Sentenza n. 2259 del 21 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Silenzio - inadempimento sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2025 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tambasco, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vigoni, 11;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
dell’illegittimità del silenzio- inadempimento sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 19.5.2008 da parte della Questura di Milano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Il ricorrente, straniero extracomunitario presente in Italia da oltre vent’anni, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante non avesse ottenuto il rinnovo del passaporto che secondo la Questura di Milano era condizione imprescindibile per poter ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
In data 21.1.2011 otteneva il rinnovo del passaporto, mentre in data 8.6.2010 aveva presentato una diffida alla Questura di Milano senza ottenere risposta tanto da essere costretto a presentare il presente ricorso.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato nel merito.
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 2 L.241-90 prevede che il ricorso avverso il silenzio-inadempimento possa essere presentato entro un anno dalla scadenza del termine procedimentale per provvedere.
Nel caso del rinnovo del permesso di soggiorno il termine in questione è pari a venti giorni per cui, considerando che l’istanza era stata presentata in data 19.5.2008, esso era scaduto nel giugno 2008.
L’istanza appare pertanto tardiva persino in relazione alla diffida presentata nel giugno 2010.
Stante la decisione in rito le spese di giudizio possono essere compensate.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011
Il 21/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Mercoledì, 21 Settembre 2011








