LEGGE 29 novembre 1995, n. 520
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).
Vigente al: 10-12-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Abrogazione della normativa
sui culti ammessi)
1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in
Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che
seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata
alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei
riguardi della CELI e delle Comunita', degli enti che ne fanno parte
e degli organi e persone che la costituiscono.
Art. 2.
(Liberta' religiosa)
1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto
il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica
secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi
forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in
privato od in pubblico il culto ed i riti.
2. E' garantita alle Comunita' della CELI, alle loro associazioni
ed organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione
del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di
diffusione.
Art. 3.
(Riconoscimento dell'autonomia della CELI)
1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia della CELI e
delle comunita' che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i
propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei
ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione
comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale,
nell'ambito della CELI e delle sue Comunita', si svolgono senza
ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce altresi' la libera
comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale
delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed
internazionali.
Art. 4.
(Ministri di culto)
1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale,
diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.
2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e
dalle sue Comunita' e' assicurato il libero esercizio del ministero,
nonche' il libero svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 22.
3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 e' riconosciuto il
diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello
svolgimento del proprio ministero.
Art. 5.
(Assistenza spirituale agli appartenenti
alle forze armate, alla polizia)
e ad altri servizi assimilati)
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri
servizi assimilati membri delle Comunita' della CELI hanno diritto di
partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e
nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche
evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per
ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano chiese delle Comunita' della CELI nel
luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri
di tali Comunita' potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di
servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non
luterana, piu' vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli
organi ecclesiastici della Comunita' di appartenenza.
3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attivita' delle
dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle
Comunita', nonche' i consiglieri espressamente all'uopo delegati,
possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1
che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili
esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e
consente l'affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1
facenti parte delle Comunita' della CELI, l'ente competente adotta,
d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad
assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle
Comunita' della CELI.
5. I pastori delle Comunita' della CELI che prestano servizio
militare o assimilati sono posti in condizione di poter svolgere,
unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di
assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
Art. 6.
(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati della Comunita' delle
CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano
richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo
e nei pensionati, e' assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri
delle Comunita' della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti e' a tal fine libero e
senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla
Comunita' della CELI piu' vicina le richieste di assistenza
spirituale fatte dai ricoverati.
Art. 7.
(Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza
spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunita' della
CELI.
2. A tal fine le Comunita' della CELI trasmettono all'autorita'
competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili
dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti
nella circoscrizione delle predette autorita' statali competenti,
allegando la certificazione di cui all'articolo 8. Tali ministri
responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli
istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza
spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o
delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in
locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto
penitenziario.
3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni
richiesta proveniente dai detenuti la Comunita' della CELI piu'
vicina.
Art. 8.
(Certificazione della qualifica
di ministro di culto)
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI
rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono
o presbiterio.
Art. 9.
(Oneri per l'assistenza spirituale)
1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli
articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunita' della CELI
territorialmente competenti.
Art. 10.
(Insegnamento religioso nelle scuole)
1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza
di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non
universitarie, che siano membri delle Comunita' della CELI, il
diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e'
esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro
cui compete la potesta' su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non
abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento
religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In
ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche
religiose o atti di culto.
Art. 11.
(Richieste in ordine allo studio
del fatto religioso)
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico
della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue
Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti
dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in
ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con
modalita' concordate con gli organi previsti dall'ordinamento
scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunita'
della CELI territorialmente competenti.
Art. 12.
(Istituzione di scuole
ed istituti di educazione)
1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della
liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti
dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parita', ed ai loro alunni, e'
assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali,
anche per quanto concerne l'esame di Stato.
Art. 13.
(Matrimonio)
1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunita' in
materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato italiano
esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del
matrimonio.
2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del
matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di
cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta
dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio
sia trascritto nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la
previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle
pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in
un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla
osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira' secondo
la previsione del comma 2 e nel comune indicato dai nubendi, deve
altresi' attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto
ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli
articoli del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto, davanti al quale e' avvenuta la
celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice
originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta
rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni
dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa e'
avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del
luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale
del nulla osta.
6. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale
regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta, trascrive
l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone
notizia al ministro che glielo ha inviato.
7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia
eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.
Art. 14.
(Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue
Comunita', nonche' le loro pertinenze, non possono essere occupati,
requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo
accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua
Comunita' interessata.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza
averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto
responsabile dell'edificio.
3. Lo Stato italiano prende atto che le attivita' di culto della
CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e
delle Comunita'.
Art. 15.
(Manifestazione del pensiero religioso)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle sue
Comunita', effettuate all'interno ed all'ingresso delle chiese e
degli altri luoghi in cui puo' svolgersi il culto, nonche' le
collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza
autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato
e di enti pubblici territoriali, ai quali nessuna comunicazione e'
dovuta, e sono esenti da qualunque tributo.
Art. 16.
(Tutela dei beni culturali)
1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico,
morale e materiale delle Comunita' rappresentate dalla CELI,
istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
2. Le commissioni di cui al comma 1 hanno tra l'altro il compito
della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni
suddetti.
Art. 17.
(Riconoscimento di enti ecclesiastici)
1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della
presente legge, sono civilmente riconosciuti quali enti
ecclesiastici, le Comunita' evangeliche luterane di Bolzano, Firenze,
Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia,
fondatrici nel 1948 della CELI, nonche' la Chiesa Cristiana
Protestante di Milano e la Comunita' evangelica ecumenica di
Ispra-Verese.
2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero
dell'interno.
Art. 18.
(Riconoscimento della personalita'
giuridica ad altre Comunita')
1. Il riconoscimento della personalita' giuridica ad altre
Comunita' della CELI, nonche' la modifica delle rispettive
circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di quelle
esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, udito
il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la
Comunita', con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come
documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.
Art. 19.
(Modalita' per il riconoscimento)
1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese,
gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI,
aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo
o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui
si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica, al
carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della
documentazione prodotta dalla CELI.
3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta
in coformita' alle disposizioni dell'articolo 22.
4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro
dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
5. La CELI, le sue Comunita' e gli enti riconosciuti a norma dei
commi 1 a 4 assumono la qualifica di enti ecclesiastici luterani
civilmente riconosciuti.
Art. 20.
(Mutamenti degli enti ecclesiastici)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti
ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista efficacia
civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno,
udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo puo' essere
revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente
del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da
parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione
con provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente
stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI, salvi
comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le
disposizioni statuarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro
ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone
giuridiche.
Art. 21.
(Trasferimenti di beni)
1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio
della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo
17 o viceversa, nonche' gli altri atti ed adempimenti relativi,
necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo
ed onere.
Art. 22.
(Attivita' di religione e di culto)
1. La CELI con le sue Comunita' prende atto che agli effetti delle
leggi civili si considerano:
a) attivita' di religione e di culto quelle dirette alla
predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura
delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi
missionari e all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle
di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in
ogni caso, le attivita' commerciali ed a scopo di lucro.
Art. 23.
(Gestione degli enti ecclesiastici)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria
amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente
riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI
competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato,
delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali,
l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati
da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili
relative alle persone giuridiche.
Art. 24.
(Iscrizione nel registro
delle persone giuridiche)
1. La CELI e le sue Comunita' civilmente riconosciute devono
iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ove non gia' iscritte.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare
le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza
dell'ente.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici
interessati possono concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 25.
(Regime tributario degli enti ecclesiastici)
1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunita' e gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di
culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparate a
quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attivita'
diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia
soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' ed al
regime tributario previsto per le medesime.
Art. 26.
(Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene
finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa
collegati.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre
dal proprio reddito complessivo, gli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino
all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle
Comunita' ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri
di culto di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di
evangelizzazione. Le relative mobilita' sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze.
Art. 27.
(Ripartizione della quota
del gettito dell'IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato, con i
soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre
1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi,
alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF,
liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La
CELI utilizzera' le somme devolute a tale titolo dai contribuenti
oltre che ai fini di cui all'articolo 26, anche per gli interventi
sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero
e cio' sia direttamente sia attraverso le Comunita' ad essa
collegate.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Comunita'
rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione
"Chiesa Evangelica Luterana in Italia". In caso di scelte non
espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte
espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui ai commi
1 e 2, lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese di giugno,
alla CELI la somma risultante dall'applicazione del comma 1,
calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.
Art. 28.
(Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo,
deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota IRPEF di cui
all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica,
nominata dall'autorita' governativa e dalla CELI.
Art. 29.
(Regime tributario
degli assegni corrisposti
ai ministri di culto)
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale
dei ministri di culto della CELI e delle Comunita' ad essa collegate
sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro
dipendente.
Art. 30.
(Rendiconto dell'effettiva utilizzazione
delle somme percepite)
1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio
dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno
un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui
agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui e' stata assicurata
l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata
un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 27
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalita' previste dagli
articoli 26 e 27.
3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri
del tesoro e delle finanze.
Art. 31.
(Norme di attuazione)
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro
presenti dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune
consultazioni.
Art. 32.
(Norme contrastanti)
1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere
efficacia nei confronti delle Chiese, Comunita' ed enti della CELI,
nonche' degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 33.
(Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della
allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunita' di modifiche al testo della allegata intesa, le parti
torneranno a convocarsi a tale fine.
3. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito
disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono rapporti delle chiese facenti parte della CELI con lo
Stato, verranno promosse previamente, in confomita' all'articolo 8
della Costituzione, le intese del caso.
Art. 34.
(Copertura finanziaria)
1. Alle minori entrate derivati dell'applicazione degli articoli
21 e 26, valutate in lire 564 milioni per il 1995, in lire 1.055
milioni per il 1996 e in lire 120 milioni annue a decorrere dal 1997,
si provvede, per il triennio 1995-1997, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 29 novembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
ALLEGATO
INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA
CHIESA EVANGELISTA LUTERANA IN ITALIA IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE
Roma, 20 aprile 1993
PREAMBOLO
La Repubblica italiana e la Chiesta Evangelica Luterana in Italia
(CELI), ente morale di culto munito di personalita' giuridica con
decreto del Presidente della Repubblica n. 676 del 18 maggio 1961,
richiamandosi ai principi della liberta' di pensiero, di coscienza e
di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4
agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche, nonche'
Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e
culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con
legge 25 ottobre 1977, n. 881;
- considerato che in forza dell'articolo 8 della Costituzione,
comma due e comma tre, le confessioni religiose hanno diritto di
organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato
sono regolati per legge sulla base di un'intesa con le relative
rappresentanze;
- ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930
non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
- riconosciuta l'opportunita' di addivenire ad un'intesa;
- convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni
effetto, nei confronti della CELI e delle Comunita' che ne fanno
parte, la citata legislazione sui culti ammessi.
Art. 1.
(Abrogazione della normativa sui culti ammessi)
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159,
e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere
efficacia ed applicabilita' nei riguardi della CELI e delle
Comunita', degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che
la costituiscono.
Art. 2.
(Liberta' religiosa)
1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto
il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica
secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi
forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in
privato od in pubblico il culto ed i riti.
2. E' garantita alle Comunita' della CELI, alle loro associazioni
ed organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione
del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di
diffusione.
Art. 3.
(Riconoscimento dell'autonomia della CELI)
1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia della CELI e
delle Comunita' che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i
propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei
ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione
comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale,
nell'ambito della CELI e delle sue Comunita', si svolgono senza
ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce altresi' la libera
comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale
delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed
internazionali.
Art. 4.
(Ministri di culto)
1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale,
diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.
2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e
dalle sue Comunita' e' assicurato il libero esercizio del ministero,
nonche' il libero svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 22.
3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 e' riconosciuto il
diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello
svolgimento del proprio ministero.
Art. 5.
(Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla
polizia e ad altri servizi assimilati)
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri
servizi assimilati membri delle Comunita' della CELI hanno diritto di
partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e
nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche
evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per
ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano chiese delle Comunita' della CELI nel
luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri
di tali Comunita' potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di
servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non
luterana, piu' vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli
organi ecclesiastici della Comunita' di appartenenza.
3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attivita' delle
dette chiese e viene sia richiesta, i pastori della CELI o delle
Comunita', nonche' i consiglieri espressamente all'uopo delegati,
possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1
che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili
esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e
consente l'affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1
facenti parte delle Comunita' della CELI l'ente competente adotta,
d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad
assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle
Comunita' della CELI.
5. I Pastori delle Comunita' della CELI che prestano servizio
militare o assimilati sono posti in condizione di poter svolgere,
unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di
assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
Art. 6.
(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunita' della
CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano
richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo
e nei pensionati, e' assicurata tramite pastori, diaconi e'
presbiteri delle Comunita' della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti e' a tal fine libero e
senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla
Comunita' della CELI piu' vicina le richieste di assistenza
spirituale fatte dai ricoverati.
Art. 7.
(Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza
spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunita' della
CELI.
2. A tal fine le Comunita' della CELI trasmettono all'autorita'
competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili
dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti
nella circoscrizione delle predette autorita' statali competenti,
allegando la certificazione di cui all'articolo 8. Tali ministri
responsabili sono compresi tra coloro che possono visitate gli
istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza
spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o
delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in
locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto
penitenziario.
3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni
richiesta proveniente dai detenuti la Comunita' della CELI piu'
vicina.
Art. 8.
(Certificazione della qualifica di ministro di culto)
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI
rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono
o presbitero.
Art. 9.
(Oneri per l'assistenza spirituale)
1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli
articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunita' della CELI
territorialmente competenti.
Art. 10.
(Insegnamento religioso nelle scuole)
1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza
di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non
universitarie, che siano membri delle Comunita' della CELI, il
diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e'
esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro
cui compete la podesta' su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non
abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento
religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In
ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche
religiose o atti di culto.
Art. 11.
(Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico
della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue
Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti
dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in
ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con
modalita' concordate con gli organi previsti dall'ordinamento
scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunita'
della CELI territorialmente competenti.
Art. 12.
(Istituzione di scuole ed istituti di educazione)
1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della
liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini dalla
Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parita', ed ai loro alunni e'
assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali,
anche per quanto concerne l'esame di Stato.
Art. 13.
(Matrimonio)
1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunita' in
materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato italiano
esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del
matrimonio.
2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del
matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di
cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta
dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio
sia trascritto nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la
previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle
pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in
un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla
osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira' secondo
la previsione del comma 2 e nel comune indicato dai nubendi, dove
altresi' attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto
ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli
articoli del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto, davanti al quale e' avvenuta la
celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice
originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta
rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni
dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa e'
avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del
luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale
del nulla osta.
6. L'ufficiale dello stato civile, verifica la formale regolarita'
dell'atto e l'autenticita' del nulla osta, trascrive l'atto stesso
entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al
ministro che glielo ha inviato.
7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia
eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.
Art. 14.
(Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue
Comunita', nonche' le loro pertinenze, non possono essere occupati,
requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi regioni e previo
accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua
Comunita' interessata.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza
averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto
responsabile dell'edificio.
3. Lo Stato italiano prende atto che le attivita' di culto della
CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e
delle Comunita'.
Art. 15.
(Manifestazione del pensiero religioso)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle sue
Comunita', effettuate all'interno ed all'ingresso delle chiese e
degli altri luoghi in cui puo' svolgersi il culto, nonche' le
collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza
autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato
e di enti pubblici territoriali, ai quali nessuna comunicazione e'
dovuta, e sono esenti da qualunque tributo.
Art. 16.
(Tutela dei beni culturali)
1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico,
morale e materiale delle Comunita' rappresentate dalla CELI,
istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
2. Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della
compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni suddetti.
Art. 17.
(Riconoscimento di enti ecclesiastici)
1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della legge
di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti
quali enti ecclesiastici le Comunita' evangeliche luterane di
Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste
e Venezia, fondatrici nel 1948 della CELI, nonche' la Chiesa
Cristiana Protestante di Milano e la Comunita' evangelica ecumenica
di Ispra-Varese.
