DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382
Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.
Vigente al: 5-8-2012
TITOLO I
Capo I
NUOVO ASSETTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA, ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI
RICERCATORI E PIANO DI SVILUPPO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere
competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata l'11
luglio 1980;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica,
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei
ricercatori
Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati.
Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella
unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei compiti e
delle responsabilita' dei professori ordinari e di quelli associati,
inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale
garanzia di liberta' didattica e di ricerca.
I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici
nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e
nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' di docenza
professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.
E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
Non e' consentito il conferimento di incarichi di
insegnamento.((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1)
che "I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e
nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2,
della presente legge."
Art. 2. Piano di sviluppo dell'Universita'. Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Universita', che acquisiscono il parere delle facolta', nonche' delle ipotesi di vincolo di entrata - formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonche' del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica - elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Universita' ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonche' delle necessita' di riequilibrio fra le diverse sedi. Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facolta'. Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro e' trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Universita' affinche' esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo. Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio cui si devono riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le richieste formulate dai consigli di facolta', sentiti i consigli di corso di laurea, per i nuovi posti di professore ordinario e di professore associato, divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per ciascuna facolta' e corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei professori ordinari, straordinari e associati in servizio, distinti per raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni. Il Ministro della pubblica istruzione provvedera' alle relative assegnazioni, procedendo anche ad un confronto delle esigenze delle diverse facolta'. L'assegnazione dei nuovi posti di professore ordinario e di associato e' effettuata sulla base del piano, su richiesta delle facolta' interessate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle Universita' di cui ai precedenti commi. Il primo piano quadriennale riguardera' il quadriennio che avra' inizio con l'anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, formula un piano biennale transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove Universita' di cui si programma l'istituzione o la statizzazione. Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli di facolta', sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di professore ordinario o associato relativi al primo biennio.
Capo II
((PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI))
Art. 3.
Dotazione organica della fascia dei professori ordinari
La dotazione organica della fascia dei professori ordinari e'
fissata in 15.000 posti.
I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati
ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione
organica di cui al precedente comma, con periodicita' biennale,
nell'ambito del piano dello sviluppo universitario di cui
all'articolo 2, nel termine massimo di un decennio, a partire
dall'anno accademico 1980-81.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e'
disposta la assegnazione alle facolta' di posti di professore
ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e
dei posti convenzionati.
Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli
oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle Universita' di
versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine.
Art. 4. Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi stranieri Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facolta' e su parere del Consiglio universitario nazionale, puo' riservare una percentuale di posti, di professore ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facolta', alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facolta', di studiosi eminenti di nazionalita' non italiana che occupino analoga posizione in Universita' straniere. La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facolta', che si pronuncia sulla qualita' scientifica dello studioso. La proposta e' accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianita' di docenza e di ogni altro elemento di valutazione. I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari. Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario. ((22)) -------------- AGGIORNAMENTO (22) La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 17, comma 112) che "Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta', di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in universita' straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto."
Art. 5.
Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti
Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere
biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve
tenere conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel
piano formulato ai sensi del precedente art. 2 e nel limite del 20
per cento dei posti da assegnare, delle eventuali richieste avanzate,
per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano
maturato nove anni di insegnamento in qualita' di professore
incaricato ((...)) nella stessa disciplina o gruppi di discipline.
Tali richieste, presentate alle facolta', devono essere inoltrate
unitamente alle richieste delle facolta'.
Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi,
sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una
graduatoria formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal
Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale, assegna i posti all'organico delle facolta'
cui appartengono i richiedenti, ((nei limiti del 20 per cento di
quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di
programmazione)).
Art. 6.
Straordinariato
All'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di
straordinario per la durata di tre anni accademici.
Le norme del presente decreto che contemplano professori ordinari
si intendono riferite anche ai professori straordinari, fatte salve
le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la
nomina ad ordinario.
Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario.
Restano altresi' ferme le disposizioni relative alla verifica
dell'attivita' scientifica e all'attivita' didattica necessarie per
la nomina ad ordinario.
Art. 7.
Liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica
Ai professori universitari e' garantita liberta' di insegnamento e
di ricerca scientifica.
Il consiglio di facolta', in caso di pluralita' di corsi di laurea,
coordina annualmente, con il concorso dei dipartimenti interessati,
in quanto istituiti, le attivita' didattiche programmate dai consigli
di corso di laurea, secondo quanto previsto dal successivo art. 94,
quelle delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di
specializzazione e di perfezionamento, l'attivita' di corsi
integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto
e gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca ove
istituito. Il consiglio di facolta' definisce, con il consenso dei
singoli professori interessati, le modalita' di assolvimento delle
predette attivita', tenuto conto delle possibilita' di utilizzazione
didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9.
Nel caso di pluralita' di corsi relativi al medesimo insegnamento
sono consentite forme didattiche di coordinamento e di interscambio
d'intesa tra i rispettivi professori.
E' consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati,
anche di durata inferiore all'anno.
Art. 8.
Inamovibilita' e trasferimenti
I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare
giuramento.
I professori ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad
altro insegnamento della stessa facolta' o di altra facolta' della
stessa Universita', ovvero, dopo un triennio di servizio prestato
nella medesima Universita', anche ad altra Universita', con le
procedure di cui all'art. 93 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,
e dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238. La
domanda di trasferimento puo' essere presentata dall'interessato
anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'Universita'.((26))
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AGGIORNAMNETO (26)
la L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che
per ciascuna universita', con l'emanazione dei regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della L. 210/1998, cessano
di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e ogni altra disposizione incompatibile in materia di
trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.
Art. 9.
Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di
titolarita'
Il professore ordinario, nella salvaguardia della liberta' di
insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, puo' essere
temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facolta' o scuola
o dipartimento per lo svolgimento delle attivita' didattiche previste
nei successivi commi.
In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al
professore ordinario puo' essere affidato con il suo consenso lo
svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui e' titolare, di
un corso di insegnamento in materia diversa purche' compresa nello
stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti
riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine
del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di
cui e' titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti
sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.
Al professore ordinario puo' altresi' essere affidato con il suo
consenso lo svolgimento di attivita' didattiche aggiuntive rispetto a
quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del
diploma di laurea, incluse le attivita' relative ai corsi nelle
scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di
perfezionamento e le attivita' relative agli studi per il
conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio
di facolta', sempre nell'ambito della programmazione didattica
annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attivita'
didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in
modo da distribuire uniformemente il carico didattico.
In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del
professore non puo' essere inferiore all'impegno orario per
l'attivita' didattica previsto dal successivo art. 10.
I consigli delle facolta' o scuole possono altresi' affidare a
titolo gratuito, ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero
su loro richiesta e nell'ambito della stessa facolta', lo svolgimento
di un secondo insegnamento per materia affine.
In caso di indisponibilita' dei titolari, e sempre che sia
necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile
provvedere diversamente, i consigli delle facolta' possono per i
posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire
supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla
stessa facolta' della stessa materia o di materia che, sulla base dei
raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario
nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata
deliberazione in relazione alla effettiva necessita', previo nulla
osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra
facolta' della stessa universita' o a professori di altra
universita'. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario
complessivo di cui al successivo art. 10 e' affidata a titolo
gratuito.((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1)
che "I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e
nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2,
della presente legge."
Art. 10.
Doveri didattici dei professori
Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti
disposizioni, i professori ordinari per le attivita' didattiche,
compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle
commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non
meno di 250 ore annuali distribuite in forme e secondo modalita' da
definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.
Sono altresi' tenuti ad assicurare il loro impegno per la
partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo
secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo
pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di
altre 100 ore annuali per le attivita' di cui al successivo comma
quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.
La ripartizione di tali attivita' e compiti e' determinata
all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di
facolta' e di corso di laurea, con il consenso del professore
interessato.
Le attivita' didattiche comprendono sia lo svolgimento
dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento,
nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facolta', di
compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento
alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle
opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati
conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate
attitudini e sopravvenute esigenze. ((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1)
che "I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e
nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2,
della presente legge."
Art. 11.
Tempo pieno e tempo definito
L'impegno dei professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo
definito.
Ciascun professore puo' optare tra il regime a tempo pieno ed il
regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da
presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno
accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno
un biennio.
L'opzione puo' essere esercitata non oltre l'inizio del biennio
precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo
19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La
predetta limitazione non si applica allorche' dal regime di impegno a
tempo pieno si opta per quello a tempo definito.
Il regime d'impegno a tempo definito:
a) e' incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro
elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento
e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' professionali e
di attivita' di consulenza anche continuativa esterne e con
l'assunzione di incarichi retribuiti ma e' incompatibile con
l'esercizio del commercio e dell'industria.
Il regime a tempo pieno:
a) e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita'
professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di
qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e
dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la
partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello
Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca ((,
nonche' le attivita', comunque svolte, per conto di amministrazioni
dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione
statale purche' prestate in quanto esperti nel proprio campo
disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali;))
b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' scientifiche e
pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali,
nonche' con lo svolgimento di attivita' didattiche, comprese quelle
di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di
istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti
pubblici, purche' tali attivita' non corrispondano ad alcun esercizio
professionale;
c) da' titolo preferenziale per la partecipazione alle attivita'
relative alle consulenze o ricerche affidate alle Universita' con
convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o
privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e
della natura della commessa.
I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo
pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine
professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine
della loro inclusione in un elenco speciale.
((Le incompatibilita' di cui al comma quarto, lettera a), operano
al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il
contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno.
A tal fine, e' necessario che l'interessato, all'atto della
presentazione della propria candidatura, produca una preventiva
dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in
caso di nomina)). (3)
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 6 ottobre 1982, n. 725 ha disposto (con l'art. 1) che "per
tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina,
l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e' esercitata all'atto della domanda di chiamata o di
inquadramento".
Art. 12. Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. ((15)) I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni. L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considerera' le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennita' a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con le modalita' di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le universita' puo' essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attivita' di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le universita' per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici. ---------------- AGGIORNAMENTO (15) La L. 18 marzo 1989, n. 118 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi."
Art. 13.
Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita'
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di
cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o
privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio
nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
((3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea));
((3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore
universitario.))
4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1985, N.705;
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
6) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1985, N.705;
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a
presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato
di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale,
di enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica,
anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o
scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case
editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale
quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione
radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti
rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o
comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello
Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica
i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore,
pro-rettore, preside di facolta' e direttori di dipartimento, di
presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del
Consiglio universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa
dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione,
all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di
collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto il
trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati
civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel
primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma,
della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza
assegni, e' utile ai fini della progressione nella carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti,
nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del
precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa senza
assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o societa', la
corresponsione di una indennita' di carica si applicano, a far tempo
dal momento in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si
tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente
articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata
legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o
societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a
partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le
modalita' previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della
legge 18 marzo 1958, n. 311;essi mantengono il solo elettorato attivo
per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione
delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed
hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita'
didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato
di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini
speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali
anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con
il titolare del corso, del quale e' comunque loro preclusa la
titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere
attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare
d'intesa tra il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere
ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione
della possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono
fatte salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino
successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori
ruolo per limiti di eta'. (12)
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 5 agosto 1988, n. 341 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che
"I professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, conservano l'elettorato attivo e passivo per la
formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneita'
a professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi
per professore universitario ordinario o associato nei casi in cui le
operazioni per la formazione della commissione siano iniziate prima
dell'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985,
n. 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e la
nomina della commissione siano avvenute successivamente".
Art. 14. Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, e' collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato, puo' riassumere servizio presso l'Universita' entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore. Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non e' computabile ne' ai fini economici ne' ai fini giuridici. Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Art. 15.
Inosservanza del regime delle incompatibilita'
Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario
o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del
nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dallo
ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente art. 14.
Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le
disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilita'.
Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilita'
e' diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di
incompatibilita'.
La circostanza che il professore abbia ottemperato atta diffida non
preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita'
sia cessata il professore decade dall'ufficio.
Alba dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del
Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito
il Consiglio universitario nazionale.
Art. 16.
Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore
ordinario
Ferme restando le incompatibilita' previste dal precedente art. 13,
sano riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside
di facolta', direttore di dipartimento e ci consiglio di corso di
laurea, nonche' le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato
di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.
E' riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli
istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e
delle scuole dirette a fini speciali.
In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti
istituti e scuole e' affidata a professori associati.
Art. 17.
((Alternanza)) dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei
professori ordinari per attivita' didattiche e scientifiche anche in
Universita' o Istituti esteri o internazionali.
Al fine di garantire e favorire una piena commutabilita' tra
insegnamento e ricerca, il rettore puo', con proprio decreto,
autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la
nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo ci professore
associato, su sua domanda e sentito il consigli della facolta'
interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di
ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e
internazionali complessivamente per non piu' di due armi accademici
in un decennio.
Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il
rettore dovra' tener conto delle esigenze di funzionamento
dell'Universita' distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con
un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le
richiedano.
I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati al rettore e
al consiglio, di facolta' con le modalita' di cui al successivo art.
1.
I periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se trascorsi
all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento
economico, ma non danno diritto all'indennita' di missione.
Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di
ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della
legge 18 marzo 1958, n. 311.
Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni concernenti il
collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per
incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori
universitari di ruolo.
Il periodo trascorso all'estero per attivita' di ricerca o di
insegnamento e' utile anche per il conseguimento del triennio di
straordinariato.
I professori che assumano insegnamenti o siano chiamati a svolgere
attivita' scientifica nelle Universita' dei Paesi della Comunita'
europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di
ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla
normativa, se piu' favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti
o ricercatori di quelle istituzioni.
In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere
collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro e degli affari esteri che disciplinera' anche il regime
giuridico ed economico del periodo di attivita' all'estero.
In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio
all'atto della cessazione del rapporto con l'Universita' o l'ente
estero o internazionale.
Art. 18.
Promozione e verifica della produzione scientifica del professore
ordinario
Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad
ordinario e' tenuto a presentare ogni due anni, al consiglio della
facolta' a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico
svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa
documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto
di appartenenza e resi consultabili.
Il Consiglio di facolta' da' atto dell'avvenuta presentazione della
relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della
ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terra' conto in
sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione
dell'ateneo per la ricerca.
Art. 19.
Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo
I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere
dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del
sessantacinquesimo anno di (eta' e a riposo cinque anni dopo il
collocamento fiori ruolo.
Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per
i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di
cui all'articolo 18 e salvo che non sia diversamente disposto.
La loro partecipazione all'attivita' didattica e scientifica e agli
organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore.
Le competenti autorita' accademiche determineranno i compiti
didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al
loro impegno a tempo pieno o a tempo definito. ((21))
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1 comma 30)
che "La durata del collocamento fuori ruolo dei professori
universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro
collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, e' ridotta a tre anni".
Capo III
PROFESSORI ASSOCIATI
Art. 20.
Dotazione organica
La dotazione organica della fascia dei professori associati e'
fissata in 15.000 posti.
Nella prima applicazione del presente decreto, l'organico iniziale
della predetta fascia e' corrispondente al numero degli idonei che
acquisiscono titolo, ai sensi dei successivi articoli da 50 a 53,
alla nomina in ruolo. Tale numero, da accertare con decreto del
Ministero della, pubblica istruzione, e' incrementato di 6.000 posti.
Art. 21.
Copertura di posti
I posti di professore associato che si rendano liberi e vacanti
possono essere coperti con concorso o per trasferimento, su richiesta
delle facolta'.
I 6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo sono
coperti con concorso da bandire con periodicita' biennale, nell'arco
di un decennio, nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2.
I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente
articolo e quelli del contingente di cui al secondo comma
dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono
vacanti e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure
dei trasferimenti, fino alla riduzione dell'organico a livello
definitivo di 15.000 stabilito nel primo comma del precedente
articolo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 APRILE 1995, N. 120,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236)).
L'assegnazione dei posti di professore associato ha luogo con le
stesse modalita' indicate nel precedente art. 2.
Nell'anno accademico 1980-81, ove non fosse stato ancora
predisposto il piano pluriennale di sviluppo, sara' messo a concorso
il primo scaglione di posti di professore associato per un numero di
1.200, secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito
il parere del C.U.N.
Art. 22.
Stato giuridico dei professori associali
Lo stato giuridico dei professori associati e' disciplinato dalle
norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative
all'autorita' competente ad adottare i provvedimenti che li
riguardano, salvo che non sia diversamente disposto.
Per l'elezione degli organi di governo degli Atenei, l'elettorato
attivo dei professori associati e' esercitato secondo le medesime
norme previste per l'elettorato attivo dei professori ordinari.
Art. 23.
Conferma in ruolo
Dopo un triennio dall'immissione in ruolo, i professori associati
sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una
relazione della Facolta', sull'attivita' didattica e scientifica
dell'interessato. Il giudizio e' espresso da una commissione nominata
dal Ministro della pubblica istruzione, composta, per ogni
raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due
ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da
tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante
sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del
raggruppamento di discipline o, in mancanza, di raggruppamenti
affini. Della commissione non possono far parte professori che
abbiano gia' fatto parte di commissioni di concorso nei
raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti
a giudizio di conferma.
In caso di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere
conforme del Consiglio universitario nazionale, possono essere
mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale
saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia
concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova
commissione sia sfavorevole i professori associati sono dispensati
dal servizio a datare dal mese successivo, a quello in cui il
giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo.
Art. 24.
(Collocamento a riposo)
I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio
dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo
anno di eta'. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati
a seguito di giudizio di idoneita' conservano il diritto a rimanere
in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il
settantesimo anno di eta'. ((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con modificazioni dalla
L. 18 aprile 1986, n. 120, ha disposto (con l'art. 9 comma 2) che "Il
disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito
dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e' da intendere
nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio
in qualita' di professori associati anche i professori incaricati
stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento
del giudizio di idoneita', abbiano gia' compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta'".
((Capo IV))
PROFESSORI A CONTRATTO
Art. 25.
Professori a contratto
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare
sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente
ripartiti, tra le Universita' che ne abbiano fatto analitica
richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di
professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di
quelli ufficiali impartiti nelle facolta', finalizzati
all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo
specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di
risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione
scientifica o professionale.
Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i
consigli di amministrazione, su proposta del senato accademica e nei
limiti delle disponibilita' finanziarie accreditate all'Ateneo ed
iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Universita', assegnano i
fondi alle facolta' o scuole che in sede di programmazione
dell'attivita' didattica abbiano rappresentato l'esigenza di
promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessita' di
acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e
scientifico dell'area comunitaria europea.
Le facolta' o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea,
determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei
corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti
ufficiali impartiti, in ciascuna, facolta' designando, con motivata
deliberazione che sara' adottata sentiti i Consigli di istituto a di
dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare
il corso integrativo, prefissandone altresi' le prestazioni ed il
compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto puo' essere anche
un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di
ricerca ovvero un docente di Universita' estere, purche' non insegni
in Universita' italiane.
La sua alta qualificazione scientifica o professionale sara'
comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte
nella vita professionale economica ed amministrativa.
Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facolta', stipula il
relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la
corresponsione del compenso in una o due soluzioni.
I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un
indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello
studente. I docenti partecipano, quali cultori della materia, alle
commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono
i corsi integrativi.
I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non
possono essere rinnovati per piu' di due volte in un quinquennio
nella stessa Universita'. Deroghe a tale limite possono essere
concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su
proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove
risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare
specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i
quali l'Universita' non disponga delle idonee competenze.
I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale. La Universita' provvede
alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.
Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del
successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono
essere attribuite, su proposta dei consigli delle facolta'
interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al
precedente terzo comma e senza oneri per l'Universita', di esperti
appartenenti agli stessi enti.
Per la durata del contratto il personale dipendente
dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca puo'
chiedere l'esonero dal servizio senza assegni.
Art. 26.
Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature
scientifico-didattiche di particolare complessita'
Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal Consiglio di
amministrazione nel bilancio delle Universita' il rettore, su
designazione dei consigli di facolta' d'intesa con i docenti dei
Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti interessati, puo'
stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per
prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature
scientifico-didattiche di particolare complessita', con tecnici,
anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso di moderne
apparecchiature, per l'apprendimento delle linee straniere e le
relative conversazioni.
Le deliberazioni delle facolta' debbono essere motivate in ordine
alle effettive particolari esigenze che richiedono, nella
impossibilita' di provvedere con personale dell'Ateneo gia'
addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione del
contratto.
La particolare complessita' delle attrezzature
scientifico-didattiche e' dichiarata dal consiglio di amministrazione
il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti,
anche estranei all'Universita', designati dai consigli di facolta'.
Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi
relativi; non puo' essere stipulato per un periodo superiore a tre
anni e non e' rinnovabile con lo stesso tecnico.
I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno
compiti di docenza universitaria, possono eventualmente svolgere
compiti di addestramento di personale tecnico gia' in servizio presso
l'Universita'.
I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale.
L'Universita' provvede alla copertura assicurativa contro gli
infortuni.
Art. 27.
Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello
svolgimento di attivita' didattiche integrative
I rettori delle Universita' possono stipulare convenzioni con enti
pubblici e privati, su proposta delle facolta', e, ove costituiti,
dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il
consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e
servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attivita'
didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al
completamento della formazione accademica e professionale.
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1995, N. 120, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236)).
Art. 29.
Professori a contratto presso le Universita' non statali
Le Universita' non statali possono avvalersi di professori a
contratto in percentuale superiore a quella indicata nell'art. 25 e
possono in casi particolari ed eccezionali conferire contratti di
insegnamento anche a professori delle Universita' statali.
((Capo V
RICERCATORI UNIVERSITARI))
Art. 30.
Dotazione organica del ruolo dei ricercatori
La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari e' di
16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di
questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico
1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e
1982-83.
I posti destinati a concorso libero sono ripartiti tra le facolta'
delle varie Universita' secondo criteri di programmazione che tengano
conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facolta'
stesse, nonche' dei posti assegnati in seguito ai giudizi di
idoneita' ove espletati. La ripartizione e' effettuata con decreto
del ((Ministro della pubblica)) istruzione, sentito il Consiglio
universitario nazionale.
Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti
di ricercatore da mettere a concorso libero per facolta' e per gruppi
di discipline, si terra' conto, nell'ambito dei criteri generali
anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58
per i quali le facolta' attestino la continuazione dell'attivita' di
ricerca e che non abbiano, per anzianita', titolo a partecipare ai
giudizi di idoneita'.
Art. 31.
Conferma dei ricercatori universitari
I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo,
sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una
commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di
discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno
associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati
dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di
discipline.
La commissione valuta l'attivita' scientifica e didattica
integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di
una motivata relazione del Consiglio di facolta' o del dipartimento.
Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso nella
fascia dei ricercatori confermati, che e' compresa nella dotazione
organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio e'
sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se
anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore cessa di
appartenere al ruolo.
Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono
avvalersi, a domanda, della facolta' di passaggio ad altra
amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120.
((1))
------------
L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 30, del "Capo V - RICERCATORI
UNIVERSITARI".
Art. 32.
Compiti dei ricercatori universitari
I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della
ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici
integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti
sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti
nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla
sperimentazione di nuove modalita' di insegnamento ed alle connesse
attivita' tutoriali.
I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per
la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale.
Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro
scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture
universitarie in cui sono inseriti. Possono altresi' svolgere, oltre
ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni
interne ai corsi attivati e attivita' di seminario secondo modalita'
definite dal, consiglio del corso di laurea e d'intesa con i
professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresi'
partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della
materia.
I consigli delle facolta' dalle quali i ricercatori dipendono
determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalita' di
esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.
Per le funzioni didattiche il ricercatore e' tenuto ad un impegno
per non piu' di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in
apposito registro. Il ricercatore e' inoltre tenuto ad assicurare il
suo impegno per le attivita' collegiali negli Atenei, ove investito
della relativa rappresentanza. ((11A))
Le predette modalita' sono definite, sentito il ricercatore
interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne
le attivita' didattiche, e, per quanto concerne la ricerca
scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se
costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore
e' inserito per la ricerca.
-------------------
AGGIORNAMENTO (11A)
Il D.L. 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni dalla L.
22 aprile 1987, n. 158, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I
ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e
il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per
l'attivita' didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' portato
rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore".
Art. 33.
Verifica periodica dell'attivita' didattica e scientifica dei
ricercatori universitari
Il ricercatore confermato e' tenuto a presentare ogni triennio al
consiglio di facolta' una relazione sul lavoro scientifico e sulla
attivita' didattica integrativa svolti.
Il consiglio di facolta' formula il proprio giudizio sulla base dei
pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attivita'
didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali
egli ha operato, per il lavoro scientifico.
Il ricercatore confermato puo' continuare ad accedere direttamente
ai fondi per la ricerca subordinatamente alla presentazione di
risultati scientifici, originali e documentati, consultabili presso
l'istituto o il dipartimento di appartenenza.
((1))
------------
L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto
l'introduzione, prima dell'art. 30, del "Capo V - RICERCATORI
UNIVERSITARI".
Art. 34.
Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari
Fino a quando non si sara' provveduto ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico
dei ricercatori universitari e' disciplinato, per quanto non previsto
specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo
stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.
In materia di incompatibilita' o di cumulo di impieghi si applicano
le norme di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente
articolo 32.
Per gli ulteriori casi di incompatibilita' non previsti nel
precedente comma, ma contemplati nel precedente ((art. 13)), i
ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le stesse
modalita' stabilite per i professori di ruolo.
Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le
stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o in
soprannumero, salvo nel primo biennio di applicazione nel quale si
prescinde dal nulla osta della facolta' di appartenenza per il
trasferimento con il posto di ruolo di cui alla legge 12 febbraio
1977, n. 34, previo parere favorevole del Consiglio universitario
nazionale.
I posti assegnati per libero concorso possono essere destinati a
trasferimento solo qualora si siano resi disponibili, espletata la
relativa procedura concorsuale.
Per il caso di passaggio ad altra Amministrazione statale o
pubblica si applica il precedente art. 14.
I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento
del sessantacinquesimo anno di eta'. Essi sono collocati a riposo a
decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di
compimento del predetto limite di eta'.
I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento
economico dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del
rettore.
Capo VI
PERSONALE TECNICO DELLE UNIVERSITA'
Art. 35.
Personale tecnico delle Universita'
I posti di tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati di
attrezzature scientifiche di particolare complessita' per le esigenze
della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli
istituti e, ove costituiti, dei dipartimenti.
