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Sentenza n. 1462 del 6 ottobre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Respinta istanza del permesso di soggiorno per motivi di studio per non avere prodotto la documentazione mancante, relativa al certificato di iscrizione all’anno accademico, al certificato storico degli esami universitari sostenuti ed alla polizza assicurativa stipulata

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2010, proposto dal sig.
*****, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Belsanti e con domicilio normativamente stabilito presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Siena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto del Questore di Siena CAT A.12.10/Imm./108 del 25 marzo 2010, notificato in data 7 aprile 2010, recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, presentata dal sig. Lobe il 22 settembre 2008.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Siena;

Vista la documentazione depositata dalla difesa erariale;

Vista l’ordinanza n. 586/2010 del 7 luglio 2010, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 17 maggio 2011 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, sig. ***** , cittadino camerunense, espone che, quale titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, in data 22 settembre 2008 presentava alla Questura di Siena istanza di rinnovo del predetto titolo. In particolare, l’esponente sostiene di aver compilato ed inviato un apposito “kit” postale, unitamente alla relativa documentazione.

1.1. Con nota dell’11 febbraio 2010 la Questura di Siena forniva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ma la comunicazione veniva restituita dalle Poste Italiane, per essere risultato lo straniero non reperibile all’indirizzo dichiarato.

1.2. Con provvedimento del Questore di Siena CAT A.12.10/Imm./108 del 25 marzo 2010 l’istanza di rinnovo veniva quindi respinta, per non avere lo straniero prodotto la documentazione mancante, relativa al certificato di iscrizione all’anno accademico, al certificato storico degli esami universitari sostenuti ed alla polizza assicurativa stipulata.

1.3. L’esponente ha presentato istanza di riesame, che la Questura di Siena ha respinto con nota in data 11 maggio 2010, richiamando il provvedimento negativo adottato dal Questore.

2. Avverso l’ora visto diniego di rinnovo è insorto il sig. *****, impugnandolo con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.

2.1. A supporto del gravame ha dedotto, senza articolare specifici motivi, le censure di travisamento ed erronea valutazione dei fatti da parte della P.A., poiché i documenti, la cui assenza è alla base del diniego impugnato, sarebbero stati in realtà presenti all’interno del “kit” postale inviato a suo tempo dallo straniero, come sarebbe emerso in seguito ad accesso agli atti. In particolare, nel fascicolo del richiedente sarebbero presenti sia l’assicurazione stipulata con *****., sia il certificato di iscrizione alla Facoltà di Farmacia dell’Università di Siena, valevole altresì quale certificato storico degli esami sostenuti: da tale documentazione si ricaverebbe che l’interessato avrebbe superato già venti esami e che, proprio nell’anno precedente la richiesta di rinnovo, avrebbe sostenuto e superato cinque esami. Ne deriverebbe l’illegittimità del diniego gravato, imponendo la normativa, ai fini del rinnovo del permesso per motivi di studio, il superamento di almeno due esami, negli anni di corso successivi al primo.

2.2. Si è costituita la Questura di Siena, depositando un rapporto sui fatti di causa (in cui ha indicato aggiuntivamente l’ingiustificato ritardo dello straniero nel presentare l’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno), con documentazione allegata.

2.3. Nella Camera di consiglio del 6 luglio 2010 il Collegio, ritenuta la carenza di fumus boni juris, per avere il ricorrente effettuato, quale ultima iscrizione universitaria valida, quella relativa all’anno accademico 2007/2008, senza iscriversi agli anni successivi, con ordinanza n. 586/2010 ha respinto l’istanza cautelare.

2.4. All’udienza pubblica del 17 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. La materia in esame è regolata, quanto all’accesso degli stranieri ai corsi universitari, dall’art. 39 del d.lgs. n. 286/1998, il cui comma 2 demanda al regolamento di attuazione la disciplina degli adempimenti richiesti agli stranieri per il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno per motivi di studio e per il rinnovo del medesimo permesso di soggiorno. Dal canto suo, l’art. 46, comma 4, del regolamento (d.P.R. n. 394/1999) dispone che i visti ed i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che, nel primo anno di corso, abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche, precisando poi che, per gravi motivi di salute o di forza maggiore, documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Comunque, i rinnovi non possono essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. È ovvio, perciò, che, ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio allo straniero, quest’ultimo deve essersi iscritto all’anno accademico di riferimento: ma nella vicenda in esame lo straniero non ha dimostrato di avere assolto siffatto onere.

3.2. Ed invero, il ricorrente ha presentato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio in data 22 settembre 2008, allegandovi un certificato di iscrizione all’Università di Siena – valevole anche come certificato storico degli esami superati – rilasciatogli nella medesima data del 22 settembre 2008. Da detto certificato, però, si ricava che l’ultima iscrizione dello straniero è stata al quarto anno del corso di laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche della Facoltà di Farmacia, per l’anno accademico 2007/2008 (cfr. all. 4 al ricorso). Non risulta nessuna iscrizione del cittadino straniero al quinto anno di corso (ultimo della durata normale) per l’anno accademico 2008/2009. Anche qualora si volesse ritenere che alla data di presentazione dell’istanza di rinnovo (22 settembre 2008) i termini per l’iscrizione all’anno accademico 2008/2009 fossero ancora aperti, il ricorrente non risulta, tuttavia, essersi mai iscritto successivamente a tale anno accademico, né ha fatto pervenire alla Questura di Siena documentazione comprovante detta iscrizione entro la data di adozione del provvedimento. Donde la correttezza dell’indicazione, ivi contenuta, circa l’assenza in capo al ricorrente dei requisiti per ottenere il rinnovo del titolo: il diniego gravato si rivela, dunque, immune dalle censure contro di esso formulate.

3.3. Nessun rilievo può essere attribuito, invece, alle osservazioni aggiuntive contenute nel rapporto della Questura circa la tardività della presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso, trattandosi di un’integrazione postuma della motivazione, inammissibile (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 17 febbraio 2011, n. 996): ciò, senza trascurare che, secondo la giurisprudenza costante, la tardività dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno non è, da sé sola, ragione sufficiente per il rigetto dell’istanza stessa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1° marzo 2011, n. 1872, con la giurisprudenza ivi citata). Nemmeno si può attribuire alcun rilievo al rigetto, da parte della P.A., della domanda di riesame presentata dallo straniero, trattandosi, all’evidenza, di atto meramente confermativo (C.d.S., Sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1530) del diniego in questa sede gravato.

4. In definitiva, il ricorso è infondato ed in quanto tale deve essere respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione intimata, di spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), più gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 6 Ottobre 2011

 
 
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