DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2012, n. 54
Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (12G0076)
Vigente al: 5-8-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396;
Ravvisata l'esigenza di apportare modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarne la
disciplina a criteri di semplificazione e snellimento;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 novembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento introduce modifiche ed abrogazioni al
Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 2
Cambiamenti del nome o del cognome
1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole
cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole
cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o vergognoso o perche'
rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome,
deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza
o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato
civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si
riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a
fondamento della richiesta.".
Art. 3
Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del
nome o del cognome
1. All'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo'
stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto
della domanda.".
Art. 4
Opposizione
1. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:
"Art. 91.
(Opposizione)
1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione alla domanda
entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione
ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate,
effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con
atto notificato al prefetto.".
Art. 5
Decreto di concessione del prefetto
1. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:
"Art. 92.
(Decreto di concessione del prefetto)
1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente
presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione
attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonche' la
documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle
notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla
domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui
vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del
richiedente, agli opponenti.".
Art. 6
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Art. 7
Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento
l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2012
Registro n. 3, foglio n. 344