LEGGE 5 ottobre 1993, n. 409
Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Vigente al: 10-12-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Rapporti finanziari tra lo Stato
e la Tavola valdese
1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate
dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli
seguenti, sulla base dell'intesa stipulata il 25 gennaio 1993,
allegata alla presente legge, che integra l'intesa tra lo Stato e la
Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con
legge 11 agosto 1984, n. 449.
Art. 2.
Integrazione dell'intesa 1984
1. La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo
la stipulazione dell'intesa in data 21 febbraio 1984, approvata con
legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni
introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la
Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del
giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa
l'ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua
attuazione e' necessario procedere a modificazione della predetta
intesa con le forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di
approvazione, hanno convenuto di integrarla con le seguenti
disposizioni.
Art. 3.
Deduzione agli effetti dell'IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate
dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto
ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte
volontarie.
2. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo,
agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le
erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di L. 2.000.000, a
favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e
beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e
degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.
3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.
Art. 4
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo
Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio
1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della
legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno
analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per
mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzera' le somme
devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi
sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero
sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento
valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello
nazionale e internazionale.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese
rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la
denominazione "Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese
metodiste e valdesi)".
((3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai
contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verra'
effettuata in proporzione alle scelte espresse)).((1))
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1, lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese di giugno, alla
Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1,
calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con
destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo
a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un
rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini
di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovra' precisare gli interventi
effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali
tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione
delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria
relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 giugno 2009, n. 68 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
"La modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, introdotta
dall'articolo 2, decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge."
Art. 5.
Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo
deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota IRPEF di cui
all'articolo 4 ad opera di una apposita commissione paritetica
nominata dall'autorita' governativa e dalla Tavola valdese.
Art. 6.
Norma di copertura
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in
lire 1.700 milioni per l'anno 1994 ed in annue lire 1.100 milioni a
decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo
delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
ALLEGATO
INTEGRAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
LA TAVOLA VALDESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO,
DELLA COSTITUZIONE.
Articolo 1.
Integrazione dell'intesa 1984
La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la
stipulazione dell'intesa 21 febbraio 1984, approvata con legge 11
agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei
rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei
deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n.
9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento
giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione e'
necessario procedere a modificazione della predetta intesa con le
forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione,
convengono di integrarla con le seguenti disposizioni.
Articolo 2.
Deduzione agli effetti dell'IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che le chiese rappresentate
dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto
ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte
volontarie.
2. Cio' premesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente
intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito
complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire
2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto,
istruzione e beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini
delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.
3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze previo accordo con la Tavola valdese.
Articolo 3.
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la
Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli
articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22
novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione
della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese
utilizzera' le somme devolute a tale titolo dai contribuenti
esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e
culturali in Italia e all'estero e cio' sia direttamente, attraverso
gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso
organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e
internazionale.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le chiese
rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la
denominazione "Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese
metodiste e valdesi)".
3. La Tavola non partecipa ad attribuzione della quota relativa ai
contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi
rimangono di pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al
precedente comma 1 lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese
di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione
del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente,
con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo
a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un
rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini
di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Tale rendiconto dovra' precisare gli interventi effettuati in
Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi
siano stati eventualmente operati con specificazione delle somme
attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui ai due commi precedenti, ne trasmette copia,
con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
Articolo 4.
Commissione paritetica
Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo
deducibile di cui all'articolo 2 e dell'aliquota IRPEF di cui
all'articolo 3, ad opera di una apposita commissione paritetica
nominata dall'autorita' governativa e dalla Tavola valdese.
Articolo 5.
Norma finale
Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di
approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione.