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Sentenza n. 2256 del 21 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ciappetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vipacco, 21;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto del 29.03.2011 del Questore della provincia di Milano di conferma di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011 il dott. Ugo De Carlo e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Questura di Milano, che aveva emanato un precedente provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, aveva proceduto al riesame della richiesta dello straniero in virtù di ordinanza cautelare di questo Tribunale confermando la propria decisione di rigetto dell’istanza.

La richiesta era stato respinta per il fatto che il rapporto di lavoro, documentato dal ricorrente nell’originario ricorso e posto alla base dell’invito al riesame dell’istanza da parte del Tribunale, era venuto meno per dimissioni del lavoratore comunicate all’INPS telematicamente.

Nell’unico motivo di ricorso il ***** faceva presente che la Questura non aveva considerato che le dimissioni erano state immediatamente seguite dalla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro quale collaboratore domestico di ***** e quindi sussistevano i presupposti ex art. 5,comma 5, T.U. Imm. per concedere il rinnovo del permesso.

Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 5.7.2011 il Collegio invitava la Questura a verificare la sussistenza del nuovo rapporto di lavoro.

Nell’evadere la richiesta istruttoria la Questura faceva presente che il datore di lavoro aveva confermato l’esistenza del contratto di lavoro documentando anche la comunicazione dello stesso all’INPS.

All’esito dell’istruttoria espletata il ricorso appare meritevole di accoglimento poiché non vi è la prova che il rapporto di lavoro sia strumentale per precostituirsi un titolo di soggiorno a fronte dello’esercizio di un’attività di prostituzione come adombra la Questura.

Il provvedimento di rigetto allo stato appare in contrasto con quanto previsto dall’art. 5,comma 5, T.U. Imm. che prevede la rilevanza che possono avere i fatti sopravvenuti rispetto all’istanza e precedenti all’emissione del provvedimento e deve pertanto essere annullato.

La Questura nel procedere al nuovo esame dell’istanza potrà effettuare i controlli ritenuti opportuni per verificare se il rapporto di lavoro, al di là della sua formale esistenza sia davvero in essere, ma laddove non dovesse verificare la natura fittizia dello stesso non potrà negare il rinnovo richiesto.

Vista la particolarità della vicenda appare equo compensare le spese ad esclusione del rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato nrella misura di € 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 21 Settembre 2011

 
 
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