TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138
Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 188 del 13  agosto  2011),  coordinato  con  la
legge di conversione 14 settembre 2011,  n.  148  (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori  misure  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.». (11A12346) 
          
Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione. 
 
                             (( Art. 01 
 
 
              Revisione integrale della spesa pubblica 
 
  1.  Dato  l'obiettivo  di  razionalizzazione  della  spesa   e   di
superamento  del  criterio   della   spesa   storica,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con i  Ministri  interessati,
presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per  la
riorganizzazione  della  spesa  pubblica.  Il  programma  prevede  in
particolare, in coerenza con  la  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  le
linee-guida per l'integrazione operativa delle  agenzie  fiscali,  la
razionalizzazione    di    tutte     le     strutture     periferiche
dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione
in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento  delle
attivita' delle forze dell'ordine, ai sensi  della  legge  1º  aprile
1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la
razionalizzazione  dell'organizzazione  giudiziaria  civile,  penale,
amministrativa, militare e tributaria  a  rete,  la  riorganizzazione
della  rete  consolare  e  diplomatica.   Il   programma,   comunque,
individua, anche attraverso la sistematica comparazione  di  costi  e
risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita'  nella
produzione ed erogazione dei  servizi  pubblici,  anche  al  fine  di
evitare  possibili  duplicazioni  di  strutture  ed  implementare  le
possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con  le
risorse stanziate.)) 
  ((2. Nell'ambito della  risoluzione  parlamentare  approvativa  del
Documento di economia  e  finanza  2012  o  della  relativa  Nota  di
aggiornamento, sono  indicati  i  disegni  di  legge  collegati  alla
manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante  i  quali  il
Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma
1.)) 
  ((3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente  decreto,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze provvede a definire le modalita' della  predisposizione
del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.)) 
  ((4. Ai fini dell'esercizio delle attivita'  di  cui  al  comma  1,
nonche' per garantire l'uso efficiente delle  risorse,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato,  a  partire  dall'anno  2012,  d'intesa  con  i
Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo  di  «spending  review»
mirata alla definizione dei costi standard  dei  programmi  di  spesa
delle amministrazioni centrali dello Stato. In  particolare,  per  le
amministrazioni periferiche  dello  Stato  sono  proposte  specifiche
metodologie per quantificare i relativi costi, anche  ai  fini  della
allocazione  delle  risorse  nell'ambito   della   loro   complessiva
dotazione.)) 
 
                               Art. 1 
 
 
         Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 
 
  ((01. Al  fine  di  consentire  alle  amministrazioni  centrali  di
pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente  primaria
in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e  2013,  nella  misura
delle  risorse  finanziarie  che  si  rendono  disponibili  in   base
all'articolo 01 del  presente  decreto,  le  spese  di  funzionamento
relative alle missioni di spesa di ciascun  Ministero  sono  ridotte,
rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto  alle
spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e  le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero,
previste dalla legge di  bilancio,  relative  agli  interventi,  sono
ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima  misura  prevista  dal
periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie  per
le missioni di spesa per ciascun Ministero previste  dalla  legge  di
bilancio, relative agli oneri comuni di parte  corrente  e  di  conto
capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno  dei  due
anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del  bilancio
dello Stato puo' aumentare in  termini  nominali,  in  ciascun  anno,
rispetto  alla  spesa  corrispondente   registrata   nel   rendiconto
dell'anno precedente, di una percentuale  non  superiore  al  50  per
cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento  di  economia  e
finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.)) 
  ((02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali  di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al  comma  01,  in
deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo  23
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  limitatamente  al  quinquennio
2012-2016,  nel  rispetto  dell'invarianza  dei  saldi   di   finanza
pubblica, possono  essere  rimodulate  le  dotazioni  finanziarie  di
ciascuno stato di previsione,  con  riferimento  alle  spese  di  cui
all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196  del  2009.
La misura della variazione deve essere tale da  non  pregiudicare  il
conseguimento  delle  finalita'   definite   dalle   relative   norme
sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al  20  per  cento
delle risorse finanziarie complessivamente  stanziate  qualora  siano
interessate autorizzazioni di spesa di  fattore  legislativo,  e  non
superiore al 5 per cento qualora siano interessate le  spese  di  cui
all'articolo 21, comma 6, della citata legge  n.  196  del  2009.  La
variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  su  proposta  del  Ministro   competente.   Resta   precluso
l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per
finanziare  spese  correnti.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui   al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine
senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato  il  comma
14  dell'articolo  10  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.)) 
  ((03.  Il  Governo  adotta  misure  intese  a  consentire   che   i
provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009,  n.  15,  per
ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.)) 
  1.  In  anticipazione  della  riforma  volta  ad  introdurre  nella
Costituzione la regola del pareggio  di  bilancio,  si  applicano  le
disposizioni di cui al presente titolo. Gli  importi  indicati  nella
tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
voce «indebitamento ((netto))», riga «totale», per gli  anni  2012  e
2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro  e
2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle
finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti
tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella  voce
«saldo netto da finanziare». 
  2. All'articolo 10, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le  parole:
«e,   limitatamente   all'anno   2012,   il   fondo   per   le   aree
sottoutilizzate». ((Al comma 4 del  predetto  articolo  10,  dopo  il
primo periodo, e' inserito il seguente: «Le proposte di riduzione non
possono comunque riguardare le risorse destinate alla  programmazione
regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in
ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo  21,  comma  13,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.».)) 
  3. Le amministrazioni  indicate  nell'articolo  74,  comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal
predetto  articolo  74  e  dall'articolo  2,  comma   8-bis   ,   del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni
dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  provvedono,  anche  con  le
modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14: 
  a) ad apportare, entro il 31  marzo  2012,  un'ulteriore  riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo
2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del 2009; 
  b) alla rideterminazione delle dotazioni  organiche  del  personale
non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
articolo 2, comma 8-bis , del decreto-legge n. 194 del 2009. 
  4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dal comma 3 entro il 31 marzo  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a
decorrere  dalla  predetta  data,  di  procedere  ad  assunzioni   di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai  sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all'emanazione  dei
provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla
predetta data. 
  5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4  il  personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,  la  Presidenza
del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il  Corpo
della polizia penitenziaria, i  magistrati,  l'Agenzia  italiana  del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,  nonche'  le
strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco,  e  quelle  del  personale  indicato
nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165  del
2001. Continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 21-sexies ,
primo periodo del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Restano  ferme  le  vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 
  6.  All'articolo  40  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1-ter , le parole: «del 5 per cento per l'anno  2013  e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014», sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 5 per cento per l'anno 2012  e  del  20  per  cento  a
decorrere dall'anno 2013»; nel medesimo comma, in fine,  e'  aggiunto
il seguente periodo: «Al fine di garantire gli effetti finanziari  di
cui  al  comma  1-quater  ,  in  alternativa,  anche  parziale,  alla
riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta, con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote  delle
imposte indirette, inclusa l'accisa»; 
  b) al comma 1-quater , primo  periodo,  le  parole:  «30  settembre
2013», sono sostituite  dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»;  nel
medesimo periodo, le parole: «per l'anno 2013», sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2012, nonche' a  16.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013». 
  ((7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98  del
2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo
il primo periodo, e' inserito il seguente:  «Nella  ipotesi  prevista
dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano
assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,
con le modalita' previste dal citato primo periodo  l'amministrazione
competente  dispone,  nel  rispetto  degli  equilibri   di   bilancio
pluriennale, su comunicazione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, la riduzione della retribuzione di risultato  dei  dirigenti
responsabili nella misura del 30 per cento».)) 
  8. All'articolo 20, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  a) nell'alinea, le parole: «per gli anni 2013 e  successivi»,  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e successivi»; 
  b) alla lettera a), le parole: «per 800 milioni di euro per  l'anno
2003 e»  sono  soppresse;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a
decorrere  dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a
decorrere dall'anno 2012»; 
  c) alla lettera b), le parole:  «per  1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  «a
decorrere  dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a
decorrere dall'anno 2012»; 
  d) alla lettera c), le parole: «per 400 milioni di euro per  l'anno
2013», sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni di  euro  per
l'anno  2012»;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a  decorrere
dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a   decorrere
dall'anno 2013»; 
  e) alla lettera d), le parole:  «per  1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per  1.700  milioni  di
euro  per  l'anno  2012»;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a
decorrere  dall'anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a
decorrere dall'anno 2013». 
  9. All'articolo  20,  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 2,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2013»,  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; 
  b) al comma 3,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2013»,  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; nel medesimo
comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al  terzo
periodo sostituire le parole «((di cui ai primi due periodi))» con le
seguenti: «di cui al primo periodo». 
  10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «A  decorrere  dall'anno
2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012»; 
  b) al comma 1, lettera a),  le  parole:  «per  l'anno  2013»,  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»; 
  c) al comma  2,  le  parole:  «Fino  al  31  dicembre  2012»,  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011». 
  11.  La  sospensione  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma
123, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a
decorrere dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al  decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo  5  del
decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23;  sono  fatte  salve  le
deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo
5. ((Per assicurare la razionalita' del sistema  tributario  nel  suo
complesso e la salvaguardia dei  criteri  di  progressivita'  cui  il
sistema medesimo e' informato, i comuni  possono  stabilire  aliquote
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli  scaglioni  di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.  Resta
fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis  dell'articolo
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360,  e'  stabilita
unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti  reddituali
e deve essere intesa come limite di reddito al  di  sotto  del  quale
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche
non e' dovuta e, nel caso di  superamento  del  suddetto  limite,  la
stessa si applica al reddito complessivo.)) 
  12. L'importo della manovra prevista dal comma 8  per  l'anno  2012
puo' essere  complessivamente  ridotto  di  un  importo  fino  ((alla
totalita'))delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma  6,
in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7,  commi
da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione  e'  distribuita  tra  i
comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione  della
misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo
17, comma 6, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre  1998,  n.  435,
recante «Regolamento recante norme di  attuazione  dell'articolo  56,
comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  per  la
determinazione   delle    misure    dell'imposta    provinciale    di
trascrizione», ha efficacia a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  anche  in
assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al citato articolo 17, comma 6, del decreto  legislativo  n.  68  del
2011.  Per  tali  atti  soggetti  ad  IVA,  le  misure   dell'imposta
provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo  quanto
previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province,  a  decorrere
dalla medesima data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta  provinciale
di trascrizione conseguentemente loro spettanti. 
  ((12-bis . Al fine di  incentivare  la  partecipazione  dei  comuni
all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012,  2013  e
2014, la quota di cui all'articolo 2, comma  10,  lettera  b)  ,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  elevata  al  100  per
cento.)) 
  ((12-ter . Al fine di rafforzare gli strumenti a  disposizione  dei
comuni  per   la   partecipazione   all'attivita'   di   accertamento
tributario,  all'articolo  44  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:)) 
  a) ((al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni»  sono  inserite
le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo le  parole:  «soggetti
passivi» sono inserite le seguenti:  «nonche'  ai  relativi  consigli
tributari»;)) 
  b) ((al comma terzo,  la  parola:  «segnala»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;)) 
  c) ((al comma quarto, la parola:  «comunica»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;)) 
  d) ((al  comma  quinto,  la  parola:  «puo'»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;)) 
  e) ((e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
  ((«Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e
modalita' per  la  pubblicazione,  sul  sito  del  comune,  dei  dati
aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
riferimento  a  determinate  categorie  di  contribuenti  ovvero   di
reddito. Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'  individuati  gli
ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei
comuni e  dei  consigli  tributari  per  favorire  la  partecipazione
all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita'  di  trasmissione
idonee a garantire la necessaria riservatezza».)) 
  ((12-quater . Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo,  e
12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione  entro
il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.)) 
  13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,
sono aggiunti, in fine, ((i seguenti periodi)):  «Dall'anno  2012  il
fondo di  cui  al  presente  comma  e'  ripartito,  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali  individuati
da un'apposita  struttura  paritetica  da  istituire  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura
svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione  del
trasporto pubblico locale. Il  50  per  cento  delle  risorse  ((puo'
essere attribuito)), in particolare, a favore  degli  enti  collocati
nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri  di  virtuosita'
e' comunque inclusa l'attribuzione  della  gestione  dei  servizi  di
trasporto con procedura ad evidenza pubblica.». 
  14. All'articolo  15  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: 
  «1-bis . Fermo quanto previsto dal comma 1,  nei  casi  in  cui  il
bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  non  sia
deliberato nel termine  stabilito  dalla  normativa  vigente,  ovvero
presenti una situazione di disavanzo di competenza per  due  esercizi
consecutivi,  i  relativi  organi,  ad  eccezione  del  collegio  dei
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario  con  le
modalita'  previste  dal  citato  comma  1;   se   l'ente   e'   gia'
commissariato, si procede alla nomina di  un  nuovo  commissario.  Il
commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta  le  misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando
cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.  Nell'ambito
delle misure  di  cui  al  precedente  periodo  il  commissario  puo'
esercitare  la  facolta'  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto
2008, n. 133,  anche  nei  confronti  del  personale  che  non  abbia
raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.». 
  ((15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  dopo  la
parola: «emesse» sono inserite le seguenti: «o  contratte»,  dopo  le
parole: «concedere prestiti» sono  inserite  le  seguenti:  «o  altre
forme di assistenza finanziaria» e dopo le parole: «9-10 maggio 2010»
sono inserite le seguenti: «, con l'Accordo quadro tra i Paesi membri
dell'area euro del 7 giugno 2010,».)) 
  16.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto
2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014. 
  17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la  richiesta»,  sono
sostituite dalle seguenti: «trattenere in  servizio  il  dipendente»;
nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», e'  sostituita  dalla
seguente: «dipendente»; 
  b) al terzo periodo, le parole: «La domanda  di»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «La disponibilita' al»; 
  c) al quarto periodo, le parole: «presentano  la  domanda»,  ((sono
sostituite)) dalle seguenti: «esprimono la disponibilita'». 
  18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',
in  relazione  a  motivate  esigenze  organizzative,   le   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  disporre,  nei  confronti
del personale appartenente alla carriera  prefettizia  ovvero  avente
qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  prima  della
data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o
dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta
data, il trattamento economico in godimento  a  condizione  che,  ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di  altri
fondi analoghi. 
  19. All'articolo 30, comma 2-bis , del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in  fine  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «;  il
trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza  sia  presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria
neutralita' finanziaria.». 
  20. All'articolo  18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023»,  «2024»,  «2025»,
«2031» e  «2032»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«((2014))»,   «((2015))»,   «((2016))»,    «((2017))»,    «((2018))»,
«((2019))», «((2025))» e «((2026))». 
  21. Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti
che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla
predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449,  dopo  le  parole:  «anno  scolastico  e  accademico»  ((sono
inserite  le  seguenti)):   «dell'anno   successivo».   Resta   ferma
l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in  vigore
del presente comma per i soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
pensionamento entro il 31 dicembre 2011. 
  22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all'articolo  3  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2 le parole «decorsi  sei  mesi  dalla  cessazione  del
rapporto  di  lavoro.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione
del rapporto di lavoro.»; 
  b)  al  comma  5  sono   soppresse   le   seguenti   parole:   «per
raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di  servizio  previsti  dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  a
causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista
dalle   norme    di    legge    o    di    regolamento    applicabili
nell'amministrazione,». 
  23. Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima
dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il
quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata  in
base al comma 9 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre
2011. 
  ((23-bis . Per le regioni sottoposte ai piani  di  rientro  per  le
quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  stato  applicato  il  blocco
automatico  del  turn  over  del  personale  del  servizio  sanitario
regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su  richiesta
della regione interessata, puo' essere disposta la deroga al predetto
blocco del turn over, previo  accertamento,  in  sede  congiunta,  da
parte del Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e
12 dell'intesa Stato-regioni del 23  marzo  2005,  sentita  l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita'
di  procedere  alla  suddetta  deroga  al  fine  di   assicurare   il
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza,  il  conseguimento
di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione  di  prestazioni
di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento,  nonche'
la compatibilita' con la ristrutturazione della  rete  ospedaliera  e
con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati  nel  piano
di rientro, ovvero  nel  programma  operativo  e  ferma  restando  la
previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.)) 
  24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente,  sono
stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festivita'
introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la
Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali  e  le  festivita'  dei
Santi  Patroni((,  ad  esclusione  del   25   aprile,   festa   della
liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2  giugno,  festa
nazionale della Repubblica,)) in modo tale che, sulla base della piu'
diffusa prassi europea,  le  stesse  cadano  il  venerdi'  precedente
ovvero  il  lunedi'  seguente  la   prima   domenica   immediatamente
successiva ovvero coincidano con tale domenica. 
  25. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata, per  l'anno  2012,  di  2.000
milioni di euro. 
  26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «Fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, per procedere alla  liquidazione  degli  importi
inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data  del  28  aprile  2008,  ((e'  sufficiente  una   determinazione
dirigenziale, assunta  con  l'attestazione  dell'avvenuta  assistenza
giuridico-amministrativa   del   segretario   comunale    ai    sensi
dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267))». 
  ((26-bis . Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie
in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi
nonche'  alla  separatezza  dei  rispettivi  bilanci  delle  gestioni
commissariale e ordinaria, le  attivita'  finalizzate  all'attuazione
del piano di rientro di cui al  comma  4  del  medesimo  articolo  78
possono  essere   direttamente   affidate   a   societa'   totalmente
controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita
convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione
commissariale, e la societa' sono  individuate,  in  particolare,  le
attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso,  nei  limiti
di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter , del  decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.)) 
  ((26-ter . La dotazione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno
2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis , del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura  prevista  dall'articolo
1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.)) 
  ((26-quater . Il Commissario di cui ai commi  precedenti  non  puo'
essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.)) 
  27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122, e' sostituito dal seguente: 
  «17. Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere,  nei
limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 18 marzo 2011, i debiti della  gestione  commissariale  verso
Roma Capitale, diversi dalle  anticipazioni  di  cassa  ricevute,  ad
avvenuta deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  gli  anni
2011-2013,   con   la   quale   viene   dato    espressamente    atto
dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure  occorrenti
per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio
economico-finanziario    della    gestione     ordinaria,     nonche'
subordinatamente a specifico motivato  giudizio  sull'adeguatezza  ed
effettiva attuazione delle predette misure da  parte  dell'organo  di
revisione, nell'ambito del  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  239  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 
  28. La commissione di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011  e'
integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze. 
  ((28-bis . All'articolo 14, comma 19, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  «della  Confederazione   generale
dell'industria italiana» sono inserite  le  seguenti  parole:  «,  di
R.ETE. Imprese Italia».)) 
  29.  I  dipendenti  delle   amministrazioni   pubbliche   di'   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore  di  lavoro,  sono
tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi
sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive
con  riferimento  ai  piani  della  performance   o   ai   piani   di
razionalizzazione,  secondo  criteri   ed   ambiti   regolati   dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle  more  della  disciplina
contrattuale si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di
informativa preventiva, e il trasferimento e'  consentito  in  ambito
del  territorio  regionale  di  riferimento;  per  il  personale  del
Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al
di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  30.  All'aspettativa  di  cui  all'articolo   1,   comma   5,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  in  legge  15  luglio
2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma
2  della  legge  15  luglio  2002  n.  145;  resta   ferma   comunque
l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa,  della
disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies  del  decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31  marzo  2005,  n.  43,
alle fattispecie ivi indicate. 
  31. (( (Soppresso) )). 
  32. All'articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi
prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della
liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,
nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente
durata inferiore a tre anni.». La disposizione del presente comma  si
applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque
decorrenza successiva al 1º ottobre 2011. 
  33. All'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n.  111  del  2011,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si
applica, oltre che alle cariche e  agli  incarichi  negli  organismi,
enti e istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A  del
medesimo  comma,  anche  ai   segretari   generali,   ai   capi   dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori  generali
degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle
amministrazioni centrali dello Stato.». 
  ((33-bis . All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre  1923,  n.
2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal
seguente:)) 
  ((«Le somme stanziate per spese in  conto  capitale  non  impegnate
alla chiusura dell'esercizio possono essere  mantenute  in  bilancio,
quali residui, non oltre  l'esercizio  successivo  a  quello  cui  si
riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore  nell'ultimo  quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo  di  conservazione
e' protratto di un anno».)) 

        
                    Riferimenti normativi Art. 01 
              La legge  4  marzo  2009,  n.  15  (Delega  al  Governo
          finalizzata  all'ottimizzazione  della  produttivita'   del
          lavoro pubblico  e  alla  efficienza  e  trasparenza  delle
          pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni  integrative
          delle   funzioni   attribuite   al   Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro  e  alla  Corte  dei  conti)  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 5 marzo 2009, n. 53. 
              La legge 1° aprile  1981,  n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica    sicurezza)    e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O. 
          Riferimenti normativi Art. 1 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              "Art. 10 Documento di economia e finanza 
              1.  Il   DEF,   come   risultante   dalle   conseguenti
          deliberazioni parlamentari, e' composto da tre sezioni. 
              2.  La  prima  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma di stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo
          schema contiene gli elementi e  le  informazioni  richieste
          dai regolamenti dell'Unione europea vigenti  in  materia  e
          dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del  patto   di
          stabilita'  e  crescita,  con  specifico  riferimento  agli
          obiettivi da conseguire per  accelerare  la  riduzione  del
          debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
              a) gli obiettivi di  politica  economica  e  il  quadro
          delle previsioni economiche e di  finanza  pubblica  almeno
          per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
          sottosettori  del  conto  delle  amministrazioni  pubbliche
          relativi    alle     amministrazioni     centrali,     alle
          amministrazioni  locali  e  agli  enti  di   previdenza   e
          assistenza sociale; 
              b)  l'aggiornamento  delle  previsioni  per  l'anno  in
          corso, evidenziando gli eventuali scostamenti  rispetto  al
          precedente Programma di stabilita'; 
              c) l'indicazione dell'evoluzione  economico-finanziaria
          internazionale, per l'anno in corso e  per  il  periodo  di
          riferimento; per l'Italia, in linea con le  modalita'  e  i
          tempi indicati dal Codice di condotta  sull'attuazione  del
          patto   di   stabilita'   e   crescita,    le    previsioni
          macroeconomiche,  per   ciascun   anno   del   periodo   di
          riferimento,  con  evidenziazione   dei   contributi   alla
          crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione  dei  prezzi,
          del mercato del  lavoro  e  dell'andamento  dei  conti  con
          l'estero;   l'esplicitazione   dei   parametri    economici
          essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
          in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
              d) le previsioni per i principali aggregati  del  conto
          economico delle amministrazioni pubbliche; 
              e) gli obiettivi programmatici,  indicati  per  ciascun
          anno del periodo di riferimento, in  rapporto  al  prodotto
          interno lordo e, tenuto conto della  manovra  di  cui  alla
          lettera f), per l'indebitamento  netto,  per  il  saldo  di
          cassa,  al  netto  e  al  lordo  degli  interessi  e  delle
          eventuali  misure  una   tantum   ininfluenti   sul   saldo
          strutturale  del  conto  economico  delle   amministrazioni
          pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
          articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
              f) l'articolazione  della  manovra  necessaria  per  il
          conseguimento degli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  e),
          almeno per un triennio, per  i  sottosettori  di  cui  alla
          lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle  misure
          attraverso le quali si prevede di  raggiungere  i  predetti
          obiettivi; 
              g) il prodotto potenziale e gli indicatori  strutturali
          programmatici   del   conto   economico   delle   pubbliche
          amministrazioni   per   ciascun   anno   del   periodo   di
          riferimento; 
              h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e
          gli interventi che si intende adottare  per  garantirne  la
          sostenibilita'; 
              i) le diverse ipotesi di evoluzione  dell'indebitamento
          netto  e  del  debito  rispetto  a  scenari  di  previsione
          alternativi riferiti al  tasso  di  crescita  del  prodotto
          interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del
          saldo primario. 
              3. La seconda sezione del DEF contiene: 
              a) l'analisi del conto economico e del conto  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche  nell'anno  precedente  e
          degli  eventuali  scostamenti   rispetto   agli   obiettivi
          programmatici  indicati   nel   DEF   e   nella   Nota   di
          aggiornamento di cui all'articolo 10-bis; 
              b) le previsioni tendenziali  a  legislazione  vigente,
          almeno per il triennio successivo, basate sui parametri  di
          cui al comma 2, lettera c), e, per la  parte  discrezionale
          della  spesa,   sull'invarianza   dei   servizi   e   delle
          prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita  del
          conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
          a), al netto e al lordo delle eventuali misure  una  tantum
          ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
          amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche,  con  un'indicazione  di
          massima, anche  per  l'anno  in  corso,  dei  motivi  degli
          scostamenti tra gli andamenti  tendenziali  indicati  e  le
          previsioni    riportate    nei     precedenti     documenti
          programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
          fiscale  delle  amministrazioni  pubbliche.  Sono   inoltre
          indicate   le   previsioni   relative   al   debito   delle
          amministrazioni  pubbliche  nel  loro  complesso  e  per  i
          sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  le
          risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
          con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
              c)  un'indicazione   delle   previsioni   a   politiche
          invariate per i principali aggregati  del  conto  economico
          delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
          successivo; 
              d) le previsioni tendenziali, almeno  per  il  triennio
          successivo, del saldo di cassa del  settore  statale  e  le
          indicazioni sulle correlate modalita' di copertura; 
              e) in coerenza con gli obiettivi di  cui  al  comma  2,
          lettera  e),  e  con  i   loro   eventuali   aggiornamenti,
          l'individuazione di regole generali  sull'evoluzione  della
          spesa delle amministrazioni pubbliche; 
              f) le informazioni di dettaglio sui risultati  e  sulle
          previsioni dei  conti  dei  principali  settori  di  spesa,
          almeno  per  il  triennio   successivo,   con   particolare
          riferimento a quelli relativi  al  pubblico  impiego,  alla
          protezione sociale e alla sanita', nonche' sul debito delle
          amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
              4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
          sezione del DEF, sono esposti analiticamente i  criteri  di
          formulazione delle previsioni tendenziali di cui  al  comma
          3, lettera b). 
              5.  La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
          1. Lo  schema  contiene  gli  elementi  e  le  informazioni
          previsti  dai  regolamenti  dell'Unione  europea  e   dalle
          specifiche  linee  guida  per  il  Programma  nazionale  di
          riforma. In particolare, la terza sezione indica: 
              a) lo stato di avanzamento delle riforme  avviate,  con
          indicazione  dell'eventuale  scostamento  tra  i  risultati
          previsti e quelli conseguiti; 
              b) gli squilibri macroeconomici nazionali e  i  fattori
          di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
              c) le priorita' del Paese e le  principali  riforme  da
          attuare, i tempi previsti  per  la  loro  attuazione  e  la
          compatibilita' con  gli  obiettivi  programmatici  indicati
          nella prima sezione del DEF; 
              d) i prevedibili  effetti  delle  riforme  proposte  in
          termini di crescita dell'economia, di  rafforzamento  della
          competitivita'  del  sistema   economico   e   di   aumento
          dell'occupazione. 
              6. In allegato  al  DEF  sono  indicati  gli  eventuali
          disegni  di  legge  collegati  alla  manovra   di   finanza
          pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
          materia,   tenendo    conto    delle    competenze    delle
          amministrazioni,  e  concorre   al   raggiungimento   degli
          obiettivi programmatici, con esclusione di quelli  relativi
          alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma  1,
          nonche' all'attuazione del Programma nazionale  di  riforma
          di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi
          di  carattere  ordinamentale,  organizzatorio   ovvero   di
          rilancio   e   sviluppo   dell'economia.   I    regolamenti
          parlamentari determinano  le  procedure  e  i  termini  per
          l'esame dei disegni di legge collegati. 
              7. Il Ministro dello sviluppo economico  presenta  alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi. 
              8. In  allegato  al  DEF  e'  presentato  il  programma
          predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della  legge
          21 dicembre  2001,  n.  443,  e  successive  modificazioni,
          nonche' lo stato  di  avanzamento  del  medesimo  programma
          relativo  all'anno  precedente,  predisposto  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              9. In allegato  al  DEF  e'  presentato  un  documento,
          predisposto dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
          riduzione delle emissioni  di  gas  ad  effetto  serra,  in
          coerenza   con   gli   obblighi   internazionali    assunti
          dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e   sui
          relativi indirizzi. 
              10. In apposito allegato  al  DEF,  in  relazione  alla
          spesa  del  bilancio  dello  Stato,   sono   esposte,   con
          riferimento agli ultimi  dati  di  consuntivo  disponibili,
          distinte tra spese correnti e spese in conto  capitale,  le
          risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con   separata
          evidenza   delle   categorie   economiche    relative    ai
          trasferimenti  correnti  e  in  conto  capitale  agli  enti
          locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
          30 giugno di ogni anno, a integrazione del  DEF,  trasmette
          alle Camere un apposito allegato in cui  sono  riportati  i
          risultati del  monitoraggio  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica, sia per le  entrate  sia  per  le  spese,
          derivanti dalle misure contenute nelle manovre di  bilancio
          adottate anche in corso d'anno, che il  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato  e  il  Dipartimento  delle
          finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
          rispetto  alle  valutazioni  originarie   e   le   relative
          motivazioni.". 
              Si riporta il testo dell'art. 23 della citata legge  n.
          196 del 2009: 
              "Art. 23 Formazione del bilancio 
              1. In sede di formulazione degli schemi degli stati  di
          previsione,   tenuto   conto   delle   istruzioni   fornite
          annualmente   con   apposita   circolare   dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze, i Ministri  indicano,  anche
          sulla base delle proposte dei responsabili  della  gestione
          dei  programmi,  gli  obiettivi  di  ciascun  Dicastero   e
          quantificano   le   risorse   necessarie   per   il    loro
          raggiungimento anche  mediante  proposte  di  rimodulazione
          delle  stesse  risorse  tra  programmi  appartenenti   alla
          medesima missione di  spesa.  Le  proposte  sono  formulate
          sulla base  della  legislazione  vigente,  con  divieto  di
          previsioni basate sul  mero  calcolo  della  spesa  storica
          incrementale. 
              2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  valuta
          successivamente  la  congruita'  e  la  coerenza  tra   gli
          obiettivi perseguiti da  ciascun  Ministero  e  le  risorse
          richieste per la loro realizzazione,  tenendo  anche  conto
          dello stato di attuazione dei  programmi  in  corso  e  dei
          risultati conseguiti negli anni precedenti  in  termini  di
          efficacia e di  efficienza  della  spesa.  A  tal  fine  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  tiene  conto  anche
          delle  risultanze  illustrate  nella  nota  integrativa  al
          rendiconto  di  cui  all'articolo  35,   comma   2,   delle
          risultanze delle attivita' di analisi  dei  nuclei  di  cui
          all'articolo 39, comma  1,  nonche'  del  Rapporto  di  cui
          all'articolo 41. 
              3. Con il disegno di legge di  bilancio,  per  motivate
          esigenze, possono essere  rimodulate  in  via  compensativa
          all'interno di un programma o  tra  programmi  di  ciascuna
          missione  le  dotazioni  finanziarie  relative  ai  fattori
          legislativi, nel rispetto dei saldi  di  finanza  pubblica.
          Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto
          capitale  per  finanziare  spese  correnti.   In   apposito
          allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate
          le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica
          e il corrispondente importo. 
              4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
          spesa, verificati in base a quanto  previsto  al  comma  2,
          formano il disegno di legge  del  bilancio  a  legislazione
          vigente predisposto  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              5. La  legge  di  bilancio  e'  formata  apportando  al
          disegno  di  legge  di  cui  al  comma  4   le   variazioni
          determinate dalla legge di stabilita'.". 
              Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 21  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "6. Le spese  non  rimodulabili  di  cui  al  comma  5,
          lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione  non
          ha la possibilita' di esercitare un effettivo controllo, in
          via amministrativa, sulle  variabili  che  concorrono  alla
          loro  formazione,  allocazione  e   quantificazione.   Esse
          corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili»,  in
          quanto vincolate a particolari meccanismi o  parametri  che
          regolano la loro evoluzione, determinati sia da  leggi  sia
          da  altri  atti  normativi.   Rientrano   tra   gli   oneri
          inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
          relative al pagamento  di  stipendi,  assegni,  pensioni  e
          altre spese fisse, le spese per interessi  passivi,  quelle
          derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
          per   ammortamento   di   mutui,   nonche'   quelle   cosi'
          identificate per espressa disposizione normativa. 
              7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b),
          si dividono in: 
              a) fattori legislativi, ossia le spese  autorizzate  da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
              b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese  non
          predeterminate  legislativamente  che   sono   quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.". 
              Per il riferimento al testo della legge 4  marzo  2009,
          n. 15 vedasi in Note all'art. 01. 
              Si riporta il testo del comma 1 e 4  dell'art.  10  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "1. Sono  preselettivamente  esclusi  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi da 2 a  5  del  presente
          articolo il Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita', nonche' le  risorse  destinate  alla  ricerca,
          all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per
          mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
          nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla  legge
          30  aprile  1985,  n.  163,  le  risorse   destinate   alla
          manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali." 
              "4.  I  Ministri  competenti  propongono,  in  sede  di
          predisposizione del disegno di legge di stabilita'  per  il
          triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per
          la realizzazione degli obiettivi di  cui  al  comma  2.  Le
          proposte di riduzione non possono  comunque  riguardare  le
          risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito
          del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in  ogni  caso
          fermo l'obbligo di cui all'articolo  21,  comma  13,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi  di
          finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini
          del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.". 
              Si riporta il testo dell'art. 74 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              "Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi 
              1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
              alla  concentrazione  dell'esercizio   delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
              all'unificazione delle strutture che svolgono  funzioni
          logistiche  e  strumentali,   salvo   specifiche   esigenze
          organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni  con  la
          rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero  degli
          uffici dirigenziali di livello  generale  e  di  quelli  di
          livello non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              b) a ridurre il contingente di personale  adibito  allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
              c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore  al
          dieci per cento della spesa complessiva relativa al  numero
          dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  dall'articolo  1,  comma   404,
          lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al  comma  1,  ai  sensi  dell'
          articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, avuto riguardo anche ai  Ministeri  esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo
          1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.". 
              Si riporta il testo del comma  8-bis  dell'art.  2  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito   con
          modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: 
              "8-bis. In considerazione di quanto previsto  al  comma
          8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74,  comma  1,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal  predetto  articolo  74,
          provvedono, anche con le modalita'  indicate  nell'articolo
          41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 74.". 
              Si riporta il testo  del  comma  10  dell'art.  41  del
          decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni   legislative   e   disposizioni
          finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              "10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli
          atti   applicativi   delle    riduzioni    degli    assetti
          organizzativi di cui all'articolo 74 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  differito  al  31  maggio
          2009,  ferma  la  facolta'  per  i  predetti  Ministeri  di
          provvedere alla riduzione  delle  dotazioni  organiche  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottare entro il medesimo  termine.  Conseguentemente,  al
          fine di consentire il rispetto del termine di cui al  primo
          periodo, semplificando il  procedimento  di  organizzazione
          dei Ministeri, all'articolo 4 del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.   300,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 4, dopo le parole: «dei  relativi  compiti»
          sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione  dei
          predetti uffici tra le strutture  di  livello  dirigenziale
          generale,»; 
              b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
          disposizione di cui al comma 4 si applica anche  in  deroga
          alla  eventuale  distribuzione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale non  generale  stabilita  nel  regolamento  di
          organizzazione del singolo Ministero.». 
              Si riporta il testo dei commi 5-bis e  6  dell'art.  19
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione  organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  anche   a
          dirigenti non appartenenti ai  ruoli  di  cui  al  medesimo
          articolo 23, purche' dipendenti  delle  amministrazioni  di
          cui   all'articolo   1,   comma   2,   ovvero   di   organi
          costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti." 
              "6. Gli incarichi di cui ai commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "1. In deroga all'articolo 2, commi 2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato, il personale militare e  le  Forze
          di  polizia  di  Stato,   il   personale   della   carriera
          diplomatica  e  della  carriera   prefettizia   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.". 
              Si riporta il testo del comma 21-sexies dell'art. 6 del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "21-sexies. Per il triennio 2011-2013,  ferme  restando
          le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192,
          le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30  luglio
          1999, n.  300,  possono  assolvere  alle  disposizioni  del
          presente articolo, del  successivo  articolo  8,  comma  1,
          primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
          di contenimento della  spesa  dell'apparato  amministrativo
          effettuando  un  riversamento  a  favore  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato pari all'1 per cento  delle  dotazioni
          previste sui capitoli relativi ai  costi  di  funzionamento
          stabilite con la citata legge. Si applicano  in  ogni  caso
          alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3  del
          presente articolo, nonche'  le  disposizioni  di  cui  all'
          articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
          59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
          comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le  predette  Agenzie  possono
          conferire incarichi dirigenziali ai  sensi  dell'  articolo
          19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
          di garantire gli obiettivi di gettito fissati  annualmente.
          Le   medesime   Agenzie   possono    conferire    incarichi
          dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma  5-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
          appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e
          procuratori dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,
          comando  o  analogo  provvedimento  secondo  i   rispettivi
          ordinamenti. Il  conferimento  di  incarichi  eventualmente
          eccedenti  le  misure  percentuali  previste  dal  predetto
          articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
          assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   40   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 40 Disposizioni finanziarie 
              1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
          politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementata di 835 milioni di euro per l'anno  2011  e  di
          2.850  milioni  di  euro  per  l'anno  2012.   Le   risorse
          finanziarie di cui al primo periodo per  l'anno  2012  sono
          destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa
          all'anno medesimo. 
              1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  dall'articolo  1,
          comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre  2010,  n.
          220, sono resi definitivi con le modalita' ivi previste. Le
          entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono
          conseguentemente destinate al miglioramento  dei  saldi  di
          finanza pubblica. 
              1-ter. I  regimi  di  esenzione,  esclusione  e  favore
          fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti  del  5  per
          cento per l'anno 2012  e  del  20  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2013. Per i casi in cui la disposizione del primo
          periodo del presente comma non sia suscettibile di  diretta
          ed immediata applicazione,  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
          dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
          stabilite  le  modalita'  tecniche  per  l'attuazione   del
          presente  comma   con   riferimento   ai   singoli   regimi
          interessati. Al fine di garantire gli effetti finanziari di
          cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla
          riduzione di cui al primo periodo,  puo'  essere  disposta,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  la
          rimodulazione  delle  aliquote  delle  imposte   indirette,
          inclusa l'accisa. 
              1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non  si
          applica qualora entro il 30 settembre 2012  siano  adottati
          provvedimenti   legislativi   in   materia    fiscale    ed
          assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa  in
          materia sociale, nonche' la eliminazione  o  riduzione  dei
          regimi di esenzione, esclusione e  favore  fiscale  che  si
          sovrappongono  alle  prestazioni  assistenziali,  tali   da
          determinare effetti positivi,  ai  fini  dell'indebitamento
          netto, non inferiori a 4.000 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a
          20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. 
              2. Alle minori entrate e alle maggiori spese  derivanti
          dall'articolo 13,  comma  1,  dall'articolo  17,  comma  6,
          dall'articolo 21, commi 1, 3 e 6, dall'articolo  23,  commi
          8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma  1,
          articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37,  comma  20,
          articolo 38, comma  1,  lettera  a),  e  dal  comma  1  del
          presente  articolo,  pari  complessivamente   a   1.817,463
          milioni di euro per l'anno 2011,  a  4.427,863  milioni  di
          euro per l'anno 2012,  a  1.435,763  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a
          1.642,563 milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  1.542,563
          milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente: 
              a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno  2011,
          a 1.314,863 milioni di euro  per  l'anno  2012,  a  435,763
          milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di  euro
          per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015,
          a 542,563 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016,
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24; 
              b) quanto a 162 milioni di euro per  l'anno  2011  e  a
          2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di
          quota parte delle minori  spese  recate  dall'articolo  10,
          comma 2, dall'articolo 13, commi da 1  a  3,  dall'articolo
          18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7; 
              c) quanto a 932 milioni di euro per  l'anno  2012  e  a
          1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2013  al
          2016, mediante corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni,
          per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo  speciale
          di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio  triennale
          2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          per  l'anno  2011,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto   a   2   milioni   di   euro   per   l'anno   2012,
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e,  quanto
          a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni  di
          euro  per  ciascuno  degli   anni   dal   2013   al   2016,
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti; 
              d) quanto  a  165  milioni  per  l'anno  2011  mediante
          corrispondente versamento al bilancio dello Stato per  pari
          importo,  di  una  quota  delle  risorse   complessivamente
          disponibili relative a rimborsi e compensazioni di  crediti
          di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale  1778
          «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio». 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              Si riporta il testo  del  comma  12  dell'art.  10  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "12. In presenza di  uno  scostamento  rilevante  dagli
          obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento  di
          economia e  finanza  e  da  eventuali  aggiornamenti,  come
          approvati  dalle  relative  risoluzioni  parlamentari,   il
          Ministro   dell'economia   e    delle    finanze,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre con
          proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la
          limitazione  all'assunzione   di   impegni   di   spesa   o
          all'emissione di titoli di pagamento a carico del  bilancio
          dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura
          uniforme rispetto a tutte le  dotazioni  di  bilancio,  con
          esclusione delle cosiddette  spese  obbligatorie  ai  sensi
          dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. Nella ipotesi prevista dal primo periodo del  presente
          comma ovvero nel caso  in  cui  non  siano  assicurati  gli
          obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,  con
          le   modalita'   previste   dal   citato   primo    periodo
          l'amministrazione competente dispone,  nel  rispetto  degli
          equilibri di bilancio  pluriennale,  su  comunicazione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della
          retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili  nella
          misura  del  30  per  cento.  Con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          sono stabilite le disposizioni  tecniche  per  l'attuazione
          del presente comma. Contestualmente alla loro  adozione,  i
          decreti di cui al comma 39 dell'articolo 3 della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244,  corredati  da  apposite  relazioni,
          sono trasmessi alle Camere." 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 20 del citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni,  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, le province  e  i
          comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per  gli
          anni 2012 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori
          misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto: 
              a) le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2012; 
              b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro  a  decorrere
          dall'anno 2012; 
              c) le province per 700 milioni di euro per l'anno  2012
          e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; 
              d) i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e
          2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013." 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   20   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 20 Nuovo patto di stabilita'  interno:  parametri
          di virtuosita' 
              1.  A  decorrere  dall'anno  2012   le   modalita'   di
          raggiungimento degli obiettivi di  finanza  pubblica  delle
          singole regioni, esclusa  la  componente  sanitaria,  delle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti
          locali del territorio, possono  essere  concordate  tra  lo
          Stato e le regioni e le province autonome,  previo  accordo
          concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e  ove
          non istituito con i  rappresentanti  dell'ANCI  e  dell'UPI
          regionali. Le predette modalita' si  conformano  a  criteri
          europei con riferimento all'individuazione delle entrate  e
          delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di
          stabilita' interno.  Le  regioni  e  le  province  autonome
          rispondono nei confronti dello Stato del  mancato  rispetto
          degli obiettivi di cui  al  primo  periodo,  attraverso  un
          maggior  concorso  delle  stesse  nell'anno  successivo  in
          misura pari alla differenza tra l'obiettivo  complessivo  e
          il  risultato  complessivo  conseguito.  Restano  ferme  le
          vigenti sanzioni  a  carico  degli  enti  responsabili  del
          mancato rispetto degli obiettivi del  patto  di  stabilita'
          interno e il monitoraggio a livello  centrale,  nonche'  il
          termine perentorio del  31  ottobre  per  la  comunicazione
          della  rimodulazione   degli   obiettivi.   La   Conferenza
          permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con
          il supporto tecnico della  Commissione  tecnica  paritetica
          per  l'attuazione   del   federalismo   fiscale,   monitora
          l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011,
          sono stabilite le modalita' per l'attuazione  del  presente
          comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale
          esclusione dall'ambito di applicazione del  presente  comma
          delle regioni che in uno  dei  tre  anni  precedenti  siano
          risultate inadempienti  al  patto  di  stabilita'  e  delle
          regioni  sottoposte  ai  piani  di  rientro   dai   deficit
          sanitari. 
              2. Ai fini di ripartire l'ammontare del  concorso  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  fissati,
          a  decorrere  dall'anno  2012,   dal   comma   5,   nonche'
          dall'articolo  14  del  decreto-legge  n.  78   del   2010,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
          tra gli enti del singolo livello  di  governo,  i  predetti
          enti sono ripartiti con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
          con il Ministro per gli affari regionali e per la  coesione
          territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, in quattro classi, sulla base dei  seguenti  parametri
          di virtuosita': 
              a) prioritaria  considerazione  della  convergenza  tra
          spesa storica e costi e fabbisogni standard; 
              b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
              c) incidenza della  spesa  del  personale  sulla  spesa
          corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in
          rapporto alla popolazione residente, alle  funzioni  svolte
          anche attraverso esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del
          territorio; la valutazione  del  predetto  parametro  tiene
          conto  del  suo  valore  all'inizio  della  legislatura   o
          consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle  stesse
          ai fini dell'applicazione del comma 2-ter; 
              d) autonomia finanziaria; 
              e) equilibrio di parte corrente; 
              f) tasso di copertura dei costi dei servizi  a  domanda
          individuale per gli enti locali; 
              g) rapporto tra gli introiti  derivanti  dall'effettiva
          partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale
          e i tributi erariali, per le regioni; 
              h)   effettiva   partecipazione   degli   enti   locali
          all'azione di contrasto all'evasione fiscale; 
              i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e
          accertate; 
              l)  operazione   di   dismissione   di   partecipazioni
          societarie nel rispetto della normativa vigente. 
              2-bis. A decorrere  dalla  determinazione  dei  livelli
          essenziali delle  prestazioni  e  dalla  definizione  degli
          obiettivi  di  servizio  cui  devono   tendere   gli   enti
          territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  delle  funzioni
          fondamentali, tra i parametri  di  virtuosita'  di  cui  al
          comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi
          relativi agli output dei servizi  resi,  anche  utilizzando
          come  parametro  di  riferimento  realta'   rappresentative
          dell'offerta  di  prestazioni  con  il   miglior   rapporto
          qualita-costi. 
              2-ter. Il decreto  di  cui  al  comma  2  individua  un
          coefficiente  di  correzione  connesso  alla  dinamica  nel
          miglioramento  conseguito  dalle  singole   amministrazioni
          rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri  di  cui
          al citato comma 2. 
              2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  il  comma  31  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «31. Il limite demografico  minimo  che  l'insieme  dei
          comuni  che  sono  tenuti   ad   esercitare   le   funzioni
          fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato
          in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti
          del  comune  demograficamente  piu'  piccolo   tra   quelli
          associati. I comuni assicurano  comunque  il  completamento
          dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26  a
          30 del presente articolo: 
              a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due
          delle  funzioni  fondamentali  loro  spettanti,   da   essi
          individuate tra quelle di cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
              b) entro il 31 dicembre 2012  con  riguardo  ad  almeno
          quattro  funzioni  fondamentali  loro  spettanti,  da  essi
          individuate tra quelle di cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della citata legge n. 42 del 2009; 
              c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo  a  tutte  le
          sei  funzioni  fondamentali   loro   spettanti   ai   sensi
          dell'articolo 21, comma 3, della citata  legge  n.  42  del
          2009». 
              3. Gli enti che, in esito a quanto previsto  dal  comma
          2, risultano collocati nella classe  piu'  virtuosa,  fermo
          l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica  fissati,  a  decorrere
          dall'anno 2012, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
          decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti  locali  di  cui  al
          primo   periodo    conseguono    l'obiettivo    strutturale
          realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di
          cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a  quello
          risultante  dall'applicazione  alle  spese   finali   medie
          2007-2009 della percentuale annua  di  riduzione  stabilita
          per il calcolo dell'obiettivo  2011  dal  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie  di  cui
          al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo  1
          commi 128 e 129 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220.
          Inoltre, il contributo dei predetti enti alla  manovra  per
          l'anno  2012  e'   ridotto   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino  effetti
          negativi, in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,
          superiori a 200 milioni di euro. 
              4. Fino alla entrata in vigore di  un  nuovo  patto  di
          stabilita' interno fondato, nel rispetto dei  principi  del
          federalismo  fiscale  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera c), della legge 5 maggio 2009, n.  42,  sui  saldi,
          sulla virtuosita' degli enti e  sulla  riferibilita'  delle
          regole a criteri europei con riferimento all'individuazione
          delle entrate e delle spese  valide  per  il  patto,  fermo
          restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della  tutela
          dell'unita' economica della Repubblica le  misure  previste
          per  l'anno   2013   dall'articolo   14,   comma   1,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  si
          intendono estese anche agli anni 2014 e successivi. 
              5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le  regioni,  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, le province  e  i
          comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per  gli
          anni 2012 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori
          misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto: 
              a) le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2012; 
              b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro  a  decorrere
          dall'anno 2012; 
              c) le province per 700 milioni di euro per l'anno  2012
          e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; 
              d) i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e
          2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 
              6. 
              7. 
              8. 
              9. Al comma 7 dell'articolo  76  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo  il  primo  periodo  sono
          inseriti i seguenti: 
              "Ai fini  del  computo  della  percentuale  di  cui  al
          periodo precedente si calcolano le  spese  sostenute  anche
          dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
          controllo che  sono  titolari  di  affidamento  diretto  di
          servizi pubblici locali senza  gara,  ovvero  che  svolgono
          funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse  generale
          aventi carattere non industriale, ne'  commerciale,  ovvero
          che  svolgono  attivita'  nei  confronti   della   pubblica
          amministrazione a supporto di  funzioni  amministrative  di
          natura pubblicistica. La disposizione di cui al  precedente
          periodo non si applica alle  societa'  quotate  su  mercati
          regolamentari.". 
              10. All'articolo 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.
          220, dopo il comma 111, e' inserito il seguente: 
              "111-bis. I contratti di  servizio  e  gli  altri  atti
          posti in essere dalle regioni e dagli enti  locali  che  si
          configurano elusivi delle regole del  patto  di  stabilita'
          interno sono nulli.". 
              11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai
          contratti di servizio e agli  atti  posti  in  essere  dopo
          l'entrata in vigore del presente decreto. 
              12. All'articolo 1, della legge 13  dicembre  2010,  n.
          220, dopo il comma 111-bis e' inserito il seguente: 
              "111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali  regionali
          della Corte dei conti accertino che il rispetto  del  patto
          di stabilita' interno e' stato artificiosamente  conseguito
          mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
          uscite ai pertinenti capitoli di  bilancio  o  altre  forme
          elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che  hanno
          posto in essere atti elusivi  delle  regole  del  patto  di
          stabilita' interno, la condanna ad una sanzione  pecuniaria
          fino ad un massimo di dieci volte  l'indennita'  di  carica
          percepita al momento di  commissione  dell'elusione  e,  al
          responsabile  del   servizio   economico-finanziario,   una
          sanzione pecuniaria fino a  3  mensilita'  del  trattamento
          retributivo,   al   netto    degli    oneri    fiscali    e
          previdenziali.". 
              13. All'articolo 14, comma  32,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  l'ultimo   periodo   e'
          soppresso. 
              14. Ai fini del coordinamento della  finanza  pubblica,
          le regioni tenute a conformarsi  a  decisioni  della  Corte
          costituzionale, anche con riferimento all'attivita' di enti
          strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi  dalla
          pubblicazione della  decisione  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per
          gli affari regionali, tutte le  attivita'  intraprese,  gli
          atti giuridici posti in essere  e  le  spese  affrontate  o
          preventivate ai fini dell'esecuzione. 
              15. In caso di mancata o non esatta conformazione  alle
          decisioni di cui al comma 14, il Governo, su  proposta  del
          Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione
          territoriale,   sentito   il   Presidente   della   regione
          interessata, esercita,  in  presenza  dei  presupposti,  il
          potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo  comma,
          della   Costituzione,   secondo   le   procedure   di   cui
          all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              16. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  delle
          disposizioni che prevedono, in  attuazione  della  legge  5
          maggio 2009,  n.  42,  la  soppressione  dei  trasferimenti
          statali in favore degli enti locali,  le  disposizioni  che
          prevedono sanzioni, recuperi,  riduzioni  o  limitazioni  a
          valere sui predetti trasferimenti erariali,  sono  riferite
          anche  alle  risorse   spettanti   a   valere   sul   fondo
          sperimentale  di   riequilibrio   di   cui   al   comma   3
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23 e di cui  all'articolo  21  del  decreto  legislativo  6
          maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere  sul  fondo
          perequativo di cui all'articolo 13  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti  fondi  gli
          enti locali sono tenuti a versare all'entrata del  bilancio
          dello Stato le somme residue. 
              17. All'articolo 78,  comma  6,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo e' sostituito
          dal seguente: "Tutte le entrate del  comune  di  competenza
          dell'anno 2008 e dei successivi anni sono  attribuite  alla
          gestione corrente di Roma  Capitale,  ivi  comprese  quelle
          riferibili ad  atti  e  fatti  antecedenti  all'anno  2008,
          purche' accertate successivamente al 31 dicembre 2007.". 
              17-bis. Le risorse destinate, a  legislazione  vigente,
          ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono
          ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013
          e di 1.400 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2014.". 
              Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
          6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di  autonomia
          di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
          province,  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e   dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 6 Addizionale regionale all'IRPEF 
              1.  A  decorrere  dall'anno  2012  ciascuna  regione  a
          Statuto ordinario puo',  con  propria  legge,  aumentare  o
          diminuire l'aliquota dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
          di base. La predetta aliquota di base e' pari allo 0,9  per
          cento  sino  alla  rideterminazione  effettuata  ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 1, primo periodo.  La  maggiorazione
          non puo' essere superiore: 
              a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; 
              b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; 
              c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. 
              2.  Fino  al  31  dicembre  2011,  rimangono  ferme  le
          aliquote  della  addizionale  regionale   all'IRPEF   delle
          regioni che, alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto, sono superiori alla aliquota  di  base,  salva  la
          facolta' delle  medesime  regioni  di  deliberare  la  loro
          riduzione fino alla medesima aliquota di base. 
              3. Resta fermo il limite  della  maggiorazione  di  0,5
          punti  percentuali,  se  la  regione  abbia   disposto   la
          riduzione dell'IRAP. La maggiorazione  oltre  i  0,5  punti
          percentuali non trova applicazione  sui  redditi  ricadenti
          nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze sono stabilite le modalita'  per  l'attuazione  del
          presente periodo. In caso  di  riduzione,  l'aliquota  deve
          assicurare un gettito che, unitamente  a  quello  derivante
          dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma
          2,  non  sia  inferiore  all'ammontare  dei   trasferimenti
          regionali ai comuni, soppressi in attuazione  del  medesimo
          articolo 12. 
              4.  Per  assicurare   la   razionalita'   del   sistema
          tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei  criteri
          di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato,  le
          regioni   possono   stabilire   aliquote   dell'addizionale
          regionale   all'IRPEF   differenziate   esclusivamente   in
          relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
          stabiliti dalla legge statale. 
              5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui  al
          presente articolo, possono  disporre,  con  propria  legge,
          detrazioni  in  favore  della  famiglia,   maggiorando   le
          detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 917  del  1986.  Le  regioni
          adottano altresi' con propria legge misure di erogazione di
          misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti
          IRPEF, il cui livello di  reddito  e  la  relativa  imposta
          netta, calcolata anche su base familiare, non  consente  la
          fruizione delle detrazioni di cui al presente comma. 
              6. Al fine di favorire l'attuazione  del  principio  di
          sussidiarieta' orizzontale di cui all'articolo 118,  quarto
          comma, della Costituzione, le  regioni,  nell'ambito  della
          addizionale di cui al presente  articolo,  possono  inoltre
          disporre, con propria  legge,  detrazioni  dall'addizionale
          stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher,  buoni
          servizio e altre misure di sostegno sociale previste  dalla
          legislazione regionale. 
              7. Le disposizioni di cui ai commi  3,  4,  5  e  6  si
          applicano a decorrere dal 2013. 
              8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5
          e 6 e' esclusivamente a carico del bilancio  della  regione
          che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione
          da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la
          previsione di cui al comma 3, ultimo periodo. 
              9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui  ai
          commi 5 e 6 e' sospesa per le regioni impegnate  nei  piani
          di rientro  dal  deficit  sanitario  alle  quali  e'  stata
          applicata la  misura  di  cui  all'articolo  2,  commi  83,
          lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del  2009,  per
          mancato rispetto del piano stesso. 
              10. Restano  fermi  gli  automatismi  fiscali  previsti
          dalla vigente legislazione nel settore sanitario  nei  casi
          di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia
          di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le
          regioni  sottoposte  ai  piani  di  rientro   dai   deficit
          sanitari. 
              11. L'eventuale  riduzione  dell'addizionale  regionale
          all'IRPEF e' esclusivamente a  carico  del  bilancio  della
          regione e non comporta alcuna  forma  di  compensazione  da
          parte dei fondi di cui all'articolo 15.". 
              Si riporta  il  testo  del  comma  7  dell'art.  1  del
          decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93  (Disposizioni  urgenti
          per salvaguardare il potere di  acquisto  delle  famiglie),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 126: 
              "7. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino alla definizione  dei  contenuti  del  nuovo
          patto di stabilita' interno, in funzione  della  attuazione
          del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni
          e degli enti locali  di  deliberare  aumenti  dei  tributi,
          delle   addizionali,   delle    aliquote    ovvero    delle
          maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
          legge  dello  Stato.  Sono  fatte  salve,  per  il  settore
          sanitario, le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma
          174, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni, e all'articolo 1,  comma  796,  lettera  b),
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli aumenti  e
          le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio  di
          previsione  presentato  dall'organo  esecutivo   all'organo
          consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai  sensi
          dell'articolo   174   del   testo   unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Resta  fermo  che
          continuano comunque ad applicarsi le disposizioni  relative
          al mancato rispetto del patto di stabilita' interno, di cui
          ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni  regionali
          di controllo della Corte dei conti verificano  il  rispetto
          delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,  riferendo
          l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in  sede  di
          controllo, ai fini del referto  per  il  coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, ai  sensi  dell'  articolo  3,
          comma  4,  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,   come
          modificato, da ultimo, dall'articolo  3,  comma  65,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alla sezione  delle
          autonomie.". 
              Si riporta il testo del comma  123  dell'art.  1  della
          legge  13  dicembre  2010,  n.  220  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2011): 
              "123.  Resta  confermata,   sino   all'attuazione   del
          federalismo  fiscale,  la  sospensione  del  potere   delle
          regioni e degli  enti  locali  di  deliberare  aumenti  dei
          tributi, delle addizionali,  delle  aliquote  ovvero  delle
          maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
          legge dello Stato, di cui al comma 7  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.  126,  fatta
          eccezione per gli aumenti relativi alla tassa  sui  rifiuti
          solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14
          a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122.". 
              Il  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360
          recante "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF,
          a norma dell'articolo 48, comma 10, della  L.  27  dicembre
          1997, n. 449, come modificato dall'articolo  1,  comma  10,
          della L. 16 giugno 1998, n. 191" e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 16 ottobre 1998, n. 242. 
              Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'art.  1  del
          citato decreto legislativo n. 360 del 1998: 
              "3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al  comma  3
          puo' essere stabilita una soglia di  esenzione  in  ragione
          del possesso di specifici requisiti reddituali.". 
              Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 17 del citato
          decreto legislativo n. 68 del 2011: 
              "6. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11,  del
          citato decreto legislativo n. 446 del  1997,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale
          di trascrizione (IPT) di cui  al  decreto  ministeriale  27
          novembre 1998,  n.  435,  in  modo  che  sia  soppressa  la
          previsione specifica relativa alla  tariffa  per  gli  atti
          soggetti a I.V.A. e la  relativa  misura  dell'imposta  sia
          determinata secondo i criteri  vigenti  per  gli  atti  non
          soggetti ad IVA.". 
              Si riporta il testo della tabella allegata  al  decreto
          ministeriale 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento  recante
          norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del  D.Lgs.
          15 dicembre 1997,  n.  446,  per  la  determinazione  delle
          misure dell'imposta provinciale di trascrizione): 
    

"Tabella

Tipo e potenza dei veicoli                     Importi

                                           1
motocarrozzette e trattrici agricoli          L. 292.000       a)

autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw,
ovvero autobus e trattori stradali            L. 292.000       b)
fino a 110 Kw

autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw        L.   6.800  per  c)
                                                          ogni
                                                           Kw

autobus e trattori stradali oltre 110 Kw      L.   3.400  per  d)
                                                          ogni
                                                           Kw

veicoli a motore per trasporto di cose                         e)
fino 7 q. li                                  L. 386.000

oltre 7 fino 15 q.li                          L. 562.000
oltre 15 fino 30 q.li                         L. 632.000
oltre 30 fino 45 q.li                         L. 737.000
oltre 45 fino 60 q.li                         L. 877.000
oltre 60 fino 80 q.li                        L.1.006.000
oltre 80 q.li                                L.1.252.000
rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li                    f)
fino 20 q.li                                  L. 515.000
oltre 20 fino 50 q.li                         L. 690.000
oltre 50 q.li                                 L. 877.000
rimorchi per trasporto di persone                              g)
fino 15 posti                                 L. 445.000
da 16 a 25 posti                              L. 491.000
da 26 a 40 posti                              L. 585.000
oltre 40 posti                                L. 702.000
                                           2
atti soggetti ad IVA                          L. 292.000
                                           3
formalita' relative ad atti con cui si            1,46%
costituiscono, modificano od estinguono
diritti reali di garanzia con un minimo
di L. 292.000
                                           4
formalita' relative ad, atti diversi da            7,8%
quelli altrove indicati aventi ad oggetto
prestazioni a contenuto patrimoniale con
un minimo di L. 292.000
                                           5
formalita' relative ad atti di cui al          L. 292.000
numero 4 della tariffa non aventi
contenuto patrimoniale".


