LEGGE 12 aprile 1995, n. 116
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI).
Vigente al: 10-12-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Rapporti tra Stato ed UCEBI)
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia (UCEBI) sono regolati dalle disposizioni degli
articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 marzo
1993, allegata alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere
efficacia ed applicabilita' nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese da
essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi
e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge
24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n.
289.
Art. 2.
(Liberta' religiosa)
1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia dell'UCEBI,
liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica
italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla
Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione
dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle
istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi
parte, le relazioni fra essi intercorrenti e gli atti in materia
disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte
dello Stato.
Art. 3.
(Ministri dell'UCEBI)
1. L'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri al
suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi dei
ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5, 6, 7 e
10.
Art. 4.
(Esercizio della liberta' religiosa)
1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri
servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di
assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e pena
non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della
liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto,
secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
Art. 5.
(Assistenza spirituale agli appartenenti alle
forze armate, alla polizia e ad altri servizi
assimilati)
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri
servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare,
nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed
ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, nelle localita'
ove essi si trovano per ragione del loro servizio.
2. Qualora nelle localita' ove essi si trovano per ragione del
loro servizio non esistano Chiese rappresentate dall'UCEBI, i
soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono possono comunque
ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di
frequentare la Chiesa evangelica piu' vicina. Ove in ambito
provinciale non ci sia alcuna attivita' di culto di Chiese
rappresentate dall'UCEBI, la Chiesa piu' vicina invia il ministro a
cio' designato per prestare l'assistenza spirituale e presiedere le
riunioni nei locali messi a disposizione dall'ente competente.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1
aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI, l'ente competente
adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto,
per assicurare che il funerale segua secondo le liturgie delle Chiese
battiste.
4. I ministri dell'UCEBI, che prestano servizio militare o
assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente
agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza
spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere
finanziario per lo Stato.
Art. 6.
(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle
Chiese rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati che ne
facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o
di riposo o nei pensionati, e' assicurata dalla Chiesa piu' vicina
fra quelle rappresentate dall'UCEBI. L'accesso nei suddetti istituti
dei ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza
spirituale, e' libero e senza limiti di orario.
2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle
Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai
ricoverati.
3. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere per lo Stato o
per altri enti pubblici.
Art. 7.
(Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale ai
detenuti e' assicurata dalle Chiese rappresentate dall'UCEBI
attraverso ministri da loro designati e inclusi dall'UCEBI
nell'apposita lista di cui all'articolo 3. Tali ministri sono
compresi nella categoria dei soggetti che possono visitare senza
particolare autorizzazione gli istituti medesimi.
2. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a
richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei
ministri designati, in locali idonei messi a disposizione dalla
direzione dell'istituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai
detenuti la Chiesa piu' vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI
perche' possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere finanziario per
lo Stato e gli altri enti pubblici.
Art. 8.
(Insegnamento religioso)
1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza
di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non
universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli
alunni o da coloro cui compete la potesta' parentale o la tutela su
di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede affinche' l'insegnamento religioso
non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni
effetti comunque discriminanti e affinche' non siano previste forme
di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di
altre discipline.
3. In ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni
pratiche religiose o atti di culto.
Art. 9.
(Richieste in ordine allo studio
del fatto religioso)
1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola
pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto
al contributo di tutte le componenti della societa', assicura alle
Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di rispondere alle
richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli
organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle
sue implicazioni, nel quadro delle attivita' culturali previste
dall'ordinamento scolastico dello Stato.
2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere
finanziario per lo Stato.
Art. 10.
(Matrimonio)
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al
matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a
cio' designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI, a condizione
che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa
comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello
stato civile.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la
previsione del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle
pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in
un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla
osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira' secondo
la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve
altresi' attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto
ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli
articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro, davanti al quale e' avvenuta la celebrazione
nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di
matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati
dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la
celebrazione, il ministro, davanti al quale questa e' avvenuta,
trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un
originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla
osta.
5. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale
regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta, trascrive
l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone
notizia al ministro che glielo ha inviato.
6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della
celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi
ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.
Art. 11.
(Riconoscimento di enti ecclesiastici)
1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Ente
patrimoniale dell'UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19, sono
riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente
nell'ordinamento battista, ai sensi dell'articolo 22 del Patto
costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento e' concesso su
domanda del Presidente dell'UCEBI, che allega la delibera motivata
dall'Assemblea generale unitamente allo statuto della Chiesa come
documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.
2. Possono essere altresi' riconosciute come enti ecclesiastici
le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista, con sede
in italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di
istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di culto, quelle dirette all'esercizio del culto
e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi
missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di culto, quelle di assistenza
e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le
attivita' commerciali o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti
organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede
il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere
ecclesiastico ed ai fini dell'ente si propone.
5. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro
dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
Art. 12.
(Gestione degli enti ecclesiastici)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria
amministrazione degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono
sotto il controllo dei competenti organi a norma dell'ordinamento
battista e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e
degli altri enti territoriali.
2. Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed
eredita' ed il conseguimento di legati sono soggetti
all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle
persone giuridiche.
Art. 13.
(Iscrizione nel registro
delle persone giuridiche)
1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili
nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle
indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile,
devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di
rappresentanza dell'ente.
2. L'Ente patrimoniale dell'UCEBI deve effettuare tale iscrizione
entro due anni dalla data di entrata in vigore delle presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'Ente patrimoniale
dell'UCEBI puo' concludere negozi giuridici solo previa iscrizione
nel registro delle persone giuridiche.
Art. 14.
(Regime tributario degli enti ecclesiastici)
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, aventi fine di culto, come anche le loro attivita'
dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di
istruzione e di assistenza.
2. Le attivita' diverse da quelle di culto svolte da tali enti
sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti
stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime
tributario previsto per le medesime.
Art. 15.
(Mutamenti degli enti ecclesiastici)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti ecclesiastici
acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del
Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, puo' essere revocato
il riconoscimento stesso con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il presidente dell'UCEBI e udito il parere del Consiglio di
Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da
parte del presidente dell'UCEBI determina la cessazione, con
provvedimento statale, della personalita' giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'Assemblea generale
dell'UCEBI, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei
terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di
trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti
delle persone giuridiche.
Art. 16.
(Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate
dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e al
sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono
dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in
denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per
fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per
medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI.
3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 2012, N. 34)). ((1))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 marzo 2012, n. 34 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Le modifiche apportate alla legge 12 aprile 1995, n. 116, decorrono
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge".
Art. 17.
(Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese
aventi parte nell'UCEBI non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con
l'UCEBI.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza
aver preso accordi con i ministri delle singole Chiese.
Art. 18.
(Tutela dei beni culturali)
1. La Repubblica italiana e l'UCEBI si impegnano a collaborare
per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio
storico e culturale delle Chiese rappresentate dall'UCEBI.
Art. 19.
(Manifestazione del pensiero religioso)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese
rappresentate dall'UCEBI, effettuate all'interno e all'ingresso dei
luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle
suddette Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono
senza autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello
Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai
principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo
dettati dala Costituzione, nel quadro della pianificazione delle
radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle
emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell'UCEBI operanti in
ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza
idonei a favorire l'economicita' della gestione ed un'adeguata
pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.
Art. 20.
(Regime tributario degli assegni corrisposti ai
ministri dell'UCEBI)
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale
dei ministri iscritti nei ruoli dell'UCEBI sono equiparati, ai soli
fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
Art. 21.
(Trasferimenti di beni)
1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell'Ente
patrimoniale dell'UCEBI della Philadelphia s.r.l., di cui all'atto a
rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno
Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921,
dalla The Spezia Mission Limited, di cui all'atto a rogito del notaio
Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio n.
2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor
Nazareno Dobici di Roma in data 13 novembre 1974, repertorio n.
805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern Baptist
Convention, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi di
Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti da
ogni tributo ed onere, fatte salve le somme gia' percette
dall'amministrazione finanziaria.
Art. 22.
(Norme di attuazione)
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della presente legge, debbono tener conto delle esigenze fatte loro
presenti dall'UCEBI e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
Art. 23.
(Norme contrastanti)
1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere
efficacia ed applicabilita' nei confronti delle Chiese, istituzioni,
enti, associazioni e organismi rappresentati dall'UCEBI, nonche'
delle persone che in essi hanno parte, dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 24.
(Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto
dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti
torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con
la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente
presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di
approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI con lo
Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8
della Costituzione, le intese del caso.
Art. 25.
(Copertura finanziaria)
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo
16, valutate in lire 935 milioni per l'anno 1996 ed in lire 550
milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
ALLEGATO
INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA,
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO,
DELLA COSTITUZIONE
PREAMBOLO
La Repubblica italiana, richiamandosi ai principi di liberta'
religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di
coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali ratificata con legge 4 agosto
1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai patti
internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e
ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25
ottobre 1977, n. 881,
e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI),
richiamandosi alla parola dell'Evangelo da cui discendono, al fine
della presente intesa, i seguenti principi:
1) il battesimo dei credenti e la pari responsabilita' di essi
davanti a Dio e nei reciproci rapporti ecclesiastici;
2) il valore della Chiesa locale, quale autonoma assemblea di
credenti in cui si esprime visibilmente la Chiesa di Cristo;
3) la non ingerenza reciproca fra Stato e Chiese nel rispetto
dell'ordinamento costituzionale dello Stato;
considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo,
della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti e che i loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base d'intese con le relative
rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del
1929 e 1930 non e' idonea a regolare i reciproci rapporti,
riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa;
convengono che la legge di approvazione della presente intesa
sostituisce a ogni effetto la legislazione sui culti ammessi nei
confronti dell'UCEBI, delle Chiese, delle persone, degli enti,
istituzioni, associazioni e organismi in essa UCEBI aventi parte.
Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende
atto che:
l'UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei singoli
che in queste hanno parte, afferma che la fede non necessita di
tutela penale diretta,
l'UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei singoli
che in queste hanno parte, dichiara, coerentemente con i principi
della loro fede, di voler continuare a sostenere tutte le spese
inerenti all'esercizio del culto senza oneri a carico dello Stato o
di altri enti pubblici.
Articolo 1.
(Abrogazione della normativa sui culti ammessi)
1. Con l'entrata in vigore nella legge di approvazione della
presente intesa cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei
confronti dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI),
delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni,
associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto
28 febbraio 1930, n. 289.
Articolo 2.
(Liberta' religiosa)
1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia dell'UCEBI,
liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica
italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla
Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione
dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle
istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi
parte; le relazioni fra essi intercorrenti, gli atti in materia
disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte
dello Stato.
Articolo 3.
(Ministri dell'UCEBI)
1. L'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri al
suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi dei
ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5, 6, 7 e 10
della presente intesa.
Articolo 4.
(Esercizio della liberta' religiosa)
1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri
servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di
assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e
pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della
liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto,
secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
Articolo 5.
(Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla
polizia e ad altri servizi assimilati)
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri
servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare,
nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed
ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, nelle localita'
ove essi si trovano per ragione del loro servizio.
2. Qualora nelle localita' ove essi si trovano per ragione del
loro servizio non esistano Chiese rappresentate dall'UCEBI, i
soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono possono comunque
ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di
frequentare la Chiesa evangelica piu' vicina. Ove in ambito
provinciale non ci sia alcuna attivita' di culto di Chiese
rappresentate dall'UCEBI, la Chiesa piu' vicina invia il ministro a
cio' designato per prestare l'assistenza spirituale e presiedere le
riunioni nei locali messi a disposizione dall'ente competente.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1
aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI, l'ente competente
adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto,
per assicurare che il funerale segua secondo le liturgie delle Chiese
battiste.
4. I ministri dell'UCEBI, che prestano servizio militare o
assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente
agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza
spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere
finanziario per lo Stato.
Articolo 6.
(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese
rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati che ne facciano
richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo
o nei pensionati, e' assicurata dalla Chiesa piu' vicina fra quelle
rappresentate dall'UCEBI. L'accesso nei suddetti istituti dei
ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, e'
libero e senza limiti di orario.
2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle
Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai
ricoverati.
3. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere per lo Stato o
per altri enti pubblici.
Articolo 7.
(Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale ai detenuti
e' assicurata dalle Chiese rappresentate dall'UCEBI attraverso
ministri da loro designati e inclusi dall'UCEBI nell'apposita lista
di cui all'articolo 3. Tali ministri sono compresi nella categoria
dei soggetti che possono visitare senza particolare autorizzazione
gli istituti medesimi.
2. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a
richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei
ministri designati, in locali idonei messi a disposizione dalla
direzione dell'istituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti
la Chiesa piu' vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI perche'
possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere finanziario per
lo Stato e gli altri enti pubblici.
Articolo 8.
(Insegnamento religioso nelle scuole)
1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza
di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non
universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli
alunni o da coloro cui compete la potesta' parentale o la tutela su
di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non
abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni
effetti comunque discriminanti e a che non siano previste forme di
insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di
altre discipline.
3. In ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni pratiche
religiose o atti di culto.
Articolo 9.
(Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)
1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola
pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto
al contributo di tutte le componenti della societa', assicura alle
Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di rispondere alle
richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli
organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle
sue implicazioni, nel quadro delle attivita' culturali previste
dall'ordinamento scolastico dello Stato.
2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere
finanziario per lo Stato.
Articolo 10.
(Matrimonio)
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al
matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a
cio' designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI, a condizione
che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa
comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello
stato civile.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la
previsione del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle
pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in
un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla
osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira' secondo
la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve
altresi' attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto
ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli
articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro, davanti al quale e' avvenuta la celebrazione
nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di
matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati
dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la
celebrazione, il ministro, davanti al quale questa e' avvenuta,
trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un
originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla
osta.
5. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale
regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta, trascrive
l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone
notizia al ministro che glielo ha inviato.
6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia
eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.
Articolo 11.
(Riconoscimento di enti ecclesiastici)
1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Ente patrimoniale
dell'UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19, sono riconosciute
come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente nell'ordinamento
battista, ai sensi dell'articolo 22 del Patto costitutivo, aventi
sede in Italia. Il riconoscimento e' concesso su domanda del
Presidente dell'UCEBI, che allega la delibera motivata dall'Assemblea
generale unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a
dar titolo al riconoscimento.
2. Possono essere altresi' riconosciute come enti ecclesiastici le
istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista, con sede in
italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di
istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di culto, quelle dirette all'esercizio del culto
e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi
missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di culto, quelle di assistenza
e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le
attivita' commerciali o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti
organi statali verificano la corrispondenza dell'ente, di cui si
chiede il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere
ecclesiastico ed ai fini dell'ente si propone.
5. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro
dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
Articolo 12.
(Gestione degli enti ecclesiastici)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria
amministrazione degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono
sotto il controllo dei competenti organi a norma dell'ordinamento
battista e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e
degli altri enti territoriali.
2. Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed
eredita' ed il conseguimento di legati sono soggetti
all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle
persone giuridiche.
Articolo 13.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili
nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle
indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile,
devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di
rappresentanza dell'ente.
2. L'Ente patrimoniale dell'UCEBI deve effettuare tale iscrizione
entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
approvazione della presente intesa.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente, l'ente
patrimoniale dell'UCEBI puo' concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 14.
(Regime tributario degli enti ecclesiastici)
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, aventi fine di culto, come pure le loro attivita'
dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di
istruzione e di assistenza.
2. Le attivita' diverse da quelle di culto, svolte da tali enti,
sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti
stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime
tributario previsto per le medesime.
Articolo 15.
(Mutamenti degli enti ecclesiastici)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti suddetti
acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del
Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, puo' essere revocato
il riconoscimento stesso con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il presidente dell'UCEBI e udito il parere del Consiglio di
Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da
parte del presidente dell'UCEBI determina la cessazione, con
provvedimento statale, della personalita' giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'Assemblea generale
dell'UCEBI, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei
terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di
trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti
delle persone giuridiche.
Articolo 16.
(Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate
dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto ed al
sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, le persone
fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni
liberali in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore
dell'UCEBI per fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono
propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte
nell'UCEBI.
3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 2012, N. 34)). ((1))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 marzo 2012, n. 34 ha disposto (con l'art. 3, comma 1
dell'allegato) che "Le modifiche apportate all'Intesa stipulata il 29
marzo 1993 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa".
Articolo 17.
(Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese
aventi parte nell'UCEBI non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con
l'UCEBI.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza
aver preso accordi con i ministri delle singole Chiese.
Articolo 18.
(Tutela dei beni culturali)
1. La Repubblica italiana e l'UCEBI si impegnano a collaborare per
la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio
storico e culturale delle Chiese rappresentate dall'UCEBI.
Articolo 19.
(Manifestazione del pensiero religioso)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese
rappresentate dall'UCEBI, effettuate all'interno e all'ingresso dei
luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle
suddette Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono
senza autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello
Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai
principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo
dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle
radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle
emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell'UCEBI operanti in
ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza
idonei a favorire l'economicita' della gestione ed un'adeguata
pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.
Articolo 20. (Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri dell'UCEBI) 1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri iscritti nei ruoli dell'UCEBI sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
Articolo 21.
(Trasferimenti di beni)
1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell'Ente
patrimoniale dell'UCEBI dalla Philadelphia s.r.l., di cui all'atto a
rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno
Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921,
dalla The Spezia Mission Limited, di cui all'atto a rogito del notaio
Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio n.
2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor
Nazareno Dobici di Roma in data 13 dicembre 1974, repertorio n.
805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern Baptist
Convention, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi di
Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti da
ogni tributo e onere, fatte salve le somme gia' percette
dall'amministrazione finanziaria.
Articolo 22.
(Norme di attuazione)
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della legge di approvazione della presente intesa, debbono tener
conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UCEBI e avviano, se
richieste, opportune consultazioni.
Articolo 23.
(Norme contrastanti)
1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere
efficacia e applicabilita' nel confronti delle Chiese, istituzioni,
enti, associazioni e organismi rappresentati dall'UCEBI, e delle
persone che in essi hanno parte dalla data di entrata in vigore della
legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,
dell'intesa stessa.
Articolo 24.
(Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata
intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge
di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti
torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con
la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente
presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di
approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI con lo
Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8
della Costituzione, le intese del caso.
Articolo 25.
(Legge di approvazione dell'intesa)
1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge
di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione.