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Sentenza n. 5286 del 20 settembre 2011 Consiglio di Stato

Rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5896 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Barsacchi, Michele Cipriani, con domicilio eletto presso Aldo Pinto in Roma, via G. Ferrari, N. 11;

contro

Questura di Firenze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00695/2011, resa tra le parti, concernente LA NOTA 28 LUGLIO 2009 N.1631 CON CUI IL QUESTORE DI FIRENZE HA COMUNICATO ALL’INTERESSATO IL RIFIUTO DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2011 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellante l‘avvocato Di Biase su delega di Cipriani;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Vista la documentazione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi attestante la necessità che l’appellante (cittadino albanese di circa anni 30 ) sia inserito in un programma di trapianto di rene;

Rilevato che la Corte Costituzionale con sent n. 252 del 2001 ha riconosciuto anche allo straniero presente irregolarmente sul territorio nazionale “il diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili e urgenti, secondo i criteri indicati dall’art.35, comma3 citato, trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto , in linea generale, dall’art.2 dello stesso decreto legislativo n.286 del 1998”;

Vista la circolare Min.Sanità 24 marzo 2000 n.5 (recante indicazioni applicative del concreto ambito applicativo dell’art. 35, commi 3,4,5 e 6 del D.LGS. n.286 /1998 e dell’art. 43, commi 2,3,4, e 8 del D.P.R. n.394/1999), che conferma la possibilità per gli stranieri irregolari di accedere alle cure ospedaliere essenziali, anche se continuative,per malattie ed infortuni;

Visto che secondo la citata sentenza costituzionale in ordine alla tutela del diritto costituzionale alla salute dell’irregolare l’amministrazione “ dovrà provvedere di conseguenza”;

Ritenuto, pertanto, che la normativa vigente, interpretata alla luce dei principi desumibili dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, consente il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno atipico temporaneo per cure mediche a favore dello straniero bisognoso di cure mediche ma entrato irregolarmente nel territorio nazionale ;

Rilevato, altresì, dagli atti della Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze che già nel 2009 la Questura di Firenze, in esecuzione della sentenza TAR Toscana, sez. seconda, n.1569/2009, aveva rilasciato per caso analogo un permesso di soggiorno atipico per cure mediche presso l’Ospedale Careggi;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’appello in epigrafe per i profili esposti e quindi di non procedere per carenza di interesse all’esame degli altri motivi e della eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.35 comma 3 del D.LGS.286/1998 e dell’art43 commi 2,3 e 4 del DPR n.394/1999 sollevata dall’appellante con riferimento agli artt.2 e 32 Cost.

Poste a carico dell’Amministrazione le spese di lite , liquidate in dispositivo, secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado annulla la nota della Questura di Firenze 28 luglio 2009, recante il diniego di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per cure mediche.

Liquida le spese di entrambi i gradi di giudizio in complessivi euro 3000,00 (tremila), oltre gli accessori di legge, ponendoli a carico dell’Amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 20 Settembre 2011

 
 
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