Sulla base di tali criteri, con decreto del Ministro della,
pubblica istruzione, si fa luogo alla revisione dell'attuale
distribuzione di posti di tecnico laureato.
I tecnici laureati coadiuvano i docenti per il funzionamento del
laboratorio, sono direttamente responsabili delle attrezzature
scientifiche e didattiche in dotazione e dirigono l'attivita' del
personale tecnico assegnato al laboratorio.
I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati
ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche per la
ricerca, la sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e, ove
costituiti, dei Dipartimenti.
I tecnici coadiutori e i tecnici esecutivi svolgono la loro
attivita' sotto la direzione del tecnico laureato preposto al
laboratorio.
In attuazione della nuova normativa concernente il "nuovo assetto
retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato,"
saranno identificati - con le modalita' di cui agli articoli 80 e
seguenti dello stesso testo normativo - i profili professionali di
tutto il personale tecnico delle Universita' di cui ai commi per
l'ammissione in carriera, le prove di esame le relative modalita' di
espletamento e la composizione delle commissioni. Questa norma si
applica anche al personale tecnico degli osservatori astronomici,
astrofisico e vesuviano nonche' al personale tecnico dei musei
scientifici universitari, degli orti botanici, delle biblioteche
delle facolta', scuole ce istituti di istruzione, universitaria.
In sede di prima applicazione del presente decreto il personale
attualmente appartenente ai ruoli tecnici il quale abbia svolto o che
attualmente svolga mansioni diverse da quelle previste nei commi
precedenti, puo' optare, a domanda, per il passaggio nei ruoli
amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei bibliotecari. In
relazione a detti assaggi saranno rideterminate, ove necessario, le
consistenze organiche dei, ruoli del personale delle Universita' con
le modalita' previste dagli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre
1977, n. 808.
Art. 36.
Progressione economica del ruolo di professori universitari
La progressione economica nel ruolo dei professori universitari,
articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori
associati e' determinata dalle disposizioni contenute nei successivi
commi del presente articolo.
Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del
conseguimento della nomina ad ordinario e' attribuita la classe di
stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del
dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva
dell'eventuale indennita' di funzione.
Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio e'
pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma
restando la possibilita' dell'aumento biennale dal 2,59 per cento.
L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi
biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe
attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del
giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali di 2,50 per
cento calcolati sulla classe di stipendio finale.
Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda
fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante, a parita' di
posizione, al professore della prima fascia. ((28))
La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi
e' maggiorata del 40 per cento a favore di professori universitari
che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.
I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del
ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini
giuridici e dal 1 novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli
anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza piu'
favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei
servizi previsti dal presente decreto.
Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico
nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe
finale di stipendio conserva, qualora piu' favorevole, il diritto
all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale
di livello A dello Stato, applicazione dei principi derivanti dalle
nomine sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso
in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo
definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e
quello che gli compete in applicazione del presente decreto e'
conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e
riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.
In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di
passaggio di qualifica o di carriera, o da una ad altra fascia, al
personale con stipendio superiore di accesso a posizione superiore
sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale, tanti scatti del
2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari
o immediatamente superiore a quello in godimento.
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art. 26 comma 1)
che "Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che
la parita' di posizione prima del giudizio di conferma fra professori
di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della
determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura
percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla
qualifica di professore straordinario ed a quella di professore
associato non confermato".
Art. 37.
Inquadramento dei professori associati
Il personale che consegue il primo giudizio di idoneita' e'
inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli
effetti giuridici ed ai fini economici da quella della effettiva
assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo
per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo
art. 103.
Nel caso di cumulo di piu' stipendi viene preso in considerazione
ai fini del precedente comma, quello tra essi piu' favorevole.
A coloro che superano il giudizio di idoneita' a professore
associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal
giudizio di conferma e' attribuita la classe di stipendio successiva
a quella iniziale prevista per i professori associati.((29))
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art. 26 commma 2)
che "Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a
coloro che hanno superato il giudizio di idoneita' a professore
associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del
predetto decreto dal giudizio di conferma e' attribuito il
trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del
conseguimento della conferma in ruolo".
Art. 38.
Progressione economica del ruolo dei ricercatori
La progressione economica dei ricercatori universitari confermati
si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8
per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali
del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale.
Ogni punto parametrale corrisponde a L. 18.000 annue lorde.
Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e
fino al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella
fascia dei ricercatori confermati, e' attribuito lo stipendio
corrispondente al parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per
cento calcolati su tale parametro.
Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneita' sono
inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici
e dalla data di effettiva assunzione in servizio agli effetti
economici.
Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto
per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti
gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima,
necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o
immediatamente superiore a quello in godimento.
Art. 39.
Assegno aggiuntivo
I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 12 del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, sono sostituiti
dai seguenti:
"Ai professori di ruolo appartenenti alla prima fascia che optino
per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione
e' attribuito in aggiunta al trattamento economico previsto dal
precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno
aggiuntivo nella misura forfettaria lorda di lire trecentomila per la
classe iniziale e la prima classe di stipendio; lire
trecentocinquantamila per la seconda e terza, lire quattrocentomila
per la quarta e la quinta, lire quattrocentocinquantamila per la
sesta, lire cinquecentomila per l'ultima classe.
Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino
per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione,
e' attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal
precedente art. 36, per dodici mensilita' all'anno, un assegno
aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde
previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia
nelle corrispondenti classi di stipendio.
Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda
fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le
indennita' previste ai precedenti commi rispettivamente per le due
fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50
per cento.
Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono pensionabili,
sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte
nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.
Le indennita' previste dai precedenti commi sono riassorbibili con
i futuri miglioramenti economici fine alla concorrenza del 50 per
cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che
optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza
del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per
il regime di impegno a tempo definito".
Art. 40.
Trattamento di quiescenza
Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza del
personale appartenente alle due fasce dei professori universitari si
considera quale, base pensionabile lo stipendio spettante nella
progressione economica prevista per il regime a tempo definito
aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per il regime a
tempo pieno e quello corrispondente al regime a tempo definito,
moltiplicata per il numero degli anni prestati dal professore con
regime di tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo
servizio prestati dallo stesso nella carriera di appartenenza
successivamente all'applicazione dell'art. 11 del presente decreto.
Ai fini del trattamento di previdenza la base contributiva e'
individuata con lo stesso criterio adottato per la determinazione
della base pensionabile indicata nel precedente comma.
Ai professori incaricati stabilizzati che, per effetto delle norme
contenute nel presente decreto, siano stati inquadrati nella fascia
dei professori associati e che all'atto del loro collocamento a
riposto al compimento del 65° anno di eta' non conseguano il diritto
alla pensione normale, spetta, ai fini del raggiungimento della
anzianita' stabilita dal primo comma dell'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato
dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, un aumento
convenzionale del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque
anni.
La disposizione non si applica se gli stessi soggetti hanno
maturato il diritto a percepire altro trattamento pensionistico a
diverso titolo.
Per coloro il cui servizio abbia avuto inizio prima del 1 novembre
1981, vengono presi in considerazione, allo scopo di cui alla fine
del 1° comma precedente, gli anni di servizio successivi al 1
novembre 1961 e vengono considerati come anni prestati con regime di
tempo pieno quelli durante i quali il docente ha usufruito della
indennita' di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26
gennaio 1962, n. 16, nella misura piu' elevata, ovvero dell'assegno
speciale di cui all'art. 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973,
n. 766.
TITOLO II
RECLUTAMENTO
Capo I
RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI ORDINARI
Art. 41.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
Capo II
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI
Art. 42.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 43.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 44.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 45.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 46.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 47.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 48.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 49.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 50.
Inquadramento nella fascia dei professori associati
Nella prima applicazione del presente decreto possono essere
inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei
professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive
modificazioni e integrazioni; nonche' quelli che completano il
triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito
in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al
termine dell'anno accademico 1979-80.
I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui
al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il
diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto
di compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a
titolo gratuito e' titolo il compimento del periodo necessario alla
stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973,
n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del
decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal
rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto di istruzione
superiore con documentazione degli atti ufficiali della facolta' con
i quali l'incarico e' stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui
all'art. 3 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in
legge, con modificazioni, della legge 30 novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli
osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici,
i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore
del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro
l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attivita'
didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni
edite, documentate da atti della facolta' risalenti al periodo di
svolgimento delle attivita' medesime. A tal fine il preside della
facolta' rilascia sulla base della documentazione in possesso della
facolta' attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato
attivita' didattica e scientifica.(8) (10) (16) ((34))
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 9 dicembre 1985, n. 705, ha disposto (con l'art. 9) che
"l'articolo 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro
che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di
idoneita', nel ruolo dei professori associati e' tassativa e non
consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, e che
l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale
anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneita'".
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale 9-14 aprile 1986, n. 89 (in G.U. 1a s.s.
23/04/1986 n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica"), in riferimento all'art.
3 Cost., nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da
ammettere ai giudizi di idoneita' gli aiuti e gli assistenti dei
policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a
pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano
svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica,
quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal
preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di
svolgimento delle attivita' medesime.
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AGGIORNAMENTO (16)
La Corte costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 397 (in
G.U. 1a s.s. 19/07/1989, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 50 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) nella
parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai
giudizi di idoneita' i titolari di contratto presso la facolta' di
medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti
attivita' di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del
contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in
essere per un triennio attivita' didattica e scientifica,
quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal
preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di
svolgimento delle attivita' medesime.
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AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
4 giugno 2004, n. 143, ha disposto (con l'art. 4-bis) che " A
decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto
dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e'
legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52
e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con
riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai
competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano
superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei
professori associati".
Art. 51.
Giudizio di idoneita'
I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline,
da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari
o straordinari e formate con le modalita' stabilite nel precedente
art. 45.
Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un
determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unita', si
provvedera' alla costituzione di piu' commissioni. I concorrenti
saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per
sorteggio.
La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi
dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti
avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo
parere del Consiglio universitario nazionale. Essa puo' essere anche
parziale allorche' i rilievi siano scindibili e non investano
l'intero procedimento.
Il giudizio e' inteso ad accertare l'idoneita' scientifica e
didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore
associato.
Esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati
dal candidato e della attivita' didattica da lui svolta.
Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi
formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica e sulle funzioni
svolte dai candidati.
Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte
attestanti l'attivita' scientifica e didattica da loro svolta.
Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione.
Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di
idoneita' nella prima tornata e non hanno superato il giudizio
possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di
giudizi di idoneita'.
Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in
caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di
tempo definito e di incompatibilita' previste nel presente decreto.
Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono essere associati
presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la
commissione e' integrata con la nomina di due esperti nominati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone
altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di
traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola
superiore. Il giudizio e' basato prevalentemente sulla capacita'
professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento
dell'attivita' didattica presso la scuola ed e' integrato da una
prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle
commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore
ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.
I professori associati e i ricercatori universitari restano
definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti
ad altra universita' o scuola.(8) ((34))
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 9 dicembre 1985, n. 705, ha disposto (con l'art. 10) che
"L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei
giudizi di idoneita' ivi previsti, e' consentita la costituzione di
piu' commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento
disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa
composizione delle commissioni in relazione al numero dei
partecipanti, contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980,
n. 28".
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AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
4 giugno 2004, n. 143, ha disposto (con l'art. 4-bis) che "A
decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto
dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e'
legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52
e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con
riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai
competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano
superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei
professori associati".
Art. 52.
Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneita'
I giudizi di idoneita' si svolgeranno su base nazionale per
raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi
criteri e modalita' stabiliti nel precedente art. 43.
La prima tornata di giudizi sara' indetta entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
La seconda tornata sara' indetta entro il 31 dicembre 1982.
Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di
idoneita', successivamente alla prima tornata, sara' indetta, entro
il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata.
Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo
raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro il
sessantesimo giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con la quale
viene indetta la tornata di giudizi.
Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento
per il quale abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di
idoneita' sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo
puo' essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro
raggruppamento.
I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di
partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi,
ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono
il giudizio positivo decadono dall'incarico.
Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di
idoneita' successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneita'
partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata.
In caso di esito negativo il giudizio puo' essere ripetuto nella
terza tornata.
Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la
domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo
partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio
idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico.
I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al
giudizio di idoneita', salvo il diritto all'inquadramento in caso di
esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico nel
quale e' espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneita', cui
hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facolta' loro
riservati dalle norme in vigore, nonche' le funzioni eventualmente
svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento
economico maturato.
Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale
di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di
idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o
non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato
giuridico ed economico.
Conserva altresi' lo stato giuridico ed economico di assistente di
ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato
stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneita' richiesto per
l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende
sottoporsi al giudizio medesimo.
Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti
didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi
comprese le attivita' didattiche a piccoli gruppi, seminari ed
esercitazioni. ((34))
--------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
4 giugno 2004, n. 143, ha disposto (con l'art. 4-bis) che " A
decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto
dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e'
legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52
e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con
riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai
competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano
superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei
professori associati".
Art. 53.
Modalita' degli inquadramenti
Colui che abbia superato il giudizio di idoneita' presenta domanda
di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina
appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio
medesimo, nella quale intenda essere inquadrato.
La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla
facolta' in base alle proprie esigenze e nei limiti degli
insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti
l'inquadramento avra' luogo su deliberazione motivata del consiglio
di facolta' sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio
universitario nazionale su altra disciplina dello stesso
raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente
assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline gia'
attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. Ove
peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze
didattico-scientifiche, la facolta', con delibera adottata in
conformita' a criteri generali indicati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio
universitario nazionale, puo' procedere alla chiamata dell'associato
anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia
domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente
articolo, ancorche' non siano previste dal relativo statuto. In tali
casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della
Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi
dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo
parere favorevole del senato accademico e del consiglio di
amministrazione.
L'avente titolo all'inquadramento che svolga un incarico di
insegnamento presenta la domanda al rettore dell'Universita' ove
l'incarico stesso e' svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia
superato il giudizio di idoneita' per lo stesso raggruppamento
concorsuale.
Il titolare di piu' incarichi ha diritto di optare per una delle
sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore
della sede universitaria prescelta trasmette copia della domanda
ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle sedi
universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri
incarichi di insegnamento. Qualora l'opzione riguardi disciplina
diversa da quella precedentemente impartita, l'accoglimento della
domanda e' subordinato al motivato parere favorevole della facolta'
interessata.
Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento
possono chiedere di essere assegnati alla facolta' in cui prestano
servizio come assistenti di ruolo. In tal caso la domanda di
inquadramento e' presentata al rettore della sede universitaria cui
appartiene la predetta facolta'. Copia della domanda e' trasmessa,
ove sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede
universitaria in cui l'incarico e' svolto.
Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione puo' essere
disposta previo parere del Consiglio universitario nazionale, su
motivata richiesta della facolta' interessata, in relazione alla
effettiva consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti
impartiti nella facolta'. Per la facolta' di medicina, si terra'
conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato dal
richiedente nella sede.
Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al
personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente
art. 50.
Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli
assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente alle
categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50, possono essere
chiamati da altre facolta', entro entro due anni dalla scadenza del
termine di presentazione della domanda di inquadramento, continuando
a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla
qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della
richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico
puo' entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento
della richiesta stessa, presentare domanda alla facolta' presso cui
svolge l'incarico.
Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna
chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli
interessati e le facolta', assegna con proprio decreto gli aventi
titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario
nazionale, con preferenza per le facolta' e corsi di laurea di nuova
istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che
sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro
che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate
successive. L'avente diritto puo' rimanere nella sede originaria con
le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la
sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto
all'inquadramento come professore associato.
Le facolta' sono tenute a deliberare sulle domande, di assegnazione
entro sessanta giorni dal termine di scadenza della loro
presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero della
pubblica istruzione la delibera stessa.
Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione a decorrere dal 1 novembre di ciascun anno
accademico. Con lo stesso decreto e disposta l'assegnazione del posto
relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneita'
l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. (8)
Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato il
giudizio di idoneita' presti servizio presso una Universita' non
statale puo' presentare domanda di inquadramento negli stessi termini
e con le stesse modalita' previste per le Universita' statali,
all'Universita' medesima.
L'Universita' non statale puo' deliberare in merito all'eventuale
istituzione dei posti di professore associato su cui disporre gli
inquadramenti.
Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli
aspiranti il consiglio di amministrazione Universita' non statale,
sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e
preferenza per l'inquadramento.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con
decreto rettorale previa deliberazione delle facolta' competenti.
A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Universita' non
statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di
ruolo senza incarico o equiparati delle Universita' statali.
Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio presso
l'Universita' per stranieri di Perugia che conseguono il giudizio di
idoneita' sono inquadrati presso le Universita' statali, ove vi siano
chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta alcuna
chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo.
Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente.
Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei
professori associati, essi possono presentare domanda di
utilizzazione presso l'Universita' per stranieri di Perugia. Tale
utilizzazione avra' luogo in conformita' delle norme contenute nella
legge 16 aprile 1973, n. 181 e nello statuto dell'Universita' stessa
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978,
n. 1032.
Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di convezione
stipulata dall'Universita' con altri enti, continuano ad essere
affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora non abbiano
titolo a partecipare ai giudizi di idoneita', fino all'espletamento
della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che
hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneita' di cui al
precedente art. 50 conservano altresi' lo stesso incarico fino
all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi.
Qualora loro possano essere inquadrati in ruolo, gli oneri gia'
previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino
alla scadenza della medesima. Resta altresi' confermato l'obbligo per
le Universita' di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine
percepite. ((34))
----------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 9 dicembre 1985, n. 705 ha disposto (con l'art. 11) che
"L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico
della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che
restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di
quelli economici previsti nel primo comma dell'articolo 37".
--------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
4 giugno 2004, n. 143, ha disposto (con l'art. 4-bis) che " A
decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto
dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e'
legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52
e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con
riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai
competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano
superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei
professori associati".
Capo III
RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI
Art. 54. ((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 55.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 56.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 57.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 58.
Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari
Nella prima applicazione del presente decreto sono inquadrati, a
domanda, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori
confermati, previo giudizio di idoneita':
a) i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1
ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1973, n. 766;
b) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e
didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973,
n. 766;
c) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico
1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio
1967, n. 62;
d) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal
Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di
ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n.
70 e successive modifiche, nonche' dall'Accademia nazionale dei
lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;
e) i perfezionandi della scuola normale e della scuola superiore
di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non
titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;
f) i titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento
scientifico e didattico o comunque denominati, purche' finalizzati
agli scopi predetti, istituiti su fondi destinati dal consiglio di
amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da
donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed
assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;
g) gli assistenti incaricati o supplenti o professori incaricati
supplenti;
h) i lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di
delibera nominativa del consiglio di amministrazione anteriore al 31
ottobre 1979, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54 che, al momento
dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, risultino
aver maturato, agli effetti legali due anni di servizio; (11) ((13))
i) i medici interni universitari assunti con pubblico concorso o
a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione
dell'Universita' per motivate esigenze delle cliniche e degli
istituti di cura universitari. (7)
Hanno titolo di partecipare al giudizio di idoneita' gli
appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano
svolto la loro attivita' in una o piu' delle qualifiche elencate
presso una sede universitaria per almeno due anni anche non
consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31
ottobre 1979 che si intendono realizzati anche con periodi di
effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni
accademici ovvero abbiano svolto la loro attivita' presso un istituto
universitario nelle predette categorie da almeno un anno accademico
che si intende realizzato con un periodo di servizio di almeno sei
mesi alla data del 31 ottobre 1979.
Tale periodo si considera decorrente per i vincitori di pubblici
concorsi dalla data della pubblicazione della graduatoria.
Il congedo obbligatorio per maternita' o per servizio militare di
leva non pregiudica il diritto di partecipazione al giudizio di
idoneita'.
Per l'inquadramento nel ruolo del ricercatore si prescinde dal
requisito della cittadinanza italiana. Per gli aventi titolo
all'inquadramento si richiede un titolo di studio equivalente alla
laurea italiana.
--------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 46 (in
G.U. 1a s.s. 27/02/1985, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 58, lett. i, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(riordinamento della docenza universitaria), in riferimento all'art.
3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'inclusione - ai fini
della ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel
ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei medici
interni universitari assunti con delibera nominativa del Consiglio di
Facolta' per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di
cura universitari.
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-23 luglio 1987, n. 284 (in
G.U. 1a s.s. 29/07/1987, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 58, primo comma, lett. h), del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica"), nella parte in cui richiedono ai lettori ivi indicati
un'anzianita' di servizio di due anni maturata alla data dell'11
marzo 1980.
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AGGIORNAMNETO (13)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-14 febbraio 1989, n. 39 (in
G.U. 1a s.s. 22/02/1989, n. 8) ha disposto l'illegittimita'
costituzionale dell' 58, primo comma, lettera h), del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica), nella parte in cui non prevedono l'ammissione dei lettori
incaricati ex art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ai giudizi
di idoneita' per l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari,
quali ricercatori confermati.
Art. 59.
Giudizi di idoneita'
Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di
giudizi di idoneita', per gruppi di discipline, determinati su parere
vincolante del Consiglio universitario nazionale.
La prima tornata e' bandita entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore dal presente decreto la seconda tornata e' bandita
antro diciotto mesi dallo stesso termine ed e' riservata a coloro
che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano conseguito il
giudizio di idoneita'.
Le domande per la partecipazione ai giudizi di idoneita' debbono
essere presentate entro sessanta giorni dall'emanazione del bando al
rettore della Universita' in cui l'interessato svolge o ha svolto la
sua attivita' e per il gruppo di discipline nell'ambito del quale
l'attivita' stessa sia stata esplicata. Ogni candidato non puo'
presentare piu' di una domanda.
I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le
supplenze sono prorogati, per gli aventi titolo alla ammissione al
giudizio di idoneita' di cui al precedente articolo in servizio al 31
ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda tornata di giudizi,
a condizione che abbiano partecipato alla prima tornata.
Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio
di idoneita' alla prima tornata, il relativo rapporto e' risolto di
diritto, dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini.
Tale rapporto e' ugualmente risolto di diritto per coloro che non
superino il giudizio di idoneita', neppure nella seconda tornata, dal
giorno successivo a quello di approvazione degli atti della
commissione.
Coloro che abbiano partecipato con esito negativo alla prima o ad
entrambe le tornate di giudizi hanno titolo, a domanda,
all'applicazione delle norme di cui all'articolo 120.
Per coloro che hanno conseguito l'idoneita', il rapporto e'
prorogato fino all'inquadramento di ruolo.
Resta ferma la validita', ai fini della partecipazione ai giudizi,
delle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del
presente decreto, purche' corrispondenti ai requisiti previsti nel
presente decreto.
E' consentita l'integrazione della documentazione gia' prodotta.
L'onere per le proroghe delle borse del Consiglio nazionale delle
ricerche e' trasferito sul bilancio del Ministero della pubblica
istruzione a decorrere dal 1 novembre 1979.
Art. 60.
Modalita' degli inquadramenti
Le facolta' provvedono alla destinazione dei posti di ricercatore
ad esse assegnati, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, ai raggruppamenti di discipline in base alla valutazione
delle esigenze scientifiche e didattiche.
Coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' sono
inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari in qualita' di
ricercatori confermati, con decreto del rettore sui posti destinati
all'inquadramento.
Qualora il numero di coloro che superano il giudizio di idoneita'
sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento degli
aventi diritto in eccedenza rispetto ai posti medesimi e' disposto in
soprannumero. Qualora l'eccedenza si verifichi nell'ambito di uno
stesso raggruppamento di discipline l'inquadramento e' disposto,
prima sui posti in organico e successivamente in soprannumero sulla
base dell'anzianita' di servizio, o, in caso di pari anzianita' di
servizio, sulla base di anzianita' per eta'.
Le Universita' comunicano al Ministero della pubblica istruzione,
per ciascun raggruppamento, il numero dei posti non coperti e degli
inquadramenti disposti in soprannumero.
Il Ministro, con proprio decreto, dispone il recupero dei posti non
coperti e provvede a ridistribuirli tra le facolta' in proporzione al
numero degli inquadramenti in soprannumero da esse disposti. Le
facolta' destinano i posti cosi' ottenuti al riassorbimento dei posti
in soprannumero, secondo criteri di proporzionalita'.
Ove il numero dei posti recuperati sia superiore a quello
occorrente per l'assorbimento del soprannumero, il Ministro provvede
ad una nuova assegnazione di posti alle facolta' per l'effettuazione
della seconda tornata di giudizi.
La seconda tornata viene effettuata con i medesimi criteri della
prima tornata, anche per quanto riguarda l'inquadramento sui posti
disponibili o in soprannumero.
Al termine della seconda tornata si provvede con le modalita' di
cui al precedente comma ad una ridistribuzione dei posti non coperti
al fine di consentire lo assorbimento del soprannumero.
Qualora, anche al termine dell'operazione di cui al precedente
comma, risultano posti non coperti, questi ultimi vanno ad
incrementare il numero dei posti da bandire con i concorsi liberi e
possono essere riassegnati alla stessa facolta' compatibilmente con
le esigenze di programmazione di cui all'art. 30.
Le Universita' non statali possono istituire un proprio ruolo di
ricercatori, determinandone l'organico con modifica statutaria. Ove
gli statuti delle predette Universita' recepiscano le stesse norme
previste per i ricercatori delle Universita' statali, sono possibili
i trasferimenti dei ricercatori dalle Universita' statali a quelle
non statali e viceversa.
A coloro che hanno titolo all'inquadramento come ricercatori nelle
Universita' non statali, vanno estese, qualora non sia possibile il
loro inserimento nelle predette Universita', le norme di cui ai commi
dodicesimo, tredicesimo quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 53.
Art. 61.
Commissioni giudicatrici
Per la formulazione dei giudizi di idoneita' sono nominate con
decreto del rettore presso le singole facolta' apposite commissioni
giudicatrici composte da tre professori ufficiali, per ciascun gruppo
disciplinare, di cui almeno uno ordinario, tra i quali uno e'
designato dal consiglio di facolta' e due sono estratti a sorte su
terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i professori
delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare.
Art. 62.
Formulazione del giudizio di idoneita'
La valutazione dei candidati al giudizio di idoneita' ha per
oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attivita' didattica
da essi svolta.
Al termine dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione,
la commissione formula, per ciascun candidato un giudizio circa
l'idoneita' del candidato stesso a svolgere o meno i compiti di
ricercatore universitario e redige una circostanziata relazione.
La relazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione.
TITOLO III
RICERCA SCIENTIFICA
Capo I
RICERCA SCIENTIFICA NELLE UNIVERSITA' E SUO COORDINAMENTO
Art. 63.
Ricerca scientifica nelle Universita'
L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro
incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
promuovera' le necessarie forme di raccordo tra Universita' ed enti
pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di
strutture e di finanziamenti e' istituita l'Anagrafe nazionale delle
ricerche.
Art. 64.
Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche
All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie
relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con
fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti
pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione
dei segreti.
Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che
svolgono attivita' di ricerca scientifica e tecnologica per poter
accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito
schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche.
Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare
all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attivita' di
ricerca.
Le Universita', le facolta', i dipartimenti, gli istituti, il
Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti
interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle
ricerche.
All'Anagrafe sovritende un comitato cosi' composto:
1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;
2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica o un suo delegato;
3) un rappresentante del Ministro della sanita';
4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;
6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e
ambientali;
7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca
designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica;
9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Universita';
10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario
nazionale;
11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo
delegato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a
primo dirigente.
Il comitato si avvarra' per i supporti tecnici e amministrativi dei
mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del
relativo personale. ((25))
-------------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 ha disposto (con l'art. 7 comma 7)
che e' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2
della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e)
del comma 4 del D.Lgs. 204/1980.
Art. 65.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)).
Art. 66.
Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per
conto terzi
Le Universita', purche' non vi osti lo svolgimento della loro
funzione scientifica didattica, possono eseguire attivita' di ricerca
e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti
pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni
sara' affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano
costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli
docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al
comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal
consiglio di amministrazione dell'Universita', sulla base di uno
schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario
nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni
puo' essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore
al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma
cosi' erogata al personale non puo' superare il 50 per cento dei
proventi globali delle prestazioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da
destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Universita'
e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al
terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati di acquisto di
materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei
dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le
convenzioni.
Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da
ripartire con le modalita' di cui al precedente secondo comma vanno
in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Universita'
per l'espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall'attivita' di cui al comma precedente
costituiscono entrate del bilancio dell'Universita'.
Art. 67.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)).
Capo II
DOTTORATO DI RICERCA
Art. 68.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
Art. 69.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
Art. 70.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
Art. 71.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
Art. 72.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
Art. 73.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
Art. 74.
Riconoscimenti ed equipollenze
Coloro che abbiano conseguito presso le universita' non italiane il
titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica
possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero
della pubblica istruzione.
La domanda dovra' essere corredata dai titoli attestanti le
attivita' di ricerca e dai lavori compiuti presso le universita' non
italiane.
L'eventuale riconoscimento e' operato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio
universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme
parere del Consiglio universitario nazionale, potra' stabilire
eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei
diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto
universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa,
dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e
da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano
assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture,
ordinamento, attivita' di studio e di ricerca e numero limitato di
titoli annualmente rilasciati.
In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di
perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della
legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono
ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un
corso di dottorato di ricerca.
Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di
dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il
quale sono utilizzati.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non
puo' chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo
diverso.
Capo III
BORSE DI STUDIO
Art. 75. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N. 398 COME MODIFICATO DAL D.M. 30 APRILE 1999, N. 244)). ((17)) ---------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.M. 30 aprile 1999, n. 224 nel modificare l'art. 8 della L. 30 novembre 1989, n. 398 ha disposto che l'abrogazione decorre dal 1 gennaio 2000.
Art. 76.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N. 398)).
Art. 77.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
Art. 78.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
Art. 79.
Obblighi dei borsisti
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a
trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali.
Art. 80.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
((TITOLO IV))
SPERIMENTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
Art. 81.
Avvio della sperimentazione
Nel pieno rispetto delle liberta' di ricerca e di insegnamento
garantito dall'ordinamento vigente e dello uguale diritto per i
professori e i ricercatori confermati di accedere ai fondi
disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche e
didattiche, a decorrere dall'anno accademico 1980-81, nelle
universita' e negli istituti di istruzione universitaria e'
consentito avviare la sperimentazione organizzativa e didattica,
intesa come individuazione e verifica di nuove modalita' di
espletamento dell'attivita' di ricerca e di insegnamento secondo le
disposizioni che seguono.
Art. 82.
Commissione di ateneo
Nell'ipotesi che il senato accademico o un quarto dei docenti
dell'ateneo o un quarto dei docenti membri di un singolo consiglio di
facolta' richiedano di avviare la sperimentazione organizzativa e
didattica di cui al precedente articolo, il rettore sentito il senato
accademico istituisce con proprio decreto una commissione di ateneo,
con il compito di coordinare e verificare la sperimentazione
organizzativa e didattica nell'ambito dell'universita'.
Per la costituzione della commissione di ateneo ciascun Consiglio
di facolta' elegge, tra coloro che siano in servizio presso la
stessa, un numero pari di professori ordinari o straordinari e di
professori associa ti, o aventi titolo al giudizio di idoneita' ad
associato nonche' un ricercatore universitario o avente titolo al
giudizio di idoneita' a ricercatore.
Il numero dei professori ordinari e dei professori associati che
fanno parte della commissione di ateneo e' fissato per ciascuna
facolta' con decreto del rettore, su proposta del senato accademico,
sulla base dei diversi settori di insegnamento e di ricerca e del
numero dei docenti esistenti nelle singole facolta' in modo che sia
assicurato comunque il rispetto del principio del voto limitato.
Le universita' di nuova istituzione, comprese l'Universita' degli
studi di Udine e la seconda Universita' degli studi di Roma debbono
organizzarsi in dipartimenti. Ai fini delle necessarie deliberazioni
il comitato tecnico-amministrativo ha le funzioni della commissione
di ateneo, oltre a quelle proprie del consiglio di amministrazione. I
comitati tecnici ordinatori di ciascuna facolta' fanno le funzioni
dei consigli di facolta', sino alla costituzione di questi ultimi.
Art. 83.
Costituzione del dipartimento
Nell'ambito della sperimentazione di cui agli articoli precedenti
e' consentito alle universita' di costituire dipartimenti, intesi
come organizzazione di uno o piu' settori di ricerca omogenei per
fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a piu'
facolta' o piu' corsi di laurea della stessa facolta'. Le strutture
dipartimentali possono essere sperimentate anche limitatamente
all'organizzazione di settori determinati dall'universita'
interessata.
I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca
nelle universita' ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente
ricercatore. Essi organizzano le strutture per la ricerca e ad essi
vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si svolgono
nell'ambito dell'universita'. Le attivita' di consulenza e di ricerca
su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle universita'
si svolgono, di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti
concorrono alle attivita' didattiche nei modi stabiliti dai
successivi articoli.
I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalita'
della sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei
dipartimenti e i criteri per la eventuale costituzione di sezioni
saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale.
La commissione di ateneo, acquisito il parere motivato delle
facolta' interessate, formula proposte per la costituzione di
dipartimenti per le eventuali successive modifiche indicate dai
dipartimenti stessi, nell'ambito dei criteri orientativi e delle
dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale.
La commissione di ateneo anche su eventuali proposte di docenti
interessati puo' proporre l'istituzione di dipartimenti atipici e di
intesa con la commissione di altro ateneo della stessa localita' di
dipartimenti interuniversita'. La commissione di ateneo presenta al
consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie
all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del
senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Le
delibere relative all'istituzione di dipartimenti atipici,
adeguatamente motivate, saranno sottoposte al parere del Consiglio
universitario nazionale.
Art. 84.
Strutture dipartimentali
Al dipartimento afferiscono i ricercatori, il personale
Amministrativo tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di
ricerca, degli insegnamenti e della attivita' connesse al
dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore e' garantita
la possibilita' di opzione fra piu' dipartimento istituti.
Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la
giunta.
Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni.
Il direttore del dipartimento e' eletto tra i professori ordinari e
straordinari, dai professori di ruolo e dai ricercatori, nonche' in
prima applicazione dagli aventi titolo ai giudizi di idoneita' ad
associato o a ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a
maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione e a
maggioranza relativa delle successive, ed e' nominato con decreto del
rettore.
Il direttore resta in carica tre anni accademici e non puo' essere
rieletto consecutivamente piu' di una volta.
Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il
consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
con la collaborazione della giunta promuove le attivita' del
dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del dipartimento
delle leggi dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli
organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono
devolute dalle leggi dello statuto e dei regolamenti.
Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori ufficiali,
gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori.
Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente
e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalita' da
definire.
Il consiglio di dipartimento puo' inoltre decidere la
partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione
dell'attivita' didattica, di una rappresentanza elettiva degli
studenti, con modalita' da definire. La giunta e' composta da almeno
tre professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori,
oltre che dal direttore e da un segretario amministrativo con voto
consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, dovranno
essere mantenute le Stesse proporzioni. L'elezione dei componenti
della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole
componenti.
In sede di prima costituzione e comunque per non oltre
l'espletamento della seconda tornata di idoneita' ad associato ed a
ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori associati
e' esteso ai professori incaricati da almeno un triennio ed agli
assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello previsto per i
ricercatori, agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo
ruolo.
Art. 85.
Attribuzioni del dipartimento
Ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore
confermato e il loro diritto di accedere direttamente, ove non
partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la
ricerca, il dipartimento promuove e coordina l'attivita' di ricerca:
organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca; concorre, in collaborazione
con i consigli di corso di laurea o di indirizzo, con gli organi
direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla
relativa attivita' didattica.
A tali fini il direttore di dipartimento coadiuvato dalla giunta
esercita le seguenti attribuzioni:
1) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e
dell'assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un
programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta
nell'ambito dipartimentale, nonche' per lo svolgimento
dell'attivita'
didattica di cui sopra, da inoltrare al consiglio di amministrazione;
2) propone il piano annuale delle ricerche del dipartimento e la
eventuale organizzazione di centri di studio e lavoratori anche in
comune con altri dipartimenti della stessa o di altra Universita'
italiana o straniera o con il Consiglio nazionale delle ricerche o
con altre istituzioni scientifiche nonche' predispone i relativi
necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove
convenzioni tra le Universita' e gli enti interessati;
3) predispone annualmente una relazione sui risultati della
sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della
didattica svolta nel dipartimento, che viene trasmessa alla
commissione di ateneo;
4) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le
attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca
e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate dai
corsi di laurea;
5) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e
quanto altro per il buon funzionamento dei dipartimenti e dispone il
pagamento delle relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei
gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specifici loro
specificamente assegnati.
Agli stessi fini il consiglio di dipartimento esercita le seguenti
attribuzioni:
1) detta i criteri generali per:
a) la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le
sue attivita' di ricerca che dovranno tener conto di eventuali
esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili
in corso d'anno;
b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti
in rotazione;
2) approva le proposte formulate dal direttore coadiuvato dalla
giunta di cui ai punti 1), 2), 3) del comma precedente;
3) approva i singoli piani di stadio e di ricerca per il
conseguimento del dottorato di ricerca;
4) da' pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al
conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei consigli di
facolta' limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento.
(Quando trattasi di professori ordinari o straordinari partecipano
alle sedute del consiglio soli appartenenti alla medesima categoria;
quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute del
consiglio solo i professori di ruolo. Da' pareri inoltre sulla
istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in
statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
5) collabora con gli organi di governo dell'Universita' e gli
organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla
elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non
finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla
legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e
riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili
professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.
Per le attribuzioni di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma
partecipano alle adunanze i professori di ruolo; per quelle di cui al
punto 1) sub a) e sub b) partecipano i professori di ruolo ed i
ricercatori confermati, nonche', fino alla loro cessazione, i
professori incaricati e gli assistenti di ruolo.
La giunta di dipartimento affida ai professori ordinari ed ai
professori associati gli insegnamenti nel corso di dottorato di
ricerca, valutando le richieste dei professori, restando fermo che a
parita' di qualificazione nell'area disciplinare, prevale per
l'affidamento dell'insegnamento il professore ordinario.
L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento e'
disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal dipartimento
stesso ed emanato dal rettore sentiti la commissione di ateneo e il
consiglio di amministrazione.
Art. 86.
Autonomia del dipartimento
Il dipartimento ha autonomia ((gestionale)) ed amministrativa e
dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo
funzionamento.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)).
Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti
del personale amministrativo occorrente per il loro funzionamento,
sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977,
n. 808.
Il direttore del dipartimento puo' autorizza le missioni dei
singoli componenti del dipartimento sulla base di una
regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di una
quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione
di concerto con il Ministro del tesoro.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)).
Art. 87.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18))
Art. 88.
Istituti
Gli istituti, ciascuno dei quali comprende piu' discipline di
insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facolta' ed i
corsi di laurea e di indirizzo, le attivita' didattiche per il
conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dagli statuti, o,
in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attivita' di
ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi.
L'istituto e' diretto da un professore ordinario o straordinario di
una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal
rettore su designazione del consiglio di istituto.
Il direttore coordina e sovrintende all'attivita' dell'istituto, e'
responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto
stesso e dura in carica un triennio.
In mancanza di professori ordinari, o straordinari delle discipline
afferenti all'istituto ovvero in caso di impedimento, ritenuto
motivato dal senato accademico, la direzione dell'istituto stesso e'
affidata, con le modalita' di cui ai commi precedenti e per la durata
di un anno, ad un professore associato: o, in mancanza, ad altro
docente.
Il consiglio di istituto e' costituito dai professori ufficiali e
dagli assistenti di ruolo, che vi afferiscono, nonche' da una
rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora essi superino il
numero di tre.
Le norme di gestione e di funzionamento dell'istituto sono
stabilite da un regolamento emanato dal rettore, sentito il senato
accademico e il consiglio di amministrazione.
Nelle Universita' dove sono costituite strutture dipartimentali il
rettore, su proposta della commissione di ateneo e sentito il senato
accademico, dispone che gli istituti che rientrino nell'area
disciplinare propria di uno o piu' dipartimenti vengano da questi
assorbiti, sempre che su cio' vi sia il parere favorevole della
maggioranza dei professori di ruolo dell'istituto interessato. In
ogni caso, quando a seguito delle opzioni di cui all'art. 84, primo
comma, il numero dei professori di un istituto si riduca di oltre la
meta' rispetto a quelli in servizio all'atto dell'entrata in vigore
del presente decreto, l'istituto viene disattivato e si procede con
la medesima procedura a destinare le relative dotazioni di mezzi e di
personale non docente. Qualora la coincidenza fra le aree
disciplinari di uno o piu' dipartimenti e di uno o piu' istituti sia
solo parziale, il rettore promuove le opportune intese per la
gestione e il finanziamento comune di strutture materiali e servizi,
anche nella forma dei centri di cui al successivo art. 89, ovvero per
l'eventuale ripartizione ove si renda necessaria; provvede comunque,
osservata la procedura di cui al presente comma, a garantire
l'accesso a tali strutture e servizi dei docenti e dei ricercatori
interessati.
Art. 89.
Centri interdipartimentali
Nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, il
consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di
ateneo, e sentito il senato accademico puo' deliberare la creazione
di centri per la ricerca interdipartimentale.
I centri svolgono attivita' di ricerca cui contribuiscono docenti
di piu' dipartimenti o istituti. Tali attivita' possono in
particolare essere connesse alla partecipazione a progetti
scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca, o da
altre ricerche che l'Universita' svolga sulla base di contratti o
convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per
la durata del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso
sia specificamente legata a programmi scientifici da attuare entro
scadenze temporali definite.
L'attivita' dei docenti nei centri puo' avvenire anche nell'ambito
dei periodi di svolgimento di esclusiva attivita' di ricerca ai sensi
dell'art. 17.
Art. 90.
Centri di servizi interdipartimentali
Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti
scientifici possono essere istituiti, nell'ambito della
sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del
consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di
Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati, e il senato accademico,
centri interdipartimentali per la gestione e la utilizzazione di
servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a
piu' strutture di ricerca e di insegnamento.
I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare
il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle
esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a
disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca
interessati, di promuovere attivita' di studio e documentazione e
qualsiasi altra attivita' connessa con le attrezzature di cui
dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti.
Alle relative esigenze di personale non docente possono provvedere
anche i dipartimenti interessati.
Ai centri dei servizi sono preposti: un comitato
tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei
dipartimenti interessati, nonche' un direttore scelto di norma fra i
tecnici laureati.
Art. 91.
Collaborazione interuniversitaria
Per le finalita' di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono
essere altresi' costituiti, tramite convenzioni tra le Universita'
interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari,
rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra
docenti di Universita' diverse o quali sedi di servizi scientifici
utilizzati da piu' Universita'.
In particolare, i centri possono collegare Universita' della stessa
citta', della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire
sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei
progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento
di cui al primo comma dell'art. 65.
Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono
determinate in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli
nella convenzione di cui al primo comma: Ogni Universita' puo'
disporre la assegnazione presso i centri di personale docente per non
oltre tre anni in un decennio, sentite le facolta' interessate, e di
personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario sentita, la
commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n.
808.
((Sono consentite convenzioni tra universita' italiane e
universita' di Paesi stranieri per attivita' didattiche scientifiche
integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonche'
per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di
particolare complessita'.
Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio
di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato
accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione,
con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito
decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del
tesoro. Il decreto di autorizzazione indichera' altresi' l'entita'
del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento
di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Sono a carico dell'universita' di appartenenza le spese e
l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in
rappresentanza delle universita' italiane in organismi internazionali
che perseguono le finalita' di cui al precedente quarto comma,
secondo modalita' da stabilire con apposito decreto presidenziale.
I consorzi interuniversitari costituiti tra le universita' italiane
per il perseguimento di finalita' istituzionali comuni alle
universita' consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi da
pertinenza di ciascuna universita' interessata, con le modalita' di
erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si
attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse
universita')).
Art. 91-bis
(((Partecipazione a consorzi e a societa' di ricerca).
Le universita' possono partecipare a consorzi o a societa' di
capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca
finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle
leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio
1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651, a
condizione che:
a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto
di prestazione di opera scientifica;
b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali
obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non
vengano ripartiti ma reinvestiti per finalita' di carattere
scientifico;
c) sia assicurata la partecipazione paritaria della universita',
nell'impostazione dei programmi di ricerca;
d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non
inferiori alla meta' da parte di organismi pubblici nazionali,
internazionali o esteri;
e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori
universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali
sia versato alle universita' di appartenenza. I proventi derivanti da
eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad
universita' siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente
articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da
queste destinati a fini di ricerca.
La partecipazione dell'universita' e' deliberata dal consiglio di
amministrazione, udito il collegio dei revisori)).
Art. 92.
Sperimentazioni di nuove attivita' didattiche
Alle Universita' e agli altri istituti di istruzione universitaria
e' consentito sperimentare il consenso del docente interessato, nuove
modalita' didattiche rivolte a rendere piu' proficuo l'insegnamento
in relazione anche alle strutture organizzative previste in via
sperimenta dal presente decreto ed alle connessioni con istituzioni
ed enti culturali, scientifici ed economici pubblici e privati
esistenti nella regione ed in regioni contermini per quanto concerne
i compiti didattici di cui all'art. 85.
Per il conseguimento di tale finalita' possono essere stipulate
convenzioni con gli enti di cui al precedente comma al fine di
aggiornamento e riqualificazione professionale anche con altri enti
pubblici o privati, eventualmente riuniti in consorzi.
Le convenzioni sono stipulate dal rettore su proposta dei consigli
dei corsi di laurea o di indirizzi interessati previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione.
I consigli di corso di laurea o di indirizzo possono sperimentare
altresi' forme diversificate di studio e di frequenza anche mediante
corsi a svolgimento estivo serale ovvero forme di frazionamento dei
programmi e degli esami.
Per agevolare la preparazione degli studenti possono essere inoltre
istituite strutture didattiche ausiliarie decentrate mediante anche
l'apprestamento di sussidi audiovisivi.
Rimane fermo l'obbligo di ogni professore di svolgere il proprio
corso di insegnamento ufficiale.
Art. 93.
Relazioni sulla sperimentazione
Al termine di ciascun, anno accademico dall'inizio della
sperimentazione, il dipartimento riferisce alla commissione di ateneo
sull'attivita' di ricerca svolta e sui risultati della
sperimentazione.
Alla scadenza del terzo anno accademico dall'inizio della
sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo
e al consiglio universitario nazionale una relazione sull'attivita'
svolta e sui risultati raggiunti entro i successivi tre mesi le
commissioni di ateneo e al consiglio universitario nazionale una
relazione sull'attivita' e sui risultati raggiunti. Entro i
successivi tre mesi le commissioni di ateneo devono presentare al
Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario
nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.
Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne
valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge
sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il
definitivo riassetto delle strutture universitarie e
dell'organizzazione didattica, nel piu' rigoroso rispetto
dell'autonomia delle Universita'.
((TITOLO V))
ORGANI
Art. 94.
Consigli di corsi di laurea e di indirizzo
Nelle facolta' comprendenti piu' corsi o indirizzi di laurea, in
corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i
consigli di corso di laurea e di indirizzo, di laurea di cui, al
decreto-legge 1 ottobre 1973 n. 580, convertito con modifiche, dalla
legge 39 novembre 1973 n. 766.
Il consiglio di corso di laurea, o di indirizzo di laurea:
1) coordina le attivita' di insegnamento e di studio per il
conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;
2) esamina e approva i piani do studio che gli studenti svolgono
per il conseguimento della laurea o del che gli studenti svolgono per
il conseguimento della laurea o del diploma;
3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie
attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma
interessati.
4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti
previsti dallo statuto;
5) propone eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso
di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli organi dei
dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale
non docente dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella
maniera piu' efficace le attivita' di insegnamento e di loro
coordinamento con le attivita' di ricerca;
6) adotta nuove modalita' didattiche anche mediante l'impiego di
docenti per corsi d'insegnamento diversi da quelli di cui sono
titolari, secondo le disposizioni del presente decreto.
Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo e' costituito da
tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi
compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei
ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non
superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del
personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti
elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino
il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti
avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.
Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo
seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a
maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente
sovrintende e coordina le attivita' del rispettivo corso o indirizzo.
Dura in carica tre anni accademici.
Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono
pubblici.
Partecipano altresi' al consiglio di corso di laurea e indirizzo,
fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli
incaricati stabilizzati nonche' i rappresentanti degli incaricati non
stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e le
percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 10 ottobre 1973,
n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1973, n. 766.
I professori associati partecipano alle deliberazioni (lei consigli
di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione
di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore
ordinario ed alle persone dei professori ordinari.
I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti
partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di
indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la
destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari
ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli
assistenti ordinari.
I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due
anni.
Art. 95.
Consiglio di facolta'
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto entrano a
far parte dei consigli di facolta' i professori associati e le
rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le modalita' che
seguono. Ne fanno parte, con voto consultivo, i professori a
contratto.
I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli
di facolta' per tutte le questioni previste dall'art. 9 del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle
concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore
ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti
di professore ordinario nonche' le questioni relative alle persone
dei professori ordinari.
Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme
nei consigli di facolta' le rappresentanze dei professori incaricati
non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e
le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 10 ottobre
1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
1973, n. 766.
Con le stesse limitazioni di cui al precedente secondo comma,
estese alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo,
alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonche' alle questioni
concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresi'
ai consigli di facolta' tre rappresentanti dei ricercatori
universitari e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai soli
professori ordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori
ordinari, ai professori associati e, fino a quando vi saranno, ai
professori incaricati stabilizzati.
Art. 96.
Consiglio di amministrazione
Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita'
a professore associato i rappresentanti dei professori incaricati
stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento continuano a
far parte dei consigli di amministrazione dell'Universita'.
Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica all'entrata
in vigore del presente decreto e non oltre sei mesi dopo l'indizione
della suddetta prima tornata di giudizi e comunque non oltre due mesi
dall'espletamento di essa, i due rappresentanti dei professori
incaricati stabilizzati ed il rappresentante degli assistenti
ordinari vengono sostituiti da un rappresentante dei professori
associati, un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati e
un rappresentante degli assistenti ordinari.
Nelle Universita' in cui, per effetto dell'espletamento della prima
tornata di giudizi, le categorie dei professori incaricati
stabilizzati e degli assistenti ordinari sono diventate inferiore al
10 per cento della consistenza riscontrata all'atto, dell'entrata in
vigore del presente decreto, i rappresentanti delle categorie al di
sotto della predetta percentuale del 10 per cento vengono sostituiti
da altrettanti professori associati. Entro sei mesi dalla indizione
della seconda tornata dei giudizi di idoneita', i due rappresentanti
dei professori, incaricati stabilizzati e il rappresentante degli
assistenti ordinari saranno integralmente sostituiti da tre
professori associati.
L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di questi ultimi
spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Entro sei mesi dalla indizione della prima tornata dei giudizi di
idoneita' a ricercatore universitario e comunque non oltre due mesi
dall'espletamento di essa i consigli di amministrazione delle
Universita' sono altresi' integrati da un rappresentante dei
ricercatori. Detta rappresentanza viene rinnovata ed elevata a due
rappresentanti sei mesi dopo l'indizione della seconda tornata di
giudizi.
Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica, dopo
l'entrata in vigore del presente decreto, la rappresentanza elettiva
del personale non docente e' aumentata da uno a due.
Art. 97.
Elezioni del rettore
I rettori delle Universita' sono eletti, tra i professori ordinari
e straordinari della stessa Universita', da un corpo elettorale
composto da tutti i professori ordinari, straordinari ed associati e,
fino all'espletamento delle procedure dell'inquadramento nel ruolo
degli associati, dagli incaricati stabilizzati.
L'elettorato attivo spetta altresi' ai rappresentanti nei consigli
di facolta' dei ricercatori e, finche' sussistano, degli assistenti
di ruolo e degli incaricati non stabilizzati.
I rettori sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nelle
prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il
sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima
votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi
riporta maggiori voti.
Sei mesi prima della scadenza dei mandati le elezioni sono indette
dal decano dei professori ordinari, il quale provvede altresi' alla
costituzione di un seggio elettorale e alla designazione del
professore ordinario che dovra' presiederlo. Il segretario del seggio
e' scelto dal presidente tra i docenti di ruolo.
Art. 98.
