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Sentenza n. 1416 del 21 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rigetto dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Marta Stefani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elena Benucci in Firenze, via Cherubini, 13;

contro

Questura di Pistoia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento della Questura di Pistoia del 30 aprile 2010, notificato all’interessato in data 12 maggio 2010, recante rigetto dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata il 6 novembre 2007 dal sig. *****.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Pistoia e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 14 giugno 2010, il cittadino cinese ***** proponeva impugnazione avvero il provvedimento, in epigrafe, mediante il quale il Questore di Pistoia aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, sulla scorta di tre motivi in diritto.

Costituitisi in giudizio l’amministrazione procedente ed il Ministero dell’Interno, che concludevano per il rigetto del gravame, il collegio dapprima disponeva l’acquisizione in via istruttoria degli atti di indagine penale menzionati nel provvedimento impugnato, quindi, con ordinanza del 3 settembre 2010, accordava la misura cautelare richiesta.

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 1 giugno 2011.

DIRITTO

Come riferito in narrativa, il gravame ha per oggetto il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, frapposto dal Questore di Pistoia al ricorrente *****, cittadino cinese, con provvedimento del 30 aprile 2010. Nell’udienza di discussione del 1 giugno 2011, il difensore del ricorrente ha, peraltro, dato atto del sopravvenuto rilascio del titolo richiesto dal suo assistito, ed ha concluso affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere; conclusioni che il collegio ritiene di condividere, nella misura in cui il rilascio incondizionato del provvedimento originariamente negato, appalesandosi pienamente satisfattivo degli interessi fatti valere in giudizio, determina sul piano sostanziale il venir meno della res controversa.

Quanto al regolamento delle spese di lite, per la cui liquidazione il ricorrente insiste, queste vanno poste a carico delle amministrazioni resistenti in applicazione del principio della soccombenza virtuale, meritando integrale conferma i rilievi già svolti in sede cautelare. Dall’esame dell’ordinanza del G.I.P. presso il tribunale ordinario di Pistoia, cui il provvedimento impugnato fa rinvio, non si ricava infatti alcun diretto coinvolgimento dell’interessato in condotte penalmente rilevanti, e, del resto, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ha impedito allo ***** di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale, anche con riguardo alla disponibilità di redditi adeguati alla permanenza in Italia, senza che l’omissione possa venire superata in applicazione dell’art. 21-octies co. 2 della legge n. 241/90, mancando, da parte delle amministrazioni resistenti, la prova che il provvedimento non avrebbe comunque potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello, sfavorevole, concretamente rivestito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese processuali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2011


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 21 Settembre 2011

 
 
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