Domenica, 18 Settembre 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 7200 del 13 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9795 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Felici, con domicilio eletto presso Massimo Felici in Roma, via Montebello,109;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno n. K10/83399 emesso il 15.07.2010 con il quale si decreta il diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il decreto di rigetto della istanza volta ad ottenere la cittadinanza emesso dal Ministro dell’Interno in data 15 luglio 2010.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento di diniego per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

Alla udienza del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è fondato.

Rileva il Collegio come il provvedimento impugnato trovi il suo presupposto motivazionale nella assenza delle condizioni previste dalla normativa ai fini della concessione della cittadinanza italiana in relazione alla sussistenza di fattispecie penali ostative al riconoscimento di una compiuta integrazione del ricorrente nell’ambito della comunità nazionale.

In particolare, nel provvedimento impugnato si legge che “il Sig. ***** è stato condannato con sentenza del 26.9.1991 emessa dal G.I.P. della Pretura di Reggio Emilia, divenuta irrevocabile il 29.10.1991 per il reato di cui all’art. 80, comma 13, del D.P.R. 15.6.1959, n. 393” e, ancora, che nei confronti dello stesso è stata pronunciata sentenza n. 622/2010 del 18 marzo 2010 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia di non luogo a procedere per il reato di cui all’art. 483 c.p.

A fronte di tali contestazioni, l’odierno ricorrente deduce da un lato che la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti – peraltro risalente al 1991 e riferibile ad una fattispecie ormai depenalizzata – è stata revocata in data 3 agosto 2010 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia (doc. n. 3 delle produzioni di parte ricorrente) e, dall’altro, che la denuncia ex art. 483 c.p. – peraltro oggetto di sentenza di non luogo a procedere per prescrizione – fa riferimento alla non veridicità della dichiarazione resa dal ricorrente in sede di presentazione della istanza di cittadinanza proprio con riferimento alla assenza di precedenti penali.

Osserva il Collegio come a fronte di tali circostanze evidenziate dal ricorrente in sede di procedimento volto alla concessione della cittadinanza e ribadite nell’odierno ricorso, l’Amministrazione non ha compiutamente ed adeguatamente valutato e motivato in merito alla assenza dei presupposti utili ai fini della emanazione del provvedimento oggetto di istanza.

E’ ben vero, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa - condivisa da questo Collegio – che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 91/1992, non costituisce atto dovuto in presenza dei presupposti di legge, implicando una valutazione discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla possibilità che lo straniero sia ammesso a far parte della comunità nazionale; tale valutazione, tuttavia, attiene alla sussistenza di circostanze ostative alla concessione che debbono essere adeguatamente documentate ed in ordine alle quali deve esigersi specifica ed esaustiva motivazione (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 6.7.2006 n. 761).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza della Amministrazione.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente FF

Floriana Rizzetto, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 13 Settembre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »