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Sentenza n. 7094 del 1 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rimpatrio assistito di minore - protezione dei minori comunitari non accompagnati

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4328 del 2010, proposto da:
***** in qualità di tutore della minore *****, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bertoni, con domicilio eletto presso Giovanni Bertoni in Roma, via Flaminia, 171;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
***** in qualità di curatore della minore *****, rappresentata e difeso dall'avv. Maria Rosaria Renzi, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Renzi in Roma, piazza Prati degli Strozzi,26;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno emesso in data 10.3.2010 e notificato in data 11.3.2010, di rimpatrio assistito della minore *****.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 la dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe – il tutore della minore ***** – ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Organismo Centrale di Raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati, ha disposto il rimpatrio assistito della minore in Romania.

Al momento della presentazione del ricorso giurisdizionale, risultava pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma il procedimento avente ad oggetto l’accertamento dello stato di adottabilità della suddetta minore, procedimento ora conclusosi con la sentenza di adottabilità.

Nei confronti della madre della minore, gravemente psicotica, era stato infatti emesso il decreto provvisorio con il quale era stata disposta la sospensione della potestà genitoriale ed era stato nominato il tutore provvisorio – dapprima identificato nel Sindaco di Roma -, e poi nell’Avv. Francesca Romana Baldacci, odierna ricorrente.

La bambina è stata affidata ad una casa famiglia presso la quale si trova attualmente.

Avverso il provvedimento di rimpatrio assistito della minore il tutore ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

1. Violazione di legge degli artt. 2 e 3 dell’Accordo del 9 giugno 2008 nonché della giurisdizione del giudice italiano.

2. Violazione di legge e mancanza di conformità tra l’Accordo del 9 giugno 2008 ed il Regolamento CE 2201/2003.

3. Eccesso di potere per mancanza di motivazione.

4. Eccesso di potere per manifesta illogicità.

E’ intervenuto nel giudizio anche il curatore speciale della bambina, nominato dal Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 3196/2010 la domanda cautelare è stata respinta.

Con ordinanza n. 980/2011 il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha accolto la domanda cautelare rilevando che – essendo intervenuta la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 17 gennaio 2011 che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore, - doveva ritenersi preminente l’interesse della minore alla permanenza nello Stato italiano nel quale si trova attualmente.

All’udienza pubblica del 26 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I cittadini rumeni dal 1 gennaio 2007 sono divenuti cittadini comunitari e per la tutela dei minori rumeni non accompagnati è stato istituito nel 2007 un apposito “Organismo Centrale di Raccordo per la protezione dei minori non accompagnati” (OCR).

Le decisioni dell’Organismo Centrale di Raccordo devono essere improntate al rispetto del superiore interesse del minore di cui alla Convenzione sui diritti del Fanciullo adottata del’ONU il 20/11/89, così come previsto nell’Accordo tra il Governo Italiano e quello Romeno del 9 giugno 2008.

In detto Accordo è previsto che l’OCR è incaricato di valutare i progetti di accoglienza e di rientro in Romania dei minori romeni non accompagnati.

Nel provvedimento impugnato l’Organismo di Centrale di Raccordo ha esaminato la richiesta di rimpatrio della minore *****, che prevedeva il reinserimento in famiglia della minore, con affidamento ai nonni materni e con possibilità di contatto della bambina con la madre, ed ha ritenuto che non ricorresse alcun motivo per trattenere la minore in Italia, ritenendo sussistente l’interesse preminente della bambina al rimpatrio assistito in Romania.

Avverso detto provvedimento il tutore della minore ha dedotto il vizio di difetto di motivazione e di manifesta illogicità, rilevando che l’Autorità romena non avrebbe presentato il piano di inserimento della minore e che l’Autorità italiana non avrebbe potuto verificare la sussistenza delle risorse idonee ad assicurarle le necessarie cure materiali e morali per la sua crescita ed il suo sviluppo; ha poi dedotto che l’OCR non avrebbe effettuato la comparazione tra la situazione attuale in cui si trova la minore – di piena accoglienza presso una casa famiglia nella quale viene accudita, con possibilità di adozione presso una famiglia italiana in seguito alla definizione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma volto alla declaratoria del suo stato di adottabilità – ed il rimpatrio in un contesto indefinito senza alcuna garanzia per la cura ed il benessere della bambina, in violazione del principio del perseguimento del superiore interesse della minore rispetto all’osservanza delle Convenzioni internazionali.

Le censure sono fondate.

Le decisioni dell’Organismo Centrale di Raccordo devono essere improntate al rispetto della Convenzione dei diritti del Fanciullo del 20/11/89, ratificata dall’Italia con L. n. 176/91 ed in particolare alla disposizione di cui all’art. 3 comma 1 della L. 176/91 secondo cui “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato adottato in applicazione dell’Accordo Italia Romania che prevede il rimpatrio dei minori romeni non accompagnati, senza tener conto del preminente interesse della minore romena, nata in Italia, ed affidata provvisoriamente ad una casa famiglia.

Come ha correttamente rilevato il tutore ricorrente, non essendo stato presentato il piano di inserimento della bambina da parte delle Autorità Romene, non sussiste alcuna garanzia in ordine alla sua protezione e alle cure necessarie al suo benessere in seguito al rientro in Romania, tenuto anche conto che la minore avrebbe dovuto essere affidata ai nonni materni – persone a lei sconosciute – che parlano una lingua diversa, e che mai si sono interessate di lei, (cfr. sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 17 gennaio 2011 versata in atti) e che in seguito al rimpatrio la bambina sarebbe stata in contatto con la madre (elemento questo ritenuto negativo per il suo sviluppo dal Tribunale per i Minorenni, in considerazione delle particolari modalità con le quali la madre, gravemente psicotica, si rapportava per la figlia).

Ne consegue che l’affermazione contenuta nel provvedimento, secondo cui “non si ravvisa alcun motivo perché il minore rimanga in Italia ed è invece nel suo interesse il rimpatrio assistito”, appare del tutto immotivata e finanche illogica se si considera che la minore – da quanto risulta dalla documentazione versata in atti – è attualmente protetta in una casa famiglia ed è destinata ad essere adottata da una famiglia italiana che si prenda cura di lei e le assicuri tutto l’affetto necessario al suo armonioso sviluppo, essendo stata emessa nelle more del giudizio la sentenza di adottabilità.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 1 Settembre 2011

 
 
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