    
              Si riporta il  testo  del  comma  10  dell'art.  2  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale): 
              "10. In ogni caso, al fine di rafforzare  la  capacita'
          di gestione delle entrate  comunali  e  di  incentivare  la
          partecipazione dei  comuni  all'attivita'  di  accertamento
          tributario: 
              a) e'  assicurato  al  comune  interessato  il  maggior
          gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
          non dichiarati in catasto; 
              b) e' elevata al 50 per  cento  la  quota  dei  tributi
          statali riconosciuta ai comuni ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, e successive modificazioni. La  quota  del  50  per
          cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria  anche  in
          relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.  Con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   sono
          stabilite le modalita' di recupero delle  somme  attribuite
          ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
          qualunque titolo; 
              c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, d'intesa con la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie   locali,   ai   dati   contenuti   nell'anagrafe
          tributaria relativi: 
              1) ai contratti di  locazione  nonche'  ad  ogni  altra
          informazione riguardante il possesso o la detenzione  degli
          immobili ubicati nel proprio territorio; 
              2)  alla  somministrazione  di  energia  elettrica,  di
          servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
          proprio territorio; 
              3) ai soggetti  che  hanno  il  domicilio  fiscale  nel
          proprio territorio; 
              4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
          di lavoro autonomo o di impresa; 
              d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
          cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
          limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
          domicilio fiscale nel comune, che  possa  essere  rilevante
          per  il  controllo  dell'evasione  erariale  o  di  tributi
          locali; 
              e)  il  sistema   informativo   della   fiscalita'   e'
          integrato, d'intesa  con  l'Associazione  Nazionale  Comuni
          Italiani, con i dati relativi alla  fiscalita'  locale,  al
          fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni  ed  i
          servizi necessari per la gestione dei tributi di  cui  agli
          articoli 7 e 11 e per la formulazione delle  previsioni  di
          entrata.". 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  44  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 44. Partecipazione dei comuni all'accertamento 
              I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle
          persone  fisiche  secondo  le  disposizioni  del   presente
          articolo e di quello successivo. 
              L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni
          e  dei  consigli  tributari   le   dichiarazioni   di   cui
          all'articolo 2 dei  contribuenti  in  essi  residenti;  gli
          Uffici dell'Agenzia delle Entrate,  prima  della  emissione
          degli avvisi di accertamento, ai  sensi  dell'articolo  38,
          quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni
          di domicilio  fiscale  dei  soggetti  passivi,  nonche'  ai
          relativi consigli tributari. 
              Il comune di domicilio fiscale del contribuente,  o  il
          consorzio al quale lo stesso  partecipa,  ed  il  consiglio
          tributario  segnalano  all'ufficio  delle  imposte  dirette
          qualsiasi  integrazione  degli  elementi  contenuti   nelle
          dichiarazioni presentate dalle  persone  fisiche  ai  sensi
          dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti  e
          fornendo ogni idonea  documentazione  atta  a  comprovarla.
          Dati,  fatti  ed  elementi  rilevanti,  provati  da  idonea
          documentazione, possono essere segnalati dal  comune  anche
          nel caso di omissione della dichiarazione. 
              Il comune di domicilio fiscale  del  contribuente,  con
          riferimento agli accertamenti di cui al secondo  comma,  ed
          il consiglio tributario comunicano entro sessanta giorni da
          quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento  in
          suo  possesso  utile  alla   determinazione   del   reddito
          complessivo. 
              Il comune per gli  adempimenti  previsti  dal  terzo  e
          quarto comma ed il consiglio tributario possono  richiedere
          dati e notizie alle amministrazioni ed  enti  pubblici  che
          hanno obbligo di rispondere gratuitamente. 
              Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Citta'  ed   autonomie
          locali,  sono  stabiliti  criteri  e   modalita'   per   la
          pubblicazione, sul sito  del  comune,  dei  dati  aggregati
          relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
          riferimento a determinate categorie di contribuenti  ovvero
          di  reddito.  Con  il  medesimo   decreto   sono   altresi'
          individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle  entrate
          mette a disposizione dei comuni e  dei  consigli  tributari
          per   favorire   la   partecipazione    all'attivita'    di
          accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a
          garantire la necessaria riservatezza." 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 21 del citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito  presso  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  il
          finanziamento  del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario,  nelle  regioni  a  statuto   ordinario,   con
          dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo  e'
          escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Dall'anno 2012
          il fondo di cui al presente comma  e'  ripartito,  d'intesa
          con la Conferenza  Stato-regioni,  sulla  base  di  criteri
          premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da
          istituire senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. La predetta struttura svolge  compiti  di
          monitoraggio  sulle   spese   e   sull'organizzazione   del
          trasporto pubblico locale. Il 50 per  cento  delle  risorse
          puo' essere attribuito, in particolare, a favore degli enti
          collocati nella classe degli  enti  piu'  virtuosi;  tra  i
          criteri di virtuosita' e' comunque  inclusa  l'attribuzione
          della gestione dei servizi di trasporto  con  procedura  ad
          evidenza pubblica." 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   15   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di
          razionalizzazione     dell'attivita'     dei     commissari
          straordinari 
              1. Fatta  salva  la  disciplina  speciale  vigente  per
          determinate  categorie  di   enti   pubblici,   quando   la
          situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente
          sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un  livello
          di  criticita'   tale   da   non   potere   assicurare   la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente periodo  e'  nullo.  Le  funzioni,  i
          compiti ed il personale  a  tempo  indeterminato  dell'ente
          sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro vigilante,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   nel
          Ministero vigilante,  in  altra  pubblica  amministrazione,
          ovvero in una agenzia costituita ai sensi  dell'articolo  8
          del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente
          attribuzione di risorse finanziarie comunque non  superiori
          alla misura del contributo statale gia' erogato  in  favore
          dell'ente. Il personale trasferito mantiene il  trattamento
          economico fondamentale ed  accessorio,  limitatamente  alle
          voci fisse  e  continuative,  corrisposto  al  momento  del
          trasferimento nonche'  l'inquadramento  previdenziale.  Nel
          caso in cui il predetto trattamento economico risulti  piu'
          elevato rispetto a quello previsto  e'  attribuito  per  la
          differenza un  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita  un'apposita
          tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le  posizioni
          economiche del personale  assegnato.  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano agli enti  territoriali  ed
          agli enti del servizio sanitario nazionale. 
              1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei  casi  in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
          72, comma 11, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n  112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
              2.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              4.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3   i
          Commissari  nominati   ai   sensi   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i  cui
          compensi restano  determinati  secondo  la  metodologia  di
          calcolo e negli importi indicati nei relativi  decreti  del
          Ministro dell'Economia e Finanze di concerto  col  Ministro
          della salute. 
              5. Al fine di contenere i tempi  di  svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge  23  dicembre
          2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio  2004,  n.
          39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
          270.  A  ciascun  commissario  il  collegio  puo'  delegare
          incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
          commi da 2 a 5 del presente articolo  non  puo'  comportare
          aggravio di costi a carico della procedura per  i  compensi
          che  sono  liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia'
          riconoscibili al commissario unico.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'art.  17  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
          122 del 2010, come modificato dalla presente legge: 
              "2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a  concedere  la  garanzia  dello  Stato  sulle
          passivita' della societa'  di  cui  al  comma  1  emesse  o
          contratteal fine di costituire la provvista finanziaria per
          concedere prestiti o altre forme di assistenza  finanziaria
          agli Stati membri dell'area  euro  in  conformita'  con  le
          Conclusioni del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  9-10
          maggio 2010,  con  l'Accordo  quadro  tra  i  Paesi  membri
          dell'area  euro  del  7  giugno  2010,  e  le   conseguenti
          decisioni che verranno assunte all'unanimita'  degli  Stati
          membri dell'area euro. Agli eventuali oneri si provvede con
          le medesime modalita' di cui all'articolo 2,  comma  2  del
          decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La  predetta  garanzia
          dello Stato sara' elencata, unitamente alle  altre  per  le
          quali non e' previsto il prelevamento dal fondo di  riserva
          di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196, in apposito allegato dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze distinto da  quello
          gia' previsto dall'articolo 31 della medesima legge.". 
              Si riporta il testo  del  comma  11  dell'art.  72  del
          citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "11. Per gli anni  2009,  2010  e  2011,  le  pubbliche
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,  possono,   a   decorrere   dal   compimento
          dell'anzianita' massima contributiva di quaranta  anni  del
          personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
          articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001,
          risolvere  unilateralmente  il  rapporto  di  lavoro  e  il
          contratto individuale, anche  del  personale  dirigenziale,
          con  un  preavviso  di  sei  mesi,  fermo  restando  quanto
          previsto dalla disciplina vigente in materia di  decorrenza
          dei trattamenti pensionistici.  Con  appositi  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
          degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri  e
          le modalita' applicative dei principi della disposizione di
          cui  al  presente  comma  relativamente  al  personale  dei
          comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo  conto  delle
          rispettive peculiarita' ordinamentali. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano anche nei confronti  dei
          soggetti che abbiano beneficiato dell'  articolo  3,  comma
          57, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
          modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
          si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
          dirigenti medici responsabili di struttura complessa.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  16  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per  il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati e pubblici, a norma dell'articolo  3  della  L.  23
          ottobre 1992,  n.  421),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 16. Prosecuzione del rapporto di lavoro 
              1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello  Stato  e
          degli enti pubblici non economici di permanere in servizio,
          con effetto dalla data di entrata in vigore della legge  23
          ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un  biennio
          oltre i limiti di eta' per il  collocamento  a  riposo  per
          essi   previsti.   In   tal   caso   e'    data    facolta'
          all'amministrazione,  in   base   alle   proprie   esigenze
          organizzative e funzionali, di trattenere  in  servizio  il
          dipendente  in  relazione   alla   particolare   esperienza
          professionale acquisita dal  dipendente  in  determinati  o
          specifici ambiti ed in funzione  dell'efficiente  andamento
          dei  servizi.  La  disponibilita'   al   trattenimento   va
          presentata   all'amministrazione   di   appartenenza    dai
          ventiquattro ai dodici mesi precedenti  il  compimento  del
          limite di eta' per il collocamento a  riposo  previsto  dal
          proprio  ordinamento.  I  dipendenti  in  aspettativa   non
          retribuita che  ricoprono  cariche  elettive  esprimono  la
          disponibilita' almeno novanta giorni prima  del  compimento
          del limite di eta' per il collocamento a riposo.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'art.  30  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "2-bis.  Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria .". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 18 Interventi in materia previdenziale 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma  restando  la
          disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
          pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  per  le
          lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
          pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione  generale
          obbligatoria e  delle  forme  sostitutive  della  medesima,
          nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  il  requisito
          anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione  di
          vecchiaia nel sistema retributivo e misto  e  il  requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
          lettera  b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,   e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  mese.
          Tali requisiti anagrafici sono  incrementati  di  ulteriori
          due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori  tre
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori  quattro
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di  ulteriori  cinque
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi
          a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno  successivo
          fino al 2025 e di ulteriori tre mesi  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2026.". 
              Si riporta il testo del  comma  9  dell'art.  59  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza  pubblica),  come  modificato
          dalla presente legge (con effetto dal 1° gennaio 2012): 
              "9. Per il personale del comparto scuola  resta  fermo,
          ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico,  che  la
          cessazione dal servizio ha effetto  dalla  data  di  inizio
          dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con
          decorrenza  dalla  stessa  data  del  relativo  trattamento
          economico nel caso di prevista  maturazione  del  requisito
          entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale  del  comparto
          scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15
          marzo  1997,  non  e'  stata  accolta  per  effetto   delle
          disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n.
          129 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18  luglio
          1997 , n. 229, e' collocato  a  riposo  in  due  scaglioni,
          equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o
          accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000,  con  priorita'
          per i soggetti in possesso dei requisiti per  l'accesso  al
          trattamento  pensionistico  richiesti  al   personale   del
          pubblico impiego nel 1998 e per quelli  con  maggiore  eta'
          anagrafica. Sono fatte salve  comunque  le  cessazioni  dal
          servizio  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
          decreto-legge  n.  129  del  1997  ,  nonche'  quelle   del
          personale appartenente  ai  ruoli,  classi  di  concorso  a
          cattedre e posti di insegnamento  e  profili  professionali
          nei quali vi siano  situazioni  di  esubero  rispetto  alle
          esigenze di organico e fino alla concorrenza  del  relativo
          soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni
          scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000  il  verificarsi
          della suddetta condizione e'  accertato  al  termine  delle
          operazioni di movimento del personale.". 
              Si riporta il testo dell'art. 3  del  decreto-legge  28
          marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della
          finanza pubblica),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  28  maggio  1997,  n.  140,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "3.Trattamento  di   fine   servizio   e   termini   di
          liquidazione della pensione. 
              1. Il trattamento pensionistico  dei  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,  e
          successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4
          e 5 dell'articolo 2 dello stesso  decreto  legislativo,  e'
          corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
          cessazione dal servizio. In  ogni  caso  l'ente  erogatore,
          entro la predetta data, provvede  a  corrispondere  in  via
          provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
          quello previsto, fatte salve le disposizioni  eventualmente
          piu' favorevoli. 
              2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine  servizio,
          comunque denominati, per i dipendenti di cui  al  comma  1,
          loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
          erogatore  provvede   decorsi   ventiquattro   mesi   dalla
          cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
          dal servizio per raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di
          servizio previsti dagli ordinamenti  di  appartenenza,  per
          collocamento a riposo d'ufficio a causa del  raggiungimento
          dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
          legge o di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione,
          decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto  di  lavoro.
          Alla corresponsione agli  aventi  diritto  l'ente  provvede
          entro i successivi tre mesi, decorsi i  quali  sono  dovuti
          gli interessi. 
              3. Per i dipendenti di  cui  al  comma  1  cessati  dal
          servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
          aventi  causa,  il  trattamento   di   fine   servizio   e'
          corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque  non
          oltre tre mesi da tale data, decorsi i  quali  sono  dovuti
          gli interessi. 
              4. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   alle   analoghe   prestazioni   erogate
          dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a  quelle  relative
          al personale comunque iscritto alle gestioni  dell'Istituto
          nazionale    di     previdenza     per     i     dipendenti
          dell'amministrazione pubblica. 
              5. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non
          trovano applicazione nei casi di  cessazione  dal  servizio
          per inabilita' derivante  o  meno  da  causa  di  servizio,
          nonche' per  decesso  del  dipendente.  Nei  predetti  casi
          l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
          quindici  giorni  dalla   cessazione   dal   servizio,   la
          necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
          corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre  mesi
          successivi alla ricezione  della  documentazione  medesima,
          decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 
              6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda
          di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. I dipendenti gia' cessati per  causa  diversa  dal
          compimento dei limiti di eta' sono  riammessi  in  servizio
          con effetto immediato qualora presentino  apposita  istanza
          entro il predetto termine e non abbiano  ancora  percepito,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
          trattamento di fine servizio, comunque denominato.". 
              Si riporta il testo del comma  174  dell'art.  1  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2005): 
              "174.   Al   fine    del    rispetto    dell'equilibrio
          economico-finanziario, la regione, ove si  prospetti  sulla
          base  del  monitoraggio  trimestrale  una   situazione   di
          squilibrio, adotta i provvedimenti necessari.  Qualora  dai
          dati del monitoraggio del quarto trimestre si  evidenzi  un
          disavanzo di gestione a fronte del  quale  non  sono  stati
          adottati i predetti provvedimenti, ovvero  essi  non  siano
          sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8,  comma
          1, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri diffida  la  regione  a  provvedervi
          entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi trenta giorni il presidente  della  regione,  in
          qualita' di commissario ad acta,  approva  il  bilancio  di
          esercizio consolidato del Servizio sanitario  regionale  al
          fine di determinare il disavanzo di  gestione  e  adotta  i
          necessari  provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,   ivi
          inclusi  gli  aumenti  dell'addizionale   all'imposta   sul
          reddito  delle   persone   fisiche   e   le   maggiorazioni
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla   normativa
          vigente. I  predetti  incrementi  possono  essere  adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati  o  stimati  nel   settore   sanitario   relativi
          all'esercizio 2004  e  seguenti.  Qualora  i  provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il  31
          maggio, nella regione  interessata,  con  riferimento  agli
          anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
          blocco automatico del turn over del personale del  servizio
          sanitario regionale fino al 31 dicembre  del  secondo  anno
          successivo a quello in  corso,  il  divieto  di  effettuare
          spese non obbligatorie per  il  medesimo  periodo  e  nella
          misura   massima   prevista   dalla    vigente    normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del  31
          maggio, la regione  non  puo'  assumere  provvedimenti  che
          abbiano  ad  oggetto  l'addizionale  e   le   maggiorazioni
          d'aliquota  delle  predette  imposte  ed   i   contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo   anno   sulla   base   della    misura    massima
          dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota  di  tali
          imposte. Gli  atti  emanati  e  i  contratti  stipulati  in
          violazione del  blocco  automatico  del  turn  over  e  del
          divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
          sede di  verifica  annuale  degli  adempimenti  la  regione
          interessata  e'  tenuta  ad  inviare  una   certificazione,
          sottoscritta dal  rappresentante  legale  dell'ente  e  dal
          responsabile  del  servizio  finanziario,   attestante   il
          rispetto dei predetti vincoli.". 
              Si riporta il testo degli articoli 9 e  12  dell'intesa
          Stato -  regioni  del  23  marzo  2005  (Intesa,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.
          131, in attuazione dell'articolo 1, comma  173,  dellalegge
          30 dicembre 2004, n. 311.): 
              "Art.  9.   Comitato   permanente   per   la   verifica
          dell'erogazione dei LEA 
              1. Ai fini della presente intesa, e'  istituito  presso
          il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente
          per la verifica dell'erogazione dei Livelli  Essenziali  di
          Assistenza in condizioni di appropriatezza e di  efficienza
          nell'utilizzo  delle  risorse  e  per  la  verifica   della
          congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe
          a disposizione. 
              2. Il Comitato, che  si  avvale  del  supporto  tecnico
          dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera  sulla
          base  delle  informazioni   desumibili   dal   sistema   di
          monitoraggio e garanzia di cui al decreto  ministeriale  12
          dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti  al
          Nuovo Sistema Informativo Sanitario. 
              3. Il Comitato e' composto  da  quattro  rappresentanti
          del Ministero della salute, di  cui  uno  con  funzioni  di
          coordinatore,    due    rappresentanti    del     Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  rappresentante   del
          Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  e  da  sette  rappresentanti  delle
          Regioni designati dalla  Conferenza  dei  Presidenti  delle
          Regioni e delle Province autonome." 
              "Art. 12. Tavolo di verifica degli adempimenti 
              1. Ai fini della  verifica  degli  adempimenti  per  le
          finalita'  di  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  184,
          lettera c)  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e'
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  il
          Tavolo  tecnico  per   la   verifica   degli   adempimenti,
          coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia
          e delle finanze e composto da rappresentanti: 
              del   Dipartimento   degli   affari   regionali   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
              del Ministero della salute; 
              delle Regioni capofila  delle  Aree  sanita'  e  Affari
          finanziari, nell'ambito  della  Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e Province autonome; 
              di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza  dei
          Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; 
              dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali; 
              della Segreteria  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano; 
              della Segreteria della Conferenza dei Presidenti  delle
          Regioni e delle Province autonome. 
              2. Il Tavolo tecnico di cui al comma  1  richiede  alle
          singole Regioni la documentazione necessaria alla  verifica
          degli adempimenti. Il Tavolo  procede  ad  un  primo  esame
          della documentazione, informando le  Regioni,  prima  della
          convocazione,  sui   punti   di   criticita'   riscontrati,
          affinche'  esse  possano  presentarsi  con   le   eventuali
          integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
          coordinatore del Tavolo tecnico dispone  che  di  tutte  le
          sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da'  conto  dei
          lavori e delle  posizioni  espresse  dai  partecipanti,  e'
          trasmesso  ai  componenti  del  Tavolo   e   alla   Regione
          interessata. 
              3. Il Tavolo tecnico: 
              entro il 30 marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni  relative
          alla  documentazione  necessaria  per  la  verifica   degli
          adempimenti,  che  le  stesse  devono  produrre  entro   il
          successivo 30 maggio; 
              effettua una valutazione del risultato di  gestione,  a
          partire dalle risultanze contabili al quarto  trimestre  ed
          esprime il proprio parere  entro  il  30  luglio  dell'anno
          successivo a quello di riferimento; 
              si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art.
          9 della presente intesa,  per  gli  aspetti  relativi  agli
          adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2,  lettere
          c), e), f), g), h),  e  agli  adempimenti  derivanti  dagli
          articoli 3, 4 e 10 della presente intesa; 
              riferisce  sull'esito   delle   verifiche   al   Tavolo
          politico, che esprime il suo parere entro il  30  settembre
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento.  Riferisce,
          altresi',  al  tavolo  politico  su   eventuali   posizioni
          discordanti. Nel caso  che  tali  posizioni  riguardino  la
          valutazione degli adempimenti di una  singola  Regione,  la
          stessa viene convocata dal Tavolo politico. 
              4. Il Tavolo politico e' composto: 
              per il Governo,  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze o suo delegato, dal Ministro  della  salute  o  suo
          delegato e dal Ministro per  gli  affari  regionali  o  suo
          delegato; 
              per le  Regioni,  da  una  delegazione  politica  della
          Conferenza dei Presidenti delle Regioni  e  delle  Province
          autonome, guidata dal Presidente o suo delegato. 
              5.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          successivamente  alla  presa  d'atto  del  predetto  Tavolo
          politico  in  ordine  agli  esiti  delle  verifiche   sugli
          adempimenti in questione,  provvede  entro  il  15  ottobre
          dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
          adempienti ad erogare il saldo, e  provvede  nei  confronti
          delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
          della legge n. 311 del 2004.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  5  dell'art.  10  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta il testo dell'art. 78 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale 
              1.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica
          e nel rispetto  dei  principi  indicati  dall'articolo  119
          della  Costituzione,  nelle  more  dell'approvazione  della
          legge di disciplina dell'ordinamento, anche  contabile,  di
          Roma Capitale ai  sensi  dell'articolo  114,  terzo  comma,
          della  Costituzione,  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, il  Sindaco  del  comune  di  Roma,
          senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
          Stato, e' nominato Commissario  straordinario  del  Governo
          per la ricognizione della situazione  economico-finanziaria
          del comune  e  delle  societa'  da  esso  partecipate,  con
          esclusione di quelle quotate nei mercati  regolamentati,  e
          per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
          dall'indebitamento pregresso. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri: 
              a)  sono  individuati  gli  istituti  e  gli  strumenti
          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'
          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal
          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo
          restando quanto previsto al comma 6; 
              b) su  proposta  del  Commissario  straordinario,  sono
          nominati  tre  subcommissari,  ai  quali   possono   essere
          conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali
          scelto  tra  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, uno tra i dirigenti  della  Ragioneria  generale
          dello Stato  e  uno  tra  gli  appartenenti  alla  carriera
          prefettizia  o  dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,
          collocati in posizione di fuori  ruolo  o  di  comando  per
          l'intera durata  dell'incarico.  Per  l'espletamento  degli
          anzidetti incarichi  gli  organi  commissariali  non  hanno
          diritto  ad  alcun  compenso  o  indennita',   oltre   alla
          retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
          nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
          posti  di  organico  sono  indisponibili  per   la   durata
          dell'incarico. 
              3. La gestione commissariale  del  comune  assume,  con
          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione
          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le
          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle
          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente
          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28
          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il  concorso  agli
          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune
          di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del
          piano di rientro. 
              4.   Il   piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro
          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione
          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le
          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento
          pregresso. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli
          194e 254 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel
          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla
          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione
          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta
          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
          ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra'
          recedere, entro lo  stesso  termine  di  presentazione  del
          piano,   dalle   obbligazioni    contratte    dal    Comune
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto. 
              5. Per l'intera durata del regime commissariale di  cui
          al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
          di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              6. I decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          di  cui  ai  commi  1  e   2   prevedono   in   ogni   caso
          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte
          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
          4 dell'articolo 248 e del comma 12  dell'articolo  255  del
          decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Tutte  le
          entrate del comune  di  competenza  dell'anno  2008  e  dei
          successivi anni sono attribuite alla gestione  corrente  di
          Roma Capitale, ivi comprese quelle  riferibili  ad  atti  e
          fatti  antecedenti   all'anno   2008,   purche'   accertate
          successivamente al 31 dicembre 2007. 
              7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di  Roma
          sono  prorogati  di  sei  mesi  i  termini   previsti   per
          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,
          per l'adozione della  delibera  di  cui  all'articolo  193,
          comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e
          per  l'assestamento  del  bilancio  relativo  all'esercizio
          2008. 
              8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
          cui al presente articolo,  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti
          S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500
          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti
          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati
          introiti di natura tributaria.". 
              Si riporta il testo del comma 13-ter dell'art.  14  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "13-ter.  Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo   253   del   testo    unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.   267.   Le   spese   di
          funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi  il
          compenso per il Commissario straordinario,  sono  a  carico
          del fondo di cui al comma  14  del  presente  articolo.  Le
          predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
          superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, e'  stabilito,  in  misura  non
          superiore  al  costo  complessivo   annuo   del   personale
          dell'amministrazione  di  Roma  Capitale  incaricato  della
          gestione di  analoghe  funzioni  transattive,  il  compenso
          annuo per il  Commissario  straordinario.  I  subcommissari
          percepiscono un'indennita', a valere  sul  predetto  fondo,
          non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in
          base  alla  normativa  vigente,  ai  soggetti  chiamati   a
          svolgere le funzioni di Commissario  presso  un  comune  in
          dissesto ai sensi della Tabella A allegata  al  regolamento
          di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile  2000,
          n. 119. Gli importi di cui al quarto e al  quinto  periodo,
          per le attivita'  svolte  fino  al  30  luglio  2010,  sono
          ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per  nuove
          assunzioni del comune di Roma sono ridotte in  misura  pari
          all'importo  del  trattamento  retributivo  corrisposto  al
          Commissario straordinario.  La  gestione  commissariale  ha
          comunque termine, allorche' risultino esaurite le attivita'
          di carattere gestionale di natura straordinaria  e  residui
          un'attivita' meramente esecutiva e adempimentale alla quale
          provvedono gli uffici di Roma Capitale.". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  7-quinquies
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
              "Art. 7-quinquies Fondi 
              1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
          urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo   ai
          settori dell'istruzione  e  agli  interventi  organizzativi
          connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
          di euro.". 
              Si riporta il testo del comma 14-bis dell'art.  14  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "14-bis. Al fine di agevolare i piani  di  rientro  dei
          comuni per  i  quali  sia  stato  nominato  un  commissario
          straordinario, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2011.  Con  decreto,  di  natura  non  regolamentare,   del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di utilizzo  del  fondo.  Al  relativo  onere  si
          provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
          13-ter e 13-quater dell' articolo 38.". 
              Si riporta il testo del  comma  40  dell'art.  1  della
          legge  13  dicembre  2010,  n.  220  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge di stabilita' 2011): 
              "40.  La  dotazione  del  fondo  di  cui   all'articolo
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
          2009, n. 33, e' incrementata di 924  milioni  di  euro  per
          l'anno 2011. Una  quota  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo, pari a 874 milioni di euro  per  l'anno  2011,  e'
          ripartita, con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1  allegato
          alla presente legge. Le risorse,  pari  a  250  milioni  di
          euro, di cui all'ultima voce del  suddetto  elenco  1  sono
          contestualmente  ripartite  con  un   unico   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare  nella
          Gazzetta   Ufficiale,   previo   conforme   parere    delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
          trasmissione della richiesta.  Al  fine  di  assicurare  il
          finanziamento  di   interventi   urgenti   finalizzati   al
          riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori,
          alle attivita' di ricerca, assistenza  e  cura  dei  malati
          oncologici  e  alla  promozione  di   attivita'   sportive,
          culturali e sociali, e' destinata una quota  del  fondo  di
          cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per  l'anno
          2011.   Alla   ripartizione   della   predetta   quota    e
          all'individuazione dei beneficiari si provvede con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
          apposito atto di indirizzo delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per i profili di  carattere  finanziario.  Entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   con   decreto   del   Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
          l'effettuazione  di  interventi  in  favore   del   settore
          dell'autotrasporto di merci.". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del  citato
          decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, e'  istituita  una  Commissione,  presieduta  dal
          Presidente dell'ISTAT e  composta  da  quattro  esperti  di
          chiara fama, tra cui un  rappresentante  di  Eurostat,  che
          durano in carica quattro anni, la quale entro il 1°  luglio
          di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  della   Repubblica   italiana,   provvede   alla
          ricognizione   e   all'individuazione   della   media   dei
          trattamenti economici di cui al comma 1  riferiti  all'anno
          precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle
          previsioni dell'indice armonizzato dei  prezzi  al  consumo
          contenute  nel  Documento  di  economia   e   finanza.   La
          partecipazione alla commissione e' a  titolo  gratuito.  In
          sede di prima applicazione, il decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo e'  adottato
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto;  tenuto  conto  dei  tempi  necessari  a
          stabilire la metodologia di  calcolo  e  a  raccogliere  le
          informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione
          riferite all'anno  2010  sono  provvisoriamente  effettuate
          entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il
          31 marzo 2012.". 
              Si riporta il testo  del  comma  19  dell'art.  14  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "19. I poteri di indirizzo e vigilanza  in  materia  di
          promozione  e  internazionalizzazione  delle  imprese  sono
          esercitati dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  dal
          Ministero  degli  affari  esteri.  Le  linee  guida  e   di
          indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative  risorse
          in materia di promozione  ed  internazionalizzazione  delle
          imprese sono assunte da una  cabina  di  regia,  costituita
          senza nuovi o maggiori  oneri,  copresieduta  dai  Ministri
          degli affari esteri e dello sviluppo economico e  composta,
          oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  da  un  rappresentante,
          rispettivamente,  di  Unioncamere,   della   Confederazione
          generale dell'industria italiana, di R. ETE. Imprese Italia
          e della Associazione bancaria italiana." 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del  citato
          decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "5. I componenti degli organi di  cui  all'allegato  B,
          che  siano   dipendenti   pubblici,   sono   collocati   in
          aspettativa  non  retribuita,  salvo  che  optino  per   il
          mantenimento, in via esclusiva, del  trattamento  economico
          dell'amministrazione di appartenenza.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge
          15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino  della
          dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e
          l'interazione tra pubblico e privato): 
              "2. Per i cittadini italiani collocati fuori  ruolo  ai
          sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n.  1114,
          come sostituito dal comma 1 del  presente  articolo,  fatte
          salve  le  disposizioni   eventualmente   piu'   favorevoli
          previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio
          prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati
          esteri e' computato per intero ai fini  della  progressione
          della carriera, dell'attribuzione degli  aumenti  periodici
          di  stipendio  e,  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla
          medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento  di
          quiescenza e previdenza, nonche' ai fini della  valutazione
          dei titoli.". 
              Si riporta il testo dell'art.  7-vicies  quinquies  del
          decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7  (Disposizioni  urgenti
          per l'universita' e la ricerca, per i beni e  le  attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche, per la mobilita' dei  pubblici  dipendenti,  e
          per semplificare gli  adempimenti  relativi  a  imposte  di
          bollo  e  tasse  di  concessione,  nonche'   altre   misure
          urgenti), convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43: 
              "7-vicies   quinquies.Disposizioni   in   materia    di
          collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici. 
              1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  si  applicano
          anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale
          e a presidente o componente delle autorita'  amministrative
          indipendenti.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni.". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del  citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre
          che alle cariche e agli incarichi negli organismi,  enti  e
          istituzioni, anche collegiali, di cui  all'allegato  A  del
          medesimo comma, anche ai segretari generali,  ai  capi  dei
          dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori
          generali degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi
          equiparati delle amministrazioni centrali dello  Stato.  Ai
          fini  del  presente   comma   per   trattamento   economico
          omnicomprensivo si intende il complesso delle  retribuzioni
          e  delle  indennita'  a  carico  delle  pubbliche   finanze
          percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi
          quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.". 
              Si riporta il testo dell'art. 36 del regio  decreto  18
          novembre    1923,    n.    2440     (Nuove     disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale  dello  Stato),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 36. I residui delle spese correnti e delle  spese
          in conto capitale, non pagati entro  il  secondo  esercizio
          successivo a quello in cui e' stato  iscritto  il  relativo
          stanziamento,   si   intendono   perenti    agli    effetti
          amministrativi. Le somme eliminate  possono  riprodursi  in
          bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli
          esercizi successivi. 
              Le somme stanziate per  spese  in  conto  capitale  non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di  stanziamenti  iscritti   in   forza   di   disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio precedente.  In  tale  caso  il  periodo  di
          conservazione e' protratto di un anno. 
              Le somme eliminate possono riprodursi in  bilancio  con
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli   degli   esercizi
          successivi. 
              Le somme stanziate per spese in  conto  capitale  negli
          esercizi 1979 e precedenti, che al  31  dicembre  1982  non
          risultino  ancora  formalmente   impegnate,   costituiscono
          economie di bilancio da accertare  in  sede  di  rendiconto
          dell'esercizio 1982. 
              [Sono pero' mantenuti oltre al  termine  stabilito  nel
          precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o
          di investimento) relativi ad importi  che  lo  Stato  abbia
          assunto obbligo di pagare per contratto o  in  compenso  di
          opere prestate o di lavori o di forniture eseguite]. 
              I conti dei residui,  distinti  per  Ministeri,  al  31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta indicazione dei residui di cui  al  secondo  comma
          del  presente  articolo,  sono  allegati   oltre   che   al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione. 
              Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
          competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai  residui
          possa  essere  imputata  sui  fondi  della   competenza   e
          viceversa.". 

        
      
          
Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

                            (( Art. 1-bis 
 
 
                    Indennita' di amministrazione 
 
  1. L'articolo 170 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:)) 
  ((  a)  il  trattamento  economico  complessivamente  spettante  al
personale dell'Amministrazione degli affari  esteri  nel  periodo  di
servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio»  e  «assegni
di carattere  fisso  e  continuativo  previsti  per  l'interno»,  non
include  ne'  l'indennita'  di   amministrazione   ne'   l'indennita'
integrativa speciale;)) 
  (( b)  durante  il  periodo  di  servizio  all'estero  al  suddetto
personale possono essere attribuite soltanto le  indennita'  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.)) 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il  testo  dell'art.  170  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): 
              "Art. 170. Assegni e indennita'. 
              Il personale dell'Amministrazione degli affari  esteri,
          oltre allo stipendio e agli assegni di  carattere  fisso  e
          continuativo previsti per l'interno,  compresa  l'eventuale
          indennita' o retribuzione di posizione nella misura  minima
          prevista dalle disposizioni  applicabili,  tranne  che  per
          tali assegni sia diversamente disposto, percepisce,  quando
          e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e  gli
          uffici  consolari  di  prima  categoria,  l'indennita'   di
          servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che
          occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti
          in base alle disposizioni del presente decreto. 
              Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria  puo'
          essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale  suddetto
          in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
          trattamento previsto dal presente decreto. 
              Salvo i casi specificamente previsti,  le  disposizioni
          della presente parte si applicano al  personale  dei  ruoli
          organici dell'Amministrazione degli affari esteri. 
              Ai fini delle  disposizioni  della  presente  parte  si
          intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre  che
          minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i  figli
          naturali legalmente riconosciuti,  i  figli  adottivi,  gli
          affiliati,  i  figli  nati  da  precedente  matrimonio  del
          coniuge, nonche' i figli maggiorenni  inabili  a  qualsiasi
          proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
          previste dall'articolo 7 comma 3,  della  legge  31  luglio
          1975, n. 364.". 
              Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18
          del 1967 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18  febbraio  1967,
          n. 44, S.O. 

        
      
          
Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

                            (( Art. 1-ter 
 
 
                   Calendario del processo civile 
 
  1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e  per  ragioni  di
migliore  organizzazione  del  servizio  di  giustizia,  all'articolo
81-bis delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura
civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) il primo comma e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite
le  parti  e  tenuto  conto  della  natura,  dell'urgenza   e   della
complessita' della  causa,  fissa,  nel  rispetto  del  principio  di
ragionevole  durata  del  processo,  il  calendario   delle   udienze
successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse
espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189,  primo  comma.  I
termini  fissati  nel  calendario  possono  essere  prorogati,  anche
d'ufficio, quando sussistono gravi motivi  sopravvenuti.  La  proroga
deve  essere  richiesta  dalle  parti  prima   della   scadenza   dei
termini»;)) 
  (( b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:)) 
  ((«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al
comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente
tecnico d'ufficio puo' costituire  violazione  disciplinare,  e  puo'
essere considerato ai fini della valutazione  di  professionalita'  e
della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».)) 
  ((2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano   alle
controversie instaurate  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto)). 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'art. 81-bis del regio  decreto
          18 dicembre 1941, n. 1368  (Disposizioni  per  l'attuazione
          del codice di procedura civile e disposizioni transitorie),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 81-bis. Calendario del processo. 
              Il   giudice,   quando   provvede    sulle    richieste
          istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della  natura,
          dell'urgenza e della complessita' della causa,  fissa,  nel
          rispetto del principio di ragionevole durata del  processo,
          il  calendario  delle  udienze  successive,  indicando  gli
          incombenti che verranno  in  ciascuna  di  esse  espletati,
          compresi quelli di cui all'articolo  189,  primo  comma.  I
          termini fissati nel calendario  possono  essere  prorogati,
          anche   d'ufficio,   quando   sussistono    gravi    motivi
          sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle  parti
          prima della scadenza dei termini. 
              Il mancato rispetto dei termini fissati nel  calendario
          di cui al  comma  precedente  da  parte  del  giudice,  del
          difensore  o  del   consulente   tecnico   d'ufficio   puo'
          costituire   violazione   disciplinare,   e   puo'   essere
          considerato ai fini della valutazione di professionalita' e
          della  nomina  o   conferma   agli   uffici   direttivi   e
          semidirettivi." 

        
      
