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Sentenza n. 1461 del 6 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo - condanna per il reato punito dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 favoreggiamento della permanenza di clandestino

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 955 del 2010, proposto dal sig.
*****, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Virgone e Giulia Balestri e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Pisa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

- del decreto del Questore di Pisa Cat.A.12/2010-Div. P.A.S. – Imm nr. 203/IV Sez. del 28 aprile 2010, notificato il 21 maggio 2010, recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentata dallo straniero il 12 novembre 2009;

- di ogni altro provvedimento, antecedente o conseguente, funzionalmente collegato.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Pisa;

Vista l’ordinanza n. 497/2010 del 22 giugno 2010, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;

Viste la relazione e la documentazione depositate dalla Questura di Pisa il 1° luglio 2010;

Preso atto della tardività del deposito di ulteriore documentazione, da parte del ricorrente, in sede di udienza pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 17 maggio 2011 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente, sig. *****, espone di soggiornare regolarmente in Italia dal 1996, di aver sempre svolto regolare attività lavorativa e di aver provveduto ai periodici rinnovi del titolo di soggiorno in suo possesso.

1.1. Dal 2002 l’esponente diveniva titolare di un’impresa individuale per la fabbricazione di tomaie, regolarmente iscritta presso i registri della Camera di Commercio.

1.2. Una volta maturati i requisiti per l’ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il sig. ***** presentava la relativa richiesta ed otteneva il rilascio di detto titolo in data 21 settembre 2005. Tuttavia, il permesso veniva revocato con provvedimento del Questore di Pisa del 30 settembre 2009, avendo lo straniero riportato una condanna a sei mesi di reclusione ed € 1000,00 di multa per il reato punito dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 (favoreggiamento della permanenza di clandestino), e tenuto conto della sussistenza di altre segnalazioni dello stesso all’autorità giudiziaria, nonché della presenza di una nota dei Carabinieri di Pisa in cui lo straniero e la moglie venivano descritti come soggetti di pessima condotta morale e civile.

1.3. A seguito della revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il sig. ***** provvedeva a richiedere in data 12 novembre il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Tuttavia, con decreto Cat.A.12/2010-Div. P.A.S. – Imm nr. 203/IV Sez. del 28 aprile 2010, il Questore di Pisa respingeva la richiesta, ponendo a base del rifiuto gli stessi elementi ostativi (condanna del richiedente per il reato ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998; ulteriori procedimenti giudiziari a suo carico; nota dei Carabinieri di Pisa, con giudizio di pessima condotta civile e morale del richiedente e di sua moglie) su cui si è fondata la succitata revoca.

2. Avverso il suesposto decreto del Questore di Pisa di diniego del permesso di soggiorno è insorto l’esponente, impugnandolo con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.

2.1. A supporto del gravame ha dedotto le seguenti doglianze:

- violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, per non avere la P.A. considerato che lo straniero, sebbene condannato per il reato ex art. 12, comma 5, cit., ha beneficiato delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e potrebbe ad oggi promuovere domanda di riabilitazione presso la competente autorità giudiziaria. Gli altri procedimenti pendenti a suo carico non rileverebbero, essendo ancora nella fase di indagini preliminari e potendosi, pertanto, chiudere con l’archiviazione. Infine, la nota dei Carabinieri di Pisa si fonderebbe su accertamenti risalenti nel tempo, mentre non sarebbe stato svolto nessun accertamento sulla situazione attuale dello straniero (in specie, lavorativa e familiare), né sugli elementi sopravvenuti;

- violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, carenza di motivazione, eccesso di potere per insufficienza ed inadeguatezza dell’istruttoria svolta, in quanto la P.A. non avrebbe valutato la memoria prodotta dall’interessato in sede procedimentale, anche all’esclusivo fine di disattenderne il contenuto, violando il precetto desumibile dagli artt. 3, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990.

2.2. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Pisa, con atto di mera costituzione formale.

2.3. Nella Camera di consiglio del 22 giugno 2010 il Collegio ha ritenuto sussistente il fumus boni juris, per non avere la P.A. motivato circa le ragioni ostative prevalenti, sotto il profilo del pericolo per la sicurezza pubblica, al rinnovo del permesso, rispetto alla circostanza che il ricorrente si trova dal 1996 in Italia e vi ha costituito la propria famiglia. Ha poi considerato la gravità del pregiudizio derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, in relazione alla sua incidenza sull’attività lavorativa e sui vincoli familiari dello straniero. Pertanto, con ordinanza n. 497/2010 ha accolto la domanda incidentale di sospensione.

2.4. In data 1° luglio 2010 la Questura di Pisa ha depositato un rapporto informativo, con allegata la pertinente documentazione.

2.5. All’udienza pubblica del 17 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. In via preliminare, occorre escludere dall’esame la documentazione depositata dai difensori del ricorrente in sede di udienza pubblica, attesa la tardività di detto deposito.

3.1. Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

3.2. La Questura ha effettuato, nel diniego impugnato, una valutazione della pericolosità sociale del ricorrente sulla base degli elementi raccolti, pervenendo ad un giudizio finale negativo, secondo cui lo straniero avrebbe dimostrato sia un insufficiente livello di integrazione nella comunità nazionale, sia l’incapacità di adeguarsi alle regole dell’ordinamento giuridico e l’attitudine alla reiterazione dei reati, come proverebbe anche una sua (ulteriore) recente segnalazione all’autorità giudiziaria. Deve, però, evidenziarsi che, una volta scelta l’opzione della valutazione della pericolosità sociale del sig. *****, la Questura aveva l’obbligo di tenere conto di tutti gli elementi a tal fine disponibili e rilevanti e, dunque, anche degli elementi favorevoli (in via di principio) allo straniero, dallo stesso rammentati nel gravame, quali la sua permanenza da lungo tempo in Italia, l’essersi ivi formato una famiglia e lo svolgimento, da parte sua, di un’attività lavorativa. Ne deriva l’illegittimità del diniego gravato, che mostra di non avere in alcun modo ponderato i suddetti elementi favorevoli. Sul punto, deve infatti osservarsi che la valutazione della pericolosità sociale del soggetto è sindacabile in sede giurisdizionale sotto gli aspetti della completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dalla P.A. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2004, n. 11321, espressasi in tema di sindacato giurisdizionale del giudizio di pericolosità sociale dello straniero ritenuto appartenente ad una delle categorie ex l. n. 1423/1956, con argomentazione estensibile al caso ora in esame). Nella fattispecie per cui è causa, invece, la Questura non ha ottemperato al suindicato canone della completezza delle valutazioni: donde la fondatezza, per tal verso, del primo motivo di ricorso.

3.3. Parimenti fondato risulta, poi, il secondo motivo, giacché è la stessa documentazione versata in atti dalla Questura a dimostrare il vizio di legittimità in cui è incorsa quest’ultima, omettendo di dar conto, nel diniego gravato, della memoria presentata in sede procedimentale dallo straniero. Invero, la Questura sostiene che detta memoria è stata prodotta il 3 maggio 2010, ossia dopo la conclusione del procedimento, recando il provvedimento impugnato la data del 28 aprile 2010. Tuttavia, come si preciserà tra breve, la memoria de qua è pervenuta alla P.A. prima della spedizione del diniego di rinnovo e cioè quando questo non era ancora uscito dalla sfera giuridica dell’organo competente (il Questore) ed era ancora nella disponibilità materiale degli uffici della Questura. Dagli elementi ora descritti, che indicano come nel caso di specie a rigore non potesse ritenersi perfezionata nemmeno la fase cd. costitutiva del relativo procedimento amministrativo, si desume, ad avviso del Collegio, come la P.A. fosse tenuta a dar conto, nel diniego gravato, della memoria dello straniero: ciò, anche solo per disattenderla, giacché di detto mancato recepimento il diniego avrebbe dovuto, comunque, fornire una congrua motivazione.

3.4. A conferma della suesposta conclusione, si osserva come la Questura abbia prodotto una copia della memoria presentata nel procedimento dallo straniero, con annotazioni apposte a penna sulla stessa. In tali annotazioni si legge, innanzitutto, una nota rivolta al dirigente, che dà conto della già intervenuta redazione del diniego e del fatto che esso doveva essere ancora notificato, e che reca la proposta di non rivedere il provvedimento negativo, perché dalla memoria non emergerebbero fatti nuovi. Si legge, poi, il visto del dirigente dell’ufficio, che raccomanda di procedere con il diniego di rinnovo. La memoria in discorso, dunque (e, a quanto pare, anche il fatto stesso della sua ricezione), non risulta essere stata portata a conoscenza del Questore (cioè dell’organo competente all’adozione del provvedimento), in violazione dell’art. 6, comma 1, lett. e), della l. n. 241/1990, che prescrive al responsabile del procedimento – ove non competente all’adozione del provvedimento conclusivo – di trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione. Ciò, anche al fine di porre quest’ultimo in grado di discostarsi (se lo ritenga) dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal citato responsabile, dandone specifica motivazione. Ne è derivata, consequenzialmente, la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, poiché il diniego di rinnovo ha del tutto ignorato la suindicata memoria: di qui la fondatezza della doglianza.

4. In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Per l’effetto, va annullato il diniego con esso gravato, con obbligo per la P.A. di rideterminarsi sulla fattispecie secondo i principi di diritto sopra delineati.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego con esso impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), più gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 6 Ottobre 2011

 
 
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