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Sentenza n. 7199 del 13 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Russo, con domicilio eletto presso Antonietta Russo in Roma, via Otranto, 12;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Viterbo;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Viterbo del 21.8.2009 di rigetto richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, cittadina marocchina, espone:

- di essere giunta in Italia, a seguito di regolare visto e in forza del decreto flussi del 2007, nel gennaio 2009;

- in data 23.1.2009, si recava presso lo Sportello Unico per l’immigrazione di Roma dove firmava il contratto di soggiorno, già firmato dal datore di lavoro il 7.11.2008;

- in data 21.2.2009, tuttavia, il datore di lavoro revocava la sua disponibilità alla assunzione della ricorrente;

- successivamente, in data 5.10.2010, la ricorrente veniva assunta con mansioni di badante e stipulava con il nuovo datore di lavoro un contratto di soggiorno;

- in data 27.10.2010, tuttavia, la questura di Viterbo gli notificava il provvedimento di rigetto della domanda di permesso di soggiorno a suo tempo presentata per essere venuto meno il rapporto di lavoro per il quale il visto di ingresso era stato concesso. Nel provvedimento si faceva inoltre riferimento alla irreperibilità della ricorrente all’indirizzo indicato.

- anche la sua istanza di riesame in autotutela della situazione, al fine di ottenere un permesso per attesa occupazione, è stata respinta.

Il ricorso è articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 10 marzo 2011.

L’avvocatura dello Stato si è costituta e ha depositato una memoria per l’udienza per chiedere il rigetto di ricorso perché infondato.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98 e della circolare del ministero dell’interno del 20.8.2007, eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria, in quanto, avendo ella reperito un’altra occasione di lavoro, il permesso di soggiorno non avrebbe dovuto esserle rifiutato o, quanto meno, la questura avrebbe dovuto rilasciarle un permesso per attesa occupazione.

Il motivo deve essere accolto per le seguenti considerazioni.

Come ha rilevato la questura di Viterbo nella produzione effettuata per l’odierna udienza, l’invocata circolare ministeriale del 2007 prevede, nel caso in cui dopo l’ingresso nel Paese del cittadino extracomunitario venga meno la disponibilità del datore di lavoro alla stipula del contratto di soggiorno, la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, della durata di sei mesi, nel corso dei quali lo straniero può essere assunto per un’attività lavorativa diversa da quella per la quale ha ottenuto il visto di ingresso.

A detta ipotesi cui va assimilata anche quella oggetto del presente giudizio del venir meno, da parte del datore di lavoro che abbia già sottoscritto il contratto di soggiorno, della disponibilità alla assunzione.

Se infatti è vero che, nel caso di specie, la ricorrente non ha fatto apposita richiesta di rilascio del permesso di attesa occupazione né è risultata reperibile al primo indirizzo dichiarato alla questura, tuttavia è altrettanto vero che era comunque ben nota alla amministrazione la decisione unilaterale del datore di lavoro di non procedere più alla assunzione della ricorrente e inoltre era noto anche che la ricorrente aveva perso insieme al posto di lavoro anche l’alloggio presso il datore di lavoro, nel comune di Monte romano. Ciò spiega perché le prime notifiche, effettuate a questo indirizzo, non siano andate a buon fine. La questura di Viterbo, inoltre, era a conoscenza della nuova residenza della ricorrente, poiché la nuova sistemazione alloggiativa, presso *****, nel comune di Pomezia, era stata da lei indicata nella domanda di rilascio di permesso di soggiorno. Tuttavia anche la terza notifica, effettuata finalmente al nuovo indirizzo della ricorrente (***) non è andata a buon fine perché è stata erroneamente indicata la città di Aprilia, anziché Pomezia, cosicché l’indirizzo è risultato inesistente.

In questo quadro, non può dirsi che l’istruttoria effettuata dalla Questura sia stata esaustiva, giacché se le notifiche fossero state effettuate al reale indirizzo della ricorrente, sicuramente ella avrebbe potuto far tempestivamente presente la sua nuova situazione ed ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo. D’altro canto, il d.lgs. 286/98 impone, in sede di valutazione di un’istanza di concessione di permesso di costruire, che vengano valorizzati, ove sussistenti, i presupposti per l’ottenimento di un permesso di soggiorno anche ad altro titolo rispetto a quello richiesto.

In una analoga situazione si è espresso favorevolmente anche il TAR Campania, sez. VI, n. 26793/2010.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 13 Settembre 2011

 
 
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