          
Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

                               Art. 2 
 
 
                 Disposizioni in materia di entrate 
 
  ((1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  9,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  18,  comma  22-bis  ,del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  continuano  ad  applicarsi  nei
termini ivi previsti  rispettivamente  dal  1º  gennaio  2011  al  31
dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.)) 
  ((2.  In  considerazione  della  eccezionalita'  della   situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31  dicembre  2013
sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo  unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,  e  successive  modificazioni,  di  importo
superiore a 300.000 euro lordi annui,  e'  dovuto  un  contributo  di
solidarieta' del 3  per  cento  sulla  parte  eccedente  il  predetto
importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000
euro  rilevano  anche  il  reddito  di  lavoro  dipendente   di   cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici  di
cui all'articolo 18, comma 22-bis , del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, al  lordo  del  contributo  di  perequazione  ivi  previsto.  Il
contributo  di  solidarieta'  non  si  applica  sui  redditi  di  cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 18, comma 22-bis ,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito
complessivo. Per l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso
riguardante  il  contributo  di   solidarieta',   si   applicano   le
disposizioni vigenti per le  imposte  sui  redditi.  Con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono  determinate  le  modalita'
tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma,
garantendo  l'assenza  di  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato   e
assicurando  il  coordinamento  tra  le  disposizioni  contenute  nel
presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis , del decreto-legge  n.  98
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di  cui
al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi
al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.)) 
  ((2-bis . Al decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella  misura  del  ventuno
per cento della base imponibile dell'operazione.»;)) 
  ((  b)  il  secondo  comma  dell'articolo  27  e'  sostituito   dal
seguente:)) 
  ((«Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui
all'articolo  22  l'importo  da  versare  o  da  riportare  al   mese
successivo  e'  determinato  sulla  base  dell'ammontare  complessivo
dell'imposta relativa ai corrispettivi  delle  operazioni  imponibili
registrate  per  il  mese  precedente  ai  sensi  dell'articolo   24,
calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i  corrispettivi
stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro  per  cento,  per  110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta  e'
del ventuno per  cento,  moltiplicando  il  quoziente  per  cento  ed
arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo  di
euro»;)) 
  (( c) la rubrica della tabella  B  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Prodotti soggetti a specifiche discipline».)) 
  ((2-ter .  Le  disposizioni  del  comma  2-bis  si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.)) 
  ((2-quater . La variazione dell'aliquota  dell'imposta  sul  valore
aggiunto di cui  al  comma  2-bis  non  si  applica  alle  operazioni
effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nel quinto comma dell'articolo 6 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente
la data di cui al comma  2-ter  sia  stata  emessa  e  registrata  la
fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e  24  del  predetto  decreto,
ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non  sia  stato  ancora
pagato.)) 
  3. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli  di  Stato,  con  propri  decreti  dirigenziali
adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, emana tutte le disposizioni in  materia  di  giochi
pubblici utili al fine di assicurare maggiori  entrate,  potendo  tra
l'altro introdurre nuovi giochi,  indire  nuove  lotterie,  anche  ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco  del  Lotto,
nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,  variare
l'assegnazione della percentuale della posta di  gioco  a  montepremi
ovvero a vincite in denaro, la misura del  prelievo  erariale  unico,
nonche' la percentuale del compenso  per  le  attivita'  di  gestione
ovvero  per  quella  dei  punti  vendita.   Il   Direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre  al
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  disporre  con  propri
decreti,  entro  il  ((30  giugno  2012)),  tenuto  anche  conto  dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi  di  vendita  al
pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente  intervenuti,  l'aumento
dell'aliquota di base ((dell'accisa sui tabacchi lavorati))  prevista
dall'allegato I al decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504  e
successive  modificazioni.  L'attuazione   delle   disposizioni   del
presente comma assicura maggiori entrate in misura  non  inferiore  a
1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  maggiori
entrate derivanti dal presente comma  sono  integralmente  attribuite
allo Stato. 
  4. A fini di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito
comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
sono    adeguate    all'importo    di    euro     duemilacinquecento;
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:
«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011». 
  ((4-bis.  E'  esclusa  l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi  1,
5, 8, 12 e 13 del medesimo  decreto,  commesse  nel  periodo  dal  13
agosto al 31 agosto 2011  e  riferite  alle  limitazioni  di  importo
introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni
di cui al citato articolo 58 sono  applicate  attraverso  gli  uffici
territoriali   del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.
All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  i
commi 18 e 19 sono abrogati.)) 
  5. All'articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti: 
  «2-sexies . Qualora siano state contestate  a  carico  di  soggetti
iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali,  nel  corso  di  un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere  il
documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
e' disposta in ogni caso la  sanzione  accessoria  della  sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad
un mese. In caso di recidiva,  la  sospensione  e'  disposta  per  un
periodo da quindici giorni a sei mesi.  In  deroga  all'articolo  19,
comma 7, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di
sospensione  sono  comunicati  all'ordine  professionale  ovvero   al
soggetto competente alla  tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
pubblicazione  sul  relativo  sito  ((internet)).  Si  applicano   le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter . 
  2-septies . Nel caso in cui le violazioni di cui al comma  2-sexies
siano  commesse  nell'esercizio  in  forma  associata  di   attivita'
professionale, la sanzione accessoria di cui  al  medesimo  comma  e'
disposta nei confronti di tutti gli associati.». 
  ((5-bis  .  L'Agenzia  delle  entrate  e  le  societa'  del  gruppo
Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata
del bilancio dello Stato  le  somme  dichiarate  e  non  versate  dai
contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a  ruolo
e la  notifica  delle  relative  cartelle  di  pagamento,  provvedono
all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  di  una
ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta  giorni,  le
societa'  del  gruppo  Equitalia  e  quelle  di  Riscossione  Sicilia
provvedono, altresi',  ad  avviare  nei  confronti  di  ciascuno  dei
contribuenti di  cui  al  periodo  precedente  ogni  azione  coattiva
necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute  e  non
corrisposte, maggiorate  degli  interessi  maturati,  anche  mediante
l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato  e  non  versato
alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo  del
31 dicembre 2011.)) 
  ((5-ter . In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte
a ruolo entro il termine di cui al  comma  5-bis  ,  si  applica  una
sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del
contribuente relativa a tutti  i  periodi  di  imposta  successivi  a
quelli condonati, per i quali e'  ancora  in  corso  il  termine  per
l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle
entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre  2012,  anche
con riguardo alle attivita'  svolte  dal  contribuente  medesimo  con
identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni
relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al  condono  di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011
sono prorogati di un anno.)) 
  6. Le ritenute, le imposte sostitutive  sugli  interessi,  premi  e
ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui  redditi  diversi  di
cui all'articolo 67, comma 1, lettere  da  c-bis  a  c-quinquies  del
medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura  del
20 per cento. 
  7. La  disposizione  di  cui  al  comma  6  non  si  applica  sugli
interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e
sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  c-ter),
ovvero sui redditi di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi: 
  a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed
equiparati; 
  b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista  di  cui  al
decreto emanato ai sensi  dell'articolo  ((168-bis  ,  comma  1,  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)); 
  c)  titoli  di  risparmio  per  l'economia   meridionale   di   cui
all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti. 
  8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica  altresi'  agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all'articolo 27, comma 3-ter  ,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  al  risultato  netto
maturato delle forme di previdenza complementare di  cui  al  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
  9. La misura dell'aliquota di  cui  al  comma  6  si  applica  agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all'articolo  44
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º
gennaio 2012. 
  10. Per i  dividendi  e  proventi  ad  essi  assimilati  la  misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli  percepiti  dallo
gennaio 2012. 
  11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo  2,
comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n.  239,  la  misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro  provento  di  cui  all'articolo  44  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  maturati  a
partire dal 1º gennaio 2012. 
  12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati  maturati  a
partire dal 1º gennaio 2012. 
  ((12-bis . All'articolo l, comma 7, della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, le parole: «non utilizzate in tutto o in parte» e: «spettano»
sono sostituite, rispettivamente,  dalle  seguenti:  «possono  essere
utilizzate» e: «oppure possono essere trasferite».)) 
  ((12-ter . All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, le parole da: «spettano» fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni possono essere
utilizzate dal  venditore  oppure  essere  trasferite  all'acquirente
persona fisica».)) 
  13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 26: 
  1) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «((1.))  I  soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni,
titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta  del  20
per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri  proventi
corrisposti ai possessori»; 
  2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi; 
  3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:  «3-bis.  I  soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono  i  proventi
di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una
ritenuta con aliquota  del  20  per  cento.  Nel  caso  dei  rapporti
indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta  e'  operata,  in
luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi  e  gli
altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»; 
  4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; 
  b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo,  dopo  le
parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto  di
una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.»; 
  c) all'articolo 27: 
  1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
  2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «((dei quattro noni))»
sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto»; 
  14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter , dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis . I proventi di cui  ai
commi 1 e 2 sono determinati al  netto  di  una  quota  dei  proventi
riferibili alle obbligazioni e altri titoli di  cui  all'articolo  31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
modalita' di individuazione  della  quota  dei  proventi  di  cui  al
periodo precedente.». 
  15. Nel testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 18, comma 1, le parole «commi 1-bis e 1-ter »  sono
sostituite dalle parole «comma 1-bis »; 
  b)  all'articolo  73,  il  comma  5-quinquies,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «5-quinquies.  Gli  organismi  di   investimento   collettivo   del
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli
con  sede  in  Lussemburgo,  gia'  autorizzati  al  collocamento  nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del  decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983,  n.  649,  e  successive  modificazioni,  non  sono
soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di
capitale sono a titolo di  imposta.  Non  si  applicano  la  ritenuta
prevista dal comma 2 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e
depositi bancari e le ritenute previste  dai  commi  3-bis  e  5  del
medesimo  articolo  26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto
decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.
77, e successive modificazioni.». 
  16. Nel decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1990,  n.  227,  all'articolo  4,
comma 1, ((le parole «commi 1-bis e 1-ter  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1-bis ».)) 
  17.  Nella  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,   il   comma   115
dell'articolo 3 e' sostituito  dal  seguente:  «((115.))Se  i  titoli
indicati nel comma 1 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa'  o
enti, diversi dalle banche,  il  cui  capitale  e'  rappresentato  da
azioni non negoziate in  mercati  regolamentati  degli  Stati  membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo  sullo  Spazio
economico europeo che sono inclusi nella  lista  di  cui  al  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo  168-bis,  comma  1,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero  da
quote, gli interessi passivi sono deducibili  a  condizione  che,  al
momento di emissione,  il  tasso  di  rendimento  effettivo  non  sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di  riferimento,  per  le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati  regolamentati
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  degli  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
lista di cui al citato  decreto,  o  collocati  mediante  offerta  al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento  di  emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di  due  terzi,  delle
obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il
tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al
periodo  precedente,  gli  interessi  passivi   eccedenti   l'importo
derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili  dal
reddito di impresa. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze i limiti indicati nel primo periodo  possono  essere  variati
tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni
e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani.  I
tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo  riguardo,  ove
necessario, all'importo e  alla  durata  del  prestito  nonche'  alle
garanzie prestate.». 
  18. Nel decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2: 
  1) il comma 1-ter e' abrogato; 
  2)  il  comma  1-quater  e'  sostituito  dal  seguente:  «1-quater.
L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi  ed  altri
proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1»; 
  3) nel  comma  2,  le  parole  «commi  1,  1-bis  e  1-ter  »  sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis »; 
  b) all'articolo 3, comma 5, le parole «commi 1-bis e 1-ter  »  sono
sostituite dalle parole «comma 1-bis »; 
  c) all'articolo 5, le  parole  «commi  1,  1-bis  e  1-ter  »  sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis ». 
  19.  Nel  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Ai fini de presente comma,  i  redditi  diversi  derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  sono
computati  nella   misura   del   62,5   per   cento   dell'ammontare
realizzato;»; 
  b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5  per
cento dell'ammontare realizzato;»; 
  c) all'articolo 7: 
  1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)la
ritenuta prevista dal  comma  2  dell'articolo  26  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;»; 
  2) al comma 3, lettera c), le parole «del 12,50 per cento», ovunque
ricorrano, sono soppresse; 
  3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:  «Ai
fini del presente comma, i redditi  derivanti  dalle  obbligazioni  e
dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  ed  equiparati  e  dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura
del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;». 
  20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo  6,
comma 1, le parole «del 12,50 per cento» sono soppresse. 
  21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  all'articolo
17, comma 3, le parole «del 12,50 per cento,» sono soppresse. 
  22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia  di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
discipline prudenziali nazionali,  emessi  da  intermediari  vigilati
dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e  diversi  da
azioni e titoli similari, si applica il  regime  fiscale  di  cui  al
decreto legislativo 1º aprile 1996,  n.  239.  Le  remunerazioni  dei
predetti strumenti finanziari sono in ogni caso  deducibili  ai  fini
della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta  ferma
l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo  109,  comma  9,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La  presente
disposizione si applica con  riferimento  agli  strumenti  finanziari
emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. 
  23.  I  redditi  di  cui  all'articolo   44,   comma   1,   lettera
((g))-quater), del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge
26 settembre  1985,  n.  482,  o  a  imposta  sostitutiva,  ai  sensi
dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di  una  quota  dei
proventi  riferibili  alle  obbligazioni  e  altri  titoli   di   cui
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente. 
  24. Le disposizioni dei commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
decorrere dal 1º gennaio 2012. 
  25. A decorrere dal 1º  gennaio  2012  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
  a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.
95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216; 
  b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7  del  decreto-legge  20  giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425. 
  26. Ai fini dell'applicazione ((delle disposizioni di cui al  comma
11)),  per  gli  interessi  e  altri  proventi  soggetti  all'imposta
sostitutiva di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, gli
intermediari di cui all'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data  del  31  dicembre  2011,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
svolgimento delle operazioni di addebito e  di  accredito  del  conto
unico. 
  27.  Ai  redditi  di  cui  all'articolo  44,   comma   1,   lettera
((g))-quater), del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
derivanti da contratti sottoscritti fino  al  31  dicembre  2011,  si
applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita
al periodo intercorrente tra la data  di  sottoscrizione  o  acquisto
della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai  fini  della  determinazione
dei  redditi  di  cui  al   precedente   periodo   si   tiene   conto
dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento  dei  premi
medesimi  e  del  tempo  intercorso  tra  pagamento   dei   premi   e
corresponsione dei proventi, secondo le  disposizioni  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  28. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino
alla data del 31  dicembre  2011  sono  portate  in  deduzione  dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettere da c-bis) a  c-quinquies),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi approvato con il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente,  per
una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi  i
limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli  68,  comma  5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,  comma
5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  29. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2012, agli effetti  della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  puo'
essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti,  valute  estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti  finanziari,
rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a  condizione  che
il contribuente: 
  a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze,
delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo  44,  comma  1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma  5-((quinquies  del
citato testo unico,))  a  organismi  di  investimento  collettivo  in
valori mobiliari di diritto estero,  di  cui  all'articolo  10-ter  ,
comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
  b) provveda al versamento  dell'imposta  sostitutiva  eventualmente
dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli  5  e  6  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  30. Ai fini del comma 29,  nel  caso  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di  cui  alla
lettera a) del comma 29  e'  esercitata,  in  sede  di  dichiarazione
annuale dei redditi e  si  estende  a  tutti  i  titoli  o  strumenti
finanziari detenuti;  l'imposta  sostitutiva  dovuta  e'  corrisposta
secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello  stesso
articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o
certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'
essere esercitata entro il 31 marzo 2012;  l'imposta  sostitutiva  e'
versata dagli intermediari  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone
provvista dal contribuente. 
  31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi  29  e  30,
per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   derivanti   dalla
partecipazione agli ((organismi di investimento collettivo di cui  al
comma 29, lettera a),)) l'opzione puo' essere esercitata entro il  31
marzo 2012, con comunicazione ai soggetti  residenti  incaricati  del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della  negoziazione
delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata  dai  medesimi
soggetti  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone   provvista   dal
contribuente. 
  32. Le minusvalenze e perdite di  cui  all'articolo  67,  comma  1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui
al comma precedente sono portate in  deduzione  dalle  plusvalenze  e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,  lettere
da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte  sui  redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31  dicembre  2012,
per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. 
  33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  gli  eventuali
risultati negativi di gestione rilevati alla  data  del  31  dicembre
2011 sono portati in deduzione dai  risultati  di  gestione  maturati
successivamente, per una quota  pari  al  62,5  per  cento  del  loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  34. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32. 
  35 All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998,  n.  146,  dopo  la  parola  «446»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e che i contribuenti interessati  risultino  congrui  alle
risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in
relazione al periodo di imposta precedente».  All'articolo  1,  comma
1-bis , del decreto del Presidente della Repubblica 31  maggio  1999,
n. 195, dopo  le  parole  «o  aree  territoriali»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, o per aggiornare  o  istituire  gli  indicatori  di  cui
all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146». 
  ((35-bis  .  All'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:)) 
  (( a) al comma 1, lettera d) , le parole: «e  amministrativi»  sono
soppresse;)) 
  (( b) al comma 3-bis , dopo le parole: «procedura  civile  e»  sono
inserite le seguenti: «il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata ai sensi dell'articolo»;)) 
  (( c) al comma 6, e' aggiunto il seguente  periodo:  «Se  manca  la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo  si
presume del valore indicato al comma 6-quater , lettera f) »;)) 
  (( d) al comma 6-bis , lettera e) , sono  soppressi  i  due  ultimi
periodi;)) 
  (( e) dopo il comma 6-bis , e' inserito il seguente:)) 
  ((«6-bis .1. Gli importi di cui alle lettere a) , b ), c) ,  d)  ed
e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove  il  difensore  non
indichi il proprio indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il
proprio recapito fax, ai  sensi  dell'articolo  136  del  codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale
nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e'
dovuto in ogni caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso  di
compensazione giudiziale delle spese  e  anche  se  essa  non  si  e'
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai  fini  del  presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»;)) 
  (( f) al comma 6-quater , lettera c) , sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti  parole:  «e  per  le  controversie  tributarie  di   valore
indeterminabile».)) 
  ((35-ter . Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 125, primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Il difensore deve, altresi', indicare  il  proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e  il  proprio  numero  di
fax»;)) 
  (( b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
  ((«Tutte le comunicazioni alle parti devono essere  effettuate  con
le modalita' di cui al terzo comma».)) 
  ((35-quater . Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 18, comma  2,  lettera  b)  ,  dopo  le  parole:
«codice fiscale» sono aggiunte  le  seguenti:  «e  dell'indirizzo  di
posta elettronica certificata»;)) 
  (( b) all'articolo 18, comma 4, dopo le  parole:  «codice  fiscale»
sono inserite le seguenti:  «e  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata»;)) 
  (( c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve
depositare la nota di iscrizione al ruolo,  contenente  l'indicazione
delle parti, del difensore che si costituisce,  dell'atto  impugnato,
della materia del contendere, del valore della controversia  e  della
data di notificazione del ricorso».)) 
  ((35-quinquies . Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 37, al  comma  3,  le  parole:  «entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2011», e al comma  7,
le parole:  «alle  controversie  instaurate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai procedimenti iscritti a ruolo»;)) 
  (( b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio  i
magistrati non collocati  a  riposo  al  momento  dell'indizione  dei
concorsi».)) 
  ((35-sexies. All'articolo 8, comma 5,  del  decreto  legislativo  4
marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
giudice  condanna  la  parte  costituita  che,  nei   casi   previsti
dall'articolo  5,  non   ha   partecipato   al   procedimento   senza
giustificato motivo, al versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo  unificato
dovuto per il giudizio».)) 
  ((35-septies. All'articolo 8 del decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modifiche:)) 
  (( a) al comma 1, lettera m-bis  ),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, ed esercitano, anche in forma non individuale, le
attivita' individuate nella lettera ))i)((»;)) 
  (( b) al comma 1-bis , al primo ed al secondo periodo,  le  parole:
«parenti  fino  al  terzo  grado»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«parenti fino al secondo grado».)) 
  ((35-octies. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e' istituita un'imposta di
bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli  istituti
bancari, le agenzie «money transfer» ed  altri  agenti  in  attivita'
finanziaria. L'imposta e' dovuta  in  misura  pari  al  2  per  cento
dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di
prelievo pari a 3 euro. L'imposta non e' dovuta per  i  trasferimenti
effettuati dai  cittadini  dell'Unione  europea  nonche'  per  quelli
effettuati  verso  i  Paesi  dell'Unione  europea.  Sono  esentati  i
trasferimenti effettuati da  soggetti  muniti  di  matricola  INPS  e
codice fiscale.)) 
  ((36. Le maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono
riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con
apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia
e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti,
in termini  permanenti,  dall'attivita'  di  contrasto  all'evasione.
Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento
del pareggio di bilancio ed alla riduzione del  debito,  confluiranno
in un Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e
saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi
gravanti sulle famiglie e sulle imprese.)) 
  ((36-bis. In  anticipazione  della  riforma  del  sistema  fiscale,
all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) alla lettera b) , le parole: «per la quota del 30 per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;)) 
  (( b) alla lettera b-bis), le parole: «per  la  quota  del  55  per
cento» sono sostituite dalle seguenti:  «per  la  quota  del  65  per
cento».)) 
  ((36-ter . Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge  15  aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  giugno
2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso  alla  quota  degli
utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si  applica
alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali».)) 
  ((36-quater . Le disposizioni di cui ai commi 36-bis  e  36-ter  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata  applicando  le
disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter .)) 
  ((36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle  societa'
di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  e  successive  modificazioni,  dovuta  dai  soggetti   indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  e'
applicata con una maggiorazione  di  10,5  punti  percentuali.  Sulla
quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi  dell'articolo  5
del testo unico delle  imposte  sui  redditi  dai  soggetti  indicati
dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  a
societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova
comunque applicazione detta maggiorazione.)) 
  ((36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma  1,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle
imposte sui redditi, assoggettano autonomamente  il  proprio  reddito
imponibile alla  maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e
provvedono al relativo versamento.)) 
  ((36-septies. Il  comma  36-sexies  trova  applicazione  anche  con
riguardo alla quota di reddito  imputato  per  trasparenza  ai  sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23  dicembre
1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia  esercitato  l'opzione
per la tassazione di gruppo ai  sensi  dell'articolo  117  del  testo
unico delle imposte sui redditi.)) 
  ((36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma  1,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita'  di
partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo
115 o all'articolo 116 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
assoggettano  autonomamente  il  proprio  reddito   imponibile   alla
maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e  provvedono   al
relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30,  comma  1,
della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  che  abbiano  esercitato,  in
qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
al citato articolo 115 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
assoggettano  il  proprio  reddito  imponibile   alla   maggiorazione
prevista dal comma 36-quinquies  ,  senza  tener  conto  del  reddito
imputato dalla societa' partecipata.)) 
  ((36-novies. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  36-quinquies  a
36))-octies((  si  applicano  a  decorrere  dal   periodo   d'imposta
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da
36-quinquies a 36-octies.)) 
  ((36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di  cui  all'articolo
30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societa' e  gli
enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per
tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati  non  operativi  a
decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e  per  gli
effetti del citato  articolo  30.  Restano  ferme  le  cause  di  non
applicazione della disciplina in materia di societa' non operative di
cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.)) 
  ((36-undecies. Il  comma  36))-decies((  trova  applicazione  anche
qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le societa'  e
gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno
abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato  ai
sensi dell'articolo 30, comma  3,  della  citata  legge  n.  724  del
1994.)) 
  ((36-duodecies. Le disposizioni di cui  ai  commi  36))-decies((  e
36))-undecies((  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi  36))-decies((
e 36))-undecies((.)) 
  ((36-terdecies. All'articolo 67, comma 1,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera
h-bis ), e' inserita la seguente:)) 
  ((«h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo
annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a  soci  o
familiari dell'imprenditore».)) 
  ((36))-quaterdecies((.  I  costi  relativi  ai  beni   dell'impresa
concessi in godimento a soci o  familiari  dell'imprenditore  per  un
corrispettivo annuo inferiore al valore di  mercato  del  diritto  di
godimento non sono in ogni caso  ammessi  in  deduzione  dal  reddito
imponibile.)) 
  ((36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato  e  il
corrispettivo annuo concorre alla formazione del  reddito  imponibile
del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo  67,  comma
1, lettera h-ter ),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.)) 
  ((36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attivita'  di  controllo,
nelle  ipotesi  di  cui  al   comma   36))-quaterdecies((   l'impresa
concedente  ovvero  il  socio  o   il   familiare   dell'imprenditore
comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi
in godimento. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto   sono
individuati modalita' e termini per  l'effettuazione  della  predetta
comunicazione. Per l'omissione della  comunicazione,  ovvero  per  la
trasmissione della stessa con dati incompleti  o  non  veritieri,  e'
dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30  per  cento
della  differenza  di  cui  al  comma  36-quinquiesdecies.   Qualora,
nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i  contribuenti  si  siano
conformati alle  disposizioni  di  cui  ai  commi  36-quaterdecies  e
36-quinquiesdecies,  e'  dovuta,  in  solido,  la  sanzione  di   cui
all'articolo 11, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471.)) 
  ((36-septiesdecies . L'Agenzia delle entrate procede a  controllare
sistematicamente  la  posizione  delle  persone  fisiche  che   hanno
utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione
sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma
di finanziamento o capitalizzazione effettuata  nei  confronti  della
societa'.)) 
  ((36-duodevicies . Le disposizioni di cui ai commi da  36-terdecies
a 36-septiesdecies si applicano a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da
36))-terdecies(( a 36-septiesdecies .)) 
  ((36-undevicies. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  7,
undicesimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate puo'  procedere  alla
elaborazione  di  specifiche  liste  selettive  di  contribuenti   da
sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti  e
operazioni di cui al citato  articolo  7,  sesto  comma,  sentite  le
associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie
di informazioni da acquisire.)) 
  ((36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del  Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,  e'  abrogata  la  lettera
))rr)((.)) 
  ((36-vicies semel. Al decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,
sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3;)) 
  (( b) all'articolo 3, comma 1, lettera a)  ,  le  parole:  «a  lire
centocinquanta milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  euro
trentamila»;)) 
  (( c) all'articolo 3, comma 1, lettera b) , le parole: «a lire  tre
miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»;)) 
  (( d) all'articolo 4, comma 1, lettera a)  ,  le  parole:  «a  lire
duecento  milioni»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «a   euro
cinquantamila»;)) 
  (( e) all'articolo 4, comma 1, lettera b)  ,  le  parole:  «a  lire
quattro  miliardi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  euro  due
milioni»;)) 
  (( f) all'articolo 5, comma 1, le parole:  «a  lire  centocinquanta
milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro trentamila»;)) 
  (( g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3;)) 
  (( h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:)) 
  ((«2-bis. Per i delitti previsti dagli  articoli  da  2  a  10  del
presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena
di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione  nei
casi in cui  ricorrano  congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore  al  30  per  cento  del
volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa  sia  superiore  a
tre milioni di euro»;)) 
  (( i) all'articolo 13,  comma  1,  le  parole:  «alla  meta'»  sono
sostituite dalle seguenti «ad un terzo»;)) 
  (( l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
  ((«1-bis. I termini di prescrizione per i  delitti  previsti  dagli
articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»;)) 
  (( m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:)) 
  ((«2-bis . Per i delitti di cui al presente decreto  l'applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale
puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra  la  circostanza
attenuante di cui ai commi 1 e 2».)) 
  ((36-vicies bis. Le norme di cui al comma  36))-vicies((  semel  si
applicano ai fatti successivi alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.)) 
  ((36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con
ricavi e compensi dichiarati non superiori a  5  milioni  di  euro  i
quali  per  tutte  le  operazioni   attive   e   passive   effettuate
nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti  di
pagamento diversi  dal  denaro  contante  e  nelle  dichiarazioni  in
materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori  finanziari
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,  in  corso  nel  periodo  di
imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e  6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  ridotte  alla
meta'.)) 
  ((36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo  le  parole:
«agli effetti dell'IVA» sono inserite  le  seguenti:  «iscritti  alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  da  almeno
un anno,  che  dimostrino  una  effettiva  operativita'  e  attestino
regolarita'  dei  versamenti  IVA,  con  le  modalita'  definite  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,».)) 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9
          del decreto-legge 31 maggio  2010  n.  78,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  recante
          "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica": 
              "2.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica concordati in sede  europea,  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2013   i
          trattamenti economici complessivi dei  singoli  dipendenti,
          anche di qualifica dirigenziale,  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi  annui
          sono ridotti del 5 per cento  per  la  parte  eccedente  il
          predetto importo fino a 150.000 euro, nonche'  del  10  per
          cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito  della
          predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
          puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro  lordi  annui;
          le indennita' corrisposte ai responsabili degli  uffici  di
          diretta collaborazione dei Ministri  di  cui  all'art.  14,
          comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  sono
          ridotte  del  10  per  cento;  la  riduzione   si   applica
          sull'intero importo dell'indennita'. Per i  procuratori  ed
          avvocati  dello  Stato  rientrano  nella   definizione   di
          trattamento economico complessivo,  ai  fini  del  presente
          comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30
          ottobre 1933, n. 1611.  La  riduzione  prevista  dal  primo
          periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto e sino  al  31  dicembre  2013,  nell'ambito  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche  e
          integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti
          ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di  livello
          generale, non possono essere stabiliti in misura  superiore
          a quella indicata nel contratto  stipulato  dal  precedente
          titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
          ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.". 
              Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   22-bis
          dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
          finanziaria": 
              "22-bis. In considerazione della  eccezionalita'  della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino  al
          31 dicembre 2014, i trattamenti  pensionistici  corrisposti
          da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i  cui
          importi complessivamente superino 90.000 euro lordi  annui,
          sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari  al
          5 per cento della parte eccedente il predetto importo  fino
          a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per  la  parte
          eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta  riduzione
          il trattamento pensionistico complessivo  non  puo'  essere
          comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.  Ai  predetti
          importi concorrono anche i  trattamenti  erogati  da  forme
          pensionistiche che  garantiscono  prestazioni  definite  in
          aggiunta o ad integrazione  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio,  ivi  comprese  quelle  di  cui  al   decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n.   563,   al   decreto
          legislativo  20  novembre  1990,   n.   357,   al   decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i  trattamenti
          che assicurano prestazioni definite  dei  dipendenti  delle
          regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla  legge
          20 marzo 1975,  n.  70,  e  successive  modificazioni,  ivi
          compresa  la  gestione  speciale  ad  esaurimento  di   cui
          all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza
          obbligatorie presso l'INPS per il  personale  addetto  alle
          imposte di  consumo,  per  il  personale  dipendente  dalle
          aziende private del gas e per  il  personale  gia'  addetto
          alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
          trattenuta relativa al predetto contributo di  perequazione
          e' applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a
          conclusione  dell'anno  di  riferimento,   all'atto   della
          corresponsione  di   ciascun   rateo   mensile.   Ai   fini
          dell'applicazione della  predetta  trattenuta  e'  preso  a
          riferimento il trattamento pensionistico complessivo  lordo
          per l'anno considerato. L'INPS, sulla  base  dei  dati  che
          risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
          1971, n. 1388, e  successive  modificazioni,  e'  tenuto  a
          fornire a tutti gli enti interessati i  necessari  elementi
          per l'effettuazione  della  trattenuta  del  contributo  di
          perequazione,   secondo    modalita'    proporzionali    ai
          trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono
          versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui  e'
          erogato il trattamento su cui e' effettuata la  trattenuta,
          all'entrata del bilancio dello Stato.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
              "Art. 8. Determinazione del reddito complessivo - 1. Il
          reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
          categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite
          derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'
          articolo 66 e quelle derivanti  dall'esercizio  di  arti  e
          professioni.  Non   concorrono   a   formare   il   reddito
          complessivo dei  percipienti  i  compensi  non  ammessi  in
          deduzione ai sensi dell'articolo 60. 
              2. Le perdite delle societa' in nome collettivo  ed  in
          accomandita semplice di cui all' articolo 5, nonche' quelle
          delle societa' semplici e delle associazioni  di  cui  allo
          stesso  articolo  derivanti  dall'esercizio   di   arti   e
          professioni, si sottraggono per ciascun socio  o  associato
          nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
          della  societa'  in  accomandita  semplice   che   eccedono
          l'ammontare del capitale sociale la  presente  disposizione
          si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 
              3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali e  quelle  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          computate in diminuzione dai  relativi  redditi  conseguiti
          nei periodi di imposta e per la differenza nei  successivi,
          ma non oltre il quinto,  per  l'intero  importo  che  trova
          capienza in essi. La presente disposizione non  si  applica
          per le perdite determinate a norma dell'  articolo  66.  Si
          applicano le disposizioni dell' articolo 84,  comma  2,  e,
          limitatamente  alle  societa'  in  nome  collettivo  ed  in
          accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo
          articolo 84.". 
              Si riporta il testo degli articoli 16 e 27 e la rubrica
          della Tabella B del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e  disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  16.  Aliquote  dell'imposta  -   1.   L'aliquota
          dell'imposta e' stabilita  nella  misura  del  ventuno  per
          cento della base imponibile dell'operazione. 
              2. L'aliquota e' ridotta al  dieci  per  cento  per  le
          operazioni che  hanno  per  oggetto  i  beni  e  i  servizi
          elencati  nella  allegata  tabella  A,  salvo  il  disposto
          dell'art. 34, ed e' elevata  al  trentotto  per  cento  per
          quelle che hanno per oggetto i beni elencati  nell'allegata
          tabella B. 
              3.  Per  le  prestazioni  di  servizi   dipendenti   da
          contratti d'opera,  di  appalto  e  simili  che  hanno  per
          oggetto la produzione di beni e per  quelle  dipendenti  da
          contratti di locazione finanziaria, di noleggio  e  simili,
          l'imposta si applica con la  stessa  aliquota  che  sarebbe
          applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con
          contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili." 
              "Art. 27. Liquidazioni e versamenti mensili - 1. Se dal
          calcolo risulta una differenza a favore  del  contribuente,
          il relativo importo e' computato  in  detrazione  nel  mese
          successivo 
              2.Per  i  commercianti  al  minuto  e  per  gli   altri
          contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare  o
          da riportare al mese successivo e' determinato  sulla  base
          dell'ammontare   complessivo   dell'imposta   relativa   ai
          corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il
          mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una
          quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi  stessi
          per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per  110
          quando l'imposta e' del dieci per  cento,  per  121  quando
          l'imposta  e'  del  ventuno  per  cento,  moltiplicando  il
          quoziente  per  cento  ed  arrotondando  il  prodotto,  per
          difetto o per eccesso, al centesimo di euro." 
              "Tabella B. Prodotti soggetti a specifiche discipline -
          a) lavori in platino, esclusi quelli per  uso  industriale,
          sanitario  e  di  laboratorio;   prodotti   con   parti   o
          guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del
          prezzo; 
              b) pelli da pellicceria, conciate  o  preparate,  anche
          confezionate in tavole, sacchi,  mappette,  croci  o  altri
          simili  manufatti,  di  zibellino,  ermellino,  chincilla',
          ocelot,  leopardo,  giaguaro,  ghepardo,  tigre,   pantera,
          zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora,  lontra
          sealskin, lontra di fiume, volpe argentata,  volpe  bianca,
          ghiottone, scimmia,  scoiattolo,  orso  bianco,  donnola  e
          relative confezioni; 
              c) vini spumanti a  denominazione  di  origine  la  cui
          regolamentazione   obbliga   alla   preparazione   mediante
          fermentazione naturale in bottiglia; 
              d) lettera soppressa ; 
              e) lettera soppressa ; 
              f) motocicli per uso privato con motore  di  cilindrata
          superiore a 350 centimetri cubici; 
              g) lettera soppressa; 
              h)  tappeti  e  guide  fabbricati  a   mano   originari
          dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.". 
              Si riporta il testo vigente  degli  articoli  6,  comma
          quinto, 21, 23 e 24 del citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 633 del 1972: 
              "Art. 6. Effettuazione delle operazioni. (Omissis). 
              L'imposta  relativa  alle  cessioni  di  beni  ed  alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le  operazioni  si  considerano   effettuate   secondo   le
          disposizioni dei commi precedenti e  l'imposta  e'  versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati nel numero 114) della  terza  parte  dell'allegata
          tabella A effettuate dai farmacisti,  per  le  cessioni  di
          beni e le prestazioni  di  servizi  ai  soci,  associati  o
          partecipanti, di  cui  al  quarto  comma  dell'articolo  4,
          nonche' per quelle fatte  allo  Stato,  agli  organi  dello
          Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
          pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti  ai
          sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
          alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura,  agli  istituti  universitari,   alle   unita'
          sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
          di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
          agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e  a  quelli
          di previdenza, l'imposta  diviene  esigibile  all'atto  del
          pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta'  di
          applicare  le  disposizioni  del  primo  periodo.  Per   le
          cessioni di beni di  cui  all'articolo  21,  quarto  comma,
          quarto  periodo,  l'imposta  diviene  esigibile  nel   mese
          successivo a quello della loro effettuazione." 
              "Art. 21. Fatturazione delle operazioni. 1 Per ciascuna
          operazione imponibile il soggetto che effettua la  cessione
          del bene o la  prestazione  del  servizio  emette  fattura,
          anche sotto forma di nota, conto,  parcella  e  simili,  o,
          ferma restando la  sua  responsabilita',  assicura  che  la
          stessa  sia  emessa  dal  cessionario  o  dal  committente,
          ovvero, per suo  conto,  da  un  terzo.  L'emissione  della
          fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del
          terzo residente in un Paese con il quale non esiste  alcuno
          strumento giuridico che disciplini la reciproca  assistenza
          e' consentita a  condizione  che  ne  sia  data  preventiva
          comunicazione all'amministrazione finanziaria e purche'  il
          soggetto passivo nazionale abbia  iniziato  l'attivita'  da
          almeno cinque anni e nei suoi  confronti  non  siano  stati
          notificati, nei cinque anni precedenti, atti  impositivi  o
          di contestazione di violazioni sostanziali  in  materia  di
          imposta  sul  valore  aggiunto.   Con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  sono  determinate  le
          modalita', i contenuti e  le  procedure  telematiche  della
          comunicazione. La fattura si ha per emessa  all'atto  della
          sua consegna o spedizione all'altra parte  ovvero  all'atto
          della sua trasmissione per via elettronica. 
              2 La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo
          per anno solare e contiene le seguenti indicazioni: 
              a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza  o
          domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata  l'operazione,
          del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
          organizzazione   per   i   soggetti   non   residenti    e,
          relativamente al cedente o prestatore,  numero  di  partita
          IVA. Se non si tratta di imprese, societa'  o  enti  devono
          essere indicati, in  luogo  della  ditta,  denominazione  o
          ragione sociale, il nome e il cognome; 
              b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi
          formanti oggetto dell'operazione; 
              c)  corrispettivi  ed  altri  dati  necessari  per   la
          determinazione della base imponibile,  compreso  il  valore
          normale dei beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'art. 15, n. 2; 
              d) valore normale degli altri beni ceduti a  titolo  di
          sconto, premio o abbuono; 
              e) aliquota, ammontare dell'imposta  e  dell'imponibile
          con arrotondamento al centesimo di euro; 
              f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del
          committente del servizio qualora sia debitore  dell'imposta
          in luogo del cedente o del  prestatore,  con  l'indicazione
          della relativa norma; 
              f-bis) il  numero  di  identificazione  IVA  attribuito
          dallo  Stato  membro  di  stabilimento  del  cessionario  o
          committente, per le operazioni effettuate nei confronti  di
          soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato  membro
          della Comunita'; 
              g) data della prima immatricolazione  o  iscrizione  in
          pubblici registri e numero dei chilometri  percorsi,  delle
          ore navigate o delle ore volate, se  trattasi  di  cessione
          intracomunitaria  di  mezzi  di  trasporto  nuovi,  di  cui
          all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427; 
              h) annotazione che la stessa e' compilata  dal  cliente
          ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo. 
              3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce  la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma  2,
          lettere b), c) ed e), devono essere indicati  distintamente
          secondo   l'aliquota   applicabile.   Per   le   operazioni
          effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo
          destinatario puo' essere emessa una sola fattura.  In  caso
          di  piu'  fatture  trasmesse  in  unico  lotto,   per   via
          elettronica, allo stesso destinatario da parte di un  unico
          fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle  diverse
          fatture possono essere inserite una sola volta, purche' per
          ogni   fattura   sia   accessibile   la   totalita'   delle
          informazioni. La trasmissione  per  via  elettronica  della
          fattura,  non   contenente   macroistruzioni   ne'   codice
          eseguibile,   e'   consentita   previo   accordo   con   il
          destinatario.  L'attestazione  della  data,  l'autenticita'
          dell'origine e l'integrita'  del  contenuto  della  fattura
          elettronica   sono   rispettivamente   garantite   mediante
          l'apposizione su ciascuna fattura o sul  lotto  di  fatture
          del  riferimento  temporale  e  della   firma   elettronica
          qualificata  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI   di
          trasmissione  elettronica  dei  dati  che  garantiscano   i
          predetti requisiti di autenticita' e integrita'. Le fatture
          in  lingua  straniera  devono  essere  tradotte  in  lingua
          nazionale a richiesta  dell'amministrazione  finanziaria  e
          gli importi possono essere  espressi  in  qualsiasi  valuta
          purche' l'imposta sia indicata in euro. 
              4. La fattura e' emessa  al  momento  di  effettuazione
          dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura
          in formato cartaceo e' compilata in  duplice  esemplare  di
          cui uno e' consegnato o spedito  all'altra  parte.  Per  le
          cessioni di beni la cui consegna o  spedizione  risulti  da
          documento di  trasporto  o  da  altro  documento  idoneo  a
          identificare  i  soggetti  tra  i   quali   e'   effettuata
          l'operazione ed avente le caratteristiche  determinate  con
          decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,  n.
          472, la fattura e' emessa  entro  il  giorno  15  del  mese
          successivo a quello della consegna o spedizione e  contiene
          anche l'indicazione della data e del numero  dei  documenti
          stessi. In tale caso, puo' essere emessa una  sola  fattura
          per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare  fra
          le stesse parti. In deroga  a  quanto  disposto  nel  terzo
          periodo  la  fattura  puo'  essere  emessa  entro  il  mese
          successivo a quello della consegna o  spedizione  dei  beni
          limitatamente  alle  cessioni  effettuate   a   terzi   dal
          cessionario per il tramite del proprio cedente. 
              5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma,  il
          cessionario o il committente deve emettere  la  fattura  in
          unico   esemplare,   ovvero,   ferma   restando   la    sua
          responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa,  per
          suo conto, da un terzo. 
              6. La fattura deve essere emessa anche per le  cessioni
          relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti
          a vigilanza doganale,  non  soggette  all'imposta  a  norma
          dell'articolo 7-bis, comma  1,  e  per  le  prestazioni  di
          servizi rese a committenti soggetti passivi  stabiliti  nel
          territorio di un altro Stato membro  della  Comunita',  non
          soggette all'imposta ai sensi dell'articolo  7-ter  nonche'
          per le operazioni non imponibili di cui  agli  articoli  8,
          8-bis, 9 e 38-quater,  per  le  operazioni  esenti  di  cui
          all'art. 10, tranne  quelle  indicate  al  n.  6),  per  le
          operazioni soggette al  regime  del  margine  previsto  dal
          decreto-legge 23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  nonche'
          dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle agenzie
          di viaggio e turismo. In questi casi la fattura,  in  luogo
          dell'indicazione    dell'ammontare    dell'imposta,    reca
          l'annotazione che si tratta rispettivamente  di  operazione
          non soggetta, non imponibile, esente ovvero assoggettata al
          regime del margine, con l'indicazione della relativa norma. 
              7. Se viene emessa fattura per operazioni  inesistenti,
          ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni  o
          le imposte relative sono indicate  in  misura  superiore  a
          quella reale, l'imposta e' dovuta  per  l'intero  ammontare
          indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. 
              8.  Le  spese  di  emissione  della   fattura   e   dei
          conseguenti adempimenti e formalita'  non  possono  formare
          oggetto di addebito a qualsiasi titolo." 
              "Art.  23.  Registrazione  delle  fatture   -   1.   Il
          contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
          emesse,  nell'ordine   della   loro   numerazione   e   con
          riferimento alla data della  loro  emissione,  in  apposito
          registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
          dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine  di
          emissione  e  con  riferimento  al  mese  di   consegna   o
          spedizione dei beni. 
              2. Per  ciascuna  fattura  devono  essere  indicati  il
          numero  progressivo  e  la  data  di  emissione  di   essa,
          l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e
          l'ammontare  dell'imposta,  distinti   secondo   l'aliquota
          applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale  del
          cessionario  del  bene  o  del  committente  del  servizio,
          ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17,
          del cedente o del prestatore . 
              3. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa'  o
          ente  devono  essere  indicati,  in  luogo   della   ditta,
          denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.  Per
          le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
          di cui al sesto comma dell'art. 21devono  essere  indicati,
          in  luogo  dell'ammontare  dell'imposta,   il   titolo   di
          inapplicabilita' di essa e la relativa norma. 
              4. 
              5. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo  6
          le  fatture  emesse  devono  essere  registrate  anche  dal
          soggetto  destinatario  in  apposito  registro,  bollato  e
          numerato ai sensi dell'articolo  39,  secondo  modalita'  e
          termini stabiliti con apposito decreto ministeriale." 
              "Art.  24.  Registrazione  dei  corrispettivi  -  1.  I
          commercianti al minuto e  gli  altri  contribuenti  di  cui
          all'art. 22, in luogo  di  quanto  stabilito  nell'articolo
          precedente,  possono   annotare   in   apposito   registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  dei
          corrispettivi  delle  operazioni  non  imponibili  di   cui
          all'art.  21,  sesto  comma  e,   distintamente,   all'art.
          38-quater e quello delle operazioni  esenti  ivi  indicate.
          L'annotazione deve  essere  eseguita,  con  riferimento  al
          giorno in cui  le  operazioni  sono  effettuate,  entro  il
          giorno non festivo successivo . 
              2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero  dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese quelle relative ad immobili e beni  strumentali  e
          quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17,  includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta. 
              3. Per determinate categorie di commercianti al minuto,
          che effettuano promiscuamente la vendita di  beni  soggetti
          ad aliquote d'imposta diverse, il  Ministro  delle  finanze
          puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare , che
          la  registrazione  dei   corrispettivi   delle   operazioni
          imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote  e  che
          la ripartizione dell'ammontare dei  corrispettivi  ai  fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti. 
              4. I commercianti al minuto che tengono il registro  di
          cui al primo comma  in  luogo  diverso  da  quello  in  cui
          svolgono  l'attivita'  di  vendita   devono   eseguire   le
          annotazioni prescritte nel primo  comma,  nei  termini  ivi
          indicati, anche in un  registro  di  prima  nota  tenuto  e
          conservato nel luogo  o  in  ciascuno  dei  luoghi  in  cui
          svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono
          stabilite con decreto del Ministro delle finanze.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'Allegato  I   al   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante  "Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative": 
              "Allegato  I  -   Elenco   prodotti   assoggettati   ad
          imposizione ed aliquote vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del testo unico 
          "Allegato I - Elenco prodotti assoggettati  ad  imposizione
          ed aliquote vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
          testo unico 
          "Allegato I - Elenco prodotti assoggettati  ad  imposizione
          ed aliquote vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
          testo unico 
          Prodotti energetici 
          Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri; 
          Benzina: euro 564,00 per mille litri; 
          Petrolio lampante o cherosene: 
          usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; 
          usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620 per
          mille litri; 
          Oli da gas o gasolio: 
          usato come carburante: euro 423,00 per mille litri ; 
          usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per
          mille litri; 
          Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; 
          Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire  45.000  per
          mille kg. 
          Gas di petrolio liquefatti: 
          usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.; 
          usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per
          mille kg.; 
          Gas naturale: 
          per autotrazione: lire zero; 
          per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; 
          per combustione per usi civili: 
          a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di  acqua
          calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP
          n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.; 
          b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a
          250 metri cubi annui: lire 151 al mc.; 
          c) per altri usi civili lire 332 al mc.; 
          per i consumi nei territori di cui  all'art.  1  del  testo
          unico  delle  leggi  sugli   interventi   nel   Mezzogiorno
          approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano  le
          seguenti aliquote : 
          a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire
          74 al mc.; 
          b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. 
          Carbone, lignite e coke  (codici  NC  2701,  2702  e  2704)
          impiegati per uso riscaldamento: 
          - da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; 
          - da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per
          mille chilogrammi 
          Alcole e bevande alcoliche 
          Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; 
          Vino: lire zero; 
          Bevande fermentate diverse dal vino  e  dalla  birra:  lire
          zero; 
          Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro; 
          Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. 
          TABACCHI LAVORATI 
          Sigari e sigaretti: 23,0%; 
          Sigarette: 58,5%; 
          Tabacco da fumo: 56,0%; 
          Tabacco da fiuto: 24,78%; 
          Tabacco da masticare: 24,78%. 
          Fiammiferi di ordinario consumo: 
          a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino
          a 0,258 euro la scatola; 
          b) 23 per cento per i  fiammiferi  con  prezzo  di  vendita
          superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione  di  0,0645  euro  la
          scatola; 
          c) 20 per cento per i  fiammiferi  con  prezzo  di  vendita
          superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione di  0,17825  euro  la
          scatola; 
          d) 15 per cento per i  fiammiferi  con  prezzo  di  vendita
          superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la  scatola,  con
          un minimo di imposta di fabbricazione  di  0,2582  euro  la
          scatola; 
          e) 10 per cento per i  fiammiferi  con  prezzo  di  vendita
          superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di  imposta
          di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola. 
          Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi: 
          Prodotto - Euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10 
          Cerini- 0,0103 
          Bossoli - 0,0103 
          Familiari - 0,0083 
          Cucina - 0,0114 
          Maxi-box - 0,0083 
          Svedesi - 0,0170 
          Minerva - 0,0165 
          Controvento - 0,0341 
          Fiammiferone - 0,0501 
          Caminetto - 0,090 
          KM Carezza - 0,0083 
          KM Casa - 0,0083 
          KM Superlungo - 0,0114 
          KM Jolly - 0,0062 
          KM Europa - 0,0165 
          KM Super Mini - 0,0170 
          KM Carezza Mini - 0,0170 
          KM Camino - 0,0501 
          KM Camino Maxi - 0,090 
          KM Jumbo - 0,090 
          Cuoco - 0,0083 
          Lampo - 0,0170 
          Flip - 0,0165 
          Fiammata - 0,0501 
          Energia elettrica 
          Per ogni kWh di energia impiegata : 
          per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10  per
          ogni kWh; 
          per  qualsiasi  uso  in  locali  e  luoghi  diversi   dalle
          abitazioni: lire 6 al kWh. 
          Imposizioni diverse 
          Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg. 
          Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  49  del  decreto
          legislativo 21 novembre  2007,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di   esecuzione),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
          al portatore - 1. E' vietato  il  trasferimento  di  denaro
          contante o di libretti di deposito  bancari  o  postali  al
          portatore o di titoli al portatore  in  euro  o  in  valuta
          estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
          quando   il   valore   oggetto   di    trasferimento,    e'
          complessivamente  pari  o  superiore  a  2.500   euro.   Il
          trasferimento e' vietato anche  quando  e'  effettuato  con
          piu'  pagamenti  inferiori   alla   soglia   che   appaiono
          artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia
          essere eseguito per  il  tramite  di  banche,  istituti  di
          moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. 
              2. Il trasferimento per contanti  per  il  tramite  dei
          soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato  mediante
          disposizione accettata per iscritto  dagli  stessi,  previa
          consegna ai medesimi della somma in contanti.  A  decorrere
          dal   terzo   giorno   lavorativo   successivo   a   quello
          dell'accettazione, il beneficiario ha diritto  di  ottenere
          il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 
              3. La comunicazione da parte del debitore al  creditore
          dell'accettazione di cui al comma 2  produce  l'effetto  di
          cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile  e,
          nei casi di mora  del  creditore,  anche  gli  effetti  del
          deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice. 
              4.  I  moduli  di  assegni  bancari  e   postali   sono
          rilasciati dalle banche e da Poste Italiane  S.p.A.  muniti
          della clausola di  non  trasferibilita'.  Il  cliente  puo'
          richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di  assegni
          bancari e postali in forma libera. 
              5. Gli assegni bancari e  postali  emessi  per  importi
          pari o superiori a 2.500 euro devono  recare  l'indicazione
          del nome o della ragione  sociale  del  beneficiario  e  la
          clausola di non trasferibilita'. 
              6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine  del
          traente possono essere girati unicamente  per  l'incasso  a
          una banca o a Poste Italiane S.p.A. 
              7. Gli assegni circolari,  vaglia  postali  e  cambiari
          sono emessi con l'indicazione  del  nome  o  della  ragione
          sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
          trasferibilita'. 
              8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia  postali  e
          cambiari di importo inferiore  a  2.500  euro  puo'  essere
          richiesto, per iscritto, dal cliente senza la  clausola  di
          non trasferibilita'. 
              9.  Il  richiedente  di   assegno   circolare,   vaglia
          cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed  emesso
          con la clausola di non trasferibilita',  puo'  chiedere  il
          ritiro  della  provvista  previa  restituzione  del  titolo
          all'emittente. 
              10. Per ciascun modulo di assegno  bancario  o  postale
          richiesto  in  forma  libera  ovvero  per  ciascun  assegno
          circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in  forma
          libera e' dovuta dal richiedente, a titolo  di  imposta  di
          bollo, la somma di 1,50 euro. 
              11.   I   soggetti   autorizzati   a   utilizzare    le
          comunicazioni di  cui  all'articolo  7,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605, e successive modificazioni, possono  chiedere  alla
          banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e  il
          codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati
          moduli di assegni bancari o postali in forma libera  ovvero
          che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali  o
          cambiari in forma libera nonche' di coloro che  li  abbiano
          presentati all'incasso.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono  individuate  le  modalita'
          tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
          La documentazione inerente  i  dati  medesimi,  costituisce
          prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice  di
          procedura penale. 
              12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
          al portatore non puo' essere pari o superiore a 2.500 euro. 
              13.  I  libretti  di  deposito  bancari  o  postali  al
          portatore  con  saldo  pari  o  superiore  a  2.500   euro,
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono estinti dal portatore ovvero  il  loro  saldo
          deve essere ridotto a una somma non eccedente  il  predetto
          importo entro il 30  settembre  2011.  Le  banche  e  Poste
          Italiane S.p.A. sono  tenute  a  dare  ampia  diffusione  e
          informazione a tale disposizione. 
              14. In caso di trasferimento di  libretti  di  deposito
          bancari o postali al portatore, il cedente comunica,  entro
          30 giorni, alla banca o a  Poste  Italiane  S.p.A,  i  dati
          identificativi del cessionario, l'accettazione di questi  e
          la data del trasferimento. 
              15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5  e  7  non  si
          applicano ai trasferimenti in  cui  siano  parte  banche  o
          Poste Italiane S.p.A., nonche'  ai  trasferimenti  tra  gli
          stessi effettuati in proprio o per il  tramite  di  vettori
          specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c). 
              16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano
          ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
          cui siano parte uno o piu' soggetti  indicati  all'articolo
          11, comma 1, lettere a) e  b),  e  dalla  lettera  d)  alla
          lettera g). 
              17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
          effettuati allo Stato o agli altri  enti  pubblici  e  alle
          erogazioni  da  questi  comunque   disposte   verso   altri
          soggetti.  E'  altresi'  fatta  salva  la  possibilita'  di
          versamento  prevista  dall'articolo  494  del   codice   di
          procedura civile. 
              18. 
              19. 
              20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
          in vigore il 30 aprile 2008.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 58 del citato
          decreto legislativo n. 231 del 2007: 
              "Art. 58. Violazioni del Titolo III -  1.  Fatta  salva
          l'efficacia degli atti, alle violazioni delle  disposizioni
          di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si  applica  una
          sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento  al  40
          per cento dell'importo trasferito. 
              2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo
          49, comma 12, e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 
              3.   La   violazione   della   prescrizione   contenuta
          nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per  cento
          del saldo del libretto al portatore. 
              4.   La   violazione   delle   prescrizioni   contenute
          nell'articolo 49, commi 18 e 19, e' punita con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per  cento
          dell'importo trasferito. 
              5. La violazione del divieto di  cui  all'articolo  50,
          comma  1,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 
              6. La violazione del divieto di  cui  all'articolo  50,
          comma  2,  e'  punita  con  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 
              7. La violazione dell'obbligo di cui  all'articolo  51,
          comma 1, del presente decreto e' punita  con  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30  per  cento
          dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero
          del conto. 
              7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi,
          la sanzione amministrativa  pecuniaria  non  puo'  comunque
          essere inferiore nel minimo all'importo  di  tremila  euro.
          Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano  importi
          superiori  a  cinquantamila  euro  la  sanzione  minima  e'
          aumentata di cinque volte. Per  le  violazioni  di  cui  ai
          commi  2,  3  e  4  che  riguardano  importi  superiori   a
          cinquantamila  euro  le  sanzioni  minima  e  massima  sono
          aumentate del cinquanta per cento.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471  (Riforma   delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 12. Sanzioni accessorie  in  materia  di  imposte
          dirette ed imposta sul  valore  aggiunto  -  1.  Quando  e'
          irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento
          milioni e la sanzione edittale prevista per la  piu'  grave
          delle violazioni accertate non e' inferiore  nel  minimo  a
          ottanta milioni e nel massimo a  centosessanta  milioni  di
          lire, si  applica,  secondo  i  casi,  una  delle  sanzioni
          accessorie  previste  nel  decreto  legislativo  recante  i
          principi generali per le sanzioni amministrative in materia
          tributaria, per un periodo da uno a  tre  mesi.  La  durata
          delle sanzioni accessorie puo' essere elevata  fino  a  sei
          mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a lire  duecento
          milioni e la sanzione edittale prevista per la  piu'  grave
          violazione non e'  inferiore  nel  minimo  a  centosessanta
          milioni di lire. 
              2.  Qualora  siano  state  contestate  ai  sensi  dell'
          articolo 16 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  nel  corso  di  un  quinquennio,   quattro   distinte
          violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta  fiscale  o
          lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi,  anche  se
          non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
          delle disposizioni del citato decreto  legislativo  n.  472
          del 1997,  e'  disposta  la  sospensione  della  licenza  o
          dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   ovvero
          dell'esercizio dell'attivita' medesima per  un  periodo  da
          tre giorni ad un mese. In deroga all' articolo 19, comma 7,
          del medesimo  decreto  legislativo  n.  472  del  1997,  il
          provvedimento di sospensione e'  immediatamente  esecutivo.
          Se  l'importo  complessivo  dei  corrispettivi  oggetto  di
          contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
          e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi . 
              2-bis. La sospensione di cui al  comma  2  e'  disposta
          dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle   entrate
          competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
          del contribuente. Gli atti  di  sospensione  devono  essere
          notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi  da  quando
          e' stata contestata la quarta violazione. 
              2-ter.  L'esecuzione  e  la   verifica   dell'effettivo
          adempimento  delle  sospensioni  di  cui  al  comma  2   e'
          effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
          di finanza, ai sensi dell'  articolo  63  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              2-quater. L'esecuzione  della  sospensione  di  cui  al
          comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
          e con le sottoscrizioni del personale incaricato. 
              2-quinquies. La  sospensione  di  cui  al  comma  2  e'
          disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
          e apparati pubblici di telecomunicazione  e  nei  confronti
          dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
          all' articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  ai
          quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
          distinte  violazioni   dell'obbligo   di   regolarizzazione
          dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai  sensi  del
          comma 9-ter dell' articolo 6. 
              2-sexies. Qualora siano state contestate  a  carico  di
          soggetti iscritti in albi ovvero ad  ordini  professionali,
          nel corso di un quinquennio,  quattro  distinte  violazioni
          dell'obbligo di emettere  il  documento  certificativo  dei
          corrispettivi compiute in giorni diversi,  e'  disposta  in
          ogni  caso  la  sanzione   accessoria   della   sospensione
          dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
          giorni ad un mese. In caso di recidiva, la  sospensione  e'
          disposta per un periodo da quindici giorni a sei  mesi.  In
          deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di  sospensione  e'
          immediatamente esecutivo.  Gli  atti  di  sospensione  sono
          comunicati  all'ordine  professionale  ovvero  al  soggetto
          competente alla tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
          pubblicazione sul relativo sito internet. Si  applicano  le
          disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 
              2-septies.Nel caso in cui le violazioni di cui al comma
          2-sexies siano commesse nell'esercizio in  forma  associata
          di attivita' professionale, la sanzione accessoria  di  cui
          al medesimo comma e' disposta nei confronti  di  tutti  gli
          associati.". 
                
              La legge 27 dicembre 2002, n.  289  reca  "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2003). 
              Si riporta il testo dell'articolo 44 del  citato  testo
          unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 44. Redditi di capitale  -  1.  Sono  redditi  di
          capitale: 
              a) gli interessi e altri proventi derivanti  da  mutui,
          depositi e conti correnti; 
              b)  gli  interessi   e   gli   altri   proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi
          dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati  di
          massa; 
              c) le rendite perpetue e le prestazioni annue  perpetue
          di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; 
              d) i compensi per  prestazioni  di  fideiussione  o  di
          altra garanzia; 
              e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
          o al patrimonio di societa' ed  enti  soggetti  all'imposta
          sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
          d) del comma 2 dell'articolo  53;  e'  ricompresa  tra  gli
          utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti  di  cui
          all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle  sue
          parti correlate, anche in sede di accertamento; 
              f)   gli   utili   derivanti   da    associazioni    in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'articolo 2554 del codice  civile,  salvo  il  disposto
          della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; 
              g) i proventi derivanti dalla gestione,  nell'interesse
          collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
          costituite con somme di denaro e beni affidati da  terzi  o
          provenienti dai relativi investimenti; 
              g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti  contro
          termine su titoli e valute; 
              g-ter)  i  proventi  derivanti  dal  mutuo  di   titoli
          garantito; 
              g-quater ) i redditi compresi nei capitali  corrisposti
          in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
          capitalizzazione; 
              g-quinquies) i redditi derivanti dai  rendimenti  delle
          prestazioni pensionistiche di cui  allalettera  h-bis)  del
          comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
          rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 
              g-sexies) i redditi imputati al beneficiario  di  trust
          ai  sensi  dell'  articolo  73,  comma  2,  anche  se   non
          residenti; 
              h) gli interessi e  gli  altri  proventi  derivanti  da
          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto. 
              2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
              a) si considerano similari alle azioni, i titoli e  gli
          strumenti finanziari emessi da  societa'  ed  enti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  la  cui
          remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
          ai risultati economici della societa' emittente o di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
          stati  emessi.  Le  partecipazioni   al   capitale   o   al
          patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari  di
          cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
          all'articolo  73,  comma  1,  lettera  d),  si  considerano
          similari  alle  azioni  a  condizione   che   la   relativa
          remunerazione    sia    totalmente    indeducibile    nella
          determinazione del reddito nello Stato estero di  residenza
          del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita'  deve
          risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso  o  da
          altri elementi certi e precisi; 
              b). 
              c) si considerano similari alle obbligazioni: 
              1) i buoni fruttiferi emessi da societa'  esercenti  la
          vendita  a  rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai   sensi
          dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927,  n.
          436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 
              2) i titoli  di  massa  che  contengono  l'obbligazione
          incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
          inferiore a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza  la
          corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati  emessi,  ne'
          di controllo sulla gestione stessa.". 
              Si riporta il testo dell' articolo 67 del citato  testo
          unico delle imposte sui redditi, come modificato dal  comma
          36-terdecies del presente articolo: 
              "Art. 67. Redditi diversi - 1. Sono redditi diversi  se
          non costituiscono redditi di capitale ovvero  se  non  sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore dipendente: 
              a) le plusvalenze realizzate mediante la  lottizzazione
          di terreni, o  l'esecuzione  di  opere  intese  a  renderli
          edificabili, e la successiva vendita, anche  parziale,  dei
          terreni e degli edifici; 
              b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
          di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione  e
          le unita' immobiliari urbane che per la maggior  parte  del
          periodo intercorso tra l'acquisto o  la  costruzione  e  la
          cessione sono state adibite ad  abitazione  principale  del
          cedente o dei suoi familiari, nonche',  in  ogni  caso,  le
          plusvalenze realizzate  a  seguito  di  cessioni  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
              c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
          di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di   azioni,
          diverse  dalle  azioni  di  risparmio,  e  di  ogni   altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
          diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
          a) del comma 2 dell'articolo 44quando non rappresentano una
          partecipazione al patrimonio; 
              2) cessione dei  contratti  di  cui  all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le
          plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti
          stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano
          le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),
          ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal
          valore dell'apporto; 
              3) cessione dei contratti di cui al  numero  precedente
          qualora il valore dell'apporto  sia  superiore  al  25  per
          cento dell'ammontare dei beni  dell'associante  determinati
          in  base   alle   disposizioni   previste   del   comma   2
          dell'articolo 47del citato testo unico; 
              c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili  ai
          sensi della lettera  c),  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
          lettera  b),  qualora  il  valore  dell'apporto   sia   non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
              2)  cessione  dei  contratti  di   cui   alla   lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47; 
              c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle  di  cui  alle
          lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a  titolo
          oneroso ovvero rimborso di titoli  non  rappresentativi  di
          merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
          di cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti
          correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
          grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione   ad
          organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
          dell'applicazione  della  presente  lettera  si   considera
          cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
          estere dal deposito o conto corrente; 
              c-quater) i redditi, diversi da quelli  precedentemente
          indicati, comunque  realizzati  mediante  rapporti  da  cui
          deriva il diritto o l'obbligo di  cedere  od  acquistare  a
          termine strumenti finanziari, valute,  metalli  preziosi  o
          merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o  piu'
          pagamenti collegati a tassi di interesse,  a  quotazioni  o
          valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute  estere,  di
          metalli preziosi o di merci e ad ogni  altro  parametro  di
          natura finanziaria. Agli  effetti  dell'applicazione  della
          presente  lettera  sono  considerati  strumenti  finanziari
          anche i predetti rapporti; 
              c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,  diversi
          da quelli  precedentemente  indicati,  realizzati  mediante
          cessione a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di  rapporti
          produttivi di redditi di capitale  e  mediante  cessione  a
          titolo oneroso ovvero rimborso di crediti  pecuniari  o  di
          strumenti finanziari, nonche'  quelli  realizzati  mediante
          rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto; 
              d) le vincite delle lotterie, dei  concorsi  a  premio,
          dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
          i premi derivanti  da  prove  di  abilita'  o  dalla  sorte
          nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali; 
              e) i redditi  di  natura  fondiaria  non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
              f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
              g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica  di
          opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di  processi,
          formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo  il
          disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53; 
              h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
          dalla  sublocazione   di   beni   immobili,   dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine  e  altri  beni  mobili,  dall'affitto   e   dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
              h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di  successiva
          cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai  sensi
          dell'articolo 58; 
              h-ter) la differenza tra il  valore  di  mercato  e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; 
              i) i redditi derivanti  da  attivita'  commerciali  non
          esercitate abitualmente; 
              l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro  autonomo
          non esercitate abitualmente o dalla assunzione di  obblighi
          di fare, non fare o permettere; 
              m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari  di
          spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori  artistici
          ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di  natura  non
          professionale  da  parte  di   cori,   bande   musicali   e
          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,
          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'
          sportive  dilettantistiche  dal  CONI,  dalle   Federazioni
          sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per  l'Incremento
          delle  Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione
          sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
          persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da  essi
          sia riconosciuto. Tale disposizione  si  applica  anche  ai
          rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  di
          carattere   amministrativo-gestionale   di    natura    non
          professionale resi in favore  di  societa'  e  associazioni
          sportive dilettantistiche; 
              n)   le   plusvalenze   realizzate   a    seguito    di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti. 
              1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
          c-bis) e c-ter) del comma  1,  si  considerano  cedute  per
          prime  le   partecipazioni,   i   titoli,   gli   strumenti
          finanziari, i contratti, i certificati e  diritti,  nonche'
          le valute ed i metalli  preziosi  acquisiti  in  data  piu'
          recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti  di
          cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi  o  ceduti
          per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
          recente. 
              1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
          oneroso di valute estere rivenienti  da  depositi  e  conti
          correnti concorrono a formare il reddito a  condizione  che
          nel periodo d'imposta la  giacenza  dei  depositi  e  conti
          correnti complessivamente  intrattenuti  dal  contribuente,
          calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del  periodo
          di riferimento sia superiore a cento milioni  di  lire  per
          almeno sette giorni lavorativi continui. 
              1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi  di  cui  alle
          lettere c-ter), c-quater)  e  c-quinquies)  si  comprendono
          anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura  delle
          attivita'  finanziarie  o  dei   rapporti   ivi   indicati,
          sottoscritti all'emissione o  comunque  non  acquistati  da
          terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,
          recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie": 
              "Art. 31. Interessi delle obbligazioni  pubbliche  -  1
          Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dall'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
          dall'imposta locale sui redditi gli interessi,  i  premi  e
          gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei  buoni
          postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale  e
          provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e  delle
          altre   obbligazioni   e   titoli   similari   emessi    da
          amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni, province e comuni e  da  enti  pubblici  istituiti
          esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per
          l' esercizio diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  168-bis  del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art.168-bis.  Paesi  e  territori  che  consentono  un
          adeguato scambio di  informazioni  -  1.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli
          Stati e territori che consentono  un  adeguato  scambio  di
          informazioni, ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
          contenute negli articoli 10, comma 1, lettera  e-bis),  73,
          comma 3, e 110, commi  10  e  12-bis,  del  presente  testo
          unico, nell' articolo  26,  commi  1  e  5,  nonche'  nell'
          articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, nell' articolo 10-ter, commi 1  e  9,  della
          legge 23 marzo 1983, n.  77,  e  successive  modificazioni,
          negli articoli  1,  comma  1,  e6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  1°  aprile  1996,   n.   239,   e   successive
          modificazioni, nell' articolo 2, comma 5, del decreto-legge
          25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              2. Con lo  stesso  decreto  di  cui  al  comma  1  sono
          individuati  gli  Stati  e  territori  che  consentono   un
          adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello  di
          tassazione  non  e'  sensibilmente   inferiore   a   quello
          applicato  in  Italia,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          disposizioni contenute negli  articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi
          1 e 5, e 168, comma 1, del presente  testo  unico,  nonche'
          negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 8
          del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106  recante
          "Semestre  Europeo  -  Prime   disposizioni   urgenti   per
          l'economia": 
              "Art. 8. Impresa e Credito - 1.- 3. (Omissis). 
              4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei
          flussi  di  credito  per  gli  investimenti  a  medio-lungo
          termine delle piccole e medie  imprese  del  Mezzogiorno  e
          sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le
          modificazioni che seguono: 
              a) possono essere emessi specifici Titoli di  Risparmio
          per l'Economia Meridionale (di seguito "Titoli")  da  parte
          di  banche  italiane,   comunitarie   ed   extracomunitarie
          autorizzate ad  operare  in  Italia,  in  osservanza  delle
          previsioni del testo unico delle leggi in materia  bancaria
          e creditizia, di cui al decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e delle relative disposizioni  di  attuazione
          delle Autorita' creditizie; 
              b) i Titoli sono strumenti finanziari  aventi  scadenza
          non inferiore  a  diciotto  mesi;  sono  titoli  nominativi
          ovvero  al  portatore   e   corrispondono   interessi   con
          periodicita' almeno annuale; possono essere sottoscritti da
          persone fisiche non esercenti attivita'  di  impresa;  sono
          assoggettati alla disciplina  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58,  Parte  III,  Titolo  II,  Capo  II,
          Sezione  I;  non  sono  strumenti  finanziari  subordinati,
          irredimibili o  rimborsabili  previa  autorizzazione  della
          Banca d'Italia di cui all' articolo 12, comma 7, del  testo
          unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993,
          ne'  altri  strumenti   computabili   nel   patrimonio   di
          vigilanza; 
              c) le disposizioni del decreto  legislativo  1°  aprile
          1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di  cui
          alle lettere a) e b) del presente  comma.  Sugli  interessi
          relativi ai suddetti titoli l'imposta  sostitutiva  di  cui
          all'articolo 2 del citato decreto legislativo  n.  239  del
          1996 si applica  nella  misura  del  5  per  cento.  Per  i
          rapporti di gestione  individuale  di  portafoglio  di  cui
          all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli  di  cui
          alla lettera a)  non  concorrono  alla  determinazione  del
          risultato della gestione secondo  le  disposizioni  di  cui
          alla lettera d); 
              d) i  Titoli  possono  essere  emessi  per  un  importo
          nominale complessivo massimo di 3 miliardi di  euro  annui.
          Il predetto importo e' eventualmente modificato entro il 31
          gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze di natura non regolamentare; 
              e) per ciascun gruppo bancario  il  limite  massimo  di
          emissione e' pari al 20  per  cento  dell'importo  nominale
          complessivo annuo di  cui  alla  lettera  d).  Per  singole
          banche non facenti parte di un gruppo bancario,  il  limite
          massimo e' del 5 per cento. In ogni  caso,  l'emissione  di
          Titoli di cui alle lettere da a) a d) non puo' superare  il
          30 per cento del patrimonio di  vigilanza  consolidato  del
          gruppo bancario o individuale della banca non facente parte
          di un gruppo bancario; 
              f) con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  di  natura  non   regolamentare   sono   stabilite
          eventuali ulteriori modalita' attuative e  di  monitoraggio
          dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale; 
              g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell' articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191.". 
              Si riporta  il  testo  del  comma  8-bis  dell'articolo
          26-quater del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi): 
              "Art. 26-quater.Esenzione dalle imposte sugli interessi
          e sui canoni corrisposti  a  soggetti  residenti  in  Stati
          membri dell'Unione europea - 1-8 (Omissis). 
              8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel  comma  4,
          lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una
          ritenuta del 5 per  cento  sugli  interessi  corrisposti  a
          soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano
          destinati a finanziare il pagamento di  interessi  e  altri
          proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: 
              a)  negoziati  in  mercati  regolamentati  degli  Stati
          membri  dell'Unione  europea   e   degli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; 
              b) garantiti dai soggetti di cui  all'articolo  23  che
          corrispondono   gli   interessi   ovvero   dalla   societa'
          capogruppo controllante ai  sensi  dell'articolo  2359  del
          codice civile ovvero da altra  societa'  controllata  dalla
          stessa controllante.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 27 del citato
          decreto del presidente della Repubblica n.  600  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 27. Ritenuta sui dividendi - 1. Le societa' e gli
          enti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)   del   comma   1
          dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui  redditi
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa,  una
          ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili
          in qualunque forma  corrisposti,  anche  nei  casi  di  cui
          all'articolo 47, comma  7,  del  predetto  testo  unico,  a
          persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non
          qualificate ai sensi  della  lettera  c-bis)  del  comma  1
          dell'articolo 67 del citato testo unico n.  917  del  1986,
          non relative all'impresa  ai  sensi  dell'articolo  65  del
          medesimo  testo  unico.  La  ritenuta  di  cui  al  periodo
          precedente si applica alle  condizioni  ivi  previste  agli
          utili  derivanti  dagli   strumenti   finanziari   di   cui
          all'articolo 44, comma 2, lettera a)  e  dai  contratti  di
          associazione in partecipazione  di  cui  all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), del predetto testo  unico  qualora  il
          valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento  o  al
          25 per cento del  valore  del  patrimonio  netto  contabile
          risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della  data
          di  stipula  del  contratto  nel  caso  in  cui  si  tratti
          rispettivamente di societa' i cui titoli sono negoziati  in
          mercati  regolamentati  o  di  altre   partecipazioni.   La
          ritenuta e' applicata altresi' dalle  persone  fisiche  che
          esercitano imprese commerciali ai  sensi  dell'articolo  55
          del testo unico delle imposte sui redditi e dalle  societa'
          in nome collettivo e in accomandita semplice ed  equiparate
          di cui all'articolo 5del medesimo testo unico  sugli  utili
          derivanti dai contratti di associazione  in  partecipazione
          previsti nel  precedente  periodo,  corrisposti  a  persone
          fisiche  residenti;  per  i  soggetti  che  determinano  il
          reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico,
          in  luogo  del  patrimonio  netto  si  assume   il   valore
          individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo
          unico. 
              1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi  5  e  7,
          del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
          ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora  il
          percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
          della partecipazione. 
              2. In caso  di  distribuzione  di  utili  in  natura  i
          singoli soci o partecipanti, per conseguirne il  pagamento,
          sono tenuti a versare alle societa' ed altri  enti  di  cui
          alle lettere a) e b)  del  comma  1  dell'articolo  73  del
          predetto    testo    unico,    l'importo     corrispondente
          all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
          in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
          quale risulta  dalla  valutazione  operata  dalla  societa'
          emittente alla data individuata dalla lettera a) del  comma
          2 dell'articolo 109 del citato testo unico. 
              3. La ritenuta e' operata  a  titolo  d'imposta  e  con
          l'aliquota del 27  per  cento  sugli  utili  corrisposti  a
          soggetti non residenti nel territorio dello  Stato  diversi
          dalle  societa'  ed  enti  indicati  nel  comma  3-ter,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all' articolo 44, comma 2, lettera a), del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  ai  contratti
          di associazione in partecipazione di cui all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
          a  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello   Stato.
          L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
          utili corrisposti ai fondi pensione istituiti  negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea   e   negli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze emanato ai sensi dell' articolo 168-bis  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  I
          soggetti  non  residenti,  diversi   dagli   azionisti   di
          risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo  precedente
          e dalle societa' ed enti indicati nel  comma  3-ter,  hanno
          diritto al rimborso, fino a concorrenza di un quarto  della
          ritenuta,  dell'imposta  che  dimostrino  di  aver   pagato
          all'estero in via definitiva sugli  stessi  utili  mediante
          certificazione del competente ufficio fiscale  dello  Stato
          estero. 
              3-bis. I soggetti cui  si  applica  l'articolo  98  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
          di  cui  ai  commi  3  e  3-ter  sulla   remunerazione   di
          finanziamenti eccedenti prevista  dal  citato  articolo  98
          direttamente  erogati  dal  socio  o  da  una   sua   parte
          correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
          della  determinazione  della  ritenuta  di  cui  sopra,  si
          computa in diminuzione la  eventuale  ritenuta  operata  ai
          sensi   dell'articolo   26   riferibile    alla    medesima
          remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
          remunerazione  di  finanziamenti   eccedenti   direttamente
          erogati dalle stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato di soggetti non residenti. 
              3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
          l'aliquota dell'1,375 per  cento  sugli  utili  corrisposti
          alle societa'  e  agli  enti  soggetti  ad  un'imposta  sul
          reddito  delle  societa'  negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea e negli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo che sono inclusi nella lista  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'  articolo  168-bis  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi  residenti,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all' articolo 44, comma 2,  lettera  a),  del  predetto
          testo   unico   e   ai   contratti   di   associazione   in
          partecipazione di cui all' articolo 109, comma  9,  lettera
          b), del  medesimo  testo  unico,  non  relativi  a  stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato. 
              4. Sulle remunerazioni corrisposte  a  persone  fisiche
          residenti  relative  a  partecipazioni  al  capitale  o  al
          patrimonio,  titoli   e   strumenti   finanziari   di   cui
          all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo  periodo,  del
          testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di  cui
          all'articolo 109, comma 9, lettera b), del  medesimo  testo
          unico, in cui l'associante e' soggetto non  residente,  non
          qualificati ai sensi della  lettera  c-bis)  del  comma  1,
          dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa
          ai sensi dell'articolo 65  dello  stesso  testo  unico,  e'
          operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta
          dai soggetti di cui al primo  comma  dell'articolo  23  che
          intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata
          a titolo d'acconto: 
              a)   sulla   quota   imponibile   delle   remunerazioni
          corrisposte  da  soggetti  non  residenti  in  relazione  a
          partecipazioni  al  capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e
          strumenti finanziari e a contratti di cui alla  lettera  c)
          del comma 1 dell'articolo 67 del citato  testo  unico,  non
          relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65; 
              b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
          in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
          e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo
          65, da societa' ed enti residenti in Paesi  o  territori  a
          regime fiscale privilegiato di cui al decreto  ministeriale
          emanato ai sensi dell'articolo 167,  comma  4,  del  citato
          testo  unico  salvo  che  la  persona  fisica  dimostri  al
          soggetto che interviene nella riscossione  che,  a  seguito
          dell'esercizio di interpello secondo le modalita' del comma
          5, lettera b), dello stessoarticolo 167, sono rispettate le
          condizioni  di  cui  alla   lettera   c)   del   comma   1,
          dell'articolo 87del citato testo unico. La disposizione del
          periodo precedente non si applica alle  partecipazioni,  ai
          titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo  44,
          comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da  societa'  i
          cui titoli sono negoziati  nei  mercati  regolamentati.  La
          ritenuta e', altresi', operata  sull'intero  importo  delle
          remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
          non residenti che  non  soddisfano  le  condizioni  di  cui
          all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 
              4-bis. Le ritenute del comma 4 sono  operate  al  netto
          delle ritenute applicate dallo Stato  estero.  In  caso  di
          distribuzione  di  utili  in   natura   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2. 
              5. Le ritenute di cui ai commi 1 e  4,  primo  periodo,
          non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
          associati  in  partecipazione  dichiarino  all'atto   della
          percezione   che   gli   utili   riscossi   sono   relativi
          all'attivita'  di   impresa   o   ad   una   partecipazione
          qualificata  ai  sensi  della  lettera  c)  del   comma   1
          dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui
          ai commi 1 e 4, sono operate  con  l'aliquota  del  27  per
          cento ed a titolo  d'imposta  nei  confronti  dei  soggetti
          esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. 
              6. Per gli utili corrisposti a  soggetti  residenti  ed
          assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
          sostitutiva sul  risultato  maturato  di  gestione  non  si
          applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9  e  11,
          terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.". 
              Il decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  reca
          "Disciplina delle forme pensionistiche complementari". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al  regime
          fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle
          obbligazioni e titoli similari, pubblici e  privati),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Imposta sostitutiva sugli interessi, premi  ed
          altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
          soggetti  residenti  -  1.   Sono   soggetti   ad   imposta
          sostitutiva delle imposte  sui  redditi  nella  misura  del
          12,50 per cento, gli  interessi  ed  altri  proventi  delle
          obbligazioni e  titoli  similari  di  cui  all'articolo  1,
          nonche' gli interessi ed altri proventi delle  obbligazioni
          e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,  ed
          equiparati, emessi in Italia, per  la  parte  maturata  nel
          periodo  di  possesso,  percepiti  dai  seguenti   soggetti
          residenti nel territorio dello Stato: 
              a) persone fisiche; 
              b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  ,  escluse  le
          societa' in nome  collettivo,  in  accomandita  semplice  e
          quelle ad esse equiparate; 
              c) enti di cui all'articolo 87, comma  1,  lettera  c),
          del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati  nel
          successivo articolo 88; 
              d) . 
              e) . 
              f)  soggetti  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche. 
              1-bis.  Sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi nella misura del 12,50 per  cento,  per
          la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
          altri proventi delle obbligazioni e titoli similari  dovuti
          da soggetti non residenti.  L'imposta  e'  applicata  nella
          misura del 12,50 per cento anche sugli interessi  ed  altri
          proventi delle obbligazioni e degli  altri  titoli  di  cui
          all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 601, nonche'  di  quelli  con  regime
          fiscale equiparato, emessi all'estero a  decorrere  dal  10
          settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza. 
              1-ter. (abrogato). 
              1-quater. L'imposta di cui al comma  1-bis  si  applica
          sugli interessi ed altri proventi  percepiti  dai  soggetti
          indicati al comma 1. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e  1-bis  e'
          applicata dalle banche, dalle societa'  di  intermediazione
          mobiliare,  dalle  societa'  fiduciarie,  dagli  agenti  di
          cambio  e  da  altri  soggetti  espressamente  indicati  in
          appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con
          il Ministro del tesoro, residenti in Italia,  che  comunque
          intervengono nella riscossione degli  interessi,  premi  ed
          altri frutti ovvero, anche in qualita' di  acquirenti,  nei
          trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1 e 1-bis Ai  fini
          dell'applicazione     dell'imposta     sostitutiva,     per
          trasferimento  dei  titoli  si  intendono  le  cessioni   e
          qualunque altro atto, a  titolo  oneroso  o  gratuito,  che
          comporta  il  mutamento  della  titolarita'  giuridica  dei
          titoli. 
              3.  Per  i  buoni  postali   di   risparmio   l'imposta
          sostitutiva   e'   applicata   dall'Ente   poste   italiane
          conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma  2.  Con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste  e  delle
          telecomunicazioni   su   proposta    del    consiglio    di
          amministrazione dell'Ente poste  italiane,  possono  essere
          stabilite particolari modalita' applicative della  presente
          disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo  21  novembre  1997,  n.  461  (Riordino  della
          disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
          diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23
          dicembre 1996, n.  662),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 7. Imposta  sostitutiva  sul  risultato  maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio - 1.  I  soggetti
          che hanno conferito a un soggetto abilitato  ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415,  l'incarico  di
          gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro  o
          beni  non  relativi  all'impresa,   possono   optare,   con
          riferimento ai redditi di capitale e diversi  di  cui  agli
          articoli  41  e  81,  comma  1,   lettere   da   c-bis)   a
          c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificati,  rispettivamente,
          dagli articoli 1, comma 3,  e  3,  comma  1,  del  presente
          decreto, che concorrono alla determinazione  del  risultato
          della gestione ai sensi del  comma  4,  per  l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. 
              2.  Il  contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione
          dell'imposta     sostitutiva     mediante     comunicazione
          sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto  della
          stipula del contratto e, nel caso dei rapporti  in  essere,
          anteriormente all'inizio del periodo  d'imposta.  L'opzione
          ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere  revocata
          solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con  effetto
          per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
          del Ministro delle finanze, da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale entro novanta giorni dalla data di  pubblicazione
          del presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui  al  presente
          articolo. 
              3. Qualora sia stata esercitata  l'opzione  di  cui  al
          comma 2 i redditi che concorrono  a  formare  il  risultato
          della gestione, determinati  secondo  i  criteri  stabiliti
          dagli articoli 42 e 82 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
          imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
          al  comma  2  all'articolo  5.  Sui  redditi  di   capitale
          derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella  massa
          patrimoniale affidata in gestione non si applicano: 
              a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1
          e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; 
              b) la ritenuta prevista dal comma  2  dell'articolo  26
          del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.600,  sugli  interessi  ed
          altri proventi dei conti correnti bancari; 
              c)  le  ritenute  previste  dai   commi   3   e   3-bis
          dell'articolo  26  e  la  ritenuta  di   cui   all'articolo
          26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973; 
              d) le ritenute previste dai commi 1 e  4  dell'articolo
          27 del medesimo  decreto,  con  esclusione  delle  ritenute
          sugli utili  derivanti  dalle  partecipazioni  in  societa'
          estere qualificate ai sensi della lettera c)  del  comma  1
          dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi; 
              e)  la  ritenuta  prevista  dai  commi   1,   2   e   5
          dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come
          modificato dall'articolo 8, comma 5. 
              4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto  ad
          imposta  sostitutiva  delle   imposte   sui   redditi   con
          l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
          si determina sottraendo dal valore del  patrimonio  gestito
          al termine di ciascun anno solare,  al  lordo  dell'imposta
          sostitutiva,  aumentato  dei  prelievi   e   diminuito   di
          conferimenti effettuati nell'anno, i redditi  maturati  nel
          periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che  concorrono  a
          formare il reddito complessivo del contribuente, i  redditi
          esenti o comunque non  soggetti  ad  imposta  maturati  nel
          periodo,  i  proventi  derivanti   da   fondi   comuni   di
          investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994,
          n. 86,  il  60  per  cento  dei  proventi  derivanti  dalla
          partecipazione ad organismi di investimento collettivo  del
          risparmio  di  cui  al  quarto  periodo,   del   comma   1,
          dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,  ed
          il valore del patrimonio stesso  all'inizio  dell'anno.  Il
          risultato  e'  computato  al  netto  degli  oneri  e  delle
          commissioni relative al patrimonio  gestito.  Ai  fini  del
          presente comma, i redditi derivanti  dalle  obbligazioni  e
          dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.601,  ed
          equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi
          nella  lista  di  cui   al   decreto   emanato   ai   sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  sono  computati
          nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato; 
              5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio  ed
          alla  fine  di  ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata
          secondo i criteri stabiliti dai regolamenti  emanati  dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  in
          attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.  415.
          Tuttavia  nel  caso  dei  titoli,  quote,   partecipazioni,
          certificati   o   rapporti   non   negoziati   in   mercati
          regolamentati, il cui valore complessivo  medio  annuo  sia
          superiore al 10 per cento dell'attivo medio  gestito,  essi
          sono  valutati  secondo  il  loro  valore  normale,   ferma
          restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
          limitatamente ai predetti  titoli,  quote,  partecipazioni,
          certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
          delle finanze , sentita la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la  borsa,  sono  stabilite  le  modalita'  e  i
          criteri di attuazione del presente comma. 
              6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
          in  corso  d'anno,  in  luogo  del  patrimonio   all'inizio
          dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula  del
          contratto  ovvero  in  luogo  del  patrimonio  al   termine
          dell'anno  si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura   del
          contratto. 
              7. Il conferimento  di  titoli,  quote,  certificati  o
          rapporti in una gestione per la quale sia stata  esercitata
          l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a  titolo
          oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni  dei
          commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia  nel  caso  di
          conferimento di strumenti  finanziari  che  formavano  gia'
          oggetto di un contratto di gestione per il quale era  stata
          esercitata l'opzione di cui al comma  2,  si  assume  quale
          valore di conferimento il valore assegnato ai  medesimi  ai
          fini della determinazione del patrimonio  alla  conclusione
          del  precedente  contratto  di  gestione;   nel   caso   di
          conferimento di strumenti finanziari per i quali sia  stata
          esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale
          costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
          del comma 6 del citato articolo . 
              8. Nel caso  di  prelievo  di  titoli,  quote,  valute,
          certificati e rapporti o di  loro  trasferimento  ad  altro
          deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
          di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente  articolo,
          salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
          o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione  di  cui
          al precedente comma 2, ai  fini  della  determinazione  del
          risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
          stati eseguiti, e' considerato il valore  dei  medesimi  il
          giorno del prelievo, adottando  i  criteri  di  valutazione
          previsti al comma 5. 
              9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
          della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
          ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti  prelevati
          o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata  revocata
          l'opzione,  si  assume  il  valore   dei   titoli,   quote,
          certificati,  valute  e  rapporti   che   ha   concorso   a
          determinare il risultato  della  gestione  assoggettato  ad
          imposta ai sensi del medesimo comma.  In  tali  ipotesi  il
          soggetto   gestore   rilascia    al    mandante    apposita
          certificazione dalla quale risulti il  valore  dei  titoli,
          quote, certificati, valute e rapporti. 
              10. Se in  un  anno  il  risultato  della  gestione  e'
          negativo,  il  corrispondente  importo  e'   computato   in
          diminuzione  del  risultato  della  gestione  dei   periodi
          d'imposta successivi ma non oltre il  quarto  per  l'intero
          importo che trova capienza in essi. 
              11.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  4   e'
          prelevata  dal  soggetto   gestore   ed   e'   versata   al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato entro il 16  febbraio  di
          ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del  secondo
          mese successivo a  quello  in  cui  e'  stato  revocato  il
          mandato di gestione. Il soggetto gestore  puo'  effettuare,
          anche   in   deroga   al   regolamento   di   gestione,   i
          disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
          che il contribuente  non  fornisca  direttamente  le  somme
          corrispondenti entro il quindicesimo giorno  del  mese  nel
          quale l'imposta stessa e' versata; nelle  ipotesi  previste
          al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
          delle prestazioni fino a che non ottenga  dal  contribuente
          provvista per il versamento dell'imposta dovuta . 
              12.   Contestualmente    alla    presentazione    della
          dichiarazione  dei  redditi  propri  il  soggetto   gestore
          presenta la dichiarazione relativa alle  imposte  prelevate
          sul complesso delle  gestioni.  I  soggetti  diversi  dalle
          societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma  1,  lettere
          a)  e  d)  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta  dichiarazione
          entro il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
          dichiarazione dei  sostituti  d'imposta.  Le  modalita'  di
          effettuazione  dei  versamenti  e  la  presentazione  della
          dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
          dalle  disposizioni  dei  decreti  del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602. 
              13. Nel caso in cui alla conclusione del  contratto  il
          risultato della gestione sia negativo, il soggetto  gestore
          rilascia al mandante apposita  certificazione  dalla  quale
          risulti l'importo computabile in diminuzione ai  sensi  del
          comma 4 dell'articolo 82 , del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
          dall'articolo 4, comma  1,  lettera  b),  o,  nel  caso  di
          esistenza od apertura di depositi o rapporti  di  custodia,
          amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
          1, intestati al contribuente e per i quali  sia  esercitata
          l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai  sensi  del
          comma 5  dell'articolo  6  o  del  comma  10  del  presente
          articolo. Ai fini del computo del periodo  temporale  entro
          cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione  si
          tiene  conto  di  ciascun  periodo  d'imposta  in  cui   il
          risultato negativo e' maturato. 
              14.  L'opzione  non  puo'  essere  esercitata   e,   se
          esercitata,  perde  effetto,  qualora  le  percentuali   di
          diritti di voto o  di  partecipazione  rappresentate  dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui  al
          comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate
          nella lettera c) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          sostituita dall'articolo 3, comma  1,  lettera  a).  Se  il
          superamento delle percentuali e'  avvenuto  successivamente
          all'esercizio  dell'opzione,  per  la  determinazione   dei
          redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
          comma  1  dell'articolo  5  si  applica  il  comma  9.   Il
          contribuente comunica ai soggetti di  cui  al  comma  1  il
          superamento delle percentuali entro quindici  giorni  dalla
          data in cui sia avvenuto o, se precedente,  all'atto  della
          prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei
          dati e delle informazioni in loro possesso,  non  siano  in
          grado di verificare il superamento. Nel  caso  di  indebito
          esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica
          a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal  2
          al 4 per cento del valore delle  partecipazioni,  titoli  o
          diritti posseduti alla data della violazione . 
              15. 
              16.   Per   la   liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi . 
              17. Con il decreto di approvazione dei modelli  di  cui
          all'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n.  600,  e'  approvato  il  modello  di
          dichiarazione di cui al comma 12.2.". 
              Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  1  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza  pubblica),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1. Disposizioni tributarie concernenti interventi
          di recupero del patrimonio edilizio - 1-6 (Omissis). 
              7. In caso di  vendita  dell'unita'  immobiliare  sulla
          quale sono stati realizzati gli interventi di cui al  comma
          1 le  detrazioni  previste  dai  precedenti  commi  possono
          essere  utilizzate  dal  venditore  oppure  possono  essere
          trasferite per i rimanenti periodi di  imposta  di  cui  al
          comma   2   all'acquirente   persona   fisica   dell'unita'
          immobiliare. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  2  della
          citata  legge  n.  289  del  2002,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  2.  Riduzione  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche - 1- 4 (Omissis). 
              5. La detrazione fiscale spettante per  gli  interventi
          di recupero del patrimonio edilizio di cui  all'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni, ivi  compresi  gli  interventi  di  bonifica
          dall'amianto, compete, per le spese sostenute  fino  al  31
          dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a
          48.000 euro, per una quota  pari  al  36  per  cento  degli
          importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire  in
          dieci quote annuali di pari importo. Nel caso  in  cui  gli
          interventi di recupero del patrimonio  edilizio  realizzati
          fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione
          di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio  1998,
          ai fini del computo del limite massimo delle spese  ammesse
          a fruire della detrazione si tiene conto anche delle  spese
          sostenute negli  stessi  anni.  Resta  fermo,  in  caso  di
          trasferimento per atto  tra  vivi  dell'unita'  immobiliare
          oggetto  degli  interventi  di  recupero   del   patrimonio
          edilizio di cui all'articolo  1  della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, che le detrazioni
          possono  essere  utilizzate  dal  venditore  oppure  essere
          trasferite  all'acquirente  persona  fisica.  In  caso   di
          decesso dell'avente diritto,  la  fruizione  del  beneficio
          fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente  all'erede
          che conservi la detenzione materiale e  diretta  del  bene.
          Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto  reale
          sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non
          inferiore a 75 e a  80  anni,  la  detrazione  puo'  essere
          ripartita, rispettivamente, in cinque e tre  quote  annuali
          costanti di pari importo. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo degli articoli  26  e  26-quinquies
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  600
          del 1973, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 26. Ritenute sugli interessi  e  sui  redditi  di
          capitale. - 1.I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo
          23,  che  hanno  emesso  obbligazioni,  titoli  similari  e
          cambiali finanziarie,  operano  una  ritenuta  del  20  per
          cento, con obbligo di rivalsa,  sugli  interessi  ed  altri
          proventi corrisposti ai possessori. 
              2. L'Ente  poste  italiane  e  le  banche  operano  una
          ritenuta del 27 per cento, con obbligo  di  rivalsa,  sugli
          interessi ed altri  proventi  corrisposti  ai  titolari  di
          conti correnti e di depositi,  anche  se  rappresentati  da
          certificati. La predetta ritenuta e' operata  dalle  banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti alla ritenuta: 
              a) gli interessi e gli altri  proventi  corrisposti  da
          banche italiane o da filiali italiane di  banche  estere  a
          banche con sede all'estero o a  filiali  estere  di  banche
          italiane; 
              b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
          intrattenuti tra le banche ovvero tra le  banche  e  l'Ente
          poste italiane; 
              c) gli interessi a favore del  Tesoro  sui  depositi  e
          conti correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  nonche'  gli
          interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli  di  Stato"
          di cui al comma 1 dell'articolo 2 della  legge  27  ottobre
          1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione
          del debito pubblico. 
              3. Quando gli interessi ed altri  proventi  di  cui  al
          comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la  ritenuta
          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'articolo 23
          che intervengono nella loro riscossione 
              3-bis. I soggetti indicati nel  comma  1  dell'articolo
          23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
          e g-ter) del comma 1,  dell'articolo  44  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi  approvato  con  il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero
          intervengono nella loro riscossione  operano  sui  predetti
          proventi una ritenuta con aliquota del 20  per  cento.  Nel
          caso  dei  rapporti  indicati  nella  lettera  g-bis),   la
          predetta ritenuta e' operata, in luogo  della  ritenuta  di
          cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri  proventi
          maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. 
              4. Le ritenute previste nei commi da  1  a  3-bis  sono
          applicate  a  titolo  di  acconto  nei  confronti  di:   a)
          imprenditori individuali, se i titoli, i depositi  e  conti
          correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed  altri
          proventi  derivano  sono  relativi  all'impresa  ai   sensi
          dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome  collettivo,  in
          accomandita semplice ed equiparate di  cui  all'articolo  5
          del testo unico delle imposte sui redditi; c)  societa'  ed
          enti di cui alle lettere  a)  e  b)  dell'articolo  87  del
          medesimo  testo  unico   e   stabili   organizzazioni   nel
          territorio dello Stato delle societa' e degli enti  di  cui
          alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta  di  cui
          al comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora  i
          proventi derivanti dai  titoli  sottostanti  non  sarebbero
          assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti
          dei soggetti a cui siano imputabili  i  proventi  derivanti
          dai  rapporti  ivi  indicati.  Le  predette  ritenute  sono
          applicate a titolo d'imposta  nei  confronti  dei  soggetti
          esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
          in ogni altro caso . Non sono soggetti tuttavia a  ritenuta
          i proventi indicati nei  commi  3  e  3-bis  corrisposti  a
          societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice  ed
          equiparate di cui all'articolo  5  del  testo  unico,  alle
          societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)  dell'articolo
          87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e alle stabili  organizzazioni  delle  societa'  ed
          enti di cui allalettera d) dello stesso articolo 87. 
              5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
          operano  una  ritenuta  del  12,50  per  cento   a   titolo
          d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di  capitale
          da essi corrisposti, diversi da quelli indicati  nei  commi
          precedenti  e  da  quelli  per   i   quali   sia   prevista
          l'applicazione di altra ritenuta alla fonte  o  di  imposte
          sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
          sono  residenti  nel  territorio  dello  Stato  o   stabili
          organizzazioni  di  soggetti  non  residenti  la   predetta
          ritenuta e' applicata a  titolo  d'imposta  ed  e'  operata
          anche  sui  proventi  conseguiti  nell'esercizio  d'impresa
          commerciale. La predetta ritenuta e'  operata  anche  sugli
          interessi  ed  altri  proventi  dei  prestiti   di   denaro
          corrisposti a  stabili  organizzazioni  estere  di  imprese
          residenti, non  appartenenti  all'impresa  erogante,  e  si
          applica a titolo d'imposta sui proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito di soggetti non residenti  ed  a  titolo
          d'acconto, in ogni altro caso." 
              "Art. 26-quinquies. Ritenuta sui  redditi  di  capitale
          derivanti  dalla  partecipazione   ad   OICR   italiani   e
          lussemburghesi storici  -  1.  Sui  proventi  di  cui  alla
          lettera g) dell' articolo 44,  comma  1,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti  dalla
          partecipazione a organismi di investimento  collettivo  del
          risparmio  con  sede   in   Italia,   diversi   dai   fondi
          immobiliari, e a  quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all' articolo 11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre  1983,  n.  649,   e   successive   modificazioni,
          limitatamente alle quote o azioni collocate nel  territorio
          dello Stato, le societa'  di  gestione  del  risparmio,  le
          SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o
          azioni di cui al citato articolo 11-bis  del  decreto-legge
          30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo  23
          del presente decreto incaricati  della  loro  negoziazione,
          operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le  quote
          o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema
          di deposito accentrato gestito da una societa'  autorizzata
          ai sensi dell' articolo  80  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e'
          applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del  presente
          decreto presso  i  quali  le  quote  o  azioni  sono  state
          depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti   al
          suddetto  sistema  di  deposito  accentrato,  nonche'   dai
          soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
          accentrato ovvero a sistemi esteri di  deposito  accentrato
          aderenti al medesimo sistema. 
              2. I soggetti non residenti di cui al comma  1,  ultimo
          periodo, nominano  quale  loro  rappresentante  fiscale  in
          Italia  una  banca  o  una  societa'   di   intermediazione
          mobiliare,  residente  nel  territorio  dello  Stato,   una
          stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese  di
          investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
          accentrata di strumenti  finanziari  autorizzata  ai  sensi
          dell' articolo  80  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Il  rappresentante
          fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti  negli
          stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
          i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
          a: 
              a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
              b)  fornire,  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o  documento
          utile  per  comprovare  il  corretto   assolvimento   degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 
              3. La ritenuta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sui
          proventi  distribuiti   in   costanza   di   partecipazione
          all'organismo di investimento e su  quelli  compresi  nella
          differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o  di
          cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
          sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In
          ogni caso, il valore e il costo delle  quote  o  azioni  e'
          rilevato dai prospetti periodici al netto di una quota  dei
          proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
          all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n.601 ed equiparati e alle  obbligazioni
          emesse dagli Stati inclusi nella lista di  cui  al  decreto
          emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del  testo
          unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto
          del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.917.
          Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
          stabilite le modalita' di individuazione  della  quota  dei
          proventi di cui al periodo precedente. 
              4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a  titolo
          di acconto nei confronti di: a)  imprenditori  individuali,
          se le partecipazioni sono  relative  all'impresa  ai  sensi
          dell'  articolo  65  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in  nome  collettivo,
          in accomandita semplice ed equiparate di cui all'  articolo
          5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
          lettere a) e b) dell' articolo 73, comma  1,  del  medesimo
          testo unico e stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato delle societa' e  degli  enti  di  cui  al  comma  1,
          lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti  di  tutti
          gli  altri  soggetti,  compresi  quelli  esenti  o  esclusi
          dall'imposta sul reddito delle  societa',  la  ritenuta  e'
          applicata a titolo d'imposta. 
              5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi  di  cui
          al  comma  1  percepiti  da  soggetti  non  residenti  come
          indicati nell' articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile
          1996, n. 239. 
              6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di  cui  al
          comma 1 si considera cessione  anche  il  trasferimento  di
          quote o azioni a rapporti di  custodia,  amministrazione  o
          gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
          rapporti di provenienza, salvo  che  il  trasferimento  sia
          avvenuto per successione o donazione. In  questo  caso,  il
          contribuente fornisce al soggetto  tenuto  all'applicazione
          della ritenuta la necessaria provvista". 
              Si riporta il testo dell'articolo 10-ter della legge 23
          marzo 1983, n.  77  (Istituzione  e  disciplina  dei  fondi
          comuni d'investimento  mobiliare),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 10-ter.Disposizioni tributarie sui proventi delle
          quote di organismi di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari di diritto estero - 1. Sui proventi di  cui  all'
          articolo 44, comma 1, lettera g),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  derivanti  dalla
          partecipazione a organismi di  investimento  collettivo  in
          valori mobiliari di diritto estero conformi alla  direttiva
          2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea
          e negli Stati aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico
          europeo che sono inclusi nella  lista  di  cui  al  decreto
          emanato ai sensi dell' articolo 168-bis del medesimo  testo
          unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio
          dello Stato ai sensi dell'  articolo  42  del  testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del  pagamento
          dei proventi medesimi, del riacquisto o della  negoziazione
          delle quote o azioni, operano una ritenuta  del  12,50  per
          cento. La ritenuta si applica sui proventi  distribuiti  in
          costanza di partecipazione all'organismo di investimento  e
          su quelli  compresi  nella  differenza  tra  il  valore  di
          riscatto, di cessione  o  di  liquidazione  delle  quote  o
          azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione  o  di
          acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni  caso  come
          valore di sottoscrizione o acquisto  si  assume  il  valore
          delle quote  o  azioni  rilevato  dai  prospetti  periodici
          relativi  alla  data  di  acquisto  delle  quote  o  azioni
          medesime. 
              2.  La  ritenuta  del  12,50  per  cento  e'   altresi'
          applicata dai medesimi soggetti  di  cui  al  comma  1  sui
          proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera g),  del
          citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi  derivanti
          dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
          in valori mobiliari di diritto  estero  non  conformi  alla
          direttiva  2009/65/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati  a  forme  di
          vigilanza  nei  Paesi  esteri  nei  quali  sono  istituiti,
          situati negli Stati  membri  dell'Unione  europea  e  negli
          Stati aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo
          che sono inclusi nella lista di cui al decreto  emanato  ai
          sensi dell' articolo 168-bis del medesimo testo unico delle
          imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono  collocate
          nel territorio dello Stato ai sensi dell' articolo  42  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio  1998,  n.  58.  La  ritenuta  si  applica  sui
          proventi  distribuiti   in   costanza   di   partecipazione
          all'organismo di investimento e su  quelli  compresi  nella
          differenza tra il valore di  riscatto,  di  cessione  o  di
          liquidazione  delle  quote  o  azioni  e  il  valore  medio
          ponderato di sottoscrizione o di  acquisto  delle  quote  o
          azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o  acquisto  e'
          documentato   dal   partecipante.   In    mancanza    della
          documentazione   il   costo   e'   documentato   con    una
          dichiarazione sostitutiva. 
              2-bis.  I  proventi  di  cui  ai  commi  1  e  2   sono
          determinati al netto di una quota dei  proventi  riferibili
          alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli  Stati
          inclusi nella lista di cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
          al periodo precedente. 
              3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di  cui  ai
          commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di
          quote  o  azioni  a  diverso  intestatario,  salvo  che  il
          trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.  In
          questo caso, il contribuente fornisce  al  soggetto  tenuto
          all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista. 
              4. La ritenuta di cui ai commi 1 e  2  e'  applicata  a
          titolo  di  acconto  nei  confronti  di:  a)   imprenditori
          individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
          ai sensi dell' articolo 65 del  citato  testo  unico  delle
          imposte sui redditi; b) societa'  in  nome  collettivo,  in
          accomandita semplice ed equiparate di cui all'  articolo  5
          del predetto testo unico; c) societa' ed enti di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 73 del  medesimo
          testo unico e stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato delle societa' e degli enti di cui  alla  lettera  d)
          del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti  di  tutti
          gli  altri  soggetti,  compresi  quelli  esenti  o  esclusi
          dall'imposta sul reddito delle  societa',  la  ritenuta  e'
          applicata a titolo d'imposta. 
              5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi  1
          e 2 siano  collocate  all'estero,  o  comunque  i  relativi
          proventi  siano  conseguiti  all'estero,  la  ritenuta   e'
          applicata dai soggetti di cui all' articolo 23 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          che intervengono nella loro riscossione. 
              6. I proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera
          g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  derivanti
          dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
          in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di
          cui ai commi  1  e  2,  concorrono  a  formare  il  reddito
          imponibile dei  partecipanti,  sia  che  vengano  percepiti
          sotto  forma  di  proventi  distribuiti  sia  che   vengano
          percepiti quale  differenza  tra  il  valore  di  riscatto,
          cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di
          sottoscrizione o acquisto. Il costo  unitario  di  acquisto
          delle  quote  o  azioni  si  assume  dividendo   il   costo
          complessivo delle quote o azioni acquistate o  sottoscritte
          per la loro quantita'. 
              7. Sui proventi di cui al comma 6 i  soggetti  indicati
          all'  articolo  23  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  che  intervengono
          nella loro riscossione operano una ritenuta del  12,50  per
          cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. 
              8. Gli organismi di investimento collettivo  in  valori
          mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2  possono,
          con  riguardo  agli  investimenti  effettuati  in   Italia,
          avvalersi  delle  convenzioni  stipulate  dalla  Repubblica
          italiana per evitare le  doppie  imposizioni  relativamente
          alla  parte  dei  redditi  e   proventi   proporzionalmente
          corrispondenti  alle  loro  quote  o  azioni  possedute  da
          soggetti non residenti in Italia. 
              9. Le disposizioni di  cui  al  comma  8  si  applicano
          esclusivamente agli organismi aventi sede in uno  Stato  la
          cui legislazione riconosca analogo diritto  agli  organismi
          di investimento collettivo italiani.". 
              Si riporta il testo degli articoli 18 e 73  del  citato
          testo unico delle  imposte  sui  redditi,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  18.  Imposizione  sostitutiva  dei  redditi   di
          capitale di  fonte  estera  -  1.  I  redditi  di  capitale
          corrisposti da soggetti non residenti a soggetti  residenti
          nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo
          di imposta o l'imposta sostitutiva di cui  all'articolo  2,
          comma 1-bis , del decreto legislativo 1°  aprile  1996,  n.
          239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
          sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a  titolo
          d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non  avvalersi
          del regime  di  imposizione  sostitutiva  ed  in  tal  caso
          compete  il  credito  d'imposta  per  i  redditi   prodotti
          all'estero. La disposizione di cui  al  periodo  precedente
          non  si  applica  alle  distribuzioni  di  utili   di   cui
          all'articolo 27, quarto comma, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti
          anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni  e
          degli altri titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,
          nonche' di quelli con  regime  fiscale  equiparato,  emessi
          all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992." 
              "Art.  73.  Soggetti  passivi  -   1.   Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio dello Stato, salvo prova contraria,  i  trust  e
          gli istituti aventi analogo contenuto  istituiti  in  Paesi
          diversi da quelli indicati nel decreto del  Ministro  delle
          finanze  4  settembre  1996,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  220  del  19  settembre  1996,  e  successive
          modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti  ed  almeno
          uno dei beneficiari del trust siano  fiscalmente  residenti
          nel  territorio  dello  Stato.  Si  considerano,   inoltre,
          residenti nel territorio dello Stato i trust  istituiti  in
          uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del
          Ministro  delle   finanze   4   settembre   1996,   quando,
          successivamente  alla  loro   costituzione,   un   soggetto
          residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
          trust  un'attribuzione  che  importi  il  trasferimento  di
          proprieta'  di  beni  immobili  o  la  costituzione  o   il
          trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari,  anche  per
          quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          di  fondi  di  investimento  immobiliare  chiusi   di   cui
          all'articolo  37  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  siano  controllati
          direttamente o indirettamente, per il tramite  di  societa'
          fiduciarie o per interposta persona, da soggetti  residenti
          in  Italia.  Il   controllo   e'   individuato   ai   sensi
          dell'articolo 2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice
          civile, anche  per  partecipazioni  possedute  da  soggetti
          diversi dalle societa'. 
              5-quinquies. Gli organismi di  investimento  collettivo
          del  risparmio  con  sede  in  Italia,  diversi  dai  fondi
          immobiliari,  e  quelli  con  sede  in  Lussemburgo,   gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n.512, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          novembre 1983, n.649, e successive modificazioni, non  sono
          soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate  sui
          redditi di capitale  sono  a  titolo  di  imposta.  Non  si
          applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n.600 e successive modificazioni, sugli interessi  ed
          altri proventi dei conti correnti e depositi bancari  e  le
          ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
          26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto   decreto
          nonche' dall'articolo 10-ter della  legge  23  marzo  1983,
          n.77, e successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          28 giugno 1990, n. 167 convertito con  modificazioni  nella
          legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini fiscali  di
          taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli  e
          valori), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. Dichiarazione annuale per gli  investimenti  e
          le  attivita'  -  1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai  sensi
          dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che  al  termine
          del periodo  d'imposta  detengono  investimenti  all'estero
          ovvero attivita' estere di natura  finanziaria,  attraverso
          cui possono  essere  conseguiti  redditi  di  fonte  estera
          imponibili in Italia, devono indicarli nella  dichiarazione
          dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della  presente
          disposizione si  considerano  di  fonte  estera  i  redditi
          corrisposti  da   non   residenti,   soggetti   all'imposta
          sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis, del decreto
          legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  o  soggetti  alla
          ritenuta prevista nel  terzo  comma  dell'articolo  26  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si  trovano
          al di fuori del territorio dello Stato. 
              2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
          indicato  l'ammontare  dei  trasferimenti   da,   verso   e
          sull'estero che nel corso dell'anno hanno  interessato  gli
          investimenti all'estero e le  attivita'  estere  di  natura
          finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
          termine del periodo di imposta  i  soggetti  non  detengono
          investimenti e attivita' finanziarie della specie. 
              3.  In  caso  di  esonero  dalla  presentazione   della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito modulo, conforme a modello approvato  con  decreto
          del Ministro delle finanze, da presentare entro gli  stessi
          termini previsti per la presentazione  della  dichiarazione
          dei redditi. 
              4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione  dei
          redditi previsti nei commi 1  e  2  non  sussistono  per  i
          certificati in serie o di massa ed  i  titoli  affidati  in
          gestione od in amministrazione agli intermediari  residenti
          indicati  nell'articolo  1,  per   i   contratti   conclusi
          attraverso  il  loro  intervento,  anche  in  qualita'   di
          controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti,  a
          condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere
          di   natura   finanziaria   siano    riscossi    attraverso
          l'intervento degli intermediari stessi. 
              5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e  3
          non sussiste se l'ammontare complessivo degli  investimenti
          ed attivita'  al  termine  del  periodo  d'imposta,  ovvero
          l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel  corso
          dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro. 
              6. Ai fini  del  presente  articolo  viene  annualmente
          stabilito, con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  il
          controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
          calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
          dei cambi determinera' con riferimento ai dati di  chiusura
          delle borse valori di Milano e di Roma. 
              7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
          successivamente  al  31  dicembre  1990;  gli  investimenti
          all'estero e le  attivita'  estere  di  natura  finanziaria
          oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano  stati
          compiuti   atti,   anche   preliminari,   di   accertamento
          tributario o valutario, si  considerano  effettuati,  anche
          agli effetti fiscali, nell'anno 1990.". 
              La legge 28 dicembre  1995,  n.  549  reca  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica". 
              Si riporta il testo degli articoli 3  e  5  del  citato
          decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 3. Istituzione  di  un  conto  unico  presso  gli
          intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva
          -  1.  Gli  intermediari  di  cui  all'art.  2,  comma   2,
          istituiscono un «conto unico» destinato  ad  accogliere  le
          seguenti registrazioni relative  ad  operazioni  effettuate
          per conto o a favore dei soggetti  di  cui  ai  commi  1  e
          1-quater del medesimo articolo: 
              a) accredito  dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          commisurata all'importo  degli  interessi,  premi  o  altri
          frutti  scaduti,  nonche'  alla  differenza  tra  la  somma
          corrisposta alla scadenza ed il  prezzo  di  emissione  dei
          titoli; 
              b) accredito  dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          commisurata ai redditi di cui alla lettera a)  riconosciuti
          al venditore nel corrispettivo, sia in modo  esplicito  che
          implicito; 
              c)  addebito  dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          commisurata ai redditi di cui alla lettera a)  riconosciuti
          dall'acquirente nel corrispettivo, sia  in  modo  esplicito
          che implicito. 
              I medesimi intermediari provvedono,  con  pari  valuta,
          all'addebito, nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b),  ed
          all'accredito,  nel  caso  di  cui  alla  lettera  c),  dei
          corrispondenti importi ai soggetti  indicati  nell'art.  2,
          comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni  sono
          effettuate. 
              2. Ai fini dell'applicazione del comma 1: 
              a) l'accredito di cui  alla  lettera  a)  del  predetto
          comma deve essere effettuato con riferimento al  giorno  di
          scadenza delle cedole e dei titoli; 
              b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere  b)
          e c)  del  predetto  comma  devono  essere  effettuati  con
          riferimento alla data di regolamento delle operazioni. 
              3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma  1  non
          vengono operati con riferimento alle operazioni  effettuate
          per conto o a favore degli organismi di investimento e  dei
          fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d). Alla fine
          di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul  «conto
          unico» l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa  ai
          seguenti   redditi    conseguiti    nel    medesimo    mese
          dall'organismo di investimento o dal fondo e  maturati  nel
          periodo di possesso: 
              a) interessi, premi ed altri frutti scaduti; 
              b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia  in
          modo esplicito che implicito, a  seguito  di  cessione  dei
          titoli. 
              La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme
          corrispondenti  all'imposta  sostitutiva   dal   patrimonio
          dell'organismo  di  investimento  o  del  fondo.  Ai   fini
          dell'applicazione del presente comma si considerano  ceduti
          per primi i titoli acquisiti per ultimi. 
              4. Se in una operazione intervengono piu'  intermediari
          di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva  relativa
          a tale operazione e' accreditata  o  addebitata  al  «conto
          unico» dell'intermediario presso il quale il soggetto,  per
          conto  o  a  favore  del  quale   l'operazione   e'   stata
          effettuata,  intrattiene  il  rapporto  di  deposito  o  di
          gestione dei titoli. 
              5. Il trasferimento ad  un  altro  deposito  costituito
          presso il medesimo o altro intermediario, e' equiparato  ad
          un'operazione di compravendita agli effetti  delle  lettere
          b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi  riconosciuti
          nel corrispettivo quelli maturati fino  alla  data  in  cui
          l'operazione si considera eseguita. Per i  titoli  indicati
          nell'articolo 2, comma 1-bis, si considerano cessioni anche
          i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari. 
              6. Qualora i titoli di cui all'articolo 2, comma 1,  al
          di fuori delle  ipotesi  di  trasferimento  effettuato  con
          l'intervento  di  uno  dei  soggetti  intermediari  di  cui
          all'art. 2, comma 2, vengano  immessi  in  un  deposito  di
          pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui  confronti
          si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il
          quale e' costituito il deposito accredita il «conto  unico»
          dell'ammontare  dell'imposta  sostitutiva  commisurata   ai
          redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati  fino  alla
          data dell'immissione. 
              7. Per le operazioni indicate  nel  presente  articolo,
          che  non  comportino  il  pagamento  di  corrispettivi,  il
          soggetto   che   dispone    l'operazione    deve    versare
          all'intermediario l'ammontare dell'imposta  sostitutiva  da
          accreditare  nel  «conto  unico».  L'intermediario  ha   la
          facolta' di non  eseguire  l'incarico  ricevuto  o  di  non
          effettuare la restituzione  materiale  dei  titoli  fino  a
          quando il soggetto interessato non abbia versato  l'imposta
          sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma. 
              8. Il saldo positivo fra gli accrediti e  gli  addebiti
          nel «conto unico» risultante alla fine di ciascun mese deve
          essere versato secondo le modalita' e nei termini  previsti
          dall'art.  4.  Il  saldo  negativo  costituisce  il   primo
          addebito del mese  successivo.  Con  decreto  del  Ministro
          delle finanze di concerto con il Ministro del  tesoro  sono
          stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi. 
              9.  Per  i  titoli  senza  cedola  aventi  durata   non
          superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1,
          comma 2, del decreto-legge 19  settembre  1986,  n.  556  ,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  novembre
          1986, n. 759,  le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si
          applicano coerentemente con  la  previsione  contenuta  nel
          periodo anzidetto, secondo la quale la  differenza  tra  il
          valore nominale ed il prezzo di  emissione  e'  considerata
          interesse anticipato." 
                
              "Art. 5. Casi particolari di assolvimento  dell'imposta
          sostitutiva - 1. Gli interessi, premi ed altri  frutti  dei
          titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e  1-bis  conseguiti,
          anche dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis ,
          nell'esercizio di attivita'  commerciali,  assoggettati  ad
          imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga
          alle disposizioni di cui agli  articoli  3,  comma  3,  58,
          comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917  ,  a  formare  il  reddito  d'impresa  e  l'imposta
          sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli  19
          e 93 del predetto testo unico. 
              2. Per i titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e  1-bis
          non depositati presso gli intermediari di cui  all'art.  2,
          comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque
          percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono  in
          ogni  caso  soggetti   all'imposta   sostitutiva   a   cura
          dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi  di  cui
          all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente  dal
          soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva  e'
          applicata  da  quest'ultimo  soggetto  e  le   disposizioni
          dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non  rientra
          fra gli intermediari di cui all'art. 2,  comma  2.  Restano
          fermi i termini e le modalita' di  versamento,  nonche'  le
          disposizioni  in  tema  di  accertamento  e  di   sanzioni,
          previsti dall'art. 4.". 
              Si riporta il testo degli articoli 5  e  6  del  citato
          decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e  sugli
          altri  redditi  diversi  di  cui  alle  lettere  da  c)   a
          c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. - 
              1. 
              2.  I  redditi  di  cui  alle  lettere  da   c-bis)   a
          c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 , del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo  i
          criteri  stabiliti  dall'articolo  82  del  predetto  testo
          unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva  delle  imposte
          sui redditi con l'aliquota del 12,50 per  cento.  L'imposta
          sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla
          cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio,  di
          titoli  o  strumenti  finanziari  e   di   contratti,   non
          qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  n.  917  del  1986,  salvo  la
          dimostrazione,  a  seguito  di  esercizio   dell'interpello
          secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'articolo
          167, del citato testo unico del rispetto  delle  condizioni
          indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87  del
          medesimo testo unico. Ai fini de presente comma, i  redditi
          diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri  titoli
          di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e  dalle
          obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di  cui
          al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1,
          del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 sono computati  nella  misura  del  62,5  per  cento
          dell'ammontare realizzato. 
              3.  Le  plusvalenze  e  gli  altri   redditi   soggetti
          all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle  di  cui
          alla lettera c) dell'articolo  67  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi determinate secondo i  criteri  di  cui
          all'articolo   68   sono   distintamente   indicati   nella
          dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o  piu'  decreti
          del  Ministro  delle  finanze   possono   essere   previsti
          particolari adempimenti ed oneri di documentazione  per  la
          determinazione   dei   predetti   redditi.   L'obbligo   di
          dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e  gli  altri
          proventi per  i  quali  il  contribuente  abbia  esercitato
          l'opzione di cui all'articolo 6. 
              4.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma   2   e'
          corrisposta mediante versamento diretto nei termini  e  nei
          modi previsti per il versamento delle imposte  sui  redditi
          dovute a saldo  in  base  alla  dichiarazione.  L'eventuale
          imposta  sostitutiva  pagata  fino  al  superamento   delle
          percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati
          nella lettera c-bis) del  comma  1,  dell'articolo  67,  e'
          portata in detrazione dalle imposte sui redditi. 
              5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
          le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
          lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1  dell'articolo
          81 , del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
          percepiti o sostenuti da: 
              a) soggetti residenti all'estero, di  cui  all'articolo
          6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
          e successive modificazioni. 
              b). 
              6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in  materia  di
          imposta sostitutiva si applicano le  disposizioni  previste
          in materia di imposte sui redditi. 
              Art.  6.  Opzione   per   l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
          realizzato - 1. Il contribuente ha facolta' di  optare  per
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
          5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai  sensi  delle
          lettere c-bis) e c-ter) del comma 1  dell'articolo  81  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come  modificato  dall'articolo  3,  comma  1,  con
          esclusione di quelle  relative  a  depositi  in  valuta,  a
          condizione che i  titoli,  quote  o  certificati  siano  in
          custodia o in amministrazione presso banche e  societa'  di
          intermediazione mobiliare e altri soggetti  individuati  in
          appositi decreti del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          delle  finanze.  Per  le  plusvalenze  realizzate  mediante
          cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
          lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
          n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli
          altri proventi realizzati mediante i rapporti di  cui  alla
          lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81  o  i
          rapporti e le cessioni di  cui  alla  lettera  c-quinquies)
          dello stesso comma  1,  l'opzione  puo'  essere  esercitata
          sempreche' intervengano nei predetti rapporti  o  cessioni,
          come  intermediari  professionali  o  come  controparti,  i
          soggetti  indicati  nel  precedente  periodo  del  presente
          comma, con cui siano  intrattenuti  rapporti  di  custodia,
          amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i
          redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri
          titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.601 ed  equiparati  e
          dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi  nella  lista
          di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis,
          comma 1, del medesimo  testo  unico  sono  computati  nella
          misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato. 
              2. L'opzione di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          comunicazione sottoscritta contestualmente al  conferimento
          dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
          o, per i rapporti in essere, anteriormente  all'inizio  del
          periodo d'imposta; per  i  rapporti  di  cui  alla  lettera
          c-quater) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
          i rapporti e le cessioni di cui alla  lettera  c-quinquies)
          del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo  unico  n.
          917 del 1986, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
          l'opzione  puo'  essere  esercitata  anche  all'atto  della
          conclusione del primo contratto nel  periodo  d'imposta  da
          cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
          ha effetto per tutto il periodo  d'imposta  e  puo'  essere
          revocata entro la scadenza  di  ciascun  anno  solare,  con
          effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu'
          decreti del Ministro delle finanze ,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione
          del presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui  al  presente
          articolo. Per i  soggetti  non  residenti  nonche'  per  le
          plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o
          rimborso di quote o azioni  di  organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva  di  cui  al
          comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in  mancanza
          di  esercizio   dell'opzione,   salva   la   facolta'   del
          contribuente di rinunciare a tale regime con effetto  dalla
          prima operazione  successiva.  La  predetta  rinuncia  puo'
          essere esercitata anche dagli  intermediari  non  residenti
          relativamente ai rapporti di  custodia,  amministrazione  e
          deposito ad essi  intestati  e  sui  quali  siano  detenute
          attivita'  finanziarie  di   terzi;   in   tal   caso   gli
          intermediari non residenti sono  tenuti  ad  assolvere  gli
          obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano
          quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
          cui al comma 1. 
              3. I soggetti di cui al  comma  1  applicano  l'imposta
          sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna  plusvalenza,
          differenziale   positivo   o   provento    percepito    dal
          contribuente. Qualora tali soggetti non siano  in  possesso
          dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  di  cui   al   comma   1   sulle
          plusvalenze  e  gli  altri  redditi  ivi  indicati,  devono
          richiederle      al       contribuente,       anteriormente
          all'effettuazione   delle   operazioni;   il   contribuente
          comunica   al   soggetto    incaricato    dell'applicazione
          dell'imposta  i   dati   e   le   informazioni   richieste,
          consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
          in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
          predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
          sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono  tenuti
          in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
          le informazioni necessarie  all'applicazione  dell'imposta.
          Nel   caso   di   inesatta   comunicazione,   il   recupero
          dell'imposta  sostitutiva  non  applicata  o  applicata  in
          misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico  del
          contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
          dal  cento  al  duecento  per  cento  dell'ammontare  della
          maggiore imposta sostitutiva dovuta . 
              4.  Per   l'applicazione   dell'imposta   su   ciascuna
          plusvalenza, differenziale positivo o provento  realizzato,
          escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
          valute estere, i soggetti di cui al comma 1,  nel  caso  di
          pluralita'  di  titoli,  quote,  certificati   o   rapporti
          appartenenti a categorie omogenee, assumono  come  costo  o
          valore di  acquisto  il  costo  o  valore  medio  ponderato
          relativo a ciascuna categoria dei predetti  titoli,  quote,
          certificati o rapporti. 
              5. Qualora siano  realizzate  minusvalenze,  perdite  o
          differenziali  negativi  i  soggetti  di  cui  al  comma  1
          computano in deduzione, fino a loro concorrenza,  l'importo
          delle  predette  minusvalenze,  perdite   o   differenziali
          negativi  dalle  plusvalenze,  differenziali   positivi   o
          proventi realizzati nelle successive  operazioni  poste  in
          essere nell'ambito  del  medesimo  rapporto,  nello  stesso
          periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il  quarto.
          Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto  di
          custodia, amministrazione o  deposito  o  siano  rimborsate
          anche parzialmente  le  quote  o  azioni  di  organismi  di
          investimento collettivo  del  risparmio,  le  minusvalenze,
          perdite o differenziali negativi possono essere portati  in
          deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
          a  quello  del  realizzo,  dalle  plusvalenze,  proventi  e
          differenziali  positivi  realizzati  nell'ambito  di  altro
          rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi  soggetti
          intestatari del rapporto o deposito di provenienza,  ovvero
          portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo  82
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  1.  I
          soggetti di cui  al  comma  1  rilasciano  al  contribuente
          apposita certificazione dalla quale risultino i dati  e  le
          informazioni necessarie a  consentire  la  deduzione  delle
          predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi. 
              6. Agli effetti  del  presente  articolo  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso  anche  il  trasferimento  dei
          titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma  1  a
          rapporti di custodia o amministrazione di cui  al  medesimo
          comma, intestati a soggetti diversi dagli  intestatari  del
          rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
          di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento  non  sia
          avvenuto per  successione  o  donazione.  In  tal  caso  la
          plusvalenza,  il  provento,  la  minusvalenza   o   perdita
          realizzate mediante il trasferimento sono  determinate  con
          riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
          dal comma 5 dell'articolo 7, alla data  del  trasferimento,
          dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti  ed  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1,   tenuti   al   versamento
          dell'imposta,   possono   sospendere   l'esecuzione   delle
          operazioni  fino  a  che  non  ottengano  dal  contribuente
          provvista per  il  versamento  dell'imposta  dovuta.  Nelle
          ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
          1 rilasciano al contribuente apposita certificazione  dalla
          quale risulti il valore dei titoli,  quote,  certificati  o
          rapporti trasferiti . 
              7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote,  certificati
          o rapporti di cui al comma 1  o  di  loro  trasferimento  a
          rapporti di  custodia  o  amministrazione,  intestati  agli
          stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza,  e
          comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2,  per  il
          calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
          ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui
          al  precedente  articolo,  si  assume  il  costo  o  valore
          determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il  comma
          12, sulla base di apposita  certificazione  rilasciata  dai
          soggetti di cui al comma 1. 
              8.  L'opzione  non  puo'  essere   esercitata   e,   se
          esercitata,  perde  effetto,  qualora  le  percentuali   di
          diritti di voto o  di  partecipazione  rappresentate  dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui  al
          comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate
          nella lettera c) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dall'articolo 3,  comma  1.  Se  il  superamento
          delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
          dell'opzione,  per  la  determinazione   dei   redditi   da
          assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi  del  comma  1
          dell'articolo 5 si applica  il  comma  7.  Il  contribuente
          comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
          percentuali entro quindici giorni dalla  data  in  cui  sia
          avvenuto o, se precedente, all'atto della  prima  cessione,
          ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei  dati  e  delle
          informazioni in  loro  possesso,  non  siano  in  grado  di
          verificare il superamento. Nel caso di  indebito  esercizio
          dell'opzione  o  di  omessa  comunicazione  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal 2 al 4  per  cento  del  valore
          delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla  data
          della violazione . 
              9.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  provvedono   al
          versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente  al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale, entro  il  quindicesimo  giorno  del
          secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
          trattenendone l'importo su  ciascun  reddito  realizzato  o
          ricevendone provvista dal contribuente. Per  le  operazioni
          effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati  ad
          operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
          considera effettuata, ai  fini  del  versamento,  entro  il
          termine previsto per le relative liquidazioni.  I  soggetti
          di  cui  al  comma  1  rilasciano   al   contribuente   una
          attestazione  dei  versamenti  entro  il  mese   di   marzo
          dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
          degli interessati. 
              10.  I  soggetti  di  cui   al   comma   1   comunicano
          all'amministrazione finanziaria entro il termine  stabilito
          per la  presentazione  della  dichiarazione  dei  sostituti
          d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          l'ammontare complessivo delle  plusvalenze  e  degli  altri
          proventi  e  quello  delle  imposte  sostitutive  applicate
          nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
          dei  modelli  di  cui  all'articolo  8  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          stabilite   le   modalita'   di   effettuazione   di   tale
          comunicazione . 
              11.   Per   la   liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi.". 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 25 dicembre  2001,  n.  351,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  23  novembre  2001,   n.   410
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione del patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di
          sviluppo dei fondi  comuni  di  investimento  immobiliare),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Regime tributario  del  fondo  ai  fini  delle
          imposte sui redditi -  1.  I  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,  n.
          86,  non  sono  soggetti  alle  imposte   sui   redditi   e
          all'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive.   Le
          ritenute operate sui redditi  di  capitale  sono  a  titolo
          d'imposta.  Non   si   applicano   le   ritenute   previste
          dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, e  quella  di  cui
          all'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche'  le  ritenute
          previste dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
          77. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  17  del
          citato decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 17. Regime tributario delle forme  pensionistiche
          complementari - (Omissis). 
              3.  Le  ritenute  operate  sui  redditi   di   capitale
          percepiti dai fondi  di  cui  al  comma  2  sono  a  titolo
          d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal  comma
          2  dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sugli  interessi  e
          altri proventi dei conti correnti  bancari  e  postali,  le
          ritenute  previste  dagli  articoli  26,  comma  3-bis,   e
          26-quinquies del predetto decreto n. 600  del  1973  e  dai
          commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della  legge  23  marzo
          1983, n. 77. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  96  e  109,
          comma 9, del citato decreto testo unico delle  imposte  sui
          redditi: 
              "Art. 96. Interessi passivi - 1. Gli interessi  passivi
          e gli oneri assimilati,  diversi  da  quelli  compresi  nel
          costo dei beni ai sensi del  comma  1,  lettera  b),  dell'
          articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo  d'imposta
          fino  a  concorrenza  degli  interessi  attivi  e  proventi
          assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
          cento  del  risultato  operativo   lordo   della   gestione
          caratteristica. La  quota  del  risultato  operativo  lordo
          prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per  la
          deduzione degli interessi passivi e degli oneri  finanziari
          di  competenza,  puo'  essere  portata  ad  incremento  del
          risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. 
              2.  Per  risultato  operativo  lordo  si   intende   la
          differenza tra il valore e i costi della produzione di  cui
          alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice  civile,
          con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
          b),  e  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   di   beni
          strumentali, cosi'  come  risultanti  dal  conto  economico
          dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio  in
          base ai principi contabili internazionali  si  assumono  le
          voci di conto economico corrispondenti. 
              3. Ai fini del presente  articolo,  assumono  rilevanza
          gli interessi passivi e gli interessi attivi,  nonche'  gli
          oneri e i proventi assimilati, derivanti  da  contratti  di
          mutuo,   da    contratti    di    locazione    finanziaria,
          dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da  ogni
          altro rapporto avente  causa  finanziaria,  con  esclusione
          degli interessi impliciti derivanti  da  debiti  di  natura
          commerciale e con inclusione, tra  gli  attivi,  di  quelli
          derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
          soggetti  operanti  con  la  pubblica  amministrazione,  si
          considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti  del
          presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
          ufficiale   di   riferimento   aumentato   di   un   punto,
          ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 
              4.  Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri   finanziari
          assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
          sono dedotti dal reddito dei successivi periodi  d'imposta,
          se e nei limiti in cui  in  tali  periodi  l'importo  degli
          interessi passivi e degli oneri  assimilati  di  competenza
          eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati  sia
          inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo  di
          competenza. 
              5.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   non   si
          applicano alle banche  e  agli  altri  soggetti  finanziari
          indicati  nell'  articolo  1  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 87, con  l'eccezione  delle  societa'  che
          esercitano in via esclusiva  o  prevalente  l'attivita'  di
          assunzione  di   partecipazioni   in   societa'   esercenti
          attivita' diversa da quelle creditizia o finanziaria,  alle
          imprese di assicurazione nonche' alle  societa'  capogruppo
          di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi
          precedenti  non  si  applicano,  inoltre,   alle   societa'
          consortili costituite per l'esecuzione unitaria,  totale  o
          parziale,  dei  lavori,  ai  sensi  dell'articolo  96   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  alle  societa'  di
          progetto costituite ai sensi dell' articolo 156 del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e alle societa'  costituite  per  la  realizzazione  e
          l'esercizio di interporti di cui allalegge 4  agosto  1990,
          n. 240, e successive modificazioni, nonche'  alle  societa'
          il cui capitale sociale e' sottoscritto prevalentemente  da
          enti pubblici, che costruiscono o gestiscono  impianti  per
          la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche'
          impianti per lo smaltimento e la depurazione. 
              5-bis. Gli interessi  passivi  sostenuti  dai  soggetti
          indicati nel primo periodo del  comma  5,  sono  deducibili
          dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del
          96  per  cento  del   loro   ammontare.   Nell'ambito   del
          consolidato nazionale di cui agli articoli da  117  a  129,
          l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in
          capo a soggetti partecipanti al  consolidato  a  favore  di
          altri soggetti partecipanti sono  integralmente  deducibili
          sino  a  concorrenza   dell'ammontare   complessivo   degli
          interessi passivi maturati in capo ai soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  partecipanti  a  favore  di   soggetti
          estranei al consolidato. La societa'  o  ente  controllante
          opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui
          al periodo precedente  in  sede  di  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 122,  apportando  la  relativa  variazione  in
          diminuzione della somma algebrica dei  redditi  complessivi
          netti dei soggetti partecipanti. 
              6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle  regole
          di indeducibilita' assoluta  previste  dall'  articolo  90,
          comma 2, e daicommi 7 e 10 dell'articolo 110  del  presente
          testo unico, dall' articolo 3, comma 115,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, in materia di  interessi  su  titoli
          obbligazionari, e dall' articolo 1, comma 465, della  legge
          30 dicembre 2004, n.  311,  in  materia  di  interessi  sui
          prestiti dei soci delle societa' cooperative. 
              7. In caso di partecipazione al  consolidato  nazionale
          di cui alla  sezione  II  del  presente  capo,  l'eventuale
          eccedenza  di  interessi  passivi   ed   oneri   assimilati
          indeducibili generatasi in capo a un soggetto  puo'  essere
          portata in abbattimento del reddito complessivo  di  gruppo
          se e nei limiti  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  al
          consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
          risultato  operativo  lordo  capiente   non   integralmente
          sfruttato per la deduzione. Tale regola  si  applica  anche
          alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
          di  quelle  generatesi   anteriormente   all'ingresso   nel
          consolidato nazionale. 
              8.Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra  i
          soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale
          possono essere incluse anche  le  societa'  estere  per  le
          quali ricorrerebbero i requisiti e le  condizioni  previsti
          dagli articoli 117, comma 1, 120e 132, comma 2, lettere  b)
          e c).  Nella  dichiarazione  dei  redditi  del  consolidato
          devono essere  indicati  i  dati  relativi  agli  interessi
          passivi e  al  risultato  operativo  lordo  della  societa'
          estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2." 
              "Art. 109. Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa - 1-8 (Omissis). 
              9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
              a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
          di  cui  all'articolo  44,  per  la  quota  di   essa   che
          direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
          risultati economici della societa'  emittente  o  di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale  gli  strumenti  finanziari  sono  stati
          emessi; 
              b)  relativamente  ai  contratti  di  associazione   in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  6  della  legge  26
          settembre  1985,  n.  482  (Modificazioni  del  trattamento
          tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali
          corrisposti in dipendenza  di  contratti  di  assicurazione
          sulla vita): 
              "Art. 6. Sui  capitali  corrisposti  in  dipendenza  di
          contratti  di  assicurazione  sulla  vita,  esclusi  quelli
          corrisposti  a  seguito  di  decesso  dell'assicurato,   le
          imprese di assicurazione devono  operare  una  ritenuta,  a
          titolo di imposta e con obbligo di rivalsa,  del  12,5  per
          cento. La  ritenuta  va  commisurata  alla  differenza  tra
          l'ammontare del capitale corrisposto  e  quello  dei  premi
          riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno  successivo
          al decimo se il capitale e' corrisposto dopo  almeno  dieci
          anni dalla  conclusione  del  contratto  di  assicurazione.
          Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo  comma,
          lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,   e   successive
          modificazioni. 
              Le imprese di assicurazione devono versare le  ritenute
          di cui al  precedente  comma  alla  competente  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato entro  i  primi  quindici
          giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono
          state operate e devono presentare annualmente, entro il  30
          aprile, la  dichiarazione  di  cui  all'articolo  7,  primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600  ,  e  successive  modificazioni,
          indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti,
          delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono
          state commisurate.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  26-ter  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973: 
              "Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo  41,
          comma 1, lettera g-quater), de testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   l'impresa   di
          assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte
          sui redditi  nella  misura  prevista  dall'articolo  7  del
          decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
              2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera
          g-quinquies), del citato  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, i soggetti indicati nel primo comma  dell'articolo
          23 applicano una  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
          redditi nella misura prevista dall'articolo 7  del  decreto
          legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
              3. Sui redditi di capitale indicati nei commi  1  e  2,
          dovuti da soggetti non residenti e  percepiti  da  soggetti
          residenti nel territorio dello Stato e'  dovuta  un'imposta
          sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50
          per cento.  L'imposta  sostitutiva  puo'  essere  applicata
          direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti
          nel  territorio  dello  Stato  in  regime  di  liberta'  di
          prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale,
          scelto  tra  i  soggetti  indicati  nell'articolo  23,  che
          risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
          determinazione e versamento dell'imposta  e  provvede  alla
          dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto
          a comunicare, ove necessario,  i  dati  e  le  informazioni
          utili per la determinazione dei redditi consegnando,  anche
          in copia, la relativa documentazione o,  in  mancanza,  una
          dichiarazione sostitutiva nella quale  attesti  i  predetti
          dati ed informazioni. Nel  caso  in  cui  i  redditi  siano
          percepiti   direttamente   all'estero   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo  16-bis  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.". 
              Si riporta il testo del comma 8  dell'articolo  20  del
          decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge   7   giugno   1974,   n.   216
          (Disposizioni  relative  al   mercato   mobiliare   ed   al
          trattamento fiscale dei titoli azionari), in vigore fino al
          31 dicembre 2011: 
              "Art. 20. ( ..) - (Omissis). 
              Ricorrendo le condizioni  stabilite  nell'art.  13  del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , sugli  interessi  e  sui
          redditi di capitale  corrisposti  ai  propri  soci  persone
          fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle societa'
          cooperative di cui al  comma  precedente  la  ritenuta  del
          quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'art.  26
          del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta  al  dieci
          per cento ed e' applicata a titolo d'imposta.". 
              Si riporta il testo dei commi da 1 a 4 dell'articolo  7
          del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge   8   agosto   1996,   n.   425
          (Disposizioni urgenti  per  il  risanamento  della  finanza
          pubblica), in vigore fino al 31 dicembre 2011: 
              "Art.  7.  Redditi  di  capitale  -  1.  Sui   proventi
          derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari  e  di
          altri titoli diversi dalle azioni e da titoli  similari,  a
          garanzia di finanziamenti concessi  ad  imprese  residenti,
          effettuati fuori dall'esercizio di attivita' produttive  di
          reddito d'impresa da parte di persone fisiche,  nonche'  da
          parte  di  societa'   semplici   ed   equiparate   di   cui
          all'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , di enti non
          commerciali o  di  soggetti  non  residenti  senza  stabile
          organizzazione     nel     territorio     dello      Stato,
          indipendentemente da ogni altro tipo di  prelievo  previsto
          per i proventi medesimi, e' dovuta una somma pari al 20 per
          cento degli  importi  maturati  nel  periodo  d'imposta.  I
          soggetti indicati nel  primo  comma  dell'articolo  23  del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ,  che  hanno  ricevuto  i
          predetti depositi, provvedono entro il giorno 15  del  mese
          successivo a quello in cui  i  proventi  sono  erogati,  al
          versamento diretto  della  somma  al  concessionario  della
          riscossione,  competente  in  ragione  del  loro  domicilio
          fiscale, trattenendone l'importo sui proventi  corrisposti.
          In  caso   di   estinzione   del   deposito   prima   della
          corresponsione dei proventi, l'avente diritto e'  tenuto  a
          fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura  del
          20 per cento degli importi maturati e non  corrisposti  nel
          periodo di durata del deposito. 
              2.  Per  i  depositi  effettuati  presso  soggetti  non
          residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello
          Stato, la somma dovuta e' prelevata, da parte della banca o
          di altro intermediario finanziario, a carico  dei  relativi
          proventi all'atto della corresponsione dei medesimi  ovvero
          ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo  non
          deve essere eseguito qualora il depositario  non  residente
          certifichi  con  atto  redatto  in  forma   autentica,   su
          richiesta  del  depositante,  che  il   deposito   non   e'
          finalizzato,   direttamente    o    indirettamente,    alla
          concessione  di  finanziamenti  ad  imprese  residenti.  La
          certificazione  non  puo'  essere  rilasciata  da  soggetti
          residenti in Paesi con i quali la Repubblica  italiana  non
          ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e  ai
          fini  sanzionatori   e'   equiparata   alla   dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio. I proventi non  percepiti  per
          il tramite di banche o  di  altri  intermediari  finanziari
          devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su
          di essi e' dovuta la somma determinata ai sensi  del  comma
          1. 
              3. Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  1  e  2  si
          considerano finanziamenti  anche  le  garanzie  prestate  a
          terzi da parte del depositario ovvero da parte di  imprese,
          anche non residenti, controllanti, controllate o  collegate
          allo stesso; ai predetti  fini  si  considerano  effettuati
          presso il depositario residente nel territorio dello  Stato
          i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali
          all'estero   o   imprese   non    residenti    controllate,
          controllanti o collegate. 
              4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
          contenzioso si applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze
          sono  stabilite   le   modalita'   di   versamento   e   di
          dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'68,  comma  5,  del
          citato testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 68. Plusvalenze - 1-4 (Omissis). 
              5. Le plusvalenze di cui alle lettere  c-bis),  diverse
          da  quelle  di  cui  al  comma  4  e  c-ter)  del  comma  1
          dell'articolo 67sono sommate algebricamente  alle  relative
          minusvalenze, nonche' ai redditi ed  alle  perdite  di  cui
          alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
          di cui allalettera c-quinquies) del comma  1  dello  stesso
          articolo 67; se l'ammontare complessivo delle  minusvalenze
          e delle  perdite  e'  superiore  all'ammontare  complessivo
          delle plusvalenze e degli altri redditi,  l'eccedenza  puo'
          essere portata in  deduzione,  fino  a  concorrenza,  dalle
          plusvalenze e dagli altri  redditi  dei  periodi  d'imposta
          successivi ma non oltre il quarto,  a  condizione  che  sia
          indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo d'imposta nel quale le minusvalenze  e  le  perdite
          sono state realizzate. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del citato
          decreto legislativo n. 461 del 1997: 

        
      
          
Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

(continuazione)
        
                        "Art. 14.Regime transitorio per le ritenute sui redditi
          di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli
          altri redditi diversi - 1. Le disposizioni  degli  articoli
          1, 8, comma 5, e 12 si applicano  ai  redditi  di  capitale
          divenuti esigibili a  partire  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, nonche' agli  utili  derivanti
          dalla  partecipazione   a   societa'   od   enti   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui  e'
          deliberata la distribuzione a partire dalla predetta  data.
          Le  disposizioni  dell'articolo  13   si   applicano   agli
          interessi ed altri proventi  delle  obbligazioni  e  titoli
          similari la cui prima emissione  avviene  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Per  le
          obbligazioni e titoli similari la cui  prima  emissione  e'
          avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'articolo 13 si
          applicano  agli  interessi  e  altri  proventi  maturati  a
          partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sempreche'  la  vita  residua  del  titolo   alla
          predetta data sia superiore a due anni. 
              2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi  1  e
          10 dell'articolo 12 si applicano agli  interessi  ed  altri
          proventi  delle  obbligazioni  e   titoli   similari,   con
          esclusione delle cambiali  finanziarie,  emessi  a  partire
          dalla data del 30 giugno 1997 da societa' od enti,  diversi
          dalle banche, il cui capitale e'  rappresentato  da  azioni
          non negoziate in mercati regolamentati italiani  ovvero  da
          quote, sempreche' detti interessi e proventi siano divenuti
          esigibili successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              3.  Per  gli  interessi  e  gli  altri  proventi  delle
          obbligazioni e titoli similari emessi fino al  31  dicembre
          1988 da soggetti residenti, nonche' per  i  certificati  di
          deposito e di buoni fruttiferi emessi  fino  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni  vigenti  a  tale  ultima  data.
          Continuano ad applicarsi  le  esenzioni  previste  per  gli
          interessi, premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e
          titoli similari emessi anteriormente alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
              4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano
          alle plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi
          realizzati a partire dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              5. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e  minusvalenze  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma   1
          dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dall'articolo  3,
          comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 82  del
          predetto testo unico n. 917 del 1986, il costo o valore  di
          acquisto  delle  partecipazioni  possedute  alla  data   di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto   puo'   essere
          adeguato,  ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  2   del
          decreto-legge 28  gennaio  1991,  n.  27,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo  1991,  n.  102,  sulla
          base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998. 
              6. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma  1
          dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dall'articolo  3,
          comma 1, per  le  partecipazioni  possedute  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, in luogo del  costo
          o valore di acquisto, puo' essere assunto: 
              a) nel caso dei titoli, quote o diritti,  negoziati  in
          mercati  regolamentati  italiani,  indicati  nella   citata
          lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo  81  del  predetto
          testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  il  valore
          risultante  dalla  media  aritmetica  dei  prezzi  rilevati
          presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente
          alla predetta data; 
              b) nel caso dei titoli, quote o diritti,  negoziati  in
          mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del
          comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo  unico  n.  917
          del 1986, nel testo  vigente  anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei titoli,
          quote  o  diritti,  negoziati  esclusivamente  in   mercati
          regolamentati esteri, indicati  nella  lettera  c-bis)  del
          comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo  unico  n.  917
          del 1986, il valore risultante dalla media  aritmetica  dei
          prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel
          mese precedente alla predetta  data  a  condizione  che  le
          plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate
          ad  imposta  sostitutiva  con  i  criteri   stabiliti   nel
          decreto-legge 28  gennaio  1991,  n.  27,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102; 
              c) nel caso dei titoli, quote o diritti  non  negoziati
          in mercati regolamentati il valore alla predetta data della
          frazione del patrimonio netto della societa',  associazione
          od ente rappresentata da  tali  titoli,  quote  e  diritti,
          determinato  sulla  base   delle   risultanze   dell'ultimo
          bilancio approvato  anteriormente  alla  medesima  data,  a
          condizione che le plusvalenze comprese nel predetto  valore
          siano assoggettate ad imposta  sostitutiva  con  i  criteri
          stabiliti  nel  decreto-legge  28  gennaio  1991,  n.   27,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1991,
          n. 102. 
              7. Il valore assunto a riferimento  per  l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente  comma  e'
          indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto e  l'imposta  sostitutiva  e'  versata
          entro il termine di versamento delle  imposte  sui  redditi
          dovute a saldo  in  base  alla  dichiarazione  dei  redditi
          relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998. 
              7-bis. In deroga al comma 7, qualora  il  valore  delle
          partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 81,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia
          determinato ai sensi delle lettere b) e  c)  del  comma  6,
          l'imposta   sostitutiva   determinata   con    i    criteri
          dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991,  n.  27,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1991,
          n.  102,   e'   applicata   dagli   intermediari   indicati
          nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto  su  opzione
          del possessore da esercitare entro il  30  settembre  1998.
          Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal
          possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il
          versamento entro il giorno  15  del  mese  successivo.  Non
          sussistono  in  tal  caso  gli  obblighi  di  comunicazione
          previsti dall'articolo 10. 
              8. Per le partecipazioni gia' possedute alla  data  del
          28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore  di  acquisto,
          nonche'  del  valore  determinato  sulla  base  dei   commi
          precedenti, puo' essere assunto: 
              a) nel caso dei titoli, quote o  diritti  negoziati  in
          mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei
          prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel  corso  dell'anno
          1990 dalla borsa di valori di Milano o, in  difetto,  dalle
          borse presso cui i  titoli  od  i  diritti  erano  in  tale
          periodo negoziati; 
              b) nel caso degli altri titoli,  quote  o  diritti,  il
          valore alla data del 28 gennaio  1991  della  frazione  del
          patrimonio  netto  della  societa',  associazione  od  ente
          rappresentata da tali titoli, quote e diritti,  determinato
          sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio  approvato
          anteriormente alla predetta data. 
              9. Nei casi indicati dalla  lettera  c)  del  comma  6,
          nonche' dalla lettera b) del comma 8, e'  in  facolta'  dei
          possessori  determinare  il  valore   della   frazione   di
          patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o  diritti
          ivi indicati sulla base di una relazione giurata di  stima,
          cui si  applica  l'articolo  64  del  codice  di  procedura
          civile, redatta da soggetti iscritti all'albo  dei  dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri  e   periti   commerciali,
          nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso  il
          valore periziato e' riferito all'intero patrimonio  sociale
          ed  e'  indicato,   unitamente   ai   dati   identificativi
          dell'estensore  della  perizia,  nella  dichiarazione   dei
          redditi della societa', associazione od ente,  relativa  al
          periodo di imposta in corso alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto e  reso  noto  ai  soci,  associati  e
          partecipanti che ne  fanno  richiesta.  Se  la  societa'  o
          l'ente nel quale e'  posseduta  la  partecipazione  non  e'
          residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed
          i dati identificativi  dell'estensore  della  perizia  sono
          indicati nella dichiarazione dei  redditi  del  possessore.
          Qualora la relazione giurata di stima sia  predisposta  per
          conto della stessa societa' od ente nel quale e'  posseduta
          la partecipazione  la  relativa  spesa  e'  deducibile  dal
          reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio  in  cui
          e' stata sostenuta e nei quattro successivi . 
              10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
          e minusvalenze e degli altri  proventi  ed  oneri  indicati
          nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma  1
          dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dall'articolo  3,
          comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le  valute
          estere, i metalli preziosi allo stato  grezzo  o  monetato,
          gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, il costo  o
          valore di acquisto e' quello risultante  da  documentazione
          di data certa, anche proveniente dalle scritture  contabili
          dei  soggetti  di  cui  agli  articoli  6  e  7.  Tuttavia,
          limitatamente  alle  plusvalenze  e  gli   altri   proventi
          divenuti imponibili per effetto del  presente  decreto,  in
          luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto : 
              a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli
          preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari
          e rapporti, negoziati in mercati regolamentati,  il  valore
          risultante dalla media aritmetica dei prezzi  rilevati  nel
          mese precedente a quello di entrata in vigore del  presente
          decreto presso i mercati regolamentati italiani ovvero, per
          quelli negoziati esclusivamente  in  mercati  regolamentati
          esteri, il valore risultante  dalla  media  aritmetica  dei
          prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello
          stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati; 
              b) nel caso dei titoli,  certificati,  diritti,  valute
          estere, metalli preziosi  allo  stato  grezzo  o  monetato,
          strumenti finanziari e rapporti, non negoziati  in  mercati
          regolamentati, nonche' per i crediti, il valore  alla  data
          di entrata in vigore del  presente  decreto  risultante  da
          apposita  relazione  di  stima,  la   quale   puo'   essere
          effettuata, oltre che dai soggetti indicati  nel  comma  9,
          anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7. 
              11. Per i rapporti in essere alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, intrattenuti con  intermediari
          diversi dalla  Banca  d'Italia,  l'imposta  sostitutiva  e'
          applicata dagli intermediari di cui all'articolo  6,  comma
          1, anche in mancanza di  opzione,  salva  la  facolta'  del
          contribuente di  rinunciare  a  tale  regime  con  apposita
          comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con
          effetto dal 1 luglio  1998.  L'imposta  sostitutiva  dovuta
          sulle  plusvalenze  realizzate  e   sugli   altri   redditi
          conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per  effetto  di
          rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e fino al 30 settembre 1998, dai  contribuenti  che
          non  hanno  rinunciato  al  regime  previsto  nel  predetto
          articolo 6, e' liquidata dai citati intermediari  entro  il
          mese successivo a tale data, ed  e'  versata  entro  il  15
          dicembre 1998. A  tal  fine  il  contribuente  fornisce  al
          soggetto  incaricato  dell'applicazione  dell'imposta   gli
          elementi e la documentazione necessari alla  determinazione
          della plusvalenza imponibile e  costituire,  in  favore  di
          tale  soggetto,  apposita  provvista  per  far  fronte   al
          pagamento dell'imposta. 
              12. Le disposizioni dell'articolo 10  e  del  comma  1,
          lettera a), dell'articolo 11 si applicano a  partire  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   Le
          disposizioni delle  altre  lettere  del  predetto  comma  1
          dell'articolo  11  si  applicano  a  partire  dal   periodo
          d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.". 
              Si riporta il testo del comma 4  bis  dell'articolo  10
          della legge 8  maggio  1998,  n.  146(Disposizioni  per  la
          semplificazione  e   la   razionalizzazione   del   sistema
          tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
          finanziaria,  nonche'  disposizioni  varie   di   carattere
          finanziario), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. Modalita' di  utilizzazione  degli  studi  di
          settore in sede di accertamento. 1. - 4. (Omissis). 
              4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici
          di cui all'articolo 39, primo comma,  lettera  d),  secondo
          periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54,  secondo  comma,
          ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate  nei
          confronti  dei  contribuenti  che  dichiarino,  anche   per
          effetto  dell'adeguamento,  ricavi  o   compensi   pari   o
          superiori   al   livello   della   congruita',   ai    fini
          dell'applicazione   degli   studi   di   settore   di   cui
          all'articolo 62-bis del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di  coerenza
          risultanti dagli specifici indicatori, di cui  all'articolo
          10-bis, comma 2, della presente legge, qualora  l'ammontare
          delle attivita' non dichiarate, con un  massimo  di  50.000
          euro, sia pari o inferiore al 40 per  cento  dei  ricavi  o
          compensi  dichiarati.  Ai  fini   dell'applicazione   della
          presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi  si
          intendono quelli  indicati  al  comma  4,  lettera  a).  La
          presente disposizione si applica a condizione che non siano
          irrogabili le sanzioni  di  cui  ai  commi  2-bis  e  4-bis
          rispettivamente  degli  articoli  1   e   5   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  nonche'  al  comma
          2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446 e che  i  contribuenti  interessati  risultino
          congrui alle risultanze degli studi  di  settore,  anche  a
          seguito di adeguamento, in relazione al periodo di  imposta
          precedente . 
              5. - 12. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1999,   n.   195
          (Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e  le
          modalita' di applicazione degli  studi  di  settore),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Applicazione degli studi di settore  -  1.  Le
          disposizioni previste dall'articolo 10, commi  da  1  a  6,
          della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano  a  partire
          dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel  quale
          entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
          2009 gli studi di settore devono  essere  pubblicati  nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  settembre  del  periodo
          d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno  2008  il
          termine di cui al  periodo  precedente  e'  fissato  al  31
          dicembre. 
              1-bis. A partire dall'anno 2012 gli  studi  di  settore
          devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro  il
          31 dicembre del periodo  d'imposta  nel  quale  entrano  in
          vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili  per  tenere
          conto  degli  andamenti  economici  e  dei   mercati,   con
          particolare  riguardo  a   determinati   settori   o   aree
          territoriali, o per aggiornare o istituire  gli  indicatori
          di cui all'articolo 10-bis della legge 8  maggio  1998,  n.
          146, devono essere pubblicate in Gazzetta  Ufficiale  entro
          il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della
          loro entrata in vigore. 
              2. Le disposizioni di cui  all'articolo  10,  comma  8,
          della  citata  legge  n.  146  del  1998,  si  applicano  a
          decorrere dal periodo di imposta  successivo  a  quello  di
          entrata in vigore degli studi.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di spese di giustizia",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 13. Importi- 1. Il contributo unificato e' dovuto
          nei seguenti importi: 
              a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100  euro,
          nonche' per i processi per  controversie  di  previdenza  e
          assistenza    obbligatorie,    salvo    quanto     previsto
          dall'articolo 9, comma 1-bis, per  i  procedimenti  di  cui
          all'articolo 711 del codice di procedura civile,  e  per  i
          procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16,  della  legge
          1° dicembre 1970, n. 898; 
              b) euro 85 per i processi di valore  superiore  a  euro
          1.100 e fino a euro 5.200 e per i  processi  di  volontaria
          giurisdizione, nonche' per i processi speciali  di  cui  al
          libro IV, titolo II, capo  I  e  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile, e  per  i  processi  contenziosi  di  cui
          all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; 
              c) euro 206 per i processi di valore superiore  a  euro
          5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi  di
          valore indeterminabile di competenza esclusiva del  giudice
          di pace (16); 
              d) euro 450 per i processi di valore superiore  a  euro
          26.000 e fino a euro 52.000 e  per  i  processi  civili  di
          valore indeterminabile; 
              e) euro 660 per i processi di valore superiore  a  euro
          52.000 e fino a euro 260.000; 
              f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro
          260.000 e fino a euro 520.000; 
              g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro
          520.000. 
              2.  Per  i  processi  di  esecuzione   immobiliare   il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  242.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          37. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 146. 
              2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10,  comma
          6-bis, per i processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,
          oltre al contributo unificato, e' dovuto  un  importo  pari
          all'imposta  fissa  di  registrazione   dei   provvedimenti
          giudiziari. 
              3. Il contributo e' ridotto alla meta' per  i  processi
          speciali previsti nel libro IV, titolo  I,  del  codice  di
          procedura civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a
          decreto  ingiuntivo  e   di   opposizione   alla   sentenza
          dichiarativa  di   fallimento   e   per   le   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma
          1-bis.  Ai  fini  del  contributo  dovuto,  il  valore  dei
          processi di sfratto per  morosita'  si  determina  in  base
          all'importo  dei  canoni  non  corrisposti  alla  data   di
          notifica dell'atto di citazione per la convalida  e  quello
          dei processi di  finita  locazione  si  determina  in  base
          all'ammontare del canone per ogni anno. 
              3-bis.  Ove  il  difensore  non  indichi   il   proprio
          indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  proprio
          numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
          codice di procedura civile e il proprio indirizzo di  posta
          elettronica certificata ai sensi  dell'articolo  16,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
          ovvero qualora  la  parte  ometta  di  indicare  il  codice
          fiscale nell'atto  introduttivo  del  giudizio  o,  per  il
          processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
          aumentato della meta'. 
              4. 
              5. Per la procedura fallimentare, che e'  la  procedura
          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
          contributo dovuto e' pari a euro 740. 
              6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
          g). Se  manca  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  3-bis
          dell'articolo  14,  il  processo  si  presume  del   valore
          indicato al comma 6-quater, lettera f). 
              6-bis. Il contributo unificato per i  ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
              a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117  del
          decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.  Non  e'
          dovuto   alcun   contributo   per   i   ricorsi    previsti
          dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
          il diniego di accesso alle informazioni di cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
              b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
          impiego, si applica il comma 3; 
              c) per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1.500; 
              d) per i ricorsi di  cui  all'articolo  119,  comma  1,
          lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104, il contributo dovuto e' di euro 4.000; 
              e) in tutti gli altri casi non previsti  dalle  lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro 600. 
              6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b  ),  c),
          d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove  il
          difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo  di   posta
          elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
          dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  ovvero
          qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale  nel
          ricorso.  L'onere  relativo  al  pagamento   dei   suddetti
          contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte  soccombente,
          anche nel caso di compensazione giudiziale  delle  spese  e
          anche se essa non si e' costituita  in  giudizio.  Ai  fini
          predetti, la soccombenza si determina con il  passaggio  in
          giudicato della sentenza. Ai fini del presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. 
              6- ter. Il maggior gettito derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma 6-  bis  e'  versato  al
          bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          le spese riguardanti  il  funzionamento  del  Consiglio  di
          Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. 
              6-quater.  Per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
              a) euro 30 per  controversie  di  valore  fino  a  euro
          2.582,28; 
              b) euro 60 per controversie di valore superiore a  euro
          2.582,28 e fino a euro 5.000; 
              c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
          5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie
          di valore indeterminabile; 
              d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
          25.000 e fino a euro 75.000; 
              e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
          75.000 e fino a euro 200.000; 
              Si riporta il testo degli articoli 125 e 136 del codice
          di procedura civile, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 125. Contenuto e  sottoscrizione  degli  atti  di
          parte  -  Salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,   la
          citazione, il ricorso, la comparsa,  il  controricorso,  il
          precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le  parti,
          l'oggetto, le ragioni della  domanda  e  le  conclusioni  o
          l'istanza, e, tanto nell'originale quanto  nelle  copie  da
          notificare, debbono essere  sottoscritti  dalla  parte,  se
          essa sta in giudizio personalmente,  oppure  dal  difensore
          che indica il proprio codice fiscale.  Il  difensore  deve,
          altresi',  indicare   il   proprio   indirizzo   di   posta
          elettronica certificata e il proprio numero di fax. 
              La  procura  al  difensore  dell'attore   puo'   essere
          rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
          purche'  anteriormente  alla   costituzione   della   parte
          rappresentata. 
              La disposizione del comma  precedente  non  si  applica
          quando la legge richiede che la citazione sia  sottoscritta
          dal difensore munito di mandato speciale." 
              "Art.  136.  Comunicazioni  -   Il   cancelliere,   con
          biglietto di  cancelleria  in  carta  non  bollata,  fa  le
          comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice
          al pubblico ministero,  alle  parti,  al  consulente,  agli
          altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e  da'  notizia
          di quei provvedimenti per i quali e' disposta  dalla  legge
          tale forma abbreviata di comunicazione. 
              Il  biglietto  e'   consegnato   dal   cancelliere   al
          destinatario,  che  ne  rilascia  ricevuta,  o  e'  rimesso
          all'ufficiale giudiziario per la notifica. 
              Le  comunicazioni  possono  essere  eseguite  a   mezzo
          telefax o a mezzo  posta  elettronica  nel  rispetto  della
          normativa,    anche    regolamentare,    concernente     la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici e teletrasmessi.". 
              Tutte  le  comunicazioni  alle  parti   devono   essere
          effettuate con le modalita' di cui al terzo comma.". 
              Si riporta il testo degli articoli 18 e 22 del  decreto
          legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
          processo tributario in attuazione della delega  al  Governo
          contenuta nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 18. Il ricorso - 1. Il processo e' introdotto con
          ricorso alla commissione tributaria provinciale. 
              2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: 
              a) della commissione tributaria cui e' diretto; 
              b) del ricorrente  e  del  suo  legale  rappresentante,
          della relativa residenza o  sede  legale  o  del  domicilio
          eventualmente eletto nel territorio  dello  Stato,  nonche'
          del codice fiscale e dell'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata; 
              c) dell'ufficio del Ministero  delle  finanze  o  dell'
          ente  locale  o  del   concessionario   del   servizio   di
          riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; 
              d) dell'atto impugnato e dell' oggetto della domanda; 
              e) dei motivi. 
              3. Il ricorso deve essere  sottoscritto  dal  difensore
          del ricorrente e contenere l'indicazione dell'  incarico  a
          norma dell' art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non  sia
          sottoscritto  personalmente,  nel  qual  caso  vale  quanto
          disposto dall' art. 12,  comma  5.  La  sottoscrizione  del
          difensore o della parte deve  essere  apposta  tanto  nell'
          originale quanto nelle copie  del  ricorso  destinate  alle
          altre parti, fatto salvo quanto  previsto  dall'  art.  14,
          comma 2. 
              4.  Il  ricorso  e'  inammissibile  se   manca   o   e'
          assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma
          2, ad eccezione di quella  relativa  al  codice  fiscale  e
          all'indirizzo di posta elettronica certificata,  o  non  e'
          sottoscritta a norma del comma precedente." 
              "Art. 22. Costituzione in giudizio del ricorrente -  1.
          Il ricorrente, entro trenta giorni dalla  proposizione  del
          ricorso,  a   pena   d'inammissibilita'   deposita,   nella
          segreteria della commissione tributaria adita, o  trasmette
          a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso
          di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a  norma
          degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. ovvero  copia  del
          ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della
          ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata  a
          mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione  in
          giudizio,  il  ricorrente  deve  depositare  la   nota   di
          iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle  parti,
          del difensore  che  si  costituisce,  dell'atto  impugnato,
          della materia del contendere, del valore della controversia
          e della data di notificazione del ricorso. 
              2.  L'inammissibilita'  del   ricorso   e'   rilevabile
          d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche  se  la
          parte  resistente  si  costituisce  a  norma  dell'articolo
          seguente . 
              3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio
          postale  la  conformita'  dell'atto  depositato  a   quello
          consegnato o spedito e'  attestata  conforme  dallo  stesso
          ricorrente. Se l'atto  depositato  nella  segreteria  della
          commissione non e' conforme a quello consegnato  o  spedito
          alla parte nei cui confronti il  ricorso  e'  proposto,  il
          ricorso e' inammissibile e si applica il comma precedente. 
              4. Unitamente al ricorso ed ai  documenti  previsti  al
          comma 1, il ricorrente deposita il proprio  fascicolo,  con
          l'originale  o  la  fotocopia   dell'atto   impugnato,   se
          notificato, ed i documenti  che  produce,  in  originale  o
          fotocopia. 
              5. Ove  sorgano  contestazioni  il  giudice  tributario
          ordina l'esibizione degli originali degli atti e  documenti
          di cui ai precedenti commi.". 
              Si riporta il testo degli articoli 37, commi da 1 a  7,
          e 39, comma 4, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.  111  (Disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione
          finanziaria), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 37. Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie - 1.
          I capi degli uffici giudiziari sentiti,  i  presidenti  dei
          rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31
          gennaio di ogni anno redigono un programma per la  gestione
          dei  procedimenti  civili,   amministrativi   e   tributari
          pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario
          determina: 
              a)  gli  obiettivi  di  riduzione  della   durata   dei
          procedimenti  concretamente  raggiungibili   nell'anno   in
          corso; 
              b) gli obiettivi  di  rendimento  dell'ufficio,  tenuto
          conto  dei  carichi  esigibili  di  lavoro  dei  magistrati
          individuati dai competenti organi di autogoverno,  l'ordine
          di priorita' nella trattazione dei  procedimenti  pendenti,
          individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed  omogenei  che
          tengano  conto  della  durata  della   causa,   anche   con
          riferimento agli eventuali gradi  di  giudizio  precedenti,
          nonche' della natura e del valore della stessa. 
              2. Con il programma  di  cui  al  comma  1,  sulla  cui
          attuazione vigila il capo dell'ufficio  giudiziario,  viene
          dato  atto  dell'avvenuto  conseguimento  degli   obiettivi
          fissati per l'anno  precedente  o  vengono  specificate  le
          motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. 
              Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
          direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo
          5 aprile 2006, n. 160, i programmi  previsti  dal  comma  1
          sono  comunicati  ai  locali  consigli  dell'ordine   degli
          avvocati e sono  trasmessi  al  Consiglio  superiore  della
          magistratura. 
              3. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di
          cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma  1
          viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono  indicati
          gli obiettivi di riduzione della  durata  dei  procedimenti
          civili,   amministrativi    e    tributari    concretamente
          raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche  in  assenza
          della determinazione dei carichi di lavoro di cui al  comma
          1, lett. b). 
              4. In relazione alle  concrete  esigenze  organizzative
          dell'ufficio,  i  capi  degli  uffici  giudiziari   possono
          stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico  della
          finanza  pubblica,  con  le   facolta'   universitarie   di
          giurisprudenza, con le scuole di  specializzazione  per  le
          professioni legali  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli  avvocati
          per   consentire   ai   piu'   meritevoli,   su   richiesta
          dell'interessato e previo parere favorevole  del  Consiglio
          giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa   per   quella
          amministrativa  e  del  Consiglio   di   presidenza   della
          giustizia tributaria per quella tributaria, lo  svolgimento
          presso i medesimi uffici  giudiziari  del  primo  anno  del
          corso   di   dottorato   di   ricerca,   del    corso    di
          specializzazione per le professioni legali o della  pratica
          forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
              5.   Coloro   che   sono   ammessi   alla    formazione
          professionale   negli   uffici   giudiziari   assistono   e
          coadiuvano  i  magistrati  che  ne  fanno   richiesta   nel
          compimento  delle  loro  ordinarie  attivita',  anche   con
          compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo  15  del
          testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  Lo
          svolgimento delle attivita'  previste  dal  presente  comma
          sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
          ricerca, del corso di specializzazione per  le  professioni
          legali o della pratica forense per  l'ammissione  all'esame
          di avvocato.  Al  termine  del  periodo  di  formazione  il
          magistrato  designato  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario
          redige una  relazione  sull'attivita'  e  sulla  formazione
          professionale acquisita, che viene trasmessa agli  enti  di
          cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
          compete  alcuna  forma  di  compenso,  di  indennita',   di
          rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte
          della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
          ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  E'  in   ogni   caso
          consentita la partecipazione alle convenzioni previste  dal
          comma 4 di terzi finanziatori. 
              6. Al testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  spese  giustizia,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito
          dalla seguente: "Contributo unificato nel processo  civile,
          amministrativo e tributario"; 
              b) all'articolo 9: 
              1)  al   comma   1,   dopo   le   parole:   "volontaria
          giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le  parole:
          "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
          processo tributario"; 
              2) dopo il comma 1, inserire il seguente:  «1-bis.  Nei
          processi  per  controversie  di  previdenza  ed  assistenza
          obbligatorie, nonche' per quelle individuali  di  lavoro  o
          concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che  sono
          titolari di un  reddito  imponibile  ai  fini  dell'imposta
          personale    sul    reddito,     risultante     dall'ultima
          dichiarazione, superiore a  tre  volte  l'importo  previsto
          dall'articolo  76,  sono  soggette,   rispettivamente,   al
          contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura  di
          cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3,  salvo
          che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in  cui
          il contributo e' dovuto nella misura  di  cui  all'articolo
          13, comma 1.»; (70) 
              c) all'articolo 10, comma 1, le  parole:  «il  processo
          esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse; 
              d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: «i  processi
          di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del
          codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti:
          «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV
          e V, del codice di procedura civile»; 
              e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole:  «per  i
          processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; 
              f)  all'articolo  13,  comma  1,  la  lettera   a)   e'
          sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per  i  processi  di
          valore fino a  1.100  euro,  nonche'  per  i  processi  per
          controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo
          quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1-bis,  per   i
          procedimenti  di  cui  all'articolo  711  del   codice   di
          procedura civile, e per i procedimenti di cui  all'articolo
          4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»; 
              g)  all'articolo  13,  comma  1,  la  lettera   b)   e'
          sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per  i  processi  di
          valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e  per  i
          processi  di  volontaria  giurisdizione,  nonche'   per   i
          processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo  I  e
          capo VI, del codice di procedura civile, e per  i  processi
          contenziosi di cui all'articolo 4 della legge  1°  dicembre
          1970, n. 898,»; 
              h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole:
          «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; 
              i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole:
          «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; 
              l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole:
          «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; 
              m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole:
          «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; 
              n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole:
          «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; 
              o) all'articolo  13,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: «2. Per i processi di esecuzione  immobiliare  il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  242.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          37. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 146.»; 
              p)  all'articolo  13,  al  comma  3,  dopo  le  parole:
          «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e
          di opposizione alla sentenza  dichiarativa  di  fallimento»
          sono  inserite  le  seguenti:  «e   per   le   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma
          1-bis»; 
              q) all'articolo 13, dopo il comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
              "3-bis.  Ove  il  difensore  non  indichi  il   proprio
          indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  proprio
          numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
          codice di procedura civile e 16, comma 1-bis,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  ovvero  qualora  la
          parte  ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
          introduttivo del giudizio o, per  il  processo  tributario,
          nel ricorso il  contributo  unificato  e'  aumentato  della
          meta'."; 
              r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono
          sostituite dalle seguenti: «euro 740»; 
              s) all'articolo 13, il comma 6-bis  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
              a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117  del
          decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. 
              Non e' dovuto alcun contributo per i  ricorsi  previsti
          dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
          il diniego di accesso alle informazioni di cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
              b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
          impiego, si applica il comma 3; 
              c) per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1.500; 
              d) per i ricorsi di  cui  all'articolo  119,  comma  1,
          lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104, il contributo dovuto e' di euro 4.000; 
              e) in tutti gli altri casi non previsti  dalle  lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro  600.  I  predetti  importi
          sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi  il
          proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  il
          proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice
          del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
          luglio 2010, n.  104.  Ai  fini  del  presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; 
              t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il
          seguente: 
              "6-quater. Per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
              a) euro 30 per  controversie  di  valore  fino  a  euro
          2.582,28; 
              b) euro 60 per controversie di valore superiore a  euro
          2.582,28 e fino a euro 5.000; 
              c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
          5.000 e fino a euro 25.000; 
              d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
          25.000 e fino a euro 75.000; 
              e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
          75.000 e fino a euro 200.000; 
              f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a
          euro 200.000."; 
              u) all'articolo 14, dopo il comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
              "3-bis. Nei processi tributari, il valore  della  lite,
          determinato ai sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito."; 
              v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo: 
              1)  dopo  le  parole:  "volontaria  giurisdizione,"  e'
          soppressa la seguente: "e"; 
              2)  dopo  le  parole:  "processo  amministrativo"  sono
          inserite le seguenti: "e nel processo tributario"; 
              z) all'articolo 131, comma 2: 
              1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) il contributo unificato nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario»; 
              2) alla lettera b),  le  parole:  "e  tributario"  sono
          soppresse; 
              aa) all'articolo 158, comma 1: 
              1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) il contributo unificato nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario»; 
              2) alla lettera b),  le  parole:  "e  tributario"  sono
          soppresse; 
              bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI
          e' sostituita dalla  seguente:  "Capo  I  -  Pagamento  del
          contributo unificato nel processo civile, amministrativo  e
          tributario"; 
              cc) l'articolo 260 e' abrogato. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6  si  applicano  ai
          procedimenti  iscritti  a   ruolo,   nonche'   ai   ricorsi
          notificati ai sensi del  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546,  successivamente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8.- 21 - (Omissis)." 
              "Art. 39. Disposizioni in  materia  di  riordino  della
          giustizia tributaria- 1. - 3. (Omissis). 
              4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
          i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, il Consiglio di  Presidenza  provvede  ad  indire,
          entro due mesi dalla predetta data, apposite  procedure  ai
          sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  31  dicembre
          1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura  di
          cui  all'articolo  11,  comma  4,  del   medesimo   decreto
          legislativo, per la copertura di 960 posti  vacanti  presso
          le commissioni tributarie. Conseguentemente le procedure di
          cui al citato articolo 11, comma  4,  avviate  prima  della
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          revocate.   I   concorsi   sono   riservati   ai   soggetti
          appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1,
          lettera a), del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
          545, in servizio, che non prestino gia' servizio presso  le
          predette commissioni. Ai fini del  periodo  precedente,  si
          intendono in servizio i magistrati non collocati  a  riposo
          al momento dell'indizione dei concorsi. 
              5. - 13. (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28  (Attuazione  dell'articolo
          60 della legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di
          mediazione    finalizzata    alla    conciliazione    delle
          controversie civili e commerciali), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 8 Procedimento - 1. All'atto della  presentazione
          della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo
          designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti
          non oltre quindici giorni dal deposito  della  domanda.  La
          domanda e  la  data  del  primo  incontro  sono  comunicate
          all'altra parte con ogni mezzo  idoneo  ad  assicurarne  la
          ricezione,  anche  a  cura  della  parte   istante.   Nelle
          controversie che richiedono specifiche competenze tecniche,
          l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari. 
              2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la
          sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato  dal
          regolamento di procedura dell'organismo. 
              3.  Il  mediatore  si  adopera   affinche'   le   parti
          raggiungano un  accordo  amichevole  di  definizione  della
          controversia. 
              4. Quando non puo' procedere  ai  sensi  del  comma  1,
          ultimo periodo, il  mediatore  puo'  avvalersi  di  esperti
          iscritti negli albi dei consulenti presso i  tribunali.  Il
          regolamento di procedura dell'organismo deve  prevedere  le
          modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi  spettanti
          agli esperti. 
              5.  Dalla  mancata  partecipazione  senza  giustificato
          motivo  al  procedimento  di  mediazione  il  giudice  puo'
          desumere argomenti di  prova  nel  successivo  giudizio  ai
          sensi dell'articolo  116,  secondo  comma,  del  codice  di
          procedura civile. Il giudice condanna la  parte  costituita
          che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha  partecipato
          al procedimento senza giustificato  motivo,  al  versamento
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  di  una  somma  di
          importo corrispondente al contributo unificato  dovuto  per
          il giudizio.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545  (Ordinamento  degli
          organi   speciali   di    giurisdizione    tributaria    ed
          organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
          della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 8 Incompatibilita' 
              1. Non  possono  essere  componenti  delle  commissioni
          tributarie, finche' permangono in attivita' di  servizio  o
          nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni   o   attivita'
          professionali: 
              a) i membri del Parlamento nazionale e  del  Parlamento
          europeo; 
              b) i consiglieri  regionali,  provinciali,  comunali  e
          circoscrizionali e gli amministratori  di  altri  enti  che
          applicano tributi o hanno  partecipazione  al  gettito  dei
          tributi indicati nell'art. 2  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come  dipendenti
          di detti enti  o  come  componenti  di  organi  collegiali,
          concorrono all'accertamento dei tributi stessi; (21) 
              c) i dipendenti  dell'Amministrazione  finanziaria  che
          prestano servizio presso gli  uffici  delle  Agenzie  delle
          entrate, delle dogane e del territorio, di cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni; (22) 
              d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; 
              e) i soci, gli  amministratori  e  i  dipendenti  delle
          societa' concessionarie del servizio di  riscossione  delle
          imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
          di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; 
              f) soppressa; 
              g) i prefetti; 
              h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi
          nei partiti politici; 
              i) coloro che in qualsiasi  forma,  anche  se  in  modo
          saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano  la
          consulenza tributaria, detengono le scritture  contabili  e
          redigono  i   bilanci,   ovvero   svolgono   attivita'   di
          consulenza, assistenza o  di  rappresentanza,  a  qualsiasi
          titolo e anche nelle controversie di carattere  tributario,
          di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti,  di
          societa'  di  riscossione  dei  tributi  o  di  altri  enti
          impositori; 
              l) gli appartenenti alle Forze armate ed  i  funzionari
          civili dei Corpi di polizia; 
              m) soppressa; 
              m-bis) coloro che sono iscritti in albi  professionali,
          elenchi,  ruoli  e  il  personale  dipendente   individuati
          nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in
          forma  non  individuale,  le  attivita'  individuate  nella
          lettera i). 
              1-bis. Non possono  essere  componenti  di  commissione
          tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i  parenti
          fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro
          che, iscritti in albi professionali, esercitano,  anche  in
          forma  non  individuale,  le  attivita'  individuate  nella
          lettera i) del comma  1  nella  regione  e  nelle  province
          confinanti  con  la  predetta  regione  dove  ha  sede   la
          commissione tributaria provinciale. Non possono,  altresi',
          essere componenti delle commissioni tributarie regionali  i
          coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli
          affini in primo grado  di  coloro  che,  iscritti  in  albi
          professionali, esercitano, anche in forma non  individuale,
          le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella
          regione dove ha sede la  commissione  tributaria  regionale
          ovvero nelle regioni con essa confinanti.  All'accertamento
          della sussistenza delle cause di incompatibilita'  previste
          nei  periodi  che  precedono  provvede  il   Consiglio   di
          Presidenza della giustizia tributaria. 
              2. Non possono essere componenti dello stesso  collegio
          giudicante i coniugi, i conviventi, nonche'  i  parenti  ed
          affini entro il quarto grado. 
              3. Nessuno puo' essere componente di  piu'  commissioni
          tributarie. 
              4.  I  componenti  delle  commissioni  tributarie,  che
          vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al  comma
          1,  lettere  a)  e  b)  o  che   siano   nominati   giudici
          costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino  alla  data
          di cessazione dell'incompatibilita';  successivamente  alla
          suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni  anche
          in  soprannumero  presso  la  commissione   tributaria   di
          appartenenza.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  460,  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1.- 1- 459 (Omissis). 
              460. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  6,
          commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile  2002,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,
          n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
          non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi  a
          mutualita' prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I,
          sezione I, del codice civile, e alle relative  disposizioni
          di attuazione e transitorie, e che sono  iscritti  all'Albo
          delle  cooperative   sezione   cooperative   a   mutualita'
          prevalente  di  cui  all'articolo  223-sexiesdecies   delle
          disposizioni di attuazione del codice civile: 
              a) per la quota del 20  per  cento  degli  utili  netti
          annuali delle cooperative agricole e loro consorzi  di  cui
          al decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  delle
          cooperative della piccola pesca e loro consorzi; 
              b) per la quota del 40  per  cento  degli  utili  netti
          annuali delle altre cooperative e loro consorzi; 
              b-bis) per la quota del 65 per cento degli utili  netti
          annuali  delle  societa'  cooperative  di  consumo  e  loro
          consorzi. 
              461- 579 (Omissis).". 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 6  del  decreto-legge
          15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15  giugno  2002,  n.  112,  recante   "Disposizioni
          finanziarie e fiscali urgenti in  materia  di  riscossione,
          razionalizzazione del sistema di formazione del  costo  dei
          prodotti   farmaceutici,   adempimenti    ed    adeguamenti
          comunitari,    cartolarizzazioni,    valorizzazione     del
          patrimonio  e  finanziamento  delle  infrastrutture"   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Progressivo adeguamento ai principi comunitari
          del regime  tributario  delle  societa'  cooperative  -  1.
          L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non  si
          applica alla quota del  10  per  cento  degli  utili  netti
          annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. 
              2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
          della legge 3 aprile 2001, n. 142, e  all'articolo  12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, destinate ad  aumento  del  capitale  sociale,  non
          concorrono a formare il reddito imponibile  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e il valore della produzione netta  dei
          soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della  loro
          attribuzione,  sono  soggette   ad   imposta   secondo   la
          disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio
          1992,  n.  59.  Le  disposizioni  del  presente  comma   si
          applicano a decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 2001. 
              3.   Sugli   interessi   corrisposti   dalle   societa'
          cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti
          della definizione di piccole e micro imprese  di  cui  alla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003,  ai  propri  soci  persone  fisiche   residenti   nel
          territorio dello Stato, relativamente ai  prestiti  erogati
          alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,  si
          applica una ritenuta a titolo di imposta nella  misura  del
          20 per cento. 
              4.  In  attesa  di  un  piu'  compiuto   riordino   del
          trattamento tributario delle societa'  cooperative  e  loro
          consorzi,  in  coerenza  con  la  generale  riforma   della
          disciplina delle societa' cooperative di cui al  titolo  VI
          del libro V del codice civile, per i due periodi  d'imposta
          successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001: 
              a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.  904,
          salvo quanto previsto dal comma 1, si  applica  al  39  per
          cento della  rimanente  quota  degli  utili  netti  annuali
          destinati a riserva indivisibile; 
              b) per le cooperative agricole e della piccola pesca  e
          loro consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata al
          60 per cento; 
              c)  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b),
          e  11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione  e
          di lavoro e loro consorzi resta  ferma  l'applicazione  del
          predetto articolo 11 relativamente  al  reddito  imponibile
          derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive. 
              5. Per il periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso al  31  dicembre  2001,  l'acconto  dell'imposta  sul
          reddito delle  persone  giuridiche  dovuto  dalle  societa'
          cooperative e loro consorzi  e'  calcolato,  in  base  alle
          disposizioni della legge 23 marzo 1977,  n.  97,  assumendo
          come imposta del periodo precedente quella che  si  sarebbe
          applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cooperative e loro consorzi soggetti  alla  disciplina
          di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione  dei
          commi 4 e 5 che non si applicano alle  cooperative  e  loro
          consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni
          caso,  le  disposizioni  del  presente  articolo   non   si
          applicano alle societa' cooperative di garanzia  collettiva
          fidi di primo e secondo grado  e  loro  consorzi,  previste
          dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n.  317,
          iscritte   nell'apposita   sezione   dell'elenco   previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385.". 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 75 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 75 Base imponibile - 1. L'imposta si applica  sul
          reddito   complessivo   netto,   determinato   secondo   le
          disposizioni della sezione I del capo II, per le societa' e
          gli  enti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
          dell'articolo  73,  del  capo  III,  per   gli   enti   non
          commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e  V,  per
          le societa' e gli enti non residenti di  cui  alla  lettera
          d). 
              2. Le societa' residenti di cui  alla  lettera  a)  del
          comma 1 dell'articolo 73e quelle non residenti di cui  alla
          lettera  d)  possono  determinare  il  reddito  secondo  le
          disposizioni del capo VI.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  30  della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              "Art. 30. Societa' di comodo. Valutazione dei titoli  -
          1. Agli effetti  del  presente  articolo  le  societa'  per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni,  a   responsabilita'
          limitata, in nome collettivo  e  in  accomandita  semplice,
          nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non  residenti,
          con stabile organizzazione nel territorio dello  Stato,  si
          considerano non operativi se  l'ammontare  complessivo  dei
          ricavi, degli incrementi delle rimanenze  e  dei  proventi,
          esclusi   quelli   straordinari,   risultanti   dal   conto
          economico, ove prescritto, e' inferiore  alla  somma  degli
          importi che risultano applicando le  seguenti  percentuali:
          a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo
          85, comma 1, lettere c), d) ed e), del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  delle  quote  di
          partecipazione   nelle   societa'   commerciali   di    cui
          all'articolo  5  del  medesimo  testo  unico,  anche  se  i
          predetti    beni     e     partecipazioni     costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie,  aumentato  del  valore  dei
          crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
          costituite  da   beni   immobili   e   da   beni   indicati
          nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, anche  in  locazione  finanziaria
          per gli immobili  classificati  nella  categoria  catastale
          A/10, la predetta percentuale e' ridotta al  5  per  cento;
          per gli  immobili  a  destinazione  abitativa  acquisiti  o
          rivalutati  nell'esercizio  e  nei   due   precedenti,   la
          percentuale e' ulteriormente ridotta al 4  per  cento;  per
          tutti  gli  immobili  situati  in  comuni  con  popolazione
          inferiore a 1.000 abitanti la  percentuale  e'  dell'1  per
          cento;  c)  il  15  per  cento  al   valore   delle   altre
          immobilizzazioni,  anche  in  locazione   finanziaria.   Le
          disposizioni del primo periodo  non  si  applicano:  1)  ai
          soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta,  e'
          fatto obbligo di costituirsi sotto  forma  di  societa'  di
          capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel  primo  periodo
          di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata
          o straordinaria; 4) alle societa' ed enti  che  controllano
          societa' ed enti i cui titoli  sono  negoziati  in  mercati
          regolamentati  italiani  ed  esteri,  nonche'  alle  stesse
          societa'  ed  enti  quotati  ed  alle  societa'   da   essi
          controllate,  anche  indirettamente;   5)   alle   societa'
          esercenti pubblici servizi di trasporto; 6)  alle  societa'
          con un numero di soci  non  inferiore  a  50;  6-bis)  alle
          societa' che nei due esercizi  precedenti  hanno  avuto  un
          numero di  dipendenti  mai  inferiore  alle  dieci  unita';
          6-ter) alle societa' in stato di fallimento, assoggettate a
          procedure  di  liquidazione  giudiziaria,  di  liquidazione
          coatta  amministrativa   ed   in   concordato   preventivo;
          6-quater)  alle  societa'  che  presentano   un   ammontare
          complessivo del valore della produzione  (raggruppamento  A
          del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
          patrimoniale; 6-quinquies)  alle  societa'  partecipate  da
          enti pubblici almeno nella misura  del  20  per  cento  del
          capitale sociale; 6-sexies)  alle  societa'  che  risultano
          congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. 
              2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e  i
          proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
          vanno assunti in base alle risultanze medie  dell'esercizio
          e dei due precedenti. Per la determinazione del valore  dei
          beni si applica l'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i
          beni in locazione finanziaria si assume il costo  sostenuto
          dall'impresa   concedente,   ovvero,   in    mancanza    di
          documentazione, la somma dei  canoni  di  locazione  e  del
          prezzo di riscatto risultanti dal contratto. 
              3. Fermo l'ordinario potere di  accertamento,  ai  fini
          dell'imposta personale sul reddito per le  societa'  e  per
          gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume  che
          il  reddito  del  periodo  di  imposta  non  sia  inferiore
          all'ammontare   della   somma   degli   importi   derivanti
          dall'applicazione,   ai   valori   dei    beni    posseduti
          nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a)  l'1,50  per
          cento sul valore dei beni indicati  nella  lettera  a)  del
          comma  1;  b)  il  4,75  per   cento   sul   valore   delle
          immobilizzazioni costituite da  beni  immobili  e  da  beni
          indicati nell'articolo 8- bis, primo comma, lettera a), del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni,  anche   in   locazione
          finanziaria per  le  immobilizzazioni  costituite  da  beni
          immobili a destinazione abitativa  acquisiti  o  rivalutati
          nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale
          e' ridotta al 3 per cento; per  gli  immobili  classificati
          nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale  e'
          ulteriormente  ridotta  al  4  per  cento;  per  tutti  gli
          immobili situati in  comuni  con  popolazione  inferiore  a
          1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento c)  il
          12  per  cento   sul   valore   complessivo   delle   altre
          immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite
          di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
          diminuzione della parte di reddito eccedente quello  minimo
          di cui al presente comma. 
              3-bis. Fermo l'ordinario  potere  di  accertamento,  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  per
          le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma
          1 si presume che il valore della produzione netta  non  sia
          inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del  comma
          3 aumentato delle retribuzioni sostenute per  il  personale
          dipendente,  dei  compensi   spettanti   ai   collaboratori
          coordinati e continuativi, di  quelli  per  prestazioni  di
          lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente   e   degli
          interessi passivi. 
              4.  Per  le  societa'  e  gli   enti   non   operativi,
          l'eccedenza  di  credito  risultante  dalla   dichiarazione
          presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non  e'
          ammessa  al  rimborso  ne'  puo'  costituire   oggetto   di
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4- ter, del decreto-legge  14  marzo
          1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
          maggio 1988, n. 154. Qualora per  tre  periodi  di  imposta
          consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui
          operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto  non  inferiore  all'importo  che  risulta   dalla
          applicazione  delle  percentuali  di  cui   al   comma   1,
          l'eccedenza di credito non e' ulteriormente  riportabile  a
          scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi  di  imposta
          successivi. 
              4-bis. In presenza di oggettive  situazioni  che  hanno
          reso  impossibile  il  conseguimento  dei   ricavi,   degli
          incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del  reddito
          determinati ai sensi  del  presente  articolo,  ovvero  non
          hanno consentito di effettuare le operazioni  rilevanti  ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
          societa' interessata  puo'  richiedere  la  disapplicazione
          delle   relative   disposizioni   antielusive   ai    sensi
          dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              4-ter. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  possono  essere   individuate   determinate
          situazioni oggettive, in presenza delle quali e' consentito
          disapplicare le disposizioni del presente  articolo,  senza
          dover  assolvere  all'onere  di  presentare  l'istanza   di
          interpello di cui al comma 4-bis. 
              4-quater.  I  provvedimenti  del  direttore   regionale
          dell'Agenzia  delle  entrate,  adottati  a  seguito   delle
          istanze di disapplicazione presentate ai  sensi  del  comma
          4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in  plico
          raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo  fax
          o posta elettronica. 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. 
              9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
          decorrere dal periodo di imposta in corso  al  31  dicembre
          1994. 
              10.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 5.Redditi prodotti in  forma  associata  -  1.  I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili. 
              2. Le quote di partecipazione agli utili  si  presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
              3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
              a)  le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
              b) le societa' di fatto sono equiparate  alle  societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di  attivita'
          commerciali; 
              c)  le  associazioni   senza   personalita'   giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
              d)  si  considerano  residenti   le   societa'   e   le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto
          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se
          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
              4. I redditi delle imprese familiari  di  cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
              a) che i familiari partecipanti  all'impresa  risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
              b) che la dichiarazione dei  redditi  dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le  quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa,   in   modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; 
              c)  che  ciascun  familiare  attesti,   nella   propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
              5. Si intendono per familiari, ai  fini  delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  117  del
          citato testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 117. Soggetti ammessi alla tassazione  di  gruppo
          di imprese controllate residenti- 1. La societa'  o  l'ente
          controllante e ciascuna societa' controllata rientranti fra
          i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
          b), fra i quali sussiste il rapporto di  controllo  di  cui
          all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del  codice  civile,
          con  i  requisiti  di   cui   all'articolo   120,   possono
          congiuntamente esercitare l'opzione per  la  tassazione  di
          gruppo. 
              2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettera
          d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 solo  in
          qualita' di controllanti ed a condizione: 
              a) di essere residenti in  Paesi  con  i  quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
              b)   di   esercitare   nel   territorio   dello   Stato
          un'attivita' d'impresa,  come  definita  dall'articolo  55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'articolo 162,  nel  cui  patrimonio  sia  compresa  la
          partecipazione in ciascuna societa' controllata. 
              3. Permanendo il requisito  del  controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile.  Nel  caso  venga  meno  tale  requisito   si
          determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  115  e  116
          del citato testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 115. Opzione per  la  trasparenza  fiscale  -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei soggetti di cui all'articolo  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui  allo  stesso  articolo  73,
          comma 1, lettera  a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,
          richiamata dall'articolo  2346  del  codice  civile,  e  di
          partecipazione agli utili non inferiore al 10 per  cento  e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente        dall'effettiva         percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili di cui al periodo precedente non  si  considerano  le
          azioni prive del predetto diritto di voto  e  la  quota  di
          utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di partecipazione al  capitale  delle  azioni  medesime.  I
          requisiti di cui  al  primo  periodo  devono  sussistere  a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
              a)  i  soci  partecipanti  fruiscano  della   riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
              b) la societa' partecipata eserciti  l'opzione  di  cui
          agli articoli 117 e 130. 
              2. Nel caso in cui i soci con i  requisiti  di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
              3.  L'imputazione  del  reddito  avviene  nei   periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
              4. L'opzione e' irrevocabile per tre  esercizi  sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria,  entro  il  primo  dei  tre  esercizi  sociali
          predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              5. L'esercizio dell'opzione  di  cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
              6. Nel caso vengano meno le condizioni per  l'esercizio
          dell'opzione, l'efficacia della  stessa  cessa  dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli effetti dell'opzione  non  vengono  meno  nel  caso  di
          mutamento   della   compagine   sociale   della    societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
              7. Nel primo esercizio di  efficacia  dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel  caso  di  mancato
          rinnovo  dell'opzione,   gli   obblighi   di   acconto   si
          determinano senza considerare gli effetti dell'opzione  sia
          per la societa' partecipata, sia per i soci. 
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con  ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e   gli
          interessi  conseguenti  all'obbligo  di   imputazione   del
          reddito. 
              9. Le disposizioni  applicative  della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'articolo 129. 
              10. Ai soggetti di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  40,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
              11. Il socio ridetermina il reddito imponibile  oggetto
          di imputazione rettificando  i  valori  patrimoniali  della
          societa'  partecipata   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 128, fino a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
              12. Per le  partecipazioni  in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci. 
              Art. 116. Opzione  per  la  trasparenza  fiscale  delle
          societa' a ristretta base proprietaria- 1. L'opzione di cui
          all'articolo 115  puo'  essere  esercitata  con  le  stesse
          modalita' ed  alle  stesse  condizioni,  ad  esclusione  di
          quelle indicate nel comma  1  del  medesimo  articolo  115,
          dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume  di
          ricavi non supera le  soglie  previste  per  l'applicazione
          degli studi di settore e con una compagine sociale composta
          esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
          10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. 
              2. Si applicano le disposizioni del terzo e del  quarto
          periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo  e
          terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8.  Le  plusvalenze
          di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo  89,
          commi 2 e 3, concorrono a  formare  il  reddito  imponibile
          nella misura indicata, rispettivamente,  nell'articolo  58,
          comma 2, e nell'articolo 59.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art.  11.  Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto - 1.  Sono  punite
          con la sanzione amministrativa da  lire  cinquecentomila  a
          lire quattro milioni le seguenti violazioni: 
              a) omissione di  ogni  comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
              b) mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
              c) inottemperanza all'invito a comparire e a  qualsiasi
          altra richiesta fatta  dagli  uffici  o  dalla  Guardia  di
          finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica,  salvo
          che il fatto non  costituisca  infrazione  piu'  gravemente
          punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
          alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              3. 
              4.  L'omessa  presentazione  degli   elenchi   di   cui
          all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
          irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire
          un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta
          alla meta' in caso di presentazione nel termine  di  trenta
          giorni dalla richiesta inviata  dagli  uffici  abilitati  a
          riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione  non
          si applica se i dati mancanti o inesatti vengono  integrati
          o corretti anche a seguito di richiesta. 
              5.  L'omessa   installazione   degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale previsti  dall'articolo
          1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da lire due  milioni  a  lire  otto
          milioni. 
              6. 
              7. In caso di  violazione  delle  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n.  427,  si  applica  la  sanzione  da  lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605
          (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al  codice
          fiscale dei contribuenti): 
              "Art. 7. Comunicazioni all'anagrafe  tributaria  -  Gli
          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
          dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle  lettere
          e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6. 
              A partire dal 1° luglio 1989 le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato  ed  agricoltura  devono  comunicare
          mensilmente all'anagrafe tributaria i  dati  e  le  notizie
          contenuti  nelle  domande  di  iscrizione,   variazione   e
          cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche
          se relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle
          iscrizioni, variazioni e  cancellazioni  negli  albi  degli
          artigiani  saranno  omesse  dalle  camere   di   commercio,
          industria, artigianato ed agricoltura che  provvedono  alla
          iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei  registri  delle
          ditte. 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di  albi,  registri  ed  elenchi,  che
          verranno indicati con decreto del Ministro per le  finanze,
          devono comunicare alla anagrafe tributaria  le  iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni. 
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
          esclusione di quelle effettuate dalle camere di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura,   devono   essere
          eseguite entro il 30 giugno di ciascun  anno  relativamente
          agli  atti  emessi  ed  alle   iscrizioni,   variazioni   e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente. 
              Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
          comunicare all'anagrafe tributaria  i  dati  e  le  notizie
          riguardanti i contratti di  cui  alla  lettera  g-ter)  del
          primo comma dell'articolo 6. Al fine  dell'emersione  delle
          attivita'   economiche,   con    particolare    riferimento
          all'applicazione dei tributi erariali e locali nel  settore
          immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare  i  dati
          catastali  identificativi  dell'immobile  presso   cui   e'
          attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. 
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane   Spa,   gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale. 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi,  di  cui
          alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette la lista degli esercenti attivita'  professionale
          devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima  i  dati
          necessari per  il  completamento  o  l'aggiornamento  della
          lista, entro sei  mesi  dalla  data  di  ricevimento  della
          stessa. 
              I rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche, che  non  siano  tenuti  a  presentare  la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  633  o  dall'art.  36  del
          D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  devono   comunicare
          all'anagrafe tributaria, entro  trenta  giorni,  l'avvenuta
          estinzione e  le  avvenute  operazioni  di  trasformazione,
          concentrazione o fusione. 
              Gli amministratori di condominio negli  edifici  devono
          comunicare annualmente all'anagrafe tributaria  l'ammontare
          dei beni e servizi  acquistati  dal  condominio  e  i  dati
          identificativi dei  relativi  fornitori.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze  sono  stabiliti  il  contenuto,  le
          modalita' e i termini delle comunicazioni. 
              Le comunicazioni di  cui  ai  precedenti  commi  devono
          indicare il numero di codice fiscale dei  soggetti  cui  le
          comunicazioni  stesse  si  riferiscono  e   devono   essere
          sottoscritte dal legale rappresentante  dell'ente  o  dalla
          persona  che  ne  e'  autorizzata   secondo   l'ordinamento
          dell'ente stesso. Per le  amministrazioni  dello  Stato  la
          comunicazione  e'  sottoscritta  dalla   persona   preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento. 
              Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto  e
          dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni  e  le
          evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di  cui  al  sesto
          comma sono utilizzate  ai  fini  delle  richieste  e  delle
          risposte in via telematica di cui  all'articolo  32,  primo
          comma,  numero  7),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni.  Le  informazioni
          comunicate sono  altresi'  utilizzabili  per  le  attivita'
          connesse  alla  riscossione  mediante  ruolo,  nonche'  dai
          soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c)
          ed e), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  4
          agosto  2000,  n.  269,  ai  fini  dell'espletamento  degli
          accertamenti finalizzati alla  ricerca  e  all'acquisizione
          della prova  e  delle  fonti  di  prova  nel  corso  di  un
          procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari
          e  dell'esercizio  delle  funzioni  previste  dall'articolo
          371-bis del codice  di  procedura  penale  sia  nelle  fasi
          processuali  successive,  ovvero  degli   accertamenti   di
          carattere patrimoniale  per  le  finalita'  di  prevenzione
          previste  da  specifiche  disposizioni  di  legge   e   per
          l'applicazione delle misure di prevenzione. 
              Ai  fini  dei   controlli   sulle   dichiarazioni   dei
          contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate  puo'
          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
          organismi ed imprese,  anche  limitatamente  a  particolari
          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
          delle comunicazioni. 
              Le  imprese,  gli  intermediari  e  tutti   gli   altri
          operatori del settore delle assicurazioni che  erogano,  in
          ragione dei contratti di assicurazione di  qualsiasi  ramo,
          somme di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti  dei
          danneggiati,  comunicano  in  via  telematica  all'anagrafe
          tributaria,  anche  in  deroga  a  contrarie   disposizioni
          legislative, l'ammontare delle somme liquidate,  il  codice
          fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
          cui  prestazioni  sono  state  valutate   ai   fini   della
          quantificazione  della   somma   liquidata.   La   presente
          disposizione si applica con riferimento alle somme  erogate
          a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai  sensi
          del  presente  comma   sono   utilizzati   prioritariamente
          nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
          soggetti le cui prestazioni sono  state  valutate  ai  fini
          della quantificazione della somma liquidata. 
              Il  contenuto,  le  modalita'  ed   i   termini   delle
          trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche  del  formato,
          sono definite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre
          1996, n. 696, detta il "Regolamento recante  norme  per  la
          semplificazione  degli  obblighi  di   certificazione   dei
          corrispettivi"; l'articolo 2 individua  le  operazioni  non
          soggette all'obbligo di certificazione. 
              Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5,  8,  12,
          13 e 17 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
          disciplina dei reati in materia di imposte  sui  redditi  e
          sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
          giugno 1999, n. 205), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2.  Dichiarazione  fraudolenta  mediante  uso  di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  -  1.
          E' punito con la reclusione da un anno e  sei  mesi  a  sei
          anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi  o
          sul  valore  aggiunto,  avvalendosi  di  fatture  o   altri
          documenti per operazioni inesistenti, indica in  una  delle
          dichiarazioni annuali relative  a  dette  imposte  elementi
          passivi fittizi. 
              2.  Il  fatto  si  considera  commesso  avvalendosi  di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
          tali fatture o documenti sono  registrati  nelle  scritture
          contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
          confronti dell'amministrazione finanziaria. 
              3. (abrogato). 
              Art.  3.  Dichiarazione  fraudolenta   mediante   altri
          artifici- 1. Fuori dei casi previsti  dall'articolo  2,  e'
          punito con la reclusione da un anno e sei mesi a  sei  anni
          chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi  o  sul
          valore aggiunto, sulla base di una  falsa  rappresentazione
          nelle scritture contabili  obbligatorie  e  avvalendosi  di
          mezzi fraudolenti  idonei  ad  ostacolarne  l'accertamento,
          indica in una delle dichiarazioni annuali relative a  dette
          imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
          effettivo   od   elementi    passivi    fittizi,    quando,
          congiuntamente: 
              a) l'imposta evasa  e'  superiore,  con  riferimento  a
          taluna delle singole imposte, a euro trentamila; 
              b)  l'ammontare  complessivo  degli   elementi   attivi
          sottratti all'imposizione, anche  mediante  indicazione  di
          elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per  cento
          dell'ammontare complessivo degli elementi  attivi  indicati
          in dichiarazione, o,  comunque,  e'  superiore  a  euro  un
          milione. 
              Art. 4. Dichiarazione infedele  -  1.  Fuori  dei  casi
          previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la  reclusione
          da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere  le  imposte
          sui redditi o sul valore  aggiunto,  indica  in  una  delle
          dichiarazioni annuali relative  a  dette  imposte  elementi
          attivi per un ammontare inferiore  a  quello  effettivo  od
          elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: 
              a) l'imposta evasa  e'  superiore,  con  riferimento  a
          taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila; 
              b)  l'ammontare  complessivo  degli   elementi   attivi
          sottratti all'imposizione, anche  mediante  indicazione  di
          elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci  per  cento
          dell'ammontare complessivo degli elementi  attivi  indicati
          in dichiarazione, o, comunque,  e'  superiore  a  euro  due
          milioni. 
              Art. 5. Omessa  dichiarazione-  1.  E'  punito  con  la
          reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine  di  evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi  obbligato,  una  delle   dichiarazioni   annuali
          relative  a  dette  imposte,  quando  l'imposta  evasa   e'
          superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
          euro trentamila. 
              2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1  non
          si  considera  omessa  la  dichiarazione  presentata  entro
          novanta  giorni  dalla   scadenza   del   termine   o   non
          sottoscritta o non redatta  su  uno  stampato  conforme  al
          modello prescritto." 
              "Art. 8. Emissione di fatture  o  altri  documenti  per
          operazioni inesistenti - 1. E' punito con la reclusione  da
          un anno e  sei  mesi  a  sei  anni  chiunque,  al  fine  di
          consentire a terzi l'evasione delle imposte sui  redditi  o
          sul valore aggiunto, emette  o  rilascia  fatture  o  altri
          documenti per operazioni inesistenti. 
              2.  Ai  fini   dell'applicazione   della   disposizione
          prevista dal comma 1, l'emissione o  il  rilascio  di  piu'
          fatture o documenti per operazioni  inesistenti  nel  corso
          del medesimo periodo di imposta si considera come  un  solo
          reato. 
              3. (abrogato)." 
              "Art. 12. Pene accessorie - 1. La condanna  per  taluno
          dei delitti previsti dal presente decreto importa: 
              a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle  persone
          giuridiche e delle imprese per un periodo non  inferiore  a
          sei mesi e non superiore a tre anni; 
              b)  l'incapacita'  di  contrattare  con   la   pubblica
          amministrazione per un periodo non inferiore ad un  anno  e
          non superiore a tre anni; 
              c) l'interdizione dalle funzioni  di  rappresentanza  e
          assistenza  in  materia  tributaria  per  un  periodo   non
          inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; 
              d) l'interdizione perpetua dall'ufficio  di  componente
          di commissione tributaria; 
              e)   la   pubblicazione   della   sentenza   a    norma
          dell'articolo 36 del codice penale. 
              2. La condanna per taluno dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 2, 3  e  8  importa  altresi'  l'interdizione  dai
          pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un  anno  e
          non  superiore  a  tre  anni,  salvo   che   ricorrano   le
          circostanze previste dagliarticoli 2, comma 3, e  8,  comma
          3. 
              2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a  10
          del   presente   decreto   l'istituto   della   sospensione
          condizionale della pena di cui all'articolo 163 del  codice
          penale non trova applicazione nei  casi  in  cui  ricorrano
          congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)   l'ammontare
          dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume
          d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a
          tre milioni di euro." 
                
