Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, concernente la programmazione
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali
nel territorio dello Stato per l'anno 2011
OGGETTO: Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, concernente la
programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari stagionali nel terriotiro dello Stato per l'anno 2011.
Facendo seguito alle
direttive inoltrate nel febbraio scorso con la circolare congiunta diramata dal
Dipartimento per le Libert Civili e l'Immigrazione e della Direzione Generale
dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rende
necessario chiarire quali siano i beneficiari della previsione inserita
all'articolo 2 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2011.
In particolare, infatti,
alcune Questure hanno richiesto delucidazioni al fine di poter acclarare se a beneficiare
della norma siano solo gli stranieri che abbiano fatto
ingresso in Italia nei due anni immediatamente antecedenti
la presentazione di tale ulteriore istanza e se debba trattarsi del medesimo
datore di lavoro.
Al riguardo, tenuto conto
della specificit dei quesiti proposti, si ritenuto opportuno coinvolgere la
competente Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ed il Dipartimento per le Libert Civili e
l'Immigrazione, con i quali stato condiviso il seguente orientamento.
In merito al primo punto,
riguardante la specificazione contenuta nell'articolo 5, comma 3-ter del
novellato decreto legislativo 286/98 relativa al riferimento ai "due
anni consecutivi" , si ritiene che sia necessario prendere come riferimento,
per far decorrere i due anni di validit del lavoro stagionale, l'arco
temporale decorrente dalla data dell'11 gennaio 2008 (data in
cui entrato in vigore il Servizio Informatico CO, di rilevazione delle
comunicazioni obbligatorie di assunzione - UNILAV, disciplinato dal Decreto
Interministeriale del 30 ottobre 2007.
Si e' dell'avviso, infatti,
che tale rilevazione sia indispensabile per verificare l'effettiva sussistenza
dei due pregressi rapporti di lavoro stagionale, presupposto imprescindibile
per poter accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale.
Con riguardo, invece, alla
seconda questione, pur rilevando che il disposto potrebbe lasciare spazio ad
una interpretazione maggiormente restrittiva, si ritiene che il datore che
presenti, per la prima volta, l'istanza di rilascio di nulla osta pluriennale possa
essere anche persona diversa da quelli delle due
precedenti annualit.
IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi