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Sentenza n. 4810 del 26 agosto 2011 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno motivi di studio - conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2957 del 2009, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Foletto, Ilaria Foletto, con domicilio eletto presso Paolo Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo 180;

contro

Questura di Vicenza; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello .Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE III n. 00201/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti l’avvocato Petretti su delega di Foletto Ilaria e l’avvocato dello Stato Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’attuale appellante, cittadino cinese, entrato in Italia ancora minorenne per ricongiungimento familiare nell’anno 2000, dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di studio, in data 1.3.2005 chiedeva la conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Con provvedimento emesso dal Questore della provincia di Vicenza il 19.10 2005 l’istanza è stata respinta adducendo la mancanza delle condizioni previste dall’art.14 d.p.r. n.394 del 1999, e in particolare la mancata produzione della attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa alla sussistenza di quote di ingresso.

2. L’interessato ha proposto ricorso dinanzi al TAR Veneto che è stato però respinto con sentenza 4 febbraio 2000, n.201.

3. Con l’odierno atto di appello ripropone le doglianze già avanzate in primo grado. Egli sostiene che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio non occorre la presentazione della istanza alla Direzione provinciale del lavoro, ma unicamente la stipula del contratto di soggiorno, che ha regolarmente esibito; sostiene altresì che la Questura ha erroneamente ritenuto di non poter rilasciare un permesso di soggiorno ad altro titolo; e che inoltre il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare conseguito a suo tempo, seppure convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio, potrebbe essere utilizzato anche per lavoro subordinato.

4. L’appello è infondato.

Va anzitutto osservato che oggetto della impugnativa proposta in primo grado è il provvedimento questorile che ha negato la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Sono dunque inconferenti nel presente giudizio il motivo di gravame con il quale l’appellante censura il provvedimento impugnato per non avere valutato la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno ad altro titolo, e così pure la doglianza relativa alla possibilità di utilizzare il pregresso permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. E’ infatti di tutta evidenza che l’Amministrazione non era tenuta a pronunciarsi su tali questioni dal momento che l’istanza presentata dall’odierno appellante riguardava esclusivamente la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Delimitata in tal modo la materia del contendere, il diniego opposto dal Questore con il provvedimento impugnato appare correttamente adottato in applicazione di quanto disposto dall’art. 14, 6° comma, d.p.r. n.394/1999, il quale consente tale conversione “nei limiti delle quote fissate a norma dell’art. 3 del testo unico”.

Poiché nella fattispecie in esame è incontestato che non ricorreva una disponibilità delle quote di ingresso nel decreto annuale di programmazione dei flussi, la richiesta dell’odierno appellante era inevitabilmente destinata ad essere disattesa in forza di quanto stabilito nel citato 14, 6° comma, d.p.r. n.394/1999, a prescindere dal fatto che il richiedente avesse inoltrato o meno una specifica richiesta alla Direzione provinciale del lavoro.

Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore

Marco Lipari, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 26 Agosto 2011

 
 
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