              "Art. 13. Circostanza attenuante. Pagamento del  debito
          tributario - 1. Le pene previste per i delitti  di  cui  al
          presente decreto sono diminuite fino ad un terzo e  non  si
          applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12  se,
          prima della dichiarazione di apertura del  dibattimento  di
          primo  grado,  i  debiti  tributari   relativi   ai   fatti
          costitutivi  dei  delitti  medesimi  sono   stati   estinti
          mediante  pagamento,  anche  a   seguito   delle   speciali
          procedure  conciliative  o  di  adesione   all'accertamento
          previste dalle norme tributarie. 
              2. A tale fine, il pagamento deve riguardare  anche  le
          sanzioni amministrative previste per  la  violazione  delle
          norme tributarie, sebbene non  applicabili  all'imputato  a
          norma dell'articolo 19, comma 1. 
              2-bis.  Per  i  delitti  di  cui  al  presente  decreto
          l'applicazione della pena ai sensi  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle  parti
          solo qualora ricorra la circostanza attenuante  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              3. Della diminuzione di pena prevista dal comma  1  non
          si tiene  conto  ai  fini  della  sostituzione  della  pena
          detentiva  inflitta  con  la  pena   pecuniaria   a   norma
          dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689." 
              "Art. 17. Interruzione della prescrizione - 1. Il corso
          della prescrizione per  i  delitti  previsti  dal  presente
          decreto  e'  interrotto,  oltre  che  dagli  atti  indicati
          nell'articolo  160  del  codice  penale,  dal  verbale   di
          constatazione o dall'atto di  accertamento  delle  relative
          violazioni. 
              1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti
          dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono  elevati
          di un terzo.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 5 e 6 del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 1. Violazioni relative alla  dichiarazione  delle
          imposte dirette - 1. Nei casi di omessa presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  lire
          cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica  la
          sanzione da lire cinquecentomila a lire due  milioni.  Essa
          puo' essere aumentata fino  al  doppio  nei  confronti  dei
          soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 
              2. Se nella dichiarazione e' indicato,  ai  fini  delle
          singole imposte, un reddito imponibile inferiore  a  quello
          accertato,  o,  comunque,  un'imposta  inferiore  a  quella
          dovuta o  un  credito  superiore  a  quello  spettante,  si
          applica la sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento della maggior  imposta  o  della  differenza  del
          credito.  La  stessa   sanzione   si   applica   se   nella
          dichiarazione sono esposte  indebite  detrazioni  d'imposta
          ovvero indebite deduzioni dall'imponibile,  anche  se  esse
          sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 
              2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 2 e' elevata del 10 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
          per  la  comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei  casi
          di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
          degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente
          disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa
          ovvero di arte o professione,  accertato  a  seguito  della
          corretta  applicazione  degli  studi  di  settore,  non  e'
          superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
          autonomo dichiarato. 
              2-bis.1. La misura della sanzione minima e  massima  di
          cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la  disposizione  di
          cui al secondo periodo del comma 2- bis. 
              2-ter. In caso di  rettifica  del  valore  normale  dei
          prezzi  di  trasferimento   praticati   nell'ambito   delle
          operazioni di cui all'articolo 110, comma  7,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          da cui derivi una maggiore imposta  o  una  differenza  del
          credito, la sanzione di cui  al  comma  2  non  si  applica
          qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o  di
          altra  attivita'  istruttoria,  il  contribuente   consegni
          all'Amministrazione finanziaria la documentazione  indicata
          in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          Entrate idonea a consentire il riscontro della  conformita'
          al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
          contribuente che detiene  la  documentazione  prevista  dal
          provvedimento di cui  al  periodo  precedente,  deve  darne
          apposita  comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria
          secondo le modalita' e i termini ivi indicati.  In  assenza
          di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2. 
              3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
          redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate  di
          un terzo con  riferimento  alle  imposte  o  alle  maggiori
          imposte relative a tali redditi. 
              4. Per maggiore imposta si intende  la  differenza  tra
          l'ammontare del tributo liquidato in base  all'accertamento
          e quello liquidabile in base alle dichiarazioni,  ai  sensi
          degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   recante
          disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento   delle
          imposte sui redditi." 
              "Art.  5.  Violazioni   relative   alla   dichiarazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi- 1. Nel caso
          di  omessa  presentazione   della   dichiarazione   annuale
          dell'imposta sul valore aggiunto  si  applica  la  sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo  d'imposta
          o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
          dichiarazione.  Per  determinare  l'imposta   dovuta   sono
          computati  in  detrazione  tutti  i  versamenti  effettuati
          relativi al periodo, il credito  dell'anno  precedente  del
          quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le  imposte
          detraibili  risultanti  dalle   liquidazioni   regolarmente
          eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore  a
          lire cinquecentomila. 
              2. Se l'omissione  riguarda  la  dichiarazione  mensile
          relativa   agli   acquisti   intracomunitari,    prescritta
          dall'articolo 49, comma  1,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
          dell'imposta dovuta per  le  operazioni  che  ne  avrebbero
          dovuto formare oggetto.  In  caso  di  presentazione  della
          dichiarazione   con   indicazione   dell'ammontare    delle
          operazioni in misura inferiore  al  vero,  la  sanzione  e'
          commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 
              3. Se il soggetto  effettua  esclusivamente  operazioni
          per  le   quali   non   e'   dovuta   l'imposta,   l'omessa
          presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
          milioni. La stessa sanzione si applica anche se  e'  omessa
          la   dichiarazione   periodica    o    quella    prescritta
          dall'articolo 50, comma  4,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
          intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni  altro  caso
          nel quale non vi e' debito d'imposta. 
              4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
          inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile  o
          rimborsabile superiore a quella spettante,  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per  cento
          della   differenza.   Se   la   violazione   riguarda    la
          dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal
          comma 3. 
              4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 4 e' elevata del 10 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
          per  la  comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei  casi
          di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
          degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente
          disposizione  non  si  applica  se  la   maggiore   imposta
          accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile,  a
          seguito della corretta applicazione degli studi di settore,
          non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata. 
              4-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 4 e' elevata del 50 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la  disposizione  di
          cui al secondo periodo del comma 4-bis. 
              5. Chi, in difformita' della dichiarazione,  chiede  un
          rimborso non dovuto o in misura  eccedente  il  dovuto,  e'
          punito con sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento della somma non spettante. 
              6. Chiunque,  essendovi  obbligato,  non  presenta  una
          delle dichiarazioni di inizio, variazione o  cessazione  di
          attivita', previste nel primo e terzo  comma  dell'articolo
          35 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, o la presenta con  indicazioni  incomplete  o
          inesatte  tali  da  non  consentire  l'individuazione   del
          contribuente o dei luoghi ove e' esercitata  l'attivita'  o
          in  cui  sono  conservati  libri,  registri,  scritture   e
          documenti e' punito con sanzione da lire un milione a  lire
          quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad  un  quinto  del
          minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione  della
          dichiarazione  presentata  nel  termine  di  trenta  giorni
          dall'invito dell'ufficio. 
              Art.  6.  Violazione  degli  obblighi   relativi   alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta sul valore  aggiunto  -  1.
          Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e  alla
          registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto ovvero all'individuazione  di  prodotti
          determinati  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
          compresa fra il cento e il duecento per cento  dell'imposta
          relativa all'imponibile  non  correttamente  documentato  o
          registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa  sanzione,
          commisurata all'imposta,  e'  soggetto  chi  indica,  nella
          documentazione o nei  registri,  una  imposta  inferiore  a
          quella dovuta. 
              2. Chi viola obblighi inerenti  alla  documentazione  e
          alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti e'
          punito con sanzione amministrativa compresa tra  il  cinque
          ed il dieci per cento dei corrispettivi non  documentati  o
          non registrati. Tuttavia, quando la violazione  non  rileva
          neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
          la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila  a  lire
          quattro milioni. 
              3. Se le violazioni consistono nella mancata  emissione
          di ricevute  fiscali,  scontrini  fiscali  o  documenti  di
          trasporto  ovvero  nell'emissione  di  tali  documenti  per
          importi inferiori a quelli reali, la sanzione  e'  in  ogni
          caso pari al cento per  cento  dell'imposta  corrispondente
          all'importo non documentato. La stessa sanzione si  applica
          in caso di omesse  annotazioni  su  apposito  registro  dei
          corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di
          mancato  o  irregolare   funzionamento   degli   apparecchi
          misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni,  la
          mancata  tempestiva  richiesta   di   intervento   per   la
          manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da  lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni. 
              3-bis.  Il  cedente  che  non  integra   il   documento
          attestante  la  vendita  dei  mezzi  tecnici  di  cui  all'
          articolo 74, primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni, con la denominazione e la partita
          IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito
          con la sanzione amministrativa pari al  20  per  cento  del
          corrispettivo della cessione non documentato  regolarmente.
          Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
          che, nel  predisporre,  direttamente  o  tramite  terzi,  i
          supporti fisici  atti  a  veicolare  i  mezzi  stessi,  non
          indica, ai sensi dell' articolo 74,  primo  comma,  lettera
          d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e  la  partita
          IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione amministrativa pari al 20  per  cento  del  valore
          riportato sul supporto fisico  non  prodotto  regolarmente.
          Qualora le indicazioni  di  cui  all'  articolo  74,  primo
          comma, lettera d),  terzo  e  quarto  periodo,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972
          siano  non  veritiere,  le  sanzioni  di  cui  ai   periodi
          precedenti del presente comma  sono  aumentate  al  40  per
          cento. 
              4. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, primo e secondo
          periodo, e 3-bis la sanzione non puo'  essere  inferiore  a
          lire un milione. 
              5. Nel caso di violazione  di  piu'  obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione  di  una  medesima
          operazione, la sanzione e' applicata una sola volta. 
              6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
          assolta, dovuta o  addebitatagli  in  via  di  rivalsa,  e'
          punito con la sanzione amministrativa uguale  all'ammontare
          della detrazione compiuta. 
              7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
          applica anche se, in mancanza della  comunicazione  di  cui
          all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad
          imposta in altro Stato membro. 
              8. Il cessionario o il committente che,  nell'esercizio
          di imprese, arti o professioni,  abbia  acquistato  beni  o
          servizi senza che sia stata emessa fattura nei  termini  di
          legge o  con  emissione  di  fattura  irregolare  da  parte
          dell'altro contraente, e' punito, salva la  responsabilita'
          del   cedente   o   del   commissionario,   con    sanzione
          amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
          minimo di lire cinquecentomila, sempreche' non  provveda  a
          regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita': 
              a) se non ha ricevuto la fattura,  entro  quattro  mesi
          dalla data di  effettuazione  dell'operazione,  presentando
          all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
          dell'imposta, entro il  trentesimo  giorno  successivo,  un
          documento in  duplice  esemplare  dal  quale  risultino  le
          indicazioni prescritte dall'articolo  21  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          relativo alla fatturazione delle operazioni; 
              b) se ha ricevuto una fattura  irregolare,  presentando
          all'ufficio indicato nella lettera a), entro il  trentesimo
          giorno successivo a  quello  della  sua  registrazione,  un
          documento  integrativo  in  duplice  esemplare  recante  le
          indicazioni  medesime,  previo  versamento  della   maggior
          imposta eventualmente dovuta. 
              9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
          documento, con l'attestazione della regolarizzazione e  del
          pagamento, e' restituito dall'ufficio al  contribuente  che
          deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              9-bis.  E'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
          compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un
          minimo di 258 euro, il cessionario o  il  committente  che,
          nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non  assolve
          l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante
          il  meccanismo  dell'inversione  contabile  di   cui   agli
          articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni. La medesima sanzione  si  applica
          al cedente o prestatore che  ha  irregolarmente  addebitato
          l'imposta in fattura  omettendone  il  versamento.  Qualora
          l'imposta sia stata assolta, ancorche' irregolarmente,  dal
          cessionario o committente ovvero dal cedente o  prestatore,
          fermo restando il diritto alla detrazione  ai  sensi  dell'
          articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  la
          sanzione amministrativa e' pari al 3 per cento dell'imposta
          irregolarmente assolta,  con  un  minimo  di  258  euro,  e
          comunque  non  oltre  10.000  euro  per  le   irregolarita'
          commesse  nei  primi  tre  anni   di   applicazione   delle
          disposizioni  del  presente  periodo.  Al  pagamento  delle
          sanzioni previste nel secondo e terzo periodo,  nonche'  al
          pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i
          soggetti   obbligati   all'applicazione   del    meccanismo
          dell'inversione contabile. E' punito con la sanzione di cui
          al comma 2 il cedente o prestatore che non emette  fattura,
          fermo restando l'obbligo per il cessionario  o  committente
          di  regolarizzare  l'omissione  ai  sensi  del   comma   8,
          applicando,   comunque,   il   meccanismo   dell'inversione
          contabile. 
              9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio  di  imprese,
          arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici  di  cui
          all' articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per  i
          quali  gli  sia  stato  rilasciato   un   documento   privo
          dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
          che ha assolto l'imposta o con  indicazioni  manifestamente
          non veritiere, e'  punito,  salva  la  responsabilita'  del
          cedente, con la sanzione  amministrativa  pari  al  20  per
          cento  del  corrispettivo  dell'acquisto  non   documentato
          regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
          giorno  successivo  all'acquisto  dei  mezzi   tecnici,   a
          presentare all'ufficio competente  nei  suoi  confronti  un
          documento  contenente  i   dati   relativi   all'operazione
          irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
          cedente deve indicare nel documento attestante  la  vendita
          gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come  risultanti
          dal documento rilasciato dall'ufficio competente.". 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   50-bis   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,   n.   427
          (Armonizzazione delle disposizioni in  materia  di  imposte
          sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni tributarie), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 50-bis. Depositi fiscali ai fini IVA  -  1.  Sono
          istituiti,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore   aggiunto,
          speciali  depositi   fiscali,   in   prosieguo   denominati
          "depositi  IVA",  per  la  custodia  di  beni  nazionali  e
          comunitari che non siano destinati alla vendita  al  minuto
          nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a  gestire
          tali  depositi  le  imprese  esercenti  magazzini  generali
          munite  di  autorizzazione   doganale,   quelle   esercenti
          depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi.  Sono
          altresi' considerati depositi IVA: 
              a) i depositi fiscali di cui all' articolo 1, comma  2,
          lettera e), del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni  per  i
          prodotti soggetti ad accisa; 
              b) i depositi doganali  di  cui  all'  articolo  525  ,
          secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n.  2454/93  della
          Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
          compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane
          di cui  al  decreto  ministeriale  del  28  novembre  1934,
          relativamente ai beni nazionali o comunitari  che  in  base
          alle  disposizioni  doganali   possono   essere   in   essi
          introdotti. 
              2. Su  autorizzazione  del  direttore  regionale  delle
          entrate ovvero del direttore delle entrate  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  e  della  Valle  d'Aosta,
          possono essere  abilitati  a  custodire  beni  nazionali  e
          comunitari in regime di deposito  IVA  altri  soggetti  che
          riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con
          decreto del Ministro delle finanze , da emanare entro il 1°
          marzo 1997, sono dettati le modalita' e i  termini  per  il
          rilascio  dell'autorizzazione  ai   soggetti   interessati.
          L'autorizzazione  puo'   essere   revocata   dal   medesimo
          direttore regionale  delle  entrate  ovvero  dal  direttore
          delle entrate  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e della Valle  d'Aosta  qualora  siano  riscontrate
          irregolarita' nella gestione del  deposito  e  deve  essere
          revocata  qualora  vengano  meno  le  condizioni   per   il
          rilascio; in tal caso  i  beni  giacenti  nel  deposito  si
          intendono  estratti  agli  effetti  del  comma   6,   salva
          l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
          e'  destinato   a   custodire   beni   per   conto   terzi,
          l'autorizzazione puo' essere  rilasciata  esclusivamente  a
          societa'  per  azioni,  in  accomandita   per   azioni,   a
          responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
          il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
          a un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per
          i depositi  che  custodiscono  beni,  spediti  da  soggetto
          passivo identificato in altro Stato membro della  Comunita'
          europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in  tal
          caso l'acquisto intracomunitario  si  considera  effettuato
          dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni. 
              2-bis. I soggetti esercenti  le  attivita'  di  cui  al
          comma 1, anteriormente all'avvio della  operativita'  quali
          depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane  e  delle
          entrate,     territorialmente     competenti,      apposita
          comunicazione anche al fine della valutazione, qualora  non
          ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto  periodo,
          della congruita' della garanzia prestata in relazione  alla
          movimentazione complessiva delle merci. 
              3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve  essere
          tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi
          la movimentazione dei beni. Il citato registro deve  essere
          conservato ai sensi dell'articolo 39 del  predetto  decreto
          n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato, a norma
          della medesima disposizione,  un  esemplare  dei  documenti
          presi a base dell'introduzione e dell'estrazione  dei  beni
          dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati  di  cui
          al comma 6, ultimo  periodo,  e  di  quelli  relativi  agli
          scambi eventualmente intervenuti durante  la  giacenza  dei
          beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro  delle
          finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del
          predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione
          e all'estrazione dei beni dai depositi. 
              4. Sono effettuate  senza  pagamento  dell'imposta  sul
          valore aggiunto le seguenti operazioni: 
              a)  gli  acquisti  intracomunitari  di  beni   eseguiti
          mediante introduzione in un deposito IVA; 
              b) le operazioni di immissione  in  libera  pratica  di
          beni non comunitari destinati ad essere  introdotti  in  un
          deposito  IVA  previa  prestazione   di   idonea   garanzia
          commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia  non
          e'  dovuta  per  i  soggetti  certificati  ai  sensi  dell'
          articolo 14-bis del  regolamento  (CEE)  n.  2454/93  della
          Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
          e per quelli esonerati ai sensi dell' articolo 90 del testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43; 
              c) le cessioni  di  beni,  nei  confronti  di  soggetti
          identificati in altro Stato membro della Comunita' europea,
          eseguite mediante introduzione in un deposito IVA; 
              d) le cessioni dei beni elencati  nella  tabella  A-bis
          allegata   al   presente   decreto,    eseguite    mediante
          introduzione in un deposito IVA, effettuate  nei  confronti
          di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c); 
              e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA; 
              f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da  un
          deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro  della
          Comunita'  europea,  salvo  che  si  tratti   di   cessioni
          intracomunitarie soggette ad imposta nel  territorio  dello
          Stato; 
              g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA  con
          trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita'
          europea; 
              h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di
          perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a  beni
          custoditi  in  un  deposito  IVA,  anche  se  materialmente
          eseguite non nel deposito stesso, ma nei  locali  limitrofi
          sempreche', in tal caso, le suddette  operazioni  siano  di
          durata non superiore a sessanta giorni; 
              i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA. 
              5. Il controllo sulla  gestione  dei  depositi  IVA  e'
          demandato all'ufficio doganale  o  all'ufficio  tecnico  di
          finanza  che  gia'  esercita  la  vigilanza   sull'impianto
          ovvero, nei casi di  cui  al  comma  2,  all'ufficio  delle
          entrate  indicato  nell'autorizzazione.  Gli  uffici  delle
          entrate ed i comandi del Corpo  della  Guardia  di  finanza
          possono, previa intesa  con  i  predetti  uffici,  eseguire
          comunque controlli inerenti al corretto  adempimento  degli
          obblighi  relativi  alle  operazioni   afferenti   i   beni
          depositati. 
              6. L'estrazione dei beni da un  deposito  IVA  ai  fini
          della  loro  utilizzazione  o  in  esecuzione  di  atti  di
          commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo
          da  soggetti  passivi  d'imposta  agli   effetti   dell'IVA
          iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva
          operativita' e attestino regolarita'  dei  versamenti  IVA,
          con le modalita' definite con provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,  e  comporta   il   pagamento
          dell'imposta;  la  base  imponibile   e'   costituita   dal
          corrispettivo  o   valore   relativo   all'operazione   non
          assoggettata  all'imposta  per  effetto   dell'introduzione
          ovvero, qualora  successivamente  i  beni  abbiano  formato
          oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o  valore
          relativo  all'ultima  di  tali  cessioni,  in   ogni   caso
          aumentato, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle
          eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni  stessi
          abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento
          dell'estrazione.  L'imposta  e'  dovuta  dal  soggetto  che
          procede all'estrazione, a norma dell'articolo  17,  secondo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia,
          se  i  beni  estratti  sono  stati  oggetto  di  precedente
          acquisto,   anche   intracomunitario,    senza    pagamento
          dell'imposta,   da   parte   del   soggetto   che   procede
          all'estrazione, questi deve  provvedere  alla  integrazione
          della relativa fattura,  con  la  indicazione  dei  servizi
          eventualmente resi  e  dell'imposta,  ed  alla  annotazione
          della  variazione  in   aumento   nel   registro   di   cui
          all'articolo 23 del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  633  del   1972   entro   quindici   giorni
          dall'estrazione e con riferimento alla  relativa  data;  la
          variazione deve, altresi', essere annotata nel registro  di
          cui all'articolo 25 del  medesimo  decreto  entro  il  mese
          successivo a quello dell'estrazione. Fino  all'integrazione
          delle pertinenti informazioni residenti nelle  banche  dati
          delle   Agenzie   fiscali,   il   soggetto   che    procede
          all'estrazione comunica, altresi', al gestore del  deposito
          IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta  di  cui
          al presente comma,  anche  ai  fini  dello  svincolo  della
          garanzia di cui al comma 4, lettera  b);  le  modalita'  di
          integrazione telematica sono stabilite  con  determinazione
          del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il
          direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3,  secondo
          periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di
          rappresentanti  fiscali  ai  fini  dell'adempimento   degli
          obblighi tributari afferenti le  operazioni  concernenti  i
          beni introdotti negli stessi depositi, qualora  i  soggetti
          non residenti, parti di operazioni di cui al comma  4,  non
          abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero  non
          abbiano provveduto ad identificarsi direttamente  ai  sensi
          dell'articolo  35-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633.  In  relazione  alle
          operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi
          possono richiedere l'attribuzione di un numero  di  partita
          I.V.A. unico per tutti i  soggetti  passivi  d'imposta  non
          residenti da essi rappresentati. 
              8. Il gestore del deposito  IVA  risponde  solidalmente
          con  il  soggetto  passivo  della  mancata   o   irregolare
          applicazione dell'imposta relativa all'estrazione,  qualora
          non risultino osservate le prescrizioni  stabilite  con  il
          decreto di cui al comma 3.". 

        
      
          
Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
SVILUPPO

                               Art. 3 
 
 
Abrogazione delle indebite restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio
           delle professioni e delle attivita' economiche 
 
  1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al   principio   secondo   cui
l'iniziativa e  l'attivita'  economica  privata  sono  libere  ed  e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge  nei
soli casi di: 
  a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli  obblighi
internazionali; 
  b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; 
  c) danno alla sicurezza,  alla  liberta',  alla  dignita'  umana  e
contrasto con l'utilita' sociale; 
  d) disposizioni  indispensabili  per  la  protezione  della  salute
umana,  la   conservazione   delle   specie   animali   e   vegetali,
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; 
  e) disposizioni ((relative alle attivita'  di  raccolta  di  giochi
pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano effetti  sulla  finanza
pubblica. 
  2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale  per  lo  sviluppo
economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 
  3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al
comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili  con  quanto
disposto nel medesimo comma,  con  conseguente  diretta  applicazione
degli  istituti  della  segnalazione  di  inizio   di   attivita'   e
dell'autocertificazione con controlli successivi.  Nelle  more  della
decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al
comma 1 puo' avvenire  anche  attraverso  gli  strumenti  vigenti  di
semplificazione normativa. ((Entro il 31 dicembre 2012 il Governo  e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali  vengono
individuate le disposizioni abrogate per effetto di  quanto  disposto
nel presente comma ed e' definita la disciplina  regolamentare  della
materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.)) 
  4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo  di  cui
al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita'  dei
predetti enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Fermo restando l'esame di Stato di cui ((all'articolo 33  quinto
comma   della   Costituzione))   per   l'accesso   alle   professioni
regolamentate, gli ordinamenti  professionali  devono  garantire  che
l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni  ai  principi  di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto
il  territorio  nazionale,  alla  differenziazione  e  pluralita'  di
offerta che  garantisca  l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli
utenti nell'ambito della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai
servizi  offerti.  Gli  ordinamenti  professionali  dovranno   essere
riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto per recepire i seguenti principi: 
  a) l'accesso alla professione e'  libero  e  il  suo  esercizio  e'
fondato e ordinato sull'autonomia e  sull'indipendenza  di  giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello
Stato o in  una  certa  area  geografica,  e'  consentita  unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico((, tra  cui  in
particolare quelle connesse alla tutela della  salute  umana,))e  non
introduca  una  discriminazione  diretta  o  indiretta  basata  sulla
nazionalita'  o,  in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in   forma
societaria, della sede legale della societa' professionale; 
  b)  previsione  dell'obbligo  per  il  professionista  di   seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando
quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di  formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che
dovra' integrare tale previsione; 
  c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione  deve
conformarsi  a  criteri  che  garantiscano  l'effettivo   svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento  costante  all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al  tirocinante
dovra' essere corrisposto un equo compenso  di  natura  indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare  l'accesso
al mondo del lavoro,  la  durata  del  tirocinio  non  potra'  essere
complessivamente superiore a tre anni  e  potra'  essere  svolto,  in
presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i  Consigli
Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e  Ricerca,  in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea  di
primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o   specialistica.   Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; 
  d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto
all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo  come
riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la  pattuizione  dei
compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista  e'  tenuto,
nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al  cliente
il  livello  della  complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le
informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del
conferimento alla  conclusione  dell'incarico.  In  caso  di  mancata
determinazione consensuale del compenso, quando il committente e'  un
ente pubblico, in  caso  di  liquidazione  giudiziale  dei  compensi,
ovvero  nei  casi  in  cui  la  prestazione  professionale  e'   resa
nell'interesse  dei  terzi  si  applicano  le  tariffe  professionali
stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; 
  e) a tutela del cliente, il professionista e'  tenuto  a  stipulare
idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall'esercizio
dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti  al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi  della
polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il  relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui
al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali
dei professionisti; 
  f) gli ordinamenti professionali dovranno  prevedere  l'istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione  e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine  territoriale  o  di
consigliere nazionale e'  incompatibile  con  quella  di  membro  dei
consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni
della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente; 
  g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo,  avente  ad  oggetto
l'attivita'  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli
professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi
delle  prestazioni,  e'  libera.  Le   informazioni   devono   essere
trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche,
ingannevoli, denigratorie. 
  6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni,  l'accesso
alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio
di liberta' di impresa. 
  7. Le disposizioni vigenti che  regolano  l'accesso  e  l'esercizio
delle attivita' economiche devono garantire il principio di  liberta'
di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni  relative
all'introduzione di restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio  delle
attivita'  economiche  devono  essere  oggetto   di   interpretazione
restrittiva((, fermo in ogni caso quanto  previsto  al  comma  1  del
presente articolo.)) 
  8.  Le  restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle
attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono  abrogate
quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto((,fermo in
ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.)) 
  9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende: 
  a) la limitazione, in forza  di  una  disposizione  di  legge,  del
numero di persone che  sono  titolate  ad  esercitare  una  attivita'
economica in tutto il territorio dello Stato  o  in  una  certa  area
geografica attraverso la  concessione  di  licenze  o  autorizzazioni
amministrative  per  l'esercizio,   senza   che   tale   numero   sia
determinato,  direttamente  o   indirettamente   sulla   base   della
popolazione o di altri criteri di fabbisogno; 
  b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di  una
attivita' economica solo dove ce ne sia bisogno  secondo  l'autorita'
amministrativa; si considera che questo avvenga quando  l'offerta  di
servizi da parte di persone che hanno gia' licenze  o  autorizzazioni
per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la domanda da
parte di tutta la  societa'  con  riferimento  all'intero  territorio
nazionale o ad una certa area geografica; 
  c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al  di  fuori
di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo
all'interno di una determinata area; 
  d) l'imposizione di distanze minime  tra  le  localizzazioni  delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica; 
  e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'  sedi
oppure in una o piu' aree geografiche; 
  f) la limitazione dell'esercizio  di  una  attivita'  economica  ad
alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di
commercializzazione di taluni prodotti; 
  g)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'   economica
attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta
all'operatore; 
  h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di
beni o servizi, indipendentemente  dalla  determinazione,  diretta  o
indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di  profitto  o
di altro calcolo su base percentuale; 
  i)  l'obbligo  di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari
all'attivita' svolta. 
  10.  Le  restrizioni  diverse  da  quelle  elencate  nel  comma   9
precedente possono essere revocate  con  regolamento  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
emanato su  proposta  del  Ministro  competente  entro  quattro  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto((,  fermo  in  ogni  caso
quanto previsto al comma 1 del presente articolo.)) 
  11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o
in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta  ai  sensi  del
comma  8;  in  tal  caso,  la  suddetta  esclusione,  riferita   alle
limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita ((l'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del  mercato)),
entro quattro mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, qualora: 
  a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico((,
tra cui in particolare  quelle  connesse  alla  tutela  della  salute
umana;)) 
  b) la restrizione rappresenti un mezzo  idoneo,  indispensabile  e,
dal  punto  di  vista  del  grado  di  interferenza  nella   liberta'
economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse  pubblico  cui
e' destinata; 
  c) la restrizione  non  introduca  una  discriminazione  diretta  o
indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso  di  societa',  sulla
sede legale dell'impresa. 
  ((11-bis . In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,  sono  invece  esclusi
dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del  comma  8  i
servizi di taxi e  noleggio  con  conducente  non  di  linea,  svolti
esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.)) 
  ((12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la  lettera
d) e' sostituita dalla seguente:)) 
  ((«d) i proventi monetari derivanti dalle  procedure  di  cui  alla
lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto  anche
conto dei saldi strutturali  di  finanza  pubblica,  e  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere  destinati,  mediante
riassegnazione  anche  in  deroga   ai   limiti   previsti   per   le
riassegnazioni,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, fino al 31 dicembre  2013,  agli  stati  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente
al 55 per cento, da assegnare al fondo  ammortamento  dei  titoli  di
Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente  al
35  per  cento,  nonche'  agli  enti  territoriali  interessati  alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10  per  cento.  Le  somme
riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente
a spese di investimento. E'  in  ogni  caso  precluso  l'utilizzo  di
questa somma per la copertura di oneri di  parte  corrente.  Ai  fini
della  valorizzazione  dei  medesimi  beni,  le  cui  procedure  sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni  dal  loro
avvio, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma
4))-decies((, del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  2,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  marzo  2010,  n.  42,   ovvero
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  la
determinazione finale delle conferenze di servizio o  il  decreto  di
approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli
strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio  comunale  entro
trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il  medesimo
termine perentorio e  il  meccanismo  del  silenzio  assenso  per  la
ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di  servizi  si
applicano  alle  procedure  di  valorizzazione  di  cui  all'articolo
314».)) 
  ((12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  ((a) al comma 1, le parole: «In  caso  di»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e  le  parole  da:  «cancellate»
fino  a:  «avvenuto  pagamento»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La  richiesta
da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente  dopo
l'avvenuto pagamento»;)) 
  ((b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono inserite le
seguenti: «e  regolarizzate»  e  le  parole  da:  «estinte»  fino  a:
«presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «aggiornate
secondo le medesime modalita' di cui al comma precedente».)) 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  17,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) . 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          20, del decreto legge 6  luglio  2011,  n.  98,  convertito
          dalla legge 15 luglio 2011, n.  111  (Disposizioni  urgenti
          per la stabilizzazione finanziaria): 
              "Art. 20. Nuovo patto di stabilita' interno:  parametri
          di virtuosita' 
              (Omissis). 
              3. Gli enti che, in esito a quanto previsto  dal  comma
          2, risultano collocati nella classe  piu'  virtuosa,  fermo
          l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica  fissati,  a  decorrere
          dall'anno 2012, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
          decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti  locali  di  cui  al
          primo   periodo    conseguono    l'obiettivo    strutturale
          realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di
          cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a  quello
          risultante  dall'applicazione  alle  spese   finali   medie
          2007-2009 della percentuale annua  di  riduzione  stabilita
          per il calcolo dell'obiettivo  2011  dal  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie  di  cui
          al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo  1
          commi 128 e 129 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220.
          Inoltre, il contributo dei predetti enti alla  manovra  per
          l'anno  2012  e'   ridotto   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino  effetti
          negativi, in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,
          superiori a 200 milioni di euro. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  33  della
          Costituzione,  recante   "Costituzione   della   Repubblica
          italiana": 
              "Art. 33. 
              L'arte  e  la  scienza  sono  libere  e  libero  ne  e'
          l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato." . 
              La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  del  12  dicembre  2006,  reca  "Direttiva  del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi  nel
          mercato interno". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
          legislativo  26  marzo  2010,  n.  59   (Attuazione   della
          direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel  mercato
          interno): 
              "Art. 6 Servizi di trasporto. 1.  Le  disposizioni  del
          presente decreto non si applicano ai servizi  di  trasporto
          aereo, marittimo, per le altre vie navigabili,  ferroviario
          e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani,  di
          taxi, di ambulanza, nonche' i servizi portuali e i  servizi
          di noleggio auto con conducente. 
              2. Ai fini  del  presente  decreto,  non  costituiscono
          servizi di trasporto quelli di: 
              a) scuola guida; 
              b) trasloco; 
              c) noleggio di veicoli e unita' da diporto; 
              d) pompe funebri; 
              e) fotografia aerea.". 
              Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 307, del
          decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   (Codice
          dell'ordinamento militare), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 307.  Dismissioni  di  altri  beni  immobili  del
          Ministero della difesa 
              (Omissis). 
              10. Il Ministero della difesa - Direzione generale  dei
          lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con  uno  o
          piu' decreti, gli immobili  militari,  non  compresi  negli
          elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le  seguenti
          procedure: 
              a) le alienazioni, permute, valorizzazioni  e  gestioni
          dei beni, che possono  essere  effettuate  anche  ai  sensi
          dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008  n.  112,
          convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
          legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui  al
          regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,  nonche'  alle  norme
          della contabilita' generale dello Stato, fermi  restando  i
          principi  generali  dell'ordinamento   giuridico-contabile,
          sono effettuate direttamente dal Ministero della  difesa  -
          Direzione generale  dei  lavori  e  del  demanio  che  puo'
          avvalersi del supporto tecnico-operativo  di  una  societa'
          pubblica  o  a  partecipazione  pubblica  con   particolare
          qualificazione professionale ed esperienza commerciale  nel
          settore immobiliare; 
              b) la determinazione del valore dei  beni  da  porre  a
          base d'asta e'  decretata  dal  Ministero  della  difesa  -
          Direzione generale dei lavori e del demanio, previo  parere
          di  congruita'  emesso  da  una  commissione  appositamente
          nominata  dal  Ministro  della  difesa,  presieduta  da  un
          magistrato amministrativo o da un avvocato  dello  Stato  e
          composta da rappresentanti dei  Ministeri  della  difesa  e
          dell'economia e delle finanze, nonche'  da  un  esperto  in
          possesso  di  comprovata  professionalita'  nella  materia.
          Dall'istituzione  della  Commissione  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
          componenti  della  stessa  non  spetta  alcun  compenso   o
          rimborso spese; 
              c) i contratti di trasferimento di  ciascun  bene  sono
          approvati dal Ministero della difesa.  L'approvazione  puo'
          essere  negata  per  sopravvenute  esigenze  di   carattere
          istituzionale dello stesso Ministero; 
              d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
          alla lettera a) sono determinati con decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali  di
          finanza pubblica, e sono versati all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere destinati,  mediante  riassegnazione
          anche in deroga ai limiti previsti per  le  riassegnazioni,
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          fino al 31 dicembre 2013,  agli  stati  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  una  quota
          corrispondente al 55  per  cento,  da  assegnare  al  fondo
          ammortamento dei titoli di Stato,  e  del  Ministero  della
          difesa, per una  quota  corrispondente  al  35  per  cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  comma  4-decies,  del  decreto-legge   25
          gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n.  42,  ovvero  all'articolo  34  del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314; 
              e)  le  alienazioni  e  permute  dei  beni  individuati
          possono essere  effettuate  a  trattativa  privata,  se  il
          valore del singolo bene, determinato ai sensi del  presente
          comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00; 
              f) ai fini delle  permute  e  delle  alienazioni  degli
          immobili  da  dismettere,  con  cessazione  del   carattere
          demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
          schede descrittive di cui all'articolo  12,  comma  3,  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  l'elenco  di
          tali immobili al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio  di
          quarantacinque giorni dalla ricezione della  comunicazione,
          in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico  e
          individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
          soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
          generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
          di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.  Per  i  beni
          riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
          della  relativa  condizione  costituisce  dichiarazione  ai
          sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
          le  autorizzazioni  previste   dal   citato   codice   sono
          rilasciate o negate entro novanta  giorni  dalla  ricezione
          della istanza. Le disposizioni  del  citato  codice,  parti
          prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione. 
              (Omissis).". 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   8-bis   del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
          Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.), come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8-bis. Cancellazione di segnalazioni dei  ritardi
          di pagamento 
              1.  Entro  dieci  giorni  dalla  regolarizzazione   dei
          pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di  pagamenti
          da parte delle persone fisiche o giuridiche  gia'  inserite
          nelle   banche   dati   devono   essere   integrate   dalla
          comunicazione  dell'avvenuto  pagamento.  La  richiesta  da
          parte   dell'istituto    di    credito    deve    pervenire
          immediatamente dopo l'avvenuto pagamento. 
              2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate,  se
          relative al mancato pagamento di  rate  mensili  di  numero
          inferiore a sei  o  di  un'unica  rata  semestrale,  devono
          essere aggiornate secondo le medesime modalita' di  cui  al
          comma precedente. 
              3. La Banca d'Italia e'  autorizzata  ad  apportare  le
          dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e
          successivi aggiornamenti,  per  l'attuazione  del  presente
          articolo.". 

        
      
          
Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
SVILUPPO

                               Art. 4 
 
 
Adeguamento  della  disciplina  dei  servizi   pubblici   locali   al
      referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea 
 
  1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi  di  concorrenza,  di
liberta'  di  stabilimento  e  di  libera  prestazione  dei  servizi,
verificano la realizzabilita'  di  una  gestione  concorrenziale  dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, di  seguito  «servizi
pubblici  locali»,  liberalizzando  tutte  le  attivita'   economiche
compatibilmente   con   le   caratteristiche   di   universalita'   e
accessibilita'  del  servizio  e   limitando,   negli   altri   casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,  in  base
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non
risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai  bisogni  della
comunita'. 
  2. All'esito della verifica ((di cui al comma 1)) l'ente adotta una
delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per
i  settori  sottratti  alla  liberalizzazione,  ((le  ragioni   della
decisione e i  benefici  per  la))  comunita'  locale  derivanti  dal
mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. 
  3. Alla delibera di  cui  al  comma  precedente  e'  data  adeguata
pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della  concorrenza
e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge
10 ottobre 1990, n. 287. 
  4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata  entro  dodici  mesi
dall'entrata in vigore del  presente  decreto  e  poi  periodicamente
secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e'  comunque
effettuata prima di procedere al  conferimento  e  al  rinnovo  della
gestione dei servizi. 
  5. Gli enti locali, per  assicurare  agli  utenti  l'erogazione  di
servizi pubblici che abbiano ad  oggetto  la  produzione  di  beni  e
attivita' rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo
sviluppo economico  e  civile  delle  comunita'  locali,  definiscono
preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di  servizio  pubblico,
prevedendo  le  eventuali  compensazioni  economiche   alle   aziende
esercenti i servizi stessi,  tenendo  conto  dei  proventi  derivanti
dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata
allo scopo. 
  6.  All'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   ad   un'impresa
incaricata  della  gestione  di  servizi  pubblici  locali   consegue
l'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  9  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. 
  7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono  titolari
di diritti di  esclusiva,  sono  soggetti  alla  disciplina  prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater  ,  della  legge  10  ottobre
1990, n. 287, e successive modificazioni. 
  8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica  di  cui
al  comma  l,  intende  procedere  all'attribuzione  di  diritti   di
esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici  locali
avviene in favore di imprenditori o di societa'  in  qualunque  forma
costituite individuati mediante  procedure  competitive  ad  evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea e dei principi  generali  relativi  ai  contratti
pubblici  e,  in   particolare,   dei   principi   di   economicita',
imparzialita',     trasparenza,     adeguata     pubblicita',     non
discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento  e
proporzionalita'. Le medesime procedure  sono  indette  nel  rispetto
degli  standard  qualitativi,  quantitativi,  ambientali,   di   equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove
esistente, dalla competente autorita' di settore o,  in  mancanza  di
essa, dagli enti affidanti. 
  9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono  partecipare
alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre  che  non  vi
siano specifici divieti previsti dalla legge. 
  10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri  dell'Unione
europea,  possono  essere  ammesse  alle  procedure  competitive   ad
evidenza pubblica per l'affidamento  di  servizi  pubblici  locali  a
condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di
partecipare  alle  gare  indette  negli  Stati  di  provenienza   per
l'affidamento di omologhi servizi. 
  11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative
alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10: 
  a) esclude che la disponibilita' a  qualunque  titolo  delle  reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per  l'effettuazione  del
servizio possa costituire elemento discriminante per  la  valutazione
delle offerte dei concorrenti; 
  b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di  partecipazione
alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e  al  valore  del
servizio e che la definizione dell'oggetto della gara  garantisca  la
piu' ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di
scala e di gamma; 
  c) indica, ferme restando  le  discipline  di  settore,  la  durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli  investimenti  in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara  a  carico
del soggetto gestore. In ogni caso  la  durata  dell'affidamento  non
puo'  essere  superiore  al  periodo  di  ammortamento  dei  suddetti
investimenti; 
  d) puo' prevedere  l'esclusione  di  forme  di  aggregazione  o  di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i  requisiti
tecnici  ed  economici  di  partecipazione  alla  gara,  qualora,  in
relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o  la
collaborazione  sia  idonea  a  produrre  effetti  restrittivi  della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi  che  tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori  del  mercato
di riferimento; 
  e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata  da  una
commissione nominata  dall'ente  affidante  e  composta  da  soggetti
esperti nella specifica materia; 
  f) indica i criteri e le modalita' per  l'individuazione  dei  beni
((di cui al  comma  29)),  e  per  la  determinazione  dell'eventuale
importo spettante al  gestore  al  momento  della  scadenza  o  della
cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30; 
  g) prevede l'adozione di carte dei servizi  al  fine  di  garantire
trasparenza informativa e qualita' del servizio. 
  12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso
di procedure aventi ad oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di
socio,  al  quale  deve  essere  conferita  una  partecipazione   non
inferiore al 40 per cento,  e  l'attribuzione  di  specifici  compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o  la
lettera di invito assicura che: 
  a) i criteri di valutazione delle  offerte  basati  su  qualita'  e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti  al
prezzo delle quote societarie; 
  b) il  socio  privato  selezionato  svolga  gli  specifici  compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
servizio stesso e che, ove cio' non si  verifica,  si  proceda  a  un
nuovo affidamento; 
  c) siano previsti criteri e modalita'  di  liquidazione  del  socio
privato alla cessazione della gestione. 
  13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12  se  il
valore economico del servizio  oggetto  dell'affidamento  e'  pari  o
inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento
puo' avvenire a favore di societa' a  capitale  interamente  pubblico
che abbia i  requisiti  richiesti  dall'ordinamento  europeo  per  la
gestione cosiddetta «in house». 
  14. Le societa' cosiddette «in  house»  affidatarie  dirette  della
gestione di servizi pubblici locali sono  assoggettate  al  patto  di
stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del
Ministro per le riforme per il federalismo,  in  sede  di  attuazione
dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito con  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei
soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale  partecipano,
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. 
  15.  Le  societa'  cosiddette  «in   house»   e   le   societa'   a
partecipazione mista  pubblica  e  privata,  affidatarie  di  servizi
pubblici locali, applicano, per l'acquisto  di  beni  e  servizi,  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e
successive modificazioni. 
  16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla  gestione  del
servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera  c)((,))
del  medesimo  articolo  sono  state  specificamente  costituite,  si
applica se la scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le  quali  abbiano  ad  oggetto,  al
tempo stesso, la qualita' di  socio  e  l'attribuzione  di  specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano  ferme
le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2)  e
3), del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni. 
  17.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   18,   comma
2-((bis,)) primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133,  e  successive  modificazioni,  le  societa'  a   partecipazione
pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con  propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
e per il conferimento degli incarichi nel rispetto  dei  principi  di
cui al comma 3 dell'articolo 35  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e'  fatto
divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire
incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate  in
mercati regolamentati. 
  18. In caso di affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici
locali a societa' cosiddette «in house» e in tutti i casi in  cui  il
capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale
affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'
ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita'  definite  dallo  statuto  dell'ente  locale,  alla
vigilanza dell'organo  di  revisione  di  cui  agli  articoli  234  e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.  Restano  ferme  le   disposizioni   contenute   nelle
discipline di settore vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell'ente  locale,  nonche'  degli  altri  organismi  che
espletano  funzioni  di  stazione  appaltante,  di  regolazione,   di
indirizzo e di controllo di  servizi  pubblici  locali,  non  possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette  funzioni  sono  state  svolte  nei  tre  anni  precedenti   il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi  pubblici
locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. 
  20. Il divieto di cui al comma 19 opera  anche  nei  confronti  del
coniuge, dei parenti  e  degli  affini  entro  il  quarto  grado  dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di  coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente,  a  qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli  enti
locali o dei soggetti che hanno affidato  la  gestione  del  servizio
pubblico locale. 
  21.  Non  possono  essere  nominati  amministratori   di   societa'
partecipate da enti locali coloro che nei tre  anni  precedenti  alla
nomina  hanno  ricoperto  la  carica  di   amministratore,   di   cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, negli enti locali che  detengono  quote  di
partecipazione al capitale della stessa societa'. 
  22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento  della
gestione di servizi  pubblici  locali  non  devono  aver  svolto  ne'
svolgere alcun'altra funzione o  incarico  tecnico  o  amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta. 
  23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,  la  carica
di amministratore locale, di cui al  comma  21,  non  possono  essere
nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi
pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale. 
  24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di componenti di commissioni di gara,  abbiano  concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
  25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara  le  cause
di astensione previste  dall'articolo  51  del  codice  di  procedura
civile. 
  26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata
dall'ente locale che la indice, i  componenti  della  commissione  di
gara non possono essere ne' dipendenti ne'  amministratori  dell'ente
locale stesso. 
  27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si
applicano alle nomine e agli incarichi da  conferire  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  28. Ferma restando la  proprieta'  pubblica  delle  reti,  la  loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati. 
  29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o  in
caso di sua cessazione anticipata,  il  precedente  gestore  cede  al
gestore  subentrante  i  beni  strumentali  e  le   loro   pertinenze
necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
per la prosecuzione del servizio,  come  individuati,  ai  sensi  del
comma 11, lettera f)((,)) dall'ente affidante, a  titolo  gratuito  e
liberi da pesi e gravami. 
  30. Se, al momento della cessazione della gestione, ((i beni di cui
al comma 29)) non sono stati  interamente  ammortizzati,  il  gestore
subentrante corrisponde al precedente  gestore  un  importo  pari  al
valore contabile originario non  ancora  ammortizzato,  al  netto  di
eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di  settore,
anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti
stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  31. L'importo di cui al comma 30 e'  indicato  nel  bando  o  nella
lettera di invito  relativi  alla  gara  indetta  per  il  successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della  scadenza  o
della cessazione anticipata della gestione. 
  32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo  1,
comma 117, della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e  successive
modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente: 
  a) gli  affidamenti  diretti  relativi  a  servizi  il  cui  valore
economico sia superiore alla somma di cui al comma  13,  nonche'  gli
affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive
lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza  necessita'  di
apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data  del  31  marzo
2012; 
  b) le gestioni affidate direttamente a  societa'  a  partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti
operativi   connessi   alla   gestione   del    servizio,    cessano,
improrogabilmente  e  senza  necessita'  di  apposita   deliberazione
dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012; 
  c) le gestioni affidate direttamente a  societa'  a  partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali abbiano  avuto  ad  oggetto,  al
tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla  scadenza
prevista nel contratto di servizio; 
  d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre  2003
a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate  in  borsa  a  tale
data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo  2359  del
codice civile,  cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto  di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad  evidenza  pubblica  ovvero
forme  di  collocamento  privato  presso  investitori  qualificati  e
operatori industriali, ad una quota non superiore  al  40  per  cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro  il  31
dicembre 2015;  ove  siffatte  condizioni  non  si  verifichino,  gli
affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del  30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. 
  33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
una medesima controllante, anche  non  appartenenti  a  Stati  membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o  per  contratto
servizi pubblici locali in virtu'  di  affidamento  diretto,  di  una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero  ai  sensi  del  comma  12,
nonche' i soggetti cui e' affidata  la  gestione  delle  reti,  degli
impianti e delle altre  dotazioni  patrimoniali  degli  enti  locali,
qualora  separata  dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero  in  ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre societa' che siano  da  essi  controllate  o  partecipate,  ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al  primo  periodo  opera  per
tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate
in mercati regolamentati e alle societa'  da  queste  direttamente  o
indirettamente controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile, nonche' al  socio  selezionato  ai  sensi  del  comma  12.  I
soggetti  affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima  gara
successiva alla cessazione del servizio,  svolta  mediante  procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti. 
  34.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente  articolo   il
servizio idrico integrato, ad  eccezione  di  quanto  previsto  ((dai
commi da 19 a 27)), il servizio di distribuzione di gas naturale,  di
cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  il  servizio  di
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo  16
marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di
trasporto ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle  farmacie  comunali,
di  cui  alla  legge  2   aprile   1968,   n.   475((.   E'   escluso
dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo  quanto
disposto dall'articolo 2, comma 42,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10.)) 
  35.  Restano  salve  le  procedure  di  affidamento  gia'   avviate
all'entrata in vigore del presente decreto. 

        
                    Riferimenti normativi 
              La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca  "Norme  per  la
          tutela della concorrenza e del mercato.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9  della
          citata legge n. 287 del 1990: 
              "Art. 9. Autoproduzione 
              1. La riserva per legge allo Stato  ovvero  a  un  ente
          pubblico del monopolio su un mercato,  nonche'  la  riserva
          per  legge  ad  un'impresa  incaricata  della  gestione  di
          attivita' di prestazione al pubblico di beni o  di  servizi
          contro corrispettivo, non comporta per i terzi  il  divieto
          di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della
          societa' controllante e delle societa' controllate. 
              2. L'autoproduzione non e' consentita nei casi  in  cui
          in base alle disposizioni che prevedono la riserva  risulti
          che la stessa e' stabilita per motivi di  ordine  pubblico,
          sicurezza  pubblica  e  difesa  nazionale,  nonche',  salvo
          concessione,  per  quanto   concerne   il   settore   delle
          telecomunicazioni.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  8,  della
          citata legge n. 287 del 1990: 
              "Art. 8. Imprese pubbliche e in monopolio legale 
              1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si
          applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o
          a prevalente partecipazione statale. 
              2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si
          applicano alle imprese  che,  per  disposizioni  di  legge,
          esercitano la gestione di servizi  di  interesse  economico
          generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,
          per  tutto  quanto  strettamente  connesso  all'adempimento
          degli specifici compiti loro affidati. 
              2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora  intendano
          svolgere attivita' in mercati  diversi  da  quelli  in  cui
          agiscono ai sensi del medesimo comma  2,  operano  mediante
          societa' separate. 
              2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione  di
          posizioni di controllo in  societa'  operanti  nei  mercati
          diversi di cui al comma 2-bis sono  soggette  a  preventiva
          comunicazione all'Autorita'. 
              2-quater. Al fine di  garantire  pari  opportunita'  di
          iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma  2
          rendano  disponibili  a  societa'  da  esse  partecipate  o
          controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis  beni
          o  servizi,  anche   informativi,   di   cui   abbiano   la
          disponibilita'  esclusiva  in  dipendenza  delle  attivita'
          svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse  sono  tenute  a
          rendere accessibili  tali  beni  o  servizi,  a  condizioni
          equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti . 
              2-quinquies. Nei casi di cui ai commi  2-bis,  2-ter  e
          2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo
          14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2  e  3,
          le imprese sono soggette alle disposizioni e alle  sanzioni
          di cui all'articolo 15. 
              2-sexies. In  caso  di  violazione  degli  obblighi  di
          comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino   a   lire   100
          milioni.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo   18,del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con  legge
          6  agosto   2008,   n.133,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              "Art. 18. Reclutamento  del  personale  delle  societa'
          pubbliche 
              1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto-legge, le societa' che gestiscono  servizi
          pubblici locali a totale partecipazione pubblica  adottano,
          con  propri  provvedimenti,  criteri  e  modalita'  per  il
          reclutamento del personale  e  per  il  conferimento  degli
          incarichi nel rispetto dei  principi  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
              2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o
          di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri  e
          modalita' per  il  reclutamento  del  personale  e  per  il
          conferimento degli incarichi  nel  rispetto  dei  principi,
          anche   di   derivazione   comunitaria,   di   trasparenza,
          pubblicita' e imparzialita'. 
              2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, divieti o  limitazioni  alle  assunzioni  di
          personale si applicano, in relazione al regime previsto per
          l'amministrazione  controllante,  anche  alle  societa'   a
          partecipazione pubblica locale totale o  di  controllo  che
          siano titolari di affidamenti diretti di  servizi  pubblici
          locali senza gara, ovvero che  svolgano  funzioni  volte  a
          soddisfare esigenze di interesse generale aventi  carattere
          non  industriale  ne'  commerciale,  ovvero  che   svolgano
          attivita' nei confronti della  pubblica  amministrazione  a
          supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette  societa'
          adeguano inoltre le proprie  politiche  di  personale  alle
          disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
          materia di contenimento degli oneri  contrattuali  e  delle
          altre voci di  natura  retributiva  o  indennitaria  e  per
          consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e  per  i
          rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
          cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il  30
          settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
          per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno  delle
          societa' a  partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di
          controllo che siano  titolari  di  affidamenti  diretti  di
          servizi pubblici locali senza  gara,  ovvero  che  svolgano
          funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse  generale
          aventi carattere non industriale  ne'  commerciale,  ovvero
          che  svolgano  attivita'  nei  confronti   della   pubblica
          amministrazione a supporto di  funzioni  amministrative  di
          natura pubblicistica. 
              3. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati.". 
              Il decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  reca
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 del citato
          decreto legislativo n.163 del 2006:: 
              "Art.  32.  Amministrazioni  aggiudicatrici   e   altri
          soggetti aggiudicatori. 
              Salvo quanto dispongono il comma 2 e  il  comma  3,  le
          norme del presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV
          e V, si applicano in relazione ai  seguenti  contratti,  di
          importo pari o superiore alle soglie  di  cui  all'articolo
          28: 
              a)   lavori,   servizi,   forniture,   affidati   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici; 
              b)   appalti   di   lavori   pubblici   affidati    dai
          concessionari   di   lavori   pubblici   che    non    sono
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nei   limiti   stabiliti
          dall'articolo 142; 
              c) lavori, servizi, forniture affidati  dalle  societa'
          con capitale pubblico, anche  non  maggioritario,  che  non
          sono organismi di diritto pubblico, che  hanno  ad  oggetto
          della loro attivita' la realizzazione di  lavori  o  opere,
          ovvero la produzione di beni o servizi,  non  destinati  ad
          essere  collocati  sul  mercato   in   regime   di   libera
          concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli  articoli
          113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267,  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali; 
              d)  lavori,  affidati  da  soggetti  privati,  di   cui
          all'allegato I, nonche'  lavori  di  edilizia  relativi  ad
          ospedali, impianti sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo
          libero,  edifici   scolastici   e   universitari,   edifici
          destinati a funzioni pubbliche amministrative,  di  importo
          superiore a un milione di euro, per  la  cui  realizzazione
          sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
          un contributo diretto e specifico, in conto interessi o  in
          conto capitale che, attualizzato, superi il  50  per  cento
          dell'importo dei lavori; 
              e) appalti di servizi, affidati  da  soggetti  privati,
          relativamente ai servizi il cui valore  stimato,  al  netto
          dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
          tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori  di  cui
          alla lettera d) del presente  comma,  e  per  i  quali  sia
          previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),  un
          contributo diretto e specifico, in  conto  interessi  o  in
          conto capitale che, attualizzato, superi il  50  per  cento
          dell'importo dei servizi; 
              f)  lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari   di
          servizi, quando essi  sono  strettamente  strumentali  alla
          gestione del servizio e le  opere  pubbliche  diventano  di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice; 
              g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti
          privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in
          via diretta l'esecuzione delle opere  di  urbanizzazione  a
          scomputo totale o parziale del contributo previsto  per  il
          rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma  2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17  agosto
          1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia  il  permesso
          di  costruire  puo'  prevedere  che,  in   relazione   alla
          realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione,   l'avente
          diritto a richiedere  il  permesso  di  costruire  presenti
          all'amministrazione  stessa,  in  sede  di  richiesta   del
          permesso di costruire, un progetto preliminare delle  opere
          da eseguire, con l'indicazione del  tempo  massimo  in  cui
          devono essere completate, allegando lo schema del  relativo
          contratto di appalto.  L'amministrazione,  sulla  base  del
          progetto preliminare, indice  una  gara  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 55. Oggetto  del  contratto,  previa
          acquisizione del progetto definitivo in  sede  di  offerta,
          sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di  lavori.
          L'offerta  relativa  al  prezzo  indica  distintamente   il
          corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva  ed
          esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli  oneri  di
          sicurezza; 
              h)  lavori,  servizi  forniture  affidati  dagli   enti
          aggiudicatori di cui all'articolo 207,  qualora,  ai  sensi
          dell'articolo   214,   devono   trovare   applicazione   le
          disposizioni della parte II anziche' quelle della parte III
          del presente codice. 
              2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),  e),  f),
          g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma
          6; 92; 128;  in  relazione  alla  fase  di  esecuzione  del
          contratto si applicano solo le norme  che  disciplinano  il
          collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed  h),
          non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92;
          128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto  si
          applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 
              3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c)  non  sono
          tenute ad applicare le  disposizioni  del  presente  codice
          limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
          gestione del servizio per i quali sono state specificamente
          costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 
              1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto
          di procedure di evidenza pubblica; 
              2) il socio privato ha i  requisiti  di  qualificazione
          previsti dal presente codice in relazione alla  prestazione
          per cui la societa' e' stata costituita; 
              3)  la  societa'   provvede   in   via   diretta   alla
          realizzazione  dell'opera  o  del   servizio,   in   misura
          superiore al 70% del relativo importo. 
              4. Il provvedimento che concede il  contributo  di  cui
          alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  1  deve  porre  come
          condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
          delle  norme  del  presente  codice.  Fatto  salvo   quanto
          previsto   dalle   eventuali   leggi   che   prevedono   le
          sovvenzioni, il  cinquanta  per  cento  delle  stesse  puo'
          essere   erogato   solo   dopo    l'avvenuto    affidamento
          dell'appalto,    previa    verifica,    da    parte     del
          sovvenzionatore, che la  procedura  di  affidamento  si  e'
          svolta  nel  rispetto  del  presente  codice.  Il   mancato
          rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza
          dal contributo.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  35,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 35. Reclutamento del personale 
              1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
          con contratto individuale di lavoro: 
              a) tramite procedure selettive,  conformi  ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'articolo
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  ivi
          compresa l'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo  dei
          segretari comunali e provinciali,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di  ricerca,  con  organico  superiore
          alle 200 unita', l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e'
          subordinato  all'emanazione   di   apposito   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
              5.  I  concorsi  pubblici  per  le   assunzioni   nelle
          amministrazioni dello Stato e  nelle  aziende  autonome  si
          espletano di norma a livello regionale. Eventuali  deroghe,
          per ragioni tecnico-amministrative o di economicita',  sono
          autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.  Per
          gli  uffici  aventi  sede  regionale,   compartimentale   o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  tre  anni  dalla   data   di
          pubblicazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti." . 
              Si riporta  il  testo  vigente  degli  articoli  234  e
          seguenti del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
          recante "Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli
          enti locali.": 
              "Art. 234. Organo di revisione economico-finanziario 
              1. I consigli  comunali,  provinciali  e  delle  citta'
          metropolitane eleggono con voto limitato a due  componenti,
          un collegio di revisori composto da tre membri. 
              2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 
              a) uno  tra  gli  iscritti  al  registro  dei  revisori
          contabili, il quale svolge le funzioni  di  presidente  del
          collegio; 
              b)  uno  tra  gli  iscritti   nell'albo   dei   dottori
          commercialisti; 
              c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
              3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000
          abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane
          la revisione economico-finanziaria e' affidata ad  un  solo
          revisore eletto dal  consiglio  comunale  o  dal  consiglio
          dell'unione di  comuni  o  dall'assemblea  della  comunita'
          montana a maggioranza assoluta dei membri e  scelto  tra  i
          soggetti di cui al comma 2. 
              4. Gli enti locali comunicano  ai  propri  tesorieri  i
          nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20
          giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina 
              Art. 235. Durata dell'incarico e cause di cessazione. 
              1. L'organo di revisione contabile dura in  carica  tre
          anni a decorrere dalla data di esecutivita' della  delibera
          o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui
          all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola
          volta. Ove nei collegi si  proceda  a  sostituzione  di  un
          singolo  componente  la  durata  dell'incarico  del   nuovo
          revisore e' limitata al tempo residuo  sino  alla  scadenza
          del termine triennale, calcolata a decorrere  dalla  nomina
          dell'intero collegio. Si applicano le norme  relative  alla
          proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2,
          3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6  del  decreto-legge
          16 maggio 1994,  n.  293,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
              2. Il revisore e' revocabile solo per  inadempienza  ed
          in particolare per la mancata presentazione della relazione
          alla proposta di deliberazione  consiliare  del  rendiconto
          entro il  termine  previsto  dall'articolo  239,  comma  1,
          lettera d). 
              3. Il revisore cessa dall'incarico per: 
              a) scadenza del mandato; 
              b) dimissioni volontarie; 
              c) impossibilita' derivante  da  qualsivoglia  causa  a
          svolgere l'incarico per un periodo di tempo  stabilito  dal
          regolamento dell'ente. 
              Art.  236.  Incompatibilita'  ed  ineleggibilita'   dei
          revisori. 
              1.   Valgono   per   i   revisori   le    ipotesi    di
          incompatibilita' di cui al primo comma  dell'articolo  2399
          del  codice  civile,  intendendosi  per  amministratori   i
          componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. 
              2. L'incarico di  revisione  economico-finanziaria  non
          puo'  essere  esercitato  dai   componenti   degli   organi
          dell'ente locale e  da  coloro  che  hanno  ricoperto  tale
          incarico nel biennio precedente  alla  nomina,  dai  membri
          dell'organo regionale di controllo, dal  segretario  e  dai
          dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato
          l'organo   di   revisione   economico-finanziaria   e   dai
          dipendenti delle  regioni,  delle  province,  delle  citta'
          metropolitane, delle comunita' montane e  delle  unioni  di
          comuni  relativamente  agli  enti  locali  compresi   nella
          circoscrizione territoriale di competenza. 
              3. I componenti degli organi di revisione contabile non
          possono  assumere  incarichi  o  consulenze  presso  l'ente
          locale  o  presso  organismi  o  istituzioni  dipendenti  o
          comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso 
              Art. 237. Funzionamento del collegio dei revisori. 
              1. Il collegio dei revisori e'  validamente  costituito
          anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. 
              2. Il collegio dei revisori  redige  un  verbale  delle
          riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e  decisioni
          adottate. 
              Art. 238. Limiti all'affidamento di incarichi 
              1.  Salvo  diversa  disposizione  del  regolamento   di
          contabilita' dell'ente locale, ciascun  revisore  non  puo'
          assumere complessivamente piu' di  otto  incarichi,  tra  i
          quali  non  piu'  di  quattro  incarichi  in   comuni   con
          popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre  in
          comuni con popolazione compresa tra i  5.000  ed  i  99.999
          abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o
          superiore a 100.000 abitanti. Le province  sono  equiparate
          ai comuni  con  popolazione  pari  o  superiore  a  100.000
          abitanti e le comunita' montane ai comuni  con  popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti. 
              2.  L'affidamento   dell'incarico   di   revisione   e'
          subordinato alla dichiarazione, resa  nelle  forme  di  cui
          alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
          integrazioni, con la quale il soggetto attesta il  rispetto
          dei limiti di cui al comma 1. 
              Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione. 
              1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 
              a) attivita' di collaborazione con l'organo  consiliare
          secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; 
              b) pareri sulla proposta di bilancio  di  previsione  e
          dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio.  Nei
          pareri e' espresso un motivato giudizio di  congruita',  di
          coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni  di
          bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del
          parere espresso dal responsabile del  servizio  finanziario
          ai  sensi  dell'articolo  153,  delle  variazioni  rispetto
          all'anno precedente,  dell'applicazione  dei  parametri  di
          deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento  utile.
          Nei pareri sono suggerite all'organo  consiliare  tutte  le
          misure   atte   ad   assicurare   l'attendibilita'    delle
          impostazioni.   I   pareri   sono   obbligatori.   L'organo
          consiliare  e'   tenuto   ad   adottare   i   provvedimenti
          conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata  adozione
          delle misure proposte dall'organo di revisione; 
              c) vigilanza sulla regolarita'  contabile,  finanziaria
          ed economica della gestione relativamente  all'acquisizione
          delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita'
          contrattuale,   all'amministrazione    dei    beni,    alla
          completezza della documentazione, agli adempimenti  fiscali
          ed alla tenuta della contabilita';  l'organo  di  revisione
          svolge  tali  funzioni  anche  con  tecniche  motivate   di
          campionamento; 
              d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare
          del rendiconto della gestione e sullo schema di  rendiconto
          entro il termine, previsto dal regolamento di  contabilita'
          e comunque non inferiore  a  20  giorni,  decorrente  dalla
          trasmissione della stessa  proposta  approvata  dall'organo
          esecutivo.  La  relazione  contiene  l'attestazione   sulla
          corrispondenza  del  rendiconto   alle   risultanze   della
          gestione  nonche'  rilievi,   considerazioni   e   proposte
          tendenti  a   conseguire   efficienza,   produttivita'   ed
          economicita' della gestione; 
              e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita'
          di gestione, con contestuale denuncia ai competenti  organi
          giurisdizionali   ove    si    configurino    ipotesi    di
          responsabilita'; 
              f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223. 
              2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di
          cui al precedente comma, l'organo di revisione  ha  diritto
          di  accesso  agli  atti  e  documenti  dell'ente   e   puo'
          partecipare  all'assemblea   dell'organo   consiliare   per
          l'approvazione del bilancio di previsione e del  rendiconto
          di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre assemblee
          dell'organo  consiliare  e,  se  previsto   dallo   statuto
          dell'ente,  alle  riunioni   dell'organo   esecutivo.   Per
          consentire  la  partecipazione  alle   predette   assemblee
          all'organo di revisione sono comunicati i  relativi  ordini
          del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi: 
              a) da  parte  dell'organo  regionale  di  controllo  le
          decisioni di  annullamento  nei  confronti  delle  delibere
          adottate dagli organi degli enti locali; 
              b) da parte del responsabile del  servizio  finanziario
          le attestazioni di  assenza  di  copertura  finanziaria  in
          ordine alle delibere di impegni di spesa. 
              3. L'organo di revisione e' dotato,  a  cura  dell'ente
          locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento  dei  propri
          compiti, secondo  quanto  stabilito  dallo  statuto  e  dai
          regolamenti. 
              4.  L'organo  della  revisione  puo'  incaricare  della
          collaborazione nella propria  funzione,  sotto  la  propria
          responsabilita', uno o piu' soggetti aventi i requisiti  di
          cui  all'articolo  234,  comma  2.  I   relativi   compensi
          rimangono a carico dell'organo di revisione. 
              5.  I  singoli  componenti  dell'organo  di   revisione
          collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e  controlli
          individuali. 
              6.  Lo  statuto   dell'ente   locale   puo'   prevedere
          ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori. 
              Art. 240. Responsabilita' dell'organo di revisione. 
              1. I revisori rispondono della veridicita'  delle  loro
          attestazioni e adempiono ai loro doveri  con  la  diligenza
          del mandatario. Devono inoltre conservare  la  riservatezza
          sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza  per  ragione
          del loro. 
              Art. 241. Compenso dei revisori 
              1. Con decreto del Ministro  dell'interno  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro   del   bilancio   e   della
          programmazione economica vengono fissati i  limiti  massimi
          del compenso base spettante  ai  revisori,  da  aggiornarsi
          triennalmente. Il compenso base e' determinato in relazione
          alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
          investimento dell'ente locale. 
              2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere  aumentato
          dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in
          relazione alle  ulteriori  funzioni  assegnate  rispetto  a
          quelle indicate nell'articolo 239. 
              3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere  aumentato
          dall'ente locale quando i revisori  esercitano  le  proprie
          funzioni anche nei confronti  delle  istituzioni  dell'ente
          sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un  massimo
          complessivo non superiore al 30 per cento. 
              4.     Quando     la     funzione     di      revisione
          economico-finanziaria  e'  esercitata  dal   collegio   dei
          revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2  e
          3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso del 50
          per cento. 
              5. Per la determinazione del compenso base  di  cui  al
          comma 1 spettante al revisore della comunita' montana ed al
          revisore dell'unione  di  comuni  si  fa  riferimento,  per
          quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al
          comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della
          comunita' stessa ed al comune piu' popoloso  facente  parte
          dell'unione. 
              6. Per la determinazione del compenso base  di  cui  al
          comma 1 spettante ai revisori della citta' metropolitana si
          fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica,
          al comune capoluogo. 
              7. L'ente locale stabilisce il  compenso  spettante  ai
          revisori con la stessa delibera di nomina.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 77 del citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 77. Definizione di amministratore locale. 
              1. La Repubblica tutela il diritto  di  ogni  cittadino
          chiamato    a    ricoprire    cariche    pubbliche    nelle
          amministrazioni degli enti locali ad espletare il  mandato,
          disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari
          ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi  e
          nei limiti previsti dalla legge. 
              2.  Il  presente  capo  disciplina  il   regime   delle
          aspettative,  dei  permessi  e   delle   indennita'   degli
          amministratori degli enti  locali.  Per  amministratori  si
          intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
          metropolitani, i presidenti delle province,  i  consiglieri
          dei  comuni  anche  metropolitani  e  delle   province,   i
          componenti   delle   giunte   comunali,   metropolitane   e
          provinciali,   i   presidenti   dei   consigli    comunali,
          metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri  e
          gli assessori delle comunita' montane, i  componenti  degli
          organi delle unioni di  comuni  e  dei  consorzi  fra  enti
          locali,   nonche'   i   componenti    degli    organi    di
          decentramento.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 51 del codice
          di procedura civile: 
              "Art. 51. Astensione del giudice. 
              Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 
              1) se ha interesse nella causa o in altra  vertente  su
          identica questione di diritto; 
              2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
          grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'  convivente
          o commensale abituale di una delle parti o  di  alcuno  dei
          difensori; 
              3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
          inimicizia o rapporti di credito o  debito  con  una  delle
          parti o alcuno dei suoi difensori; 
              4) se ha dato consiglio  o  prestato  patrocinio  nella
          causa, o ha deposto in essa come testimone,  oppure  ne  ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come arbitro o vi ha prestato  assistenza  come  consulente
          tecnico; 
              5) se e' tutore, curatore, amministratore di  sostegno,
          procuratore, agente o datore di lavoro di una delle  parti;
          se, inoltre, e' amministratore o gerente  di  un  ente,  di
          un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato,  di
          una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. 
              In ogni altro caso in cui  esistono  gravi  ragioni  di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando
          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore". 
              Si riporta il testo vigente del comma 32, dell'articolo
          14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica.): 
              "Art.  14.  Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali 
              (Omissis). 
              32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27,  28  e
          29, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  i  comuni  con
          popolazione  inferiore  a  30.000  abitanti   non   possono
          costituire societa'. Entro il 31  dicembre  2012  i  comuni
          mettono in liquidazione le societa'  gia'  costituite  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  ovvero  ne
          cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
          periodo non si applicano ai comuni con popolazione  fino  a
          30.000  abitanti  nel  caso  in  cui   le   societa'   gia'
          costituite: 
              a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio  in  utile
          negli ultimi tre esercizi; 
              b)  non  abbiano  subito,  nei   precedenti   esercizi,
          riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; 
              c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
          di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia  stato
          gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle  perdite
          medesime. 
              La disposizione di cui al presente comma non si applica
          alle societa',  con  partecipazione  paritaria  ovvero  con
          partecipazione  proporzionale  al  numero  degli  abitanti,
          costituite da piu' comuni la  cui  popolazione  complessiva
          superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
          tra  30.000  e  50.000   abitanti   possono   detenere   la
          partecipazione di una sola societa'; entro il  31  dicembre
          2011 i predetti comuni mettono  in  liquidazione  le  altre
          societa' gia' costituite. 
              (Omissis).". 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 117 dell'articolo
          1, della legge 13  dicembre  2010,  n.  220,  e  successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato-legge  di  stabilita'
          2011): 
              "Art.  1.  Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con   le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 
              (Omissis). 
              117. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 14, comma
          2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma
          32 del medesimo  articolo  14,  le  parole:  «Entro  il  31
          dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
          dicembre 2013» e, dopo il secondo periodo, e'  inserito  il
          seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si
          applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000  abitanti
          nel caso in cui le societa' gia' costituite: a) abbiano, al
          31 dicembre 2013, il bilancio in  utile  negli  ultimi  tre
          esercizi; b) non abbiano subito, nei  precedenti  esercizi,
          riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c)
          non abbiano subito, nei  precedenti  esercizi,  perdite  di
          bilancio in conseguenza delle quali  il  comune  sia  stato
          gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle  perdite
          medesime». 
              (Omissis).". 
                
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2359  del
          Codice civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati". 
                
