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Sentenza n. 7102 del 1 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Trasferimento del ricorrente in Malta, quale Stato competente a decidere sulla domanda del ricorrente volta ad ottenere lo status di rifugiato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8463 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Novara, con domicilio eletto presso Anna Novara in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 169;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno prot. 115242 del 25.5.2010 e notificato il 14.06.2010 con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente in Malta, quale Stato competente a decidere sulla domanda del ricorrente volta ad ottenere lo status di rifugiato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Sig. *****, cittadino nigeriano, premesso di aver presentato in data 10/08/2009 domanda di protezione internazionale, impugna il provvedimento con cui l'Unità Dublino, l'Ufficio preposto all'espletamento delle procedure dirette all'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di asilo ai sensi del Reg. CE n. 343/03 in data 25.5.2010 - accertato mediante il sistema EURODAC che il ricorrente aveva varcato illegalmente il territorio europeo attraverso la frontiera maltese ed aver ivi presentato domanda di asilo il 26.2.2009, ed inviata in data 22.4.2010 la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell'art. 16.1. del Reg. CE n. 343/03 a Malta, sulla base dell’accettazione implicita per mancato riscontro entro 2 mesi ai sensi dell’art. 18.7. del predetto regolamento - , ha disposto il trasferimento del ricorrente a Malta per l’esame della domanda di protezione.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria formale.

L'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 4813 del 3.11.2010

All'udienza pubblica del 27.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione

Si impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’Unità di Dublino in data 25.5.2010 ha disposto il trasferimento del ricorrente a Malta per l’esame della domanda di protezione, sull’assunto dell’accettazione implicita in merito alla richiesta di ripresa in carico di cui all'art. 16 del Reg. CE 343/03.

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura, dedotto con il primo mezzo di gravame, della violazione dell'art. 18.7 del Reg. CE 343/03.

Tale disposizione, espressamente richiamata nelle premesse dell’atto impugnato prevede che "la mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 [di ricevimento della richiesta] e di quello di un mese citato al paragrafo 6 [cioè quando sussistono situazioni di urgenza] equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, comprese le disposizioni appropriate all'arrivo della stessa"), ha, ope legis, accettato di prendere in carico il soggetto.

Orbene, poiché la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell'art. 16.1. del Reg. CE n. 343/03 è stata inviata a Malta in data 22.4.2010, l’accettazione implicita avrebbe potuto configurarsi solo in caso di mancata risposta entro il termine di due mesi sopra indicato, termine che appunto nella fattispecie non era ancora scaduto al momento dell’adozione dell’atto impugnato, avvenuta il 25.5.2010, dopo appena un mese ed in assenza di ragioni d’urgenza, che non sono menzionate nel provvedimento oggetto di impugnativa e che non sono nemmeno state prospettate successivamente, in sede di giudizio, dall’Amministrazione, che resiste solo formalmente.

Per le ragioni esposte, il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.

Le spese di lite possono essere compensate ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 1 Settembre 2011

 
 
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