Sentenza n. 2266 del 21 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per mancanza di reddito sufficiente a garantire il suo mantenimento in Italia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2532 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. M. Beatrice Sciannamblo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via E. Cernuschi, 4;
Ministero dell'Interno, Questore della Provincia di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato notificato dalla Questura di Milano in data 22.6.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza di reddito sufficiente a garantire il suo mantenimento in Italia.
Nel’unico motivo di ricorso viene eccepita la violazione degli artt. 5,comma 5, D.lgs. 286\98, 7 e 10 bis L. 241\90 per non essere stato tenuto in considerazione il fatto che, dopo un periodo di malattia per un grave incidente che gli aveva impedito di lavorare, era stato assunto da una ditta per la quale lavorava regolarmente percependo una retribuzione idonea a garantire il suo mantenimento nel nostro paese.
Inoltre il ricorrente lamenta il fatto che non gli sarebbe stato inviato l’avviso di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto e che nel considerare la sua situazione non si è tenuto conto dei legami familiari instaurati in Italia in particolare con la convivente regolarmente residente in Italia e che si è presa cura di lui durante tutto il periodo della malattia.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha dimostrato che, fin dall’epoca in cui ha presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, lo stesso ha lavorato percependo una retribuzione sufficiente a garantire il suo mantenimento in Italia come risulta dalla documentazione fiscale prodotta quanto ai redditi del 2010; lo stesso è tutt’ora impiegato presso la ***** ove lavora a tempo indeterminato dal 1.7.2011.
Non è quindi rispondente al vero che il ricorrente non ha documentato l’esistenza di redditi idonei a garantire il suo mantenimento e la circostanza che risultino versati contributi previdenziali fino al 2008 e da ricollegarsi all’incidente subito ed è circostanza non decisiva ai fini del rinnovo.
Parimenti fondato è il rilievo circa la mancata comunicazione del preavviso di rigetto: mentre infatti non è necessario inviare la comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di procedimento nato da iniziativa di parte, era indispensabile provvedere ai sensi dell’art. 10 bis L. 241\90 per consentire al ricorrente di rappresentare elementi in fatto che avrebbero potuto determinare un esito diverso del procedimento.
Il ricorso va, quindi, accolto con annullamento conseguente dell’atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di € 300.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011
Il 21/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Mercoledì, 21 Settembre 2011