Consiglio universitario nazionale
La rappresentanza di cui alla lettera b), comma primo, dell'art. 1
della legge 7 febbraio 1979, n. 31, nel Consiglio universitario
nazionale e' sostituita da ventuno professori associati; la
rappresentanza di cui alla successiva lettera o) della medesima legge
da quattro ricercatori universitari, intendendosi altresi' sostituiti
i professori associati alla componente congiunta degli assistenti
ordinari o dei professori incaricati agli effetti delle proporzioni
di cui ai commi secondo e quarto del predetto art. 1 della legge
medesima. Qualora nelle Universita' non statali legalmente
riconosciute non siano presenti professori associati, i professori
ordinari di cui al quarto comma del citato art. 1 aumentano da uno a
due.
Il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio universitario
nazionale sara' disposto dopo l'espletamento della prima tornata di
giudizi per associato e ricercatore e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1981.
Gli attuali membri del consiglio sono prorogati nella carica, anche
in caso di modificazione del loro status accademico, sino al termine
di cui al precedente comma.
In caso di dimissioni o di cessazione dei membri eletti, si procede
alla sostituzione secondo i risultati delle votazioni, a condizione
che il subentrante abbia riportato un numero di voti non inferiore
alla meta' di quelli conseguiti dall'ultimo degli eletti nello stesso
collegio elettorale.
L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori associati
spetta ai professori associati, ai professori incaricati e agli
assistenti ordinari. L'elettorato passivo ai soli professori
associati.
L'elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori
universitari spetta ai ricercatori universitari, ai titolari dei
contratti e degli assegni biennali. L'elettorato passivo spetta ai
soli ricercatori universitari. Successivamente dopo tre anni si
provvedera' al rinnovo di tutte le componenti del Consiglio
universitario nazionale essendo riservato l'elettorato attivo e
passivo per le rappresentanze dei professori associati e dei
ricercatori universitari, rispettivamente ai soli professori
associati e ai soli ricercatori universitari.
Il Consiglio universitario nazionale cosi' composto si rinnova ogni
tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del Consiglio
universitario nazionale piu' di due volte consecutive,
indipendentemente dal collegio elettorale di appartenenza,
considerandosi anche l'appartenenza alla prima sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione.
La corte di disciplina e' composta dal vice presidente del
Consiglio universitario nazionale che la presiede e da tre professori
ordinari e tre professori associati, intendendosi sostituiti a tutti
gli effetti e nei casi previsti i professori associati agli
assistenti ordinari e agli incaricati.
((Continuano a far parte del Consiglio universitario nazionale,
fino alla cessazione del mandato, i professori universitari anche se
collocati a riposo, e gli studenti anche se non piu' appartenenti al
consiglio di amministrazione dell'universita')).
((TITOLO VI))
NORME FINALI E COMUNI
Art. 99.
Norme per le designazioni elettive
Le designazioni elettive previste dal presente decreto avvengono a
voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un
terzo dei nominativi da designare. La votazione e' valida se vi abbia
preso parte almeno un terzo degli aventi diritto salvo quanto
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973,
n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto
concerne le rappresentanze studentesche.
Art. 100.
Attribuzione di insegnamenti nelle facolta' o corsi di laurea di
nuova istituzione
Per le facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione il
consiglio di facolta' o il comitato ordinatore, per il caso di
istituzione di nuove facolta' ovvero per il caso in: cui il numero
dei professori ordinari di una facolta' sia inferiore a tre, con la
partecipazione in tale ultimo caso anche di tutti i professori che
hanno titolo a partecipare al consiglio di facolta', provvedono
all'attribuzione degli insegnamenti secondo i seguenti criteri:
a) mediante utilizzazione a domanda dei componenti del comitato
ordinatore per lo svolgimento di un insegnamento in sostituzione di
quello di titolarita', purche' ricompreso nei limiti di affinita' di
cui al precedente art. 9;
b) ove non sia possibile attivare nelle nuove facolta' tutti gli
insegnamenti previsti con l'utilizzazione sostitutiva di cui alla
lettera precedente mediante l'affidamento, per non piu' di un
triennio dall'attivazione dei corsi, di insegnamenti ai professori
universitari di ruolo, anche di altre facolta' o Universita', purche'
titolari di discipline comprese nel medesimo raggruppamento
concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei
presenti deve dare ragione delle valutazioni comparative operate ai
fini della scelta. Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella
medesima misura prevista dal successivo art. 114;
c) mediante trasferimento, con modalita' analoghe a quelle
previste per i professori di ruolo, di docenti che abbiano maturato
il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore
associato;
d) ove non sia possibile provvedere, attraverso le modalita' di
cui alle lettere precedenti, all'attivazione degli insegnamenti
necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, mediante
contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le
modalita' di cui al precedente art. 25 e previo nulla-osta del
Ministro della pubblica istruzione.
Per la facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi
per posti di docente ordinario ed associato possono essere banditi
anche in deroga alla periodicita' biennale prevista dall'art. 2,
sentito il Consigli universitario nazionale.
Art. 101.
Disposizioni speciali per alcune facolta' e scuole
I concorsi ad assistente ordinario gia' banditi dalla Universita'
di Udine e pubblicati nel Bollettino ufficiale della pubblica
istruzione prima, dell'entrata in vigore del presente decreto saranno
regolarmente espletati. I posti di assistente di cui al contingente
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
102, non coperti sono sostituiti da altrettanti posti di professore
associato o di ricercatore, prelevati dai contingenti di cui ai
precedenti articoli 20 e 30 da destinare a concorsi liberi di cui
agli articoli 21 e 30.
Sono analogamente sostituiti da un uguale numero di posti i posti
di professore associato o di ricercatore, i posti di assistente
ordinario assegnati alla seconda Universita' di Roma e della Tuscia
dalla legge 3 aprile 1979, n. 122. La sostituzione e' disposta con
decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta della
facolta' interessata, sentite le richieste dei consigli di corso di
laurea o di dipartimento, ove istituito.
Nelle scuole dirette a fini speciali, eventuali attivita'
didattiche tecnico-pratiche, connesse a specifici insegnamenti
professionali a sono conferite con contratti di diritto privato a
tempo determinato, secondo le modalita' di cui al precedente art. 25.
La durata potra' essere protratta oltre il limite ivi previsto, in
casa di comprovata necessita' e previo nulla osta delle facolta' che
nel danno comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.
Art. 102.
Attivita' assistenziale
Il personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano
attivita' assistenziale presso le cliniche e gli istituti
universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle
universita', convenzionati ai sensi dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1978 n. 833 assumono per quanto concerne l'assistenza i
diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente
qualifica, del ruolo regionale in conformita' ai criteri fissati nei
successivi commi e secondo le modalita' stabilite negli schemi tipo
di convenzione di cui al citato art. 39. Dell'adempimento di tali
doveri detto personale risponde alle autorita' accademiche competenti
in relazione al loro stato giuridico.
Al personale di cui al precedente comma e' assicurata la
equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a
quello del personale delle unita' sanitarie locali di pari funzione,
mansione ed anzianita' secondo le vigenti disposizioni ai sensi
dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.
Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 39 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, verra' anche fissato il limite finanziario,
entro il quale comprendere le indennita' di cui all'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli
universitari ed il personale medico del servizio sanitario nazionale,
previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue:
il professore ordinario e straordinario e' equiparato al medico
appartenente alla posizione apicale;
il professore e' equiparato al medico appartenente alla posizione
intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori
sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale.
In rapporto alla disponibilita' di posti vacanti nelle strutture
assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni di
cui al precedente primo comma, ai professori associati, agli
assistenti ed ai ricercatori possono essere attribuite ai fini
assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle
indicate nel precedente comma.
L'attribuzione della qualifica superiore e' deliberata annualmente
dal rettore, su motivato conforme parere espresso dal consiglio di
facolta' sulla base del curriculum formativo e professionale degli
aspiranti desunto dai titoli accademici, didattici e scientifici
comprendenti anche l'attivita' assistenziale - e dell'anzianita' di
ruolo. Nel caso in cui il servizio nella qualifica, superiore venga
prestato senza che il personale medico universitario sia in possesso
dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per il corrispondente
personale ospedaliero, il predetto servizio non e' valutabile nei
concorsi ospedalieri.
L'affidamento delle funzioni di cui ai precedenti commi deve
comunque rispettare l'afferenza ai raggruppamenti disciplinari
stabiliti dalla vigente normativa universitaria.
Il rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono
attivita' assistenziale puo' essere a tempo pieno o a tempo definito
secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e fatto salvo
quanto previsto dal precedente art. 11, comma quarto, lettera a), del
presente decreto.
L'opzione e' reversibile in relazione a motivate esigenze
didattiche e di ricerca ed ha durata almeno biennale. La opzione si
esercita con le stesse modalita' previste nel precedente art. 10.
I ricercatori universitari di cui al presente articolo, a seconda
che prestino servizio per un numero di ore globalmente considerato
uguale a quello previsto per il corrispondente personale delle unita'
sanitarie locali a tempo pieno o a tempo definito, hanno diritto alla
rispettiva integrazione del trattamento economico secondo quanto
previsto nel precedente secondo comma. ((33))
----------------
AGGIORNAMENTO (33)
La D. Lgs. 21 dicembre 1999, n.517 ha disposto (con l'art. 6 comma
4) che sono abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano
l'attribuzione del trattamento economico integrativo.
Art. 103
Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi
Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, e'
riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio
prestato in qualita' di professori universitari associati e
professori incaricati, per la meta' il servizio effettivamente
prestato in qualita' di ricercatori universitari o di enti pubblici
di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente
straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli
orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio
prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21
febbraio 1980, n. 28, nonche' in qualita' di assistente
volontario.(20)
Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della
nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, e' riconosciuto per
due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato
in qualita' di professore incaricato, di ricercatore universitario o
di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di
assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e
ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano,
di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la
meta' agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure
previste dal citato art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28,
nonche' per un terzo in qualita' di assistente volontario. (20)
Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella
fascia dei ricercatori confermati, e' riconosciuta per intero ai fini
del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini
della carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle universita'
in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio
1980, n. 28 nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla
frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del
trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del
richiedente . (20) ((36))
Il riconoscimento dei servizi di cui a precedenti commi puo' essere
chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto puo'
richiederlo entro un anno della predetta data.
I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attivita'
svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso
i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite
massimo di otto anni.
Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi
prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non
di ruolo sono valutati nei limiti ed alle condizioni previste dal
testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul
trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032.
Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati
ai fini della ricostruzione di carriera al servizio in una delle
figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.(20)
Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei
commi precedenti, valgono anche i servizi prestati presso le
universita' non statali. Ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza, i servizi di ruolo o riscattati, prestati presso le
universita' non statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati
presso altri ruoli statali.
I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento
universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca
sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente
articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato
in qualita' di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le
attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore universitario.
I periodi di attivita' di insegnamento e di ricerca svolti presso
l'Istituto universitario europeo di Firenze sono equiparati, alle
condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i
riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualita' di
professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le attivita' di
ricerca, in qualita' di ricercatore universitario.
I periodi di attivita' di ricerca svolti nei ruoli degli istituti
pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20
marzo 1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti, in
cui il presente articolo prende i riconoscimenti dei servizi, al
servizio prestato in qualita' di ricercatore universitario.
Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma
l'attivita' di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi
trascorsi all'estero previo parere del Consiglio universitario
nazionale, e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di
ricerca presso cui essa e' stata prestata sono accertate con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento
della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del
Consiglio universitario nazionale.
Il periodo di insegnamento universitario presso universita'
straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri
della pubblica istruzione, degli affari esteri e del Ministro
incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
e previo parere del Consiglio universitario nazionale e'
riconoscimento valido in aggiunta agli anni di servizio prestato
presso universita' italiane e sempre che il professore incaricato sia
in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presidente decreto
per il comportamento del triennio di insegnamento richiesto come
requisito equipollente alla stabilizzazione, ai fini dell'ammissione
al giudizio di idoneita' per l'inquadramento in ruolo dei professori
associati.
La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per
coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso
universita' italiane e hanno dovuto rinunciarvi per svolgere
attivita' di insegnamento presso universita' di Paesi in via di
sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della
legge 15 dicembre 1971, n. 1222 e della legge 9 febbraio 1979, n. 38,
nonche' per coloro che abbiano svolto le attivita' di cui ai
precedenti commi nono, decimo e undicesimo.
Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati
centri di ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i
Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della
ricerca scientifica, e previo parere conforme del Consiglio
universitario nazionale, e' riconosciuto equipollente al servizio
svolto presso atenei italiani, al fine del completamento
dell'anzianita' di servizio richiesta, e sempre che il richiedente
appartenga ad una delle categorie specificamente indicate nell'art.
58 per l'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel
ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi
di attivita' di ricerca svolti presso l'istituto universitario
europeo con sede in Firenze nonche' ai periodi di attivita' di
ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui
alla tabella VI allegata alla legge 21 marzo 1975, n. 70.
Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente art. 25 le
Universita' della Tuscia e di Cassino dovranno tener conto
dell'esperienza didattica acquisita da coloro che abbiano svolto,
all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122,
istitutiva delle rispettive universita' statali, almeno tre anni di
insegnamento nei corsi funzionanti nelle stesse sedi.
I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della
legge 3 aprile 1979, n. 122, incaricati di insegnamenti, per un
periodo corrispondente a quello previsto per la stabilizzazione
dall'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 59, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 76, ovvero
che abbiano completato il triennio previsto dal decreto-legge 23
dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla
legge 19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi gia' funzionanti nelle
sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai
giudizi di idoneita' per professore associato, sempre che tali
incarichi siano stati conferiti con le modalita' di cui al citato
art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nelle legge n. 766. (32)
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno- 7 luglio 1995, n.
