministrazione sul punto (Cons. Stato, Sez. VI, 22.10.09, n. 6468);

Considerato che, in relazione al secondo motivo di ricorso, i nuovi elementi sopravvenuti di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98 non possono essere tali da porre nel nulla un giudizio di pericolosità sociale insito nella condanna in sede penale, tenuto conto che, come detto in precedenza, non risultano forniti ulteriori elementi – comunque da rappresentare all’Amministrazione in sede procedimentale, come evidenziato in sede cautelare – idonei a confutare, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, il giudizio negativo dell’Amministrazione;

Considerato che, in relazione al terzo motivo di ricorso, non sussiste la ritenuta carenza di motivazione, in quanto nel caso di specie di condanna per reato di forte impatto sociale con pena di non lieve entità, non appare necessaria ulteriore motivazione, fermo restando che la fase istruttoria si è rilevata completa con l’acquisizione della pronuncia penale di condanna;

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio possono essere compensate, attesa l’oscillazione giurisprudenziale da cui si è fondata l’impugnativa del ricorrente

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 74 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.2

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 1 giugno 2011                  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2011

IL SEGRETARIO

 

Martedì, 27 Settembre 2011

 
 
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