              Il decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164,  reca
          "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.". 
              Il decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  reca
          "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica.". 
              Lalegge 23 agosto 2004,  n.  239,  reca  "Riordino  del
          settore  energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il
          riassetto  delle  disposizioni  vigenti   in   materia   di
          energia.". 
              Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,  reca
          "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di  funzioni
          e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a  norma
          dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.". 
              Lalegge 2 aprile 1968, n. 475, reca "Norme  concernenti
          il servizio farmaceutico.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 42, dell'articolo
          2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10
          (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle imprese e alle famiglie): 
              "Art. 2. Proroghe onerose di termini 
              (Omissis). 
              42. All'articolo 63, comma  1,  numero  2),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          dopo le parole: «della Regione» sono aggiunte le  seguenti:
          «,  fatta  eccezione  per  i  comuni  con  popolazione  non
          superiore  a  3.000  abitanti  qualora  la   partecipazione
          dell'ente locale di appartenenza sia  inferiore  al  3  per
          cento e fermo restando quanto disposto  dall'  articolo  1,
          comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 
              (Omissis).". 

        
      
          
Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
SVILUPPO

                               Art. 5 
 
 
            Norme in materia di societa' municipalizzate 
 
  1.  Una  quota  del  Fondo  infrastrutture  di   cui   all'articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  nei  limiti  delle
disponibilita' in base alla legislazione vigente e  comunque  fino  a
250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per  l'anno
2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  ad  investimenti  infrastrutturali  effettuati  dagli  enti
territoriali che procedano, rispettivamente,  entro  il  31  dicembre
2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni
in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica,
diversi dal servizio idrico.  L'effettuazione  delle  dismissioni  e'
comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere  sulla
predetta quota sono escluse  dai  vincoli  del  patto  di  stabilita'
interno. La quota assegnata a  ciascun  ente  territoriale  non  puo'
essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.  La  quota
non assegnata agli enti  territoriali  e'  destinata  alle  finalita'
previste dal citato articolo 6-quinquies. 
  ((1-bis.  Per  il  ripristino  e  la  messa  in   sicurezza   delle
infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi  nei  territori  della
regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011,  per
i quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66  del  22  marzo  2011,  e'
autorizzata la spesa di  7  milioni  di  euro  per  l'anno  2011.  Al
relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 32, comma 8,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011,  n.  111.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
  ((1-ter. Le disponibilita' derivanti da  specifiche  autorizzazioni
legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e relative al  potenziamento  di  infrastrutture,  sono
versate in Tesoreria entro trenta giorni  dalla  richiesta  dell'ente
interessato.  L'ente  destinatario  del  finanziamento  e'  tenuto  a
rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse.)) 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  6-quinquies
          del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art.  6-quinquies.  Fondo  per  il  finanziamento   di
          interventi  finalizzati   al   potenziamento   della   rete
          infrastrutturale di livello nazionale. 
              1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dello sviluppo economico, a  decorrere  dall'anno
          2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di
          interventi  finalizzati   al   potenziamento   della   rete
          infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti
          di  telecomunicazione  e  quelle  energetiche,  di  cui  e'
          riconosciuta  la   valenza   strategica   ai   fini   della
          competitivita' e della coesione  del  Paese.  Il  fondo  e'
          alimentato con gli  stanziamenti  nazionali  assegnati  per
          l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo
          2007-2013 in favore di programmi  di  interesse  strategico
          nazionale, di progetti  speciali  e  di  riserve  premiali,
          fatte salve le risorse che, alla data del 31  maggio  2008,
          siano state  vincolate  all'attuazione  di  programmi  gia'
          esaminati  dal  CIPE  o  destinate  al  finanziamento   del
          meccanismo premiale  disciplinato  dalla  delibera  CIPE  3
          agosto 2007, n. 82. 
              2. Con delibera del CIPE,  su  proposta  del  Ministero
          dello sviluppo economico d'intesa con  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e   dei   trasporti,   si   provvede   alla
          ripartizione del fondo  di  cui  al  comma  1,  sentita  la
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, fermo restando  il  vincolo  di  concentrare
          nelle  regioni   del   Mezzogiorno   almeno   l'85%   degli
          stanziamenti  nazionali   per   l'attuazione   del   Quadro
          strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di
          delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il  parere
          delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
          carattere  finanziario.  Nel   rispetto   delle   procedure
          previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2006,  e   successive   modificazioni,   i
          Programmi  operativi  nazionali  finanziati   con   risorse
          comunitarie  per   l'attuazione   del   Quadro   strategico
          nazionale  per  il   periodo   2007-2013   possono   essere
          ridefiniti in coerenza con i principi di  cui  al  presente
          articolo. 
              3. Costituisce  un  principio  fondamentale,  ai  sensi
          dell' articolo 117, terzo  comma,  della  Costituzione,  la
          concentrazione, da parte delle regioni,  su  infrastrutture
          di interesse strategico regionale delle risorse del  Quadro
          strategico nazionale per il periodo 2007-2013  in  sede  di
          predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, di cui all' articolo 61  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e  di
          ridefinizione   dei   programmi   finanziati   dai    Fondi
          strutturali comunitari." . 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
          marzo 2011, reca "Dichiarazione dello stato di emergenza in
          relazione  alle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  che
          hanno colpito il territorio della  regione  Basilicata  nel
          periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          32, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "Art. 8. Per il potenziamento e  il  funzionamento  del
          sistema informativo del Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la  spesa  di
          euro 16.700.000,00.". 

        
      
          
Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
SVILUPPO

                            (( Art. 5-bis 
 
 
Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del
                              Piano Sud 
 
  1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo
sviluppo delle  regioni  dell'obiettivo  convergenza  e  l'attuazione
delle  finalita'  del  Piano  per  il  Sud,  a  decorrere   dall'anno
finanziario in corso alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e
di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni  a
valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  sui
cofinanziamenti  nazionali   dei   fondi   comunitari   a   finalita'
strutturale, nonche' sulle risorse individuate  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, puo' eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126  e  127,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto,  comunque,  delle
condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del
presente articolo.)) 
  ((2. Al fine di salvaguardare gli equilibri  di  finanza  pubblica,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro per i rapporti con  le  regioni  e  per  la  coesione
territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano da  adottare  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  sono
stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma  1,  nonche'
le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni  dei
relativi maggiori oneri, garantendo in  ogni  caso  il  rispetto  dei
tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato  e
delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di  finanza
pubblica per l'anno di riferimento.)) 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in
          materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
          rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,  a   norma
          dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.": 
              "Art. 4. Fondo per lo sviluppo e la coesione 
              1.  Il  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
          all'articolo 61 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
          assume la denominazione di  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, di  seguito  denominato:  "Fondo".  Il  Fondo  e'
          finalizzato  a  dare  unita'  programmatica  e  finanziaria
          all'insieme degli  interventi  aggiuntivi  a  finanziamento
          nazionale, che sono rivolti  al  riequilibrio  economico  e
          sociale tra le diverse aree del Paese. 
              2. Il Fondo ha carattere pluriennale  in  coerenza  con
          l'articolazione temporale della  programmazione  dei  Fondi
          strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
          la complementarieta' delle procedure di  attivazione  delle
          relative  risorse  con  quelle   previste   per   i   fondi
          strutturali dell'Unione europea. 
              3.  Il  Fondo  e'  destinato  a  finanziare  interventi
          speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente   decreto.
          L'intervento del Fondo e' finalizzato al  finanziamento  di
          progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale  sia
          di   carattere   immateriale,   di    rilievo    nazionale,
          interregionale  e  regionale,  aventi  natura   di   grandi
          progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
          di consistenza progettuale  ovvero  realizzativa  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e
          risultati quantificabili e  misurabili,  anche  per  quanto
          attiene  al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
          interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
          articolo e' realizzata tenendo conto  della  programmazione
          degli interventi di carattere ordinario.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6-sexies  del
          citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
              "Art.  6-sexies.  Ricognizione  delle  risorse  per  la
          programmazione unitaria 
              1. Per promuovere il coordinamento della programmazione
          statale  e  regionale  ed  in  particolare  per   garantire
          l'unitarieta'  dell'impianto   programmatico   del   Quadro
          strategico nazionale per la politica regionale di  sviluppo
          2007-2013 e favorire il tempestivo  e  coordinato  utilizzo
          delle relative risorse, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti
          originariamente  finanziati  con  fonti  di   finanziamento
          diverse dai  Fondi  strutturali  europei  ed  inseriti  nei
          programmi cofinanziati che  siano  oggetto  di  rimborso  a
          carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di
          cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  in
          particolare individuando le risorse  che  non  siano  state
          impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti
          correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e
          alla rendicontazione  delle  annualita'  2007  e  2008  dei
          Programmi operativi 2007-2013, anche individuando modalita'
          per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse
          impegnate sul bilancio comunitario. 
              2. All'esito della ricognizione di cui  al  comma  1  e
          comunque entro e non oltre novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  dei  Ministri  competenti,  di  concerto  con   i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico e previa intesa con la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano,  adotta  la  riprogrammazione  che
          definisce le modalita' di impiego delle risorse, i  criteri
          per  la  selezione  e  le  modalita'  di  attuazione  degli
          interventi che consentano di assicurare la  qualita'  della
          spesa e di  accelerarne  la  realizzazione  anche  mediante
          procedure sostitutive nei casi di inerzia  o  inadempimento
          delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto  conto
          del   vincolo   delle    precedenti    assegnazioni    alle
          amministrazioni centrali e regionali, in  attuazione  dell'
          articolo 119, quinto comma, della  Costituzione,  individua
          gli  interventi  speciali  per   promuovere   lo   sviluppo
          economico e rimuovere gli squilibri  economici  e  sociali,
          con   priorita'   per   gli   interventi   finalizzati   al
          potenziamento  della  rete  infrastrutturale   di   livello
          nazionale e regionale di cui  e'  riconosciuta  la  valenza
          strategica ai fini della competitivita' e della coesione. 
              3. ll Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica  (CIPE)  approva  l'intesa  di   cui   al   comma
          precedente ed assume con  propria  deliberazione  gli  atti
          necessari   alla   riprogrammazione   delle    risorse    e
          all'attuazione della  stessa.  Prima  dell'approvazione  da
          parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al
          periodo precedente e'  trasmessa  al  Parlamento,  ai  fini
          dell'espressione del parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari. 
              4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base
          dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della  riprogrammazione
          delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove  con
          le singole regioni  interessate  la  stipula  delle  intese
          istituzionali di programma di cui all'  articolo  2,  comma
          203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e
          successive  modificazioni,  per  individuare  il  programma
          degli interventi e le relative modalita' di attuazione.  Ai
          fini del conseguimento degli obiettivi ed in  coerenza  con
          le modalita' di attuazione del Quadro strategico  nazionale
          per la politica regionale di sviluppo 2007-2013  le  intese
          saranno sottoscritte  anche  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto con il Ministro per i  rapporti  con
          le regioni. 
              5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma
          precedente costituiscono  lo  strumento  di  attuazione  di
          quanto previsto dal comma 3 dell'articolo  6-quinquies  del
          presente decreto.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dei  commi  126  e  127,
          dell'articolo 1, della citata legge n. 220 del 2010  (Legge
          di stabilita' 2011): 
              "Art.  1.  Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con   le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle 
              (Omissis). 
              126. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di
          competenza  finanziaria  di  ciascuna  regione  a   statuto
          ordinario non puo' essere  superiore,  per  ciascuno  degli
          anni 2011, 2012 e 2013,  alla  media  delle  corrispondenti
          spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle  seguenti
          percentuali: 
              a) per l'anno 2011: 12,3 per cento; 
              b) per l'anno 2012: 14,6 per cento; 
              c) per l'anno 2013: 15,5 per cento. 
              127. Il complesso delle  spese  finali  in  termini  di
          cassa di ciascuna regione  a  statuto  ordinario  non  puo'
          essere superiore, per ciascuno  degli  anni  2011,  2012  e
          2013, alla media  delle  corrispondenti  spese  finali  del
          triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali: 
              a) per l'anno 2011: 13,6 per cento; 
              b) per l'anno 2012: 16,3 per cento; 
              c) per l'anno 2013: 17,2 per cento. 
              (Omissis)." 

        
      
          
Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
SVILUPPO

                               Art. 6 
 
Liberalizzazione in materia di  segnalazione  certificata  di  inizio
  attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'.  Ulteriori
  semplificazioni 
 
  1. All'articolo  19,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, dopo le parole «primo  periodo  del  comma  3»  sono
inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»; 
  b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le  parole:  «disposizioni
di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»; 
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «6-ter.  La  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',   la
denuncia e la dichiarazione di  inizio  attivita'  non  costituiscono
provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.   Gli   interessati
possono   sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
all'amministrazione    e,    in    caso    di    inerzia,    esperire
((esclusivamente)) l'azione di cui all'articolo 31, commi 1,  2  e  3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 
  ((2. Al fine di  garantire  un  adeguato  periodo  transitorio  per
consentire la progressiva entrata  in  operativita'  del  Sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI),   nonche'
l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e sino al 15 dicembre 2011,  la  verifica  tecnica  delle  componenti
software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione  di
tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto  a  quelle  attualmente
previste, organizzando, in  collaborazione  con  le  associazioni  di
categoria maggiormente rappresentative,  test  di  funzionamento  con
l'obiettivo   della   piu'   ampia   partecipazione   degli   utenti.
Conseguentemente, fermo quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2,
lettera f))-octies((), del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
per i soggetti di cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  26
maggio 2011, pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n.  124  del  30
maggio 2011, per  gli  altri  soggetti  di  cui  all'articolo  1  del
predetto decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 26  maggio  2011,  il  termine  di  entrata  in
operativita' del SISTRI e' il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione  della
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.)) 
  ((3. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la
semplificazione normativa, sentite le  categorie  interessate,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono   individuate   specifiche
tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita'  ambientale,
sono applicate, ai fini del  SISTRI,  le  procedure  previste  per  i
rifiuti speciali non pericolosi.)) 
  ((3-bis.  Gli  operatori  che  producono   esclusivamente   rifiuti
soggetti a ritiro  obbligatorio  da  parte  di  sistemi  di  gestione
regolati per legge  possono  delegare  la  realizzazione  dei  propri
adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di  recupero,  secondo  le
modalita' gia' previste per le associazioni di categoria.)) 
  4. ( ((Soppresso).)) 
  5. All'articolo 81 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-((bis.))  Al  fine  di  dare  attuazione   a   quanto   disposto
dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema
pubblico  di   connettivita',   una   piattaforma   tecnologica   per
l'interconnessione   e   l'interoperabilita'   tra    le    pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al
fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di  riconoscimento
unificati,   l'autenticazione   certa   dei   soggetti    interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.». 
  6. Le pubbliche amministrazioni possono  utilizzare,  entro  il  31
dicembre 2013, la infrastruttura  prevista  dall'articolo  81,  comma
2-((bis,)) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine
di consentire la  realizzazione  e  la  messa  a  disposizione  della
posizione debitori a dei cittadini nei confronti dello Stato. 
  ((6-bis . Al fine di semplificare l'attivita' amministrativa  e  di
evitare l'insorgere  di  ulteriore  contenzioso,  nei  confronti  dei
soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di  cui  all'articolo
1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  in
assenza della condizione reddituale stabilita dal citato  comma  333,
non si applicano le conseguenti sanzioni penali e  amministrative  se
essi restituiscono le somme  indebitamente  percepite  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente   decreto.   I   procedimenti   penali   ed   amministrativi
eventualmente avviati sono sospesi sino alla  scadenza  del  predetto
termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.)) 
  ((6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto
in  tema  di  razionalizzazione  della  spesa  delle  amministrazioni
pubbliche al comma 1 dell'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree
a piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad  operazioni  di
permuta, senza oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato,  di  beni
appartenenti allo Stato, con esclusione  di  tutti  i  beni  comunque
trasferibili agli enti pubblici territoriali  ai  sensi  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
con immobili adeguati all'uso  governativo,  al  fine  di  rilasciare
immobili di terzi attualmente condotti  in  locazione  passiva  dalla
pubblica  amministrazione  ovvero  appartenenti  al  demanio   e   al
patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni  dello
Stato  comunicano  all'Agenzia  del  demanio  l'ammontare  dei  fondi
statali gia' stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di
nuovi immobili per valutare la possibilita' di recupero di spesa  per
effetto di operazioni  di  permuta,  ovvero  gli  immobili  di  nuova
realizzazione da destinare ad uso governativo.)) 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo  19,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, recante "Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi.",  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 19. Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          - Scia 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche'  dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di  cui  all'  articolo38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi  in  cui  la  legge  prevede
          l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al  comma
          6-bis, all'amministrazione e' consentito  intervenire  solo
          in presenza del pericolo di  un  danno  per  il  patrimonio
          artistico e culturale, per l'ambiente, per la  salute,  per
          la sicurezza  pubblica  o  la  difesa  nazionale  e  previo
          motivato  accertamento  dell'impossibilita'   di   tutelare
          comunque    tali    interessi    mediante     conformazione
          dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104." 
              Si riporta il testo vigente  della  lettera  f-octies),
          del comma 2, dell'articolo 6, del citato  decreto-legge  13
          maggio 2011, n. 70: 
              "Art. 6. Ulteriori riduzione  e  semplificazioni  degli
          adempimenti burocratici 
              (Omissis). 
              f-octies) al fine di garantire che un adeguato  periodo
          transitorio consenta la progressiva entrata in operativita'
          del Sistema di controllo della tracciabilita' dei  rifiuti,
          per i soggetti di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare  26  maggio  2011,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il  relativo  termine,
          da individuare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          nei modi di cui all' non  puo'  essere  antecedente  al  1°
          giugno 2012. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1,  del
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare 26 maggio 2011 (Proroga  del  termine
          di cui all'articolo 12, comma 2, del  decreto  17  dicembre
          2009, recante l'istituzione del sistema di controllo  della
          tracciabilita' dei rifiuti.): 
              "Art. 1. Proroga di termini 
              1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 1° settembre 2011 per: 
              a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma  1,
          lettera a) del decreto ministeriale 18  febbraio  2011,  n.
          52, che hanno piu' di 500 dipendenti; 
              b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
          non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3,  lettere  c),
          d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che
          hanno piu' di 500 dipendenti; 
              c) le imprese e gli enti che raccolgono  o  trasportano
          rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una
          quantita' annua complessivamente trattata superiore a 3.000
          tonnellate; 
              d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c)  e
          d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. 
              2. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 1° ottobre 2011 per: 
              a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma  1,
          lettera a) del decreto ministeriale 18  febbraio  2011,  n.
          52, che hanno da 251 a 500 dipendenti; 
              b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
          non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3,  lettere  c),
          d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che
          hanno da 251 a 500 dipendenti; 
              c) i comuni, gli enti e le  imprese  che  gestiscono  i
          rifiuti urbani della regione Campania. 
              3. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 2 novembre 2011 per: 
              a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma  1,
          lettera a) del decreto ministeriale 18  febbraio  2011,  n.
          52, che hanno da 51 a 250 dipendenti; 
              b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
          non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3,  lettere  c),
          d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che
          hanno da 51 a 250 dipendenti. 
              4. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 1° dicembre 2011 per: 
              a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma  1,
          lettera a) del decreto ministeriale 18  febbraio  2011,  n.
          52, che hanno da 11 a 50 dipendenti; 
              b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
          non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3,  lettere  c),
          d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che
          hanno da 11 a 50 dipendenti; 
              c) le imprese e gli enti che raccolgono  o  trasportano
          rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una
          quantita' annua  complessivamente  trattata  fino  a  3.000
          tonnellate. 
              5. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti  di
          cui  all'art.  3,  comma  1,   lettera   a)   del   decreto
          ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino  a  10
          dipendenti. 
              6. Il termine di cui all'art. 12, comma 2  del  decreto
          ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
          comma 1, lettera b) del decreto ministeriale  28  settembre
          2010, e dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2010,  e'
          prorogato al 1°  settembre  2011  per  i  soggetti  di  cui
          all'art. 3 del decreto ministeriale 18  febbraio  2011,  n.
          52, non  menzionati  nei  commi  da  1  a  5  del  presente
          articolo, nonche' per i soggetti  di  cui  all'art.  4  del
          decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. 
              7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
          della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana. 
              Il  presente  decreto  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  81  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione  digitale),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 81. Ruolo DigitPA 
              1.  DigitPA,  nel  rispetto  delle  decisioni  e  degli
          indirizzi forniti dalla Commissione, anche  avvalendosi  di
          soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e  le
          strutture operative preposte al  controllo  e  supervisione
          delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 2, comma 2 . 
              2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti  terzi,  cura
          la  progettazione,  la   realizzazione,   la   gestione   e
          l'evoluzione  del  SPC  per  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  legislativo   12
          febbraio 1993, n. 39. 
              2-bis. Al fine di dare  attuazione  a  quanto  disposto
          dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione,  attraverso
          il  Sistema  pubblico  di  connettivita',  una  piattaforma
          tecnologica per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'
          tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di  servizi
          di pagamento abilitati, al fine di  assicurare,  attraverso
          strumenti   condivisi    di    riconoscimento    unificati,
          l'autenticazione    certa    dei    soggetti    interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento." 
              Si riporta il testo vigente dei commi 331, 332  e  333,
          dell'articolo  1,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.266
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              331. Per ogni figlio  nato  ovvero  adottato  nell'anno
          2005 e' concesso un assegno pari ad euro 1.000. 
              332. Il  medesimo  assegno  di  cui  al  comma  331  e'
          concesso per ogni figlio nato  nell'anno  2006,  secondo  o
          ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato. 
              333.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          comunica per iscritto, entro il 15 gennaio  2006,  la  sede
          dell'ufficio postale di zona presso il  quale  gli  assegni
          possono essere riscossi con riferimento all'assegno di  cui
          al comma 331 e, previa  verifica  dell'ordine  di  nascita,
          entro la fine del mese successivo a quello di nascita o  di
          adozione con riferimento all'assegno di cui al  comma  332.
          Gli assegni possono essere  riscossi,  in  deroga  ad  ogni
          disposizione vigente in materia di  minori,  dall'esercente
          la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
          residente,  cittadino  italiano   ovvero   comunitario   ed
          appartenente  a  un  nucleo  familiare   con   un   reddito
          complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
          cui al comma 331 e all'anno 2005 ai  fini  dell'assegno  di
          cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per  nucleo
          familiare s'intende quello di cui all'articolo 1  del  D.M.
          22 gennaio 1993  del  Ministro  della  sanita',  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 21  del  27  gennaio  1993.  La
          condizione  reddituale  di  cui  al   presente   comma   e'
          autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto  della
          riscossione   dell'assegno,    mediante    riempimento    e
          sottoscrizione di apposita  formula  prestampata  in  calce
          alla comunicazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle  entrate
          secondo   procedure   definite    convenzionalmente.    Per
          l'attuazione del presente comma il Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze   -   Dipartimento   dell'amministrazione
          generale, del personale e dei servizi del tesoro si  avvale
          di SOGEI Spa. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del citato
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98: 
              "Art. 12. Acquisto, vendita, manutenzione e  censimento
          di immobili pubblici 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  le  operazioni  di
          acquisto e vendita di immobili,  effettuate  sia  in  forma
          diretta  sia  indiretta,  da  parte  delle  amministrazioni
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  con  l'esclusione
          degli enti territoriali, degli enti previdenziali  e  degli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale,   nonche'   del
          Ministero degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni
          immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Per  gli  enti
          previdenziali  pubblici  e   privati   restano   ferme   le
          disposizioni  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  8  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2012: 
              a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
          di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  relative   agli   interventi   manutentivi,   a
          carattere  ordinario  e  straordinario,  effettuati   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in  uso  per  finalita'
          istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  incluse  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  Agenzie,  anche
          fiscali, fatte salve  le  specifiche  previsioni  di  legge
          riguardanti il Ministero della difesa, il  Ministero  degli
          affari esteri e il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti con riferimento a quanto previsto dagli  articoli
          41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
          successive modificazioni, e dagli articoli 127  e  128  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
          attribuite  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
          statali e agli immobili  demaniali,  le  cui  decisioni  di
          spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse,  dal
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
          l'Agenzia del demanio; 
              b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
              c) restano ferme le decisioni di  spesa  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   relative   agli
          interventi manutentivi effettuati su beni  immobili  ovvero
          infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e
          b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle  lettere  a)  e
          b); 
              d) gli interventi di piccola manutenzione  sono  curati
          direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici   degli
          immobili, anche  se  di  proprieta'  di  terzi.  Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia. 
              3. Le Amministrazioni di cui  al  comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. 
              4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
          demanio  puo'  stipulare  accordi   quadro   con   societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. 
              5. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  realizzare  gli
          interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          stipula convenzioni quadro con le strutture  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori
          oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
          strutture,  stipula  accordi  quadro,  riferiti  ad  ambiti
          territoriali predefiniti, con  societa'  specializzate  nel
          settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica
          o  con  altri  soggetti  pubblici  per  la  gestione  degli
          appalti;  gli  appalti   sono   sottoposti   al   controllo
          preventivo   degli   uffici    centrali    del    bilancio.
          Dell'avvenuta stipula delle  convenzioni  o  degli  accordi
          quadro  e'  data  immediata  notizia  sul   sito   internet
          dell'Agenzia del demanio. 
              6. Gli stanziamenti per gli  interventi  manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.  122.  Le  risorse  di  cui  al   periodo
          precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
          che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni
          quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
          appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
          convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
          ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
          restando  i  limiti  stabiliti  dalla  normativa   vigente.
          Successivamente   alla   stipula   dell'accordo   o   della
          convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni  nuovo  contratto  di
          manutenzione  ordinaria  e   straordinaria   non   affidato
          dall'Agenzia  del  demanio,  fatta  eccezione  per   quelli
          stipulati dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
          dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
          della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Restano  esclusi  dalla  disciplina
          del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero
          della difesa ed il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti con riferimento a quanto previsto  dal  comma  2,
          nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero
          degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione  dei
          piani di interventi all'Agenzia del demanio,  al  fine  del
          necessario coordinamento con le attivita' poste  in  essere
          ai sensi comma 1 e con i piani di  razionalizzazione  degli
          spazi elaborati dall'Agenzia stessa  previsti  all'articolo
          2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              8. L'Agenzia del  demanio,  al  fine  di  verificare  e
          monitorare  gli  interventi   necessari   di   manutenzione
          ordinaria e straordinaria, si avvale  delle  strutture  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza  nuovi
          o  maggiori  oneri  ovvero,  in  funzione  della  capacita'
          operativa  di  tali  strutture,  puo',  con  procedure   ad
          evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al  comma
          6, selezionare societa' specializzate ed indipendenti. 
              9. Per una compiuta attuazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 2, comma  222,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli  spazi  ed
          al contenimento della  spesa  pubblica,  e  fermo  restando
          quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni  di
          cui al comma 2 del presente articolo, a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2013,  comunicano  annualmente   all'Agenzia   del
          demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni  relative  alle
          nuove  costruzioni,  di   programmata   realizzazione   nel
          successivo  triennio.  Le  comunicazioni  devono  indicare,
          oltre  l'esatta  descrizione   dell'immobile   e   la   sua
          destinazione presente e futura,  l'ammontare  dei  relativi
          oneri e le connesse risorse finanziarie,  nonche'  i  tempi
          previsti per la realizzazione delle opere. 
              10. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
          adottarsi, il primo, entro il termine di  90  giorni  dalla
          data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
          definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
          o maggiori oneri, le attivita' dei  Provveditorati  per  le
          opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e  risorse
          disponibili. 
              11. Al comma 3 dell'articolo  8  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui  al  comma
          222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
          all'articolo 2, comma 222". 
              12. All'articolo 13 del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
          razionalizzare la gestione e la dismissione del  patrimonio
          residenziale pubblico"; 
              b) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In
          attuazione degliarticoli 47e 117,  commi  secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la conclusione di accordi con regioni ed  enti  locali
          aventi ad oggetto la  semplificazione  delle  procedure  di
          alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
          dall'articolo  11,  comma  3,  lettera  a).  In   sede   di
          Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
          dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 
              13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, e successive  modificazioni,  e  dai
          decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  e'
          causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
          soggette  ai  suddetti  obblighi  individuano,  secondo  le
          rispettive strutture organizzative e i relativi profili  di
          competenza,  i  responsabili  della  comunicazione  stessa,
          trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
          Per  la  comunicazione  delle  unita'  immobiliari  e   dei
          terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
          dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del
          30 luglio 2010, il  termine  per  l'adempimento  e'  il  31
          gennaio 2012. I termini e  gli  ambiti  soggettivi  per  la
          comunicazione dei dati relativi  agli  altri  attivi  dello
          Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
          dell'articolo 2, comma 222,  quindicesimo  periodo  che  li
          individuano. 
              14. All'articolo  2,  comma  222,  dodicesimo  periodo,
          della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   le   parole:
          «rendiconto patrimoniale dello Stato a  prezzi  di  mercato
          previsto  dall'articolo  6,  comma  8,  lettera   e),   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43e del  conto  generale
          del patrimonio dello  Stato  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «rendiconto    patrimoniale     delle
          Amministrazioni pubbliche a valori di mercato». 
              15. All'articolo  2,  comma  222,  sedicesimo  periodo,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
          del demanio ne effettua  la  segnalazione  alla  Corte  dei
          conti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'Agenzia  del
          demanio e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione  alla
          Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza". 
              Il decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.85,  reca
          "Attribuzione a comuni, province,  citta'  metropolitane  e
          regioni   di   un   proprio   patrimonio,   in   attuazione
          dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   196-bis,
          dell'articolo 2,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.191,
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010): 
              "Art. 2. 
              (Omissis). 
              196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni
          di dismissione immobiliare di cui al comma 196  e'  fissato
          al 31 dicembre 2011, fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma 195, nonche' dal comma 2 dell'articolo 314 del codice
          dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo  15
          marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare  il  raggiungimento
          degli obiettivi di finanza pubblica.  Nell'ambito  di  tale
          procedura  e'  considerata  urgente   l'alienazione   degli
          immobili militari  oggetto  di  valorizzazione  di  cui  ai
          numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo  d'intesa
          sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il  Ministero  della
          difesa e il comune di Roma, assicurando  in  ogni  caso  la
          congruita' del valore degli stessi  con  le  finalizzazioni
          ivi previste. A tale fine i predetti immobili sono alienati
          in tutto  o  in  parte  dall'Agenzia  del  demanio  con  le
          procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  e  secondo  criteri  e  valori  di
          mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni  di  cui
          al presente comma le disposizioni  contenute  nell'articolo
          1, comma 437,  della  citata  legge  n.  311  del  2004.  I
          proventi  derivanti  dalla  vendita  degli  immobili   sono
          destinati: a) ad essere  versati,  unitamente  ai  proventi
          realizzati a qualsiasi titolo  con  riferimento  all'intero
          territorio  nazionale  con  i  fondi  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
          66, al bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati  alla
          contabilita' speciale 1778 Agenzia delle entrate  Fondi  di
          Bilancio, fino a  concorrenza  dell'importo  utilizzato  ai
          sensi  del  comma  196-ter,  piu'  gli   interessi   legali
          maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi
          di cui al punto a),  le  risorse  necessarie  al  Ministero
          della  difesa  per  le  attivita'  di  riallocazione  delle
          funzioni svolte  negli  immobili  alienati.  Gli  eventuali
          maggiori proventi rivenienti dalla vendita  dei  beni  sono
          acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          destinati al Fondo ammortamento dei titoli  di  Stato.  Con
          provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del
          Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo
          4, comma 8-bis del decreto-legge 25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26  marzo  2010,
          n. 42, che deve essere in possesso di comprovati  requisiti
          di     elevata     professionalita'     nella      gestione
          economico-finanziaria,  acquisiti  nel   settore   privato,
          necessari per gestire la fase operativa di  attuazione  del
          piano di rientro, sono  accertate  le  eventuali  ulteriori
          partite  creditorie  e  debitorie  rispetto  al   documento
          predisposto ai sensi dell'articolo 14,  comma  13-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  dal
          medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito
          del comune di Roma alla data del 30  luglio  2010,  che  e'
          approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. 
              (Omissis).". 

        
      
          
Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
SVILUPPO

                            (( Art. 6-bis 
 
 
                   Accesso ai sistemi informativi 
 
  1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso,
anche per le finalita' ivi previste, i soggetti  che  partecipano  al
sistema di prevenzione di cui al comma  5  dell'articolo  30-ter  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva  la  facolta'
di istituire e partecipare ai sistemi di  cui  all'articolo  119  del
decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196.  Dall'attuazione  del
periodo precedente non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. )) 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 117 e 119del
          codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.196
          (Codice in materia di protezione dei dati personali): 
              "Art. 117. Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti. 
              1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo  12,  la
          sottoscrizione di un  codice  di  deontologia  e  di  buona
          condotta per il trattamento dei dati  personali  effettuato
          nell'ambito di sistemi informativi  di  cui  sono  titolari
          soggetti privati,  utilizzati  a  fini  di  concessione  di
          crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e
          la puntualita' nei pagamenti da  parte  degli  interessati,
          individuando anche specifiche modalita'  per  garantire  la
          comunicazione di dati personali  esatti  e  aggiornati  nel
          rispetto dei diritti dell'interessato." 
              Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio 
              1. Con il codice di deontologia e di buona condotta  di
          cui all'articolo  118  sono  altresi'  individuati  termini
          armonizzati di conservazione dei dati personali  contenuti,
          in particolare, in banche  di  dati,  registri  ed  elenchi
          tenuti  da  soggetti  pubblici  e  privati,   riferiti   al
          comportamento debitorio dell'interessato nei  casi  diversi
          da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo  117,
          tenendo  conto  della  specificita'  dei  trattamenti   nei
          diversi ambiti. ". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          30-ter  del  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.141
          (Attuazione  della   direttiva   2008/48/CE   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo  n.
          385 del  1993)  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi.): 
              "Art. 30-ter. Sistema di prevenzione 
              1.   E'   istituito,    nell'ambito    del    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  un  sistema  pubblico  di
          prevenzione, sul  piano  amministrativo,  delle  frodi  nel
          settore del credito al consumo e dei pagamenti  dilazionati
          o  differiti,  con  specifico  riferimento  al   furto   di
          identita'. 
              2. Il sistema di prevenzione  e'  basato  sull'archivio
          centrale informatizzato di cui all'articolo  30-quater,  di
          seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui
          al comma 9 del presente articolo. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati.
          Secondo  quanto  previsto  dall'articolo  29  del   decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  designa,  per  la  gestione
          dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento
          dei dati personali, la Consap S.p.A., di seguito denominato
          ente gestore. I rapporti tra il Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  e  l'ente  gestore  sono  disciplinati  con
          apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  fatte
          salve le attribuzioni previste dalla vigente  normativa  ad
          altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, funzioni  di  competenza  statale  in  materia  di
          monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
          imprese che offrono servizi assimilabili alla  prevenzione,
          sul piano  amministrativo,  delle  frodi  nei  settori  del
          credito e dei servizi. 
              5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi  i
          seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: 
              a) le banche,  comprese  quelle  comunitarie  e  quelle
          extracomunitarie, e gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco generale di cui all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica,
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del  codice
          di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
              c) i fornitori di servizi interattivi  associati  o  di
          servizi di accesso condizionato ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera q),  del  decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177; 
              d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le
          imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a
          c)  servizi  assimilabili  alla  prevenzione,   sul   piano
          amministrativo,  delle   frodi,   in   base   ad   apposita
          convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          dalla quale non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' individuata, previo parere del gruppo di  lavoro
          di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui  e'
          consentita la partecipazione al sistema di prevenzione. 
              7. Gli aderenti inviano all'ente gestore  richieste  di
          verifica  dell'autenticita'  dei   dati   contenuti   nella
          documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
          una  dilazione  o  un   differimento   di   pagamento,   un
          finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
          servizio    a    pagamento    differito.    La     verifica
          dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al  di
          fuori  dei  casi  e  delle  finalita'   previste   per   la
          prevenzione del furto di identita'.  Gli  aderenti  inviano
          altresi', in forma scritta, una  comunicazione  riguardante
          l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito  dei  settori
          di cui al comma 1, all'indirizzo  risultante  dai  registri
          anagrafici della persona fisica titolare del rapporto.  Gli
          aderenti   trasmettono   al   titolare   dell'archivio   le
          informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
          frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
          elettronica o interattivi. 
              8.  Nell'ambito  del   sistema   di   prevenzione,   e'
          istituito, presso l'ente  gestore,  un  servizio  gratuito,
          telefonico  e  telematico,   che   consente   di   ricevere
          segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
          di aver subito  frodi  configuranti  ipotesi  di  furto  di
          identita'. 
              9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera,  senza
          nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato,  un
          gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo,  impulso
          e  coordinamento,  al  fine  di  migliorare   l'azione   di
          prevenzione delle frodi nel settore del credito al  consumo
          e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,  nonche'
          compiti finalizzati alla  predisposizione,  elaborazione  e
          studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al
          comparto delle frodi ai sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo.  Il  gruppo  di  lavoro  e'   composto   da   due
          rappresentanti,  di  cui  un  titolare  e   un   supplente,
          designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle   autorita'
          indicate:  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
          Ministero   dell'interno,   Ministero   della    giustizia,
          Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
          di  finanza.  La  segreteria  del  gruppo  di   lavoro   e'
          assicurata dall'ente gestore. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina  dei
          componenti del gruppo di lavoro. Il  gruppo  di  lavoro  ha
          carattere permanente. I componenti  del  gruppo  di  lavoro
          durano  in  carica  un  triennio.  Per  la   partecipazione
          all'attivita'  del  gruppo  di  lavoro  non  sono  previsti
          compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di  lavoro
          e' presieduto  dal  componente  del  gruppo  designato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  quale,  in
          ragione dei temi  trattati,  integra  la  composizione  del
          gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
          categoria  dei  soggetti   aderenti   e   degli   operatori
          commerciali,  nonche'  con  gli  esperti  delle  Forze   di
          polizia,  designati   dal   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza   del   Ministero   dell'interno.   Il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30  aprile  di
          ciascun anno, riferisce al  Parlamento,  sulla  base  della
          relazione predisposta dal gruppo di lavoro,  in  ordine  ai
          risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi  svolta
          entro il 31  dicembre  del  precedente  anno.  Il  titolare
          dell'archivio, anche attraverso l'attivita'  di  studio  ed
          elaborazione dei dati disponibili da parte  del  gruppo  di
          lavoro, svolge attivita' d'informazione  e  conoscenza  sui
          rischi del fenomeno delle frodi, anche  mediante  l'ausilio
          di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri.  A  tali  attivita',  i  soggetti
          preposti fanno fronte con le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.". 

        
      
          
Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
SVILUPPO

                            (( Art. 6-ter 
 
 
              Fondo di rotazione per la progettualita' 
 
  1.  Le  risorse  disponibili  sul  Fondo  di   rotazione   di   cui
all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  sono
destinate prioritariamente alla progettazione delle  opere,  inserite
nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di  entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto  e  che
ricadono su terreni demaniali o gia' di proprieta'  dell'ente  locale
interessato, aventi gia' destinazione urbanistica conforme  all'opera
o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995. 
  2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del
Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
con le modalita' definite con deliberazione della  Cassa  depositi  e
prestiti Spa, la richiesta di  accesso  al  finanziamento,  allegando
alla stessa la descrizione dell'opera o  delle  opere  che  intendono
realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo. 
  3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa  depositi
e prestiti Spa provvede a formare una  graduatoria  nel  rispetto  di
quanto previsto al comma 1. )) 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo  vigente  dei  commi  54,  55,  56,
          56-bis e 57, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995,
          n.549   (Misure   di   razionalizzazione   della    finanza
          pubblica.): 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per
          investimenti  pubblici,  con  particolare   riguardo   alla
          realizzazione degli interventi ammessi  al  cofinanziamento
          comunitario, di  competenza  dello  Stato,  delle  regioni,
          degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito
          presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo  rotativo  per
          la progettualita'. Il Fondo anticipa  le  spese  necessarie
          per la  redazione  degli  studi  per  l'individuazione  del
          quadro  dei  bisogni  e  delle  esigenze,  degli  studi  di
          fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale,  dei
          documenti componenti i progetti preliminari, definitivi  ed
          esecutivi previsti dalla normativa  vigente.  La  dotazione
          del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa  depositi
          e  prestiti,  che  provvede  alla  sua  alimentazione,   in
          relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso  delle
          somme concesse in anticipazione, e  comunque  nel  rispetto
          dei limiti  annuali  di  spesa  sul  bilancio  dello  Stato
          fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e'  riservata,
          per un biennio ed entro il limite del 30  per  cento,  alle
          esigenze progettuali degli interventi  inseriti  nel  piano
          straordinario  di  messa   in   sicurezza   degli   edifici
          scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono
          sul territorio delle zone soggette a  rischio  sismico.  La
          quota residua del Fondo e' riservata, per almeno il 60  per
          cento,  in  favore  delle  aree  depresse  del   territorio
          nazionale nonche' per l'attuazione di  progetti  comunitari
          da parte di strutture  specialistiche  universitarie  e  di
          alta formazione europea localizzati in tali aree, ed  entro
          il limite del 10  per  cento  per  le  opere  comprese  nel
          programma di infrastrutture strategiche di cui  alla  legge
          21 dicembre 2001, n. 443, e successive  modificazioni,  non
          localizzate nelle predette aree depresse. 
              55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino
          le anticipazioni nei tempi e con  le  modalita'  concordate
          con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero  del  tesoro
          provvede  al  rimborso  alla  Cassa  depositi  e  prestiti,
          trattenendo le relative somme dai trasferimenti  agli  enti
          locali e alle regioni. 
              56. I criteri di valutazione, i  documenti  istruttori,
          la procedura, i  limiti  e  le  condizioni  per  l'accesso,
          l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono
          stabiliti    con    deliberazione    del    consiglio    di
          amministrazione  della  Cassa  depositi  e   prestiti.   Le
          anticipazioni, concesse con  determinazione  del  direttore
          generale, non possono superare l'importo determinato  sulla
          base delle tariffe professionali  stabilite  dalla  vigente
          normativa e comunque il dieci per cento del costo  presunto
          dell'opera. 
              56-bis. Nello stabilire le modalita' di  cui  al  comma
          56, relativamente alle opere di importo previsto  superiore
          a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione  della
          Cassa depositi e prestiti e' tenuto ad  introdurre,  tra  i
          presupposti istruttori, i seguenti requisiti: 
              a) studio di fattibilita' valutato  positivamente,  con
          parere motivato,  dal  nucleo  di  valutazione  e  verifica
          regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999,
          n. 144. Tale parere deve essere  emesso  entro  il  termine
          massimo di quarantacinque giorni dalla data di  ricevimento
          dello  studio,  anche  in  caso  di  valutazione  negativa.
          Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si  da'
          per acquisita la valutazione positiva; 
              b)  provvedimento  del  presidente  della  regione  che
          certifichi la compatibilita' dell'opera con  gli  indirizzi
          della programmazione regionale. 
              57.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  stabilisce   con
          deliberazione del consiglio di amministrazione,  anche  per
          le anticipazioni gia' concesse, le cause, le modalita' e  i
          tempi di revoca e  riduzione,  nel  rispetto  della  natura
          rotativa  del  Fondo,  per  assicurarne  il  piu'  efficace
          utilizzo." . 

        
      
          
Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
SVILUPPO

                               Art. 7 
 
Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe  elettriche  e
  misure  di  perequazione  nei  settori  petrolifero,   dell'energia
  elettrica e del gas 
 
  1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, le parole: «superiore a 25 milioni  di  euro»,  sono
sostituite dalle seguenti: «superiore a  10  milioni  di  euro  e  un
reddito imponibile superiore a 1 milione di euro»; 
  b) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
  «c) produzione,  trasmissione  e  dispacciamento,  distribuzione  o
commercializzazione  dell'energia  elettrica;  c-bis)   trasporto   o
distribuzione del gas naturale»; 
  c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o eolica»  sono
soppresse. 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.  133,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta  successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2010. 
  3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso  al  31
dicembre  2010,  l'aliquota  dell'addizionale  di  cui  al  comma  16
dell'articolo  81  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della
determinazione dell'acconto di  imposta  dovuto  per  il  periodo  di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. 
  5. A quanto previsto dai commi 1  e  3  del  presente  articolo  si
applicano le disposizioni di cui al comma  18  dell'articolo  81  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo. 
  6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori  entrate
stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012  e  900
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo delcomma 16  dell'articolo  81  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria", come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  81.  Settori  petrolifero  e  del  gas  -   1-15
          (Omissis). 
              16.  In  dipendenza  dell'andamento   dell'economia   e
          dell'impatto  sociale  dell'aumento  dei  prezzi  e   delle
          tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul
          reddito delle societa' di cui all' articolo  75  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, e' applicata con una  addizionale
          di  6,5  punti  percentuali  per  i  soggetti  che  abbiano
          conseguito nel periodo di imposta precedente un  volume  di
          ricavi  superiore  a  10  milioni  di  euro  e  un  reddito
          imponibile superiore a 1 milione di euro e che operano  nei
          settori di seguito indicati: 
              a) ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e
          gassosi; 
              b)     raffinazione     petrolio,     produzione      o
          commercializzazione di benzine,  petroli,  gasoli  per  usi
          vari,  oli  lubrificanti  e  residuati,  gas  di   petrolio
          liquefatto e gas naturale; 
              c)   produzione,   trasmissione    e    dispacciamento,
          distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; 
              c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale. 
              Nel caso di soggetti operanti anche in settori  diversi
          da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la  disposizione
          del primo periodo si applica qualora i ricavi  relativi  ad
          attivita'   riconducibili   ai   predetti   settori   siano
          prevalenti rispetto all'ammontare  complessivo  dei  ricavi
          conseguiti. 
              16-bis-38-ter (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della legge
          27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di  statuto
          dei diritti del contribuente): 
              "Art. 3. Efficacia temporale delle norme  tributarie  -
          1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.". 
              Si riporta il testo vigente delcomma  18  dell'articolo
          81 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art.  81.  Settori  petrolifero  e  del  gas  -   1-17
          (Omissis). 
              18. E'  fatto  divieto  agli  operatori  economici  dei
          settori richiamati al comma 16 di  traslare  l'onere  della
          maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo.  L'Autorita'
          per l'energia elettrica e  il  gas  vigila  sulla  puntuale
          osservanza della disposizione di cui al precedente  periodo
          e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
          sostanzialmente  gli  adempimenti  cui  sono  chiamate   le
          imprese con fatturato inferiore  a  quello  previsto  dall'
          articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre
          1990, n. 287. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
          presenta, entro il  31  dicembre  2008,  una  relazione  al
          Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di  cui
          al comma 16. 
              19-38-ter (Omissis).". 

        
      
          
Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
SVILUPPO

                            (( Art. 7-bis 
 
 
   Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 
 
  1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) al comma 4, secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «,  sono  sottoposti  al  parere  preventivo  della
predetta Consulta generale e  pubblicati  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro  entrata  in
vigore»;)) 
  (( b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi  di  cui  al
comma 4».)) 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo  dei  commi  4  e  4-bis  dell'art.
          83-bis del citato  decreto-legge  n.  112  del  2008,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "4. Al fine di  garantire  la  tutela  della  sicurezza
          stradale e la regolarita' del mercato dell'autotrasporto di
          merci per conto  di  terzi,  nel  contratto  di  trasporto,
          stipulato in forma scritta, ai sensi  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,  l'importo  a
          favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la
          copertura dei costi minimi di esercizio, che  garantiscano,
          comunque,  il   rispetto   dei   parametri   di   sicurezza
          normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati
          nell'ambito degli accordi volontari  di  settore,  conclusi
          tra organizzazioni  associative  di  vettori  rappresentati
          nella  Consulta  generale  per  l'autotrasporto  e  per  la
          logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative
          dei committenti, sono sottoposti al parere preventivo della
          predetta Consulta generale e  pubblicati  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai  fini
          della loro entrata in vigore. Tali accordi possono altresi'
          prevedere contratti di trasporto  di  merci  su  strada  di
          durata o quantita' garantite,  per  i  quali  e'  possibile
          derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonche'
          alle previsioni di cui agli articoli 7, comma  3,  e  7-bis
          del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,  ed  alle
          disposizioni in materia di azione diretta. 
              4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al  comma
          4 non siano  stipulati  entro  il  termine  di  nove  mesi,
          decorrenti dalla data di entrata in vigore  della  presente
          disposizione,    l'Osservatorio    sulle    attivita'    di
          autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  g),
          del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina
          i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso
          il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori
          trenta  giorni  l'Osservatorio  non  abbia  provveduto   ad
          adottare le determinazioni dei costi minimi,  si  applicano
          anche ai contratti di trasporto stipulati in forma  scritta
          le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli  fini  della
          determinazione  del  corrispettivo  e  ferma  restando   la
          possibilita' di deroga con gli accordi di cui al comma 4." 

        
      
          
Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                               Art. 8 
 
 
       Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita' 
 
  1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello
aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale   ((o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28
giugno 2011,)) possono realizzare specifiche intese  ((con  efficacia
nei confronti di tutti  i  lavoratori  interessati  a  condizione  di
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario  relativo
alle predette rappresentanze  sindacali,))finalizzate  alla  maggiore
occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, ((all'adozione di
forme di partecipazione dei lavoratori,))alla  emersione  del  lavoro
irregolare, agli incrementi di  competitivita'  e  di  salario,  alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e
all'avvio di nuove attivita'. 
  2. Le specifiche intese di cui al comma  1  possono  riguardare  la
regolazione delle materie  inerenti  l'organizzazione  del  lavoro  e
della produzione ((con riferimento)): 
  a)  agli  impianti  audiovisivi  e  alla  introduzione   di   nuove
tecnologie; 
  b)  alle  mansioni   del   lavoratore,   alla   classificazione   e
inquadramento del personale; 
  c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto,  modulato
o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro; 
  d) alla disciplina dell'orario di lavoro; 
  e) alle modalita'  di  assunzione  e  disciplina  del  rapporto  di
lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e  continuative  a
progetto e le partite IVA,  alla  trasformazione  e  conversione  dei
contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso  dal  rapporto  di
lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio  ((,  il
licenziamento della lavoratrice in concomitanza  del  matrimonio,  il
licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza
fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro,  nonche'  fino
ad un anno di  eta'  del  bambino,  il  licenziamento  causato  dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino  da  parte  della  lavoratrice  o  del   lavoratore   ed   il
licenziamento in caso di adozione o affidamento.)) 
  ((2-bis . Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche'  i
vincoli derivanti dalle normative  comunitarie  e  dalle  convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di  cui  al  comma  1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge  che  disciplinano
le materie richiamate dal comma 2 ed alle  relative  regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.)) 
  3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali
vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti
di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a
maggioranza dei lavoratori. 
  ((3-bis . All'articolo 36,  comma  1,  del  decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:)) 
  ((  a)  all'alinea,  le  parole:  «e  la  normativa  regolamentare,
compatibili con  la  legislazione  comunitaria,  ed  applicate»  sono
sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti
collettivi nazionali di  settore,  compatibili  con  la  legislazione
comunitaria, ed applicati»;)) 
  (( b) dopo la lettera b) , e' inserita la seguente:)) 
  «((b-bis )condizioni di lavoro del personale))». 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  36  del
          decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della
          direttiva 2001/12/CE, della direttiva  2001/13/CE  e  della
          direttiva  2001/14/CE   in   materia   ferroviaria),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "36. Ulteriori obblighi  delle  imprese  ferroviarie  e
          delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie. 
              1.   Le   imprese   ferroviarie   e   le   associazioni
          internazionali  di  imprese   ferroviarie   che   espletano
          sull'infrastruttura  ferroviaria   nazionale   servizi   di
          trasporto  di  merci  o  di  persone  osservano,  oltre  ai
          requisiti  stabiliti  dal  presente   decreto,   anche   la
          legislazione    nazionale,    regionale,    la    normativa
          regolamentare  ed  i  contratti  collettivi  nazionali   di
          settore, compatibili con la  legislazione  comunitaria,  ed
          applicati in  modo  non  discriminatorio,  con  particolare
          riguardo agli standard  definiti  e  alle  prescrizioni  in
          materia di: 
                a) requisiti tecnici ed  operativi  specifici  per  i
          servizi ferroviari; 
                b) requisiti di sicurezza applicabili  al  personale,
          al materiale rotabile e  all'organizzazione  interna  delle
          imprese ferroviarie; 
              b-bis) condizioni di lavoro del personale; 
              c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti  dei
          lavoratori e degli utenti; 
                d) requisiti  applicabili  a  tutte  le  imprese  nel
          pertinente settore ferroviario destinate a offrire vantaggi
          o protezione agli utenti.". 

        
      
          
Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                               Art. 9 
 
 
       Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni 
 
    
  1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Gli obblighi  di  cui  agli  articoli  3  e  18  devono  essere
rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto  degli  obblighi
ivi previsti, i datori di lavoro privati che  occupano  personale  in
diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che
sono parte di  un  gruppo  ai  sensi  dell'articolo  31  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unita'
produttiva o,  ferme  restando  le  aliquote  d'obbligo  di  ciascuna
impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia,  un  numero
di lavoratori aventi  diritto  al  collocamento  mirato  superiore  a
quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso
del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita'  produttive
o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»; 
    b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi: 
  «8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della  facolta'
di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei
servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita'
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal  quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei
dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna  impresa
appartenente al gruppo»; 
  «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati,  su
loro motivata richiesta, ad assumere  in  una  unita'  produttiva  un
numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento  obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a  compenso  del
minor numero di lavoratori assunti in altre unita'  produttive  della
medesima regione»; 
  «8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con
le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter». 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'art. 5 della  legge  12  marzo
          1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei  disabili),
          come modificato dalla presente legge: 
              "5.   Esclusioni,   esoneri   parziali   e   contributi
          esonerativi. 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data  di
          cui  all'articolo  23,  comma  1,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  che  esprimono  il
          parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
          schema  di  decreto,  e  la  Conferenza   unificata,   sono
          individuate le mansioni  che,  in  relazione  all'attivita'
          svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche  e   dagli   enti
          pubblici non economici,  non  consentono  l'occupazione  di
          lavoratori disabili o la consentono in misura  ridotta.  Il
          predetto  decreto  determina  altresi'  la   misura   della
          eventuale riduzione. 
              2. I datori di lavoro pubblici e  privati  che  operano
          nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre  non
          sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante  e
          navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui  all'articolo
          3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza  dell'obbligo  di
          cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
          quanto concerne il personale di cantiere e gli  addetti  al
          trasporto del settore. Sono altresi' esentati dal  predetto
          obbligo i datori di lavoro  pubblici  e  privati  del  solo
          settore degli impianti a fune, in  relazione  al  personale
          direttamente adibito alle aree  operative  di  esercizio  e
          regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per consentire  al
          comparto dell'autotrasporto  nazionale  di  evolvere  verso
          modalita' di servizio piu'  evolute  e  competitive  e  per
          favorire un maggiore grado di sicurezza nella  circolazione
          stradale di mezzi, ai sensi del  comma  1  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i  datori  di  lavoro
          pubblici   e    privati    che    operano    nel    settore
          dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne  il
          personale viaggiante, all'osservanza  dell'obbligo  di  cui
          all'articolo 3. Fermo restando l'obbligo del versamento del
          contributo di  cui  al  comma  3  al  Fondo  regionale  per
          l'occupazione dei disabili, per  le  aziende  che  occupano
          addetti  impegnati  in  lavorazioni   che   comportano   il
          pagamento di un tasso  di  premio  ai  fini  INAIL  pari  o
          superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista
          dal     presente     articolo     e'     sostituita      da
          un'autocertificazione del  datore  di  lavoro  che  attesta
          l'esclusione  dei  lavoratori  interessati  dalla  base  di
          computo. 
              3. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici  che,  per  le  speciali  condizioni  della  loro
          attivita', non possono occupare  l'intera  percentuale  dei
          disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
          dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione  che  versino
          al Fondo regionale per l'occupazione dei  disabili  di  cui
          all'articolo 14  un  contributo  esonerativo  per  ciascuna
          unita' non assunta, nella misura di  euro  30,64  per  ogni
          giorno  lavorativo  per  ciascun  lavoratore  disabile  non
          occupato. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale,  da  emanare  entro  centoventi  giorni
          dalla data di cui all'articolo  23,  comma  1,  sentita  la
          Conferenza unificata  e  sentite  altresi'  le  Commissioni
          parlamentari competenti per materia, che esprimono il  loro
          parere  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   1,   sono
          disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri  parziali
          dagli  obblighi  occupazionali,  nonche'  i  criteri  e  le
          modalita' per la loro  concessione,  che  avviene  solo  in
          presenza di adeguata motivazione. 
              5.  In  caso  di  omissione  totale  o   parziale   del
          versamento dei contributi di cui al presente  articolo,  la
          somma dovuta puo' essere maggiorata, a titolo  di  sanzione
          amministrativa, dal 5 per cento al 24  per  cento  su  base
          annua. La riscossione e'  disciplinata  secondo  i  criteri
          previsti al comma 7. 
              6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione  di
          cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          sentita la Conferenza unificata. 
              7. Le regioni, entro centoventi giorni  dalla  data  di
          cui all'articolo 23, comma 1, determinano i  criteri  e  le
          modalita' relativi al  pagamento,  alla  riscossione  e  al
          versamento,  al  Fondo  regionale  per  l'occupazione   dei
          disabili di cui all'articolo 14,  delle  somme  di  cui  al
          presente articolo. 
              8. Gli obblighi di cui agli  articoli  3  e  18  devono
          essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto
          degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che
          occupano personale in diverse unita' produttive e i  datori
          di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai
          sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276 possono assumere in una unita'  produttiva  o,
          ferme restando le aliquote d'obbligo di  ciascuna  impresa,
          in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un  numero
          di  lavoratori  aventi  diritto  al   collocamento   mirato
          superiore a quello prescritto, portando in  via  automatica
          le eccedenze a compenso  del  minor  numero  di  lavoratori
          assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese
          del gruppo aventi sede in Italia. 
              8-bis. I datori di  lavoro  privati  che  si  avvalgono
          della facolta'  di  cui  al  comma  8  trasmettono  in  via
          telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province
          in cui insistono le unita' produttive della stessa  azienda
          e  le  sedi  delle  diverse  imprese  del  gruppo  di   cui
          all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9,  comma  6,  dal
          quale  risulta   l'adempimento   dell'obbligo   a   livello
          nazionale sulla base dei dati riferiti  a  ciascuna  unita'
          produttiva  ovvero  a  ciascuna  impresa  appartenente   al
          gruppo. 
              8-ter. I  datori  di  lavoro  pubblici  possono  essere
          autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una
          unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al
          collocamento obbligatorio superiore  a  quello  prescritto,
          portando le  eccedenze  a  compenso  del  minor  numero  di
          lavoratori  assunti  in  altre  unita'   produttive   della
          medesima regione. 
              8-quater.  Sono  o  restano  abrogate  tutte  le  norme
          incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8,  8-bis
          e 8-ter.". 

        
      
          
Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                               Art. 10 
 
 
         Fondi interprofessionali per la formazione continua 
 
  1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo   le   parole   «si   possono   articolare    regionalmente    o
territorialmente» aggiungere le seguenti parole: «e possono  altresi'
utilizzare parte  delle  risorse  a  essi  destinati  per  misure  di
formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto». 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 118 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge  finanziaria  2001)",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "1.  Al  fine  di  promuovere,  in  coerenza   con   la
          programmazione regionale e con  le  funzioni  di  indirizzo
          attribuite in materia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   lo   sviluppo    della    formazione
          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitivita'
          delle  imprese  e  di   garanzia   di   occupabilita'   dei
          lavoratori, possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati
          «fondi».  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi
          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi  possono
          finanziare in tutto o in parte piani  formativi  aziendali,
          territoriali, settoriali o individuali  concordati  tra  le
          parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori   iniziative
          propedeutiche e  comunque  direttamente  connesse  a  detti
          piani  concordate  tra  le  parti.   I   piani   aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  fondi  afferiscono,
          secondo le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
          risorse derivanti dal gettito  del  contributo  integrativo
          stabilito dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ciascun  fondo.  Nel
          finanziare i piani formativi di cui al  presente  comma,  i
          fondi si attengono al criterio della redistribuzione  delle
          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi,
          ai sensi del comma 3". 

        
      
          
Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                               Art. 11 
 
 
     Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini 
 
  1. I tirocini formativi e di orientamento possono  essere  promossi
unicamente  da  soggetti  in  possesso  degli   specifici   requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione  di
idonee garanzie all'espletamento  delle  iniziative  medesime.  Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
i soggetti in  trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli
alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di  detenzione,
i tirocini formativi e di orientamento non  curriculari  non  possono
avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese,  e  possono
essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati  o  neo-laureati
entro e non  oltre  dodici  mesi  dal  conseguimento  ((del  relativo
titolo)) di studio. 
  2. In assenza di ((specifiche regolamentazioni)) regionali  trovano
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni  di  cui  al
comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196,
e il relativo regolamento di attuazione. 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo  18  della  legge  24
          giugno  1997,  n.  196  (Norme  in  materia  di  promozione
          dell'occupazione): 
              "Art. 18. Tirocini formativi e di orientamento. 
              1. Al fine di  realizzare  momenti  di  alternanza  tra
          studio e lavoro e  di  agevolare  le  scelte  professionali
          mediante  la  conoscenza  diretta  del  mondo  del  lavoro,
          attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore
          di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico  ai
          sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ,  con  decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto  con  il  Ministro  della   pubblica   istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da adottarsi ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 , sono emanate, entro nove  mesi  dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          generali: 
              a) possibilita' di  promozione  delle  iniziative,  nei
          limiti  delle  risorse  rese  disponibili   dalla   vigente
          legislazione, anche su proposta  degli  enti  bilaterali  e
          delle associazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
          partecipazione pubblica e di soggetti  privati  non  aventi
          scopo di  lucro,  in  possesso  degli  specifici  requisiti
          preventivamente determinati in funzione di idonee  garanzie
          all'espletamento   delle   iniziative   medesime    e    in
          particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
          periferici del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale;   universita';    provveditorati    agli    studi;
          istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
          studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
          orientamento, ovvero a partecipazione pubblica  o  operanti
          in regime di convenzione  ai  sensi  dell'articolo  5 della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita' terapeutiche enti
          ausiliari e cooperative  sociali,  purche'  iscritti  negli
          specifici  albi  regionali,  ove  esistenti;   servizi   di
          inserimento  lavorativo  per  disabili  gestiti   da   enti
          pubblici delegati dalla regione; 
              b) attuazione delle iniziative nell'ambito di  progetti
          di orientamento e di formazione, con priorita'  per  quelli
          definiti  all'interno   di   programmi   operativi   quadro
          predisposti  dalle  regioni,  sentite   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
              c) svolgimento dei  tirocini  sulla  base  di  apposite
          convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla  lettera
          a) e i datori di lavoro pubblici e privati; 
              d) previsione della durata dei rapporti non costituenti
          rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici  mesi,
          ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di
          handicap, da modulare in funzione  della  specificita'  dei
          diversi tipi di utenti; 
              e)  obbligo  da  parte  dei   soggetti   promotori   di
          assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
          l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la  responsabilita'
          civile e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore  come
          responsabile didattico-organizzativo delle  attivita';  nel
          caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
          per l'impiego e gli uffici  periferici  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza  sociale,  il  datore  di  lavoro
          ospitante  puo'  stipulare  la  predetta  convenzione   con
          l'INAIL direttamente e a proprio carico; 
              f) attribuzione del valore di  crediti  formativi  alle
          attivita' svolte nel corso degli stages e delle  iniziative
          di tirocinio pratico di cui al comma 1 da  utilizzare,  ove
          debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
          lavoro; 
              g) possibilita'  di  ammissione,  secondo  modalita'  e
          criteri stabiliti con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
          cui all'articolo 1 del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236, al rimborso totale  o  parziale  degli  oneri
          finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
          di cui al  presente  articolo  a  favore  dei  giovani  del
          Mezzogiorno presso imprese di  regioni  diverse  da  quelle
          operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
          i progetti lo prevedano,  gli  oneri  relativi  alla  spesa
          sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
          tirocinante; 
              h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; 
                i) computabilita' dei soggetti portatori di  handicap
          impiegati nei tirocini ai fini della legge 2  aprile  1968,
          n. 482, e  successive  modificazioni,  purche'  gli  stessi
          tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
          articoli 5 e 17 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,  e
          siano finalizzati all'occupazione". 

