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Sentenza n. 2239 del 20 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi del D.L. n. 195/2002 per motivi di lavoro subordinato scaduto di validità

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 99 del 2008, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Natalia Cicchelli nel cui studio in Milano, via Sebino 14 è elettivamente domiciliata;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge nel suo ufficio di via Freguglia, 1;
Questura di Milano;

per l'annullamento

del provvedimento nr. 2837/2007 imm. emesso in data 21.08.2007 e notificato alla ricorrente in data 06.11.07 con cui la Questura di Milano ha rifiutato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nr. SVR377717 rilasciato dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna in data 28.08.2004 ai sensi del D.L. n. 195/2002 per motivi di lavoro subordinato e scaduto in data 06.07.2006, nonché di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con provvedimento impugnato la Questura di Milano rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla Sig.ra *****in quanto, a seguito degli accertamenti effettuati, la Società ***** che figurava quale datore di lavoro nel contratto di soggiorno presentato a corredo della istanza, risultava essere inesistente.

La questura di Milano, riteneva altresì che la documentazione offerta dalla straniera per dimostrare la sua successiva assunzione come domestica presso altro datore di lavoro fosse insufficiente.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’interessata sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione dell’art. 2 comma 6 del D.Lgs 286 del 1998

Il provvedimento impugnato non risulta tradotto in una lingua comprensibile al destinatario.

2) Violazione degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del D.Lgs 286 del 1998.

La Questura avrebbe dovuto valutare positivamente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro da parte della ricorrente, posto che ai sensi delle norme rubricate i requisiti per la permanenza in Italia dello straniero, anche se mancanti al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, possono insorgere successivamente nelle more del procedimento.

DIRITTO

Il Collegio ritiene fondato ed assorbente il secondo motivo di ricorso.

In base all’art. 5 comma 5, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, il permesso di soggiorno è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio.

Secondo la costante esegesi della giurisprudenza, tale norma impone all'Amministrazione di prendere in considerazione tutte quelle circostanze sopravvenute, sino al momento di adozione del provvedimento, che possano influire sul rilascio di un titolo di soggiorno, impedendo, al ricorrere di esse, l'emissione di provvedimenti di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (T.A.R. Lombardia, Sez. III, 15 maggio 2009 n. 3746).

Nel caso di specie risulta che la ricorrente avesse presentato alla Questura tutta la documentazione idonea a comprovare la sua assunzione presso altro datore di lavoro come domestica. L’Autorità di P.S. ha tuttavia ritenuto non sufficiente la predetta documentazione. Siffatto giudizio non risulta, tuttavia, circostanziato, non consentendo, a questo Tribunale di comprendere i profili in relazione ai quali la documentazione presentata dalla Sig.ra ***** fosse in ipotesi carente.

Da quello che è possibile constatare alla luce degli atti prodotti in giudizio il materiale probatorio di cui dispone la ricorrente appare pienamente idoneo a dimostrare la sussistenza dell’asserito rapporto di lavoro e la sua formalizzazione mediante l’apposito permesso di soggiorno.

Il ricorso deve, essere, quindi, accolto.

Ciò non toglie che la Questura potrà effettuare ulteriori accertamenti e che, in assenza di un collaborativo impulso da parte della ricorrente, il procedimento di rilascio del titolo di soggiorno non debba essere necessariamente rinnovato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 20 Settembre 2011

 
 
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