MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO
11 luglio 2011
Determinazione del contingente annuale 2011, relativo all'ingresso di
cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione
professionale e tirocini formativi. (11A11588)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni;
Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 286/1998, che, tra i casi particolari di ingresso
dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone che
autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale
svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro
italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;
Visto in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in
attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo
svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia
di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non
appartenenti all'Unione Europea»;
Visto l'art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel
territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti
previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono
frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti
di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una
qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze
acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui
all'art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente
annuale;
Visto l'art. 44-bis, comma 6, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, che prevede che con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza
permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga
determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a
frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, ovvero a svolgere
i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a);
Visto, altresi', che il medesimo art. 44-bis, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede inoltre che in
caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del
decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno,
puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite
delle quote stabilite per l'anno precedente;
Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 6 luglio 2010, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi
dell'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 334/2004, e nel limite delle quote stabilite per l'anno
2009, a determinare il contingente per l'anno 2010, nel numero di
5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui
all'art. 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri
chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma
9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999
e successive modificazioni;
Considerato che alla data del 30 giugno 2011 non e' stato ancora
pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di
cui all'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999;
Considerate le richieste, pervenute da alcune Regioni,
relativamente al contingente di ingressi per tirocini formativi di
cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 394/1999 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2011 il limite massimo di ingressi in Italia degli
stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del
visto di studio e' determinato, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
in:
a) 5000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale
finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione
delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai
sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/99, organizzati da enti di formazione accreditati
secondo le norme dell'art. 142, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) 5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e
d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo
1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale.
Art. 2
1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono ripartite
tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto verra' trasmesso al competente organo di
controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 11 luglio 2011
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 39
Allegato
Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d'ingresso
per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di
cittadini stranieri
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REGIONE QUOTA
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ABRUZZO 50
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BASILICATA 30
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CALABRIA 50
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CAMPANIA 70
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EMILIA ROMAGNA 800
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FRIULI VENEZIA-GIULIA 400
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LAZIO 300
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LIGURIA 300
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LOMBARDIA 800
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MARCHE 300
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MOLISE 30
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PIEMONTE 400
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PUGLIA 50
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SARDEGNA 50
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SICILIA 50
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TOSCANA 400
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UMBRIA 30
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VALLE D'AOSTA 30
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VENETO 800
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Provincia Autonoma di BOLZANO 30
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Provincia Autonoma di TRENTO 30
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TOTALE 5.000
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01.09.2011
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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