305 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1995, n. 29) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 103, primo e settimo comma
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica), nella parte in cui, ai fini della
ricostruzione di carriera dei professori di ruolo, rende valutabili i
servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio
prestato in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21
febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la
sperimentazione organizzativa e didattica).
Ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costiuzionale dell'art. 103,
secondo e terzo comma del d.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui,
ai fini della ricostruzione di carriera, rispettivamente, dei
professori associati e dei ricercatori confermati, rende valutabili i
servizi prestati nella scuola secondaria assimilandoli al servizio
prestato in una delle figure di cui all'art. 7 della legge 21
febbraio 1980, n. 28.
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AGGIORNAMENTO (32)
La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art. 8 comma 6)
che "Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e' riconosciuto al personale
docente e ricercatore delle universita', per il quale non e' stata
applicata la disposizione di cui all'articolo 103, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il
servizio prestato nella scuola secondaria, entro i limiti e con le
modalita' di cui al citato articolo 103".
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AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n.
191 (in G.U. 1a s.s. 11/06/2008, n. 25) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 103, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica),
modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2000)", nella parte in cui non
riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione
nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini
della carriera, l'attivita' effettivamente prestata nelle universita'
in qualita' di tecnici laureati con almeno tre anni di attivita' di
ricerca.
Art. 104.
Norme particolari per i provenienti da enti pubblici di
sperimentazione e ricerca
Ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e
ricerca, contemplati nella tabella VI allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui al presente
decreto, gia' in godimento ci stipendio maggiore di quello loro
spettante nei ruoli universitari, e' attribuito, all'atto della
nomina, un assegno annuo pensionabile pari alla differenza tra i due
stipendi annui lordi.
L'assegno di cui al precedente comma, e' gradualmente riassorbito
con i miglioramenti conseguiti per attribuzione di aumenti periodici
o di successive classi di stipendio nella nuova carriera.
Art. 105
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 106.
Esonero transitorio dall'obbligo di impegno a tempo pieno
I professori ordinari che al 1 novembre 1980 ricoprono l'incarico
accademico di rettore sono esonerati dall'obbligo dell'impegno a
tempo pieno fino alla scadenza del loro mandato.
Nel primo quinquennio di applicazione del presente decreto a tale
carica possono comunque essere eletti i professori fuori ruolo.
((1))
------------
L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 107.
Graduale attuazione del tempo pieno
Le disposizioni del presente decreto relative al regime a tempo
pieno dei professori ordinari ed associati saranno operanti a partire
dall'anno accademico 1981-82.
((1))
------------
L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 108.
Attuazione del regime delle incompatibilita'
Le incompatibilita' previste dall'art. 13 divengono operanti, per i
professori di ruolo che gia' versino in tali situazioni, alla
scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque dal 1 novembre
1982.
In prima applicazione del presente decreto i professori collocati
in aspettativa ai sensi del precedente art. 13 possono optare per il
tempo pieno acquisendo il diritto al relativo trattamento economico
qualora competa.
((1))
------------
L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 109.
Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di
concorso a posti di professore ordinario.
Le limitazioni di cui al precedente art. 8 non si applicano ai
trasferimenti disposti per l'anno accademico 1980-81. Non si
applicano altresi' nella prima attuazione del presente provvedimento
ai vincitori di concorsi banditi o espletati precedentemente alla sua
entrata in vigore nonche' per la destinazione ai corsi di laurea di
nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto, al
fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di
funzionamento le facolta' presso le quali nelle more di svolgimento
di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di
ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un
vincitore non chiamato dalle facolta' che hanno richiesto i
concorsi.
((Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai
concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi
in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto)).
(1)
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 110.
Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari
Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980,
data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e a
quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi gia' banditi alla
medesima data si applicano le norme gia' vigenti per il collocamento
fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il
collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il
collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta' e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto
collocamento fuori ruolo.
Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono
disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali.
L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere richiesto anche
dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e fino al
settantesimo. ((21))
(1)
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1 comma 30)
che "La durata del collocamento fuori ruolo dei professori
universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro
collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, e' ridotta a tre anni".
Art. 111.
Esclusione dal giudizio di conferma dei professori associati
Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli
associati i professori gia' incaricati stabilizzati e coloro che
prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico
di cui all'art. 5, terzo comma, n. 1), della legge 21 febbraio 1980,
n. 28.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 112.
Decorrenza degli effetti giuridici degli inquadramenti
Gli effetti giuridici degli inquadramenti nel ruolo dei professori
associati e in quello dei ricercatori universitari, per coloro che,
beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione
del presente decreto, abbiano superato il primo giudizio di
idoneita', decorrono dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 113.
Conservazione degli incarichi
Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti gia'
attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per
assicurare il connesso livello di funzionamento delle facolta', sono
prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in
servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale
disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a
tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso
universita' statali o non statali.((5))
Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono
confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla
chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l'espletamento
della seconda tornata concorsuale.
Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa
facolta' ad altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una
vacanza, dichiarata dalla facolta' a seguito di trasferimento di
professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale, sempre
che alla copertura della disciplina la facolta' non intenda
provvedere mediante chiamata.
La stessa norma si applica altresi' per i corsi di laurea di nuova
istituzione.
Gli incaricati supplenti gia' in servizio all'atto dell'entrata in
vigore del presente decreto possono essere riconfermati sul posto,
sempre in qualita' di supplenti, ove il titolare sia collocato in
aspettativa.
(1)
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 13 agosto 1984, n. 478 ha disposto (con l'art. 2) che "Il
disposto dell'articolo 113, primo comma, seconda parte, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va
interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori gia' di
ruolo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 382".
Art. 114.
Conferimento di supplenze
Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite
esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori ((...)) del
medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine,
appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata
deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori ((...)) di altra
facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'.
((PERIODO ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 1999, N. 4)). (19)
Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con
deliberazione del consiglio di facolta', che le adottera' a
maggioranza assoluta. La deliberazione dara' ragione delle
valutazioni comparative in base alle quali e' stata operata la scelta
tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della
supplenza.
Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza e' dovuto
un compenso, ragguagliato a mese, pari alla meta' dello stipendio
lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del
livello retributivo.
Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere
gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di
specializzazione e perfezionamento, nulla e' innovato, per
l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti
vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli
insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono
le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno.
(1)
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla
L. 21 giugno 1995, n. 236, ha disposto (con l'art. 11-quater) che "Il
primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi' come da ultimo modificato
dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va
interpretato nel senso che le universita', compatibilmente con le
risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti
e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno
didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e
successive modificazioni del medesimo decreto.
Art. 115.
Partecipazione di rappresentanti di enti o privati nei consigli di
amministrazione delle Universita'
Gli enti e i privati hanno diritto alla designazione di un proprio
rappresentante in seno al consiglio di amministrazione
dell'universita' qualora versino all'ateneo un contributo anno non
inferiore a lire 100 milioni. Tale minimo puo' essere adeguato con
successivi decreti ministeriali.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 116.
Norme transitorie per l'attribuzione degli insegnamenti vacanti in
attesa della prima tornata di giudici di idoneita' per professori
associati.
Sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita'
a professore associato non possono essere ulteriormente attivati
insegnamenti per i quali, nei tre anni accademici precedenti non
siano stati sostenuti esami.
Per l'attivazione degli altri insegnamenti vacanti, qualora sia
comprovata l'impossibilita' di provvedervi con le modalita' di cui ai
precedenti articoli 113 e 114, le facolta' possono provvedere a
conferirli mediante la stipula di contratti di diritto privato a
tempo determinato, con le modalita' di cui all'art. 25 e secondo la
disciplina di cui all'art. 29.
La stipula di questi contratti e' subordinata al nulla osta del
Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio
universitario nazionale.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 117.
Professori incaricati
Fino alla cessazione degli incarichi la posizione giuridica ed il
trattamento economico dei professori incaricati restano disciplinati,
per quanto noi espressamente previsto nel presente decreto, dalle
vigenti norme.
Qualora un professore di ruolo venga chiamato a ricoprire
l'insegnamento di un incaricato stabilizzato o stabilizzando, a
quest'ultimo viene assegnato un insegnamento giudicato affine dal
consiglio di facolta'; in mancanza, il corso viene diviso per numero
di studenti tra i due docenti.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 118.
Estensione della disciplina delle incompatibilita' ai professori
incaricati stabilizzati
La disciplina delle incompatibilita' prevista dal precedente art.
13 e' estesa ai professori incaricati stabilizzati con i criteri di
cui al precedente art. 148.
I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al precedente
primo comma, sono sospesi dall'incarico di insegnamento, fermo
restando il loro diritto a partecipare ai giudizi di idoneita'.
Qualora la situazione di incompatibilita' cessi prima
dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita',
essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento, per il quale sono
incaricati, fino a tale scadenza.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 119.
Conferma dello stato giuridico di alcune categorie di personale
universitario
Gli assistenti del ruolo ad esaurimento anche se contemporaneamente
incaricati stabilizzati, i tecnici laureati, gli astronomi e
ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori
degli orti botanici ed i conservatori dei musei, qualora non superino
il giudizio di idoneita' a professore associato ovvero non intendano
sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed
economico.
Rimangono ferme le disposizioni che disciplinano i compiti
didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi
comprese le attivita' didattiche per piccoli gruppi, i seminari e le
esercitazioni.
Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, che al di fuori delle
ipotesi previste dalla parte prima del titolo V del testo unico 10
gennaio 1957, n. 3, assumano le cariche, i mandati o gli uffici, di
cui all'art. 13 sono collocati in aspettativa con le medesime
modalita' stabilite per i professori di ruolo, compresi i criteri
previsti dal precedente art. 183.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 120.
Passaggio ad altre amministrazioni
Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento
nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori
universitari, e che non superino o che non intendano sostenere il
giudizio di idoneita', possono chiedere il passaggio ad altre
amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da
individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalita'
acquisita nell'universita'.
Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneita', il
Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di
sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli
aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con
l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali
preferiscono essere destinata. La domanda deve essere corredata dalla
documentazione che comprovi la preparazione acquista nell'universita'
e l'anzianita' di servizio.
Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i
responsabili delle amministrazioni interessate, determinera' i
contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna
amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero
rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive
amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente
un numero di posti pari a quello degli aspiranti.
Il paesaggio avviene previo giudizio positivo di apposita
commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata
da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di un professore
universitario ordinario che la presiede.
Il giudizio accertera' la coerenza della preparazione del candidato
con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto
cui si riferisce il passaggio, tenuto conto dell'anzianita' di
servizio, la quale determina anche l'ordine per l'inquadramento nel
ruolo. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola
equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla
corrispondente amministrazione.
((Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto
devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione
della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli
interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede
di appartenenza.
Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione
pubblica interessata continuera' ad essere corrisposto il trattamento
economico in godimento)).
(1)
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 121.
Esercizio della libera docenza
Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza e ne
abbiano ottenuto la conferma, alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono esercitarla secondo le norme vigenti che ne
disciplinano l'utilizzazione.
Si ha per confermata, la libera docenza gia' valutata positivamente
dal consiglio di facolta', sempre alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ancorche' non sia intervenuto il relativo decreto
ministeriale.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 122.
Adeguamento delle universita' non statali alla nuova disciplina
Sino all'entrata in vigore della legge sulle universita' non
statali, il cui progetto dovra' essere presentato dal Governo alle
Camere entro il 31 ottobre 1980, sono consentiti contributi
finanziari alle universita' stesse, nei termini e con le modalita' di
cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle
universita' predette sopportato per il personale docente in
dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse
adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente
contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque
protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82. ((2))
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto
con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico, i
contributi di cui al precedente comma, tenendo conto, per ciascuna
delle universita' non statali interessate:
a) della consistenza dell'organico del personale docente, con
particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del
presente decreto;
b) delle condizioni finanziarie delle universita' stesse;
c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia di
statizzazione delle universita' non statali, anche in riferimento al
piano biennale transitorio di cui al precedente art. 2, ultima
comma.
Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo,
le universita' non statali potranno conferire contratti di
insegnamento anche a professori delle universita' statali.
(1)
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 14 agosto 1982, n. 590 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle
universita' non statali di cui al primo comma dell'articolo 122 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'
prorogato al 31 ottobre 1983".
Art. 123.
Norme abrogative e fiscali
Gli ultimi due commi dell'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n.
349, come sostituiti dall'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n.
62, e tutte le disposizioni che comunque consentano di assumere o
utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto dal presente
decreto, sono abrogati.
Restano ferme le nullita' di diritto e l'assoluta in produttivita'
di qualunque effetto e conseguenza ne confronti dell'amministrazione
dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti
istituzionali effettuati in violazione della gia' vigente
legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente
decreto, salve le responsabilita' disciplinari, amministrative e
penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle
violazioni.
E' altresi' abrogato il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 1
ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' il secondo comma dell'art. 131 del testo unico
31 agosto 1933, n. 1592. E' inoltre abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non sono applicabili alle universita' statali le disposizioni di cui
all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 29 febbraio
1980, n. 31, si applicano anche alle prestazioni rese dai policlinici
universitari e dalle cliniche universitarie convenzionate.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.
Art. 124.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - SARTI -
PANDOLFI - LA MALFA
- GIANNINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 28 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 8
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la
cancellazione del Capo IX.