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Sentenza n. 5082 del 19 maggio 2011 Tribunale Ordinario di Milano

Dare alloggio a titolo oneroso a cittadini extracomunitari clandestinamente soggiornanti nel territorio nazionale

     

In nome del popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Milano

in composizione monocratica

Sezione 4° Penale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

*****
IMPUTATI

1) del reato previsto e punito dall'art. 110 c.p. E art. 12 comma 5 bis del D.lgs.286/98 (Dare alloggio a titolo oneroso a cittadini extracomunitari clandestinamente soggiornanti nel territorio nazionale), perchè in concorso fra loro al fine di trarne ingiusto profitto, consistente nella somma di euro 150,00 mensili per posto letto, destinavano l'abitazione di loro proprietà sin in *** al soggiorno di ***** ed altri non meglio identificati, cittadini extracomunitari irregolari nel territorio italiano (ovvero privi di titolo al soggiorno);
In Milano in data precedente e fino al 17.02.2009

CONCLUSIONE DELLE PARTI:
Il P.M. per l'imputato ***** chiede la condanna alla pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa , per l'imputato ***** chiede la sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. 2° comma perchè non si è raggiunta la prova della colpevolezza. Il P.M. chiede la confisca dell'appartamento in sequestro.
Il difensore dell'imputato ***** chiede sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto quanto meno ai sensi dell'art. 530 c.p.p. 2° comma e chiede il dissequestro dell'appartamento in sequestro.

MOTIVO DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 7.6.2010 ***** e ***** venivano chiamati a rispondere del reato di cuii in epigrafe.
Il processo si svolgeva nella contumacia di ***** ed in presenza di ***** originariamente dichiarato contumace e comparso successivamente, in data 4 febbraio, 8 e 28 aprile 2011.
L'istruttoria dibattimentale consisteva nell'audizione del teste operante *****, di ***** e nell'acquisizione del verbale di sopralluogo e del fascicolo fotografico, degli accertamenti su redditi degli imputati, della visura catastale con indicazione della superficie dell'appartamento, del contratto di mutuo e degli atti relativi all'esecuzione del sequestro preventivo, nonché, ai sensi dell'art. 493 co. 3 cpp, della C.N.R.del 17.2.2009 e relativi allegati.
Al termine le parti formulavano le rispettive conclusioni.
Dalle opposizioni testimoniali e dagli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento i fatti possono essere ricostruiti nei seguenti termini.
Verso le ore 09,00 del 17.2.2009, personale del Nucleo operativo CC. di Milano si recava in via *** già noto per la presenza di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio dello Stato, per eseguire un controllo.
Nell'occasione, gli operanti verificavano che nell'appartamento in questione alloggiavano quattro stranieri.
Soltanto due di essi, in particolare ***** ed il figlio ***** ernao in regola con la documentazione di soggiorno.
Gli altri due cittadini extracomunitari, identificati a mezzo di passaporto ***** non erano titolari di permesso di soggiorno.
L'unità abiotativa, in scarse condizioni igieniche, era composta da un disimpegno e tre locali un ingresso/soggiorno, una camera con due letti a castello ed un letto singolo, una piccola cucina, un bagno.

Dagli accertamenti immediatamente eseguiti emergeva che:
- ***** avevano entrambi preso in affitto un posto letto per la somma di euro 150,00 al mese (cfr dichiarazioni rese dai due stranieri nell'immediatezza e confermate in udienza dal primo).
A questo punto il personale di P.G. intervenuto sottoponeva a sequestro l'appartamento in oggetto di controllo e denunciava gli imputati in stato di libertà per il reato di cui all'art. 12 co. 5 bis D.Lvo 286/1998.

Descritto il fatto occorre innanzitutto valutare la riconducibilità della condotta di cui sopra alla fattispecie di reato in contestazione, che costituisce ipotesi speciale e meno grave rispetto a quella più generale di cui al comma 5 della medesima disposizione.
Dall'accertamento eseguito dai carabinieri è emerso che i proprietari dell'appartamento ospitavano due cittadini extracomunitari irregolari sul territorio dello Stato
Sia la norma norma generale che quella speciale puniscono chiunque, a tiytolo oneroso, “al fine di trarne un ingiusto profitto”, favorisce la permanenza di uno straniero privo del titolo di soggiorno, ed in particolare, chiunque gli fornisce alloggio o gli cede, anche in locazione, un immobile di cui abbia la disponibilità.
Occorre formulare preliminarmente alcune osservazioni sulla normativa che si assume violata.
In entrambe le disposizioni di cui trattasi (art. 12 co. 5 bis D.Lvo 286/98), finalizzate alla repressione delle condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.
Va rimarcato che nel testo originario della norma più recentemente introdotta – poi modificata in fase di approvazione – per integrare l'illecito era sufficiente l'onerosità della cessione.
Il reato era quindi punito a titolo di dolo generico.
La formulazione definitiva, con notevole cambiamento dio prospettiva, ha confermato il menzionato specifico già presente nella previsione generale di cui all'art. 12 co. 5 D.Lvo 286/1998 e conseguentemente la necessità di dimostrare che il dante causa ha inteso trarre un indebito vantaggio della condizione di irregolarità dello straniero che si trova nella posizione di contraente debole, imponendogli condizioni vessatorie ed esorbitanti rispetto allo standard dei rapporti contrattuali.
Tale formulazione, frutto di una medita scelta legislativa, induce a porre particolare attenzione  alla sussistenza del menzionato elemento soggettivo.
Appare conseguentemente tuttora attuale e del tutto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale già formatosi a proposito della norma  prevista dall'art. 12 co. 5 D.Lvo 286/1998.

“Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di iummigrati clandestini previsto dall'art 12 comma quinto D.Lvo n. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non è sufficiente che l'agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini mettendo a loro disposizione unità abitative in locazione, ma è necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico” (Cass. Pen. n. 46070/2003):

Ai fini della configurazione del reato, nell' ipostesi di rapporto contrattuale instaurato con essi, occorre accertare la sussistenza, in capo all'agente, del dolo specifico,
consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino. (Fattispecie concernente la concessione in locazione a immigrato clandestino di locali ad uso abitazione, in riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che, se da un punto di vista obiettivo essa è idonea as integrare la condotta tipica del reato, non necessariamente lo è dal punto di vista soggettivo, dovendosi accertare in concreto se dalla stipula del contratto si sia inteso trarre indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero che si trova nella posizione di contraente debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti  dall'equilibrio del rapporto sinallagmatico)” (Cass. Pen. 46066/2003).
    Tale orientamento è stato peraltro recentemente confermato dalla Cassazione che si è espressa nel senso che “per la sussistenza del reato previsto dall'art. 12, comma quinto bis, D.Lgs n. 286/1998 (ty.u. Della disciplina dell'immigrazione, come novellato del D.L. n. 92 del 2008 conv.  Con modd. dalla  L. 125 del 2008, è richiesto il fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione ovvero dal dare alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, che può essere desunto da condizioni contrattuali comunque gravose rispetto ai valori di mercato” (Cass. Per sez. I, 46914/2009).

    Nel caso di specie è emerso che gli imputati subaffittavano posti letto a connazionali, sia pure non regolari a condizioni assolutamente non onerose e quindi non indicative del fine di trarre  un ingiusto profitto dallo stato di illegittimità degli stranieri stessi.
    Difatti come è emerso dall'istruttoria dibattimentale gli stessi avevano richiesto ad ***** una somma mensile di 150 euro, da ritenersi congrua e comunque assolutamente non esorbitante in relazione alla situazione abitativa e al costo della vita a Milano.
    Infatti, se è vero che in caso di piena occupazione l'appartamento era “sovraffollato” rispetto ai criteri di abitabilità indicati nel regolamento comunale 10.02.2004 n. 1 – in ogni caso in modo non marcato, atteso il rapporto tra le dimensioni dell'appartamento ed il numero massimo degli occupanti (63mq per 5 posti letto) – e che le le condizioni igieniche non erano ideali, gli ospiti usufruivano di un posto letto, di un bagno, di una lavatrice e di una cucina in un alloggio dotato di luce e gas.
    Peraltro, anche gli imputati – unitamente al figlio di uno di essi – abitavano stabilmente in quell'appartamento a dimostrazione della sussistenza di condizioni generali accettabili della proporzione tra quanto offerto e quanto richiesto in pagamento e, conseguentemente dell'assenza di una volontà di approfittare della situazione di debolezza contrattuale degli ospiti in quanto stranieri irregolari.
E' del tutto irrilevante il fatto che gli imputati versano in modeste condizioni economiche – così come risultanti dalle indagini presso l'anagrafe tributaria, peraltro spesso non esaustive della reale capacità reddituale di una persona e che, presumibilmente, gli stessi si avvalessero anche del denaro riscosso per l'affitto dei posti letto per pagare le rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'appartamento.

Tale dato, non sposta i già esposti termini di valutazione circa la sussistenza o meno in capo agli imputati del fine di trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità degli stranieri alloggiati a titolo oneroso.
Alle luce di tutte le considerazioni svolte difetta pertanto l'elemento soggettivo del reato e conseguentemente ***** devono essere assolti dal reato in contestazione perchè il fatto non costituisce reato.

Va quindi disposta la restituzione la restituzione dell'appartamento sottoposto a sequestro agli aventi diritto *****

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

***** dal reato loro ascritto perchè il fatto non costituisce reato

ORDINA

la restituzione agli aventi diritto dell'appartamento in sequestro.

Stabilisce

in giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano 3.4.2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Milano, 19 maggio 2011

 

Giovedì, 20 Ottobre 2011

 
 
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