DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Vigente al: 5-8-2012
Titolo I
Degli uffici dello stato civile
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione,
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 30 aprile 1999 e del 7 luglio 2000;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera del
deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della
competente commissione parlamentare del Senato della Repubblica, ai
sensi dell'art. 2, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e'
decorso in data 11 agosto 2000 senza la pronuncia del predetto
parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica, del Ministro della giustizia e del
Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1
Ufficio ed ufficiale dello stato civile
1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a
norma di legge, e' ufficiale dello stato civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere
delegate ai dipendenti a tempo indeterminato ((e, in caso di esigenze
straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato)) del
comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della
circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le
funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale.
Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge
5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le
funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate
anche a uno o piu' consiglieri o assessori comunali o a cittadini
italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere
comunale.
Art. 2
(Delega di funzioni)
1. Il conferimento della delega non priva il sindaco della
titolarita' delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
2. La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al
segretario comunale deve essere conferita con provvedimento del
sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non
viene revocata.
3. La delega di cui al comma 2 puo' riguardare l'esercizio totale
o parziale delle funzioni e non richiede accettazione. Il delegato
puo' rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal
sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni se entro tale
termine non viene respinta.
4. La delega conferita a soggetti diversi da quelli indicati al
comma 2 deve essere espressamente accettata dagli interessati e puo'
formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco che
produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo
ricevimento.
5. Il sindaco puo' revocare la delega. La revoca e la rinuncia
sono comunicate al prefetto.
6. Avverso l'atto che respinge la rinuncia l'interessato puo'
presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, ricorso al prefetto.
Art. 3
(Uffici separati)
1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni,
l'istituzione di uno o piu' separati uffici dello stato civile.
2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o
soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto
e' trasmesso al prefetto.
Art. 4
(Corsi di formazione)
1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 3, sono organizzati e
disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, adottato sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Associazione
nazionale di categoria degli ufficiali dello stato civile.
2. Fino alla conclusione dei corsi di cui al comma 1, il sindaco
puo' delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a coloro
che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno
svolto per almeno cinque anni le funzioni di ufficiale dello stato
civile ovvero le hanno svolte per un periodo inferiore ed hanno
frequentato uno dei corsi di aggiornamento professionale organizzati
dal Ministero dell'interno.
3. Per gravi motivi, ciascun dipendente a tempo indeterminato del
comune puo' essere delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale
dello stato civile.
Titolo II
Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile
Art. 5
(Compiti degli ufficiali dello stato civile)
1. L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi
generali sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449
a 453 del codice civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, espleta i seguenti compiti:
a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo
stato civile e cura, nelle forme previste, la trasmissione dei
dati al centro nazionale di raccolta di cui all'articolo 10, comma
2, lettera d);
b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in
base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che
concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa;
c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che
concernono lo stato civile, nonche' le copie conformi dei
documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile;
d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta,
la veridicita' dei dati contenuti nelle autocertificazioni
prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.
Art. 6
(Incompatibilita)
1. L'ufficiale dello stato civile non puo' ricevere gli atti nei
quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in
qualunque grado, o in linea collaterale fino ai secondo grado,
intervengono come dichiaranti.
Art. 7
(Rifiuto di atti)
1. Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti
l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per
iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.
Art. 8
(Altri casi di esercizio delle funzioni)
1. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi
previsti dalla legge, le autorita' diplomatiche o consolari, i
comandanti di navi, i commissari di bordo, i comandanti di
aeromobili, i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci
secondo le disposizioni vigenti, nonche' le autorita' militari
responsabili del comando nelle zone di operazioni eseguite come forze
di pace o di guerra.
Art. 9
(Indirizzo e vigilanza)
1. L'ufficiale dello stato civile e' tenuto ad uniformarsi alle
istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno.
2. La vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al
prefetto.
((Titolo III
Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e degli archivi dello stato civile
))
Art. 10
(Archivio informatico)
1. In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e
conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati
nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti
la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte.
2. Le modalita' tecniche per la iscrizione, la trascrizione, la
annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti dello stato
civile conservati negli archivi di cui al comma 1 sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro
dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) formazione degli atti su base informatica e conservazione dei dati
sia nel luogo in cui sono formati gli atti che nel comune di
attuale residenza della persona cui si riferiscono;
b) garanzia della sicurezza e della inalterabilita' dei dati, una
volta formati e sottoscritti i relativi atti, e possibilita' della
loro rettificazione ed annotazione;
c) trasmissione telematica dei dati, eventualmente utilizzando la
rete unitaria della pubblica amministrazione, nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in modo da assicurare la
verifica dell'effettivo trasferimento dei dati medesimi;
d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
di un centro nazionale di raccolta dei supporti informatici
contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici
comunali per assicurarne la conservazione in caso di eventi
dannosi o calamitosi; tale centro e' tenuto a svolgere i compiti
di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, in caso
di prolungata impossibilita' di accesso ai dati conservati negli
archivi comunali; i dati sono conservati separatamente per ciascun
comune, secondo modalita' che ne rendano possibile la
consultazione, per le sole finalita' indicate nella presente
lettera, da parte dei rispettivi ufficiali dello stato civile;
e) previsione della possibilita' di redigere provvisoriamente gli
atti su base cartacea sotto forma di processo verbale, in caso di
inutilizzabilita' temporanea dei sistemi informatici, con obbligo
di inserirli appena possibile negli archivi di cui al comma 1;
f) adozione, per gli atti formati all'estero dalle autorita'
diplomatiche o consolari, di strumenti idonei ad assicurare quanto
previsto nelle lettere a), b), c), e);
g) indicazione delle modalita' e fissazione del termine a partire dal
quale potranno essere attivati e di quello entro il quale dovranno
essere resi pienamente operanti gli archivi di cui al comma 1
prevedendo eventualmente una fase preliminare di sperimentazione;
h) definizione delle modalita' e dei tempi per la graduale
archiviazione mediante supporti informatici dei registri dello
stato civile utilizzati prima della entrata in funzione degli
archivi di cui al comma 1 e previsione delle modalita' per la
successiva immissione nei suddetti archivi dei dati gia' contenuti
nei registri. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
L' Avviso di rettifica (in G.U. 20/02/2001, n.42) ha disposto che
nel presente decreto "prima dell'art. 10, deve essere inserito il
seguente titolo, con relativa rubrica: "Titolo III - Delle norme
generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e
degli archivi dello stato civile"".
Art. 11
(Contenuto degli atti)
1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto e' prescritto da
altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il
luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il
nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la
cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualita' di
dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i
testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti.
2. I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti
dello stato civile devono essere enunciati con precisione, indicando
di ciascuno la specie, la data, l'autorita' che lo ha emanato o il
pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarita'
che secondo i casi valgono a designarlo esattamente.
3. L'ufficiale dello stato civile non puo' enunciare, negli atti
di cui e' richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle
che sono stabilite o permesse per ciascun atto. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
L' Avviso di rettifica (in G.U. 20/02/2001, n.42) ha disposto che
nel presente decreto "prima dell'art. 10, deve essere inserito il
seguente titolo, con relativa rubrica: "Titolo III - Delle norme
generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e
degli archivi dello stato civile"".
Art. 12
(Modalita' di redazione degli atti)
1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e
le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da
emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente
regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a
quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.
2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune
in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento
preveda la possibilita' della formazione degli atti in comuni diversi
da quello dove il fatto e' avvenuto, l'indicazione del luogo
dell'evento dovra' essere comunque specificata.
3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei
testimoni, ove richiesti, e' immediatamente sottoscritto dai medesimi
e dall'ufficiale dello stato civile che ne da' previamente lettura.
4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere
l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento.
5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che
ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato civile deve,
nell'atto medesimo, farne menzione.
6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma
dell'ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla
chiusura gli atti non possono subire variazioni.
7. Le parti interessate possono farsi rappresentare da persona
munita di procura speciale risultante da scrittura privata, quando
non e' espressamente previsto che esso debba risultare da atto
pubblico.
8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza
devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li
forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle
persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione.
9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel
comune di provenienza devono essere comunicati dall'ufficiale dello
stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la
persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione.
10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi
di cui all'articolo 10, quando e' richiesta, si compie mediante
verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto e'
riprodotto per intero quando cio' e' espressamente previsto;
altrimenti e' brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato
civile.
11. La trascrizione puo' essere domandata da chiunque vi ha
interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e
trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorita'.
12. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne trascrive
la traduzione eseguita nel modo stabilito dall'articolo 22. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
L' Avviso di rettifica (in G.U. 20/02/2001, n.42) ha disposto che
nel presente decreto "prima dell'art. 10, deve essere inserito il
seguente titolo, con relativa rubrica: "Titolo III - Delle norme
generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e
degli archivi dello stato civile"".
Art. 13
(Casi speciali)
1. La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua
italiana e' ricevuta con l'ausilio di un interprete che deve
previamente prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere
all'incarico ricevuto. Se la persona e' sorda, muta o non vedente o
altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la
dichiarazione e' ricevuta o con l'ausilio di un interprete,
scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con
l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la
conformita' della dichiarazione stessa alla volonta' del dichiarante.
L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei modi usati
per ricevere la dichiarazione.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di
bilinguismo e di tutela delle minoranze linguistiche. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
L' Avviso di rettifica (in G.U. 20/02/2001, n.42) ha disposto che
nel presente decreto "prima dell'art. 10, deve essere inserito il
seguente titolo, con relativa rubrica: "Titolo III - Delle norme
generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e
degli archivi dello stato civile"".
Art. 14
(Trasmissione di atti)
1. I provvedimenti dell'autorita' giudiziaria italiana che devono
essere trascritti annotati negli archivi di cui all'articolo 10 sono
trasmessi senza indugio dal cancelliere del giudice che li ha
pronunciati all'ufficiale dello stato civile competente. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'Avviso di rettifica (in G.U. 20/02/2001, n.42) ha disposto che
nel presente decreto "prima dell'art. 10, deve essere inserito il
seguente titolo, con relativa rubrica: "Titolo III - Delle norme
generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e
degli archivi dello stato civile"".
Titolo IV
Degli atti dello stato civile formati all'estero
Art. 15
(Dichiarazioni rese all'estero)
1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini
italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorita'
consolare.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le
norme stabilite dalla legge del luogo alle autorita' locali
competenti, se cio' e' imposto dalla legge stessa. In questi casi
copia dell'atto e' inviata senza indugio, a cura del dichiarante,
all'autorita' diplomatica o consolare.
Art. 16
(Matrimonio celebrato all'estero)
1. Il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi
cittadini italiani o uno di essi e' cittadino italiano e l'altro e'
cittadino straniero, puo' essere celebrato innanzi all'autorita'
diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorita'
locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia
dell'atto e' rimessa a cura degli interessati all'autorita'
diplomatica o consolare.
Art. 17
(Trasmissione di atti)
1. L'autorita' diplomatica o consolare trasmette ai fini della
trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al
cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato
civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende
stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a
quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita,
ovvero, se egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune
di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero
dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi
risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni,
dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non e'
possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su
espresso invito dell'autorita' diplomatica o consolare, dovra'
indicare un comune a sua scelta.
Art. 18
(Casi di intrascrivibilita)
1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se
sono contrari all'ordine pubblico.
Art. 19
(Trascrizioni)
1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia
possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti
dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti
devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua
italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della
competente autorita' straniera.
2. Possono altresi' essere trascritti gli atti dei matrimoni
celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorita' diplomatica o
consolare straniera in Italia, se cio' e' consentito dalle
convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorita'
appartiene.
3. L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia integrale
dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.
Art. 20
(Certificazione sostitutiva)
1. L'autorita' diplomatica o consolare che non e' in grado di
ottenere dalle autorita' locali copie degli atti di stato civile
formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, puo'
rilasciare, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli
accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della
documentazione non potuta acquisire che verra' trascritta presso i
comuni italiani.
Titolo V
Dei documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile
Art. 21
(Registrazione e legalizzazione di atti)
1. Le procure e gli altri documenti che si presentano
all'ufficiale dello stato civile, per comprovare stati, fatti o
qualita' da riportare nei relativi atti, sono da lui registrati negli
archivi di cui all'articolo 10 indicando di seguito agli atti stessi
la provenienza e l'amministrazione pubblica o il pubblico ufficiale
che li conserva o, qualora cio' non sia possibile, registrandone
tutti gli elementi essenziali.
2. Quando i documenti occorrenti per la formazione dell'atto sono
reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione,
l'ufficiale dello stato civile e' tenuto ad acquisirli direttamente.
Altrimenti essi sono sostituiti, salvo diversa disposizione di legge
o del presente regolamento, da autocertificazioni.
3. I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da
autorita' straniere devono essere legalizzati dall'autorita'
diplomatica o consolare competente, se non e' disposto diversamente.
Art. 22
(Traduzione del contenuto di documenti)
1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali,
i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da
una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata
conforme al testo straniero dall'autorita' diplomatica o consolare
ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con
giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformita' al
testo straniero.
Titolo VI
Delle registrazioni relative alla cittadinanza
Art. 23
(Iscrizioni)
1. Negli archivi di cui all'articolo 10 sono iscritte dall'ufficiale
dello stato civile le dichiarazioni relative alla cittadinanza
previste dalla legge.
2. Nelle dichiarazioni previste dal comma 1 il dichiarante deve
indicare gli elementi di fatto e, ove previsto dalle disposizioni
vigenti, deve produrre gli atti in base ai quali ritiene di poterle
rendere.
Art. 24
(Atti trascrivibili)
1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si trascrivono:
a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che
ne dispongano la perdita;
b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'interno e
dell'autorita' diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti
e le attestazioni del sindaco e dell'autorita' diplomatica o
consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della
cittadinanza italiana;
c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la
cittadinanza italiana di cui all'articolo 19 della legge 5 febbraio
1992, n. 91;
e) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto
della cittadinanza italiana.
Art. 25
Giuramento)
1. L'ufficiale dello stato civile non puo' trascrivere il decreto di
concessione della cittadinanza se prima non e' stato prestato il
giuramento prescritto dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91.
2. Della prestazione del giuramento e del relativo processo verbale
e' fatta menzione nell'atto di trascrizione del decreto di
concessione.
Art. 26
(Attivita' dell'ufficiale dello stato civile)
1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di cui agli
articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello stato civile del
comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza
ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorita' diplomatica o
consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorita'
trasmette, per la trascrizione, il decreto di concessione della
cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza
o di ultima residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune
dove e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio ovvero del comune
scelto dall'interessato medesimo, dando notizia dell'avvenuto
giuramento.
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve copia della
dichiarazione e della comunicazione dell'esito dell'accertamento
provvede alla loro annotazione sull'atto di nascita dell'interessato
ed ai conseguenti adempimenti anagrafici.
Art. 27
(Acquisto della cittadinanza)
1. L'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno
successivo a quello in cui e' stato prestato il giuramento, ai sensi
di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto, di concessione
avviene in data posteriore.
Titolo VII
Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di
riconoscimento dei figli naturali
Art. 28
(Iscrizioni e trascrizioni)
1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello
stato civile;
b) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo
comma, del codice civile;
c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo
comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento,
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo
comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento
dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
e) i processi verbali di cui all'articolo 38.
2. Nei medesimi archivi si trascrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario
dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita;
b) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante
un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le
operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;
e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria
giurisdizione in materia di nascita;
f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i
provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
g) i provvedimenti in materia di adozione.
3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si
sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per
ordine del tribunale perche' in precedenza omessi.
Art. 29
(Atto di nascita)
1. La dichiarazione di nascita e' resa nei termini e con le
modalita' di cui all'articolo 30.
2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese,
il giorno e l'ora della nascita, le generalita', la cittadinanza, la
residenza dei genitori legittimi nonche' di quelli che rendono la
dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale e di quelli
che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere
nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi
dell'articolo 35.
3. Se il parto e' plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli
atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite.
4. Se il dichiarante non da' un nome al bambino, vi supplisce
l'ufficiale dello stato civile.
5. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i
genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il
cognome.
6. L'ufficiale dello stato civile accerta la verita' della nascita
attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 30, commi 2 e 3.
7. Nell'atto di nascita si fa menzione del modo di accertamento
della nascita.
Art. 30
(Dichiarazione di nascita)
1. La dichiarazione di nascita e' resa da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra
persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta'
della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione
resa all'ufficiale dello stato civile e' corredata da una
attestazione di avvenuta nascita contenente le generalita' della
puerpera nonche' le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o
altro luogo ove e' avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della
nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non e' stata assistita da personale sanitario,
il dichiarante che non e' neppure in grado di esibire l'attestazione
di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
4. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni dalla
nascita, presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o
in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria
dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In
tale ultimo caso la dichiarazione puo' contenere anche il
riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente
all'attestazione di nascita, e' trasmessa, ai fini della
trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato
civile del comune nel cui territorio e' situato il centro di nascita
o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai
sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la
utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da
garantire l'autenticita' della documentazione inviata secondo la
normativa in vigore.
5. La dichiarazione non puo' essere ricevuta dal direttore
sanitario se il bambino e' nato morto ovvero se e' morto prima che e'
stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve
essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del
comune dove e' avvenuta la nascita.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le
direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio
territorio, si attengono alle modalita' di coordinamento e di
collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto
previsto dal comma 4, hanno facolta' di dichiarare, entro dieci
giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel
caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo
diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel
comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non
esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale
la dichiarazione e' resa deve procurarsela presso il centro di
nascita dove il parto e' avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.
8. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel
comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al
comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto
ricevuto.
Art. 31
(Dichiarazione tardiva)
1. Se la dichiarazione e' fatta dopo piu' di dieci giorni dalla
nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal
caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva
dell'atto di nascita e ne da' segnalazione al procuratore della
Repubblica.
2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di
cui all'articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del
ritardo, la dichiarazione di nascita puo' essere ricevuta solo in
forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A
tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il
procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo
giudizio.
Art. 32
(Omessa dichiarazione)
1. L'ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che
la dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure tardivamente,
ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento
del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al
procuratore della Repubblica, non puo' piu' ricevere la dichiarazione
tardiva di nascita, ma forma l'atto di nascita soltanto in base al
relativo decreto.
Art. 33
(Disposizioni sul cognome)
1. Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se
maggiore di eta' alla data della legittimazione, puo' scegliere,
entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere
il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere
o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha
legittimato.
2. Uguale facolta' di scelta e' concessa al figlio maggiorenne che
subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito
della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva,
nonche' al figlio naturale di ignoti riconosciuto, dopo il
raggiungimento della maggiore eta', da uno dei genitori o
contemporaneamente da entrambi.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese all'ufficiale
dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o
con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita
del figlio medesimo.
Art. 34
(Limiti all'attribuzione del nome)
1. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente,
di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi
ridicoli o vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la
cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto
italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove
possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della
lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono
essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine
naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie
particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita e'
formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione
del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni
del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto,
e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la
dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il
dichiarante, ne da' immediatamente notizia al procuratore della
Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.
Art. 35
(Nome)
1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo'
essere composto da uno o da piu' elementi onomastici, anche separati,
non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del
prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati
rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di
anagrafe.
Art. 36
(Indicazioni sul nome)
1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di
entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da piu'
elementi, anche se separati tra loro, puo' dichiarare per iscritto
all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta
indicazione con cui, in conformita' alla volonta' del dichiarante o,
all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio
nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli
uffici dello stato civile e di anagrafe.
2. La sottoscrizione della dichiarazione non e' soggetta ad
autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identita' possono
essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.
3. La dichiarazione medesima e' annotata senza altre formalita'
nell'atto di nascita ed e' comunicata ai sensi dell'articolo 6 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Art. 37
(Casi particolari)
1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non
e' vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino e' nato
morto o e' morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono
essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.
2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se
il bambino e' nato morto e fa cio' risultare nell'atto stesso; egli
forma anche quello di morte, se il bambino e' morto posteriormente
alla nascita.
Art. 38
(Ritrovamento di minori abbandonati)
1. Chiunque trova un bambino abbandonato deve affidarlo ad un
istituto o ad una casa di cura. Il direttore della struttura che
accoglie il bambino ne da' immediata comunicazione all'ufficiale
dello stato civile del comune dove e' avvenuto ritrovamento.
L'ufficiale dello stato civile iscrive negli archivi di cui
all'articolo 10 apposito processo verbale nel quale indica l'eta'
apparente ed il sesso del bambino, cosi' come risultanti nella
comunicazione a lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome,
informandone immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per i
minorenni per l'espletamento delle incombenze di rispettiva
competenza.
Art. 39
(Nascita in viaggio marittimo o aereo)
1. Se la nascita avviene durante un viaggio marittimo, il relativo
atto deve essere formato entro ventiquattro ore dall'evento.
2. Si osservano le disposizioni degli articoli 203, 205, 207, 208,
e 210 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi
militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo,
in quanto compatibili con il presente regolamento.
3. Se la nascita avviene durante un viaggio aereo, si osservano le
disposizioni degli articoli 835 e 836 del codice della navigazione,
in quanto compatibili con il presente regolamento.
Art. 40
(Nascita in viaggio per ferrovia)
1. Se la nascita avviene durante un viaggio per ferrovia, la
dichiarazione deve essere fatta al responsabile del convoglio che
redige un processo verbale con le dichiarazioni prescritte per gli
atti di nascita e lo consegna al capo della stazione nella quale si
effettua la prima fermata del convoglio. Il capo della stazione lo
trasmette all'ufficiale dello stato civile del luogo, per la
trascrizione.
Art. 41
(Trascrizioni)
1. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi
a nascite avvenute durante un viaggio marittimo o aereo e' competente
l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave
o dell'aeromobile. Se tale luogo si trova all'estero si applica
l'articolo 15.
2. Di ogni documento trasmesso e' fatta menzione negli archivi di
cui all'articolo 10.
Art. 42
(Riconoscimento di figli naturali)
1. Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti
all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al
riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento e' fatto con
atto distinto, posteriore alla riuscita, e questa e' avvenuta in
altro comune, l'ufficiale dello stato civile deve acquisire
direttamente la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 21,
comma 2.
2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli incestuosi,
deve essere prodotta copia del provvedimento di autorizzazione al
riconoscimento.
Art. 43
(Annotazioni)
1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatta a
norma dell'articolo 254 del codice civile, e' annotata nell'atto di
nascita.
2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune
in cui l'atto e' ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette
copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto
di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata
dichiarata la nascita.
Art.44
(Riconoscimento del nascituro)
1. Il riconoscimento di un figlio nascituro puo' essere fatto dal
padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il
riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai
sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile.
2. L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di
riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la
effettua copia di tale dichiarazione.
Art. 45
(Altri casi di riconoscimento)
1. Il riconoscimento del figlio naturale che non ha compiuto i
sedici anni non puo' essere ricevuto dall'ufficiale dello stato
civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto
per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene
luogo del consenso mancante. Il consenso puo' essere manifestato,
anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato
civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la
forma di questo, oppure puo' essere manifestato contestualmente al
riconoscimento medesimo.
2. Se il figlio ha compiuto i sedici anni, il riconoscimento e'
ricevuto dall'ufficiale dello stato civile ma non produce effetto
senza l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice
civile e di cio' si fa menzione nell'atto di riconoscimento. Se
l'assenso e' manifestato successivamente, di esso e' fatta
annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto.
3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al
momento in cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto
di nascita.
Art. 46
(Adempirnenti d'ufficio)
1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di
riconoscimento di figlio naturale deve, nei venti giorni successivi,
inviarne copia all'ufficiale dello stato civile competente per
l'annotazione.
2. Se la dichiarazione e' contenuta in un testamento, la copia
deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla
pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal
passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale
degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti fra vivi.
3. L'annotazione puo' essere chiesta all'ufficiale dello stato
civile da chiunque vi ha interesse.
4. Il giudice, nel caso previsto dall'articolo 268 del codice
civile, puo' ordinare che sia sospesa l'annotazione del
riconoscimento impugnato. Puo' ordinare, altresi', che la domanda di
impugnazione sia annotata nell'atto di nascita, quando vi e' stato
gia' annotato il riconoscimento.
5. Se la persona riconosciuta e' sottoposta a tutela, l'ufficiale
dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine
di dieci giorni, dell'avvenuta iscrizione o annotazione del
riconoscimento.
Art. 47
(Adempimenti particolari)
1. In caso di riconoscimento di un figlio naturale, gia'
riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale dello stato civile deve
darne notizia al genitore che per primo ha effettuato il
riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso.
Art. 48
(Impugnazioni dell'atto di riconoscimento)
1. La sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione
dell'atto di riconoscimento e' comunicata, a cura del procuratore
della Repubblica, o e' notificata, a cura degli interessati,
all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di
nascita.
2. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata
annotata nell'atto di nascita, la sentenza e' parimenti comunicata o
notificata all'ufficiale dello stato civile affinche' annoti, di
seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto
dell'impugnazione.
3. La dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita'
naturale, dopo il passaggio in giudicato, e' comunicata, a cura del
procuratore della Repubblica, o e' notificata dagli interessati,
all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di
nascita.
Art. 49
Annotazioni)
1. Negli atti di nascita si annotano:
a) I provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela,
eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore
provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di
inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di
revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta
l'esistenza del matrimonio;
g) le sentenze che pronunciano la nullita', lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17
della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si
pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio
celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la
rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle
che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la
esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte
presunta o ne accertano la morte;
k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque
forma effettuati;
l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne e'
ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullita' o l'annullamento dell'atto
di riconoscimento;
n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento
del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni;
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del
nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce;
quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome
relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato
il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se
maggiorenne, si sia avvalso della facolta' di poter mantenere il
cognome precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
r) gli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto gia'
iscritto o trascritto nei registri.
2. All'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio
provvede l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla
celebrazione del matrimonio o all'annotazione dell'atto di
riconoscimento, quando questo e' successivo al matrimonio, se ha
notizia dell'esistenza di figli legittimati per effetto di "detto
matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento.
3. All'annotazione della legittimazione per provvedimento del
giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica
o di chiunque vi abbia interesse.
4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste,
anche verbalmente, dagli interessati.
Titolo VIII
Della celebrazione del matrimonio
Capo I
Della richiesta di pubblicazione
Art. 50
(Richiesta presentata da procuratore speciale)
1. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio e' fatta da
persona che, a termini dell'articolo 96 del codice civile ne ha avuto
dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi
indicati nell'articolo 12, comma 7. Quando l'incarico e' stato
conferito a chi esercita la potesta' o la tutela, basta la semplice
dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico.
Art. 51
(Dichiarazioni)
1. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il
cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi;
il luogo di loro residenza, la loro liberta' di stato; se tra gli
sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinita', di
adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice
civile, se gli sposi hanno gia' contratto precedente matrimonio; se
alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli
85 e 88 del codice civile.
2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza
della dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio
eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza
di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Art. 52
(Impedimenti)
1. Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale
e' stata concessa autorizzazione, a termini delle disposizioni del
codice civile, uno degli sposi deve presentare copia del relativo
provvedimento.
2. Se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti e' stato
dichiarato l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio, l'ufficiale dello stato
civile deve accertare se ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 89 del codice civile.
Art. 53
(Casi particolari)
1. Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l'ufficiale dello
stato civile cui e' stata chiesta la pubblicazione provvede a
richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del comune in cui
risiede l'altro sposo.
2. Quando uno degli sposi ha la residenza all'estero, l'ufficiale
dello stato civile cui ne e' fatta richiesta in Italia fa eseguire la
pubblicazione alla competente autorita' diplomatica o consolare nei
modi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Se invece la richiesta di
pubblicazione viene fatta alla competente autorita' diplomatica o
consolare, quest'ultima la trasmette, in esenzione da ogni onere,
all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in
Italia di uno degli sposi.
3. Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell'ufficio diplomatico
o consolare, una volta eseguita la pubblicazione, puo' richiedere la
celebrazione del matrimonio all'ufficiale dello stato civile del
comune, in Italia, nel quale gli sposi eventualmente intendano
contrarre matrimonio, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo
109 del codice civile.
4. Gli uffici cui e' richiesta la pubblicazione sono tenuti,
quando questa e' stata eseguita, a trasmettere senza indugio
all'autorita' richiedente il certificato di eseguita pubblicazione.
Capo II
Della pubblicazione
Art. 54
(Attivita' d'ufficio)
1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello
stato civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle
persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli
sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata
della pubblicazione o se essa e' stata abbreviata o dispensata.
Provvede quindi, all'affissione con atto separato sul quale annota
l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione.
2. Il processo verbale e l'atto affisso sono inseriti negli
archivi di cui all'articolo 10 con le modalita' di cui all'articolo
21, comma 1.
Art. 55
(Spazi per le pubblicazioni)
1. In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve
essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di
matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben
visibile, l'indicazione "Pubblicazioni di matrimonio".
2. L'autorita' comunale provvede affinche' sia evitato che gli
atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque
deteriorati.
3. L'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della
casa comunale almeno per otto giorni.
Art. 56
(Registrazioni)
1. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel
processo verbale di richiesta della pubblicazione sono registrati,
celebrato il matrimonio, di seguito all'atto di matrimonio negli
archivi di cui all'articolo 10. il;
Art. 57
(Celebrazione del matrimonio)
1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui
all'articolo 99 del codice civile senza che sia stata fatta alcuna
opposizione, l'ufficiale dello stato civile puo' procedere alla
celebrazione del matrimonio.
2. Fra i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio,
l'ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che
richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui
all'articolo 10 anche i certificati attestanti che la pubblicazione
e' stata eseguita e che non e' stata notificata alcuna opposizione.
Art. 58
(Omissione della pubblicazione)
1. Quando e' stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai
sensi dell'articolo 100, primo comma, del codice civile, gli sposi,
per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono
presentare all'ufficiale dello stato civile il provvedimento di
autorizzazione previsto dall'articolo 52, comma 1, e rendere la
dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 1.
Capo III
Delle opposizioni
Art. 59 (Opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati) 1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non e' stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinche' questi possa proporre opposizione al matrimonio. 2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove e' stata eseguita la pubblicazione che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, ai nubendi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato o a quello che ha rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta per la celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto. 3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo. 4. Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale puo', con proprio decreto, ove ne sussista la opportunita', sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa l'opposizione.
Art. 60
(Termine per l'opposizione)
1. L'opposizione al matrimonio puo' essere sempre proposta prima
che questo e' celebrato, anche se e' trascorso il termine durante il
quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso.
Art. 61
(Comunicazione dell'opposizione)
1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto
diverso, da quello cattolico, l'ufficiale dello stato civile che
riceve la notizia di una opposizione, dopo aver rilasciato
l'autorizzazione o il nulla osta previsti dalla legge, ne' da'
immediata notizia al ministro medesimo.
2. Se il matrimonio e' stato celebrato nonostante l'opposizione,
l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del relativo
atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione.
Art. 62
(Annotazione dell'opposizione)
1. Nel processo verbale di richiesta della pubblicazione deve
essere annotato l'atto di opposizione.
2. Nello stesso verbale si deve altresi' annotare il decreto che
rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione
del giudizio.
Capo IV
Della registrazione relativa agli atti di matrimonio
Art. 63
(Iscrizioni e trascrizioni)
1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato
civile iscrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui;
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma
dell'articolo 11 del codice civile;
c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di
vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice
civile;
d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi
dell'articolo 109 del codice civile;
e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarita' del caso,
non si adattano le formule stabilite;
g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la
loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice
civile.
2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai
ministri di culto;
b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del
codice civile, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei
comuni di residenza degli sposi;
c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;
d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorita' diplomatica
o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando
esistono convenzioni in materia;
e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di
imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli
articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la
nullita', lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di
un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di
matrimonio gia' iscritto o trascritto negli archivi di cui
all'articolo 10;
h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della
legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2,
dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121.
3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere
trascritti per intero.
Art.64
(Contenuto dell'atto di matrimonio)
1. L'atto di matrimonio deve specificamente indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la
cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il
luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di
autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all'articolo
101 del codice civile;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli
impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del
codice civile;
d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143,
144 e 147 del codice civile;
e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente
in marito e in moglie;
f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli
articoli 101 e 110 del codice civile, ed il motivo del
trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo;
g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli
sposi sono uniti in matrimonio.
2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli
sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione e'
inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel
caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della
legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 65
(Imminente pericolo di vita)
1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli
sposi, e' celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, si
osservano, rispettivamente le disposizioni degli articoli 204, 205,
207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione.
2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi
a matrimoni celebrati nelle ipotesi previste nel comma 1 e'
competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza
degli sposi, al quale la capitaneria di porto o il comandante
dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o
l'autorita' diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio
avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal
comandante della nave o dell'aereo.
Art. 66
(Casi particolari)
1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana
nonche' in quelle in cui e' sordo, muto, o comunque impedito a
comunicare, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o
con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per
rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli
comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e
147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in
matrimonio.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale dello stato civile fa
menzione nell'atto dei mezzi usati per la celebrazione del
matrimonio.
Art. 67
(Matrimonio celebrato da altro ufficiale)
1. L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facolta'
concessa dall'articolo 109 del codice civile, richiede un altro
ufficiale per la celebrazione del matrimonio deve esprimere nella
richiesta il motivo di necessita' o di convenienza che lo ha indotto
a fare la richiesta stessa.
2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere
poi inseriti negli archivi di cui all'articolo 10, con le modalita'
di cui all'articolo 2 1, comma 1
Art. 68
(Comunicazioni)
1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio
deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei
comuni di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di
nascita.
2. Se il matrimonio e' stato celebrato per delegazione, l'avviso
e' dato dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver
ricevuto la copia dell'atto di matrimonio da quello delegato.
3. Uguale avviso deve essere dato:
a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto
originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto;
b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto
originale del matrimonio celebrato all'estero ovvero una sentenza
dalla quale risulta la esistenza, la nullita', lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili di un matrimonio.
4. L'ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto
l'avviso provvede per le relative annotazioni.
Art. 69
(Annotazioni)
1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:
a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione
dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui
celebrato;
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni,
delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice
civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui
all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge
applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo
30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, e delle relative pronunce;
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano
efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullita' o di
scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace
nello Stato la pronuncia dell'autorita' ecclesiastica di nullita'
del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione
personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale;
e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della
trascrizione dell'atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la
loro riconciliazione;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno
degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di
cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la
morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la
modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione.
Art. 70
(Fascia tricolore)
1. L'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio,
deve indossare la fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma 12,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da portarsi a
tracolla.
Titolo IX
Delle registrazioni degli atti di morte
Art. 71
(Iscrizioni e trascrizioni)
1. Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono:
a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente
all'ufficiale dello stato civile;
b) gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile forma in
seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case
di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro
stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;
c) gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si
adattano le formule predisposte;
d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78.
2. Nei medesimi archivi si trascrivono:
a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;
b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un
viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
c) gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone
di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.
Art. 72
(Dichiarazione di morte)
1. La dichiarazione di morte e' fatta non oltre le ventiquattro
ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove
questa e' avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo
dove il cadavere e' stato deposto.
2. La dichiarazione e' fatta da uno dei congiunti o da una persona
convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da
persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo,
collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi
ne e' stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso
della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello
stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.
Art. 73
(Atto di morte)
1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora
della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la
residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del
coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e
il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del
dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non e' nota, ma il
cadavere e' stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato
civile fa di cio' espressa menzione nell'atto.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto
di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali
circostanze.
Art. 74
(Inumazione, tumulazione e cremazione)
1. Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di un
cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello
stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
2. L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare
l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte,
salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e'
accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di
un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato
scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la
esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta.
Il certificato e' annotato negli archivi di cui all'articolo 10.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285.
Art. 75
(inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione)
1. Chi ha notizia che un cadavere e' stato inumato o tumulato
senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o e' stato
cremato senza l'autorizzazione del sindaco, ne deve riferire
immediatamente al procuratore della Repubblica; questi, a sua volta,
da' immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato
civile se non e' stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non
e' stato gia' formato, l'ufficiale dello stato civile lo redige
esclusivamente in conformita' agli elementi contenuti nel decreto del
tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di
persona interessata o del procuratore della Repubblica. Il decreto
deve essere menzionato nell'atto e inserito negli archivi di cui
all'articolo 10.
Art. 76
(Denuncia di ipotesi di reato)
1. L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di
una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla
tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell'autorizzazione alla
cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne
abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al
procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le
disposizioni necessarie affinche' il cadavere non sia rimosso dal
luogo in cui si trova.
Art. 77
(Accertamenti legali)
1. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi e'
ragione di sospettarla per altre circostanze, non si puo' inumare,
tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o
l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha
redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle
circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto
raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita
e la residenza del defunto.
2. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve
prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove e'
morta la persona e, quando questo non e' noto, del luogo dove il
cadavere e' stato deposto, le notizie necessarie alla formazione
dell'atto di morte.
Art. 78
(Irreperibilita' o irriconoscibilita' di cadavere)
1. Nel caso di morte di una o piu' persone senza che sia possibile
rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica
redige processo verbale dell'accaduto.
2. L'atto di morte viene formato con la procedura di
rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale.
3. La relativa azione e' promossa dal procuratore della
Repubblica.
Art. 79
(Morte in viaggio marittimo o aereo)
1. Se la morte avviene durante un viaggio marittimo, si osservano
le disposizioni degli articoli 203 e 212 del codice della navigazione
o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo
regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il
presente regolamento.
2. Se la morte avviene durante un viaggio aereo, si osservano le
disposizioni degli articoli 835 e 838 del codice della navigazione,
in quanto compatibili con il presente regolamento.
3. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a
morti avvenute durante un viaggio marittimo o aereo, e' competente
l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave
o dell'aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita
dell'aeromobile, del luogo in cui vengono formati i processi verbali
di scomparsa; se tale luogo si trova in Paese estero, le autorita'
diplomatiche o consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato
civile competente, ai sensi dell'articolo 17, copia degli atti
formati o acquisiti.
4. L'estratto delle annotazioni fatte nel giornale generale e di
contabilita' di cui agli articoli 205, secondo comma, e 207 del
codice della navigazione, e ogni altro documento trasmesso, sono
annotati negli archivi di cui all'articolo 10.
Art. 80
(Morte in viaggio per ferrovia)
1. Se la morte avviene durante un viaggio ferroviario, il capo del
convoglio redige un processo verbale con le dichiarazioni stabilite
nel presente titolo e lo consegna al capo della stazione nella quale
si effettua la prima fermata del convoglio; il capo della stazione lo
trasmette all'ufficiale dello stato civile del luogo, competente per
la sua trascrizione.
Art. 81
(Annotazioni)
1. L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo
annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita e' avvenuta in
altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte,
egli deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali
dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del
defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla
trascrizione del relativo atto.
2. Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad
essi relativi e l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del
defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonche'
le sentenze che, ai sensi dell'articolo 67 del codice civile,
dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la
morte presunta o ne accertano la morte.
Art. 82
(Comunicazione al giudice tutelare)
1. L'ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto
l'atto di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, deve
dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha
lasciato figli in eta' minore, ai sensi dell'articolo 345, primo
comma, del codice civile.
Art. 83
(Morte dello straniero)
1. Nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato,
l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia
dell'atto di morte al Ministero degli affari esteri per la
trasmissione all'autorita' diplomatica o consolare dello Stato di cui
il defunto era cittadino.
Titolo X
Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome
Art. 84
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54))
Art. 85
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54))
Art. 86
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54))
Art. 87
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54))
Art. 88
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54))
Art. 89
(Modificazioni del nome o del cognome)
((1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole
cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole
cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o vergognoso o perche'
rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome,
deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza
o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato
civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si
riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a
fondamento della richiesta.))
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole
apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si
intende assumere.
3. In nessun caso puo' essere richiesta l'attribuzione di cognomi
di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa
l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente
note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o
nel luogo di sua residenza.
Art. 90
(Affissione)
1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene
meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo
decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune
di nascita e di attuale residenza del medesime richiedente un avviso
contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata
di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta
dal responsabile in calce all'avviso.
((1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo'
stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto
della domanda.))
Art. 91.
(( (Opposizione)
1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione alla domanda
entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione
ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate,
effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con
atto notificato al prefetto.))
Art. 92.
(( (Decreto di concessione del prefetto)
1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente
presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione
attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonche' la
documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle
notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla
domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi
e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente,
agli opponenti.))
Art. 93
(Esenzione fiscale)
1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perche'
ridicoli o vergognosi o perche' rivelanti origine naturale, le
domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie
relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti
dall'interessato sono esenti da ogni tassa.
Art. 94
(Annotazioni ed altre formalita)
1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del
nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli
interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di
matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne
hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo
di residenza, se la nascita o il matrimonio e' avvenuto in altro
comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica
all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del
matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento
delle formalita' indicate nel comma 1.
3. Per i membri di una stessa famiglia si puo' provvedere con unico
decreto.
Titolo XI
Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello
stato civile e delle correzioni
Art. 95
(Ricorso)
1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato
civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la
formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto
indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto
dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una
dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro
adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario
si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale e' registrato
l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito
l'adempimento.
2. Il procuratore della Repubblica puo' in ogni tempo promuovere
il procedimento di cui al comma 1.
3. L'interessato puo' comunque richiedere il riconoscimento del
diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se
questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua
identita' personale.
Art. 96
(Procedimento)
1. Il tribunale puo', senza particolari formalita', assumere
informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione
dell'ufficiale dello stato civile.
2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore
della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il
parere del giudice tutelare.
3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con
decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile nonche', per quanto
riguarda i soggetti cui non puo' essere opposto il decreto di
rettificazione, l'articolo 455 del codice civile.
Art. 97
(Atti dell'autorita' diplomatica e consolare)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 si applicano,
altresi', per gli atti di competenza dell'autorita' diplomatica o
consolare. E' competente in tal caso il tribunale nel cui circondario
e' registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto da
rettificarsi.
Art. 98
(Correzioni)
1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di
chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di
scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante
annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al
procuratore della Repubblica del luogo dove e' stato registrato
l'atto nonche' agli interessati.
2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalita'
di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un
atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da
genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a
cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi
dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato
imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge
italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.
3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o
chiunque ne abbia interesse puo' proporre, entro trenta giorni dal
ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale
che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha
efficacia immediata.
Art. 99
(Correzioni dell'autorita' diplomatica o consolare)
1. Alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui sia
incorsa l'autorita' diplomatica o consolare, provvede l'autorita'
medesima secondo le modalita' di cui all'articolo 98.
2. Il ricorso in opposizione avverso la correzione operata
dall'autorita' diplomatica o consolare si propone al tribunale nel
cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui e' stato
registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.
Art. 100
(Competenza)
1. I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le
rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche
per gli atti dello stato civile ricevuti da autorita' straniere,
trascritti in Italia ed a provvedere per la cancellazione di quelli
indebitamente trascritti nonche' per la formazione di quelli omessi o
indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi
in cui non sia utilizzabile la procedura di cui all'articolo 20. La
competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto
registrare l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha
pronunciato sull'adozione di minore straniero.
Art. 101
(Trasmissione di atti)
1. Il cancelliere trasmette di ufficio, per l'esecuzione,
all'ufficiale dello stato civile copia dei decreti emessi a norma
degli articoli 96, comma 3, e 98, comma 3. Altrimenti gli atti
suddetti sono acquisiti dall'ufficiale dello stato civile su
richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse.
Titolo XII
Delle annotazioni
Art. 102
(Procedure di annotazione)
1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorita'
giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono,
registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza
altra formalita' dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su
istanza di parte.
2. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o
provvedimenti dei quali e' anche prescritta la registrazione negli
archivi di cui all'articolo 10 devono essere precedute dalla detta
registrazione.
3. In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la
registrazione negli archivi di cui all'articolo 10, l'atto o il
provvedimento in base al quale esse sono eseguite.
4. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello
stato civile.
5. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su
quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha
eseguite. In caso di piu' trascrizioni, l'annotazione si effettua
soltanto sull'ultimo atto trascritto.
Art. 103
(Forma delle annotazioni)
1. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi di cui
all'articolo 10, devono risultare di seguito all'atto cui si
riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.
Titolo XIII
Delle verificazioni
Art. 104
(Verifiche ordinarie e straordinarie)
1. Il prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una
volta ogni anno negli uffici dello stato civile compresi nella
propria provincia per verificare se gli archivi sono tenuti con
regolarita' e con precisione.
2. Puo' procedersi in ogni tempo a verificazione straordinaria
disposta di ufficio.
Art. 105
(Verbale di verificazione)
1. Chi ha effettuato la verificazione redige processo verbale nel
quale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione,
il numero degli atti esistenti e verificati e le osservazioni fatte.
Titolo XIV
Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi
certificati
Art. 106
(Estratti per riassunto)
1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per
riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e
nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni
o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il
testo dell'atto, l'estratto e' formato avuto riguardo alle
annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi
riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base
alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.
Art. 107
(Estratti per copia integrale)
1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere
rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale
soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse
e il rilascio non e' vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui
all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia
e' conforme all'originale.
Art. 108
(Contenuto)
1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del
funzionario delegato;
c) il bollo dell'ufficio.
2. I certificati di stato civile devono contenere le generalita'
come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e
gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti
anche dagli atti anagrafici.
3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre
1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
maggio 1957, n. 432.
Titolo XV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 109
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
salvo la disposizione di cui al comma 3, che entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la
registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui
all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12,
comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10,
comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60,
124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e
giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni
riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e
giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto
o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, sono
stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei
registri nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione
degli archivi informatici di cui all'articolo 10.
Art. 110
(Abrogazioni e modificrie)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente
regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono
richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, il richiamo si intende
effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento.
3. Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 93, il secondo e
il terzo comma dell'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 97,
l'ultimo comma dell'articolo 100, il secondo comma dell'articolo 103,
il primo comma dell'articolo 104, il secondo comma dell'articolo 115,
l'articolo 454, del codice civile.
4. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono
soppresse le parole "di cui all'articolo 454 del codice civile" e
"anche".
5. Sono abrogati: il secondo periodo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e
l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
6. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12
ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, le parole "all'ufficiale dello stato civile
individuato ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238," sono sostituite dalle seguenti:
"all'ufficiale dello stato civile competente";
b) il comma 6 e' abrogato;
c) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Le attestazioni per i
minori residenti all'estero, di cui all'articolo 14 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall'autorita' diplomatica o
consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed
anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall'articolo 12
del presente regolamento; l'autorita' diplomatica o consolare le
trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per
l'annotazione sull'atto di nascita.".
7. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. I numeri da 1 a 5
dell'articolo 69, primo comma, del medesimo decreto sono abrogati a
far data dalla entrata in funzione degli archivi informatici di cui
all'articolo 10.
8. Nel terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono soppresse le parole "e
professione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
Inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica
FASSINO, Ministro della giustizia
BIANCO, Ministro dell'interno
Visto il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 13