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Sentenza n 7100 del 1 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9639 del 2006, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Fornaro, con domicilio eletto presso Elisa Fornaro in Viterbo, via I. Garbini, 82;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Viterbo;

per l'annullamento

del Decreto del Questore di Viterbo del 1.9.2006 avente ad oggetto RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in epigrafe, il Sig. *****, entrato regolarmente in Italia il 22.7.2006 con visto per lavoro stagionale della durata di 270 giorni alle dipendenze della Ditta ***** con qualifica operaio di III livello, ottenendo permesso di soggiorno valido fino al 21.4.2006, impugna il decreto del Questore di Viterbo del 25.8.2006 con cui viene respinta l’istanza di rinnovo del predetto permesso di soggiorno presentata in data 26.4.2006 per proseguire il rapporto lavorativo avviato con l’iniziale datore di lavoro. L’atto di diniego impugnato si fonda sulla impossibilità di rinnovare il titolo autorizzatorio alla prima scadenza, essendo a tal fine necessario il rientro in Patria ed un secondo ingresso.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

Violazione degli art. 5 comma 5 e 24 D.Lvo 25 luglio 1998 n. 286;

Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto.

L’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza n. 6555 del 29.11.2006.

Con ordinanza collegiale n. 2301/2001 sono stati disposti incombenti istruttori sul seguito della vicenda, regolarmente eseguiti.

All’odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto.

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la conversione di un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato e in particolare se, per consentire tale conversione, sia necessario che il lavoratore sia previamente rientrato in patria.

L'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione) prevede per i lavoratori stranieri - già precedentemente entrati in Italia in qualità di stagionali e rientrati regolarmente nel Paese di origine alla scadenza del periodo fissato – il diritto di precedenza per il rientro nel territorio italiano nella stagione successiva nonché , "qualora se ne verifichino le condizioni", la possibilità di convertire il proprio titolo di permanenza. L'art. 38 del regolamento attuativo del citato Testo Unico (D.P.R. 31.8.1999, n. 394) specifica che la conversione di cui trattasi può avere luogo nei limiti delle quote, di cui al successivo art. 29, in presenza di tutti i previsti requisiti e alle condizioni prescritte dalla normativa di riferimento.

La questura ha inteso tali disposizioni nel senso che in mancanza del previo ritorno in patria la conversione non possa essere assentita.

Sul punto, il ricorrente invoca l’art. 5 del d.lgs. n. 286/98, commi 4 e 5 e sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare, quale elemento sopravvenuto che consente il rilascio del permesso di soggiorno, la circostanza dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato nonché il reperimento di un alloggio adeguato.

La questione interpretativa è stata già affrontata dalla Sezione che, nel contrasto giurisprudenziale, ha da temposin dalla usa istituzione (TAR Lazio, II quater ord. 2525 del 27.4.2006 e 6555 del 29.11.2006) aderito all’orientamento (tra tante, T.A.R. Marche, sez. I, 20 aprile 2010 , n. 170; TAR Umbria n. 130/2007 3 n. 304/2006; TAR Piemonte, II, 3930 del 29 ottobre 2010 e 1894 del 19 aprile 2007, 1854 del 18.4.2006 e 30 marzo 2004, n. 706; TAR Veneto, III, n. 120/2006; TAR Lombardia, Brescia n. 112 del 2.2.2006) secondo il quale l'art. 24, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 deve essere interpretato nel senso che gli stranieri debbano rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale, per l'anno successivo, mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.

Tale orientamento è stato ribadito dalla Sezione con la recente sentenza n. 5456 del 20/06/11, evidenziando che “il comma 4, dell’art. 24, prima parte, infatti, menziona espressamente il rientro nello Stato di provenienza solo al fine del conseguimento del diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Nel secondo periodo, invece, la norma prevede in via generale che il lavoratore stagionale possa “convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni”, senza ribadire la necessità del rientro in patria a questi fini. La norma sembra pertanto semplicemente richiamare sul punto quanto previsto in via generale dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98, secondo il quale in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve essere dato rilievo ai “nuovi elementi sopraggiunti” nel frattempo. Ne consegue, pertanto, che anche l’art. 37 del D.P.R. n. 394/1999, trattandosi di norma regolamentare attuativa, debba essere interpretato in questi termini. D’altro canto, anche ragioni di logica militano in tale senso, in particolare nell’ipotesi in cui il cittadino extracomunitario abbia – come nel caso di specie – ottenuto l’assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – e chiesto di conseguenza la conversione del titolo di soggiorno - prima della scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In tali casi, sembra assurdo pretendere il rispetto delle previsioni del permesso di lavoro stagionale concernenti in particolare l’obbligo di rientro in patria, giacché tale obbligo è subordinato alla scadenza del termine di durata del permesso, evento non ancora verificatosi. Si finirebbe per dover affermare (come peraltro ha fatto la giurisprudenza) che solo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale (ottenuto dopo il ritorno dello straniero nello Stato di provenienza ed il nuovo ingresso nel territorio italiano) può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.(T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 20 luglio 2010 , n. 3245). Una tale distinzione tra primo e secondo permesso di lavoro stagionale, tuttavia, non trova alcuna logica giustificazione. Inoltre, non si vede perché il lavoratore extracomunitario non possa immediatamente ottenere la conversione del titolo di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato indeterminato ma dovrebbe invece, alla scadenza del primo permesso, comunque rientrare in patria per poi nuovamente tornare in Italia, col rischio più che evidente di perdere il lavoro appena ottenuto. In conclusione, dunque, ad avviso del collegio, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, richiesta prima della scadenza del titolo di soggiorno per lavoro stagionale, non può essere rigettata solo per il mancato previo rientro in patria. Va invece ribadito – come ha fatto di recente il Consiglio di Stato - che la possibilità di conversione di un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, debba soggiacere comunque ai limiti derivanti dalle quote di accesso, annualmente definite con d.P.C.M., da considerarsi presupposto per il rilascio di qualsiasi permesso di soggiorno (Consiglio Stato , sez. VI, 03 maggio 2010 , n. 2498)”. Tale ricostruzione ermeneutica è pienamente condivisa dal Collegio in quanto si fonda su una interpretazione della normativa in materia che risponde alle esigenze che il legislatore, con la previsione in esame, ha inteso fronteggiare.

Ne consegue che il ricorso risulta fondato in quanto l’atto di diniego impugnato è stato adottato in base ad un’interpretazione erronea della normativa applicabile e va pertanto annullato, con conseguente obbligo per l’amministrazione di riprovvedere sull’istanza.

Le spese possono essere compensate, tenuto conto del menzionato contrasto di giurisprudenza sulla questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 1 Settembre 2011

 
 
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