2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero
dell'interno.
Art. 18. (Riconoscimento della personalita' giuridica ad altre Comunita') 1. Il riconoscimento della personalita' giuridica ad altre Comunita' della CELI, nonche' la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, e' concesso con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunita', con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.
Art. 19.
(Modalita' per il riconoscimento)
1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese,
gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI,
aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo
o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui
si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica, al
carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della
documentazione prodotta dalla CELI.
3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 22.
4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.
5. La CELI, le sue Comunita' e gli enti riconosciuti a termini dei
commi precedenti, assumono la qualifica di enti ecclesiastici
luterani civilmente riconosciuti.
Art. 20.
(Mutamenti degli enti ecclesiastici)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti
ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista efficacia
civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno,
udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo puo' essere
revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente
del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da
parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione
con provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente
stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI, salvi
comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le
disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad
altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone
giuridiche.
Art. 21.
(Trasferimenti di beni)
1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della
CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo 17 o
viceversa, e gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a
norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti
da ogni tributo ed onere.
Art. 22.
(Attivita' di religione e di culto)
1. La CELI con le sue Comunita' prende atto che agli effetti delle
leggi civili si considerano:
a) attivita' di religione e di culto quelle dirette alla
predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura
delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi
missionari e all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle
di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in
ogni caso, le attivita' commerciali ed a scopo di lucro.
Art. 23.
(Gestione degli enti ecclesiastici)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria
amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente
riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI
competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato,
delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali,
l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati
da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili
relative alle persone giuridiche.
Art. 24.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. La CELI e le sue Comunita' civilmente riconosciute devono
iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche
entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione
della presente intesa, ove non gia' iscritte.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare
le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza
dell'ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici
interessati possono concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 25.
(Regione tributario degli enti ecclesiastici)
1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunita' e gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di
culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparate a
quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attivita'
diverse da quelle di religione o di culto che restano, pero',
soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' ed al
regime tributario previsto per le medesime.
Art. 26.
(Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene
finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa
collegati.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le
persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni
liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore
della CELI e delle Comunita' ad essa collegate, destinate al
sostentamento dei ministri di culto e di cui all'articolo 4 ed a
specifiche esigenze di culto di evangelizzazione. Le relative
modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 27.
(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la CELI
concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n.
516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che
stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari
all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base
delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzera' le somme devolute a
tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all'articolo
26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e
culturali in Italia e all'estero e cio' sia direttamente sia
attraverso le Comunita' ad essa collegate.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le comunita'
rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione
"chiesa Evangelica Luterana in Italia". In caso di scelte non
espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte
espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1 e comma 2 lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese di
giugno, alla CELI la somma risultante dall'applicazione del comma 1,
calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.
Art. 28.
(Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo
deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota IRPEF di cui
all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica
nominata dall'autorita' governativa e dalla CELI.
Art. 29. (Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto) 1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della CELI e delle Comunita' ad essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
Art. 30.
(Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite)
1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio
dell'anno successivo a quelli di esercizio, al Ministero dell'interno
un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui
agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui e' stata assicurata
l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata
un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 27
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalita' previste dagli
articoli 26 e 27.
3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri
del tesoro e delle finanze.
Art. 31.
(Norme di attuazione)
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto
delle esigenze fatte loro presenti dalla CELI ed avvieranno, se
richieste, opportune consultazioni.
Art. 32.
(Norme contrastanti)
1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere
efficacia nei confronti delle Chiese, Comunita' ed enti della CELI, e
degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in
vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione, dell'intesa stessa.
Art. 33.
(Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della
presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore
della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione, dell'intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti
torneranno a convocarsi a tal fine.
3. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito
disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono rapporti delle Chiese facenti parte della CELI con lo
Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8
della Costituzione, le intese del caso.
Art. 34.
(Legge di approvazione della presente intesa)
1. Il Governo della Repubblica italiana presentera' al Parlamento
apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai
sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
GIULIANO AMATO HANNA BRUNOW FRANZOI