Domenica, 18 Settembre 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 7206 del 13 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - giunto in Italia per la prima volta quando era minorenne per ricongiungimento familiare con il padre già soggiornante in Italia

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10974 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Angelelli, Luca Santini, con domicilio eletto presso Mario Angelelli in Roma, v.le Carso, 23;

contro

Ministero dell'Interno-Questura di Roma, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento adottato in data 1.12.2009 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone nell’atto di ricorso di essere giunto in Italia per la prima volta quando era minorenne per ricongiungimento familiare con il padre, già soggiornante in Italia.

Al compimento della maggiore età convertiva il suo permesso di soggiorno per motivi di famiglia in permesso di lavoro autonomo.

In occasione dell’ultimo rinnovo del permesso di soggiorno, tuttavia, il Questore di Roma, preso atto dell’esistenza di un precedente penale a carico del ricorrente per violazione della disciplina sul diritto di autore e falso (vendita di compact disc contraffatti), disponeva la reiezione dell’istanza ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis d.lgs. 286/98.

Nel ricorso si deduce la violazione dell’art. 5, comma 5 d.lgs. 286/98, per mancata valutazione della complessiva situazione personale dell’istante, entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, nonché la violazione dell’art. 10 bis l. 241/90.

L’istanza cautelare è stata accolta all’udienza camerale del 10.2.2011.

L’avvocatura si è costituita con mero atto di stile.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto, in relazione alle censure dedotte con il primo motivo di ricorso.

Infatti, nel caso di cittadino extracomunitario, che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, trova applicazione l'art. 5 comma 5, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, nel testo modificato dall'art. 2 comma 1, d.lg. 8 gennaio 2007 n. 5, e recante attuazione della direttiva 2003/86/Ce relativa al diritto al ricongiungimento familiare, per il quale l'Amministrazione, nell'adottare il provvedimento di rifiuto di rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato detto diritto, deve tener conto non solo della gravità dei reati per i quali egli è stato penalmente condannato ma anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno in Italia, il che sta a significare che essa è chiamata a ponderare, da un lato, la gravità del reato cui si riferisce la condanna e il connesso interesse pubblico a che sia precluso il soggiorno in Italia allo straniero che se ne è reso responsabile e, dall'altro, il contrapposto interesse dello stesso a permanere sul territorio nazionale (cfr. ex multis T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 7 febbraio 2009, n. 368)

Nel caso di specie, invece, la questura non ha effettuato tali obbligatorie valutazioni discrezionali, limitandosi a dare automatica applicazione alla previsione di cui all’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. citato, senza tener conto del fatto che il richiedente era giunto in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, che vive da anni in Italia con il padre e il fratello, che ha un unico precedente penale. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, assorbite le ulteriori censure. Il provvedimento quindi deve essere annullato con obbligo per l’amministrazione di riprovvedere sull’istanza alla luce delle considerazioni di cui sopra.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 13 Settembre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »