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Sentenza n. 1420 del 27 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro - assenza di dimostrazione della percezione di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per l’anno corrente

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Consoli, con domicilio eletto presso la medesima in Firenze, via Leonardo Da Vinci, 4/A;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Firenze, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento n. 111 di rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, adottato dal Questore di Firenze in data 18.01.2010 e notificato al ricorrente in data 26.01.10 nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Firenze, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 291/10 del 21 aprile 2010;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 15 giugno 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale notificato il 26 marzo 2010 e depositato il successivo 7 aprile, il cittadino nigeriano indicato in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto con cui il Questore della Provincia di Firenze aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “attesa occupazione” da lui presentata, in quanto il medesimo aveva già usufruito di un permesso di soggiorno per attesa occupazione valido sei mesi e risultava l’assenza di dimostrazione della percezione di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per l’anno corrente;

Rilevato che il ricorrente, premettendo di aver prodotto nel corso del procedimento una lettera di disponibilità all’assunzione, lamentava: “Eccesso di potere – Violazione dell’art. 32 d.lgs. n. 286/98 in relazione al rilascio di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione””, in quanto il precedente titolo, solo formalmente per “attesa occupazione”, era stato rilasciato da “minore età” ad “accesso al lavoro”, ex art. 32, commi 1 e 2, d.lgs. n. 286/98, che prescindeva dal possesso dei requisiti di cui all’art. 23 d.lgs. cit. e consentiva al minore, appena maggiorenne, di inserirsi nel mondo del lavoro; “Erronea motivazione per violazione dell’art. 5 c. 5 d.lgs. n. 286/98 in ragione della mancata valutazione della sussistenza di nuovi elementi sopraggiunti”, in quanto non era stata presa in considerazione la nuova opportunità di lavoro rappresentata dal ricorrente, anche se posteriore ai sei mesi indicati nel primo di titolo di soggiorno; “Falsa applicazione ed erronea interpretazione dell’art. 22 comma 11 d.lgs. n. 286/98 in combinato disposto con gli artt. 8 e 9 convenzione OIL n. 143/75, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l.n. 10.04.81, n. 158”, in quanto il termine di sei mesi per essere collocati nelle liste di attesa occupazione doveva ragionevolmente essere interpretato come minimo e non come massimo; “Violazione dell’art. 10 bis l.n. 241/90”, in quanto non risultavano comunicati previamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

Rilevato che si costituivano in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione accoglieva, motivatamente, la domanda cautelare;

Rilevato che, con memoria depositata in prossimità della pubblica udienza, il ricorrente – pur richiamando le sue tesi difensive - evidenziava che, nelle more, anche a seguito dell’esito cautelare, gli era stato rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo per attesa occupazione al fine di consentire la stipula del contratto di soggiorno, avvenuta poi in data 25 novembre 2011, e un successivo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, con scadenza al 30 novembre 2012;

Rilevato che, alla pubblica udienza del 15 giugno 2011 la causa era trattenuta in decisione;

Rilevato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per pronunciare la sentenza ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;

Considerato che, nelle more, il ricorrente ha conseguito il bene della vita consistente nel permesso di soggiorno per lavoro subordinato cui aspirava;

Considerato, quindi, che deve rilevarsi l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse;

Considerato che le spese del giudizio, però devono essere poste a carico dell’Amministrazione in relazione alla fondatezza del ricorso - come già anticipata in sede cautelare e in difetto di ulteriori allegazioni da parte delle Amministrazioni resistenti - per quanto dedotto, in maniera assorbente, con il secondo motivo di ricorso dato che non risultavano considerati e valutati i nuovi elementi sopravvenuti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98, comunicati dal ricorrente nel termine di cui all’art. 13, comma 5, d.lgs. cit., consistenti nella disponibilità all’assunzione dichiarata dal datore di lavoro;

Considerato, infatti, che la norma di cui all’art. 5, comma 5, cit. trova precisa applicazione nel caso di specie, ove non sussiste alcun vizio legato all’ingresso al soggiorno in ordine a precedente permesso di soggiorno rilasciato, come invece accade nelle ipotesi di revoca o annullamento dello stesso o del visto di ingresso per motivi che viziavano il relativo titolo “ad origine”;

Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione anche perché quest’ultima ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto solo dopo la proposizione del ricorso e la relativa pronuncia cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo.dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15 giugno 2011     
             
                 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 27 Settembre 2011

 
 
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