        
      
          
Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

                               Art. 12 
 
 
         Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
 
  1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  svolga
un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera  o
organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza, minaccia,  o  intimidazione,  approfittando  dello
stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori,  e'  punito  con  la
reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro
per ciascun lavoratore reclutato. 
  Ai fini del primo comma,  costituisce  indice  di  sfruttamento  la
sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze: 
    1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 
    2) la sistematica violazione della normativa relativa  all'orario
di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria,  alle
ferie; 
    3) la sussistenza di violazioni della  normativa  in  materia  di
sicurezza  e  igiene  nei  luoghi  di  lavoro,  tale  da  esporre  il
lavoratore a pericolo per la salute,  la  sicurezza  o  l'incolumita'
personale; 
    4) la sottoposizione  del  lavoratore  a  condizioni  di  lavoro,
metodi di sorveglianza, o a situazioni  alloggiative  particolarmente
degradanti. 
  Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della
pena da un terzo alla meta': 
    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre; 
    2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non lavorativa; 
    3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a
situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 
  Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di  cui
agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad
oggetto prestazioni lavorative,  e  603-bis,  importa  l'interdizione
dagli uffici direttivi delle  persone  giuridiche  o  delle  imprese,
nonche' il divieto di concludere contratti  di  appalto,  di  cottimo
fiduciario, di fornitura di opere,  beni  o  servizi  riguardanti  la
pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. 
  La condanna per i delitti di cui al primo  comma  importa  altresi'
l'esclusione  per  un  periodo   di   due   anni   da   agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o  di  altri
enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi  al  settore  di
attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. 
  L'esclusione di cui al secondo comma e'  aumentata  a  cinque  anni
quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata  applicata
la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo  comma,  numeri  1)  e
3)». 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  603  del  Codice
          penale: 
              "Art. 603. Plagio. 
              Chiunque sottopone una persona al  proprio  potere,  in
          modo da ridurla in totale stato di  soggezione,  e'  punito
          con la reclusione da cinque a quindici anni." . 

        
      
          
Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                               Art. 13 
 
 
Trattamento economico dei  parlamentari  e  dei  membri  degli  altri
organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese per  i
                             referendum 
 
  1. A decorrere dal mese successivo a quello di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, ((per gli anni 2011,
2012  e  2013,))ai  membri  degli  organi   costituzionali((,   fatta
eccezione per il Presidente della Repubblica  e  i  componenti  della
Corte  costituzionale,))   si   applica,   senza   effetti   a   fini
previdenziali, una  riduzione  delle  retribuzioni  o  indennita'  di
carica superiori a 90.000 Euro lordi  annui  previste  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, in misura del  10  per  cento
per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000  euro,  nonche'
del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della
predetta riduzione il  trattamento  economico  complessivo  non  puo'
essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. 
  2.  In  attesa  della  revisione  costituzionale   concernente   la
riduzione del numero dei parlamentari e  della  rideterminazione  del
trattamento  economico  omnicomprensivo  annualmente  corrisposto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
  (( a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi  attivita'  lavorativa
per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore  al  15  per
cento dell'indennita' parlamentare la  riduzione  dell'indennita'  di
cui al comma 1 si applica in misura del 20 per  cento  per  la  parte
eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del  40  per
cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si  applica
con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1;)) 
  b) le Camere, in conformita' con  quanto  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto  le  modalita'  piu'  adeguate  per
correlare l'indennita' parlamentare al  tasso  di  partecipazione  di
ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e  delle
Commissioni. 
  ((3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004,  n.
215,  e  successive  modificazioni,  le  cariche  di  deputato  e  di
senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1,  comma
2, della citata  legge  n.  215  del  2004,  sono  incompatibili  con
qualsiasi  altra  carica  pubblica  elettiva  di  natura  monocratica
relativa ad organi di governo di enti pubblici  territoriali  aventi,
alla data di indizione delle elezioni  o  della  nomina,  popolazione
superiore  a  5.000  abitanti,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 62 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo  periodo  si
applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative
alla prima legislatura parlamentare successiva alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data  di  indizione
delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le incompatibilita' di  cui  al  primo  periodo  si
applicano, altresi', alla carica di  membro  del  Parlamento  europeo
spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24  gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso  il
divieto  di  cumulo  con  ogni  altro  emolumento;  fino  al  momento
dell'esercizio dell'opzione, non  spetta  alcun  trattamento  per  la
carica sopraggiunta.)) 
  4.  All'articolo  7  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi  piu'  di
un ((referendum)) abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi
dell'articolo 34 della legge 25 maggio  1970,  n.  352,  avviene  per
tutti i ((referendum)) abrogativi nella medesima data». 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "1.   Il    trattamento    economico    omnicomprensivo
          annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta
          o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive  ed
          incarichi  di  vertice   o   quali   componenti,   comunque
          denominati, degli  organismi,  enti  e  istituzioni,  anche
          collegiali, di cui all'allegato A,  non  puo'  superare  la
          media ponderata rispetto al PIL degli analoghi  trattamenti
          economici percepiti annualmente dai  titolari  di  omologhe
          cariche  e  incarichi  negli  altri  sei  principali  Stati
          dell'Area  Euro.  Fermo  il  principio  costituzionale   di
          autonomia, per i componenti del Senato della  Repubblica  e
          della Camera dei deputati il costo relativo al  trattamento
          economico  omnicomprensivo   annualmente   corrisposto   in
          funzione della carica ricoperta non puo' superare la  media
          ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai  componenti
          dei Parlamenti nazionali". 
              La legge 24 luglio 2004,  n.  215,  recante  "Norme  in
          materia di  risoluzione  dei  conflitti  di  interessi"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2004, n. 193. 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  della
          citata legge 24 luglio 2004, n. 215: 
              "2. Agli effetti della presente legge per  titolare  di
          cariche di governo si intende il Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari
          di Stato e i commissari straordinari  del  Governo  di  cui
          all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  "Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": 
              "Art. 62.  Decadenza  dalla  carica  di  sindaco  e  di
          presidente della provincia. 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20  dicembre
          1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o
          senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci  dei  comuni
          con popolazione  superiore  ai  20.000  abitanti  e  per  i
          presidenti  delle  province  la  decadenza  dalle   cariche
          elettive ricoperte". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  6  della  legge  24
          gennaio 1979, n. 18 (Elezione  dei  membri  del  Parlamento
          europeo spettanti all'Italia): 
              "Art. 6. La carica di  membro  del  Parlamento  europeo
          spettante all'Italia e' incompatibile con quella di: 
              a) presidente di giunta regionale; 
              b) assessore regionale; 
              b-bis) consigliere regionale; 
              b-ter) presidente di provincia; 
              b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a
          15.000 abitanti. 
              Quando si verifichi una delle incompatibilita'  di  cui
          al comma  precedente,  il  membro  del  Parlamento  europeo
          risultato eletto  deve  dichiarare  all'ufficio  elettorale
          nazionale, entro trenta giorni dalla  proclamazione,  quale
          carica sceglie. 
              Qualora  il  membro  del  Parlamento  europeo  non   vi
          provveda,  l'ufficio  elettorale  nazionale   lo   dichiara
          decaduto e lo  sostituisce  con  il  candidato  che,  nella
          stessa  lista  e   circoscrizione,   segue   immediatamente
          l'ultimo eletto. 
              Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai
          sensi del precedente comma puo' proporre ricorso contro  la
          decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte
          di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a  pena
          di decadenza entro venti giorni dalla  comunicazione  della
          decisione. 
              Si applicano in quanto compatibili le  disposizioni  di
          cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47. 
              In  relazione  ai  membri  di  cui  al  secondo   comma
          dell'articolo 4, si applicano le cause di  incompatibilita'
          previste dalle rispettive disposizioni normative  nazionali
          per l'elezione al Parlamento europeo". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7   del   citato
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 7 Election day 
              1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per
          le elezioni dei sindaci, dei Presidenti  delle  province  e
          delle  regioni,  dei  Consigli  comunali,   provinciali   e
          regionali, del Senato della Repubblica e della  Camera  dei
          deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto  previsto
          dai rispettivi  ordinamenti,  in  un'unica  data  nell'arco
          dell'anno. 
              2. Qualora nel medesimo anno si  svolgano  le  elezioni
          dei membri del Parlamento europeo spettanti  all'Italia  le
          consultazioni di cui al comma 1 si  effettuano  nella  data
          stabilita per le elezioni del Parlamento europeo. 
              2-bis.Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi
          piu' di un referendum  abrogativo,  la  convocazione  degli
          elettori ai sensi dell'articolo 34 della  legge  25  maggio
          1970, n. 352, avviene per  tutti  i  referendum  abrogativi
          nella medesima data". 

        
      
          
Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                               Art. 14 
 
 
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative
                     indennita'. Misure premiali 
 
  1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti  nell'ambito  del
coordinamento della finanza  pubblica,  le  Regioni,  ai  fini  della
collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa  di  cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal  predetto  articolo
20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia  statutaria
e  legislativa,  i  rispettivi  ordinamenti  ai  seguenti   ulteriori
parametri: 
  a) previsione che il numero massimo dei consiglieri  regionali,  ad
esclusione del  Presidente  della  Giunta  regionale,  sia  uguale  o
inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un  milione  di
abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due  milioni  di
abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro  milioni
di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a  sei  milioni
di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni
di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione  superiore  ad  otto
milioni  di  abitanti.  La  riduzione  del  numero  dei   consiglieri
regionali rispetto a  quello  attualmente  previsto  e'  adottata  da
ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e  deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura
regionale successiva a quella della data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  abbiano  un  numero  di   consiglieri   regionali
inferiore a quello  previsto  nella  presente  lettera,  non  possono
aumentarne il numero; 
  b) previsione che il numero massimo degli assessori  regionali  sia
pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio
regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve
essere operata entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna  regione,  dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto; 
  c) riduzione a decorrere dal 1º  gennaio  2012,  in  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,  n.  42,
degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati,  previsti  in
favore dei consiglieri  regionali  entro  il  limite  dell'indennita'
massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come  rideterminata
((ai sensi dell'articolo 13)) del presente decreto; 
  d)  previsione  che  il  trattamento  economico   dei   consiglieri
regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori  del
Consiglio regionale; 
  e) istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di un Collegio dei
revisori dei conti,  quale  organo  di  vigilanza  sulla  regolarita'
contabile, finanziaria ed economica della  gestione  dell'ente;  ((il
Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera  in
raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione  da  un
elenco, i cui iscritti devono  possedere  i  requisiti  previsti  dai
principi contabili internazionali, avere  la  qualifica  di  revisori
legali di cui al decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  ed
essere in  possesso  di  specifica  qualificazione  professionale  in
materia di contabilita' pubblica e gestione economica  e  finanziaria
anche degli enti territoriali, secondo i  criteri  individuati  dalla
Corte dei conti;)) 
  f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima  legislatura
regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, al sistema  previdenziale  contributivo  per  i
consiglieri regionali. 
  2. L'adeguamento ai parametri di cui al  comma  1  da  parte  delle
Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano costituisce condizione per  l'applicazione  dell'articolo  27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle  Regioni  a
statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai  sensi
del citato articolo 27, assicura  il  conseguimento  degli  obiettivi
costituzionali di perequazione e  di  solidarieta',  ed  elemento  di
riferimento per l'applicazione di  misure  premiali  o  sanzionatorie
previste dalla normativa vigente. 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  20  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98: 
              "3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal  comma
          2, risultano collocati nella classe  piu'  virtuosa,  fermo
          l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica  fissati,  a  decorrere
          dall'anno 2012, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
          decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti  locali  di  cui  al
          primo   periodo    conseguono    l'obiettivo    strutturale
          realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di
          cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a  quello
          risultante  dall'applicazione  alle  spese   finali   medie
          2007-2009 della percentuale annua  di  riduzione  stabilita
          per il calcolo dell'obiettivo  2011  dal  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie  di  cui
          al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo  1
          commi 128 e 129 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220.
          Inoltre, il contributo dei predetti enti alla  manovra  per
          l'anno  2012  e'   ridotto   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino  effetti
          negativi, in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,
          superiori a 200 milioni di euro.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti  enti
          locali e regioni),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n. 42: 
              "Art. 3 Interventi urgenti sul contenimento delle spese
          nelle regioni 
              1. Ai fini del coordinamento della finanza  pubblica  e
          per il contenimento della spesa pubblica ciascuna  regione,
          a decorrere  dal  primo  rinnovo  del  consiglio  regionale
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, definisce, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  l'importo  degli  emolumenti  e   delle
          utilita', comunque denominati, ivi compresi l'indennita' di
          funzione, l'indennita' di carica, la  diaria,  il  rimborso
          spese,  a  qualunque  titolo  percepiti   dai   consiglieri
          regionali in virtu' del loro mandato, in modo tale che, ove
          siano maggiori, non  eccedano  complessivamente,  in  alcun
          caso,  l'indennita'  massima  spettante   ai   membri   del
          Parlamento". 
              Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  recante
          "Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga la direttiva 84/253/CEE", e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  27  della  legge  5
          maggio 2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in  materia  di
          federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119  della
          Costituzione): 
              "Art. 27. Coordinamento della finanza delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome 
              1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  degli   statuti
          speciali, concorrono al conseguimento  degli  obiettivi  di
          perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
          e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'
          interno   e   all'assolvimento   degli    obblighi    posti
          dall'ordinamento comunitario, secondo criteri  e  modalita'
          stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
          definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
          entro il termine di trenta mesi stabilito per  l'emanazione
          dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo  il
          principio del graduale superamento del criterio della spesa
          storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m). 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
          della Costituzione, conformemente a quanto  previsto  dall'
          articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
              a) disciplinano il coordinamento tra le  leggi  statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
              b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
          del  sistema  tributario  con  riferimento  alla   potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali; 
              c) individuano forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  mm),  e  alle
          condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d). 
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2
          definiranno le corrispondenti  modalita'  di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore. 
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
              6. La Commissione di cui all'articolo  4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo". 

        
      
          
Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                               Art. 15 
 
 
        Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali 
 
  ((1. (Soppresso).)) 
  ((2. (Soppresso).)) 
  ((3. (Soppresso).)) 
  ((4. (Soppresso).)) 
  5. A decorrere dal primo rinnovo  degli  organi  di  governo  delle
Province successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il numero dei  consiglieri  provinciali  e  degli  assessori
provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto  e'  ridotto  della   meta',   con
arrotondamento all'unita' superiore. 
  ((6. (Soppresso).)) 
  ((7. (Soppresso).)) 

        
      
          
Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                             (( Art. 16 
 
 
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei  comuni
     e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali 
 
  1. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle  spese  degli  enti  territoriali  e  il  migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi  pubblici,  a
decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino
a 1.000 abitanti  esercitano  obbligatoriamente  in  forma  associata
tutte le funzioni amministrative e  tutti  i  servizi  pubblici  loro
spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di
comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio  coincide
integralmente con quello di una o di piu' isole, nonche' al comune di
Campione d'Italia.)) 
  ((2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno facolta' di  aderire
anche comuni con popolazione superiore  a  1.000  abitanti,  al  fine
dell'esercizio in forma associata di tutte le  funzioni  fondamentali
loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad
esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni  di
cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato  decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010. I comuni  di  cui  al  primo  periodo  hanno,  in  alternativa,
facolta' di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti
i servizi pubblici  loro  spettanti  sulla  base  della  legislazione
vigente.)) 
  ((3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi
2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, si  applica  la  disciplina  di  cui  al
presente articolo.)) 
  ((4. Sono affidate all'unione, per conto dei  comuni  che  ne  sono
membri,  la  programmazione  economico-finanziaria  e   la   gestione
contabile di cui alla parte II del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da
essi esercitate per mezzo  dell'unione.  I  comuni  che  sono  membri
dell'unione  concorrono  alla   predisposizione   del   bilancio   di
previsione   dell'unione   per   l'anno   successivo   mediante    la
deliberazione,  da  parte  del  consiglio   comunale,   da   adottare
annualmente, entro il 30 novembre,  di  un  documento  programmatico,
nell'ambito del piano generale di  indirizzo  deliberato  dall'unione
entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento  da  adottare,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per
le riforme per il  federalismo,  sono  disciplinati  il  procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del  documento
programmatico, i poteri  di  vigilanza  sulla  sua  attuazione  e  la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun  comune
e l'unione.)) 
  ((5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in
essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti  alle  funzioni
ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1,  2  e  4,  ferme
restando le disposizioni  di  cui  all'articolo  111  del  codice  di
procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte
le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed  ai  servizi
loro affidati ai sensi dei  commi  1,  2  e  4,  nonche'  i  relativi
rapporti finanziari risultanti dal bilancio.  A  decorrere  dall'anno
2014, le unioni di comuni di  cui  al  comma  1  sono  soggette  alla
disciplina del patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti  locali
prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.)) 
  ((6. Le unioni di cui al comma 1 sono  istituite  in  modo  che  la
complessiva   popolazione   residente   nei   rispettivi   territori,
determinata ai sensi dell'articolo 156, comma  2,  del  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  sia  di  norma
superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i  comuni
che intendono comporre  una  medesima  unione  appartengano  o  siano
appartenuti a comunita' montane. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  ciascuna
regione ha facolta' di individuare diversi limiti demografici.)) 
  ((7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di  cui
al comma 9 e di cui facciano parte uno o piu' comuni con  popolazione
fino a 1.000 abitanti, entro i successivi  quattro  mesi  adeguano  i
rispettivi  ordinamenti  alla  disciplina  delle  unioni  di  cui  al
presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative  di  cui
agli articoli 30 e 31 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di  farne  parte  alla
data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.)) 
  ((8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i  comuni  di
cui  al  comma  1,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  da
adottare,  a   maggioranza   dei   componenti,   conformemente   alle
disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di
aggregazione,  di  identico  contenuto,   per   l'istituzione   della
rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31  dicembre  2012,  la
regione  provvede,  secondo  il  proprio   ordinamento,   a   sancire
l'istituzione  di  tutte  le  unioni  del  proprio  territorio   come
determinate nelle proposte di cui  al  primo  periodo  e  sulla  base
dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora  la
proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle  disposizioni
di cui al presente articolo.)) 
  ((9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti  negli
organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto  2012,
sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino
a 1.000 abitanti che siano parti  della  stessa  unione,  nonche'  in
quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale  unione
tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il  sindaco  ed
il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto.  Ai
consigli  dei  comuni  che  sono  membri  di  tale  unione  competono
esclusivamente  poteri  di  indirizzo  nei  confronti  del  consiglio
dell'unione,  ferme  restando  le  funzioni  normative  che  ad  essi
spettino in riferimento alle  attribuzioni  non  esercitate  mediante
l'unione.)) 
  ((10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono  il  consiglio,
il presidente e la giunta.)) 
  ((11. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci  dei  comuni  che
sono membri  dell'unione  nonche',  in  prima  applicazione,  da  due
consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri  di  cui  al
primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni  dopo  la  data  di
istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i  comuni  che
sono membri dell'unione dai  rispettivi  consigli  comunali,  con  la
garanzia  che  uno  dei  due  appartenga   alle   opposizioni.   Fino
all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12,  primo
periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero  di  abitanti
tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni  di
competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato puo'  stabilire
che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto
contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di  governo
di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato
di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente  il  sistema  di
elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3
della legge 7 giugno 1991, n. 182,  e  successive  modificazioni.  Al
consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del  2000  al  consiglio  comunale,
fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  4  e  9  del  presente
articolo.)) 
  ((12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione  ai
sensi del comma 9, il consiglio e' convocato di diritto ed elegge  il
presidente dell'unione tra i propri componenti.  Al  presidente,  che
dura in carica due anni  e  mezzo  ed  e'  rinnovabile,  spettano  le
competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50  del  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,  ferme  restando
in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione
le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.)) 
  ((13. La giunta dell'unione e'  composta  dal  presidente,  che  la
presiede, e dagli assessori, nominati  dal  medesimo  fra  i  sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta  spettano  le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.)) 
  ((14.  Lo   statuto   dell'unione   individua   le   modalita'   di
funzionamento dei propri  organi  e  ne  disciplina  i  rapporti.  Il
consiglio  adotta  lo  statuto  dell'unione,  con   deliberazione   a
maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni  dalla
data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.)) 
  ((15. Ai consiglieri, al presidente ed agli  assessori  dell'unione
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del  2000,  ed  ai
relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,
rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco  ed  agli  assessori  dei
comuni  aventi  corrispondente   popolazione.   Agli   amministratori
dell'unione che risultino percepire  emolumenti  di  ogni  genere  in
qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
fino  al  momento  dell'esercizio  dell'opzione,  non  spetta   alcun
trattamento per la carica sopraggiunta.)) 
  ((16. L'obbligo di cui  al  comma  1  non  trova  applicazione  nei
riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre  2012,  risultino
esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui  al
medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo  30  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.  Ai
fini di cui al primo periodo, tali comuni  trasmettono  al  Ministero
dell'interno, entro il 15 ottobre 2012,  un'attestazione  comprovante
il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed  efficienza
nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive  attribuzioni.
Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  determinati  contenuti  e  modalita'  delle
attestazioni di cui al secondo periodo.  Il  Ministero  dell'interno,
previa valutazione delle attestazioni ricevute,  adotta  con  proprio
decreto, da pubblicare entro il 30 novembre  2012  nel  proprio  sito
internet,  l'elenco  dei  comuni  obbligati  e  di  quelli   esentati
dall'obbligo di cui al comma 1.)) 
  ((17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun  consiglio  comunale
successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto:)) 
  (( a) per i comuni  con  popolazione  fino  a  1.000  abitanti,  il
consiglio comunale  e'  composto,  oltre  che  dal  sindaco,  da  sei
consiglieri;)) 
  (( b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal  sindaco,
da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'  stabilito
in due;)) 
  (( c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che  dal  sindaco,
da  sette  consiglieri  ed  il  numero  massimo  degli  assessori  e'
stabilito in tre;)) 
  (( d) per i comuni con popolazione  superiore  a  5.000  e  fino  a
10.000 abitanti, il consiglio comunale e'  composto,  oltre  che  dal
sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito in quattro.)) 
  ((18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri  dei
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili  le
disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono  altresi'  applicabili,
con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui
all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 267 del 2000.)) 
  ((19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le  parole:  «previsti  dal
regolamento»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e,  nei   comuni   con
popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in  un
arco  temporale  non  coincidente  con   l'orario   di   lavoro   dei
partecipanti».)) 
  ((20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n.  267  del  2000,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
le riunioni della  giunta  si  tengono  preferibilmente  in  un  arco
temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».)) 
  ((21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo  n.  267  del  2000,  le  parole:  «per  l'intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite
dalle  seguenti:  «per  il  tempo  strettamente  necessario  per   la
partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi  consigli  e  per  il
raggiungimento del luogo di suo svolgimento».)) 
  ((22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  le
parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi  le  isole  monocomune»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «superiore  a  1.000  e  fino  a  5.000
abitanti, esclusi i comuni il cui territorio  coincide  integralmente
con quello di una o di piu' isole».)) 
  ((23. All'articolo 2, comma 7, del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono  sostituite  dalle
seguenti: «i comuni il  cui  territorio  coincide  integralmente  con
quello di una o di piu' isole».)) 
  ((24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del  citato  decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero
degli abitanti del comune demograficamente piu'  piccolo  tra  quelli
associati» sono sostituite dalle seguenti:  «10.000  abitanti,  salvo
diverso limite demografico individuato dalla regione entro  due  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138»;  al  medesimo  comma  31,  la
lettera  c)  e'  abrogata  e  la  lettera  b)  e'  sostituita   dalla
seguente:)) 
  ((«b) entro il 31  dicembre  2012  con  riguardo  a  tutte  le  sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009».)) 
  ((25. A  decorrere  dal  primo  rinnovo  dell'organo  di  revisione
successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante  estrazione
da un elenco nel  quale  possono  essere  inseriti,  a  richiesta,  i
soggetti iscritti, a livello regionale,  nel  Registro  dei  revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  nonche'
gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti  e  degli  esperti
contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   criteri   per
l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo  periodo,
nel rispetto dei seguenti principi:)) 
  a) ((rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli albi
e registri  di  cui  al  presente  comma  e  popolazione  di  ciascun
comune;)) 
  b)  ((previsione  della   necessita',   ai   fini   dell'iscrizione
nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza  avanzato
richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti
locali;)) 
  c) ((possesso di specifica qualificazione professionale in  materia
di contabilita' pubblica e gestione  economica  e  finanziaria  degli
enti pubblici territoriali.)) 
  ((26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di  governo
degli enti locali  sono  elencate,  per  ciascun  anno,  in  apposito
prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227  del  citato
testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  Tale
prospetto e' trasmesso alla  sezione  regionale  di  controllo  della
Corte   dei   conti   ed   e'   pubblicato,   entro   dieci    giorni
dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.
Con atto di  natura  non  regolamentare,  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo  3
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, adotta uno schema tipo  del  prospetto  di  cui  al
primo periodo.)) 
  ((27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del  citato  decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma  32,
le parole «31 dicembre 2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2012».)) 
  ((28. Al fine di verificare il  perseguimento  degli  obiettivi  di
semplificazione e di  riduzione  delle  spese  da  parte  degli  enti
locali, il prefetto accerta che  gli  enti  territoriali  interessati
abbiano  attuato,  entro  i  termini   stabiliti,   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 186, lettera e)  ,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo  14,  comma
32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010,  come  da
ultimo modificato dal comma 27 del presente  articolo.  Nel  caso  in
cui, all'esito  dell'accertamento,  il  prefetto  rilevi  la  mancata
attuazione di quanto previsto dalle  disposizioni  di  cui  al  primo
periodo, assegna agli enti inadempienti un termine  perentorio  entro
il  quale  provvedere.  Decorso  inutilmente  detto  termine,   fermo
restando quanto previsto  dal  secondo  periodo,  trova  applicazione
l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.)) 
  ((29. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42.)) 
  ((30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni  di  cui  al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.)) 
  ((31. A  decorrere  dall'anno  2013,  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  patto  di  stabilita'  interno  per  i  comuni   trovano
applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore
a 1.000 abitanti)) 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 32. Unioni di comuni. 
              1. Le unioni di comuni sono enti locali  costituiti  da
          due o piu'  comuni  di  norma  contermini,  allo  scopo  di
          esercitare congiuntamente una  pluralita'  di  funzioni  di
          loro competenza. 
              2. L'atto costitutivo e  lo  statuto  dell'unione  sono
          approvati dai  consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le
          procedure e  la  maggioranza  richieste  per  le  modifiche
          statutarie. Lo statuto individua gli organi  dell'unione  e
          le modalita' per la loro costituzione e individua  altresi'
          le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 
              3. Lo statuto deve  comunque  prevedere  il  presidente
          dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni  interessati  e
          deve prevedere che altri organi siano formati da componenti
          delle  giunte  e  dei  consigli   dei   comuni   associati,
          garantendo la rappresentanza delle minoranze. 
              4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina
          della propria  organizzazione,  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
          con i comuni. 
              5. Alle  unioni  di  comuni  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, i  principi  previsti  per  l'ordinamento  dei
          comuni. Si applicano, in particolare, le norme  in  materia
          di composizione degli organi  dei  comuni;  il  numero  dei
          componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti
          previsti per i comuni di dimensioni pari  alla  popolazione
          complessiva dell'ente. Alle unioni competono  gli  introiti
          derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai  contributi  sui
          servizi ad esse affidati". 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  28,  29,  30  e  31
          dell'articolo 14 del citato decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, come modificati dalla presente legge: 
              "28. Le  funzioni  fondamentali  dei  comuni,  previste
          dall'articolo 21, comma 3, della citata  legge  n.  42  del
          2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
          attraverso convenzione o unione, da parte  dei  comuni  con
          popolazione superiore a 1.000  e  fino  a  5.000  abitanti,
          esclusi i comuni il cui territorio  coincide  integralmente
          con quello di una o di piu' isoleed il comune  di  Campione
          d'Italia. Tali funzioni sono  obbligatoriamente  esercitate
          in forma associata, attraverso  convenzione  o  unione,  da
          parte  dei  comuni,  appartenenti  o  gia'  appartenuti   a
          comunita' montane, con popolazione  stabilita  dalla  legge
          regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. 
              29. I comuni  non  possono  svolgere  singolarmente  le
          funzioni  fondamentali  svolte  in  forma   associata.   La
          medesima funzione non puo' essere svolta  da  piu'  di  una
          forma associativa. 
              30. La regione, nelle materie di cui all'articolo  117,
          commi terzo e quarto,  della  Costituzione,  individua  con
          propria  legge,   previa   concertazione   con   i   comuni
          interessati  nell'ambito  del  Consiglio  delle   autonomie
          locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea  per
          area   geografica   per   lo    svolgimento,    in    forma
          obbligatoriamente  associata  da  parte  dei   comuni   con
          dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,  delle
          funzioni fondamentali di  cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della legge 5 maggio 2009, n. 42,  secondo  i  principi  di
          economicita', di efficienza e  di  riduzione  delle  spese,
          fermo restando quanto stabilito dal comma 28  del  presente
          articolo. Nell'ambito della normativa  regionale  i  comuni
          avviano l'esercizio delle funzioni  fondamentali  in  forma
          associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
          I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di
          abitanti   superiore   a   100.000   non   sono   obbligati
          all'esercizio delle funzioni in forma associata. 
              31. Il limite  demografico  minimo  che  l'insieme  dei
          comuni  che  sono  tenuti   ad   esercitare   le   funzioni
          fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato
          in  10.000  abitanti,  salvo  diverso  limite   demografico
          individuato dalla regione entro  due  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
          decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138  con  delibera  della
          Giunta  regionale.  I   comuni   assicurano   comunque   il
          completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui  ai
          commi da 26 a 30 del presente articolo: 
              a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due
          delle  funzioni  fondamentali  loro  spettanti,   da   essi
          individuate tra quelle di cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
              b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo  a  tutte  le
          sei  funzioni  fondamentali   loro   spettanti   ai   sensi
          dell'articolo 21, comma 3, della citata  legge  n.  42  del
          2009". 
              Si riporta il testo della parte II del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Parte seconda - Ordinamento finanziario e contabile". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). ". 
              Si riporta il testo dell'articolo  111  del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 111. Successione a titolo particolare nel diritto
          controverso. 
              Se nel corso del processo  si  trasferisce  il  diritto
          controverso per atto tra  vivi  a  titolo  particolare,  il
          processo prosegue tra le parti originarie. 
              Se il trasferimento  a  titolo  particolare  avviene  a
          causa di morte, il processo e'  proseguito  dal  successore
          universale o in suo confronto. 
              In ogni caso il successore a  titolo  particolare  puo'
          intervenire o essere chiamato nel processo e, se  le  altre
          parti vi consentono, l'alienante o il successore universale
          puo' esserne estromesso. 
              La sentenza pronunciata  contro  questi  ultimi  spiega
          sempre i suoi effetti anche contro il successore  a  titolo
          particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le  norme
          sull'acquisto  in   buona   fede   dei   mobili   e   sulla
          trascrizione". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  156  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre
          leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi
          erariali di qualsiasi natura,  nonche'  all'inclusione  nel
          sistema di tesoreria unica di cui  alla  legge  29  ottobre
          1984, n. 720, alla disciplina del dissesto  finanziario  ed
          alla  disciplina  dei  revisori  dei  conti,  che  facciano
          riferimento alla popolazione, vanno  interpretate,  se  non
          diversamente disciplinato, come concernenti la  popolazione
          residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente
          per le province ed i comuni secondo  i  dati  dell'Istituto
          nazionale di statistica, ovvero secondo i  dati  dell'Uncem
          per le comunita' montane. Per  le  comunita'  montane  e  i
          comuni  di   nuova   istituzione   si   utilizza   l'ultima
          popolazione disponibile". 
              Si riporta il testo degli articoli 30 e 31  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 30. Convenzioni. 
              1. Al fine di svolgere in modo  coordinato  funzioni  e
          servizi determinati, gli enti locali possono stipulare  tra
          loro apposite convenzioni. 
              2. Le convenzioni devono stabilire i fini,  la  durata,
          le forme di consultazione degli  enti  contraenti,  i  loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
              3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
          servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato  e  la
          Regione,  nelle  materie  di  propria  competenza,  possono
          prevedere  forme  di  convenzione  obbligatoria  fra   enti
          locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 
              4. Le convenzioni di cui al presente  articolo  possono
          prevedere anche  la  costituzione  di  uffici  comuni,  che
          operano con personale distaccato dagli  enti  partecipanti,
          ai quali affidare l'esercizio delle funzioni  pubbliche  in
          luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
          di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo  a
          favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
          enti deleganti. 
              31. Consorzi 
              1. Gli enti locali per la gestione associata di  uno  o
          piu' servizi e l'esercizio associato  di  funzioni  possono
          costituire un consorzio secondo le norme  previste  per  le
          aziende  speciali  di  cui  all'articolo  114,  in   quanto
          compatibili. Al consorzio possono  partecipare  altri  enti
          pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi
          alle quali sono soggetti. 
              2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a
          maggioranza assoluta  dei  componenti  una  convenzione  ai
          sensi  dell'articolo  30,  unitamente  allo   statuto   del
          consorzio. 
              3. In particolare la convenzione deve  disciplinare  le
          nomine   e   le   competenze   degli   organi    consortili
          coerentemente a  quanto  disposto  dai  commi  8,  9  e  10
          dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e
          prevedere la trasmissione, agli enti aderenti,  degli  atti
          fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
          convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la  nomina
          e le funzioni degli organi consortili. 
              4. Salvo quanto  previsto  dalla  convenzione  e  dallo
          statuto per i consorzi, ai quali partecipano  a  mezzo  dei
          rispettivi rappresentanti legali anche enti  diversi  dagli
          enti locali, l'assemblea  del  consorzio  e'  composta  dai
          rappresentanti  degli  enti  associati  nella  persona  del
          sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
          responsabilita' pari alla quota di  partecipazione  fissata
          dalla convenzione e dallo statuto. 
              5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
          ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 
              6.  Tra  gli  stessi  enti  locali  non   puo'   essere
          costituito piu' di un consorzio. 
              7. In caso di rilevante interesse  pubblico,  la  legge
          dello Stato puo'  prevedere  la  costituzione  di  consorzi
          obbligatori  per  l'esercizio  di  determinate  funzioni  e
          servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
          regionali. 
              8.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita'   di   cui
          all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le
          aziende speciali". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  legge  7
          giugno  1991,  n.  182  (Norme  per  lo  svolgimento  delle
          elezioni   dei    consigli    provinciali,    comunali    e
          circoscrizionali): 
              "Art. 3. 1. La data per lo svolgimento  delle  elezioni
          di cui  agli  articoli  1  e  2  e'  fissata  dal  Ministro
          dell'interno  non  oltre  il   cinquantacinquesimo   giorno
          precedente  quello  della  votazione   ed   e'   comunicata
          immediatamente  ai   prefetti   perche'   provvedano   alla
          convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti  di  loro
          competenza previsti dalla legge". 
              Il citato decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000,  n.  227,
          S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della
          provincia. 
              1. Il sindaco e il presidente della provincia sono  gli
          organi responsabili dell'amministrazione del comune e della
          provincia. 
              2.  Il  sindaco  e  il   presidente   della   provincia
          rappresentano l'ente, convocano  e  presiedono  la  Giunta,
          nonche' il consiglio quando non e' previsto  il  presidente
          del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
          e degli uffici e all'esecuzione degli atti. 
              3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo   107   essi
          esercitano le funzioni loro attribuite dalle  leggi,  dallo
          statuto  e  dai  regolamenti   e   sovrintendono   altresi'
          all'espletamento  delle  funzioni   statali   e   regionali
          attribuite o delegate al comune e alla provincia. 
              4. Il  sindaco  esercita  altresi'  le  altre  funzioni
          attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste
          da specifiche disposizioni di legge. 
              5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o  di
          igiene  pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale   le
          ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
          quale rappresentante della comunita'  locale.  Negli  altri
          casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza,  ivi  compresa
          la costituzione  di  centri  e  organismi  di  referenza  o
          assistenza, spetta allo Stato o  alle  regioni  in  ragione
          della   dimensione    dell'emergenza    e    dell'eventuale
          interessamento di piu' ambiti territoriali regionali. 
              6. In caso di emergenza che interessi il territorio  di
          piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie  fino
          a quando non intervengano i soggetti  competenti  ai  sensi
          del precedente comma. 
              7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza,  sulla
          base degli indirizzi  espressi  dal  consiglio  comunale  e
          nell'ambito  dei  criteri  eventualmente   indicati   dalla
          Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
          esercizi e dei servizi pubblici, nonche',  d'intesa  con  i
          responsabili     territorialmente     competenti      delle
          amministrazioni  interessate,  gli  orari  di  apertura  al
          pubblico degli uffici pubblici localizzati nel  territorio,
          al fine di armonizzare l'espletamento dei  servizi  con  le
          esigenze complessive e generali degli utenti. 
              8. Sulla base degli indirizzi stabiliti  dal  consiglio
          il sindaco e il presidente della provincia provvedono  alla
          nomina, alla designazione e alla revoca dei  rappresentanti
          del comune  e  della  provincia  presso  enti,  aziende  ed
          istituzioni. 
              9. Tutte le nomine e  le  designazioni  debbono  essere
          effettuate entro  quarantacinque  giorni  dall'insediamento
          ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
          In mancanza, il comitato regionale di  controllo  adotta  i
          provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136. 
              10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
          i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono  e
          definiscono  gli  incarichi  dirigenziali   e   quelli   di
          collaborazione esterna secondo le modalita'  ed  i  criteri
          stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai  rispettivi
          statuti e regolamenti comunali e provinciali 
              11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
          davanti al consiglio,  nella  seduta  di  insediamento,  il
          giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 
              12. Distintivo del sindaco e' la fascia  tricolore  con
          lo stemma della Repubblica  e  lo  stemma  del  comune,  da
          portarsi  a  tracolla.  Distintivo  del  presidente   della
          provincia e' una fascia di colore  azzurro  con  lo  stemma
          della Repubblica e lo stemma della  propria  provincia,  da
          portare a tracolla". 
              Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art  54.  Attribuzioni  del  sindaco  nei  servizi  di
          competenza statale. 
              1.   Il   sindaco,   quale   ufficiale   del   Governo,
          sovrintende: 
              a) all'emanazione degli atti che  gli  sono  attribuiti
          dalla legge e  dai  regolamenti  in  materia  di  ordine  e
          sicurezza pubblica; 
              b) allo svolgimento delle  funzioni  affidategli  dalla
          legge  in  materia  di  pubblica  sicurezza  e  di  polizia
          giudiziaria; 
              c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare  la
          sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente
          il prefetto. 
              2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui  al
          comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
          polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
          delle direttive di  coordinamento  impartite  dal  Ministro
          dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza. 
              3.   Il   sindaco,   quale   ufficiale   del   Governo,
          sovrintende, altresi', alla tenuta dei  registri  di  stato
          civile e di popolazione  e  agli  adempimenti  demandatigli
          dalle leggi in materia elettorale, di leva  militare  e  di
          statistica. 
              4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta  con
          atto motivato provvedimenti, anche contingibili  e  urgenti
          nel rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento,  al
          fine  di  prevenire  e  di  eliminare  gravi  pericoli  che
          minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.  I
          provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
          comunicati al prefetto anche ai fini della  predisposizione
          degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 
              4-bis.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di
          cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento  alle  definizioni
          relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana. 
              5. Qualora i  provvedimenti  adottati  dai  sindaci  ai
          sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze  sull'ordinata
          convivenza  delle  popolazioni  dei   comuni   contigui   o
          limitrofi, il prefetto indice un'apposita  conferenza  alla
          quale prendono parte i sindaci interessati,  il  presidente
          della provincia e,  qualora  ritenuto  opportuno,  soggetti
          pubblici e  privati  dell'ambito  territoriale  interessato
          dall'intervento. 
              5-bis. Il sindaco segnala  alle  competenti  autorita',
          giudiziaria  o  di  pubblica   sicurezza,   la   condizione
          irregolare dello straniero o del cittadino appartenente  ad
          uno Stato membro  dell'Unione  europea,  per  la  eventuale
          adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento
          dal territorio dello Stato. 
              6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
          l'inquinamento atmosferico  o  acustico,  ovvero  quando  a
          causa   di   circostanze   straordinarie   si   verifichino
          particolari  necessita'  dell'utenza  o   per   motivi   di
          sicurezza urbana, il  sindaco  puo'  modificare  gli  orari
          degli esercizi commerciali, dei  pubblici  esercizi  e  dei
          servizi pubblici,  nonche',  d'intesa  con  i  responsabili
          territorialmente    competenti    delle     amministrazioni
          interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
          pubblici   localizzati   nel   territorio,   adottando    i
          provvedimenti di cui al comma 4. 
              7. Se l'ordinanza adottata ai  sensi  del  comma  4  e'
          rivolta a persone  determinate  e  queste  non  ottemperano
          all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere  d'ufficio
          a spese degli interessati,  senza  pregiudizio  dell'azione
          penale per i reati in cui siano incorsi. 
              8.  Chi  sostituisce  il  sindaco  esercita  anche   le
          funzioni di cui al presente articolo. 
              9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti
          adottati dai sindaci ai sensi  del  presente  articolo,  il
          prefetto,  ove  le  ritenga  necessarie,   dispone,   fermo
          restando quanto previsto dal secondo periodo del  comma  4,
          le misure adeguate per assicurare il concorso  delle  Forze
          di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui  al  presente
          articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni  per
          accertare il regolare  svolgimento  dei  compiti  affidati,
          nonche' per l'acquisizione di dati e  notizie  interessanti
          altri servizi di carattere generale. 
              10. Nelle materie previste dai commi  1  e  3,  nonche'
          dall'articolo  14,  il  sindaco,  previa  comunicazione  al
          prefetto, puo'  delegare  l'esercizio  delle  funzioni  ivi
          indicate al presidente del consiglio circoscrizionale;  ove
          non siano costituiti gli organi di decentramento  comunale,
          il sindaco  puo'  conferire  la  delega  a  un  consigliere
          comunale per l'esercizio delle  funzioni  nei  quartieri  e
          nelle frazioni. 
              11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1,  3  e  4,  nel
          caso  di  inerzia  del   sindaco   o   del   suo   delegato
          nell'esercizio delle funzioni previste  dal  comma  10,  il
          prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento. 
              12. Il Ministro  dell'interno  puo'  adottare  atti  di
          indirizzo  per  l'esercizio  delle  funzioni  previste  dal
          presente articolo da parte del sindaco". 
              Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 48. Competenze delle giunte. 
              1.  La  Giunta  collabora  con  il  sindaco  o  con  il
          presidente della provincia nel governo del comune  o  della
          provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 
              2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai  sensi
          dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi
          di  governo,  che  non  siano  riservati  dalla  legge   al
          consiglio e che non  ricadano  nelle  competenze,  previste
          dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o  del  presidente
          della provincia o degli organi di decentramento;  collabora
          con  il  sindaco  e  con  il  presidente  della   provincia
          nell'attuazione degli  indirizzi  generali  del  consiglio;
          riferisce annualmente al consiglio sulla propria  attivita'
          e svolge attivita' propositive e di impulso  nei  confronti
          dello stesso. 
              3. E', altresi', di competenza della Giunta  l'adozione
          dei  regolamenti  sull'ordinamento  degli  uffici   e   dei
          servizi, nel rispetto dei criteri  generali  stabiliti  dal
          consiglio". 
              Si riporta il testo degli articoli 82 e 86  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 82. Indennita'. 
              1. Il decreto di cui al comma 8 del  presente  articolo
          determina una indennita' di funzione,  nei  limiti  fissati
          dal presente articolo, per il sindaco, il presidente  della
          provincia, il sindaco metropolitano,  il  presidente  della
          comunita'    montana,    i    presidenti    dei    consigli
          circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia,  i
          presidenti dei consigli comunali e provinciali,  nonche'  i
          componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste
          delle loro  articolazioni,  delle  province,  delle  citta'
          metropolitane, delle comunita'  montane,  delle  unioni  di
          comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale  indennita'  e'
          dimezzata per  i  lavoratori  dipendenti  che  non  abbiano
          richiesto l'aspettativa. 
              2. I consiglieri comunali e provinciali  hanno  diritto
          di percepire, nei limiti  fissati  dal  presente  capo,  un
          gettone di presenza per  la  partecipazione  a  consigli  e
          commissioni.   In   nessun   caso   l'ammontare   percepito
          nell'ambito di un mese  da  un  consigliere  puo'  superare
          l'importo  pari  ad  un  quarto   dell'indennita'   massima
          prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base  al
          decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta  ai
          consiglieri circoscrizionali ad eccezione  dei  consiglieri
          circoscrizionali delle citta'  metropolitane  per  i  quali
          l'ammontare del  gettone  di  presenza  non  puo'  superare
          l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
          rispettivo presidente. In nessun caso gli  oneri  a  carico
          dei predetti enti per i permessi retribuiti dei  lavoratori
          dipendenti da privati o da enti pubblici economici  possono
          mensilmente    superare,    per     ciascun     consigliere
          circoscrizionale,   l'importo    pari    ad    un    quarto
          dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente. 
              3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme  relative
          al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le  indennita'
          di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai  redditi  da
          lavoro di qualsiasi natura. 
              4. 
              5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
          non sono tra loro cumulabili.  L'interessato  opta  per  la
          percezione di  una  delle  due  indennita'  ovvero  per  la
          percezione del 50 per cento di ciascuna. 
              6. 
              7.  Agli  amministratori  ai  quali  viene  corrisposta
          l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non  e'
          dovuto alcun gettone per la partecipazione a  sedute  degli
          organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
          di  quell'organo  costituiscono  articolazioni  interne  ed
          esterne. 
              8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di presenza di cui al  presente  articolo  e'  determinata,
          senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri. 
              a)  equiparazione  del  trattamento  per  categorie  di
          amministratori; 
              b) articolazione delle indennita' in  rapporto  con  la
          dimensione  demografica  degli  enti,  tenuto  conto  delle
          fluttuazioni   stagionali    della    popolazione,    della
          percentuale delle entrate  proprie  dell'ente  rispetto  al
          totale delle entrate, nonche' dell'ammontare  del  bilancio
          di parte corrente; 
              c)  articolazione  dell'indennita'  di   funzione   dei
          presidenti dei  consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei  vice
          presidenti delle province,  degli  assessori,  in  rapporto
          alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per  il
          presidente della provincia. Al presidente e agli  assessori
          delle unioni di comuni, dei  consorzi  fra  enti  locali  e
          delle comunita' montane sono attribuite  le  indennita'  di
          funzione  nella   misura   massima   del   50   per   cento
          dell'indennita' prevista per un comune  avente  popolazione
          pari alla popolazione dell'unione di comuni, del  consorzio
          fra enti locali o alla popolazione montana della  comunita'
          montana; 
              d) definizione di speciali indennita' di  funzione  per
          gli amministratori delle citta' metropolitane in  relazione
          alle particolari funzioni ad esse assegnate; 
              e). 
              f)  previsione  dell'integrazione  dell'indennita'  dei
          sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato,  con
          una somma pari a  una  indennita'  mensile,  spettante  per
          ciascun anno di mandato. 
              9.  Su  richiesta  della  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali  si  puo'  procedere  alla  revisione  del
          decreto ministeriale di cui al  comma  8  con  la  medesima
          procedura ivi indicata. 
              10. Il decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  8  e'
          rinnovato ogni tre  anni  ai  fini  dell'adeguamento  della
          misura delle indennita' e dei  gettoni  di  presenza  sulla
          base  della  media  degli  indici  annuali  dell'ISTAT   di
          variazione del costo della  vita  applicando,  alle  misure
          stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
          nel biennio nell'indice  dei  prezzi  al  consumo  rilevata
          dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  relativa
          al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
          del biennio. 
              11.  La  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  e'
          comunque  subordinata  alla  effettiva  partecipazione  del
          consigliere a consigli e  commissioni;  il  regolamento  ne
          stabilisce termini e modalita'". 
              "86. Oneri previdenziali, assistenziali e  assicurativi
          e disposizioni fiscali e assicurative. 
              1. L'amministrazione locale prevede a  proprio  carico,
          dandone comunicazione tempestiva ai datori  di  lavoro,  il
          versamento  degli  oneri  assistenziali,  previdenziali   e
          assicurativi ai rispettivi istituti per i  sindaci,  per  i
          presidenti di provincia,  per  i  presidenti  di  comunita'
          montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali,
          per gli assessori  provinciali  e  per  gli  assessori  dei
          comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,  per  i
          presidenti  dei  consigli  dei   comuni   con   popolazione
          superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei  consigli
          provinciali  che  siano  collocati   in   aspettativa   non
          retribuita ai sensi del presente testo unico.  La  medesima
          disposizione si  applica  per  i  presidenti  dei  consigli
          circoscrizionali nei casi in cui il  comune  abbia  attuato
          nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e
          per  i  presidenti  delle  aziende  anche  consortili  fino
          all'approvazione  della  riforma  in  materia  di   servizi
          pubblici locali che si trovino  nelle  condizioni  previste
          dall'articolo 81. 
              2. Agli amministratori locali che non siano  lavoratori
          dipendenti e che rivestano le cariche di  cui  al  comma  1
          l'amministrazione  locale  provvede,  allo  stesso   titolo
          previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria
          annuale,  versata  per  quote  mensili.  Con  decreto   dei
          Ministri  dell'interno,  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale e del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica sono stabiliti i criteri  per  la  determinazione
          delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per
          i  lavoratori   dipendenti,   da   conferire   alla   forma
          pensionistica presso la quale il soggetto  era  iscritto  o
          continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. 
              3.  L'amministrazione  locale  provvede,  altresi',   a
          rimborsare  al  datore  di  lavoro  la  quota  annuale   di
          accantonamento per l'indennita' di fine  rapporto  entro  i
          limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua  da
          parte  dell'ente  e  per  l'eventuale  residuo   da   parte
          dell'amministratore. 
              4. Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26,  comma
          1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              5. I comuni, le  province,  le  comunita'  montane,  le
          unioni di comuni e  i  consorzi  fra  enti  locali  possono
          assicurare  i  propri  amministratori   contro   i   rischi
          conseguenti all'espletamento del loro mandato. 
              6.  Al  fine  di  conferire  certezza  alla   posizione
          previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari  dei
          benefici di  cui  al  comma  1  e'  consentita  l'eventuale
          ripetizione  degli  oneri  assicurativi,  assistenziali   e
          previdenziali,  entro  cinque  anni  dalla  data  del  loro
          versamento, se precedente alla data di  entrata  in  vigore
          della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed  entro  tre  anni  se
          successiva". 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  77  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 77. Definizione di amministratore locale. 
              1. La Repubblica tutela il diritto  di  ogni  cittadino
          chiamato    a    ricoprire    cariche    pubbliche    nelle
          amministrazioni degli enti locali ad espletare il  mandato,
          disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari
          ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi  e
          nei limiti previsti dalla legge. 
              2.  Il  presente  capo  disciplina  il   regime   delle
          aspettative,  dei  permessi  e   delle   indennita'   degli
          amministratori degli enti  locali.  Per  amministratori  si
          intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
          metropolitani, i presidenti delle province,  i  consiglieri
          dei  comuni  anche  metropolitani  e  delle   province,   i
          componenti   delle   giunte   comunali,   metropolitane   e
          provinciali,   i   presidenti   dei   consigli    comunali,
          metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri  e
          gli assessori delle comunita' montane, i  componenti  degli
          organi delle unioni di  comuni  e  dei  consorzi  fra  enti
          locali,   nonche'   i   componenti    degli    organi    di
          decentramento". 
              Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 80. Oneri per permessi retribuiti. 
              1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e  4
          dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore  dal  datore
          di  lavoro.  Gli  oneri  per  i  permessi  retribuiti   dei
          lavoratori  dipendenti  da  privati  o  da  enti   pubblici
          economici sono a  carico  dell'ente  presso  il  quale  gli
          stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche  di  cui
          all'articolo  79.  L'ente,  su  richiesta  documentata  del
          datore di lavoro,  e'  tenuto  a  rimborsare  quanto  dallo
          stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni,  per
          le ore o giornate di effettiva assenza del  lavoratore.  Il
          rimborso viene effettuato  dall'ente  entro  trenta  giorni
          dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta
          sul valore aggiunto ai sensi  dell'articolo  8,  comma  35,
          della legge 11 marzo 1988, n. 67". 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  38  del
          citato decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "7. Le sedute del consiglio e  delle  commissioni  sono
          pubbliche salvi i casi  previsti  dal  regolamento  e,  nei
          comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,  si  tengono
          preferibilmente in un arco temporale  non  coincidente  con
          l'orario di lavoro dei partecipanti". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  48  del
          citato decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "1. La  Giunta  collabora  con  il  sindaco  o  con  il
          presidente della provincia nel governo del comune  o  della
          provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei
          comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le  riunioni
          della  giunta  si  tengono  preferibilmente  in   un   arco
          temporale  non  coincidente  con  l'orario  di  lavoro  dei
          partecipanti". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  79  del
          citato decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come
          modificato dalla presente legge: 
              1.  I  lavoratori  dipendenti,  pubblici   e   privati,
          componenti    dei    consigli    comunali,     provinciali,
          metropolitani, delle comunita' montane e  delle  unioni  di
          comuni, nonche' dei consigli  circoscrizionali  dei  comuni
          con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto
          di  assentarsi  dal  servizio  per  il  tempo  strettamente
          necessario per la  partecipazione  a  ciascuna  seduta  dei
          rispettivi consigli e per il raggiungimento  del  luogo  di
          suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano  in
          orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto  di  non
          riprendere  il  lavoro  prima  delle  ore  8   del   giorno
          successivo; nel caso  in  cui  i  lavori  dei  consigli  si
          protraggano  oltre  la   mezzanotte,   hanno   diritto   di
          assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo fiscale municipale), come modificato
          dalla presente legge: 
              "7.  Previo  accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi  dell'articolo  9
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
          al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
          al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune  ove
          sono ubicati  gli  immobili  oggetto  di  imposizione.  Nel
          riparto si tiene conto della determinazione dei  fabbisogni
          standard, ove effettuata,  nonche',  sino  al  2013,  anche
          della necessita' che una quota pari al 30 per  cento  della
          dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in  base
          al numero dei residenti. Ai fini della  determinazione  del
          Fondo sperimentale di cui al comma 3  non  si  tiene  conto
          delle  variazioni  di   gettito   prodotte   dall'esercizio
          dell'autonomia  tributaria.  Ai  fini  del   raggiungimento
          dell'accordo  lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso   alla
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  entro  il  15
          ottobre. In caso di mancato accordo entro  il  30  novembre
          dell'anno precedente, il decreto di cui  al  primo  periodo
          puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
          del presente provvedimento, il termine per l'accordo  scade
          il quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
          forma  associata  le   funzioni   fondamentali   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per i comuni  il  cui
          territorio coincide integralmente con quello di una o  piu'
          isole sono, in ogni caso, stabilite  modalita'  di  riparto
          differenziate,   forfettizzate   e   semplificate,   idonee
          comunque ad assicurare che sia  ripartita,  in  favore  dei
          predetti enti, una quota non  inferiore  al  20  per  cento
          della dotazione del fondo al netto della quota del  30  per
          cento di cui al secondo periodo del presente comma". 
              Per il riferimento normativo al decreto legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, vedasi in note all'articolo 14. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  227  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 227. Rendiconto della gestione. 
              1. La dimostrazione dei risultati di  gestione  avviene
          mediante il rendiconto, il quale  comprende  il  conto  del
          bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. 
              2. Il rendiconto e' deliberato  dall'organo  consiliare
          dell'ente entro il 30 aprile dell'anno  successivo,  tenuto
          motivatamente  conto   della   relazione   dell'organo   di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal  regolamento.  Il  rendiconto  deliberato  e'   inviato
          all'organo  regionale  di  controllo  ai  sensi  e  con  le
          modalita' di cui all'articolo 133. 
              3. Per le province, le citta' metropolitane,  i  comuni
          con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i  cui
          rendiconti si  chiudono  in  disavanzo  ovvero  rechino  la
          indicazione di debiti  fuori  bilancio,  il  rendiconto  e'
          presentato alla Sezione Enti locali della Corte  dei  conti
          per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge  22
          dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1982, n. 51, e  successive  modifiche  ed
          integrazioni. 
              4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e
          7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento
          dei  conti  pubblici,  la  Sezione   Enti   locali   potra'
          richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali. 
              5. Sono allegati al rendiconto: 
              a)  la   relazione   dell'organo   esecutivo   di   cui
          all'articolo 151, comma 6; 
              b)  la  relazione  dei  revisori  dei  conti   di   cui
          all'articolo 239, comma 1, lettera d); 
              c) l'elenco dei residui attivi e passivi  distinti  per
          anno di provenienza. 
              6. Gli  enti  locali  di  cui  all'articolo  2  inviano
          telematicamente alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto
          completo di allegati, le informazioni relative al  rispetto
          del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati  del
          conto  preventivo  e   consuntivo.   Tempi,   modalita'   e
          protocollo di comunicazione per la trasmissione  telematica
          dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   la
          Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte  dei
          conti". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo  28  agosto   1997,   n.   281(Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art.3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive". 
              Si riporta il testo del comma 32 dell'articolo  14  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato
          dalla presente legge: 
              "32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28  e
          29, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  i  comuni  con
          popolazione  inferiore  a  30.000  abitanti   non   possono
          costituire societa'. Entro il 31  dicembre  2012  i  comuni
          mettono in liquidazione le societa'  gia'  costituite  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  ovvero  ne
          cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
          periodo non si applicano ai comuni con popolazione  fino  a
          30.000  abitanti  nel  caso  in  cui   le   societa'   gia'
          costituite: 
              a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio  in  utile
          negli ultimi tre esercizi; 
              b)  non  abbiano  subito,  nei   precedenti   esercizi,
          riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; 
              c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
          di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia  stato
          gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle  perdite
          medesime. 
              La disposizione di cui al presente comma non si applica
          alle societa',  con  partecipazione  paritaria  ovvero  con
          partecipazione  proporzionale  al  numero  degli  abitanti,
          costituite da piu' comuni la  cui  popolazione  complessiva
          superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
          tra  30.000  e  50.000   abitanti   possono   detenere   la
          partecipazione di una sola societa'; entro il  31  dicembre
          2011 i predetti comuni mettono  in  liquidazione  le  altre
          societa' gia' costituite". 
              Si riporta il testo del comma 186 dell'articolo 2 della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2010): 
              "186. Al fine del coordinamento della finanza  pubblica
          e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
          adottare le seguenti misure: 
              a)  soppressione  della  figura  del  difensore  civico
          comunale di cui all' articolo  11  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Le  funzioni  del
          difensore  civico  comunale  possono   essere   attribuite,
          mediante apposita convenzione, al  difensore  civico  della
          provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In
          tale  caso  il  difensore  civico  provinciale  assume   la
          denominazione di  «difensore  civico  territoriale»  ed  e'
          competente a garantire l'imparzialita' e il buon  andamento
          della  pubblica  amministrazione,  segnalando,   anche   di
          propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
          i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; 
              b) soppressione delle circoscrizioni  di  decentramento
          comunale di cui all' articolo 17 del citato testo unico  di
          cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  e  successive
          modificazioni, tranne che  per  i  comuni  con  popolazione
          superiore  a  250.000  abitanti,  che  hanno  facolta'   di
          articolare il loro territorio  in  circoscrizioni,  la  cui
          popolazione  media  non  puo'  essere  inferiore  a  30.000
          abitanti; e' fatto salvo il comma 5  dell'articolo  17  del
          Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              c)  possibilita'  di  delega  da  parte   del   sindaco
          dell'esercizio di  proprie  funzioni  a  non  piu'  di  due
          consiglieri, in alternativa alla  nomina  degli  assessori,
          nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti; 
              d) soppressione della figura  del  direttore  generale,
          tranne che nei comuni con popolazione superiore  a  100.000
          abitanti; 
              e) soppressione dei consorzi di funzioni tra  gli  enti
          locali, ad eccezione dei  bacini  imbriferi  montani  (BIM)
          costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
          1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
          indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni
          delle funzioni gia' esercitate  dai  consorzi  soppressi  e
          delle relative risorse e  con  successione  dei  comuni  ai
          medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e  ad  ogni
          altro effetto". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  (  Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3.): 
              "Art.   8.   Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo. 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112". 
              Per il riferimento  al  testo  dell'articolo  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, vedasi in note all'articolo 14. 

        
      
          
Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                               Art. 17 
 
 
Disposizioni relative al  Consiglio  Nazionale  dell'Economia  e  del
                               Lavoro 
 
  1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) ((l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da  rappresentanti
delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni  di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato  in  numero
di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo  la
ripartizione stabilita con decreto del Presidente  della  Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione.»;)) 
  b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «((Art. 14 (Pronunce del CNEL). -  1.))  Gli  atti  del  CNEL  sono
assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in  Assemblea.  Il
presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario  generale,  puo'
istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in  ciascuna  delle
quali siedono non piu'  di  quindici  consiglieri,  proporzionalmente
alle varie rappresentanze.  La  presidenza  di  ciascuna  commissione
istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.». 
  2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre  1986,  n.
936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,
ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente
articolo. ((Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del decreto del Presidente della Repubblica  di  cui  all'articolo  2
della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera  a)
, del presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti  del
Consiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  in  carica  e  si
provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti  in
conformita' alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto)). 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 e dell'articolo  14
          della legge 30 dicembre 1986, n. 936,  recante  "Norme  sul
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "2.Composizione del Consiglio. 
              Il Consiglio nazionale dell'economia e  del  lavoro  e'
          composto da  esperti,  da  rappresentanti  delle  categorie
          produttive  e  da  rappresentanti  delle  associazioni   di
          promozione sociale e delle organizzazioni  di  volontariato
          in numero di settanta oltre al presidente e  al  segretario
          generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanare  entro  sessanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione". 
              "14.Pronunce del CNEL. 
              1.  Gli  atti  del  CNEL  sono  assunti  a  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti in Assemblea.  Il  presidente,
          sentiti i vicepresidenti e  il  segretario  generale,  puo'
          istituire  fino  a  quattro  commissioni  istruttorie,   in
          ciascuna  delle  quali  siedono  non   piu'   di   quindici
          consiglieri, proporzionalmente alle  varie  rappresentanze.
          La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad
          uno dei vicepresidenti". 

        
      
          
Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                               Art. 18 
 
 
                      Voli in classe economica 
 
  1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti  delle
amministrazioni  dello  Stato,  centrali  e  periferiche,   anche   a
ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti
degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e  speciali,  di
aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative
indipendenti o di altri enti pubblici  e  i  commissari  straordinari
che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni  di  servizio
all'interno  ((dei  Paesi  appartenenti   al   Consiglio   d'Europa))
utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in  classe  economica.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, le parole  «al  personale  con  qualifica  non
inferiore a dirigente di prima fascia e  alle  categorie  equiparate,
nonche'» sono soppresse. 

        
                    Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo del comma 216 dell'articolo 1 della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006): 
                
              "216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al
          personale  appartenente   alle   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, che  si  reca  in
          missione o viaggio  di  servizio  all'estero,  il  rimborso
          delle spese di viaggio in aereo  spetta  nel  limite  delle
          spese per la classe economica. E' abrogato il quinto  comma
          dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836". 
              Si riporta il testo del comma 468 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007): 
              "468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano ai
          voli transcontinentali superiori alle cinque ore". 

        
      
          
Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                               Art. 19 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Alle  maggiori  spese  derivanti  dall'attuazione  del  presente
decreto, di cui, rispettivamente,  all'articolo  1  commi  16  e  25,
((all'articolo 2 comma 2)), all'articolo 5  e  all'articolo  7,  pari
complessivamente a ((2.215,2 milioni)) di  euro  per  l'anno  2012  a
((132,8 milioni)) di euro per l'anno 2013, ((170,8 milioni)) di  euro
per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni  di
euro per l'anno 2016, ((pari a, in termini  di  indebitamento  netto,
182,8 milioni)) per l'anno 2013 ed a  ((320,8  milioni))  per  l'anno
2014, si provvede con quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
dal presente decreto. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
          
Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                           (( Art. 19-bis 
 
 
Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto  speciale  e  le
                          province autonome 
 
  1. L'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative  norme
di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della  legge
5 maggio 2009, n. 42.)) 

        
                    Riferimenti normativi 
              Per il riferimento  al  testo  dell'articolo  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, vedasi in note all'articolo 14. 

        
      
          
Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

                               Art. 20 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

        
      

17.09.2011
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
14:49:06